Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione e registrazione, autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Fattura elettronica via Sdi: chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l’imposta di bollo se la fattura viene scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall’operazione? L’Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi (17 giugno 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell’e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull’Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Esterometro: esonerati i forfetari

La circolare chiarisce che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Fattura extra Sdi anche per spese “miste”

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Chiarimenti sulla data di emissione

Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Le fatture e l’imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale. 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica»

 

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

 

 




Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall’1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall’1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro mesi per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (del 30 maggio 2019) amplia da tre a quattro mesi – dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre – il periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche

Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. (Così, comunicato stampa del 31 maggio 2019)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta link al testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dal provvedimento del 29 aprile 2019 (link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)




In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto MEF 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi non superiori a 400 euro, consente, senza precludere l’esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi “tradizionali” di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione «inversione contabile».

Come già chiarito circolare n. 15/E del 2015, la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella fattura elettronica semplificata, il campo “TipoDocumento” da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

– fattura semplificata (TD07);

– nota di credito semplificata (TD08).

 

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge “Crescita 2.0”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013: «NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge “Crescita 2.0” – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» – Primi chiarimenti»

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della L. 24/12/2012, n. 228»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

  

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l’art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l’ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall’Italia, ai sensi dell’art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1
Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede, all’articolo 220-bis, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l’importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l’emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972, inserito dall’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all’articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-bis e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l’attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-bis è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio delle Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l’applicazione delle restanti previsioni di cui all’articolo 21-bis e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)

 




Funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019

Con un provvedimento del 29 aprile 2019, previsto che la funzionalità di adesione al sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019.

Link al provvedimento del 29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 29 aprile 2019

Per maggiore facilità di lettura, si riporta link al testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dal provvedimento del 29 aprile 2019 (link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)

 




Obbligo dal 18 aprile 2019 di «ricevere ed elaborare» le E-fatture nel formato europeo per PP.AA. titolari di appalti pubblici. Approvate le regole tecniche e applicative

Approvato il provvedimento del direttore dell’Agenzia (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 99370/2019), che definisce le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

Si ricorda che il citato, decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, nel recepire la direttiva 2014/55/UE, ha introdotto nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l’obbligo per i soggetti richiamati all’articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. In particolare, dispone che dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sono tenute a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo. Solo per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali il termine indicato per l’applicazione delle modalità di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche è differito al 18 aprile 2020.

 

Riferimenti normativi:

Link al testo della Direttiva (UE) 2014/55/UE che stabilisce che nell’ambito degli appalti pubblici i fornitori possono emettere fatture elettroniche, purché conformi ad un modello semantico e formate secondo regole sintattiche stabilite e che le Stazioni Appaltanti e gli Enti aggiudicatori degli Stati membri non possono rifiutarle solo perché in formato elettronico.

Link al testo della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione del 16 ottobre 2017 che riferisce il modello semantico, la lista di sintassi ammesse, le modalità di mappatura e gli altri prodotti commissionati agli Enti di standardizzazione europei, in base a quanto previsto dalla Direttiva 2014/55/UE.

Link a testo del Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, che recepisce nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/55/UE, prevedendo:

  • all’articolo 3, comma 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché alle regole tecniche oggetto del presente provvedimento;
  • all’articolo 3, comma 2, che le fatture elettroniche devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • all’articolo 3, comma 3, che le regole tecniche relative alla gestione delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007, con modalità applicative individuate dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto;
  • all’articolo 4, comma 1, che per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo di cui all’articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 99370/2019, recante: «Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la , di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148» pubblicato il 18.04.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




E-fattura. Dal 31 maggio 2019 soppressa la procedura di invio delle deleghe mediante Pec

Superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del provvedimento del 5 novembre 2018. Si tratta della la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

Link al provvedimento del 16 aprile 2019, Prot. n. 96618/2019, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 17 aprile 2019

 

Il testo del Provvedimento del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018 aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»




Le regole per la fatturazione delle prestazioni sanitarie

In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976,n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» [cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico”. (Così, risposta dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019)

Vedi anche, FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019, secondo cui “l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»”

Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.




