Green pass obbligatorio nel lavoro. Il Cdm approva il decreto

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 16 settembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali previsioni.

 

Lavoro pubblico

 

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. 

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

 

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

 

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

 

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

 

Lavoro privato

 

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

 

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

 

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

 

Tamponi calmierati

 

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

 

Tribunali

 

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

 

Revisione misure di distanziamento

 

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

 

Sostegno allo sport di base

 

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. 

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.




Contributi a fondo perduto nei comuni in cui si trovano santuari religiosi. Al via dal 9 settembre le domande tramite portale “Fatture e Corrispettivi”

 

Pronte le regole per accedere al contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni da seguire, fissa i termini per l’invio delle istanze e approva il modello da compilare per accedere al beneficio.

 

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

 

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Riguardo la tempistica, le domande si potranno trasmettere a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

 

Chi può accedere al beneficio e modalità di calcolo

 

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti. Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Tale percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 settembre 2021)




Al via la cessione del tax credit locazioni commerciali anche per i casi introdotti dal decreto-legge Sostegni-bis. Adeguati il modello e la procedura web di trasmissione delle comunicazioni

 

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2021/228685 del 7 settembre 2021 è stata approvata la nuova versione del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, allo scopo di consentire l’invio dei dati relativa a crediti per canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione. In pratica, nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è stata aggiunta la seguente voce: “F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso”. Il nuovo modello di comunicazione è utilizzabili a decorrere dal 9 settembre 2021. Inoltre, dalla medesima data, è adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, tenuto conto dell’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, disposta dall’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

 

Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

 

L’articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), conv., con mod., dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Infine, per il nuovo comma, il 2-bis, introdotto dalla legge di conversione, ha estenso il sopra citato credito d’imposta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Unica condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente. I

Il credito d’imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per tali imprese il credito spetta rispettivamente nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. Stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2021/228685 del 7 settembre 2021, recante: «Modifica al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni.», pubblicato l’ 8.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Contributo a fondo perduto perequativo: più tempo per la trasmissione della dichiarazione dei Redditi

 

 

 

Differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene modificata la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24, Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.

(Così, comunicato stampa n. 172 Mef del 6 settembre 2021)




C’è tempo fino al 6 ottobre 2021 per chiedere il contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto dell’abitazione principale del conduttore

 

Ci sarà tempo fino al 6 ottobre 2021, invece del 6 settembre, per la presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. È quanto dispone un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi (04/09/2021).

 

Proroga al 6 ottobre della domanda per il contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto

 

L’estensione del termine per la presentazione dell’istanza risponde alla volontà di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto anche conto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo. Dunque, al fine di consentire al maggior numero di potenziali beneficiari di poter inoltrare la domanda il provvedimento di oggi dispone il differimento del termine di presentazione della domanda al 6 ottobre 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227358/2021, recante: «Proroga del termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176», pubblicato il 04.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Cfp per chi riduce il canone di affitto dell’abitazione principale del conduttore. La domanda e regole per l’erogazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, prot. n. 180139/2021: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»




Per il contributo a fondo perduto “perequativo” individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

 

 

Il contributo perequativo o Cfp a conguaglio

 

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La disposizione normativa demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il presente provvedimento sono definiti i citati campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio. Sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, recante: «Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 04.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Rata della “rottamazione-ter” scaduta lo scorso maggio 2020 entro 6 settembre e ripresa delle notifiche di cartelle e avvisi

Ultimi giorni per versare la rata della “rottamazione-ter” scaduta lo scorso maggio 2020. I pagamenti effettuati entro il prossimo 6 settembre, infatti, saranno considerati validi grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato al 31 agosto 2021.

 

Le scadenze della Pace fiscale

 

La legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) ha riscritto i termini per il versamento delle rate 2020 di “rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” ancora dovute, concedendo ai contribuenti la possibilità di effettuare il pagamento in più mesi, senza perdere le agevolazioni previste.

Nel dettaglio:

  • entro il 31 luglio 2021 le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio);
  • entro il 31 agosto 2021 per la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter);
  • entro il 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio);
  • entro il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).

