Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione e modalità di restituzione spontanea

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto previsto all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, o decreto “Sostegni-bis”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

 

L’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30-bis.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi di cui trattasi. In proposito, il punto 4.4 del citato provvedimento prevede che i contributi stessi “su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.”.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
  • “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
  • “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

 

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

 

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In merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, il punto 6.1 del richiamato provvedimento del 13 ottobre 2021 ha stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;

  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;

  • i versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, previsti dalle risoluzioni n. 24 del 12 aprile 2021 e n. 48 del 19 luglio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 14.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Pubblicata in extremis la circolare esplicativa

 

L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l’invio della comunicazione delle spese per usufruire del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»




Modalità, termini e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Con il provvedimento è, inoltre, approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari”, con le relative istruzioni. La predetta comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito per l’anno 2021 un credito d’imposta – nel limite di 20 milioni di euro – per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi del comma 3, dell’articolo 67-bis del citato D.L. n. 73/2021 l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




IMU 2021: il Decreto Mef con le regole per il rimborso dell’imposta su immobili locati con sfratti sospesi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mef del 30 settembre 2021 (di seguito riportato) che stabilisce le regole per il recupero della prima (o unica) rata IMU relativa all’anno 2021, da parte delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. Stesso beneficio si applica anche alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

 

Il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 settembre 2021, recante: «Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità». (In Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021)

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto l’art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 4-ter in base al quale i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall’anno 2020, disciplina l’IMU ai commi da 739 fino a 783 del medesimo art. 1;

Visto il successivo comma 762 dell’art. 1 della stessa legge n. 160 del 2019 a norma del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto il comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;

Visto il comma 2 dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’IMU previsto dallo stesso comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione dell’esenzione IMU 2021 e rimborso

 

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell’art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.

 

Art. 2
Modalità di rimborso della prima rata o unica rata IMU 2021

 

1. In attuazione dell’art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti di cui all’articolo 1 del presente decreto aventi diritto al rimborso dell’IMU presentano al comune competente un’istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

a) possesso dell’immobile;

b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;

c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;

e) importo di cui si chiede il rimborso;

f) coordinate bancarie.

 

Art. 3
Dichiarazione IMU anno 2021

 

1. I soggetti di cui all’art. 1 devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: Franco




Pronto il software di compilazione della richiesta del “Bonus tessile, moda e accessori”

 

Rilasciato il software ComunicazioneSettoreTessile  che consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d’imposta pari  al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

• dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

• dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

 

Da oggi fino al 22 novembre canale aperto per richiedere il credito 2020

Il Bonus tessile, moda e accessori prende il via: da oggi e fino al prossimo 22 novembre è aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal D.L. Rilancio. La finestra che si apre oggi fino al 22 novembre 2021, fissata con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il credito d’imposta relativo all’anno 2020: l’Agenzia, considerati i tempi a disposizione dei contribuenti per fruire del bonus, apre oggi il canale per l’invio delle domande in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea. Una volta arrivato il via libera, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Con lo stesso provvedimento, inoltre, viene fissata una seconda finestra, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richiedere il medesimo credito riferito all’anno d’imposta 2021.

In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori

L’agevolazione è stata introdotta dal D.L. n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Possono usufruirne tutti gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Invio telematico per le comunicazioni

Con una comunicazione, da effettuare con il modello approvato con il provvedimento dello scorso 11 ottobre, gli operatori che intendono accedere al bonus devono indicare, in particolare, l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente. La comunicazione va inviata, anche tramite intermediario, esclusivamente con modalità telematiche. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia renderà nota con un nuovo provvedimento la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.

Si ricapitola nella seguente tabella il calendario per gli invii della comunicazione:

 

 

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021)

 

 

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»

 

 

 

 




Autorizzato dalla Commissione Ue l’esonero contributivo per assunzioni donne svantaggiate

Arrivato l’ok della Commissione europea per l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

L’autorizzazione è arrivata a seguito di un’intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea.

