Modifiche alla normativa della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

In particolare, il “Decreto Agosto” estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio le misure del Decreto richiamate nelle Faq pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. (di seguito riportate)

 

Sospesi versamenti, notifiche e procedure

 

Il “Decreto Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e nel successivo Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

 

Più tempo anche per le rate

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

 

La “rottamazione” si può pagare entro il 10 dicembre

 

Il “Decreto Agosto” non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Pertanto, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

 

Crediti PA, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 agosto 2020)

 

Le risposte alle domande più frequenti sulle disposizioni in materia di riscossione,
introdotte dai “decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto”

(Risposte aggiornate al 31/08/2020)

 

FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020  il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

FAQ n. 3

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 4

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 5

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

 

FAQ n. 6

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

 

FAQ n. 7

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

 

FAQ n. 8

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

 

FAQ n. 9

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

 

FAQ n. 10

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

 

FAQ n. 11

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

 

FAQ n. 12

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

 

FAQ n. 13

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

 

FAQ n. 14

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

 

FAQ n. 15

Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

 

FAQ n. 16

Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

 

FAQ n. 17

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su “come e dove pagare” consulta la sezione dedicata.

Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

 

FAQ n. 18

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.




Misure di sostegno alle imprese, norme fiscali e interventi in materia di lavoro del Decreto “Rilancio”: diffuso un nuovo quesitario

Misure di sostegno alle imprese e all’economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria. Sono questi i temi affrontati dalla circolare n. 25/E di oggi (“multiquesito”), firmata dal Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fa seguito agli altri documenti di prassi e chiarimento già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del D.L. Rilancio. Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel D.L. Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) convertito in legge con modifiche.

 

I chiarimenti della circolare

 

Dalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla circolare n. 25. Il documento di prassi interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

 

Bed and breakfast e credito di imposta per locazione

 

Il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

 

Il credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari

 

La circolare di oggi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

 

Il “pacchetto” di chiarimenti delle Entrate sul D.L. Rilancio

 

Con la circolare “multiquesito” di oggi (20 agosto 2020), viene offerto un insieme integrato di documenti interpretativi utili a orientare i contribuenti e gli operatori nell’attuazione delle misure del D.L. Rilancio a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

La circolare fa seguito ai seguenti documenti di prassi fino a questo momento emanati:

Circolare n. 14 del 6/06/2020. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Circolare n. 15 del 13/06/2020. Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Circolare n. 18 del 3/07/2020 Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

Circolare n. 20 del 10/07/2020. Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:

Circolare n. 22 del 21/07/2020. Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Circolare n. 24 del 8/8/2020. Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 agosto 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 20 agosto 2020, con oggetto: «DL “RILANCIO” – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24) – Contributo a fondo perduto (art. 25) – Credito d’imposta (Bonus affitti) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28) – Nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84) – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121) – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158) – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (art. 127) – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145) – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149) – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151) – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154) – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157) – Credito d’imposta (Tax credit pubblicità) per gli investimenti pubblicitari (art. 186) – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»




In Gazzetta il Decreto “agosto”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, Suppl. Ordinario n. 30/L, il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». In vigore dal 15/08/2020

Nel nuovo decreto legge, vengono adottate diverse misure in campo fiscale. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi, nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale da corrispondere potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

Il restante 50% può venire corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Viene disposto il rinvio dei versamenti per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: per questi il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Inoltre, saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione: viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Viene disposta la proroga dell’esonero di TOSAP e COSAP dal 31 ottobre fino al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Per l’anno 2020 raddoppia, fino ad un massimo di 516 euro, il limite del valore dei bene ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

 

 




Decreto agosto. Le misure approvate dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 7 agosto 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

 

Lavoro

 

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti. In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.

Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

 

Sostegno alle imprese

 

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.

Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le P.M.I. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.

Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.

Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.

È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.

Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.

Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

 

Interventi sulle scadenze fiscali

 

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese.

In particolare, vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.




