Servizi fiscali, nuova guida pratica dell’Agenzia delle entrate: dalla delega unica al Cassetto fiscale, fino all’acquisizione massiva via API

Il nuovo vademecum ricostruisce modalità di accesso, deleghe, notifiche, assistenza e procedure telematiche. Tra i profili di maggiore interesse per professionisti e intermediari: domicilio digitale speciale, delega unica, nuovi contenuti del Cassetto fiscale, CIVIS e interoperabilità per l’acquisizione massiva dei dati.

 

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È disponibile l’edizione aggiornata a settembre 2026 della Guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate“, il vademecum con cui l’Amministrazione sistematizza i principali strumenti utilizzabili da contribuenti e professionisti per gestire a distanza adempimenti, istanze, pagamenti, registrazioni, dichiarazioni, rimborsi e richieste di assistenza. L’impostazione è ormai chiaramente orientata alla fruizione telematica del rapporto tributario, mentre l’accesso fisico agli uffici assume carattere sostanzialmente residuale per le questioni non risolvibili attraverso gli altri canali.

Sul piano tecnico, assume rilievo la distinzione tra i servizi specificamente predisposti per il singolo adempimento e il servizio generale “Consegna documenti e istanze”. Quest’ultimo consente di trasmettere documentazione e richieste direttamente agli uffici, ma non può essere utilizzato quando la normativa o un provvedimento del Direttore dell’Agenzia prescrive una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione. La digitalizzazione, quindi, non elimina le regole proprie dei singoli procedimenti: il canale telematico utilizzato deve essere quello previsto per l’adempimento interessato.

 

Notifiche: spazio al domicilio digitale speciale

 

La Guida dedica particolare attenzione anche alle notificazioni. Accanto alla possibilità di eleggere un domicilio fisico diverso da quello ordinario, viene illustrato il domicilio digitale speciale, costituito da un indirizzo PEC utilizzabile dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione anche per la notifica delle cartelle e degli atti della riscossione.

Il servizio è rivolto alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi, registri professionali o nel Registro delle imprese. Restano esclusi i soggetti il cui indirizzo PEC deve essere iscritto nell’INI-PEC, per i quali la notificazione è effettuata all’indirizzo risultante dall’Indice (cfr. par. 1.3)

 

Delega unica: un solo conferimento per più servizi

 

Di particolare interesse è la disciplina operativa della “delega unica”, prevista dal provvedimento del 2 ottobre 2024. Con un’unica operazione il contribuente può abilitare l’intermediario alla consultazione del Cassetto fiscale, ai servizi dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a quelli relativi a fatturazione elettronica e corrispettivi telematici nonché all’acquisizione dei dati ISA e delle informazioni necessarie alla determinazione della proposta di concordato preventivo biennale. Il contribuente può delegare al massimo due intermediari e il conferimento deve essere successivamente comunicato all’Agenzia per renderlo operativo (cfr. par. 12.3). 

 

Il Cassetto fiscale diventa anche contenitore degli atti

 

La versione 2026 fotografa inoltre l’evoluzione del Cassetto fiscale, oggi articolato nelle sezioni “Consultazioni”, “L’Agenzia scrive” e “Crediti e contributi”. Oltre a dichiarazioni, versamenti, rimborsi, atti registrati e comunicazioni di compliance o di irregolarità, il Cassetto rende disponibili anche alcuni atti impositivi: tra questi, gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza dall’agevolazione “prima casa”, con i relativi provvedimenti di autotutela, nonché gli avvisi di accertamento parziale ex articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e i corrispondenti provvedimenti di autotutela  (cfr. par. 9.1).

Si consolida, così, l’integrazione tra consultazione dell’atto, assistenza e gestione della posizione fiscale: per le comunicazioni di irregolarità, ad esempio, il contribuente può passare dal Cassetto fiscale al canale CIVIS, utilizzato per formulare richieste di assistenza e seguire lo stato della lavorazione. 

 

Professionisti: il salto verso l’interoperabilità

 

La parte conclusiva delle Guida è dedicata agli intermediari fiscali e contiene uno dei profili più significativi dell’aggiornamento 2026: l’acquisizione massiva dei contenuti del Cassetto fiscale attraverso servizi di interoperabilità basati su Application Programming Interface (API). Le relative modalità tecniche sono disciplinate dalle specifiche approvate con il provvedimento del 6 luglio 2026. Il primo servizio reso disponibile consente lo scarico massivo delle Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025, con passaggio dei dati direttamente dai sistemi dell’Agenzia a quelli dell’utente (cfr. par. 12.4).

 

Per i professionisti, la Guida riepiloga inoltre l’abilitazione Entratel, l’utilizzo dei servizi delegati, il visto di conformità e la procedura che permette al depositario delle scritture contabili di comunicare direttamente la cessazione dell’incarico quando il cliente non vi abbia provveduto entro il termine previsto; dopo l’avviso al cliente, la comunicazione può essere trasmessa telematicamente e viene resa disponibile nelle aree riservate di entrambe le parti  (cfr. par. 12). 

 




Dichiarazione precompilata 2026: pubblicata la Guida dell’Agenzia al modello “Redditi Persone fisiche”

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida “La dichiarazione precompilata 2026 – Modello Redditi Persone fisiche”, relativo al periodo d’imposta 2025.

La Guida illustra le modalità di accesso, consultazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, con un focus specifico sui contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 e su alcune sezioni di particolare rilievo operativo: quadro LM, quadro RR, quadro RU, quadro RP e quadro RL.

Il nuovo vademecum si inserisce nel quadro della dichiarazione precompilata 2026, già disponibile nell’area riservata dell’Agenzia, e tiene conto dell’evoluzione del modello Redditi PF 2026, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, successivamente aggiornato con le modifiche apportate dal comunicato di errata-corrige del 28 maggio 2026.