La legge prevede inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020 contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o recuperabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Ripartenza dell’attività di riscossione

 

In base a quanto disposto dal Decreto Sostegni-bis, il 31 agosto 2021 è terminato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione iniziato l’8 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Dal mese di settembre, dunque, riprendono le notifiche di cartelle e avvisi nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle PA ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

Per ciò che concerne il pagamento di cartelle e avvisi già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”), il contribuente dovrà procedere con il tempestivo versamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l’avvio delle procedure di recupero. Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

Con riguardo invece ai piani di dilazione si ricorda che il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata in dieci rate anche non consecutive dal Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

 

Le agevolazioni per rateizzare le cartelle

 

I contribuenti che non riescono a pagare quanto dovuto in un’unica soluzione possono chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi, in questo particolare momento, delle agevolazioni introdotte dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) fino al 31 dicembre 2021.

Vediamole nel dettaglio:

  • Tolleranza fino a 10 rate. Per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la legge ha disposto la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Pertanto, in vista della scadenza di pagamento di fine settembre è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate che non sono state versate durante il periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la
  • Più facile presentare la Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha elevato da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica, per ottenere l’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).
  • Nuova chance per i decaduti. Può presentare una richiesta di dilazione anche chi era decaduto da una precedente rateizzazione prima della fase emergenziale, senza il vincolo del versamento delle rate Stessa possibilità anche per coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle cd. “Rottamazioni” e il “Saldo e stralcio”) che possono rateizzare le somme ancora dovute.

 

Come e dove pagare.

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 3 settembre 2021)




Esonero contributi autonomi e professionisti. La presentazione delle istanze entro il 30 settembre 2021

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito, i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 si comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761 e confermato nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.

Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale e che le credenziali di accesso ai servizi descritti sono le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Fonte: www.inps.it




Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri 

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri 

Domande solo online entro il 31 ottobre 2021. La Cassa sta predisponendo la procedura che verrà attivata nell’area riservata del sito.

Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale attuativo delle disposizioni dell’articolo 1, comma 20 della Legge 178/2020 che disciplina l’esonero parziale dei contributi previdenziali dei professionisti per il 2021.

La procedura per l’invio delle istanze verrà resa operativa nell’area riservata del sito nei prossimi giorni. La Cassa ne darà immediata notizia sul sito oltre a inviare una e-mail a tutti gli iscritti.

Si ricorda in ogni caso che il termine per presentare le domande è il 31 ottobre 2021 e verranno ammessi al beneficio tutti i richiedenti, se in possesso dei requisiti.

Non saranno tenute in considerazione domande pervenute tramite e-mail, in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità al di fuori della procedura online.

Così, avviso pubblicato nel sito del CNPR  – http://www.cassaragionieri.it 

 




Esonero parziale contributi 2021. Prime istruzioni dalla Cassa Dottori Commercialisti

Si informa che ieri è stato pubblicato il il D.M. per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021 (escluso il contributo integrativo), consultabile all’indirizzo https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx.

L’esonero, ai sensi di quanto previsto nel predetto provvedimento, riguarda gli iscritti entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020, con reddito professionale relativo al periodo d’imposta 2019 non superiore a euro 50.000 che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi, nel 2020, non inferiore al 33% rispetto al 2019 (parametri non richiesti per chi ha avviato l’attività nel 2020).

Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta corrisposta da qualunque ente di previdenza obbligatoria, ad eccezione dei pensionati di invalidità, e i titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità ex art. 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tra i requisiti previsti vi è la necessità di avere una posizione contributiva regolare. La regolarizzazione di eventuali inadempienze può avvenire entro il 31.10.2021 (quest’ultimo termine è previsto dall’art. 47-bis del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106). In questa ottica, proprio per agevolare coloro che intenderanno avvalersi dell’esonero, scarica la guida che, oltre a riepilogare le prossime scadenze contributive, illustra i passaggi necessari per verificare ed eventualmente regolarizzare eventuali inadempienze contributive.

 

 

E’ in corso di predisposizione il servizio online “DEC” per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online “DEC” sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell’esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.). Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Così, avviso pubblicato nel sito della Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/




Esonero contributi autonomi e professionisti: domande, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.




Sistema Tessera sanitaria (Ts). In Gazzetta la proroga della scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021 al 30 settembre 2021

 

 

 

 

Come annunciato dal comunicato web apparso nel sito del sistema Ts – (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021, il D.M. Mef del 23 luglio (di seguito riportato) che sancisce la proroga della scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

 

Il testo integrale del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 23 luglio 2021, recante: «Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021)

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

Visto l’art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede l’invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine del 31 luglio 2021;

Considerato che, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’invio dei dati di cui al predetto decreto 19 ottobre 2020, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, risulta necessario prorogare il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021;

 

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021

 

1. All’art. 7, il comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2021».

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta




Aiuti di Stato. Diffuse le FAQ dell’Entrate sulla compilazione dichiarazioni 2021 (Irap e Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021)  

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, l’indennità pari a 600 euro erogate da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti e i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Sono solo alcune della risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate sugli obblighi dichiarativi dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si pubblica la raccolta aggiornata al 27 agosto 2021.

