Emergenza da coronavirus. Guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la nuova guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici in tempi di coronavirus. Oltre a fornire informazioni sulle sospensioni e proroghe degli invii dei corrispettivi telematici, indica agli esercenti come gestire eventuali problemi in fase di trasmissione

Nella Guida evidenziato che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha disposto la proroga del termine della fase transitoria.

Nel dettaglio, l’utile strumento informativo, ricorda che le norme fiscali che hanno disposto l’obbligo della memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e della successiva trasmissione telematica, hanno previsto per l’esercente la possibilità di avvalersi della cosiddetta fase transitoria, che consente di avere a disposizione ulteriori sei mesi di tempo per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere.

Per gli esercenti che scelgono di avvalersi della fase transitoria, in tale periodo resta obbligatoria l’emissione di ricevute e scontrini ed è previsto l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo alle operazioni di vendita. Per quanto riguarda gli esercenti con volume d’affari superiore ai 400.00 euro, la fase transitoria è iniziata il 1° luglio 2019 e si è conclusa il 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda, invece, gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro, la fase transitoria è cominciata il 1° gennaio 2020 ed era in corso quando si è verificata l’emergenza Coronavirus.

Date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare, il decreto Rilancio differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.

Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri. Dovranno comunque attivarsi per adottare entro il 1° gennaio 2021 uno degli strumenti che consenta loro di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: il registratore telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line”, disponibile gratuitamente sul portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’agenzia delle entrate.




D.L. “Rilancio”. Commercialisti, incomprensibile no a rinvio scadenze giugno | Miani: “Su contributi a fondo perduto trattamento di serie B per i professionisti”

“È davvero inaccettabile che in una manovra mai vista prima in termini di risorse stanziate, non si trovi il modo di prorogare, in un momento di tale gravità per il Paese, i versamenti relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno e di sbloccare la compensazione dei crediti IRPEF maturati nel 2019, dando la possibilità di monetizzarli anche prima della presentazione delle dichiarazioni”.

È quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, commentando il D.L. “Rilancio.

Miani sottolinea come “la cosa è ancor più singolare se si pensa che l’anno scorso bastò il ritardo nel rilascio dei nuovi ISA accumulato dalle strutture dell’Amministrazione finanziaria a convincere il nostro legislatore a concedere, con ampio anticipo, la proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni. Tale precedente lascia purtroppo poche giustificazioni allo sconfortante silenzio di oggi sul punto, in un periodo di totale emergenza sotto ogni punto di vista”.

Miani stigmatizza anche la norma che “con il dichiarato intento di venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, stabilisce che gli accertamenti in scadenza quest’anno siano “emessi” entro il 2020 e notificati soltanto successivamente, ma entro il 2021. Tale finalità – spiega il numero uno dei commercialisti – sarebbe stata realizzabile in modo certamente molto più efficace se solo si fosse prevista la sospensione dell’esecutività di tali accertamenti per tutto o parte del 2021 e del termine per impugnarli, mantenendo fermo l’obbligo di notificarli entro la fine del 2020”.

Il presidente dei commercialisti critica duramente anche l’esclusione dei liberi professionisti dall’accesso ai contributi a fondo perduto.

“Il D.L. Rilancio – afferma Miani – ha incredibilmente escluso tutti i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome dall’accesso al contributo a fondo perduto, relegandoli ancora una volta nel Fondo di ultima istanza. Un comparto del mondo del lavoro italiano tanto essenziale e qualificato quanto in grande sofferenza, subisce così un incomprensibile trattamento di serie B, a conferma di quanto siano radicati in certi settori i pregiudizi nei confronti dei liberi professionisti. Speriamo davvero che la politica si renda conto di quale assurda disparità di trattamento tra partite IVA stia mettendo in campo. Assieme a tutte le altre professioni ordinistiche ci batteremo per modificare questa norma”.

“Al di là di tali aspetti”, prosegue Miani, “emerge ancora una volta, con evidenza, un problema di carattere più generale – che con gli ultimi provvedimenti normativi sta diventando sempre più intollerabile – che è quello della crescente approssimazione nella scrittura delle norme, che pregiudica irrimediabilmente la chiarezza della legislazione. Approssimazione tanto più grave se si considera il forte ritardo con cui il D.L. Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispetto alla sua approvazione in Consiglio dei ministri e, quel che più conta, alle reali esigenze del Paese.