Podologi, fisioterapisti, logopedisti: esclusi dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate 

FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019

Domanda
I soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?

Risposta

No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»

Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

 

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

 

 

 

 




L’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” elettronica

La locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle precisazione fornite dalle Entrate nella risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019.

 

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205




In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




Fatturazione elettronica e privacy. In carta anche quelle non inviate al Sistema TS

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019)

FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?

Risposta

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato.

La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.

FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019

Domanda

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

Risposta

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

1.) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

  • l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

2.) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.




Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente. L’esercente è obbligato fornirne una copia su carta

Risposte dell’Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2018

Domanda

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?
Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti?  In che modo?

Risposta

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.

A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

 




E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

 

Pubblicate nel sito del CNDCEC le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

  • Contenuto delle fatture elettroniche
  • Emissione e ricezione
  • Conservazione
  • QR code
  • Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
  • Spese per carburanti
  • Rapporti con l’estero
  • Portale fatture e corrispettivi
  • Deleghe

Link alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti




Esonero dalla fattura elettronica per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991. Comprese le pro-loco

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con una risposta pubblicata nelle Faq l’11 gennaio 2019 

Domanda Le associazioni pro-loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

Risposta, No.

Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per «i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta». La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che «alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 27 novembre 2018)

 




Fatturazione elettronica. In Gazzetta le nuove modalità per pagare il bollo

Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Il decreto per facilitare l’adempimento da parte dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l’imposta dovuta sara calcolata e resa noto al contribuente dall’Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.

 

Il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;

Visto l’art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

Decreta:

Art. 1
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».

 

Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria




Chiarimenti sulla fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come devo inviare la fattura elettronica ai clienti non Iva? Se svolgo attività di commercio al dettaglio e un cliente mi chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino fiscale, devo rilasciare qualche documento nell’immediato? Sono alcuni dei dubbi sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia ha fornito delle risposte raccolte nell’ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti.

La fatturazione elettronica nei rapporti con i privati consumatori finali

Come prevede la normativa, l’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia in formato cartaceo o elettronico. Se l’operatore IVA svolge commercio al dettaglio, al cliente che gli chiede la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino l’esercente potrà rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale (in alternativa va bene anche la ricevuta del Pos, se presente) e trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica. In particolare, nella raccolta di risposte diffusa il 21/12/2018 dall’Agenzia delle entrate,  chiarito che “qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci”.




Fatturazione elettronica. Approvate nuove modalità per pagare il bollo

 

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
Il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. (Così, comunicato Mef n. 224 del 28 dicembre 2018)




E-fattura, approvate nuove regole.  Memorizzazione solo su richiesta dei contribuenti

 

Pronte le nuove regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia e per l’utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari. Con il provvedimento di oggi, le Entrate danno attuazione alle soluzioni individuate nell’ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definiscono ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il provvedimento del 30 aprile 2018.

In particolare, non sarà possibile per l’Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l’assenso esplicito dei soggetti interessati.

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l’assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l’Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l’e-fattura solo fino all’avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Come funziona il servizio di consultazione e download

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l’Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ricevute.

Il periodo transitorio

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all’emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l’Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)

 

Link alle modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 – (Link al sito dell’Agenzia delle entrare)




Dall’Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.0 del 21/12/2018)

Aggiornamento – Link alla Versione Software: 2.0.7 del 05/01/2021  (aggiornamento all’11 maggio 2023 – Versione Software: 2.1.3 del 01/03/2023)

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

La nuova release consente la compilazione delle tre tipologie di fattura elettronica: fattura Ordinaria, fattura PA e fattura Semplificata

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio1 (SdI) – ai propri clienti.

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

 




Dubbi sulla fattura elettronica? L’Agenzia delle entrate pubblica un nuovo set di domande e risposte

Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

 
 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021




Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

 

Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta: Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura  (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

  1. predisporre il messaggio di PEC;
  2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
  3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.



Emissione delle fatture elettroniche

 

Domanda 

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?

Risposta: L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

 

 

 


Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

 

 

Domanda 

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta: Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”

 

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

 

Domanda

L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo».

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72. Inoltre, essendo le cooperative agricole – che emettono la fattura per conto dei soci – i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

Risposta: Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop , 2/Cop , ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è  il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.