Redditi PF precompilato: disponibile anche per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

 

La Guida ricorda che l’Agenzia mette a disposizione il modello Redditi Persone fisiche precompilato anche per i titolari di partita IVA che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario.

Nel modello sono presenti, oltre ai dati già tradizionalmente utilizzati nella precompilata – familiari a carico, oneri detraibili e deducibili, indennità e dati delle certificazioni di lavoro autonomo – anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite SdI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.

Sul punto, la Guida segnala un aspetto da verificare con attenzione: poiché dalle fonti informative non emerge la data effettiva di incasso, nella precompilazione viene adottata la presunzione che il pagamento sia avvenuto alla data di emissione della fattura o del corrispettivo. Ne consegue che, per i contribuenti soggetti al principio di cassa, i dati proposti devono essere controllati e, se necessario, modificati prima dell’invio.

 

Redditi Web e Redditi Online: due di compilazione

 

Per la gestione del modello Redditi PF 2026 sono disponibili due strumenti.

Il modello RPF in modalità Web consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF direttamente tramite applicativo, senza scaricare software. Può essere utilizzato anche da imprenditori e professionisti in regime di vantaggio o forfetario, per la compilazione del quadro LM.

Il modello RPF in modalità Online, invece, è il software completo per la compilazione dei fascicoli 1, 2 e 3 del modello Redditi PF. Devono utilizzare questa modalità, tra gli altri, i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e quelli che possiedono redditi da partecipazione.

 

Chi deve presentare Redditi PF 2026

 

La Guida riepiloga i casi in cui il contribuente non può utilizzare il modello 730, né precompilato né ordinario, ed è tenuto a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026.

Tra le principali ipotesi rientrano i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi da partecipazione, redditi provenienti da trust, redditi “diversi” non dichiarabili nel quadro D del 730, oppure che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia.

Devono inoltre utilizzare Redditi PF i contribuenti che sono tenuti a presentare anche dichiarazioni IVA, IRAP o modello 770, quelli che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli gestibili nel 730, nonché i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

Per il periodo d’imposta 2025, la Guida richiama anche il caso dei soggetti che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti, coerentemente con la disciplina applicabile all’anno dichiarato.

 

Disponibilità e invio: le date principali

 

Il modello Redditi PF precompilato 2026 è disponibile dal 20 maggio 2026 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, insieme al relativo foglio riepilogativo.

L’invio può essere effettuato dal 27 maggio 2026 al 2 novembre 2026, termine risultante dallo slittamento del 31 ottobre, che cade di sabato, e del 1° novembre, giorno festivo.

L’accesso all’applicativo avviene tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, per i soggetti abilitati, credenziali Entratel/Fisconline. È possibile operare anche in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore, persona di fiducia o erede, nei casi previsti.

 

Le operazioni prima dell’invio: controllo, modifica e integrazione

 

Prima della trasmissione, il contribuente deve verificare i quadri precompilati, controllare la correttezza dei dati inseriti dall’Agenzia e completare le parti mancanti.

La Guida segnala che l’applicativo consente di visualizzare l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto utilizzare perché incompleti o incongruenti. È inoltre disponibile l’esito della liquidazione: credito, debito oppure saldo zero.

Per l’inserimento dei dati è prevista una funzione di ricerca dei campi dichiarativi, utile per individuare con maggiore facilità le sezioni del modello in cui riportare le informazioni da integrare.

 

Le principali novità e indicazioni operative per i quadri

Quadro LM – Regime di vantaggio e regime forfetario

 

Una parte più rilevante della Guida riguarda la precompilazione del quadro LM, riservato ai contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Per valorizzare il quadro LM, l’Agenzia considera la somma degli importi risultanti dalle fatture elettroniche e/o dai corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

L’Agenzia evidenzia però, che trattandosi di regimi fondati sul principio di cassa, il contribuente deve verificare se l’incasso sia effettivamente avvenuto nell’anno 2025. Se il pagamento non coincide con la data di emissione della fattura, occorre modificare i componenti positivi di reddito: vanno inclusi gli importi delle fatture emesse in anni precedenti ma incassate nel 2025, ed esclusi quelli delle fatture emesse nel 2025 ma non incassate al 31 dicembre.

Per i professionisti iscritti a una Cassa professionale, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dai componenti positivi precompilati. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, invece, i contributi addebitati al committente sono inclusi nei componenti positivi.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione rifiutate: tali fatture e le relative note di credito non sono considerate ai fini del calcolo del superamento della soglia per la permanenza nel regime e per il calcolo dei componenti positivi. In presenza di tali situazioni, il foglio informativo segnala al contribuente la necessità di verificare i dati.

Altro caso evidenziato è quello della sommatoria dei componenti positivi pari a zero o negativa, ad esempio per effetto di note di credito. Anche in questo caso il contribuente viene avvisato e deve controllare la correttezza del dato.

 

Codici ATECO

Per il quadro LM assumono rilievo anche i codici attività.

 

Per i contribuenti in regime di vantaggio, il codice ATECO del rigo LM1 è precompilato sulla base della dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per i contribuenti forfetari, i codici attività dei righi da LM22 a LM27 sono desunti dalla dichiarazione dell’anno precedente oppure, in assenza, dai dati anagrafici presenti nelle banche dati dell’Agenzia. Il contribuente deve verificarne la correttezza. In presenza di più attività, se i ricavi o compensi riguardano gruppi merceologici diversi, occorre suddividerli su distinti righi.