Il tema della qualità del drafting normativo è ormai poco più di un orpello di cui il legislatore sembra sempre più disinteressarsi, ma che risulta invece decisivo anche per abbattere il muro della burocrazia ritenuto ormai da più parti l’ostacolo principale per la “messa a terra” delle pur buone intenzioni del decisore politico”.

“Emblematico”, da questo punto di vista, “il modo con cui sono stati regolati non solo i termini di decadenza/prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione degli Uffici ma anche la sospensione (e ora anche proroga) dei termini processuali. Il Decreto “Rilancio” interviene nuovamente su tali termini trascurando il coordinamento con quanto già disposto sul punto con il Decreto “Cura Italia”, rendendo il quadro complessivo ancor più inestricabile, con grave pregiudizio dei diritti del contribuente, mancando quegli elementari criteri di certezza sui termini a disposizione di contribuenti ed enti impositori. Qualità del drafting normativo – conclude Miani – che invece è essenziale per la chiarezza e la conoscibilità della legge e per la sua corretta applicazione da parte dei destinatari, ma anche – a pensarci bene – per l’efficienza nella sua attuazione da parte della Pubblica Amministrazione e per la competitività del sistema-paese nel suo complesso”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 maggio 2020)




Decreto Rilancio, testo in Gazzetta dopo una settimana dal via libera del Governo

Pubblicato nella prime ore del 20 maggio, ma formalmente nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, Supplemento Ordinario n. 21, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il decreto-legge, cd. “Rilancio” interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Link al testo integrale del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato Suppl. Ord. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 




Emergenza da Covid-19. In Gazzetta le linee guida per le riaperture e nuove misure per evitare la diffusione del virus

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 il nuovo D.P.C.M. con le nuove misure in vigore dal 18 maggio. Le disposizioni sostituiscono quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 14 giugno 2020.

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito web: www.gazzettaufficiale.it)




Fase 2. In Gazzetta il decreto legge sulle riaperture

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto-legge delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Link al testo integrale del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020




L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. (Così, comunicato stampa Inail del 15 maggio 2020)




Fase 2. Approvato dal Cdm il “Decreto ripartenza”

Il Consiglio dei Ministri, del 16 maggio 2020 e terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Spostamenti

 

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

 

Attività economiche, produttive e sociali

 

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

 

Sanzioni

 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità»), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Per saperne di più:

Link al testo integrale del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020

Emergenza coronavirus: linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Le linee di indirizzo comuni riguardano: la ristorazione; le attività turistiche (balneazione); le strutture ricettive; i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); il commercio al dettaglio; le piscine; le palestre; gli uffici aperti al pubblico; la manutenzione del verde; musei archivi e biblioteche.

 (Aggiornamento 15 maggio 2020)

Link:

http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf

Coronavirus: tabella relativa alle leggi e alle ordinanze regionali – aggiornata al 15.05.2020

(Link al sito ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: www.regioni.it)




Sospensione dei contributi Inps. Tra gli esercenti attività commerciali compresi i soggetti iscritti in qualità di soci di società

“L’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

L’articolo citato prevede, ai commi 1 e 2, che «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta» siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento  nel mese di marzo 2020  rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta», vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società. ” 

 

Questo il testo “integrato” del comunicato stampa Inps del 15 maggio 2020 in tema di sospensione contributiva per artigiani e commercianti che annulla e sostituisce quello diffuso questa mattina.

 

 




Proroga tecnica dei termini per i versamenti delle accise del 16 maggio, nuove scadenze nel decreto legge “Rilancio”

I termini relativi ai versamenti delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica previsti per il giorno 16 maggio sono differiti al giorno 20 maggio dal decreto legge ‘Rilancio’ approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per tener conto degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui consumi di questi prodotti e del gas naturale il decreto ‘Rilancio’ ha previsto anche una rimodulazione dei versamenti in scadenza tra maggio e settembre 2020, la breve proroga tecnica prevista per maggio è disposta per consentire ai contribuenti di ricalcolare correttamente il prossimo versamento in scadenza.

