Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.

 

 

 




Dichiarazione IMU ENC degli Enti non Commerciali. Approvato il modello da utilizzare entro il 30 giugno 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito riportato) di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno 2023. Il nuovo modello approvato deve essere utilizzato per le dichiarazioni IMU relative agli anni d’imposta 2021 e 2022. Di conseguenza, la scadenza del 30 giugno 2023 vale sia per le dichiarazioni relative al 2022 e sia per quelle relative al 2021.

Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare, ad esempio quelle relative all’“Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

 

Versamento dell’IMU

 

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo comune.

 

Esenzioni IMU: necessario presentare la dichiarazione

 

Riguardo le conseguenze dell’omissione della presentazione della dichiarazione sulla spettanza di agevolazioni IMU, nella specie esenzione totale o parziale dall’IMU, è utile ricordare la posizione dalla Corte di Cassazione espressa da ultimo dalla Sezione VI-T, Ordinanza del 21 dicembre 2022, n. 37385 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Putaturo Donati Viscido Di Nocera M.G), in base alla quale “L’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio; il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica”.

 

 

Di seguito il testo del Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023

 

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023

Decreto 4 maggio 2023

Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli enti non commerciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce tra l’altro che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Visto l’art. 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019 il quale dispone l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Visto il successivo comma 770 del medesimo art. 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014;

Visto l’art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell’art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l’art. 9, comma 6-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che «le disposizioni di attuazione del comma 3 dell’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»;

Visto l’art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

Considerato, altresì, che è necessario aggiornare il modello dichiarativo IMU, anche perché lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica di cui all’art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni nonché con decisione del 15 ottobre 2021 nell’ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell’11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

 

Emana

il seguente decreto:

Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni

1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: «Dichiarazione IMU ENC»).

 

Art. 2
Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.

3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

 

Art. 3
Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all’art. 1 deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

 

Art. 4
Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Art. 5
Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali — prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 e dall’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — è individuata nell’art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso all’applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L’Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l’esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma , 4 maggio 2023




Regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU). Pubblicata una raccolta (aggiornata al 22.12.2022) dei principali rilievi formulati dal Dipartimento delle finanze

Si pubblica una raccolta dei principali rilievi formulati dal Dipartimento delle finanze nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) svolta dal medesimo in virtù della propria legittimazione straordinaria ad agire ex art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Tale raccolta, che è stata elaborata, in particolare, sulla base dell’analisi degli atti adottati dai comuni in esito alla riforma dell’IMU recata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l’autonomia regolamentare in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. Mediante l’individuazione delle ipotesi più ricorrenti di violazione di detti limiti, si intende, al contempo, nell’ottica di minimizzazione del rischio di contenzioso, favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere già adottate.

Link alla raccolta (aggiornata al 21.07.2021) di rilievi riguardo ai regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria ( IMU)

Link alla raccolta (aggiornata al 22.12.2022) di rilievi riguardo ai regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria ( IMU)




Dichiarazione IMU. Le Faq del MEF-Dipartimento delle Finanze in vista della scadenza del 30 giugno 2021

 

Nelle Faq diffuse nel sito web: https://www.finanze.it forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

 

FAQ 1

Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.

 

RISPOSTA

 

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la «dichiarazione deve essere presentata ogni anno».

 

FAQ 2

Si chiede conferma che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

 

RISPOSTA

 

Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

– l’«imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso»;

– il «versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente».

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”




Beni-merce. Nuovi chiarimenti sulla dichiarazione IMU

Dal Mef nuovi chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), dei cosiddetti beni-merce, con particolare riferimento alla modalità di trasmissione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 7 del 6 novembre 2020, con oggetto: FINANZA LOCALE – Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in materia di dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce – Art. 1, comma 751 della L 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) DM 30/10/2012




Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e immobili in locazione a canone concordato. Eliminati gli obblighi dichiarativi per fruire delle agevolazioni IMU e TASI

L’articolo 3-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. L’agevolazione spetta purché l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (cfr. risoluzione n. 1/DF del Dipartimento finanze del MEF del 17 febbraio 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2015, pag. 2455)

La norma previgente prevedeva che, per l’applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo doveva attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ora con le modifiche in esame, viene eliminato tale obbligo di attestazione. Si ricorda, inoltre, che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 675 della legge n. 147 del 2013.

La lettera b) del comma 1 aggiunge un periodo alla fine del comma 6-bis del richiamato articolo 13, che riduce al 75 per cento l’IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). Con le modifiche in esame si chiarisce che per usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione (indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.