La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.
La Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Per saperne di più:

Link al testo del messaggio Inps n. 3809 del 5 novembre 2021, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni operative – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo del messaggio INPS del 6 aprile 2021, n. 1421, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100% – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Prime indicazioni operative – Datori di lavoro che possono accedere al beneficio – Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – Rapporti di lavoro incentivati – Assetto e misura dell’incentivo – L’incremento occupazionale netto – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Coordinamento con altri incentivi – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

 




Bonus “Tessile e Moda”. In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea stabiliti i termini di presentazione della comunicazione

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, stabiliti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Nel dettaglio, stabilito che la predetta comunicazione va inviata:

•      dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

•      dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

L’Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»




Nuovo calendario per rate e rottamazione. Entro 2 novembre 2021 i pagamenti per le rateizzazioni precedenti all’emergenza Covid-19

 

Ancora qualche giorno di tempo, fino al 2 novembre, per i contribuenti che devono regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle entrate-Riscossione all’inizio del periodo di sospensione della riscossione per l’emergenza Covid-19.

Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) ha infatti previsto nuove misure agevolative in favore dei contribuenti, tra cui, per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (giorno festivo e quindi slitta al 2 novembre) del termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione, cioè tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Lo stesso provvedimento ha previsto, sempre per i piani di rateizzazione in corso all’8 marzo 2020, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Pertanto, in vista della scadenza del prossimo 2 novembre, è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate del piano di dilazione che non sono state versate e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 18 rate per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio.

 

Rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020

 

Per le dilazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, sulle quali il Decreto Legge n. 146/2021 non è invece intervenuto, il termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (cioè dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è rimasto fissato al 30 settembre 2021. Per queste rateizzazioni e per quelle relative a richieste già effettuate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. A partire poi dalle rateizzazioni che verranno richieste dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

 

Rottamazione e Saldo e stralcio, pagamenti entro il 30 novembre

 

Il Decreto-Legge n. 146/2021 è intervenuto anche sulle scadenze di pagamento della definizione agevolata, prevedendo la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

 

Come e dove pagare

 

Per effettuare il pagamento delle rate devono essere utilizzati i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione. È anche possibile richiederli sul sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Rateizzazione-Richiedi i moduli di pagamento”, disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, e riceverli via email. Chi ha le credenziali per accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (Spid, Cie e CNS) può scaricare direttamente i bollettini dal proprio piano di rateizzazione. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, oppure agli sportelli. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 ottobre 2021)




Crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.1.0)

 

 

 

 

Rilasciata la versione 3.1.0 del 28/10/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’aumento del limite di importo per progetto da 50 a 100 milioni di euro ed estensione all’acquisto dei beni immobili strumentali relativamente al credito ZES per il periodo a partire dall’ 01/06/2021.

A tal proposito si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, è stato modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l’aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali. In particolare, spiega l’Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

 




Attuazione del PNRR e Legge quadro sulle disabilità. Approvati due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge)

Per il “pacchetto Turismo” del Pnrr aiuti per 2,4 miliardi

  

Disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (decreto-legge)

Delega al governo in materia di disabilità (disegno di legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 27 ottobre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge) che hanno come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51 milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo.

 

Gli 8 obiettivi sono:

1. Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22)

Il fondo è peraltro necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile.

 

2. Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24)

La disposizione prevede l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo.

 

3. Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator (M1C3-26)

La norma prevede un credito di imposta nella misura dell’80% per l’incremento dell’efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la digitalizzazione delle strutture turistiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

 

4. Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese (M1C3-25)

Con questo fondo si consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

 

5. Modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma (M3C1-1)

Si accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di Rfi.

 

6. Riforma spending review (M1C1-100)

Si rafforza il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre amministrazioni centrali.

 

7. Esperti per l’attuazione del PNRR (M1C1-54)

Le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di assunzione.

 

8. Legge disabilità (M5C2-1)

Viene approvata una legge quadro sulla disabilità.