Contributo a fondo perduto. Dall’Agenzia delle entrate un nuovo set di risposte

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella circolare n. 22/E pubblicata oggi (21 luglio 2020), che aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari

La circolare chiarisce le modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.

Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia

La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Ok al contributo per le società in liquidazione – Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid- 19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid

La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Quadro temporaneo UE

La circolare inoltre aggiorna la nozione in “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Una carrellata dei casi particolari più diffusi

La circolare fornisce chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole. La circolare inoltre chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.

Ultime settimane per richiedere il contributo

I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 luglio 2020)




Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

In linea di principio, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione della società, anche volontaria, sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”. Il bonus può essere concesso alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Inoltre, gli agenti e rappresentati di commercio iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 22 del 21 luglio 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sul contributo a fondo perduto.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 21 luglio 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Modalità di restituzione – Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto – Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza – Risposte ai quesiti – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

Per saperne di più: 

 

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Nella circolare i primi chiarimenti delle Entrate sui limiti comunitari all’utilizzo dei bonus Covid-19 per le imprese in “difficoltà”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Primi chiarimenti – Requisiti – Determinazione contributo spettante – Antimafia – Controlli e sanzioni – Restituzione del contributi – Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Esclusione dall’aiuto delle imprese che si trovavano già in “difficoltà” al 31 dicembre 2019 – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. I codici tributo per regolarizzare l’indebita percezione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (DL Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

 




Decreto “Rilancio” convertito in legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 25/L, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Link al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 




Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2020 la “Comunicazione della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (2020/C 218/03)

Nella comunicazione di modifica del “Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato” evidenziato che: «6. La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie (1) al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

7. Tali aiuti sono inoltre destinati a potenziare le possibilità di sostegno a favore delle start-up innovative che, trovandosi nella loro fase di crescita rapida, svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell’Unione. Sebbene non esista una definizione di start-up a livello di UE, risulta che la grande maggioranza delle imprese start-up rientri nel gruppo «microimprese e piccole imprese» della definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui all’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione ricorda inoltre che, anche prima della presente modifica, tutte le PMI che al 31 dicembre 2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo, in quanto alla data del 31 dicembre 2019 non potevano essere considerate imprese in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, tranne in casi eccezionali di procedura di insolvenza o di concessione di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione (2).

8. Gli Stati membri possono prevedere di modificare i regimi esistenti approvati dalla Commissione ai sensi del quadro temporaneo al fine di includervi come beneficiari le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché rientrino nelle situazioni descritte ai punti 6 e 7. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutti i regimi esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all’allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.».


Nota (1) – In base alla definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, ovverosia all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

 Nota (2) – A norma dell’articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria, le PMI costituitesi da meno di tre anni non sono considerate imprese in difficoltà, a meno che: i) siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori, ii) abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure iii) abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione.

 

(link al sito: https://eur-lex.europa.eu/)




OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La comunicazione trae origine da una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”. In particolare, è stato chiesto se per effetto del lock-down, che ha limitato l’uso delle immobilizzazioni, una società possa modificare il metodo di ammortamento passando dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto.

Link alla bozza per la consultazione della Comunicazione sulla modifica del metodo ammortamento

(Link al sito web dell’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ: www.fondazioneoic.it)

 




Decreto Rilancio: il Senato approva in via definitiva

Il Senato, ha approvato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.

Link al testo approvato in via definitiva dal Senato il 16 luglio




Cessione dei bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Istituti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario

L’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal D.L. Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal D.L Rilancio) possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

A tal fine con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, prot. n. 250739/2020 sono state definite le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei suddetti crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari. In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il citato provvedimento prevede che:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 1° luglio 2020.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Bonus affitti – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 19/05/2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34




Crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

 

 

La comunicazione delle spese per:

  • l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 30 novembre 2021;
  • la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 7 settembre 2020.

 

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

 

Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

  • del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.

Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti

 

Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020)

 

 

Link al testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10 luglio 2020

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 10 luglio 2020, con oggetto: «CREDITI D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO COVID E SANIFICAZIONE – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Articoli 120 e 125 del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020»

 

 




Il Decreto Rilancio con le modifiche introdotte dalla Camera

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2020 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 luglio 2020.

Link al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.




La Camera ha approvato il Decreto Rilancio. L’esame passa al Senato

Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera dei deputati ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.(A.C. 2500-A/R)

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.




Tax credit vacanze: le regole di utilizzo

Sconto anche per chi prenota con agenzie di viaggio e tour operator. In una circolare i chiarimenti delle Entrate

Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). È quanto chiarito dalla circolare n.18/E, firmata oggi (3 luglio 2020) dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il documento di prassi fornisce tutte le indicazioni sull’utilizzo del Bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio e sulle modalità da seguire per beneficiarne.

 

Le strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze

 

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, continua il documento di prassi, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast». Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. In particolare, chiarisce la Circolare, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Inoltre, il documento di prassi precisa che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

 

Servizi balneari, ok al bonus se indicati in fattura da un unico fornitore

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.

 

Bonus vacanze, c’è tempo per chiederlo e utilizzarlo

 

Il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, la circolare chiarisce che l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno – fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

 

Come richiedere il bonus

 

Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.

 

Ok pagamenti tramite agenzie di viaggio e tour operator

 

Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. La circolare detta infine specifiche indicazioni per l’inserimento dei dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, così da consentire al fruitore del bonus di utilizzare il codice univoco (o relativo QR code). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 luglio 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 3 luglio 2020, con oggetto: BONUS VACANZE – Misure di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19 – Modalità di applicazione – Primi chiarimenti – Art.176 DL 19/06/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio” – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio)

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

 

 




Bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web

Comunicazione dell’avvenuta cessione dei Bonus affitti

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal D.L Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato oggi (prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020) dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da D.L. Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal D.L Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il D.L Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

 

Crediti d’imposta per le locazioni, la cessione corre per via telematica

 

Il D.L. Cura Italia e il D.L Rilancio hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento di oggi (prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020), i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal D.L. Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal D.L Rilancio) che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

 

Che cosa occorre comunicare

 

All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

 

Come utilizzare i crediti ricevuti dalla cessione

 

Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1° luglio 2020)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° luglio 2020, Prot. n. 250739/2020, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19», pubblicato il 1° luglio 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Da oggi online il BonusVacanze: fino al 31 dicembre 2020 puoi richiedere e spendere il contributo fino a 500 euro 

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 con l’app IO potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio (art. 176 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) come misura di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19.

Potranno ottenere il Bonus Vacanze i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro.

L’importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:

  • 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone;
  • 300 euro per quelli composti da 2 persone;
  • 150 euro per quelli composti da 1 persona.

 

Come richiedere e usare il Bonus vacanze?

 

Il Bonus Vacanze sarà erogato e spendibile in forma digitale esclusivamente attraverso IO, l’app dei servizi pubblici. L’app IO è gratuita e disponibile negli store online, qui tutti i dettagli per ottenerla: https://io.italia.it/bonus-vacanze/.

Al momento della registrazione dovrai autenticarti con la tua IDENTITÀ DIGITALE e ti verrà richiesto l’ISEE.

 

Come ottenere la tua identità digitale?

 

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale: un nome utente abbinato a una password, che ti permette di accedere in sicurezza a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale.

Puoi richiedere SPID da casa, comodamente online, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale abilitati (Identity Provider) in base alle tue preferenze.

 

>> Non hai SPID? Clicca qui per richiederlo
>> Serve aiuto? Contatta il call center del tuo Identity Provider

 

Come si usa Spid per accedere a IO? https://youtu.be/70nZa1SlFPw

In alternativa a Spid potrai installare l’app IO utilizzando la tua Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0*).

 

Come calcolare l’ISEE?