 

Certificazioni Uniche di lavoro autonomo

 

La Guida ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024, è previsto l’esonero dall’invio della CU per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. Tuttavia, l’obbligo permane in alcuni casi, tra cui i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e alcune indennità, come quelle di maternità.

Per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta in regime forfetario, le somme certificate sono utilizzate per la precompilazione della sezione III del quadro LM.

Per le indennità certificate con specifici codici, ad esempio maternità, gli importi sono riportati nel quadro LM, con apposito messaggio informativo.

Specifiche indicazioni sono previste anche per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico e per i diritti d’autore o le opere dell’ingegno: se tali compensi sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, devono essere riportati nel quadro LM ed eliminati dal quadro RL.

 

Quadro RR – Contributi previdenziali

 

Il quadro RR è precompilato con i dati forniti dall’INPS, relativi ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

La Guida segnala che, in presenza di interruzioni nel periodo di imposizione o di riduzione contributiva, il contribuente riceve un messaggio nel foglio informativo e nell’applicativo web, ed è chiamato a verificare i mesi corretti da indicare.

Particolare attenzione è richiesta ai contribuenti forfetari che beneficiano della riduzione contributiva.

Se il quadro RR risulta precompilato con il codice relativo alla riduzione spettante ai lavoratori in regime forfetario, il contribuente deve verificare se nel corso del 2025 ha superato il limite di 100.000 euro. In caso affermativo, deve integrare la dichiarazione indicando il codice previsto per l’avvenuto superamento del limite.

La Guida richiama inoltre il controllo sul reddito eccedente il minimale e sulla corretta attribuzione di eventuali crediti compensati con F24, soprattutto quando sono presenti collaboratori.

 

Quadro RU – Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU vengono precompilati i dati relativi ad alcuni crediti d’imposta, tra cui:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella ZES unica;
  • credito per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS);
  • credito per investimenti nella ZES unica agricola, per imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura;
  • credito per spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

La Guida precisa che nel quadro RU sono riportati il codice del credito, il credito spettante nel periodo e l’eventuale credito utilizzato in compensazione con modello F24.

Il contribuente viene avvisato, tramite specifico messaggio nel foglio informativo, se risultano compensazioni da verificare. In caso di perdita totale o parziale del diritto al credito, ad esempio per revoca o decadenza, occorre intervenire sul rigo RU12 per evitare che il residuo venga riportato, in tutto o in parte, nella dichiarazione successiva.

 

Quadro RP – Oneri e spese

 

Per il quadro RP, la l’Agenzia delle entrate si concentra in particolare sui contributi previdenziali e assistenziali.

Quando il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi comunicati dai soggetti terzi sono riportati solo nel foglio informativo. Spetta quindi al contribuente distinguere i contributi relativi all’attività svolta in regime di vantaggio o forfetario, da indicare nel quadro LM, dall’eventuale quota eccedente o dagli altri contributi deducibili, da riportare nel rigo RP21.

Rientrano tra gli esempi indicati dalla Guida i contributi per il riscatto degli anni di laurea, quelli per la frequenza degli ITS Academy e quelli per la prosecuzione volontaria.

 

Quadro RL – Altri redditi

 

Nel quadro RL sono precompilati, tra gli altri, i dati delle CU di lavoro autonomo con causale relativa all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, processi, formule o informazioni.

La Guida evidenzia però che, se il contribuente è in regime forfetario e tali compensi sono correlati all’attività professionale svolta, i dati devono essere trasferiti nel quadro LM, eliminandoli dal quadro RL.

Sono inoltre precompilate nel quadro RL le indennità percepite dai giudici onorari di pace e dai viceprocuratori onorari, con indicazione delle relative ritenute d’acconto.

 

Presentazione, annullamento, correttiva e integrativa

 

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente oppure tramite Caf, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Dopo l’invio, è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e le ricevute, incluse quelle relative agli eventuali versamenti F24 effettuati.

 

Le operazioni successive all’invio

 

L’annullamento della dichiarazione già inviata è possibile tramite applicativo web a partire dal 27 maggio 2026. Se è stato predisposto un modello F24, l’annullamento può essere effettuato fino al 26 giugno 2026; se non è stato predisposto un modello F24, fino al 15 ottobre 2026.

L’annullamento può essere effettuato solo se lo stato della ricevuta risulta “Elaborato” e comporta la cancellazione dei dati inseriti dal contribuente. Dopo l’annullamento, all’Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione: è quindi necessario trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Se il contribuente si accorge di errori o omissioni dopo il periodo utile per l’annullamento, può presentare un Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026. Dopo tale data, sarà possibile presentare solo un Redditi integrativo.

 

Il calendario della precompilata Redditi PF 2026

 

Le principali scadenze:

  • 20 maggio 2026: accesso e modifica del modello Redditi PF precompilato;
  • 27 maggio 2026: invio del modello Redditi PF precompilato, invio del Redditi aggiuntivo del 730, invio del correttivo e possibilità di annullamento;
  • 26 giugno 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato con F24;
  • 30 giugno 2026: termine ordinario per il versamento di saldo e primo acconto;
  • 20 luglio 2026: termine, senza maggiorazione, per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione ISA, regime di vantaggio e forfetari;
  • 30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40%;
  • 20 agosto 2026: versamento con maggiorazione dello 0,80% per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione, regime di vantaggio e forfetari;
  • 15 ottobre 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato senza F24;
  • 2 novembre 2026: termine per l’invio del modello Redditi PF 2026, del Redditi correttivo del 730 e del Redditi aggiuntivo del 730;
  • 30 novembre 2026: termine per il versamento del secondo o unico acconto;
  • 1° febbraio 2027: ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo”, entro 90 giorni dalla scadenza.



Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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Assistenza fiscale 2026: conguagli 730-4, sostituto INPS e casi di diniego. Il quadro operativo tra Messaggio INPS n. 2035 del 2026, Guida e FAQ Agenzia Entrate

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Inps ha avviato, anche per il 2026, le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d’imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall’Istituto previdenziale.

Il messaggio si colloca in un quadro informativo più ampio, composto dalla Guida all’assistenza fiscale da parte di INPS per l’anno 2026 e dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul flusso 730-4. L’obiettivo è chiarire quando l’istituto previdenziale può operare come sostituto d’imposta, come avviene la gestione dei risultati contabili trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e quali sono i casi in cui il modello 730-4 può essere respinto o non integralmente gestito.

Il presupposto essenziale è l’esistenza, nell’anno di presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d’imposta tra contribuente e INPS. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI. Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l’Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all’Agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l’altro, l’impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all’estero, per i quali resta necessario l’utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche.

Il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta di verificare la ricezione del modello 730-4, l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l’eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l’app INPS Mobile.

Un profilo operativo di particolare rilievo riguarda la gestione degli acconti. Il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.

La Guida INPS richiama inoltre l’attenzione su alcune situazioni a rischio: prestazioni non pensionistiche cessate prima dell’effettuazione dei conguagli, prestazioni di importo insufficiente, prestazioni esenti, contribuenti che hanno soltanto richiesto una prestazione ma non ne sono ancora titolari, pensioni semestrali, assegni ordinari di invalidità in scadenza, quote di reversibilità e pensioni di soggetti residenti all’estero. In tali casi, prima di indicare l’INPS come sostituto d’imposta, è opportuno verificare titolarità, continuità e capienza della prestazione.

Sul versante dei sostituti d’imposta e degli intermediari, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate confermano la centralità della corretta comunicazione della sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4, tramite modello CSO o quadro CT della Certificazione Unica. La correttezza del canale di ricezione è condizione essenziale per la gestione ordinata dei flussi tra Agenzia delle Entrate, sostituti, intermediari e INPS.

Il quadro che emerge è quello di una gestione dell’assistenza fiscale sempre più procedurale e integrata: il modello 730 con sostituto INPS resta utilizzabile, ma richiede una verifica preventiva della posizione del contribuente. L’indicazione dell’INPS come sostituto non è automatica né sempre conveniente: deve essere coerente con la natura della prestazione, la sua imponibilità, la sua permanenza nel periodo utile e la capacità della prestazione di assorbire eventuali debiti d’imposta.

Per CAF, professionisti e intermediari, il punto operativo è quindi duplice: da un lato, evitare l’indicazione impropria dell’INPS come sostituto d’imposta; dall’altro, assistere il contribuente nella verifica degli esiti del modello 730-4, dei dinieghi e dell’eventuale necessità di ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche o al versamento diretto tramite F24.

 

Link al testo del Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026 – OGGETTO: Assistenza fiscale 2026 – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730-4 – Avvio delle attività INPS quale sostituto d’imposta – Guida all’assistenza fiscale INPS 2026 – Rapporto di sostituzione d’imposta e diniego dei risultati contabili – Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” – Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca – Gestione delle risultanze contabili e dei modelli 730-4

 

Assistenza fiscale 2026: dall’Inps le istruzioni per verificare conguagli e dinieghi del modello 730-4

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Inps illustra l’avvio delle attività di assistenza fiscale 2026 da parte dell’istituto previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, per la gestione dei conguagli sulle prestazioni previdenziali derivanti dai risultati contabili del modello 730-4.

Il documento chiarisce quando sussiste il rapporto di sostituzione d’imposta, i casi di diniego, le funzionalità del servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, la gestione delle richieste di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca e le modalità di gestione delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle entrate.

 

Guida 2025 all’assistenza fiscale da parte di Inps

Documento di supporto operativo per contribuenti, CAF, professionisti e intermediari: spiega quando indicare l’INPS come sostituto, come funziona il flusso 730-4, quali prestazioni presentano rischi di diniego o incapienza e quali verifiche effettuare prima della dichiarazione.

 

FAQ Agenzia delle Entrate – Flusso 730-4 

Risposte su questioni tecnico-procedurali sul flusso dei modelli 730-4: comunicazione della sede telematica, modello CSO, quadro CT, variazioni, sostituti d’imposta e gestione della ricezione telematica dei risultati contabili.

 

 


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Civis si rinnova: disponibile la “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici. Aggiornata la Guida operativa dell’Agenzia delle entrate (maggio 2026) | Consentito allegare fino a 10 documenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida operativa “Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento” (maggio 2026), dedicata al canale di assistenza online disponibile in area riservata. La novità di maggiore rilievo è la possibilità, per comunicazioni e avvisi telematici, di inviare una seconda richiesta di assistenza tramite CIVIS, per chiedere il riesame dell’istanza o integrare chiarimenti non forniti nella prima richiesta.

 

Il perimetro: quali atti si gestiscono con Civis

 

La Guida ricorda che Civis consente di gestire online l’assistenza su:

  • comunicazioni e avvisi telematici di irregolarità,
  • cartelle di pagamento,

quando derivano da controllo automatizzato oppure da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

L’accesso è rivolto non solo ai contribuenti, ma anche a intermediari, rappresentanti legali (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di minori) e persone di fiducia.

 

La novità: “seconda richiesta” per comunicazioni e avvisi telematici

 

Dal punto di vista pratico, la Guida formalizza un passaggio atteso: per comunicazioni e avvisi telematici diventa possibile presentare una seconda istanza CIVIS quando:

  • non si è soddisfatti dell’esito della prima lavorazione, oppure
  • si vogliono fornire ulteriori informazioni o chiarimenti non comunicati con la prima richiesta.

