Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare allo schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Scarica la prima bozza dello schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 30 aprile 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

 

Redditi dei terreni

Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario:
attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

 

Redditi da lavoro autonomo

 

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

 

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

 

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

 

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

 

Redditi diversi

 

Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

 

Disposizioni in materia di redditi d’impresa

 

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

  • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
  • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
  • delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

 

Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

 

Disposizioni ulteriori

 

Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.




Novità in tema lavoro dipendente. Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico | Nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo “prima casa”

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.

 

Le novità sul welfare aziendale

 

La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

 

Nuovo trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori

 

Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

 

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024-2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 marzo 2024)




Le novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 7 marzo 2024 forniti chiarimenti sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, fornite, altresì, precisazioni sulla novella dell’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del Tuir, introdotta dall’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 7 marzo 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali – Welfare aziendale – Trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali – Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Articolo 1, commi 16, 17 e 18 della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter del D.L. 18/10/2023, n. 145 (Decreto Anticipi) convertito, con modificazioni, dalla L. 15/12/2023, n. 191 – Art. 51 del DPR 22/12/1986, n. 917




Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e famiglie pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023».

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori e famiglie.

Vedi anche: Legge di Bilancio 2024. La sintesi degli interventi sulla fiscalità

 

Conferma del taglio del cuneo fiscale

 

Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

 

Detassazione dei Fringe Benefits

 

Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli).

 

Tassazione agevolata dei premi di risultato

 

Confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Come già previsto dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.

 

Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana

 

Al personale ex militare della Croce Rossa viene garantito l’assegno ad personam. Continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento – limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa – e il trattamento del corrispondente personale civile della stessa, come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Al personale della Croce Rossa assunto da altre amministrazioni continua ad essere corrisposta – come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti – la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell’amministrazione ricevente.

 

Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni

 

Stanziati 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024 con aumento di 6.7 volte dell’importo relativo all’indennità per vacanza contrattuale, scomputato per l’anno 2024 per i lavoratori che lo hanno percepito in unica soluzione a dicembre 2023. Gli oneri relativi alla medesima finalità per gli enti diversi dall’amministrazione statale sono incrementati della stessa misura e posti a carico dei relativi bilanci.

 

Efficientamento degli uffici del RUNTS

 

Per efficientare l’esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, le province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sui fondi già stanziati per il funzionamento del registro medesimo.

 

Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico

 

L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S’intende favorire l’adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

 

Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL

 

A decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

 

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);

2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;

2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

 

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

 

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

 

Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni

 

Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all’INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all’entrata in vigore della presente legge.

 

Rivalutazione automatica delle pensioni

 

È previsto che, per l’anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:

– 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;

– 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;

– 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;

– 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;

– 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;

– 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l’aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

 

Modifiche all’APE Sociale

 

Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

 

Nuove condizioni per “Opzione Donna”

 

Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

 

Quota 103

 

Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:

– calcolo interamente contributivo dell’assegno;

– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);

– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;

– termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

 

Cosiddetto “Bonus Maroni”

 

Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

 

Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori

 

Oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l’ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.

 

Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO

 

A decorrere dal 2024, è confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa come misura strutturale con le modificazioni, di seguito, indicate. Il richiedente:

– non deve beneficiare dell’Assegno di Inclusione;

– deve aver conseguito, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima 50%);

– deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro (prima 10.000 euro).

L’indennità non potrà superare gli euro 800, né essere inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all’inflazione.

 

Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi

 

Modificata la misura dell’indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, che:

– l’indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro;

– l’indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia;

– in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera sia calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico

 

Previsto un adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori:

– dipendenti enti locali iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali – CPDEL;

– sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari – CPS;

– insegnanti di asili e scuole elementari parificate iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti – CPI;

– ufficiali giudiziari, aiutanti degli stessi, e coadiutori, iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari – CPUG.

Il suddetto adeguamento non potrà comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa precedente. Le disposizioni si applicano solo in caso di pensionamento anticipato e non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione. Inoltre, per gli iscritti alla CPS ed alla CPDEL (che cessano l’ultimo rapporto di lavoro come infermieri), la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, sono state previste finestre di accesso al trattamento previdenziale alla pensione anticipata “ordinaria Fornero”, con decorrenza ordinaria (3 mesi) se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre 2024, prevedendo l’allungamento progressivo delle finestre per chi matura i requisiti per il pensionamento per ciascuno degli anni successivi, fermi restando i requisiti di anzianità contributiva previsti a legislazione vigente per la richiesta. Simile meccanismo si applica anche ai lavoratori precoci iscritti alle medesime casse.