 

Per procedere alla richiesta del Bonus Vacanze è necessario avere un ISEE valido. Per il calcolo del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dovrai presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

 

Puoi fare tutto da casa, online e gratuitamente, grazie alla DSU precompilata che contiene dati autodichiarati dall’utente e dati precompilati già forniti da Agenzia delle Entrate e INPS.

>> Scopri come ottenere la DSU precompilata per il calcolo dell’ISEE

>> Serve aiuto? Contatta il call center INPS

 

Come si utilizza il bonus vacanze?
Sei un cittadino?

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, con l’app IO potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze, scarica la app dagli store: https://io.italia.it/bonus-vacanze/. Il Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code (leggibile direttamente dallo schermo del tuo telefono). Ti basterà comunicare all’albergatore questo codice, insieme al tuo codice fiscale, al momento di pagare il tuo soggiorno presso struttura dove trascorrerai le vacanze.

Fai attenzione, lo sconto:

  • potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che ha richiesto il bonus (la app IO permette al richiedente del bonus di condividere il bonus con gli altri componenti del nucleo familiare, anche se non hanno accesso alla app);
  • potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast;
  • sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).

Consulta il vademecum dell’Agenzia delle Entrate

 

Sei una struttura turistica ricettiva?

Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Sulla guida d’uso dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni, le modalità e gli adempimenti come precisati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 3 luglio 2020, con oggetto: BONUS VACANZE – Misure di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19 – Modalità di applicazione – Primi chiarimenti – Art.176 DL 19/06/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio” – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio)

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

La pagina dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’app IO

 

Link alle FAQ pubblicate nel sito del MiBACT

 

– Posso spendere il Bonus Vacanze in più soluzioni, ad esempio indue strutture diverse o in periodi differenti?

– È possibile utilizzare il Bonus presso gli stabilimenti balneari per l’affitto stagionale di un ombrellone, oppure per pagare traghetti o aerei?

– Una struttura turistico-ricettiva può rifiutare il Bonus Vacanze?

– Il Bonus Vacanze è cedibile a una persona che non fa parte del mio nucleo familiare?

– Posso richiedere il Bonus prima di aver pensato alla destinazione delle mie vacanze o deve essere già attivo al momento della prenotazione?

– Posso richiedere il Bonus se ho già prenotato la vacanza?

– L’app IO mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500 euro. Cosa succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?

– Se il costo del mio soggiorno è inferiore all’importo massimo del mio Bonus Vacanze, anche il 20% di detrazione d’imposta diminuirà in proporzione al corrispettivo dovuto?

– Se più persone appartenenti a due diversi nuclei familiari soggiornano nella stessa struttura possono richiedere ed utilizzare due bonus?

– Devo caricare il mio ISEE in versione PDF sull’app IO?

– Nell’app IO trovo l’elenco delle strutture turistiche che accettano il “Bonus Vacanze”?

– Quanto tempo passa dal momento della richiesta al momento dell’attivazione del Bonus su IO?

– Devo necessariamente aggiungere una carta di credito sull’app IO per richiedere e spendere il bonus?

– Ho intenzione di richiedere il Bonus Vacanze ma non lo userò personalmente. Posso cederlo a un altro componente del mio nucleo familiare?

– Come potrò condividere il Bonus con i miei familiari?

– Per cedere il Bonus a uno dei componenti del mio nucleo familiare, è necessario che anche loro abbiano l’app IO?

– Come fa l’app IO a conoscere la composizione del mio nucleo familiare?

– Ho diritto al Bonus, ma nessuno dei componenti del mio nucleo familiare ha uno smartphone su cui installare l’app IO. Come posso fare? Ci sono metodi alternativi per richiederlo?

– Dopo aver fatto la richiesta, ho trovato un errore nel riepilogo dei dati relativi al mio nucleo familiare che l’app mi mostra prima di confermare l’attivazione del Bonus. Come risolvo?

– Ho fatto richiesta del Bonus, ma non posso procedere perché l’app IO mi dice che non risulta nessun ISEE associato al mio nucleo famigliare. Cosa devo fare?