 

 

In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.



Compilazione della fattura elettronica

 

Domanda 

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta: Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta:

 

Si  ricorda,  poi,  che  l’imposta  di  bollo  sulle  fatture  elettroniche si assolve  esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

 

Compilazione della fattura elettronica

Domanda 

 

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Tale ’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo “Causale”, ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Causale” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

 

 

Compilazione della fattura elettronica

Domanda 

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell’agente di commercio e dei rappresentanti?

Risposta: Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:

  • 2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
  • 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
  • 2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
  • 2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato


E’ appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.

 

Compilazione della fattura elettronica


Domanda 

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per  conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?

Risposta: Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).

Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell’Agenzia delle entrate:


ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE “DatiBeniServizi”

 

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO “AltriDatiGestionali”

 

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.


Emissione delle fatture elettroniche

Domanda 

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

 

Compilazione della fattura elettronica

Domanda 

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta: L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura

  • N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
  • N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

 

 




Garante privacy. Per l’e-fattura nuova valutazione in aprile. I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica

Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.

Con un articolato provvedimento, (link www.garanteprivacy.it) il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1° gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l’Agenzia delle entrate e il Mef, per esaminare congiuntamente le criticità rilevate dal Garante (link www.garanteprivacy.it) e che ha visto coinvolti anche l’Agid, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall’Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L’Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (2,1 miliardi nel 2017) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità.

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica

Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l’istituto dell’avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni.

Ulteriori sforzi sono richiesti all’Agenzia delle entrate per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l’acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione.

Tutto ciò in vista di una nuova valutazione d’impatto, prevista dalla normativa sula protezione dei dati, che l’Agenzia dovrà produrre entro il 15 aprile 2019.

(Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali del 20 dicembre 2018)




Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le procedure web rese disponibili dall’Agenzia delle entrate: queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l’intermediario può utilizzare sia il servizio web “puntuale”, sia il servizio “massivo” che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l’attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)

 

 

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)

 




Il Decreto Fiscale è legge

La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

Link al testo del Decreto-Legge – Testo a fronte (evidenziate le modificazioni apportate in sede di conversione)




All’avvio del “Software di compilazione stand-alone Fattura elettronica” ricevo il messaggio “Impossibile avviare l’applicazione”. Cosa debbo fare?

Risposta

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:

  • È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 8.191
  • Non si è connessi ad Internet

 

Per rimuovere l’inconveniente, è necessario:

 

  • connettersi ad Internet
  • procedere alla disinstallazione della JVM installata
  • raggiungere il seguente link https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-html del sito ufficiale della Oracle
  • scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l’ambiente sul quale deve essere installato
  • installare la JVM scaricata
  • collegarsi alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l’apposito link
  • a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line

 

Queste le istruzioni contenute nell’ultima risposta inserita l’11 dicembre 2018 nelle “Faq” dall’Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica.




E-fattura, online dal 18 dicembre il portale dei commercialisti

Presentato l’HUB B2B che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti: 50 fatture gratuite e la possibilità di acquistare pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Una piattaforma studiata per gli studi professionali dei commercialisti ed organizzata su due livelli per dare ai clienti l’idea di un contenitore fornito direttamente dal professionista. Si tratta del portale “HUB B2B” per la fatturazione elettronica, gestito dalla società Unimatica, che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti all’Albo dal prossimo 18 dicembre. L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una diretta streaming seguita da oltre 90 Ordini territoriali della categoria e più di 10 mila commercialisti dalle loro postazioni.

La procedura 

I commercialisti interessati riceveranno una Pec per registrarsi e accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione 50 fatture gratuite (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile acquistare pacchetti di fatture a partire da mezzo centesimo a documento che la società Unimatica fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture potrà essere acquistato a 5 euro.

Link al sito: http://commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=2fb01d8e-b739-4e52-be78-ed016f1e1c7f




E-fattura.  Disponibile il servizio di registrazione massiva degli indirizzi telematici

Online la nuova registrazione massiva di Pec o Codice Destinatario

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l’Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell’indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l’indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche.

Per accedere al servizio di registrazione massiva è necessario accedere all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.




