Tax credit patrimonializzazione. Approvati i modelli da inviare in via telematica dai soci e dalle società che aumentano il capitale

Crediti d’imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese

Dal 12 aprile al 3 maggio via alle “Istanze investitori”

Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le “Istanze società”

 

Pronte le regole per richiedere i crediti d’imposta riconosciuti dal D.L. n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese. Si tratta del credito d’imposta per i conferimenti in società e del credito d’imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020. Un provvedimento di oggi (dell’11 marzo 2021, prot. n. 67800) del Direttore dell’Agenzia ha approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti. Si parte dal 12 aprile per le richieste relative alla prima tipologia di credito. Dal 1° giugno al via anche la richiesta della seconda tipologia.

 

Come richiedere i crediti d’imposta

 

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. Per il secondo tipo di credito d’imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021. Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Si riassume nella seguente tabella il calendario degli invii:

 

 

 

Cos’è il credito d’imposta per conferimenti in società

 

L’articolo 26 comma 4 del D.L. n. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

 

Cos’è il credito d’imposta per aumenti di capitale

 

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26 dello stesso decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. (Così, comunicato stampa del 11 marzo 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

 

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»

 




Lockdown pasquale. Il ministro Speranza firma le ordinanze

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il 12 marzo 2021 ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all’incidenza.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

 

Link alle ordinanze del Ministero della salute (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale):
(Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

 

Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

 

Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia.

 

Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise

 

Ordinanza del Ministero della salute 13 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento

 

Per saperne di più sulle restrizioni

 

Vedi: il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021) detta misure applicabili dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ed efficaci fino al 6 aprile 2021, fatta eccezione per l’art. 7 (relativo alle misure concernenti la zona “bianca”) che si applica dalla data del 3 marzo 2021

 

 

 




In Gazzetta Ufficiale il “Salva circoli” convertito in legge. Via libera alla somministrazione di cibi e bevande per le associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore

 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 61 del 12 marzo 2021,  la legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

Link al testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, conv. mod., dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.». Testo coordinato G.U. n. 61 del 12 marzo 2021

Per le novità per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore




Cdm. Approvate nuove misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 12 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

 

Il decreto-legge è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

Link al testo del decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
(Link al sito: www.gazzettaufficiale.it)

 

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

 

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

 

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune.

Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.




Milleproroghe: istruzioni Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

 

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, come previsto dall’art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto previdenziale, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali:

  • le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso;
  • le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: MinLavoro – www.lavoro.gov.it

Link al messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (ASO), Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Domende – Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative – Articolo 11, commi-10-bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cd. Decreto Milleproroghe 2021




Sospensioni dei decreti Ristori: le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali

 

Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

Nel ripercorrere l’evoluzione normativa della sospensione contributiva in questione, l’Istituto evidenzia che la Legge n. 176/2020 – di conversione del Decreto Ristori – ha contestualmente abrogato i Decreti Ristori bis e quater, recependo tuttavia le disposizioni in materia, rispettivamente, agli 13-bis e 13-quater.

Quindi, il provvedimento illustra le modalità con cui è possibile eseguire:

  • i versamenti contributivi sospesi, in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • il versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In caso di rateizzazione, l’Istituto precisa che il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese e che il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Da ultimo, l’INPS comunica specifiche istruzioni operative con riferimento alle seguenti Gestioni previdenziali:

  • Aziende con dipendenti;
  • Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
  • Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • Lavoratori agricoli autonomi;
  • Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

Link al testo del messaggio Inps n. 896 del 2 marzo 2021, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa dei versamenti i sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020)

 




Conversione in legge, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Novità per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore

 

Il Senato, il 3 marzo 2021, ha approvato il disegno di legge, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

In attesa dell’approvazione definitiva ad opera della Camera dei deputati, si segnala, l’inserimento dell’art. 2-bis in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore). Nel citato articolo si prevede che:

«1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».

In altri termini, l’articolo 2-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore (ETS). La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento.

Si ricorda che il Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” e prevede l’obbligo, entro il 31 marzo 2021 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 125 del 2020), per gli enti di terzo settore di modificare i loro statuti, inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Si ricorda, inoltre, che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, reca le procedure di iscrizione e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per quanto concerne le condizioni per l’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si veda l’allegato 9, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, relativo alla Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.