 

Focus disabilità (disegno di legge delega)

 

Il disegno di legge delega in materia di disabilità, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal PNRR, consentirà una revisione complessiva della materia.

Gli ambiti di intervento della delega al Governo sono infatti:

a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell’invalidità;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con la Convenzione Onu.

Questo nuovo sistema si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all’elaborazione di progetti di vita personalizzati che garantiscono i diritti fondamentali.

Tali interventi sono volti a supportare l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prevenendo forme di istituzionalizzazione.

Il ddl “recante delega in materia di disabilità” prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’ottica della semplificazione, procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti del cittadino e di chi lo rappresenta.

Infine si prevede l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.

 

Focus turismo (decreto legge)

 

Il “pacchetto Turismo” del Pnrr ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta nel Decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.

I 2,4 miliardi sono divisi in:

  • 786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi:
    • 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche;
    • 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;
    • 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
    • 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
    • 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
    • 150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets

I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:

  • 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale;
  • 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere l’offerta turistica in vista del Giubileo.

 

Focus Digitalizzazione (Decreto legge)

 

Riduzione del divario digitale, semplificazione dei servizi, agevolazioni alle imprese e maggiore sicurezza per dati e servizi della Pubblica Amministrazione: sono le novità del decreto sul fronte della transizione digitale.

La più importante è l’istituzione del fondo “Repubblica Digitale”. Si mettono in campo iniziative di formazione digitale e per il superamento del digital divide. L’obiettivo è quello di raggiungere il target previsto dall’Europa, con il 70% di cittadini digitalmente abili entro il 2026.

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha inoltre previsto, in accordo con gli uffici del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, una norma per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE. Grazie all’anagrafe nazionale, i Comuni hanno un unico punto di riferimento per reperire dati e informazioni anagrafiche senza doverle richiedere più volte e per poter erogare servizi integrati e più efficienti.

Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa funzionalità agevola l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A quale centrale di committenza per l’espletamento della gara relativa all’infrastruttura.




Cfp per chi riduce il canone di affitto dell’abitazione principale del conduttore. A ciascun beneficiario sarà erogato al 100 per cento

Fissato l’ammontare del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, riconosciuto al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario. Il contributo riconosciuto dal Fisco è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi (27/10/2021), è stato stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del richiamato provvedimento del 6 luglio 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291082/2021, recante: «Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227358/2021, recante: «Proroga del termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176», pubblicato il 04.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, prot. n. 180139/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»




Decreto legge per l’emersione anticipata della crisi d’impresa. La sintesi delle misure introdotte

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, la legge di conversione (21 ottobre 2021, n. 147) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

A seguito delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 147/2021, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, si compone ora di 33 articoli suddivisi in 145 commi, ripartiti in tre Capi:

  • il Capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale;
  • il Capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
  • il Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa – L’articolo 1 del decreto-legge differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ad eccezione del Titolo II della Parte prima, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative – L’articolo 1-bis, del decreto-legge introdotto dalla legge di conversione, proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Gli articoli da 2 a 19 disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.

In particolare, l’articolo 2 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) delinea le modalità di funzionamento dell’istituto, che va attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che «rendono probabile» lo stato di crisi o l’insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale attivata presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. Si tratta, come spiega la relazione illustrativa, di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

L’articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta norme volte alla individuazione dell’esperto che dovrà affiancare l’imprenditore.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 sono dedicati all’elenco di esperti che possono intervenire nella procedura.

L’elenco ha dimensione regionale, infatti è tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A domanda, nell’elenco possono essere inseriti: 

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono essere inoltre inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere  svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati,  accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa  di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.  Ai sensi del comma 4, l’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione che dovrà essere prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

L’articolo 4 (Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti) disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell’esperto, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale. La disposizione preclude a chi ha svolto l’incarico di esperto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

L’articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato. L’esperto nominato potrà accettare o rifiutare l’incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l’imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le misure protettive che possono conseguire all’accesso dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l’attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale (udienza dinanzi al tribunale). Più nel dettaglio, per poter garantire il buon esito delle trattative, il comma 1 dell’articolo 6 riconosce all’imprenditore la possibilità di richiedere misure protettive. Tale richiesta può essere presentata con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza (presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1 del precedente articolo 5). L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Pertanto, a partire dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Tuttavia, non sono inibiti i pagamenti.