La seconda richiesta consente quindi una seconda valutazione della posizione nei casi di esito negativo (anche parziale) della prima istanza e rafforza l’obiettivo di fare di Civis un canale “di elezione” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici.

 

Allegati: cosa cambia con la seconda richiesta

 

Un ulteriore elemento operativo è la gestione documentale:

con la seconda richiesta è possibile allegare direttamente documenti in formato elettronico in fase di compilazione, fino a 10 documenti, con dimensione massima di 20 MB per ciascun file.
Per la prima richiesta, invece, l’eventuale invio di documenti passa dal servizio “Consegna documenti e istanze” (categoria documento: Civis; oggetto: “Documentazione per riesame pratica CIVIS”).

La Guida chiarisce anche un punto spesso frainteso: in linea generale per comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle non è necessario allegare documenti, perché il controllo automatizzato lavora su dati dichiarativi e informazioni già presenti in Anagrafe tributaria; i chiarimenti vanno inseriti nel campo testuale della richiesta.

 

Tracciabilità e consultazione: pratica, esito, documento aggiornato

 

Ogni richiesta genera un identificativo numerico di 13 cifre (le prime 8 indicano la data di acquisizione) utile per seguire la pratica. La sezione “Consultazione delle richieste” consente di verificare stato, ufficio assegnatario e di scaricare, a lavorazione conclusa, il riepilogo esiti; quando disponibile, il “Documento aggiornato” rende accessibile la versione aggiornata della comunicazione; in caso di regolarizzazione parziale può includere anche il modello F24 precompilato.

 

Controlli di sicurezza sugli allegati: rischio “scarto” e ripresentazione

 

La guida evidenzia, infine, che i file allegati sono sottoposti a controlli (virus, macro/elementi attivi). Se anche un solo file non supera i controlli, la richiesta viene scartata e occorre ripresentarla con allegati conformi.

La nuova “seconda richiesta” consente di strutturare meglio il contraddittorio informale in fase di assistenza, riducendo la frammentazione tra canali e rendendo CIVIS uno strumento più completo per contribuenti e intermediari nella gestione delle comunicazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché degli esiti su redditi a tassazione separata (ambiti richiamati nel perimetro del servizio)

 

Civis. Il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici | Consentito di allegare fino a 10 documenti

Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026

 

Il canale Civis per l’assistenza via web sulle comunicazioni e gli avvisi del Fisco si rinnova per offrire ai cittadini e agli intermediari che li assistono un servizio più completo e trasparente. La nuova versione, ora attiva in area riservata sul sito delle Entrate, consente all’utente che, dopo la prima risposta dell’Agenzia, desidera fornire ulteriori elementi, di chiedere il riesame della pratica sempre dal proprio pc.

La novità, che risponde anche alle esigenze espresse da Associazioni e Ordini professionali, punta a rendere Civis il “canale unico” per l’assistenza su comunicazioni e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati o dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

 

La novità

 

Adesso non è più necessario contattare l’ufficio con altri canali (quali, ad esempio, appuntamenti o pec), per chiedere all’Agenzia una seconda valutazione. Il contribuente che non ritiene corretto l’esito della prima lavorazione, o desidera fornire ulteriori informazioni, può continuare a dialogare con lo stesso ufficio sempre tramite il canale di assistenza online, direttamente o tramite un professionista delegato.

Il “nuovo” Civis consente di allegare fino a 10 documenti, se necessari per supportare meglio la propria istanza.

Tutte le informazioni sono contenute nella guida aggiornata “Civis per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento”, disponibile sul sito delle Entrate.

 

Iter più semplice e trasparente

 

Il canale consente inoltre al contribuente di conoscere lo stato di lavorazione e l’esito delle richieste inviate, così come di consultare quelle precedenti, anche se presentate da un intermediario delegato. “In chiaro” anche l’ufficio che ha preso in carico e ha gestito la richiesta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 maggio 2026)




Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 “soglia 2 appartamenti” e presunzione di imprenditorialità oltre limite

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento (aprile 2026) della Guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari”, adeguandola alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 17, L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha modificato il perimetro applicativo del regime.

 

Dal 2026 la cedolare “locazioni brevi” solo fino a 2 appartamenti

 

La Guida recepisce la novità: a partire dal 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo se, nel periodo d’imposta, sono destinati a locazione breve non più di due appartamenti; superata la soglia, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Di conseguenza, la verifica del numero di appartamenti destinati alla locazione breve diventa un presidio preliminare, perché incide a monte sulla qualificazione dell’attività e, quindi, sulla disciplina fiscale applicabile.

 

Perimetro e regole di base: cosa resta “locazione breve”

 

La Guida conferma l’impianto del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 4): contratti di durata non superiore a 30 giorni, immobili ad uso abitativo in Italia (categorie A/1-A/11, esclusa A/10) e pertinenze, con possibilità di includere servizi accessori (pulizie, biancheria, wi-fi, utenze), purché non si sconfini in prestazioni “aggiuntive” tipiche dell’impresa (es. somministrazione di alimenti e bevande, servizi turistici organizzati).

Cedolare secca: aliquote 21%/26% e base imponibile “lordo”

Nel quadro aggiornato, per chi può ancora collocarsi nel regime:

  • dal 1° gennaio 2024 l’aliquota della cedolare per locazioni brevi è 26%;
  • l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti stipulati per una sola unità immobiliare per periodo d’imposta, a scelta del contribuente (individuazione in dichiarazione).

La base imponibile è, di regola, l’intero canone/corrispettivo, senza abbattimento forfetario del 5% previsto nell’ordinario.