 

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico.

 

I dirigenti medici, sanitari e infermieri del SSN possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40esimo anno di servizio effettivo, comunque, non oltre i 70 anni d’età. La stessa statuizione si applica per i medici nei ruoli di INPS ed INAIL.

 

Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli

 

Per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di:

– misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;

– misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);

– trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;

– trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;

– interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;

– interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

 

Rifinanziamento della CIGS.

 

Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

 

Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale

 

Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

 

Nuovo Bonus Asili Nido

 

Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.

 

Maggiori tutele per maternità e paternità

 

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

 

Decontribuzioni per lavoratrici con figli

 

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

 

Esclusione dei titoli di stato dal computo dell’ISEE.

 

Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all’importo di euro 50.000.

 

Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne

 

Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’acquisto e la realizzazione di case rifugio.

 

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza

 

Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Fondo per le Politiche della Famiglia

 

Stanziati 1,25 milioni di euro all’anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

 

Attuazione dei LEPS

 

È stabilito che le Regioni monitorino e rendicontino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite, utilizzando l’ambito territoriale sociale come unità di rilevazione. L’erogazione delle risorse è condizionata all’esito del monitoraggio. Le risorse assegnate e non spese dagli ambiti territoriali sociali sono riassegnate ai Fondi per l’assistenza alle persone con disabilità grave e per le non autosufficienze. Le somme dovute agli enti del Terzo Settore per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad enti associativi riconosciuti sono riassegnate al bilancio dello Stato per essere trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ad altri enti eventualmente legittimati.

 

Percorsi formativi

 

Incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

 

Fondo per le vittime dell’amianto

 

Finanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 il Fondo per le vittime dell’amianto, con possibile aggiornamento del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le tabelle di liquidazione degli indennizzi e modalità e procedure di erogazione delle somme.

 

Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell’Agenzia del Demanio

 

Statuita per interpretazione autentica della norma, l’esclusione dell’Agenzia del Demanio dalle norme sull’integrazione salariale dei lavoratori dell’industria, mediante esclusione dalle norme relative alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

 

Politiche a favore della disabilità

 

Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:

– potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

– promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;

– turismo accessibile;

– iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

– interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

– promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;

– promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

 

Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri

 

Stabilito che, sia i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN italiano, sia i frontalieri di cui all’art. 9, paragrafo 1, dell’Accordo tra Italia e Svizzera (relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico), siano tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere il SSN delle aree di confine e il trattamento di medici ed infermieri.

 

Sviluppo della professionalità dei lavoratori INAPP e INAIL

 

A decorrere dal 2024, è istituito un fondo presso il MEF (con dotazione di circa 35 milioni all’anno) al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, da ripartire tra alcuni istituti ed enti (tra cui anche INAPP ed INAIL).

 

Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell’editoria

 

Istituito il “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria” destinato, tra l’altro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a finanziare misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.

 

Previsioni previdenziali speciali per le forze dell’ordine e i VV.FF

 

Incrementato di euro 5 milioni per l’anno 2024 e di 10 milioni per il 2025, il Fondo – già istituito presso il MEF in relazione alla specificità del personale delle forze armate di polizia e VV.FF. destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale attraverso, tra le altre misure, l’introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio (mentre la disciplina precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedeva ciò per il solo personale in servizio il giorno antecedente la data di entrata in vigore dei provvedimenti perequativi).

 

Misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità

 

Rifinanziato il Fondo per l’accoglienza dei migranti di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 per circa 172 milioni di euro nell’anno 2024, circa 269 milioni di euro per l’anno 2025 e 185 milioni di euro per l’anno 2026. Aumentata di un milione di euro annui la dotazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), al fine di potenziare l’attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

 

Magistratura onoraria (anche misure previdenziali).

 

Istituito un Fondo con una dotazione di circa euro 177 milioni per l’anno 2024, euro 158 milioni per l’anno 2025, euro 157 milioni per l’anno 2026, euro 152 milioni per l’anno 2027, euro 151 milioni per l’anno 2028, euro 146 milioni per l’anno 2029, euro 145 milioni per l’anno 2030, euro 138 milioni per l’anno 2031, euro 136 milioni per l’anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall’anno 2033, destinato all’attuazione di interventi di riforma della Magistratura Onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, per garantire la continuità delle funzioni ed accrescere l’efficienza della giustizia onoraria.