D.p.c.m. a firma Draghi. Le misure in vigore dal 6 marzo 2021

Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021) detta misure applicabili dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ed efficaci fino al 6 aprile 2021, fatta eccezione per l’art. 7 (relativo alle misure concernenti la zona “bianca”) che si applica dalla data del 3 marzo 2021.

Il decreto è articolato nei seguenti otto capi:

 

  • il capo I, recante “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, ripropone sostanzialmente le disposizioni del decreto previgente relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alle misure di distanziamento, alla disabilità, allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, alle misure di informazione e prevenzione, allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e Ribadisce, inoltre, il divieto di spostamento, fino al 27 marzo 2021, tra i territori di Regioni e Province autonome diverse, sancito dal decreto-legge n. 15 del 2021;

 

  • il capo II reca le misure di contenimento del contagio che si applicano nelle zone “bianche” individuate con ordinanza del Ministro della salute secondo quanto già previsto dal D.P.C.M. del 14 gennaio.

Rispetto al regime precedentemente valevole per le zone “bianche” – nelle quali cessavano di applicarsi la totalità delle misure di sospensione e di divieto delle attività previste per le zone “gialle” – le nuove disposizioni prevedono, anche in zona “bianca”, la perdurante sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto (comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi) e delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nonché il permanere del divieto di partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Il nuovo decreto dispone, altresì, l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare – attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti-contagio – il permanere delle condizioni che hanno determinato la classificazione come zona “bianca” e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie;

 

  • il capo III reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle zone “gialle”, che confermano, in parte, le previsioni stabilite dal D.P.C.M. del 14 gennaio per l’intero territorio nazionale (le medesime misure sono tuttavia organizzate per argomento o per settore di attività).

Queste le principali novità rispetto alle misure previgenti:

  • con riguardo al divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, è introdotta una eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992). A tali accompagnatori è, altresì, consentito prestare assistenza nel reparto di degenza (nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura);
  • a decorrere dal 27 marzo 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato anche il sabato e i giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo (restando tuttavia sospesa l’efficacia della disposizione regolamentare che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese);
  • sempre a decorrere dal 27 marzo 2021, potrà riprendere lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Al riguardo, si dispone che la capienza non possa essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e che, comunque, il numero massimo di spettatori non possa essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Inoltre le attività in questione dovranno svolgersi nel rispetto (tra l’altro) degli allegati 26 e 27 relativi, rispettivamente, agli spettacoli dal vivo e al cinema;
  • per la stagione in corso, non è prevista la riapertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali;
  • in relazione alle istituzioni scolastiche, è espressamente demandato ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di disporre la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado:

a) nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i medesimi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di  indurre malattia grave;

b) in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;

  • con riguardo ai servizi di ristorazione, viene meno la restrizione oraria fino alle 18.00 per l’attività di asporto svolta da esercizi specializzati di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25);

 

  • il capo IV reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle zone “arancioni”, le quali confermano, in parte, le misure previgenti.

In conformità con quanto previsto dal decreto-legge n. 15 del 2020, è limitata fino al 27 marzo 2021 la disciplina relativa agli spostamenti in ambito comunale.

Anche per le zone “arancioni” viene meno la restrizione oraria fino alle 18.00 per l’attività di asporto svolta da esercizi specializzati di commercio al dettaglio di bevande;

 

  • il capo V reca le misure di contenimento del contagio da applicare nelle zone “rosse”.

In coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 15 del 2021, il nuovo decreto esclude, in zona “rossa”, la possibilità di spostarsi, nell’ambito del territorio comunale, verso abitazioni private abitate (prevista, entro determinati limiti, in zona “gialla” e “arancione”). Esclude altresì la possibilità, per gli abitanti dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti in zona “rossa”, di spostarsi verso Comuni diversi, anche se entro i 30 chilometri dai confini.

A differenza che nel D.P.C.M. del 14 gennaio, viene disposta – in zona “rossa” – la sospensione dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere;

 

  • il capo VI include le misure concernenti gli spostamenti da e per l’estero.

Costituisce una novità rispetto alla disciplina previgente la espressa esenzione dei bambini di età inferiore ai due anni dalla effettuazione di test molecolare o antigenico ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale.

Sono inoltre introdotte eccezioni a taluni divieti di ingresso nel territorio nazionale «per ragioni comprovate e non differibili», previa autorizzazione del Ministero della salute ovvero sulla base di protocolli sanitari validati (vedi, comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2021).

