Rendicontazione country by country reporting: tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni

L’Agenzia detta le regole per i gruppi multinazionali con ricavi sopra 750 milioni di euro

 

L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Con provvedimento del 28 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto Mef del 23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.

Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese

La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal decreto del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.

Primo invio entro il 31 dicembre 2017

Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati

Le società multinazionali devono comunicare le informazioni relative a:

  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
  • i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali);
  • gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni

Le informazioni viaggiano in due lingue

In base al provvedimento del 28 novembre 2017, le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.

Dall’Ocse al tavolo di confronto

Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato definito in conformità alle direttive dell’OCSE, in particolare alla “Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting”, pubblicata sul sito istituzionale dell’OCSE nel mese di settembre 2017, (link sito www.oecd.org) e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre, alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha preceduto la redazione della versione definitiva del documento. (Cfr.  comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275956, recante: «Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese»




I giudici “tributari” di uno Stato Ue possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato UE

Tale controllo è limitato a verificare se le informazioni richieste non risultino manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza con l’indagine tributaria in oggetto

Il giudice nazionale, cui sia stato sottoposto un ricorso avverso un’ammenda inflitta ad un contribuente per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione, ossia la decisione di un autorità (nella specie lussemburghese su richiesta dell’amministrazione tributaria francese) che ingiungeva di fornire le informazioni societarie, deve poter esaminare la legittimità di quest’ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA. Infatti, spiega la Corte Ue, l’ingiunzione ha fornire informazioni societarie può essere legittima solo se queste sono “prevedibilmente pertinenti” ai fini dell’indagine tributaria condotta dallo Stato membro che le richiede. Questo perchè, sebbene agli Stati membri spetti il compito di individuare le informazioni di cui ritengano di avere bisogno, essi non possono richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l’indagine tributaria, e il destinatario di una decisione di ingiunzione deve poter eccepire in giudizio la non conformità alla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE della richiesta di informazioni e, di riflesso, l’illegittimità della decisione di ingiunzione che ne deriva. Peraltro, aggiunge la Corte Ue le autorità dello Stato membro interpellato (nel caso di specie le autorità tributarie lussemburghesi) non devono limitarsi a un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni, bensì devono anche assicurarsi che le informazioni richieste non siano sprovviste di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell’indagine tributaria, tenuto conto dell’identità del contribuente coinvolto nell’indagine e della finalità di quest’ultima. Parimenti, il giudice dello Stato nell’esercitare il controllo sulla legittimità della richiesta, deve verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta di informazioni sufficientemente motivata e vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile nei confronti dell’indagine tributaria. Riguardo ai poteri cognitivi del giudice “tributario”, la Corte reputa che, affinché il giudice possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale, esso deve avere accesso alla richiesta di informazioni e a qualsiasi altro elemento di informazione complementare che le autorità dello Stato interpellato abbiano eventualmente ricevuto dalle autorità dello Stato richiedente. Mentre, il segreto della richiesta di informazioni può invece essere opposto all’amministrato. Quest’ultimo, infatti, non dispone di un diritto di accesso a tale richiesta nella sua interezza. Tuttavia, per poter fare esaminare equamente la sua causa, l’amministrato deve avere accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni (ossia l’identità del contribuente coinvolto e il fine fiscale delle informazioni richieste).

 

Per saperne di più:

La tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», sancisce quanto segue:

«Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)».

L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA

“1) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, nell’accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

2) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.

3) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione.

4) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall’autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest’ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza.

5) L’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.”

Link al testo della sentenza della Corte di Giustizia CE (CGC) – Grande Sezione – del 16 maggio 2017, Causa C-682/15Presidente: K. Lenaerts, Relatore: C.G. Fernlund, con oggetto: COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE – Direttiva 2011/16/UE – Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente

Documentazione sulla Reciproca assistenza (link ai siti web Mef , Eur-lex.europa.eu e Gazzetta Ufficiale )

Regolamento di esecuzione n.1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (“Common Reporting Standard- CRS“).

Direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell’8 dicembre 2015, recante: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (“ruling“).

Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante: attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.  (in G.U. Serie Generale n.69 del 23 marzo 2017)

 




Fatca. Un provvedimento delle Entrate definisce la scadenza per l’invio dei dati 2016

E’ il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno 2016. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi definisce la nuova scadenza di trasmissione delle informazioni e integra i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 e del 26 luglio 2016 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal Revenue Service statunitense a partire dall’1 gennaio 2017.

Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 3 maggio 2017, con termine al 31/05/2017; da quest’ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15/06/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca.

Cos’è il Fatca

L’accordo intergovernativo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), ratificato con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, ha l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale di cittadini e residenti statunitensi realizzata attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi, utilizzando lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati del provvedimento di oggi sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2015. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017)




Accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni. La Voluntary importante opportunità per la regolarizzazione

L’Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.

Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard OCSE – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta. L’Accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Lo scambio automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali. (Così, comunicato stampa Mef n. 39 del 14 marzo 2017)

Link al testo dell’accordo con la Svizzera – in inglese




Scambio di informazioni in materia fiscale Italia-Principato di Monaco: dal 4 febbraio 2017 in vigore l’accordo

Entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 231 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. In conformità al suo art. 13, comma 1, l’Accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2017. (Così, comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017).




Redditi e patrimoni detenuti all’estero e non dichiarati: per i controlli saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L’identikit dei soggetti viene stilato dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

I criteri che verranno utilizzati dall’Agenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l’esistenza di movimenti di capitali da e per l’estero e altri elementi che lascino supporre l’effettiva permanenza in Italia.

In attuazione dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 193/2016, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la formazione delle liste selettive in esame, il provvedimento detta anche le modalità di acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, l’Agenzia riceverà i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Interno.

Come verranno formate le liste

I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il D.L. n. 193/2016. Nell’ordine verranno valutati:

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata

b) movimenti di capitale da e verso l’estero

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente

e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto

h) titolarità di partita IVA attiva

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria

j) titolarità di cariche sociali

k) versamento di contributi per collaboratori domestici

l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro)

La normativa europea sullo scambio di informazioni

Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nell’ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard.

Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell’accordo FATCA.

Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017)

Link al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017, prot. 43999/2017, recante: «Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati».




Convenzione Italia-Svizzera sulle doppie imposizioni: entrato in vigore il Protocollo di modifica

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2016, informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 69 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016In conformità al suo art. III, comma 1, il Protocollo è entrato in vigore in data 13 luglio 2016».

Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12/02/1979)

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera

La ratifica ed esecuzione dell’Accordo è stata autorizzata dall’Italia con Legge 4 maggio 2016, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016




Scambio di informazioni tra gli Stati. Le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica

In attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

(in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale)

La Relazione illustrativa