Per le accise sui prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, il decreto dispone che i versamenti relativi allo scorso mese di aprile possano essere effettuati entro il nuovo termine del 20 maggio senza sanzioni e interessi. (Così, comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 102 del 14 maggio 2020)




Dl Rilancio. Le misure approvate dal Cdm per imprese e autonomi

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Di seguito, le principali misure previste per imprese e autonomi.

 

Sostegno alle imprese e all’economia

 

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

  • un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
    • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

 

  • l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

 

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

 

  • l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

 

  • la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema“. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

 

  • il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

 

  • ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;

 

  • l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

 

  • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;

 

  • ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

 

  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

 

  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

 

  • ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

 

  • la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

 

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

 

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

 

  • ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

 

  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

 

  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

 

  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;

 

  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

 

  • ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

 

  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

 

  • ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

 

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

 

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

 

  • si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

 

  • per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

 

  • per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;

 

  • si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

 

  • si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

 

  • la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;

 

  • l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

 

  • lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

 

  • misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;

 

  • si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

 

  • si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

 

  • si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

 

  • si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;

 

  • l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

 

  • l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

 

  • fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

 

  • per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;

 

  • nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

 

  • al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;

 

  • misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

 

  • si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

 

  • al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

 

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

 

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

  • cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;

 

  • detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;

 

  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;

 

  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

 

  • compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

 

  • credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;

 

  • riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;

 

  • incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;

 

  • versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

 

  • sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

 

  • sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;

 

  • sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

 

  • proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

 

  • proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;

 

  • rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;

 

  • rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;

 

  • rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;

 

  • modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

 

Sostegno al turismo

 

  • Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;

 

  • fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

 

  • promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;

 

  • ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

 

 

Misure per l’editoria e le edicole

 

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

 

  • limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;

 

  • al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;

 

  • in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;

 

  • a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;

 

  • per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.

 

Misure per le infrastrutture e i trasporti

 

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

  • al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;

 

  • per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;

 

  • si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;

 

  • si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;

 

  • al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

 

  • per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;

 

  • viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;

 

  • al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

 

Misure per lo sport

 

Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

 

Misure per l’agricoltura

Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

 




Servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Online la guida

 

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello. È l’effetto delle procedure introdotte dall’Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini è stata realizzata un’apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

 

I canali alternativi allo sportello

 

Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici: le caselle di posta elettronica o Pec, il portale internet, l’app mobile, il contact center. Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

Abilitazione ai servizi telematici

 

La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

 

Richiesta del codice fiscale o del duplicato

 

Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

 

La registrazione degli atti e i rimborsi

 

Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata digitalmente, può essere presentata via Pec.

 

Comunicazioni di irregolarità e precompilata

 

L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata. Si può accedere, infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande. (Così, comunicato stampa del 13 maggio 2020)

 

Link alla guida ai servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle entrate  (Data di aggiornamento: novembre 2020)

La guida fornisce tutte le informazioni per permettere ai contribuenti di ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi o registrare un atto senza bisogno di recarsi allo sportello dell’Agenzia delle entrate




Fatturazione elettronica. Prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020 in considerazione che nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 sono ancora in corso attività di implementazione tecnica e amministrativa, con il citato provvedimento disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2020, prot. n. 185115/2020, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 166579 del 20 aprile 2020», pubblicato il 04.05.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Le nuove risposte dell’Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 (D.L. Cura Italia) e dal D.L. n. 23/2020 (D.L. Liquidità — in “Finanza & Fisco” n. 7/2020, pag. 593) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

 

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

 

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

 

Erogazioni liberali alla protezione civile

 

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

 

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

 

La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’“esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

 

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

 

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 438). Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

 

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

 

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal D.L. Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

 

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

 

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 

Altri chiarimenti

 

La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

 

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata

 

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020, con oggetto:«DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità Italia”)»




Nuova circolare Abi alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha inviato un’ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 percento (decreto legge n.23 del’8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile.

L’ABI indica che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi. (Così, comunicato Abi del 24 aprile 2020)




Decreto liquidità. Dall’Abi le modalità operative per il rilascio delle garanzie

 

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con un’ulteriore lettera circolare, ha fornito alle banche una tempestiva informazione sulle modalità operative, concordate fra SACE e ABI per l’accesso, fino al 31 dicembre 2020, alle garanzie per finanziamenti che saranno erogati dalle banche alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, di cui all’art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, (c.d. Decreto Liquidità).