E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

 

La tenuta del registro delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico) e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. L’operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nelle “Faq” (di seguito riportate) con cui l’Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti sull’obbligo di fatturazione elettronica previsto dall’1.1.2019.

Dalla fatturazione facoltativa delle operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase”) alla possibilità dell’emissione di una fattura elettronica “differita”. Nelle risposte, l’Agenzia scioglie i dubbi dei contribuenti anche su altre questioni, come quella posta dai contribuenti che applicano un regime monofase IVA (ad es. per il commercio dei prodotti editoriali), che gestiscono l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML. In questo caso l’operatore che decide di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML; il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”. Nelle risposte, raggruppate in funzione degli specifici aspetti trattati, tramite il classico esempio chiarificatore, affrontata la questione della possibilità di emissione fattura elettronica “differita”. In particolare, evidenziato, che si può ancora emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Quindi, ad esempio: per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate –

Aggiornate al 30 novembre 2018

  • Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica

  • Compilazione della fattura elettronica

  • Emissione delle fatture elettroniche

  • Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

  • Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

  • Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

  • Registrazione e conservazione delle fatture

  • Autofatture

  • Sanzioni

FAQ

Deleghe ai servizi  di fatturazione elettronica

Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Risposta: Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell’intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018.

Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento.

Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l’acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Posso utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe?

Risposta: Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2198).

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica, con le nuove modalità approvate, la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell’originale?

Risposta: In tal caso, sarà l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).

Chi è in possesso di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica e alla consultazione del cassetto fiscale compilate sui modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre può utilizzare l’invio massivo limitatamente ai servizi di fatturazione elettronica? In tali casi, le deleghe saranno conservate unitamente al documento di riconoscimento senza la necessita di istituire l’apposito registro cronologico?

Risposta: Se si utilizza l’invio massivo (o anche puntuale) per l’attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe: il punto 7.2 del provvedimento, che disciplina il registro, è infatti richiamato al punto 6.1, che specifica i dati da indicare per l’attivazione della delega.

Naturalmente le deleghe già acquisite prima dell’emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico ma potrebbero essere registrate con la data del 5 novembre, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.

Chi consegna in Ufficio i modelli precedenti a quelli approvati in data 5 novembre potrà continuare a beneficiare della possibilità di revocare e rinnovare l’accesso al cassetto fiscale?

Risposta: Sì, dal momento che il modello precedente è ancora in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.

Qual è la procedura corretta da adottare nell’ipotesi di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con le modalità previste dal punto 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati essenziali per l’attivazione delle deleghe) del provvedimento del 5 novembre 2018?

Risposta: La procedura corretta è la seguente:

  • Acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l’autentica della firma);
  • Invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione della delega, con l’indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;
  • Conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d’identità del delegante;
  • Istituzione di un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso.

La medesima procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con modello approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2018, pag. 851) e non ancora presentate alla data del 5 novembre, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.

Una società di servizi ex art. 11 del regolamento di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 164, che rientra anche tra gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, può fare autenticare, da parte del suo legale rappresentante, la firma del contribuente sulla procura speciale per la consegna del modulo presso gli uffici dell’Agenzia. Nel caso in cui il legale rappresentante non possa procedere direttamente all’autentica della firma, può delegare (attraverso una procura speciale) uno o più dipendenti della società di servizi per l’autentica della firma sulla procura?

Risposta: L’ipotesi di ricorrere ad una sorta di “sub procura” non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all’autentica delle firme (ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973).

La revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale potrebbe creare problemi per il rilascio o il funzionamento delle deleghe all’utilizzo dei servizi per la fatturazione elettronica?

Risposta: Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.

È possibile chiedere massivamente l’attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica ed avere anche la proroga automatica della durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale, senza dover procedere, per quest’ultima, alla revoca e ad una nuova delega?

Risposta: Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all’ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l’utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto l’ufficio provvede alla revoca della delega al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all’acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all’utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.

Nel tracciato record dell’invio massivo è prevista l’indicazione dei dati del soggetto delegato (codice fiscale) e la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso di società di servizi andrà compilato solo il campo 12 del record B – Denominazione – oppure anche i campi 10 e 11 – Cognome e Nome?