L’articolo 8 (Sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile) prevede la sospensione della applicazione di una serie di obblighi che gravano sull’imprenditore. In particolare, l’imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti una serie di obblighi previsti da alcune disposizioni del codice civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies).

Gli articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c., da un lato, e 2482-bis, 2482-ter c.c. dall’altro, disciplinano i casi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite rispettivamente con riguardo alle società per azioni e in relazione alle società a responsabilità limitata. L’art. 2484 c.c. configura la riduzione rilevante del patrimonio netto al di sotto del minimo legale quale causa di scioglimento delle società di capitali (così il comma 1, n. 4). L’articolo 2545-duodecies disciplina le ipotesi di scioglimento delle società cooperative, fra le quali il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell’assemblea, la perdita del capitale sociale.

L’articolo 9 (Gestione dell’impresa in pendenza di trattative) disciplina la gestione dell’impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l’imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l’esperto a lui affiancato. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ma egli deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Inoltre, nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. L’imprenditore è tenuto soltanto ad informare preventivamente, in forma scritta, l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto, nel caso in cui ritenga che gli atti preannunciati possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Qualora malgrado la sua segnalazione l’atto venga comunque portato a compimento, l’imprenditore, in base a quanto previsto dal comma 4 è tenuto ad informare senza indugio l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Una volta iscritto il proprio dissenso l’esperto deve procedere alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti relativi alle misure protettive o cautelari. La segnalazione comporta la possibilità per il giudice (ex comma 6 dell’articolo 7) di revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

L’articolo 10 (Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti) prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all’imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti.

L’articolo 11 (Conclusione delle trattative) disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura, che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato.

L’articolo 12 (Conservazione degli effetti) prevede che gli atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi nel periodo del tentativo di composizione negoziale possano conservare i propri effetti anche a conclusione delle trattative, e determina i presupposti per tale efficacia. Si evidenzia che il comma 5 mette al riparo l’imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale dalle conseguenze penali previste dagli articoli 216 (Bancarotta fraudolenta), terzo comma, e 217 (Bancarotta semplice) della legge fallimentare. Tali disposizioni non si applicano infatti ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale.

L’articolo 13 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese) reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L’articolo 14 (Misure premiali) disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi prevedendo:

  • una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione negoziata;
  • una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini;
  • l’abbattimento alla metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;
  • una dilazione dei debiti tributari dell’imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

L’articolo 15 (Segnalazione dell’organo di controllo) reca norme procedurali per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

L’articolo 16 (Compenso dell’esperto) disciplina dettagliatamente il compenso dell’esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L’articolo 17 (Imprese sotto soglia) disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l’intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Gli articoli 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) e 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio) introducono e disciplinano il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni. In è stato inoltre integrato con specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

L’articolo 20 (Modifiche urgenti alla legge fallimentare) del decreto-legge novella la legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare, una prima serie di novelle interviene sull’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell’omologazione dell’accordo. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell’ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato. È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato. L’articolo 20 prevede inoltre l’inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, la cui entrata in vigore è differita dall’articolo 1 del presente decreto-legge. Con l’introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare il Governo ne anticipa quindi l’applicabilità.

L’articolo 21 (Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato “in bianco” o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

L’articolo 22 (Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) dispone che il termine temporale – concesso dal giudice all’imprenditore in stato di crisi – per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L’articolo 23 (Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata) prevede – fino al 31 dicembre 2021 – l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

L’articolo 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali) modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali.