 

Assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale

 

Stanziati 274 milioni di euro per l’anno 2024 in favore del Fondo per la protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso. Autorizzata l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea.

 

Fondo per le aziende agricole in crisi

 

Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l’altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi, previo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Interventi a favore delle imprese di acquacultura e per l’invasione del Granchio Blu

 

Estesi anche alle imprese di pesca e di acquacultura gli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale già previsti in favore delle imprese agricole a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, avversità atmosferiche.

 

Fondo speciale per l’equità dei livelli dei servizi

 

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito presso il Ministero dell’Interno il “Fondo speciale equità livello dei servizi”, con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Tra le destinazioni del fondo si segnalano quote destinate al finanziamento e sviluppo di servizi sociali comunali, all’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (asili nido) e del numero di studenti disabili, privi di autonomia, cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

 

Revisione delle spese previdenziali

 

Istituita presso il MEF una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell’Economia e Finanze dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare parametri e criteri da utilizzare, a decorrere dal primo gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita.

 

Lavoratori precoci

 

È statuito che l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente, è sospesa sino al 1° gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.

 

Fondo di solidarietà per il trasporto aereo

 

 Incrementato di quasi 2 milioni il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

 

Riassegnazione delle risorse economiche dell’ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

A seguito della soppressione della Agenzia, è prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell’ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Fonte: portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Link al testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023». In vigore dall’1° gennaio 2024 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023




Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sull’imposizione del lavoro prestato attraverso il ricorso alla forma organizzativa da remoto o agile (smart working) e in materia di lavoro frontaliero, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge 13 giugno 2023, n. 83. Con la citata circolare, si forniscono, in particolare, chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»). Nel corposo documento di prassi, spazio anche alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri – Novità introdotte dalla legge n. 83 del 2023 (Accordi tra Italia-Svizzera) – Art. 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L. 13/06/2023, n. 83

 

Le risposte agli interpelli richiamate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023 sui profili fiscali del lavoro da remoto (smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 gennaio 2023
Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all’estero ed emergenza Covid

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 55 del 17 gennaio 2023
Trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana – Applicazione della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 99 del 19 gennaio 2023
Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia da soggetto italiano residente all’estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 127 del 20 gennaio 2023
Imponibilità nel territorio dello Stato di redditi da lavoro dipendente corrisposti a fronte di attività svolta nel territorio dello Stato in modalità smart working a favore di datore di lavoro non residente ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 173 del 27 gennaio 2023
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell’abitazione permanente

 

 

 

 

 




Welfare aziendale 2023. Bonus ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza Irpef

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E dell’1° agosto 2023 fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (D.L. n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

 

La platea dei beneficiari

 

Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’IRPEF, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

 

Le regole per l’agevolazione

 

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione – per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico – il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1° agosto 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’1° agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo) – Periodo d’imposta 2023 – Innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 40, comma 1, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85

 

 

Il punto INPS sul trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare

 

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, in particolare con le leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023.

A tal riguardo, con circolare 31 maggio 2023, n. 49, l’Inps ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di premi di risultato trasformati in misure di welfare.

La circolare ricorda che l’art. 40, del cosiddetto Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste, l’elevazione da 258,23 a 3mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. (Vedi per un approfondimento la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’1° agosto 2023).

Alla restante platea di lavoratori dipendenti continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Link al testo della circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023, con oggetto: WELFARE AZIENDALE – Lavoratori subordinati – Regime previdenziale di cui in relazione ai benefit – Ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare




Welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte nel periodo d’imposta 2022

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

 

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche

 

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

 

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari

 

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 novembre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo, documentale e temporale) – Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche (somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale) – Rapporti con il bonus carburante – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 12 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod, dalla L. 21/09/2022, n. 142, cd. decreto-legge Aiuti-bis




Portabilità delle perdite fiscali per le società che decidono di scindersi. Per disapplicare le norme che limitano il riporto ammesso il ricorso a criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti

In tema di portabilità delle perdite fiscali nelle operazioni di scissione, il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, TUIR anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Con circolare n. 31 del 1° agosto 2022, l’Agenzia delle entrate, per assicurare l’applicazione delle norme in esame in linea con le finalità che ne hanno ispirato l’introduzione, ha stabilito che “deve escludersi, in linea di principio, che la vitalità economica o – di contro – la mancanza di vitalità economica della scissa, a seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, debbano intendersi tout court “ereditate” dal compendio che costituisce oggetto di scissione, sia quando questo integri un ramo di azienda, sia quando questo sia composto da asset singoli o collettivi, comunque non integranti un’azienda o un suo ramo.