Risposta: I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L’assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi “Entratel” della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

Nel caso di invio massivo delle deleghe, la delega da conservare sarà priva della parte relativa all’autentica di firma prevista solo per il caso di consegna del modulo cartaceo in Agenzia. È corretta tale modalità?

Risposta: Sì, è corretta. La parte relativa all’autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC (modalità di cui punto 4.8 del provvedimento).

Il modulo di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l’attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Risposta: Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 25/2018, pag. 1854), disponibile anche nell’area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l’altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un’apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia e un’ulteriore sezione per l’autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

Compilazione della fattura elettronica

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo IVA?

Risposta: Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.

Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Risposta: Il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta: Le due ipotesi vanno distinte.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1793).

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?

Risposta: L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.

I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Emissione delle fatture elettroniche

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 — in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1265), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

Risposta: L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1794) e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per «le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione». Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Risposta: Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1794), è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Risulta tuttora vigente il D.P.R. 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1799) – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

Risposta: L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792) stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1262) con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta: Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1642) per maggiori approfondimenti.

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita IVA. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta: Come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1791), l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a IVA (N2)?

Risposta: Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?

Risposta: Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365):

  1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
  2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
  3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.

Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Risposta: Il provvedimento del 30 aprile 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2018, pag. 365) e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).

Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta: Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

È possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica? Ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza gennaio, verso l’IVA pagata correttamente il 16 febbraio.

Risposta: Sì, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Registrazione e conservazione delle fatture

È possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

Risposta: L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1799) – ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1° febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

Risposta: In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 41/2012, pag. 3549), proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? È possibile ratificare comunque l’allungamento della gestione di conservazione?

Risposta: Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Autofatture

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2018, pag. 926) che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto IVA, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’emittente mediante SdI?

Risposta: Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta: Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1792).

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2018, pag. 926) che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?

Risposta: L’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del D.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta: Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Sanzioni

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?

Risposta: Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Risposta: Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.

Le disposizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 23-24/2018, pag. 1791) in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.




Decreto Fiscale. Ancora poche ore per il via libera del Senato

Riprenderà alle 15,30 l’esame dell’Assemblea del Senato del disegno di legge A.S. n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria per l’approvazione. Poi il testo andrà alla Camera.

Il contenuto del Cd “Decreto Fiscale”

Gli articoli da 1 a 9 recano disposizioni in materia di pacificazione fiscale, che consentono ai contribuenti la definizione agevolata (senza sanzioni o interessi e mediante rate) dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, dei carichi di riscossione tra il 2000 e il 2017, delle controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate. È previsto inoltre l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro dal 2000 al 2010.

Gli articoli da 10 a 16 recano norme di innovazione del processo tributario e di semplificazione fiscale, che prevedono l’emissione delle fatture entro dieci giorni dall’effettuazione delle operazioni, la modifica dei termini dell’annotazione, l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, la possibilità di detrazioni IVA con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo.

Altre disposizioni fiscali (articoli da 17 a 20) riguardano la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il rinvio della lotteria dei corrispettivi e la materia delle accise.

Gli articoli da 21 a 26 contengono disposizioni finanziarie urgenti che autorizzano la spesa di 40 milioni per il contratto di programma di Ferrovie dello Stato, uno stanziamento di 735 milioni a favore del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, un incremento di 26,4 milioni per la ristrutturazione dell’autotrasporto e di 130 milioni a favore del Fondo per le missioni internazionali, una proroga di 12 mesi degli ammortizzatori sociali in deroga per imprese in crisi con più di cento unità.

Il relatore, sen. FENU (M5S), ha sottolineato che le misure per la pace fiscale sono rivolte ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le imposte per difficoltà economiche, escludendo i grandi evasori. Le misure di semplificazione del sistema impositivo per le imprese mirano a ridurre la pressione fiscale e a ricostituire un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente.

La relatrice di minoranza, sen. CONZATTI (FI), ha evidenziato che il decreto è collegato a una manovra di 37 miliardi che contiene misure assistenziali, non riduce le imposte, prevede più tasse per banche e assicurazioni e minori agevolazioni nette per le imprese. Tra gli aspetti più criticabili del decreto, l’utilizzo della fatturazione elettronica per fare cassa e la parzialità delle misure di pace fiscale.