La circolare,  illustra le principali modalità operative delle garanzie, con particolare riferimento al rilascio delle garanzie, sulle quali si richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche. (Cfr. comunicato Abi del 21 aprile 2020)

Tale  circolare ABI contiene anche il “Manuale Operativo” e le “Condizioni generali” del contratto di garanzia con tutti i documenti connessi ed  è disponibile sul sito ABI (www.abi.it). 

Di seguito il link:

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000766%2021%20aprile%202020.pdf

 




Processo tributario. Le istruzioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini in seguito all’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19

 

Diffuse le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 i primi chiarimenti sulla base dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia” — in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 416) e dell’articolo 36 del D.L. n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).

Nella circolare chiarito, con riferimento al processo tributario, che la sospensione, tra l’altro, si applica ai termini concernenti:

  • la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano;

 

Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).

 

  • la conclusione del procedimento di mediazione;

 

In pratica, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o l’accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato.

 

  • la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
  • la pubblicazione della sentenza, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

 

La sospensione, invece, evidenzia la circolare, non opera su altri termini, quali:

  • quelli relativi ai procedimenti cautelari;
  • quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985), in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata;
  • quelli per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 aprile 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termini – Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Rinvio delle udienze – Sospensione dei termini – Sospensione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di mediazione – Termini che iniziano durante il periodo di sospensione – Termini computati a ritroso – Art. 83 del DL 17/03/2020, n. 18 (“Cura Italia”) – Art. 36 del DL 08/04/2020, n. 23 (“Liquidità Italia)




Covid19: la circolare del Viminale sulle novità introdotte dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020

È stata inviata ai prefetti una circolare, la n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 14 aprile 2020 che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il D.P.C.M., nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Il D.P.C.M. conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.

Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. (Cfr. comunicato pubblicato nel sito web: https://www.interno.gov.it/it/notizie/covid19-novita-introdotte-dal-dpcm-10-aprile-circolare-prefetti)

Link alla circolare n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 14 aprile 2020, con oggetto: indicazioni in merito all’applicazione DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19




Richieste garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25mila euro. Dall’Abi uno schema esemplificativo

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con un’ulteriore lettera circolare, ha comunicato alle banche che a partire da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso (c.d. Decreto Liquidità).

Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

Tale schema è disponibile anche sul sito ABI (www.abi.it). (Cfr. comunicato Abi del 16 aprile 2020)

Di seguito il Link:

https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/16-04-%20comunicato%20stampa%20Abi%20%28002%29.pdf




Decreto liquidità: via libera della Commissione Ue a nuove regole per garanzie a imprese e professionisti | Online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro

 

 

A seguito della pubblicazione del Decreto “liquidità” in Gazzetta ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell’approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles.

Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.

È già disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente. (Così, comunicato del 14 aprile 2020 del MiSE)

Documenti:

Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (docx) – Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del D.L. Liquidità per la richiesta di garanzia.
(link al sito: https://download.mise.gov.it/Allegato-4-bis.docx

Scarica il modulo dal sito fondidigaranzia.it 




Decreto “Liquidità”. Primi chiarimenti e risposte a quesiti sulle principali misure fiscali

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

 

Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole

 

La Circolare chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

 

Disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

 

Inizialmente introdotto col decreto “Cura-Italia”, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto “liquidità”. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020

 

Beneficiari: con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che:

  • vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base
  • in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non

Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione ai ricavi e compensi: la circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

 

Metodo previsionale per il versamento degli acconti

 

La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

 

Assistenza fiscale a distanza

 

Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2020)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020, con oggetto: DECRETO “LIQUIDITÀ” – Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Disposizioni fiscali – Primi chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità”)»

 

Si ricorda che in relazione alle previsioni fiscali contenute negli atti normativi precedenti il Decreto “liquidità” e, in particolare, relativamente al Decreto “Cura Italia”, sono stati forniti chiarimenti i seguenti documenti di prassi:

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Artt. 60 e 61, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 20 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Esercenti attività d’impresa – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus – Precisazioni – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Art. 61, comma 2, lett. da a) a q), del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 20 marzo 2020: «DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpelli – Ordinario, probatorio e antiabuso – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo – Art. 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Interpello sui nuovi investimenti -Art. 2 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori -Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 20 marzo 2020: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei termini in relazione alla sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado – Precisazioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 68 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 23 marzo 2020: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini per impugnare – Procedimento di accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – Cumulabilità con la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Art. 6, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 marzo 2020: «PROCEDIMENTI – ISTANZE – Sospensione dei termini – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del DPR 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, comma 1, del Decreto “Cura Italia”.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Risposte a quesiti -D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 9 aprile 2020: «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Misure specifiche a sostegno dei lavoratori – Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori chiarimenti – Esemplificazioni – Art. 63 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»




In Gazzetta il D.P.C.M. con le attività che potranno riaprire il 14 aprile 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.».