In merito agli obblighi dichiarativi in tema di IMU e TASI, la Circolare n. 2/F del Dipartimento finanze del MEF del 3 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 692) ha rilevato la non necessità di approvare un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2012, pag. 2803). Ciò in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche. Il Dipartimento finanze del MEF ha rilevato che le medesime esigenze sono alla base dell’ulteriore problematica derivante dall’articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale, per la TASI, “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”. Si è chiarito al riguardo che un’applicazione rigorosa della norma comporterebbe che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile – che non hanno, quindi, assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU – dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI. Tuttavia, il DF chiarisce (in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con D.M. 30 ottobre 2012), con riferimento agli immobili locati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, è stato espressamente affermato che la dichiarazione “non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010”. In sostanza, il DF ha chiarito che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati; per le medesime esigenze di semplificazione innanzi citate, che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nelle fattispecie prima illustrate, si possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

 

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate, in sede di conversione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Articolo 3-quater
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».

 




Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli anche per CD e IAP già pensionati iscritti nella previdenza agricola

Ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. Queste le conclusioni del Dipartimento delle Finanze riportate nella risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 28 febbraio 2018, con oggetto: IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore dei CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10, e 13, della L. 28/12/2015, n. 208Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99




IMU-TASI: entro il 16 giugno 2016 versamento della prima rata. Le riduzioni per gli immobili in comodato e locati a canone concordato

Per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato la prima rata dell’IMU e della TASI in scadenza il 16 giugno 2016 deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Immobili in comodato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell’anno 2015.

Immobili locati a canone concordato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%

Per saperne di più:

Contratti di comodato registrati: nuove indicazioni Mef sulla riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 17 febbraio 2016:«IMU (Imposta municipale propria) – TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) – Art. 1, comma 10, della 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – Modalità applicative – Art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1803 c.c.»

Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – prot. n. 8876/2016 dell’8 Aprile 2016

Oggetto IMU (Imposta municipale propria) – TASI (Tributo per i servizi indivisibili)– Agevolazioni ex art. 1, comma 10, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 – Termine per la registrazione del contratto verbale di comodato

Con la nota in riferimento, si chiede di confermare che l’interpretazione fornita da questa Direzione – in risposta ad un quesito posto da un’Associazione di categoria – in ordine ai termini di registrazione del contratto di comodato verbale da seguire per usufruire sin dal 1° gennaio 2016 delle agevolazioni in materia di IMU e di TASI previste nella legge di stabilità 2016, sia da intendersi superata dalla successiva risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016.

Al riguardo, si ribadisce quanto precisato nella risoluzione appena citata e, pertanto, ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell’IMU e della TASI – applicabile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodatosi deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. Ne consegue che deve intendersi superatal’interpretazione resa dalla Scrivente nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.

Nota (1)

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

Art. 13, commi da 1 a 14

Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (1) (2)

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale [fino al 2014] in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. [Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.] (Le parole «fino al 2014» sono state soppresse dall’art. 1, comma 707, lett. a), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Il periodo «Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.» è stato soppresso dall’art. 1, comma 707, lett. a), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504] [, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa]; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoree il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata [, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata] [, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui]. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare (3) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; (Le parole da «, ivi incluse le unità immobiliari» fino a «della residenza anagrafica» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 15, della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. (Le parole «, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui» sono state soppresse dall’art. 1, comma 10, lett. a), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016. Il periodo da «A partire dall’anno 2015» a «in comodato d’uso.» è stato inserito dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28/03/2014, n. 47, conv., con mod., dalla L. 23/05/2014, n. 80. Le parole «, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata» sono state soppresse dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28/03/2014, n. 47, conv., con mod., dalla L. 23/05/2014, n. 80, a decorrere dal 28.05.2014. In precedenza, le parole «, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa» erano state soppresse dall’art. 1, comma 707, lett. b), n. 1), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Il periodo da «L’imposta municipale propria » fino a «detrazione di cui al comma 10.» è stato inserito dall’art. 1, comma 707, lett. b), n. 2), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. I periodi da «I comuni possono considerare direttamente adibita» fino a «condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.» sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 707, lett. b), n. 3), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Le parole «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono state soppresse dall’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44. Le parole da «; restano ferme le definizioni» fino a «, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44. Le parole da «e il suo nucleo familiare dimorano» fino a «si applicano per un solo immobile.» sono state così sostituite alle precedenti «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» dall’art. 4, comma 5, lett. a), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; (Lettera inserita dall’art. 1, comma 10, lett. b), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. (I periodi da «La base imponibile è ridotta» fino a «non superabile con interventi di manutenzione.» sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 5, lett. b), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. [Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.] (Il periodo «Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.» è stato soppresso dall’art. 1, comma 10, lett. c), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016. In precedenza le parole «pari a 75» erano state così sostituite alle precedenti «pari a 110» dall’art. 1, comma 707, lett. c), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014. Le parole «pari a 135» sono state così sostituite alle precedenti «pari a 130» dall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44. Il periodo da «Per i terreni agricoli,» fino a «il moltiplicatore è pari a 110.» è stato così sostituito al precedente «Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.» dall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. (Comma inserito dall’art. 1, comma 53, della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. (I periodi da «Per l’anno 2012, la prima rata» fino a «i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.» sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 5, lett. d), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