 

Dichiarazione Irap 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l’importo.

Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

 

Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel quadro IQ?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dichiarazione Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

 

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

 

Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del credito d’imposta botteghe e negozi e del credito d’imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. n. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

 

Vedi anche:

Contributi e indennità Covid – Detassazione e collocazione nella dichiarazione dei redditi

 

Aiuti Covid-19: ulteriori precisazioni sugli obblighi dichiarativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 618 del 20 settembre 2021: «AIUTI COVID-19 – Aiuti di Stato – Dichiarazioni 2021 e compilazione del quadro RS – Aiuti, a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica – Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 – Art. 10-bis, del D.L. 28/10/2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18/12/2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori) – Art. 1-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106»

 

 




Sistema Tessera sanitaria (Ts). Prorogata la scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

La scadenza dell’invio dei dati di spesa sanitaria sostenuta nel primo semestre 2021 è passata dal 31 luglio al 30 settembre 2021. Il MEF ha infatti accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento nei tempi dei relativi software e ha emesso un decreto in fase di pubblicazione che fissa la nuova scadenza del 1° semestre.

(Così, comunicato web pubblicato nel sito del sistema Ts – https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/)

 

 




Contributo a fondo perduto per i comuni montani colpiti da eventi calamitosi: la percentuale è pari al 15,6531 per cento

 

L’articolo 60, comma 7-sexies, del Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» , ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:

  • non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.

Il comma 7-septies del richiamato articolo 1 ha destinato la somma di 5 milioni di euro all’erogazione del sopra descritto contributo, che costituisce limite di spesa.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021 sono state definite le modalità di attuazione del citato articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 e in particolare è stato previsto che:

  • l’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021;
  • in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (5 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte (cfr. punto 3.1 del citato provvedimento del 5 febbraio 2021).

Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, la suddetta è stata fissata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 luglio 2021, prot. n. 203407/2021 al 15,6531 per cento.

Link al testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 luglio 2021, prot. n. 203407/2021, recante: «Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126», pubblicato il 27.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Dichiarazioni 2021 Irap, Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc. Non va compilato il prospetto degli aiuti di Stato se i codici aiuto sono 24 (REDDITI) e 8 (IRAP)

 

Modelli dichiarativi Irap, Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc: avvertenza

 

 

L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.




Conversione Decreto Sostegni-bis. Le modifiche nel settore lavoro

È stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». In sede di conversione del Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Di seguito, le principali novità.

 

Trattamenti di integrazione salariale:

 

– ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

 

Contratti a tempo determinato:

 

– con l’introduzione dell’art. 41-bis è stato modificato l’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato nel senso che la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ciò fino al 30 settembre 2022 (art. 41-bis).

 

Aree di crisi industriale complessa:

 

– stanziamento di euro 500.000 per l’anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all’art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:

– contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;

– incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;

– agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.

 

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/




Agenzia-Riscossione, aggiornate le risposte a quesiti su stop a cartelle e scadenze rottamazione

 

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq – aggiornate al 26 luglio 2021 ) con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto “Sostegni- bis” (Legge n. 106/2021).

In particolare, la citata legge di conversione contiene la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal decreto Lavoro (D.L. n. 99/2021) poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”.

 

Il provvedimento, inoltre, ha definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi. La norma, modificando la previsione contenuta nel precedente decreto Sostegni (D.L. n.41/2021) che disponeva il pagamento in un’unica soluzione entro il termine ultimo del 31 luglio 2021, concede la facoltà di effettuare i versamenti delle rate 2020 ancora dovute ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il primo appuntamento è quindi fissato al prossimo 31 luglio (che essendo un sabato slitta al 2 agosto) quando si dovranno pagare le rate scadute il 28 febbraio 2020 (per la rottamazione-ter) e il 31 marzo 2020 (per il saldo e stralcio).

Link alle Faq sulle ultime misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 in materia di riscossione, pubblicati sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è anche consultabile un vademecum con tutte le informazioni utili.




Decreto Sostegni-bis convertito in legge. Le proroghe e sospensione nella riscossione

 

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.