Le disposizioni del D.P.C.M. producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 3 maggio 2020.

Con il nuovo provvedimento, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.

Vedi le attività che potranno riaprire il 14 aprile secondo il nuovo D.P.C.M.

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020

 

 

 

 

 

 




Emergenza Coronavirus:  l’Agenzia delle entrate ha semplificato le richieste di servizi essenziali 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

Di seguito il contenuto della pagina informativa pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it

 

“Ti ricordiamo che molte pratiche fiscali possono essere gestire utilizzando i servizi dell’Agenzia (con o senza registrazione).

Se sei già in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici (Fisconline, Entratel o Spid), è importante che continui a usare gli appositi servizi già presenti all’interno dell’area autenticata.

 

Richiesta certificati

 

Le imprese possono richiedere i certificati (per esempio, carichi pendenti, residenza fiscale) tramite pec del soggetto interessato.

Al messaggio dovranno essere allegati:

  • copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o richiesta sottoscritta con firma digitale;
  • eventuale documentazione allegata;
  • copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d’identità del delegante;
  • attestazione di versamento (F24) dell’imposta di bollo dovuto sia per l’istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (c.d. tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l’imposta di bollo (€ 32,00) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di € 12,40, salvo richiesta di integrazione da parte dell’ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo pec utilizzato per la richiesta.

 

Codice fiscale e tessera sanitaria

 

La richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati e nei casi di comprovata urgenza può essere trasmessa tramite pec o e-mail. Il messaggio dovrà contenere:

  • copia del modello AA4/8 – pdf compilato e sottoscritto con firma autografa o il modello firmato digitalmente;
  • eventuali documenti a supporto (per esempio, certificato di nascita o dichiarazione di nascita rilasciata dall’ospedale, in quest’ultimo caso il genitore dovrà accertare l’avvenuta iscrizione all’Anagrafe comunale, copia della denuncia di furto o smarrimento);
  • copia del documento di identità del richiedente.

Il certificato del codice fiscale/tessera sanitaria, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.

 

Attenzione: la tessera sanitaria con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è valida fino a tale data (art. 12 Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020).

 

Dichiarazione di successione

 

Attenzione: termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18). Resta fermo l’obbligo per i professionisti di trasmette le dichiarazioni di successione telematiche per i propri clienti tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Per l’invio delle dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) i professionisti dovranno utilizzare esclusivamente il canale Pec.

 

Il chiamato all’eredità che decide comunque di presentare la dichiarazione deve inviarla online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline).
In caso di impossibilità di trasmissione della dichiarazione di successione telematica o nei casi di dichiarazione integrativa di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea (modello 4) è possibile presentare la dichiarazione e i relativi allegati inviando una e-mail o una pec all’indirizzo dell’Ufficio competente in base all’ultima residenza del defunto.

Il messaggio di posta elettronica deve contenere:

  • il modello di dichiarazione di successione (modello telematico – pdf e mod. 4 – pdf), conforme a quello approvato, debitamente compilato e sottoscritto;
  • la documentazione a supporto necessaria (per esempio, copia del testamento pubblicato o estremi di registrazione, altra documentazione richiesta nelle istruzioni fascicolo 1 – pdf e fascicolo 2 – pdf per la compilazione del modello);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso degli originali dei documenti e delle dichiarazioni necessarie nonché della conformità a questi delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio la documentazione in originale una volta terminato il periodo emergenziale)
  • copia del documento di identità di chi presenta la dichiarazione;
  • copia del modello F24 di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione o dell’apposito modello, debitamente sottoscritto, di addebito su conto corrente bancario o postale delle somme dovute.