 

Focus intermediari e portali: dati, CIN, ritenuta e scadenze

 

Ampia la sezione sugli adempimenti degli intermediari (agenzie e portali) quando intervengono nella stipula e/o nei pagamenti:

  • trasmissione dati del contratto (tra cui indirizzo, durata, corrispettivo lordo, e CIN – codice identificativo nazionale – ex art. 13-ter D.L. 145/2023);
  • invio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, con regole di rettifica in caso di recesso successivo.
  • ritenuta del 21% a titolo d’acconto sui canoni/corrispettivi lordi se l’intermediario incassa o interviene nel pagamento (con versamento F24 entro il 16 del mese successivo; codice tributo 1919).

La Guida richiama inoltre il profilo sanzionatorio: sanzione per omessa/incompleta/infedele comunicazione dati (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e per mancata applicazione della ritenuta (art. 14 D.Lgs. 471/1997), ferma la possibilità di ravvedimento.

L’aggiornamento 2026 rende, quindi, imprescindibile, nella consulenza al locatore “non professionale”, una ricognizione ex ante: quanti appartamenti (non stanze) risultano destinati a locazioni brevi nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia non è un mero dettaglio quantitativo, ma un elemento che sposta la qualificazione dell’attività, con conseguenze fiscali e dichiarative potenzialmente rilevanti.

Link al testo alla Guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari”




POS-RT: pronta la guida dell’Agenzia delle entrate per il collegamento tra pagamenti elettronici e corrispettivi. Online anche il manuale, le FAQ e i “suggerimenti pratici”

Dal 2026 è operativo il nuovo adempimento che richiede agli esercenti di “collegare“ gli strumenti con cui memorizzano/trasmettono i corrispettivi (registratori telematici – RT – e procedura web “Documento Commerciale on line”) con i dispositivi con cui incassano pagamenti elettronici (POS fisici e virtuali).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida operativa che illustra il collegamento e fornisce esempi pratici e indicazioni organizzative per adempiere correttamente.

Termini: avvio a marzo 2026 e finestre temporali per i nuovi POS. La procedura web sarà resa disponibile nei primi giorni di marzo 2026 (con avviso sul sito dell’Agenzia). 

Insieme alla Guida, nella pagina dedicata al Collegamento POS–RT, l’Agenzia rende disponibili anche:

  • il Manuale operativo con il percorso e le schermate per collegamenti puntuali (fino a 5 RT e oltre), inserimento manuale del POS e collegamento massivo via file CSV, oltre a funzioni come “storico collegamenti” e “POS non collegati”;
  • le FAQ con risposte su disponibilità della procedura, deleghe, strumenti da collegare e tempistiche;
  • i “Suggerimenti pratici” per i casi con più punti vendita, con indicazioni di ricognizione preliminare (matricole RT/indirizzi) e reperimento dei dati POS (Acquirer/Terminal ID), anche in vista di gestione tramite intermediario delegato.

La pagina di riferimento indicata dall’Agenzia è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 

Esclusioni e “casi misti”

 

La Guida e le FAQ chiariscono che:

  • non c’è obbligo se tutti i corrispettivi sono certificati solo con fattura;
  • sono fuori dall’ambito (come corrispettivi) le operazioni certificate con vending machine, carburanti e ricariche veicoli elettrici;
  • per i corrispettivi esonerati (es. tabacchi/monopoli, vendite a distanza, ecc.) in linea generale non si applica, ma se lo stesso POS incassa sia operazioni con documento commerciale sia operazioni esonerate, il POS va comunque collegato.

È inoltre possibile “chiudere”/segnalare in procedura POS non più nella disponibilità, non riconosciuti, o utilizzati solo per operazioni escluse/esonerate, attraverso la funzione “POS non collegati” e motivazione di chiusura (operazione che rende il POS non più selezionabile per il collegamento). 

La Guida ricorda che l’errata indicazione in RT della modalità di incasso al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Vedi anche:

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 –definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici” (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




Delega unica per i servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia entrate-Riscossione. Basta una sola comunicazione per autorizzare il professionista di fiducia

Una delega unica agli intermediari fiscali per utilizzare uno o più servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

È operativa dall’8 dicembre la nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti di entrambe le Agenzie. Le nuove deleghe resteranno efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia. Deadline al 28 febbraio 2027, invece, per quelle già attive alla data del 5 dicembre 2025, se non ancora scadute.

Sui siti delle due Agenzie è disponibile una guida che illustra le nuove regole per cittadini e intermediari.

 

Le novità

 

Con la nuova delega unica, introdotta dal D.Lgs. n. 1/2024 (art. 21) e regolamentata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, si uniformano le modalità di comunicazione e di rinnovo delle deleghe e si unificano le scadenze, semplificando così la gestione operativa da parte dei professionisti.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo con l’intermediario, in formato cartaceo o digitale, i contribuenti possono attivare con un’unica operazione le deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online di entrambe le Agenzie, tra cui quelli disponibili nel “Cassetto fiscale delegato” e nel portale “Fatture e corrispettivi” per Agenzia delle Entrate e quelli disponibili in “Equipro” per Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

 

Come attivare la delega unica

 

Il contribuente può comunicare la delega unica direttamente online, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’intermediario e i servizi da attivare. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario mediante modalità esclusivamente digitali. Il mandato resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, salvo revoca o rinuncia.