 

 

 

Inoltre, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione Agevolata, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.

 

 

Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 31 agosto 2021 del termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono, altresì, sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Definizioni agevolata

 

Scadenza pagamenti rate 2020

 

Rimodulazione del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021);
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

Scadenza pagamenti rate 2021

 

Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
  • Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

 

Pagamenti delle PA (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori a 5 mila euro

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione  – https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/

 




Nel Decreto Green pass e colori delle regioni la proroga al 31 dicembre la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze dinnanzi gli organi di giustizia tributaria

 

Prorogata fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze nel processo tributario. È quanto prevede l’Allegato A, n. 19 al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Si ricorda che l’articolo 27 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione “sulla base degli atti”, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale.

 

 

Art. 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

 

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato A, n. 19

 

 

Le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza da remoto sono state individuate nel decreto Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020: «Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137»

Linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti – ver. Dicembre 2020 (link: www.giustiziatributaria.gov.it);

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per la partecipazione alle udienze da remoto (link: www.giustiziatributaria.gov.it.)

Link al testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021- In vigore dal 23 luglio 2021




Green Pass obbligatorio: le misure approvate dal Governo

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 22 luglio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

 

Green Pass

 

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 

Zone a colori

 

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.

Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

Si resta in zona bianca

 

Le Regioni restano in zona bianca se:

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1.il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

 

Da bianca a gialla

 

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

 

Da giallo ad arancione

 

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

 

Da arancione a rosso

 

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

 

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

 

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

 

Misure per gli eventi sportivi

 

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

 

Sanzioni

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

Fondo discoteche

 

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

 

Tamponi a prezzo ridotto

 

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.




Decreto-legge Sostegni-bis al Senato. Rinnovata la fiducia al Governo

Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e una astensione, giovedì 22 luglio, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l‘approvazione definitiva del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.

Il provvedimento, che abroga i decreti-legge nn. 89 e 99 del 202, facendone salvi gli effetti, al titolo I (articoli da 1 a 11-octies) reca misure a sostegno delle imprese, dell’economia e di abbattimento dei costi fissi. In particolare, l’articolo 1 dispone un ulteriore contributo a fondo perduto per le partite IVA. Il titolo II (articoli da 12 a 25-bis) reca misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese. Il titolo III (articoli da 26 a 35-ter) reca misure per la tutela della salute. Il titolo IV (articoli da 36 a 50-quater) reca misure in materia di lavoro e politiche sociali. Il titolo V (articoli 51-57 bis) reca misure per gli enti territoriali, il titolo VI (articoli da 58 a 64) misure relative a giovani scuole e ricerca; il titolo VII (articoli 65-67 bis) riguarda la cultura, il titolo VIII (articoli da 68 a 73-quinquies) l’agricoltura e i trasporti. Il titolo IX reca disposizioni finali e finanziarie.

Nella seduta di ieri, al termine della discussione generale, il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione, nel testo approvato dalla Camera.

Oggi hanno svolto dichiarazioni di voto a sostegno della fiducia i sen. Steger (Aut), Donatella Conzatti (IV-PSI), Manca (PD), Errani (Misto-LeU), Damiani (FIBP), Tosato (L-SP) e Santillo (M5S).

Il sen. Steger (Aut) ha sottolineato l’anomalia di un monocameralismo alternato sui provvedimenti più importanti, sebbene il Senato abbia avuto un ruolo con gli ordini del giorno approvati durante l’esame del primo decreto sostegni; ha ricordato che il decreto mobilita 40 miliardi e prevede indennizzi più congrui per la montagna; ha chiesto al Governo uno sforzo maggiore sui 41 decreti attuativi che si sommano ai 28 del primo decreto sostegni.

La sen. Conzatti (IV-PSI) ha sottolineato positivamente il superamento degli interventi a pioggia, con contributi calibrati sulla perdita di fatturato, il superamento di interventi assistenziali con la centralità del contratto di solidarietà e lo sblocco dei licenziamenti e degli sfratti.

Il sen. Manca (PD) ha rilevato che occorre un’alta crescita (almeno il 2,5 per cento annuo) per sostenere l’elevato indebitamento ed è quindi necessario investire sulla formazione e utilizzare velocemente le risorse del PNRR; ha condannato infine le ambiguità sulla campagna vaccinale.