– Ho fatto richiesta del Bonus dopo aver presentato la DSU per il calcolo dell’ISEE, ma l’app IO mi segnala che la mia DSU presenta “omissioni o difformità”. Cosa devo fare?

– L’app mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500 euro. Cosa succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?

– L’app IO mi segnala che la mia richiesta di Bonus è valida, ma mi avverte che il Bonus risulta già attivo per il mio nucleo familiare. Cosa devo fare?

 




Il D.p.c.m. con la mini proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IVA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. (di seguito riportato) che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza al 30 giugno è stato prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. forfetari), nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che naturalmente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

 

Le scadenze fiscali del mese di luglio   – link sito web: Agenzia delle entrate

 

 

Di seguito il testo:

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, recante: «Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’art. 7, comma 2, lettera l) , prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto l’art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, recante «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2020, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2019»;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2020, per il periodo di imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus Covid-19;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Differimento per l’anno 2020 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2020

 

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

 

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n.1484




Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Pronti i codici tributo per regolarizzare l’indebita percezione

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, ha introdotto all’articolo 25 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 776) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. Per tale ultima ipotesi, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779), al punto 6, è stato stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 17 dicembre 1997, n. 472.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Si ricorda che nelle istruzioni per la predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo è stato specificato che “Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto. La rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.“

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020, con oggetto: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020




Sconto in favore dei beneficiari del Bonus vacanze. Istituito dal 1° luglio 2020 il codice tributo “6915” per il recupero

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze.

Come ricorda il citato documento Agenziale, il decreto Rilancio all’articolo 176, ha riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito “fornitori”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. Il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

A tal fine con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo.

In particolare nel provvedimento è stato stabilito che:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Di conseguenza, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio)

 

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

La pagina dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’app IO




Contribuenti ISA e forfetari: in arrivo DPCM di proroga al 20 luglio

 

Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

(Così, comunicato stampa Mef  n. 147 del 22 giugno 2020)




Contributi a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio” alle imprese già in difficoltà: (per ora) l’Agenzia delle entrate dice no se la perdita è di oltre metà del capitale

 

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, le Entrate nel delineare le condizioni da verificare per accedere al contributo a fondo perduto che il D.L. “Rilancio” (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, al paragrafo 7, ha precisato che le disposizioni dell’articolo ex art. 25 D.L. 34/2020 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», e successive modifiche.”. Un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Quadro che tuttavia conferma, salvo modifiche, (vedi infra) che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (1) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26/06/2014, pag. 1)”. Di conseguenza, tra i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto si dovranno inserire anche le imprese, che a prescindere dalle sue dimensioni, sono in linea di principio considerate in difficoltà.

In particolare:

  • nel caso di società a responsabilità limitata (2), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (3) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  • nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (4), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  • per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

 

Possibili spiragli per le imprese in difficoltà

Vedi successivo aggiornamento:

Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

 

E’ recente la proposta della Commissione Ue, inviata agli Stati membri per consultazione, di estendere ulteriormente la portata del Temporary Framework al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati  o  non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

In particolare la Commissione propone di estendere ulteriormente l’ambito di applicazione del quadro temporaneo consentendo agli Stati membri:

  • di sostenere determinate microimprese e piccole imprese, comprese le start-up, che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;
  • di incentivare gli investitori privati a partecipare alle misure di ricapitalizzazione collegate al coronavirus. Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione.

 

La Commissione ricorda inoltre che potrebbero già beneficiare delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo tutte le piccole e medie imprese che al 31 dicembre 2019 erano in attività da meno di tre anni.

 


Nota (1) – Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Vedi: l’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE); l’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);l’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura). (Link al sito: https://eur-lex.europa.eu). Tali regolamenti, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), escludono dal relativo campo di applicazione gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o degli orientamenti successivi al fine di evitarne l’elusione. (link al sito: https://eur-lex.europa.eu)

Nota (2) – Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

Nota (3) – Per analogia con le disposizioni dell’articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall’atto di adesione 2003.