Il relatore di minoranza, sen. D’ALFONSO (PD), ha evidenziato che il decreto contiene misure di condono fiscale, ha criticato la rinuncia da parte del Governo a contrastare seriamente l’evasione fiscale, che in Italia ammonta a 120 miliardi, e ha lamentato il depotenziamento della fatturazione elettronica.

Le novità in arrivo

 

 

Di seguito il contenuto degli emendamenti approvati in Commissione finanze all’esame dell’Assemblea.

 

Articolo 1 (emendamento 01.1 testo 2)
(Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 01.1 (testo 2) che propone la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

Il testo vigente dell’articolo citato prevede due condizioni a limitare gli investimenti per i quali può essere effettuata l’istanza di interpello. In particolare, gli investimenti oggetto della stessa:

  • devono risultare di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e
  • devono produrre ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature.

Il comma 1 dell’emendamento modifica la prima delle due condizioni, riducendo da trenta a venti milioni l’ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l’istanza.

Il comma 2 prevede che tale modifica sia applicata agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Articolo 1 (em. 1.32)
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

L’articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame). In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 1.32, che introduce disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima. In particolare, si viene a prevedere che tali rate siano versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

A seguito di tali integrazioni, l’emendamento propone l’eliminazione, nel secondo periodo del comma 7, del riferimento all’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, n. 218 relativo alle modalità di rateazione delle somme dovute. Rimane ferma l’applicazione dei successivi commi 3 e 4 del citato articolo 8, relativi rispettivamente alle quietanze ed al pagamento del dovuto tramite F24, nonché alle conseguenze dell’eventuale inadempimento.

 

Articolo 2 (em. 2.28)
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

L’articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

La Commissione in sede referente ha proposto alcune modifiche di carattere formale (emendamento 2.28).

 

 Articolo 2, comma 2-bis (em. 2.23, testo 3)
(Proroga applicazione reverse charge a fini IVA)

Durante l’esame in sede referente, la Commissione ha proposto l’introduzione del comma 2-bis (emendamento 2.23, testo 3) all’articolo 2. Detta disposizione intende prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Più in dettaglio, il comma 2-bis modifica l’articolo 17, comma 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 che nella sua attuale formulazione dispone che l’inversione contabile “facoltativa” IVA per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 2018.

 

 Articolo 3 (em. 3.17 testo 2, 3.1000, 3.32 testo 2)
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

L’articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Durante l’esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi:

  • alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti (emendamento 3.17, testo 2) che sono state specificate in dettaglio;
  • agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC (emendamento 3.100);
  • alla mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento del dovuto (emendamento 3.32, testo 2).

La definizione agevolata si perfeziona col versamento delle somme dovute.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento (emendamento 3.17, testo 2) che intende modificare, nonché specificare con maggior dettaglio, la disciplina applicabile ai pagamenti rateali.

La Commissione, in sede referente, ha approvato un emendamento (emendamento 3.32 testo 2) che propone di inserire nel corpo dell’articolo il nuovo comma 14-bis, che mitiga il regime del ritardato versamento. Ai sensi delle norme proposte, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.

 

Articolo 6 (em. 6.25)
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale (emendamento 6.25) e quattro modifiche sostanziali.

Queste ultime:

  • modificano la percentuale del valore delle controversie pagando la quale le stesse possono essere definite (emendamento 6.9 testo 3);
  • introducono regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (emendamento 6.9 testo 3);
  • introducono un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (emendamento 6.100);
  • concedono agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi (30).

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 6.9 (testo 2), che propone l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa (nuovo comma 1-bis).

In deroga al comma 1, e per il solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 2).

L’emendamento 6.9 (testo 2) propone di modificare tali quote, prevedendo che, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 40 per cento del valore della stessa mentre in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, si propone che la definizione avvenga a seguito del pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

L’emendamento 6.9 (testo 2) propone poi l’inserimento di un ulteriore comma relativo alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tali casi, si viene a prevedere che le controversie possano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato, inoltre, approvato l’emendamento 6.100, che propone l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (nuovo comma 2-bis).

Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta, secondo le disposizioni del comma 2.

Ai sensi del comma 3, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Sono invece escluse dalla definizione, ai sensi del comma 5, le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE/Euratom richiama le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato – ormai scaduto – che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L’articolo 1, comma 819, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) dà piena e diretta esecuzione a tale alla decisione, che fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente all’articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essa stabilisce, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi (in luogo del 25% previsto per il periodo 2007-2013).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun annoa partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate sono oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme ancora pendenti (comma 7).

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente comma con l’approvazione dell’emendamento 6.25.

 

Articolo 8 (em. 8.9)
(Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione)

L’articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco);

prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente articolo con l’approvazione dell’emendamento 8.9.

Le imposte in oggetto sono previste dall’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995. Trattandosi di prodotti diversi dal tabacco, essi sono assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa.

 

Articolo 10-bis (em. 10.0.100)
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari)

Con l’approvazione dell’emendamento 10.0.100 la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d’imposta 2019 – per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

La norma si applica ai soggetti tenuti all’invio dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”)

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3). In attuazione di quanto disposto dal suddetto comma 4 sono stati emanati decreti ministeriali concernenti le seguenti tipologie di spese: universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi volti alla riqualificazione energetica; relative alle rette per la frequenza di asili nido, per le erogazioni liberali.

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell’ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono state fissate le “specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014”.

 

Articolo 10-bis (emendamento 10.0.200)
(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità )

Con l’approvazione dell’emendamento 10.0.200, la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione.

Finalità della disposizione è quella “di preservare i servizi di pubblica utilità”.

La disposizione si riferisce ai servizi regolamentati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 (“Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”), e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 (“Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”).

La norma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.

 

Articolo 15 (emendamento 15.2, testo 2)
(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

L’articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia a disporre l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 15.2 (testo 2) che propone l’integrale sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili connesse alla introduzione della fatturazione elettronica.

In primo luogo si viene a prevedere che, a partire dalle operazioni IVA relative all’anno 2020, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:

  • il registro delle fatture emesse;
  • il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
  • la liquidazione periodica dell’IVA;
  • la dichiarazione annuale dell’IVA.

Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’articolo proposto fa salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio previsti dall’articolo 18, comma 2, del D.P.R n. 600 del 1973. Il comma 5 di tale ultimo articolo prevede inoltre un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di tenere i registri ai fini dell’IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Per i soggetti che optano per tali modalità, l’emendamento in esame prevede che permanga l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA.

L’emendamento propone, infine, che le disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 Articolo 15-bis (emendamento 15.0.1, testo 2)
(Disposizione di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 15.0.1 (testo 2) che propone l’inserimento del nuovo articolo 15-bis, che modifica l’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Con tale modifica si prevede che, con decreto del MEF possano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

 

 Articoli da 16-bis a 16-quinquies (emendamento 16.0.300 testo 3)
(Disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 16.0.300 (testo 3), che propone una serie di articoli volti a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Conseguentemente, il Capo II, nel quale tali norme vengono incise, viene rinominato “disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, nonché di contrasto all’evasione fiscale”.

L’articolo 16-bis reca disposizioni in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari e modifica l’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

Al comma 3, in relazione alle comunicazioni all’anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, si chiarisce che la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni.

Il comma 4 prevede che le predette comunicazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, siano utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Il comma 1, lettera a) dell’articolo 16-bis inserisce un nuovo periodo in cui viene specificato che le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza, anche in coordinamento con l’Agenzia delle entrate, per i medesimi fini e per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale.

Il comma 4-bis del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che l’Agenzia delle entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’utilizzo delle comunicazioni all’anagrafe tributaria. Il comma 1, lettera b) dell’articolo 16-bis specifica che la relazione deve presentare anche i risultati relativi all’attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le medesime informazioni.

L’articolo 16-ter reca disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni e modifica l’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica, sostituendo integralmente il comma 2. La nuova formulazione della disposizione prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.