Le deleghe attive alla data del 5 dicembre 2025 manterranno la loro validità fino alla data di scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Sempre nell’ottica di semplificare l’iter, il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato, con le stesse modalità, a partire dal 2 ottobre dell’ultimo anno di validità: in questo modo la delega sarà nuovamente attiva dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

I servizi online di Agenzia delle Entrate

 

In questa prima fase, i servizi online delegabili di Agenzia delle Entrate comprendono la consultazione del Cassetto fiscale delegato, uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, registrazione dell’indirizzo telematico, fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dispositivi), l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

 

I servizi in Equipro per Agenzia delle entrate-Riscossione

 

I servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione a disposizione degli intermediari fiscali sono consultabili in Equipro, un’area del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it riservata ai professionisti che operano per conto dei propri assistiti.

I servizi a disposizione consentono di consultare la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti, pagare cartelle e avvisi, ottenere direttamente online la rateizzazione per importi fino a 120mila euro, inviare istanze di sospensione legale della riscossione, gestire le istanze di definizione agevolata, ricevere assistenza e informazioni e prenotare un appuntamento in videochiamata.

 

La guida dedicata

 

Per agevolare la transizione al nuovo sistema, Agenzia delle Entrate e Agenzie delle entrate-Riscossione hanno realizzato una specifica guida consultabile sui rispettivi siti che illustra in modo dettagliato i passaggi da compiere per l’attivazione della nuova delega. Al contempo, a livello operativo, nell’area riservata agli intermediari dei siti di Entrate e Riscossione è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le relative scadenze, utile per monitorare e gestire i rinnovi. (Così, comunicato Stampa AdE -AdeR del 9 dicembre 2025)

 

Delega unica per l’utilizzo dei servizi online di AdE e AdeR. La guida che illustra le nuove regole per cittadini e intermediari

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025, recante: «Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024», pubblicato il 08.08.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025, «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”», pubblicato il 20.05.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Online la Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025). Le imposte e le agevolazioni

Online la Guida dell’Agenzia delle entrate (aggiornata ottobre 2025) che fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore).

La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Questa edizione mette in fila – con taglio operativo – cosa cambia e cosa resta fondamentale sapere prima del rogito: quando si paga l’imposta di registro e quando l’IVA, quali requisiti servono per le agevolazioni “prima casa” e come ci si comporta se si possiede già un immobile.

Il vademecum aggiornato spiega la disciplina del c.d. “prezzo-valore”: per gli acquisti non soggetti a IVA, su richiesta dell’acquirente il calcolo delle imposte avviene sul valore catastale.

Con il citato sistema agevolativo:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari.

È un passaggio che tutela chi compra, a patto di dichiarare il corrispettivo effettivo in atto.

L’aggiornamento di ottobre 2025 recepisce inoltre:

– la riduzione dell’imposta di registro su caparre e acconti dei preliminari stipulati dal 1° gennaio 2025 (0,5 per cento, imputata poi sull’imposta del definitivo); prima era 3 per cento sugli acconti e 0,5 per cento sulle caparre; restano ferme le regole per i preliminari soggetti a IVA. 

Cfr. il nuovo articolo 10, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Il testo novellato dispone, infatti, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5 per cento, ovvero «la minore imposta applicabile per il contratto definitivo», per la registrazione dei contratti preliminari che prevedono la dazione di somme, in luogo di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra confirmatoria o di acconto di prezzo non soggetto all’imposta sul valore aggiunto, così superando i problemi di qualificazione delle somme corrisposte. In ogni caso, l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. (Vedi: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025).

 

 

– l’estensione a due anni del termine per vendere la precedente abitazione se si compra una nuova “prima casa” (per atti dal 1° gennaio 2025 e anche se, al 31 dicembre 2024, il precedente anno non era decorso), con obbligo di impegno in atto e sanzione del 30 per cento in caso di inadempimento (cfr. l’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2452),

– la disciplina transitoria per l’under 36: estensione agli atti 2024 con preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023 e credito d’imposta utilizzabile nel 2025 per gli atti stipulati fra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. 

La Guida accompagna passo-passo prima dell’acquisto (verifica catastale/ipotecaria, utilità di trascrivere il preliminare) e al rogito (dichiarazioni obbligatorie in atto, compresa quella sui pagamenti e sull’eventuale mediatore). Chiude con le risposte ai quesiti e con l’elenco delle norme e della prassi  per chi vuole approfondire.

 

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025) – Le imposte e le agevolazioni

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento marzo 2024) – Le imposte e le agevolazioni

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento gennaio 2023) – Le imposte e le agevolazioni




Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l’abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

 

Le novità principali 2025

 

Aliquote e limiti rimodulati: per le spese sostenute nel 2025 la detrazione è del 50 per cento (con tetto di 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale; 36 per cento negli altri casi.

Quando spetta l’aliquota più alta: serve titolarità (proprietà/diritto reale) già all’avvio lavori e l’uso come abitazione principale al termine. Regole applicabili anche a parti comuni e a box/posti auto pertinenziali; l’aliquota maggiorata resta anche se in seguito l’immobile non è più abitazione principale.

Stop alle caldaie a combustibili fossili: dal 2025 non sono più detraibili gli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche a combustibili fossili (inclusa la condensazione). Restano agevolabili microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi.

Tetto alle detrazioni per redditi elevati: introdotto dall’art. 16-ter del TUIR con un plafond massimo di oneri detraibili per chi ha reddito complessivo > 75.000 euro, calcolato su importo base (14.000 euro o 8.000 euro a seconda dello scaglione) moltiplicato per un coefficiente legato ai figli a carico (cfr. anche la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni e le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir).

Chi può beneficiarne: la detrazione spetta non solo ai proprietari/nudi proprietari ma anche a titolari di diritti reali, locatari e comodatari (con consenso del proprietario), familiari conviventi e conviventi di fatto che sostengono la spesa e risultano in fatture e bonifici. Per condomini la detrazione si calcola pro-quota; prevista anche la fruizione in condominio minimo e per l’unico proprietario di edificio con più unità e parti comuni.