Al fine di applicare correttamente le previsioni dell’articolo 173 del TUIR:

  • nel caso in cui per effetto della scissione sia trasferito alla beneficiaria non newco un ramo d’azienda, il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 del TUIR sopra richiamati, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso;
  • nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell’articolo 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR.

La valutazione della “vitalità economica” in capo al compendio scisso e non sulla scissa dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite ex lege alla beneficiaria ai sensi del comma 4 dell’articolo 173 del TUIR, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito. Ne consegue che l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla “vitalità economica” di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi – salva prova contraria a carico del contribuente – che quest’ultimo (il compendio) non abbia la capacità di riassorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla società beneficiaria.

Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei più volte citati articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Tanto premesso, i chiarimenti resi dalla circolare 9/E del 2010, limitatamente agli aspetti sopra evidenziati, devono considerarsi superati dalle indicazioni contenute nel presente documento di prassi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 1° agosto 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Operazioni societarie – Riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Limitazioni e condizioni – Dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, Tuir anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti – Possibilità – Art. 173, comma 10, D.P.R 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Rettifica di precedenti istruzioni (Circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E)




Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

 

Il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 — in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2163), ha modificato la disciplina sul calcolo dei fringe benefit auto, al fine di prevedere che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° Luglio 2020 il metodo di calcolo del fringe benefit avvenga in base alle emissioni di anidride carbonica. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

In particolare, la determinazione dell’imponibile Irpef è effettuata, ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), applicando le seguenti percentuali:

  • il 25 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro;
  • il 30 per cento (in linea con il testo previgente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
  • il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
  • il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Il successivo comma 633 stabilisce, inoltre, che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continui ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Sul tema, al fine di dipanare i dubbi sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020.

In particolare, l’Agenzia dopo aver chiarito la portata della locuzione «veicoli di nuova immatricolazione», evidenziando che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020), ha precisato, anche in applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 1321 del codice civile, che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° Luglio 2020»

In sostanza, ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di calcolo del fringe benefit, è necessario che sussistano congiuntamente:

  • l’immatricolazione del veicolo dal 1° Luglio 2020;
  • l’assegnazione del veicolo a decorrere dal 1° Luglio 2020.

Infine, affrontato anche il caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data. In tale ipotesi, spiega l’Agenzia, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 14 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit)Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Modifica delle percentuali introdotta dal comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Computo del fringe benefit in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 – Decorrenza applicazione delle modifiche – Definizione di veicolo di «nuova immatricolazione» – Concetto di «contratti stipulati» – Disciplina applicabile per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio concessi successivamente alla predetta data – Art. 51, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 1, comma 632 della L. 27/12/2019, n. 160

 

Prassi richiamata nella risoluzione

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 20 giugno 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali – Art. 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 E del 23 dicembre 1997, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 – Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati – Art. 48 (oggi 51) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti su CU tardive e nuove misure di favore introdotte nel periodi 2017/2018

Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla legge di Stabilità 2017 e dal decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13–14/2017), all’agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

Nessuna sanzione per i ritardi

In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, il raggiungimento del risultato da parte dell’azienda costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella circolare n. 5/2018 l’Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l’agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell’obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione unica (Cu), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l’imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia chiarisce che l’invio tardivo della nuova Cu non comporterà l’applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro.

Gruppi societari e verifica degli obiettivi

L’Agenzia chiarisce che il regime di favore può essere riconosciuto anche nell’ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. In questo caso sarà possibile individuare nell’obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l’agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell’ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l’attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Lavoratori dipendenti, il limite vale per ogni periodo di imposta

Nella circolare, l’Agenzia precisa che il limite dell’importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo di imposta. In base alla legge di bilancio 2017, l’importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell’innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro (non più 50mila). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

La conversione del premio

Tra i vari punti affrontati dalla circolare, l’Agenzia ricorda la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i benefit indicati dal Tuir (art. 51 comma 4). In particolare il lavoratore può quindi fruire del premio nella forma dell’utilizzo dell’auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell’alloggio.

Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie

Dal 2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018- in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017) ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente Certificazione unica (CU)Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

 

Normativa e Prassi

Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le modalità applicative per l’attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata




Nuova certificazione unica “CU 2018”. Novità e termini di trasmissione e consegna

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell’anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d’imposta 2017. Come è avvenuto l’anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.

La Certificazione Unica è costituita da:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
  • Dati relativi alle locazioni Brevi.

Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

La Certificazione Unica 2018, va trasmessa (modello “ordinario”) per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 e va consegnata (modello “sintetico”) entro il 31 marzo al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo entro il 31 marzo 2018 (termini differito al 3 aprile 2018, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine (31 ottobre 2018) di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Entra nella nuova certificazione anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.




Principio di omnicomprensività e funzione sostitutiva di reddito. Soggette ad IRPEF le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità

L’indennizzo, a prescindere dal nomen iuris, erogato per compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, va assoggettato a tassazione. In particolare, le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità, al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, in quanto sostitutive di reddito da lavoro, concorrono alla formazione del reddito, ai sensi combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione. È questo in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 16/E del 15 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate.

Per principio di omnicomprensività, vedi: circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, secondo cui devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra la effettività della prestazione di lavoro resa ed i compensi percepiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 15 febbraio 2018, con oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità – Funzione sostitutiva di reddito – Ristorare il lavoratore per la riduzione del salario – Sostitutivo di reddito di lavoro dipendente – Applicazione del principio di omnicomprensività – Conseguenze – Tassabilità – Art. 8 del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148 – Artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Spese_SanitarieDiffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Il vademecum fornisce nel dettaglio indicazioni su tutte le spese sanitarie detraibili, dedicando attenzione anche a quelle meno comuni, come ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici. Un capitolo a parte è dedicato alle spese sostenute per familiari con patologie esenti, che possono essere detratte anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L’ultima sezione della guida è, invece, dedicata alle persone con disabilità, che possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Link alla guida delle Entrate che fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf




Incentivi per l’attrazione di capitale umano. Le istruzioni delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia

Diffusa la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Arrivano i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Nella circolare n. 17/E di oggi (23 maggio 2017) vengono illustrate dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

Lavoratori impatriati”, tutte le novità dal 1° gennaio 2017

Chiarimenti in arrivo per il regime dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, ossia coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa.

Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare illustra tutti i dettagli in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

Gli incentivi per i ricercatori e i docenti

È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Quale agevolazione per i lavoratori “controesodati

I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

 Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti

La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24-bis del TUIR, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro.

Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, di presentare una specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’opzione, al valore “in ingresso” dei beni detenuti dai neo-residenti e all’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017, con oggetto:Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del D.L. 31/05/2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147, lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi

 




Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Una breve guida per chi riceve l’invito delle Entrate

Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico pf 2016. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi

Questo tipo di comunicazioni sprint consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d’incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell’invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della tax compliance e l’efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l’invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza

In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l’indirizzo dell’ufficio a loro più vicino. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 26 ottobre 2016)

(Link al fac simile di lettera pro-compliance)

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016:«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

 

Aggiornamento al 7 marzo 2024

La disciplina originaria illustrata della  circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 è stata modificata dalle seguenti disposizioni:

  • articolo 1, commi da 160 a 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
  • articolo 55, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • articolo 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Le modifiche sono finalizzate a potenziare l’accesso al regime sostitutivo e a incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, per il soddisfacimento di esigenze sociali.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il contenuto e la portata delle ricordate novità con la la circolare 5 del 29 marzo 2018.

Da  ultimo, considerato l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento,  si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

La legge di Stabilità 2016 hanno introdotto in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il successivo comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Più in particolare, l’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2231) ha previsto, misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Le modalità applicative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità sono disciplinate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. Infine, con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato l’agevolazione per i premi di produttività, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro. Inoltre, il documento si sofferma sull’esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di “utilità”, cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze. Di seguito gli aspetti della disciplina agevolativa illustrata dal documento di prassi.

 

Premi di risultato

 

La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Soggetti interessati

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro l’agevolazione è riservata al settore privato. Una vasta platea di soggetti che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma. L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

 

Il Welfare aziendale agevolato

 

La legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

 

Benefit erogati in forma di voucher

 

La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

 

Come si applica l’agevolazione

 

Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016)

 

Per saperne di più:

 

Il decreto che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 112 del 14 maggio 2016 è stato pubblicato il “l’avviso” con il quale si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che – in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Link al decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolataImposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917