L’articolo 16-quater reca disposizioni in materia di scambio automatico d’informazioni e prevede che l’Agenzia delle entrate comunichi alla Guardia di finanza, previa la stipula di un’apposita convenzione, le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nonché quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.

Il comma 145 della legge di stabilità 2016 prevede che le società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi del TUIR, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, presentino annualmente all’Agenzia delle entrate una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. Tali obblighi informativi derivano dall’attuazione di direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il successivo comma 146 estende gli obblighi suddetti alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che redige il bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, non abbia in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o, ancora, sia inadempiente rispetto all’obbligo di scambio delle medesime informazioni.

La direttiva 2011/16/UE stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali. Dall’ambito di applicazione vengono, tuttavia, escluse l’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali e le accise oggetto di altri atti normativi dell’Unione europea in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

L’articolo 16-quinquies reca disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie e modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il comma 1 del suddetto articolo, che disciplina gli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce l’ufficio o l’ente che ha formalmente notificato l’atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

L’articolo 16-quinquies, per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, prevede che le istanze appena citate possano essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti. Il comandante informa dell’istanza la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza in argomento. Trascorso tale termine, che si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di finanza, si intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia.

 

Articolo 17
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

L’articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

In sede referente, la Commissione propone la sostituzione, al comma 1, lettera c), del capoverso 6-quater (emendamento 17.6 (testo 2)), delle modifiche di carattere formale (emendamento 17.11) e l’inserimento del comma 1-bis (emendamento 17.15 (testo 2)).

Il comma 1-bis, aggiunto con l’approvazione in sede referente dell’emendamento 17.15 (testo 2), estende anche al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357 del 1994. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Il comma 2 apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare: dispone l’abrogazione dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015;

Si ricorda che l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 esclude dall’applicazione della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti i soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 che non abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica.

Dispone inoltre le seguenti modificazioni all’articolo 4:

  • al comma 1 è soppresso il riferimento all’esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi;
  • al comma 2 si dispone il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese di cui all’articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata.

Si stabilisce inoltre che l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, cioè senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Il comma 3 rinvia all’articolo 26 del decreto legge in esame per la definizione delle coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente articolo.

 

Articolo 20 (emendamenti 20.10 testo 2 e 20.7 testo 2
(Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

L’articolo 20 disciplina l’istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi.

Per effetto delle norme in esame si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato altresì approvato l’emendamento 20.7 (testo 2) che incide sulla disciplina delle banche popolari, prorogando dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine previsto dal decreto legge n. 3 del 2015 per l’adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari stabilito dall’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB).

Secondo l’articolo 29 del TUB, l’attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell’autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il termine era stato già oggetto di proroga, per effetto dell’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2018 che al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia il 9 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 29 del TUB) aveva sostituito la data del 31 dicembre 2018. L’emendamento 20.7 (testo 2) propone una ulteriore proroga, sostituendo la vigente data del 31 dicembre 2018 con quella del 31 dicembre 2019.

 

 Articolo 20-bis (emendamento 20.0.32)
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 20.0.32 che propone l’adozione di una disciplina contabile speciale per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali.

In particolare, al comma 1 si prevede che nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, tali soggetti possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e non utilizzano i principi contabili internazionali, il comma 2 prevede che le modalità attuative delle precedenti disposizioni siano stabilite dall’IVASS con regolamento. Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che si avvalgono del criterio di valutazione consentito dal comma 1, il comma 3 impone di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.




Assosoftware rilascia un tool gratuito e multi piattaforma per visualizzare le fatture elettroniche XML

Si chiama AssoInvoice ed è il tool gratuito che traduce il formato XML, visualizzare la fattura elettronica ricevuta come se fosse una tradizionale fattura cartacea.

La soluzione Assosoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) consente, di verificare, stampare, ricercare le Fatture XML create secondo lo standard SDI (vedi www.fatturapa.gov.it). AssoInvoice consente, inoltre, di visualizzare in modo specifico l’arricchimento informativo inserito all’interno delle Fatture XML secondo lo Standard AssoSoftware.

L’applicazione può essere prelevata all’indirizzo http://www.assosoftware.it/assoinvoice

 




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)