Infine è introdotto il permesso di raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori nel territorio nazionale alle persone che abbiano soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti l’ingresso;

 

  • il capo VII reca le misure di contenimento del contagio concernenti i trasporti.

Le principali novità rispetto al regime previgente riguardano:

  • l’imposizione ai vettori e agli armatori di adottare le misure organizzative previste dal “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”, approvato dal Comitato tecnico-scientifico in data 11 dicembre 2020, inserito come nuovo allegato 28 al decreto in commento;
  • in relazione ai voli “Covid tested”, la proroga fino al 6 aprile 2021 dell’applicazione dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e il conferimento ai Ministri della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di concerto tra loro) della possibilità di individuare ulteriori tratte di sperimentazione dei voli “Covid tested”;

 

  • il capo VIII reca le disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e le disposizioni

Vi si prevede, in particolare, la istituzione, con decreto del Ministro della salute, di un Tavolo tecnico di confronto al quale è affidato il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

L’istituzione del Tavolo risponde altresì alla finalità di dare attuazione agli indirizzi formulati dalla Camere ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Detto Tavolo risulta composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.




Prevenzione del contagio da COVID-19. In Gazzetta il primo D.p.c.m. a firma Draghi

Nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 52 del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”».

 

 

Vedi comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri di seguito riportato:

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»». In Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2021.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 52 del 2 marzo 2021 – Supplemento ordinario n. 17, alla pagina 15, all’articolo 49, comma 4, anziché: «... l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …», leggasi: «… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, …».

 

 

Su tutto il territorio nazionale, permane il divieto di spostamenti tra Regioni o Province Autonome (salvo quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) e sono confermate le misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nel settore pubblico e privato.

Infatti, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendone almeno il 50%. Continua a essere fortemente raccomandato il ricorso allo smartworking anche ai datori di lavoro privati, nonchè nell’esercizio delle attività professionali.

I convegni, i congressi, così come i corsi di formazione, sono consentiti esclusivamente con modalità a distanza.

Resta sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei concorsi in ambito sanitario.

 

 

 

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 52 del 2 marzo 2021

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2021

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 275 del 4 novembre 2020

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”». Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020

 

 




Prevenzione del contagio da COVID-19, Draghi firma il Dpcm

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del  decreto nella Gazzetta Ufficiale. Confermato, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

 

Zone bianche

 

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori. 

 

Scuola

 

Zone rosse

Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Zone arancioni e gialle

I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 

Musei, teatri, cinema e impianti sportivi

 

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

 

Attività commerciali

 

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

 

Servizi alla persona

 

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

 

Spostamenti da e per l’estero

 

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

 

Tavolo di confronto con le regioni

 

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

 

Entrata in vigore

 

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Documenti 

Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021) detta misure applicabili dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ed efficaci fino al 6 aprile 2021, fatta eccezione per l’art. 7 (relativo alle misure concernenti la zona “bianca”) che si applica dalla data del 3 marzo 2021.




Rate della Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio”. In arrivo una proroga dei termini per il versamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del D.L .n. 119/2018) e del “Saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto. (Così, comunicato Stampa Mef del 27 febbraio 2021)




Legge di Bilancio 2021. Diffusi i chiarimenti per l’esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

 

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL).

 

L’Istituto previdenziale, dopo aver individuato i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo, evidenzia l’alternatività:

– tra l’esonero in questione (art. 1, comma 306) e le nuove integrazioni salariali (art. 1, commi 299 e seguenti), come previsti dalla Legge di Bilancio 2021;

– tra l’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 306) e l’esonero contributivo disciplinato dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, art. 12, comma 14).

 

Inoltre, ai fini della legittima fruizione del beneficio, la circolare ricorda anche le specifiche condizioni individuate dalla Legge di Bilancio 2021: il rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

 

Link al testo della circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge – Prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva – Alternatività tra esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 306, e integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 1, commi 299 e seguenti, della legge n. 178/2020. Alternatività tra esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 306, della legge n. 178/2020 ed esonero contributivo ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020 – Assetto e misura dell’esonero – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.




Il decreto legge Milleproroghe con le modifiche introdotte dalla Camera

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe) – (A.C.2845). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

D.L. n. 183/2020: proroga di termini – Testo approvato in via definitiva dal Senato il 25 febbraio 2021
Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

 

Nel provvedimento confluiscono, e sono di conseguenza abrogati, i decreti legge:

 

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

 

 

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2021 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 23 febbraio 2021. (Atto A.S. n. 2101)

 

 

 

Si  riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati

Link al testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURA-TOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea».