Gli articoli 24 e 26-bis riguardano la magistratura prevedendo, rispettivamente, l’incremento di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria e una procedura speciale per il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di 500 posti vacanti nell’organico della magistratura.

L’articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l’anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell’interno.

I successivi articoli del decreto-legge contengono disposizioni transitorie e finali. In particolare, l’articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19, del decreto-legge, si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.

L’articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e stabilisce che dall’attuazione delle norme del decreto- legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) e 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria).

L’articolo 28-bis specifica che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali.

L’articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. con mod., dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Fisco e Lavoro”

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio) dal Ministro dell’interno (Lamorgese) dal Ministro della difesa (Guerini) e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – (Atto Senato n. 2426).

 

La ratio delle misure urgenti su Fisco e Lavoro

Link al testo della relazione illustrativa del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Atto Senato n. 2426.

 

La relazione tecnica delle misure urgenti di Fisco e Lavoro

Link al testo della relazione tecnica del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Atto Senato n. 2426.

 

Il testo delle nuove misure urgenti su Fisco e Lavoro

Link al testo del decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021




Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “fisco e lavoro”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», cd. decreto-legge “fisco e lavoro”.

Di seguito le principali novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 8)

 

Intervenendo sull’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il nuovo Decreto Legge prevede che:

  • fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020);
  • dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per le tutele disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2021, i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (eccetto i datori di lavoro domestico), hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. In particolare, per ciascun anno solare, è riconosciuto il rimborso di euro 600,00 una tantum per ogni singolo lavoratore e solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking (art. 26, comma 7-bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

 

Congedi parentali (art. 9)

 

  • fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Inoltre, tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa (commi 1 e 2);
  • gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 3);
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte (comma 1, primo periodo), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 4);
  • i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, con riconoscimento di un’indennità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (comma 6).

 

Trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici (art. 11)

 

  • I datori di lavoro indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 1). Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (comma 3);
  • i datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 2). Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (comma 3);
  • i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) provvedono ad erogare l’Assegno ordinario secondo le modalità previste dal presente Decreto Legge (comma 6);
  • ai datori di lavoro sopra menzionati, per la durata della fruizione del trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, nonché – indipendentemente dal numero dei dipendenti – il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Tali preclusioni e sospensioni non trovano applicazione nelle ipotesi di: licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività oppure per cessazione dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; fallimento (commi 7 e 8).

Infine, si segnalano le disposizioni introdotte dal nuovo Decreto Legge, in modifica del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 13), in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Significativa la disposizione che modifica le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Vedi le slide illustrative sulle modifiche al Decreto legislativo 81/2008

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://www.lavoro.gov.it/

Link al testo del decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021




Credito di imposta per i servizi digitali per le imprese editrici. Al via le domande

 

Dal 20 ottobre 2021 (ore 10.00) fino al 20 novembre 2021 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, ai sensi dell’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta servizi digitali”.

Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 14 ottobre 2021) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ. Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.digitale@governo.it

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoria – https://www.informazioneeditoria.gov.it/

 

Per saperne di più:

Editori. Pubblicate le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»




Partite IVA con calo del fatturato maggiore del 30%. Le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018

 

L’articolo 5, commi da 1 a 7 e 9, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. Decreto “Sostegni” ha previsto la sanatoria degli avvisi bonari. La disposizione è riservata ai soggetti titolari di partita IVA che hanno registrato un calo del fatturato maggiore del 30% tra il 2020 e il 2019 e consente di eliminare sanzioni e somme aggiuntive da quanto dovuto a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021 definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

 

Perfezionamento ed efficacia della definizione

 

In presenza dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto (cioè la titolarità di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e la riduzione significativa del volume d’affari o dell’ammontare dei ricavi o dei compensi), la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini “ordinariamente” previsti dagli artt. 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Di conseguenza, si ritengono applicabili le esimenti previste in caso di “lieve inadempimento”. Quindi, si può sostenere, che non si decadrà dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto a:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni (cfr. commi 3 e 4 dell’articolo 15-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973).