 

Interventi ammessi:

Sono agevolate le spese su unità abitative e parti comuni per:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; per le parti comuni anche manutenzione ordinaria.
  • altri lavori: eliminazione barriere architettoniche, prevenzione atti illeciti (antintrusione), cablatura e acustica, risparmio energetico (inclusi impianti fotovoltaici al servizio dell’abitazione), interventi antisismici, bonifica amianto e sicurezza domestica, messa a norma impianti, sostituzione gruppi elettrogeni d’emergenza con generatori a gas (detrazione 50 per cento).

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento ottobre 2025

 

Vedi anche:

 

Novità 2025 in tema di detrazioni

Limiti per la fruizione delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese per la frequenza scolastica e per cani guida per i non vedenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Rimodulazione delle aliquote – Esclusione degli interventi con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Direttiva (UE) 2024/1275 – Riduzione al 30 per cento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Condizioni soggettive e temporali per il riconoscimento dell’agevolazione – Superbonus – Sismabonus e Bonus mobili – Proroga delle detrazioni – Estensione temporale e nuova modulazione percentuale – Invariati i limiti di spesa – Ripartizione in 10 quote annuali delle spese sostenute nel 2023 – Modalità – Articolo 119, comma 8-bis.2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)»

 




ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)”.

Il documento analizza:

  • gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • la definizione e l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1–10);
  • l’accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
  • le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
  • la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (Aggiornamento Luglio 2025)




L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”

Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida. L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari“. Un prezioso vademecum per intermediari e locatori con tutte le novità sulla tassazione dei contratti di affitto di abitazioni non superiori a trenta giorni.

 

Link alla guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”: tutte le novità sulla tassazione dei contratti di affitto di abitazioni non superiori a trenta giorni, le regole e gli adempimenti a carico degli intermediari immobiliari

Link esterno verso il sito:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6317129/Locazioni_Brevi_disciplina_fiscale_e_regole_per_intermediari.pdf/d0fc0492-65e8-9696-7311-96917d966fa4

 

Vedi anche:

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

 

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024: «REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI – Cedolare secca sugli affitti – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Modifica dell’aliquota dell’imposta – Intermediari – Obbligo di sostituzione – Obbligo di operare una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario – Art. 1, comma 63, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395»

 

 

 




Online la nuova Guida ai servizi dell’Agenzia delle entrate

Pronta la nuova Guida ai servizi messa a punto dall’Agenzia delle entrate, che spiega in modo semplice e interattivo come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai link diretti che rimandano all’argomento d’interesse e accorciano i tempi della ricerca.

 

Tanti i servizi disponibili online

 

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita IVA, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile. Gli appuntamenti in presenza restano disponibili per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

Le soluzioni alternative al computer

 

Chi ha meno dimestichezza con il computer, infatti, può utilizzare i canali tradizionali: ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero). Inoltre, c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

(Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 luglio 2024)

 

Link alla nuova Guida ai servizi dell’Agenzia delle entrate (aggiornamento luglio 2024)

Vedi anche, la Guida ai servizi dell’Agenzia delle entrate – L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia (Aggiornamento Aprile 2025) – Le modalità per richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) a operare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia.




730 o Redditi Pf. Pubblicata la guida alle dichiarazioni precompilate 2023

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la Guida 2023 alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023. A tal proposito si ricorda che a partire dal 2 maggio 2023, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2023 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.

Dall’11 maggio 2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web. Dalla stessa data dell’11 maggio 2023 è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730. Sempre dall’11 maggio 2023 è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate. Nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 2 ottobre 2023 (poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono sabato e domenica). Il 30 novembre 2023 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

A partire dal 17 maggio 2023 il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. In tal caso, è necessario tener presente che quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 20 giugno 2023. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.

Il 26 giugno 2023, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.

Entro il 27 settembre 2023, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.

Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

Per maggiori informazioni consulta il sito di assistenza www.infoprecompilata.it.




Bonus ristrutturazioni edilizie. È online la nuova Guida delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Dalle singole unità abitative alle parti condominiali, dai box auto agli immobili già ristrutturati, la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Da oggi è anche online il nuovo video sul canale YouTube dell’Agenzia con tutte le novità per usufruire dello sconto fiscale. La Guida, condivisa con le associazioni e gli enti che raccolgono gli operatori attivi nel settore immobiliare ed edilizio, tiene conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 a partire dalla proroga di un altro anno dello sconto elevato al 50% fino alla comunicazione all’Enea riguardo la tipologia degli interventi effettuati.

 

Bonus anche per il 2018 e invio dei dati all’Enea

 

Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali.

La Manovra per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

 

L’agevolazione per box e posti auto

 

La detrazione spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

 

L’IVA ridotta

 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell’aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

 

Le altre novità

 

Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l’agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

In tema di IVA agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l’intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all’autonomia funzionale delle “parti staccate” rispetto al manufatto principale.

Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2018)

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento febbraio 2018




Nuovo aggiornamento della guida al Bonus ristrutturazioni edilizie

Pubblicata la versione aggiornata della Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

La guida, descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

 

 

Per saperne di più:

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, conv., con mod., dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – Art. 46-quater, che disciplina gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 4 aprile 2017 sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta




Bonus ristrutturazioni edilizie. Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida “L’Agenzia informa”, disponibile sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l’agevolazione.

Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

 

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017

 

La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Detrazioni per gli interventi antisismici

 

Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

 

Le indicazioni dell’Agenzia

 

La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un’altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017).

 

Dove trovare la guida

 

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017)