 

Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020

 

 

Tra le novità introdotte dalla Camera, di rilievo, la possibilità di convocare le assemblee di approvazione dei bilanci 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 6, del Decreto novellato.

Nel dettaglio, il comma 6 dell’articolo 3, estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e S.r.l. disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021. Per effetto della novella introdotta dalla Camera dei deputati, tali norme sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (nuovo comma 7 dell’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020). Oltre a prorogare l’ambito temporale di applicazione della richiamata disciplina, il nuovo testo dell’articolo 3, comma 6, reca due modifiche al comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, che posticipa il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle S.p.a. ed S.r.l. dev’essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). Rispetto a tale formulazione, viene specificato che si tratta della convocazione relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e viene inoltre soppresso il secondo periodo del comma 1, introdotto per effetto delle modifiche apportate all’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 dall’articolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 23 del 2020, che aveva riconosciuto alle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile la facoltà di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.




Indennità onnicomprensiva COVID-19. Le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle richieste di riesame 

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto decreto Ristori, prevedono la concessione di una indennità onnicomprensiva in favore di alcune categorie di lavoratori, elencate nel messaggio INPS del 19 febbraio 2021 n. 734.

Per consentire un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste, è stata realizzata una procedura i cui esiti sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, accedendo con proprie credenziali.

A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, con il messaggio citato l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti.

In allegato al messaggio, si riporta il dettaglio delle motivazioni di rifiuto della concessione dell’indennità e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine per la richiesta del riesame è di 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del messaggio, o dalla data di notifica della reiezione, se successiva.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, ovvero alla Struttura territoriale di competenza attraverso la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Link al testo del messaggio Inps n. 734 del 19 febbraio 2021, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Decreto Ristori – Indennità onnicomprensiva-bis – Indennità onnicomprensiva-ter – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite – Artt. 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami – Esiti di reiezione delle indennità onnicomprensiva-bis e ter e documentazione richiesta

Fonte: www.inps.it

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare Inps n. 146 del 14 dicembre 2020, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Decreto Ristori-quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) – Indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter” per alcune categorie di lavoratori. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Vedi anche, la circolare Inps n.137/2020.




Decreto Covid di febbraio. Il Cdm ha approvato nuove misure per il contrasto del contagio

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 22 febbraio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.




Estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021. Approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito

 

 

L’articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha estenso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020. Tanto premesso, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, in sostituzione del modello e delle istruzioni allegati al provvedimento del 14 dicembre 2020.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021, recante: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative istruzioni.», pubblicato il 15.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Sospensione ammortamenti nei Bilanci 2020. L’OIC pubblica in bozza documento interpretativo

L’OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge –, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e l’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020.

Nella bozza di comunicazione, consultabile nel sito web della Fondazione Oic, fornite le indicazioni sotto il profilo tecnico contabile e rappresentati esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento: le ragioni che inducono ad avvalersi della deroga; la sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio.

Link alla bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”

Link sito Oic:

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-9-Sospensione-ammortamenti.pdf

 

Si ricorda che l’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod., dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis dell’articolo consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104, di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l’ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista al comma 7-bis, la deduzione della quota equivalente all’ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986, a prescindere dall’imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Per un ulteriore approfondimento vedi:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi

 

 




Accertamenti, pignoramenti e pagamento cartelle: nuovo stop fino al 28 febbraio 2021

Il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante: »Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel D.L. n. 7/2021.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/

 

Per saperne di più:

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) e dal Ministro della giustizia (Bonafede), presentato al Senato della Repubblica il 30 gennaio 2021 e trasferito alla Camera dei deputati il 2 febbraio 2021, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica» – (Atto Camera n. 2879).

 

La ratio del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. n. 2879

 

La relazione tecnica del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. n. 2879

 

Il testo del decreto legge n. 7/2021

Link al testo del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24

 




Sospensione delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Solo per le perdite emerse nell’esercizio 2020

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 29 gennaio 2021, prot. 26890, ha fornito chiarimenti in relazione alla sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. disposta dal comma 266 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), nel sostituire integralmente l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In primo luogo, nel documento del Mise evidenziato che la locuzione «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», contenuta nel comma 1 del riscritto articolo 6 del D.L. n. 23/2020 sembra chiarire che oggetto della norma sia “solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.