Peraltro, nei casi di “lieve inadempimento”, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio procederà all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi (cfr. artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997 e artt. 14 e 15-ter, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, vedi anche la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 — § 3.1 – in “Finanza & Fisco” n. 3/2016, pag. 275). L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza. Con la risoluzione n. 132 del 29 dicembre 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2011, pag. 3886), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

Le definizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. In particolare come chiarisce il provvedimento approvato, l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della predetta Comunicazione. Ne consegue, l’attestazione del rispetto dei predetti limiti e condizioni. A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 19.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il Cdm approva nuove misure su sicurezza sul lavoro e Fisco

 

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 15 ottobre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

 

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

 

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

 

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

 

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

 

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

 

Più ispettori e più tecnologie

 

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

 

Rafforzamento SINP

 

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

 

FISCO

 

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

In particolare:

  • È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
  • Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
  • Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. 

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

 

ALTRE NORME

 

Ecobonus auto elettriche

 

È rifinanziato di euro nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.

 

Quarantena

 

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

 

Congedi parentali

 

I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

 

Alitalia

 

Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

 

Cassa Integrazione COVID-19

 

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19; a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.




Artigiani e commercianti: Al via l’elaborazione dell’emissione degli avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467 (di seguito riportato), l’INPS segnala agli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020.

Nel messaggio evidenziato che “ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente”.

In tal caso, ricorda l’Inps: “Al fine di consentire loro di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto contributivo, è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione“

 

Il testo del Messaggio Inps n. 3467 del 13 ottobre 2021 con oggetto: Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020

 

“Si comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza maggio e agosto 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Come di consueto è stata predisposta anche la relativa comunicazione, visualizzabile al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente, sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Si ricorda che l’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. le circolari n. 59/2020 e n. 64/2020), ha previsto la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020. I contribuenti in possesso dei requisiti previsti erano tenuti a presentare apposita istanza di sospensione, avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19” (cfr. il messaggio n. 2871/2020).

La scadenza del pagamento è stata posticipata al 16 settembre 2020, in unica soluzione o a rate.

Con il presente messaggio si comunica, altresì, che risultano ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD che, in assenza della suddetta istanza di sospensione, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente.

I soggetti per i quali non risulta presentata la suddetta istanza di sospensione saranno destinatari dell’Avviso Bonario. Al fine di consentire agli stessi di sanare la loro posizione è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione presente sul sito internet dell’Istituto.




Ricavi o compensi per il 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro. Pronto il software di compilazione dell’istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto  

 

 

Rilasciato il software IstanzaFondoPerduto (Versione: 1.0.0. del 14/10/2021) che consente la compilazione dell’Istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019.

 

L’ammontare dei contributi che è possibile ottenere presentando l’istanza è determinato come segue:

 

  • qualora venga richiesto esclusivamente il “contributo sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; è riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. E’ riconosciuto anche il contributo previsto dai commi da 1 a 3, del decreto Sostegni bis (c.d. “contributo sostegni-bis automatico”), per un importo pari al “contributo Sostegni” riconosciuto;

 

  • qualora venga richiesto esclusivamente il “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

 

  • qualora vengano richiesti entrambi i contributi – “contributo Sostegni” e “contributo Sostegni-bis attività stagionali”:
    • per il “contributo Sostegni”, l’importo calcolato come sopra descritto, e in questo caso il “contributo sostegni-bis automatico” non è riconosciuto;
    • per il “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, l’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Per tutti i soggetti, l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.




Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. Approvata l’istanza con le relative istruzioni. Da oggi fino al 13 dicembre via alle domande

 

 

 

Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con un provvedimento (del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021) del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.

 

A chi spettano i contributi

 

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

 

Come si calcolano i contributi

 

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73/2021). Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

 

Come e quando presentare l’istanza

 

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire da oggi e fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito. I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 14.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

 

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare  7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

 

Il Testo delle circolare Inps n. 146 del 7-ottobre 2021, con oggetto: Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it

 

SOMMARIO

 

Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.