E’ comunque possibile l’invio della dichiarazione e della documentazione sopra indicata attraverso raccomandata per la cui data di presentazione farà fede il giorno di consegna all’ufficio postale.

 

Registrazione atti privati

 

Attenzione: termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall’ 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18).

Il contribuente che decidesse comunque di richiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o pec inviando la seguente documentazione:

  • l’atto firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
  • il modello 69 – pdf o RLI – pdf debitamente compilato e sottoscritto;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale (dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell’atto sottoscritto digitalmente);
  • la copia del documento di identità del richiedente;
  • il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (RLI accessibile con le credenziali di Fisconline).

 

Rimborsi fiscali

 

Le richieste di rimborso di imposte dirette, IVA o di altre imposte indirette, possono essere trasmesse tramite e-mail, pec o raccomandata inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente;
  • documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso;
  • copia del documento di identità del richiedente.

Le coordinate bancarie o postali per l’accredito dei rimborsi (modulo – pdf) possono essere comunicate all’Agenzia tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), tramite raccomandata o tramite pec, di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile.

 

Abilitazione servizi telematici

 

L’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) può essere richiesta attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp).

In alternativa è possibile inviare il modello di richiesta – pdf firmato digitalmente in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (pec). L’indirizzo pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del pin verrà prelevata direttamente dal richiedente, selezionando dalla home page del sito www.agenziaentrate.gov.it i seguenti link: Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il PIN a un Ufficio e inserendo i dati contenuti nella stampa inviata dall’ufficio.

 

Assistenza

 

Anche l’assistenza tramite canale telefonico rappresenta un servizio fondamentale.

Se hai bisogno di informazioni su:




Le relazioni del decreto legge “Cura Italia bis”

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (Atto Camera n. 2461) presentato l’8 aprile 2020 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»

 

La ratio del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461

 

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461




Decreto-legge “Cura Italia”: approvato con modifiche dal Senato | Il testo passa alla Camera

Il Senato, giovedì 9 aprile, con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni, ha approvato il maxiemendamento 1.900 interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl n. 1766, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, per l’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.




Premio ai dipendenti di 100 euro. Esempi di calcolo e ulteriori chiarimenti

Il premio ai lavoratori dipendenti di 100 euro non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato nel punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Questi gli ulteriori chiarimenti forniti con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 in merito al premio di 100 euro che l’articolo 63 del decreto legge “Cura Italia” riconosce ai lavoratori dipendenti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 9 aprile 2020: «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Misure specifiche a sostegno dei lavoratori – Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori chiarimenti – Esemplificazioni – Art. 63 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

 




Decreto legge “Cura Italia Bis”. Le misure a sostegno della liquidità delle imprese | La circolare ABI

L’ABI con lettera circolare già diffusa questa mattina a tutti gli Associati, ha fornito subito alle banche una tempestiva informazione del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94.

Nella circolare sono illustrate le principali disposizioni sulle quali l’Associazione bancaria italiana richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo degli Associati, vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche. La circolare per l’immediata applicazione del Decreto legge per la liquidità è firmata dal Presidente Antonio Patuelli, dal Direttore generale Giovanni Sabatini e dal Vice direttore generale Gianfranco Torriero Il Decreto legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19. (Così, comunicato stampa ABI del 9 Aprile 2020)

Link alla Circolare ABI 9 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000686, con oggetto: D.L. 8 aprile 2020, n.23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese (link al sito web: https://www.abi.it/)




Decreto legge “Cura Italia bis”. Il vademecum dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

(La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti)

Link al Vademecum sul decreto legge – pdf

 

 




In Gazzetta il decreto Cura Italia bis | Slittano i versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio

È stato pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», varato dal Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020.

Link al testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

La ratio del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia bis”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Atto Camera n. 2461




C.d.M. del 6 aprile 2020. Approvate nuove misure urgenti per le imprese, i settori strategici e la giustizia (anche tributaria) | Nel D.L. nuove proroghe per tasse e contributi

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

 

Link al testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

 

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Nello specifico:
• le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
• la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
• l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
• per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le P.M.I., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Tale intervento avviene:
• in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
• disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
• sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
• sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
• anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
• prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
• estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
• IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
• sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
• per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
• ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate,

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:
• lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
• l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.




Il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 il D.P.C.M. che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

 

Di seguito il testo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579

 

Link alla raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/