Pertanto, continua il documento interpretativo, sembra da escludersi, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

In secondo luogo, il Mise evidenzia che per società interessate dalle perdite contemplate dal novellato articolo 6 del Decreto “Liquidità, lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.

Pertanto, ove le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame di «deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2») ad avviso del Ministero dello Sviluppo, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..

Peraltro, in merito all’accertamento della causa di scioglimento, il Ministero rileva che l’art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l’accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società. Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea. In definitiva “sembra doversene dedurre che l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

 

Link al testo della lettera circolare alle Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale – del 29 gennaio 2021, prot. 26890, con oggetto: SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata – Cause di scioglimento – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale delle società – Sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), c.c. per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – Art. 6 del D.L. 8/04/2020, n. 23, conv., con mod. dalla L. 05/06/2020, n. 40 – Art. 1, comma 266, della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)




Nuove ordinanze. In area gialla Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove Ordinanze il 29 gennaio 2021, che saranno in vigore dal 1° febbraio, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia.

La prima classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La seconda classifica in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 1° febbraio:

area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
area rossa: nessuna Regione

 

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:

Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano

Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




Consiglio dei Ministri. Approvato il Decreto legge per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

 

Rinviata fino al 28 febbraio 2021 la ripresa delle notifiche di cartelle e accertamenti

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 29 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario, il testo proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.




In Gazzetta le nuove ordinanze. Le Regioni in area arancione e in area rossa

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2021, tre nuove Ordinanze.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 24 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area “arancione” Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 24 gennaio:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;
area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:
(Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza del Ministero della salute 22 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna»;

Ordinanza del Ministero della salute 22 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto»;

Ordinanza del Ministero della salute 23 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia».

 

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




Mini-proroghe per accertamento e riscossione: l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato le FAQ

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.».

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

 

FAQ n. 1

 

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

 

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

 

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

 

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

 

FAQ n. 3

 

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

 

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

 

FAQ n. 4

 

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021)?

 

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

Consulta le Faq sulle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19

 




Pubblicate in Gazzetta le nuove Ordinanze. Le Regioni in area arancione e in area rossa

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2021 quattro nuove ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, che si è riunita il 15 gennaio 2021.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 17 gennaio:

area gialla: Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;

area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta;

area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Restano in zona arancione, come da D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Link alle Ordinanze del Ministero della salute:
(Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta»;

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Provincia autonoma di Bolzano»;

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia»;

Ordinanza del Ministero della salute 16 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia».

Per saperne di più sulle restrizioni:

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

Faq del Governo

 




In Gazzetta il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19

Nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021: recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”».

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2021

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 275 del 4 novembre 2020

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020




Nuove misure per il contenimento del contagio. Confermato il divieto fino al 15 febbraio di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse e via libera all’area «bianca»

 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, decreto-legge n. 2 del 2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il decreto proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con D.P.C.M., specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
  • le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

 

Link al testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».




Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga versamento del 16 gennaio 2021

Pagamento della prima rata del “restante 50%” entro il 31 gennaio 2021

 

Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS rende ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dall’art. 97 del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.

Preliminarmente, rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Il messaggio fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Inoltre, l’Inps comunica che – stante il perdurare della situazione di emergenza – il pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021.

Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 97 del Decreto Agosto, con applicazione degli interessi legali sull’importo residuo.

Link al testo del messaggio Inps n. 102 del 13 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento – Possibilità del pagamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021 – Art. 97 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/




A partire da domenica 10 gennaio 20121 in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Link alle ordinanze del Ministero della salute pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 (Link al sito: www.gazzettaufficiale.it):

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria»;

Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia».

 

Link alle Faq specifiche sugli spostamenti
(http://www.governo.it/it/faq-natale)

 




Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le istruzioni Inps per richiedere l’esonero contributivo ai sensi del “Decreto Agosto”

 

Con messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

In particolare, nel ribadire che l’esonero contributivo è escluso per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), il provvedimento individua come destinatari del beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’esonero può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020, e che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 30 del 5 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali peaziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Milleproroghe” 2021”

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – (Atto Camera n. 2845).

 

La ratio del D.L. “Milleproroghe” 2021”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – A.C. n. 2845

 

La relazione tecnica del D.L. “Milleproroghe” 2021

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea» – A.C. n. 2845

 

Il testo del D.L. “Milleproroghe” 2021

Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020