Nota (4) – Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.




Tax credit vacanze: approvato il provvedimento delle Entrate con tutti i passaggi per lo sconto del servizio turistico

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento, (prot. n. 237174/2020) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, dopo aver sentito l’INPS e avere acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l’agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

 

Il calendario del bonus

 

La prima cosa da sapere è che il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l’importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Altra informazione importante da tenere a mente: per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

 

L’app IO per richiedere e attivare il bonus

 

Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

  • assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE;
  • dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d’Identità Elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione CIE 3.0);
  • installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.

 

Come si utilizza

 

Il bonus viene utilizzato in due forme. L’80% dell’agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.

 

Il codice univoco per spendere il bonus

 

Al momento del pagamento dell’importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall’app IO o esibire il relativo QR-code. Oltre al codice, il Bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il Bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline). In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.

 

Il recupero dello sconto per la struttura turistico-ricettiva

 

Il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d’imposta che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020)

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio)

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

La pagina dedicata al Bonus vacanze sul sito dell’app IO




Cdm. Proroga di 4 settimane della Cassa integrazione e novità anche per il Reddito di emergenza

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 15 giugno 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.




Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”. Attiva la procedura per l’invio dell’istanza

 

È attiva la procedura per l’invio dell’istanza: la richiesta si può inviare dal 15 giugno al 13 agosto; gli eredi, invece, possono presentarla dal 25 giugno al 24 agosto.

Link (sito dell’Agenzia delle entrate) alle procedure d’invio:

Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il software e trasmetterle attraverso il canale Entratel.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020, con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf

 




Contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA. In una circolare i chiarimenti delle Entrate

Pronti i chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l’agevolazione che il D.L. “Rilancio” ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Nella circolare n. 15/E firmata oggi (13/06/2020) dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, le Entrate delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo.

 

Contributo ad ampio raggio

 

Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. E ancora, prosegue la Circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

 

Il contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019

 

Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

 

Modalità di fruizione

 

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2020)

 

Per saperne di più:

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020, con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf




Lavoro: Catalfo-Gualtieri, in uscita decreto legge per garantire continuità della cassa integrazione

“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste.

Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti”.

È quanto affermano in una nota congiunta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri

(Così, comunicato stampa Mef  n. 131 del 12 giugno 2020)

 




Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Pronto il decreto

 

Firmato il decreto dell’Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d’intesa siglato tra l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

In particolare, nell’allegato 1 del citato decreto, fissati i «Criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche».

Si ricorda che la presentazione delle domande di accesso alla misura sarà possibile attraverso una piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport in data 15 giugno 2020.

Sono previste due finestre:

  • la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.
  • la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

I criteri di accesso alle due sessioni sono indicate nelle Linee Guida allegate al Decreto dell’Ufficio per lo Sport.

Link al testo del Decreto dell’Ufficio per lo Sport dell’11 giugno 2020 – Criteri per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche




In Gazzetta il D.P.C.M. che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Negli allegati le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2020, n. 147, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire da domani, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Ai evidenzia, infine, che nell’allegato 9 sono state pubblicate le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni in data 11 giugno 2020.

Nelle schede tecniche presenti nella linee guida, gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda, sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

In particolare, le schede tecniche riguardano:

  • RISTORAZIONE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
  • ATTIVITÀ RICETTIVE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO
  • PISCINE
  • PALESTRE
  • MANUTENZIONE DEL VERDE
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
  • ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
  • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
  • AREE GIOCHI PER BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • SAGRE E FIERE LOCALI
  • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE
  • TURISTICHE
  • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
  • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
  • DISCOTECHE

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2020, n. 147

Le disposizioni del D.P.C.M. si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni dello stesso decreto nonché quanto previsto dall’articolo 1 lettera e).

