Firmati i decreti di modifica delle black list “indeducibilità dei costi” e “CFC”

1° aprile 2015

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato (il 1° aprile 2015) due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In base a questo nuovo criterio il decreto firmato oggi (1° aprile 2015) riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale”.

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore”. (Così, comunicato Mef del 4 aprile 2015)

Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti:

Black list “indeducibilità dei costi Black List “CFC
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

In merito all’efficacia di tali modifiche, si fa presente che la disciplina di cui all’articolo 110, comma 10, del TUIR continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto modificativo. Più precisamente, i costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati nei seguenti Stati:

i)             Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore, rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame se sostenuti entro il 10 maggio 2015;

ii)           Hong Kong, sono considerati costi black list se sostenuti fino al 29 novembre 2015.

Link ai i testi ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

DECRETO 30 marzo 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo127-bis, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (cd.“black list”).». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015)

DECRETO 27 aprile 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015)

DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015)

Il decreto ha espunto dalla black list anche Hong Kong

DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazionedegli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015)

Il decreto ha espunto dalla black list anche Hong Kong




Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d’imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 fa un’analisi a 360 gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi.

Le regole dal 2016

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), colpo di spugna tout court sul regime speciale dei costi black list, che d’ora in poi vengono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti i componenti negativi di reddito.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Il regime fiscale per il 2015

Tra le principali novità, spicca il passaggio da un regime di totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria) a un nuovo regime che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale. Questa novità introdotta dal decreto internazionalizzazioni viaggia di pari passo, come per il passato, con il requisito di “concreta esecuzione delle operazioni”. La nuova norma prevede, inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono definire preventivamente insieme all’Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena. Resta anche per l’anno d’imposta 2015 l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi black list, a prescindere che questi superino o meno il valore normale. La circolare fornisce inoltre indicazioni sulle modalità d’interpello e chiarimenti sui rapporti che intercorrono tra la disciplina black list e la Cfc rule. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)