IMU su fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni. Nuovi chiarimenti dal Mef

Con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta municipale propria (IMU) ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni. 

Link al testo della risoluzione del Ministero della finanze – Dipartimento delle finanze – n. 4 DF del 16 novembre 2023, con oggetto: FINANZA LOCALE – Imposta municipale propria (IMU) –  Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni – Risposte ai quesiti




Regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU). Pubblicata una raccolta (aggiornata al 22.12.2022) dei principali rilievi formulati dal Dipartimento delle finanze

Si pubblica una raccolta dei principali rilievi formulati dal Dipartimento delle finanze nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) svolta dal medesimo in virtù della propria legittimazione straordinaria ad agire ex art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Tale raccolta, che è stata elaborata, in particolare, sulla base dell’analisi degli atti adottati dai comuni in esito alla riforma dell’IMU recata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l’autonomia regolamentare in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. Mediante l’individuazione delle ipotesi più ricorrenti di violazione di detti limiti, si intende, al contempo, nell’ottica di minimizzazione del rischio di contenzioso, favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere già adottate.

Link alla raccolta (aggiornata al 21.07.2021) di rilievi riguardo ai regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria ( IMU)

Link alla raccolta (aggiornata al 22.12.2022) di rilievi riguardo ai regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria ( IMU)




Delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria di province e città metropolitane. Attivata la procedura di trasmissione tramite portale del Federalismo Fiscale

 

 

A decorrere dal 16 giugno 2021 è stato attivato nell’ambito del Portale del federalismo fiscale il servizio “Gestione tributi provinciali”, destinato alla trasmissione da parte delle Province e Città Metropolitane delle delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

Le modalità per l’accesso al servizio “Gestione tributi provinciali” sono descritte nell’apposita guida.

La procedura di invio tramite il Portale del federalismo fiscale è individuata dall’art. 13, commi 15 e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale unica modalità di trasmissione degli atti in questione al Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno, pertanto, pubblicati i documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. È, in particolare, superata la modalità di trasmissione all’indirizzo PEC dff.delibererca@pce.finanze.it prevista dal D. M. del 3 giugno 2011.

Si rammenta che per le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto) la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, condizione di efficacia, acquisendo le stesse effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

La pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe dei tributi provinciali diversi dall’imposta RC Auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) – svolge, invece, una finalità meramente informativa.

La trasmissione delle delibere e dei regolamenti tramite il Portale del federalismo fiscale deve essere effettuata mediante caricamento del testo degli atti e, per le sole delibere in materia di imposta RC auto, anche della misura dell’aliquota nelle stesse stabilita.

Il formato elettronico da utilizzare per l’invio del testo dell’atto sarà definito, ai sensi dell’art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more dell’emanazione del decreto in questione, è sufficiente che il documento sia inserito in formato pdf di dimensione non superiore a 3 MB. La produzione del file pdf attraverso gli appositi convertitori da file di tipo documento, anziché mediante scansione, consente di non superare la dimensione massima consentita e di assicurare una migliore leggibilità del testo dell’atto da parte degli utenti del sito internet.

Il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente della Provincia o Città Metropolitana al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti. Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa all’ente locale mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

In ordine agli atti relativi alle annualità precedenti al 2021, si precisa che le delibere di variazione dell’imposta RC auto, già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it a decorrere dall’anno 2011 in quanto soggette a pubblicità costitutiva, sono state trasferite a cura del Ministero nella nuova applicazione.

Per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto, invece, la pubblicazione avrà ad oggetto solo le delibere tariffarie e i regolamenti relativi alle annualità dal 2021 in avanti.

Per quanto riguarda gli atti concernenti l’anno 2021 che, nelle more dell’attivazione del servizio del Portale del federalismo fiscale in questione, sono stati trasmessi tramite PEC, si fa presente che il Ministero ha proceduto al relativo caricamento nell’applicazione e alla conseguente pubblicazione sul sito internet.

(Così, comunicato web pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze – Mef)




Dichiarazione IMU. Le Faq del MEF-Dipartimento delle Finanze in vista della scadenza del 30 giugno 2021

 

Nelle Faq diffuse nel sito web: https://www.finanze.it forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

 

FAQ 1

Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.

 

RISPOSTA

 

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la «dichiarazione deve essere presentata ogni anno».

 

FAQ 2

Si chiede conferma che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

 

RISPOSTA

 

Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

– l’«imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso»;

– il «versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente».

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”




Il Dipartimento delle Finanze pubblica le FAQ sul versamento e cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020

A seguito dei numerosi quesiti posti all’Amministrazione Finanziaria in merito all’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei c.d Decreti “Ristori”, si pubblicano le risposte di chiarimento del Dipartimento delle Finanze.

Link al testo delle FAQ-Risposte di chiarimento del Dipartimento delle Finanze sul versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020 – 4 dicembre 2020




Nuova IMU. Le prime risposte del Mef

Il Dipartimento delle finanze con circolare n.1/DF del 18 marzo 2020 risponde a numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – n. 1 DF del 18 marzo 2020, con oggetto: FINANZA LOCALE – Imposta municipale propria (IMU) – Acconto 2020 – Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli – Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali – Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767 – IMU enti non commerciali – ISCOP – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – Area fabbricabile pertinenza del fabbricato – Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU – Dichiarazione IMU – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)




Imposta municipale propria (IMU). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote

Diffusi i primi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze sulle modalità di redazione e pubblicazione delle determinazioni delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020. Con risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 18 febbraio 2020 evidenziato che “un’interpretazione sistematica … luce dei … commi 756 e 757, (dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Questo perché, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Link al testo della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – n. 1 DF del 18 febbraio 2020, recante: FINANZA LOCALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Determinazione delle aliquote – Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote – Art. 1, commi 756, 757 e 767, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).




Decreto “Crescita” 2019. I chiarimenti sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

Si pubblica la circolare n. 2 DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.”

La Circolare in particolare illustra sia gli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali, sia l’efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet del Dipartimento delle finanze (che è stata estesa alla generalità e di tributi comunali) e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi.

A titolo esemplificativo si rende disponibile uno prospetto riepilogativo dei “termini di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali“.

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – n. 2 DF del 22 novembre 2019, recante: FINANZA LOCALE – Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali – Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, cd. Decreto “Crescita” 2019