 

Link alla raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Pubblicata nel sito della Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/)




Fase 2: Agenzia riscossione, dal 15 giugno 2020 sportelli aperti su appuntamento

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che a partire dal 15 giugno procederà con la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio.

Per garantire l’operatività nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l’ingresso agli uffici dell’Agenzia potrà avvenire solo tramite appuntamento che i contribuenti interessati potranno fissare utilizzando il servizio “Prenota ticket” disponibile nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell’App Equiclick.

Nell’attuale periodo di sospensione delle attività di notifica delle cartelle e delle procedure di riscossione, fissato fino al prossimo 31 agosto dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) in ragione dell’emergenza Coronavirus, i servizi di sportello saranno limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili di tipo informativo e consulenziale, mentre non verranno erogati i servizi di pagamento che continueranno a essere disponibili attraverso gli altri canali digitali e tradizionali (internet, banche, Poste, tabaccai).

Anche in questa prima fase di riapertura al pubblico degli sportelli, l’operatività dell’Ente diretto da Ernesto Maria Ruffini rimane quindi maggiormente incentrata sul modello “digitale” attraverso i servizi online, sempre disponibili h24, e con i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti.

 

Come prenotare un appuntamento

 

Durante questa fase di transizione, gli sportelli rimarranno aperti al pubblico dalle 8,15 alle 13,15, dal lunedì al venerdì (l’elenco delle sedi aperte è pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Tramite il servizio online Prenota Ticket, senza necessità di pin e password, è possibile fissare un appuntamento, con pochi e semplici passaggi, per i 4 giorni lavorativi successivi, scegliendo tra la data e gli orari disponibili.

È sufficiente inserire il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello e l’indirizzo email (non pec), dove chi prenota riceverà la conferma con il numero di ticket assegnato e un QR Code, ovvero il codice da utilizzare il giorno dell’appuntamento sul totem interattivo presente allo sportello per confermare l’arrivo nella sede (con l’app Equiclik, il QR Code è salvato direttamente nella sezione “I tuoi ticket”). A tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti in servizio, è opportuno presentarsi agli sportelli senza largo anticipo poiché l’accesso sarà consentito solo per la durata dell’appuntamento, evitando così la concentrazione di più persone in ambienti chiusi. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie, gli sportelli sono stati dotati di tutti i dispositivi di prevenzione e sono state espletate tutte le necessarie operazioni di sanificazione.

 

Servizi Web H24

 

Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti lo sportello digitale che consente, previa autenticazione nell’area riservata del portale e dell’APP Equiclick, di usufruire dei servizi web disponibili in modo veloce, semplice e salva tempo. Tra questi si ricorda che è possibile verificare la propria posizione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge.

In area pubblica del portale, dove non è necessaria l’autenticazione, è possibile utilizzare i servizi dedicati all’assistenza contribuenti, il servizio “Paga online”, che consente di effettuare pagamenti attraverso la piattaforma pagoPA direttamente dalla propria abitazione o ufficio, nonché ottenere tutte le indicazioni per presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012 tramite l’utilizzo della posta elettronica.

Per effettuare i pagamenti è inoltre possibile rivolgersi agli sportelli bancari, uffici postali, bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, internet banking, tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e circuiti Sisal e Lottomatica.

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario.

 

Al via Conti Tu

 

Come ulteriore possibilità a disposizione dei contribuenti, nel portale dell’Ente è stato attivato il servizio “ContiTu”, utile per tutti coloro che nei mesi scorsi hanno aderito alla “rottamazione” delle cartelle o al “saldo e stralcio” e che non intendono proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto nel piano dei pagamenti. Il servizio consente di selezionare solo le cartelle e gli avvisi che si vogliono effettivamente pagare tra quelli contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, nonché di stampare i nuovi bollettini. Si ricorda che i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della “rottamazione-ter” (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio), anche se ridotte con l’utilizzo del servizio, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, fissato dal Decreto Rilancio, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 12 giugno 2020)