Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023), ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano del regime della participation exemption, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

Ora, con la circolare n. 17/E di oggi, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. I chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2024 non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 luglio 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1. dell’art. 87, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)




Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l’esenzione delle plusvalenze, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. “holding period” (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 1° marzo 2019, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Trasformazione societaria omogenea – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Effetti della doppia trasformazione di società effettuate in regime di neutralità fiscale (dapprima regressiva e successivamente progressiva) sul calcolo cd. Minimum holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione) in riferimento a partecipazione – Art. 86, del DPR 22/12/1986, n. 917

La circolare richiamata nel documento interpretativo

Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 4 agosto 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344»

Alcuni arresti della Corte Suprema di Cassazione sugli effetti delle trasformazioni societarie omogenee

Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7258 del 13/07/1990
(Presidente: Maltese D. Estensore: Sensale A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Estinzione e creazione di un nuovo ente – Esclusione – Trasformazione di una società a responsabilità limitata in una in nome collettivo – Intimazione di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte relative ad esercizi precedenti alla trasformazione – Intestazione e notifica alla società risultante dalla trasformazione – Validità

In tema di società, ogni specie di trasformazione – sia che una società di persone si trasformi in una società di capitali, sia che si verifichi l’ipotesi inversa – comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente e non la sua estinzione e creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Pertanto, nel caso in cui una società a responsabilità limitata si trasformi in una in nome collettivo, è valida l’intestazione e la notifica alla società risultante dalla trasformazione di intimazioni di pagamento (avvisi di mora) riguardanti imposte (nella specie, di R.M. e di società) relative ad esercizi precedenti alla trasformazione stessa.
Art. 2498 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 9569 del 23/04/2007
(Presidente: Saccucci B. Relatore: Genovese FA.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – – Nascita di un nuovo soggetto giuridico – Esclusione – Mutazione formale dell’organizzazione societaria – Configurabilità anche in caso di trasformazione regressiva – Conseguenze – Riduzione del soggetto a persona fisica – Esclusione.

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell’ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l’identità e l’integrità dell’impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata “semplice”, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti.
Art. 2249 Cod. Civ.

Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21961 del 27/10/2010
(Presidente: Rovelli LA. Estensore: Giusti A. Relatore: Giusti A.)

SOCIETÀ – Trasformazione – Effetti – Trasformazione di società di capitali in società di persone – Creazione di un nuovo soggetto – Esclusione – Conseguenze – Mancanza del trasferimento del diritto immobiliare e della trascrizione – Società di persone risultante dalla trasformazione – Qualità di terzo ai fini di cui all’art. 2652, n. 6) cod. civ. – Esclusione – Fondamento.

La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l’atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall’art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.