Il sen. Errani (Misto-LeU) ha ricordato che la decisione di superare i codici ateco e di commisurare gli indennizzi alla perdita di fatturato è una scelta del Governo precedente. Si è dichiarato contrario alla riduzione dell’Iva al 10 per cento sui richiamai vivi per la caccia; ha criticato lo sbocco dei licenziamenti, ha difeso il reddito di cittadinanza; ha sollecitato infine una nuova strategia per i farmaci innovativi e un maggiore coinvolgimento del Parlamento sui progetti del PNRR.

Il sen. Damiani (FIBP-UDC) ha evidenziato il passaggio dalla strategia dei ristori a quella dei sostegni; ha ricordato l’indirizzo politico espresso dal Senato con gli ordini del giorno e le modifiche migliorative approvate alla Camera; ha invitato il Governo a varare immediatamente i decreti attuativi e a dare seguito agli ordini del giorno sul superbonus e sul rating delle banche per l’accesso al credito.

Il sen. Tosato (L-SP) ha parlato di un cambiamento di impostazione del decreto, che non spreca risorse, prevede misure basate sui criteri della perdita di fatturato e dei costi fissi sostenuti; la Lega si riconosce pienamente in un provvedimento che prevede sostegni ai lavorati autonomi, al settore turistico, all’agricoltura e l’esenzione Imu per coloro che hanno subito il blocco degli sfratti.

Il sen. Santillo (M5S) ha ricordato che il decreto sostegni bis va inquadrato nel percorso avviato dal Governo Conte con il Cura Italia, la battaglia per il Recovery fund e il varo del superbonus che sta svolgendo un ruolo importante nella ripresa e va prorogato. Ha ricordato l’emendamento condiviso sull’aumento dei prezzi dei materiali edili e ha difeso il reddito di cittadinanza e la proroga del reddito di emergenza.

Il sen. De Carlo (FdI) ha negato la fiducia, sottolineando il fallimento delle politiche di emergenza e la compressione degli spazi di democrazia: il Governo continua a varare decreti-legge, esaminati da una sola Camera e blindati con la questione di fiducia; la campagna di vaccinazione è stata segnata da informazioni oscillanti e contrastanti: il Governo non può imporre un obbligo vaccinale in assenza di comprovati dati scientifici.

In dissenso dal Gruppo, ha annunciato voto contrario il sen. Crucioli (Misto-l’A.c’è): il Senato non ha potuto discutere misure importanti come il green pass, lo sblocco dei licenziamenti, l’eliminazione del cashback.

 

Fonte: Senato.it – Giovedì 22 Luglio 2021 – 350ª Seduta pubblica

 

Testo a fronte con le modifiche introdotte in sede di conversione in Legge

 

Link al testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, originario e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati




“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro. On-Line la procedura per la verifica e “annullamento” della cartelle sotto i 5.000 euro contenute nei piani di rottamazione ter e saldo e stralcio

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito il software che permette di verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr.  art. 4 commi da 4 a 9 del D.L. n. 41/2021).

Come spiega, l’Agente delle riscossione, se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), la procedura permette di stampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

 

Si ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

 

Link al Decreto Direttore Generale delle Finanze del 14 luglio 2021 che stabilisce le modalità e le date dell’ annullamento, dei debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

 

 

 




Cfp decreto Sostegni-bis “alternativo”. I codici tributo per l’opzione per la compensazione e per la restituzione spontanea

 

 

Pubblicata, la risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) che istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 comma 5 del D.L. n. 73/2021 e per la restituzione spontanea del contributo non spettante.

Di seguito il testo della risoluzione.

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 19 luglio 2021

 

OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “COVID-19” –Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, Cd. D.L. “Sostegni-bis, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

 

L’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede il riconoscimento di “(…) un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 5 e seguenti.

In proposito, il comma 12 del citato articolo 1 prevede che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.”.

Ai sensi del comma 13 del menzionato articolo 1, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi.

In particolare, al punto 6.1 del richiamato provvedimento del 2 luglio 2021 è stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:

  •  “6946” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis  stagionale – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

 

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Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  •  “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
  • “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo

IL DIRETTORE CENTRALE




Esami di abilitazione per consulenti del lavoro. Pubblicato il decreto che introduce modalità semplificate e differisce il termine di presentazione delle domande

 

 

A parziale modifica del Decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 – con il quale è stata indetta la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l’anno 2021 – il nuovo Decreto direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 ha prorogato a venerdì 10 settembre 2021 i termini di scadenza per l’invio delle domande di ammissione.