[8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.] (Comma abrogato dall’art. 1, comma 10, lett. d), della L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. e), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 31/08/2013, n. 102, conv., con mod., dalla L. 28/10/2013, n. 124, al precedente che si riporta:

«9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.». In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 56, comma 1, del D.L. 24/01/2012, n. 1, conv., con mod., dalla L. 24/03/2012, n. 27)

10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 707, lett. d), della L. 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014, al precedente che si riporta:

«10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»(Le parole da «agli alloggi regolarmente» fino a «24 luglio 1977, n. 616» sono state così sostituite alle precedenti «alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 31/08/2013, n. 102, conv., con mod., dalla L. 28/10/2013, n. 124, a decorrere dal 31.08.2013. Le parole da «; per tali fattispecie non si applicano» fino a «che non risulti locata» sono state aggiunte all’art. 4, comma 5, lett. f), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44))

[11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.] (Comma abrogato dall’art. 1, comma 380, lett. h), della L. 24/12/2012, n. 228. In precedenza il periodo da «Non è dovuta la quota» fino a «non si applica il comma 17.» era stato inserito all’art. 4, comma 5, lett. g), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. (Le parole da «nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012» fino a «, in quanto compatibili» sono state aggiunte all’art. 4, comma 5, lett. h), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. (Le parole «31 ottobre» sono state così sostituite alle precedenti «30 settembre» dall’art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. 10/10/2012, n. 174, conv., con mod., dalla L. 07/12/2012, n. 213. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni. (Le parole «il 30 giugno dell’anno successivo a quello», ovunque ricorrono, sono state così sostituite alle precedenti «novanta giorni dalla data» dall’art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64. In precedenza le parole da «novanta giorni dalla data» fino a «e delle relative istruzioni» erano state così sostituite alle precedenti «il 30 settembre 2012» dall’art. 9, comma 3, lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174, conv., con mod., dalla L. 07/12/2012, n. 213. In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. i), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.(Le parole «termine perentorio del 14 ottobre» sono state così sostituite alle precedenti «21 ottobre» dall’art. 1, comma 10, lett. e), della L. 28/12/2015, n. 208. In precedenza il comma era stato così sostituito dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64, al precedente che si riporta:

«13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.». In precedenza il comma era stato aggiunto dall’art. 4, comma 5, lett. l), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; (le parole «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 5, lett. m), del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44)

b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

(1) Ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui al presente art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013, n. 147,a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui al presente articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(3) Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014, n. 47, conv., con mod., dalla L. 23/05/2014, n. 80, sulla presente unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.




Contratti di comodato verbali già in essere: riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI da gennaio 2016 per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli solo se registrati entro il 1° marzo 2016

Il comma 10, dell’articolo unico della legge28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2093) riduce del 50% l’IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) a specifiche condizioni. In particolare il citato comma prevede (nuova lettera 0a) del comma 3 dell’articolo 13) una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle “di lusso”, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti e concomitanti condizioni:

  • che comodatario destini l’unita immobiliare ad abitazione principale;
  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato o in alternativa, nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile, che quest’ultimo venga adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU. Per quanto concerne i contratti di comodato verbali già in essere all’entrata in vigore della legge di stabilità, stante la previgente non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire riduzione IMU e TASI sin dal mese gennaio 2016, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), c’è tempo fino al 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio) per registrare i contratti. Infatti, in forza di detta disposizione normativa, la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del «sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». È questo l’importante principio espresso dal Mef in risposta a un quesito della CNA nella nota 2472 del 29 gennaio 2016