 

INDICE

 

  1. Premessa
  2. Accesso al servizio Durc On Line
  3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente
  4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps
  5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l’accesso ai servizi online dell’Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l’Inail, le indicazioni operative per l’accesso al servizio Durc On Line.

 

2. Accesso al servizio Durc On Line

 

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, l’accesso al servizio Durc On Line è previsto per i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all’accesso ai servizi online ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

 

3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente

 

Per accedere al servizio in esame l’utente deve selezionare sul portale www.inps.it la voce “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Durc On Line”, e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l’autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l’utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la password.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le password per l’accesso al predetto servizio.

Il personale dell’Inps abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione procedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazioneprocedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

 

4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps

 

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line[7], nonché l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti già abilitate, non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

In proposito, l’Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

 

5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS

 

Il personale dell’Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 


[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», articolo 24, comma 4: «Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

 

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web dell’Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

 

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell’identità digitale e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”) ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

 

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», articolo 1:

«1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

 

[5] Cfr. le circolari n. 28 dell’8 febbraio 2011 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 126 del 7 agosto 2013 (Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 77 del 1° giugno 2018 (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

 

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

 

[7] Da richiedere con l’apposito modulo “Subentro utenza DURC”pubblicato in www.inail.it al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html

 

Circolare n. 146 del 07-10-2021




Discoteche, sale da ballo, cinema, arte, fiere e cerimonie. Il decreto attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante emergenza Covid

 

I termini per l’invio delle istanze saranno comunicati dall’Agenzia delle entrate

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il decreto Mise del 9 settembre 2021 che “attiva” il fondo da 140 milioni di euro per l’anno 2021 per sostenere le attività d’impresa e professioni che sono rimaste chiuse per legge, in conseguenza delle misure restrittive adottate per fronteggiare l’emergenza Covid. Nel decreto individuate, inoltre, le attività che hanno diritto a usufruire del contributo in quanto rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Tuttavia, le modalità di richiesta, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Il predetto provvedimento delle Entrate stabilirà, altresì, gli elementi da dichiarare al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente.

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 settembre 2021, recante: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021




Revisori legali e società di revisione: in Gazzetta la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori

 

Il comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, inserito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, emanato in attuazione della direttiva 2014/56/UE che ha modificato la direttiva 2006/43/CE, prevede che «Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro». È questa la norma primaria su cui si fonda il decreto dell’8 luglio 2021, n. 135, recante: «regolamento ministeriale, concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

Il regolamento si compone di quattro Capi (il Capo I, intitolato «Disposizioni generali», riguarda le definizioni, l’ambito di applicazione ed i principi di riferimento; il Capo II, intitolato «Disciplina del procedimento sanzionatorio», disciplina le fasi dell’accertamento, della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e della decisione; il Capo III, intitolato «Procedimento per violazioni specifiche», raccoglie le disposizioni riguardanti violazioni specifiche, quali l’inosservanza dell’obbligo formativo, degli obblighi di comunicazione e altre; il capo IV contiene infine le «Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali») e di complessivi 16 articoli.

Dopo la pubblicazione del decreto, dal quadro normativo delineato emerge, in sintesi, che il legislatore:

  • nel rispetto del principio di legalità, ha individuato i comportamenti illeciti e le competenze (ad es: articoli 3, comma 4, 21, comma 1, lett. f), e 24, comma 2);
  • sempre nel rispetto del principio di legalità, ha stabilito le sanzioni (articolo 24, comma 1);
  • nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ha individuato l’oggetto del regolamento ministeriale («le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro»).

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, recante: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 19 ottobre 2021




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Al via le domande online

 

Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi, infatti, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis”. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

 

Chi può usufruire del credito d’imposta

 

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

 

Come inviare la comunicazione

 

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, da oggi e fino al 4 novembre 2021. Si potrà utilizzare sia il servizio web presente nell’area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

Come utilizzare il credito

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2021)

 

Bonus per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex D.L. Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

 




“Rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. Entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020

Ultima chiamata per versare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino al prossimo 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021.