A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2/COVID-19, infatti, con il Decreto direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 è stato previsto – anche per la sessione 2021 – che l’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente del lavoro sia costituito esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove orali avranno inizio a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che l‘accesso alla procedura d’iscrizione avverrà tramite le credenziali SPID o attraverso l’accesso CIE (novità di quest’anno).

Fonte: MinLavoro – sito web: https://www.lavoro.gov.it/

 




Il Decreto Sostegni-bis approda al Senato. Conversione in legge entro il 24 luglio

 

 

Il Decreto Sostegni-bis è stato trasmesso al Senato. Non ci sarà tempo per altre modifiche perché dovrà essere convertito entro il 24 luglio.

Il provvedimento sarà approvato con il probabile ricorso alla fiducia da parte del Governo.

 

Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati

 

Link al testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, originario e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus

 

 

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-bis riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32. Con provvedimento del 15 luglio 2021, Prot. n. 191910/2021 adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 32, stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In particolare, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Si ricorda che un emendamento della Camera, modificando il comma 1, dell’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-bis ha stabilito che il credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati spetti anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 15.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Conversione Decreto Legge “Sostegni-bis”. Oggi il voto di fiducia alla Camera

 

In Aula il voto sulla questione di fiducia, posta ieri dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A. C. 3132-A/R).

 

Aggiornamento –

D.L. Sostegni bis. La Camera approva | Il decreto legge passa adesso in Senato

Nella seduta di mercoledì 14 luglio, l’Aula della Camera ha approvato il decreto “Sostegni-bis” con 363 voti favorevoli, 9 contrari e 38 astenuti.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

 

 




Conversione del D.L. n. 73/2021. Posta la questione di fiducia | Il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Commissione Bilancio

 

Si riporta il testo approvato del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) il 13 luglio 2021 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta del 12 luglio 2021. Le modifiche apportate dalla Commissione sono riportate in grassetto corsivo e in carattere barrato le soppressioni.

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati

Link al testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», comprendente le modificazioni apportate dalla V Commissione della Camera

 

 

 

 

Decreto Sostegni-bis. Nella conversione fagocitato il “Decreto Fisco e Lavoro”

 

Si evidenzia che nel provvedimento ora all’esame dell’Assemblea della Camera è confluito il contenuto del D.L. n. 99/2021 (in fase di conversione, A.C. 3183). Inoltre, all’art. 1, del disegno di legge di conversione è stato aggiunto un ulteriore comma, il terzo, che abroga il D.L. 99/2021, facendone salvi gli effetti nel frattempo prodottisi.

Questi gli articoli del Decreto Sostegni-bis “provenienti” dal decreto D.L. n. 99/2021:

  • articolo 9 (Proroga di termini in materia di riscossione) riproduce l’articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 9-bis (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva) riproduce l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) riproduce l’articolo 1 del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 11-ter (Semplificazioni e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini) riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 11-quater (Alitalia) riproduce l’articolo 6 del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria) riproduce l’articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 50-bis, comma 1 (Trattamenti di integrazione salariale straordinaria nel settore aereo) riproduce l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 50-bis, commi 2-7 (Trattamenti ordinari di integrazione salariale in alcuni settori in crisi) riproduce le l’articolo 4, commi da 2 a 7, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 50-bis, commi 8 e 9 (Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale) riproduce l’articolo 4, commi 11 e 12, del D.L. n. 99/2021;
  • articolo 77, comma 9-bis, riproduce con modifiche l’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 99/2021.

 

 

 

Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Sostegni-bis

 

 

Si ricorda, inoltre, che il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, ha posto a questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge n. 3132-A/R: “Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, nel testo approvato dalla Commissione Bilancio a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

 

 




Tax credit patrimonializzazione. Approvati i codici tributo per l’utilizzo del credito in favore delle società che aumentano il capitale

Pubblicata, la risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Di seguito il testo della risoluzione.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 30 novembre 2021,  ha soppresso,  a decorrere dal 1° dicembre 2021, il codice tributo 6943 utilizzato per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 

 

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 46/E del 12 luglio 2021

 

OGGETTO: RISCOSSIONE – TAX CREDIT PATRIMONIALIZZAZIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

 

L’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone, tra l’altro, che alle società che soddisfano le condizioni previste dallo stesso articolo 26, «è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.».

Il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che «il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.».

Con il decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta, rinviando a successiva risoluzione l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola è istituito il seguente codice tributo:

  • “6943” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.