In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di luglio 2020 contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o richiedibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Le altre scadenze

 

Le scadenze per il versamento delle rate 2020 di “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, ancora dovute, sono state definite dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la possibilità di ripartire il pagamento nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il prossimo appuntamento in calendario è quindi previsto il 31 ottobre 2021 per il saldo della rata della rottamazione-ter scaduta il 30 novembre 2020. La stessa legge ha disposto inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 4 ottobre 2021)




Il Cdm approva il decreto legge su Irap, proroghe referendum e assegno unico

Disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 29 settembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell’economia e delle finanze Daniele Franco e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

Di seguito i principali ambiti di intervento.

 

Tabulati telefonici

 

In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato.

 

Referendum

 

In materia di referendum il decreto legge proroga di un mese la possibilità di depositare le sottoscrizioni e i certificati elettorali per le richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di pubblicazione dello stesso decreto legge. Il termine per il deposito passa dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.  

 

Assegno temporaneo 

 

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

 

Irap

 

Il decreto legge rinvia al 30 novembre 2021 il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020. La proroga del termine in scadenza al 30 settembre si rende necessaria poiché la decisione della Commissione Europea sull’estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata entro tale termine. Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti tenendo conto della decisione della Commissione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell’esenzione prevista dall’art. 24 del DL 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”) o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, l’Irap non pagata nel 2020.




L’esonero dal versamento del Saldo IRAP 2019 andava indicato nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP 2020: in caso di omissione la sanzione (da 250 a 2mila euro) può essere ridotta con il ravvedimento

 

 

I contribuenti che hanno fruito dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020), erano tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, come peraltro indicato nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (Par. 1.1.4, quesito n. 4 in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1318). Tuttavia, laddove i contribuenti siano incorsi nell’omissione della compilazione della citata sezione XVIII, questi possono regolarizzare l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (da euro 250 a euro 2.000) definibile, peraltro, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (riduzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 29 settembre 2021,con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Abrogazione del versamento del saldo 2019 – Obbligo di compilazione nel modello IRAP 2020 (sezione XVIII del quadro IS) – Conferma – Violazione dell’obbligo – Applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Affermazione – Ravvedimento operoso – Applicabilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77  (cd. Decreto “Rilancio”)




Esonero contributivo parziale autonomi: chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

 

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 (di seguito riportato) ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019. Nel Messaggio precisato, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Per poter accedere all’esonero parziale, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

 

Si ricorda che la presentazione della domanda di esonero deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.

 

 

Il testo completo del messaggio Inps del 24 settembre 2021, n. 3217, con oggetto: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Requisiti – Beneficiari – Verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 – Chiarimenti

 

Come descritto al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell’anno 2019.

La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero di cui al citato articolo 1, comma 20.

Nello specifico, il richiamato comma 2 dispone che «ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019».

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica «ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Ciò premesso, sono pervenuti allo scrivente Istituto numerosi quesiti tesi a chiedere chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.

 

 

Per saperne di più:

 

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

 

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

 

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021

 




PA: dal 15/10 ritorno al lavoro in presenza, firmato il Dpcm

La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le PA assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19.




Credito d’imposta ACE. Definite modalità e termini di comunicazione per l’utilizzo o cessione

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, (prot. n. 238235/2021), definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE ex articolo 19, D.L. 73/2021, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso credito.

Il provvedimento, adottato ai sensi del comma 7 del citato articolo 19 del cd. D.L. “Sostegni-bis”, stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito. In particolare, è previsto che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda l’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. D.L. “Sostegni-bis” ha introdotto, un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, prevedendo anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021. In pratica, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è stata prevista la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. ACE), valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 del citato articolo 19 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In caso di utilizzo del credito in compensazione, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021, recante: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito», pubblicato il 17.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244