Conversione in Legge del Decreto Ristori. Importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento

È stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 319 del 24 dicembre 2020, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori-bis (D.L. n. 149/2020), Ristori-ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

La Legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4-ter):

  • l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
  • l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
  • l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
  • la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

 

Link al testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 319 del 24 dicembre 2020




Nuove restrizioni anti-contagio da Covid-19. Le misure approvare dal Governo

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 4 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

 

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

 

  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”. Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.




Pubblicato in Gazzetta Decreto “Milleproroghe” 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.».

Il decreto legge, prevede la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali termini riguardano, tra l’altro: la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps; la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77; la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Il Decreto legge dispone, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione (art. 11).

 

I commi da 9 a 10-bis, dell’art. 3, della L. n. 335/1995

«9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore».

 

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

 

Nel campo societario, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge proroga, alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il termine previsto dall’art. 106, comma 7, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv., con mod., dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 3, lett. b), decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conv., con mod., dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie.

 

Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali

 

In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, l’articolo 3, comma 7, del decreto legge,  prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. È opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

 

Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2020

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Commenti

 

Le presunzioni in ambito tributario e l’onere della prova. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Costituzionale:

 

Indeducibilità IMU sugli immobili strumentali

 

IMU sugli immobili strumentali. L’indeducibilità totale (IRES e IRPEF) è incostituzionale

Corte Costituzionale – Sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – (IMU) Imposta municipale propria – Corresponsione dell’IMU sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Indeducibilità totale dalle imposte sui redditi d’impresa – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Irragionevolezza e violazione del principio della capacità contributiva – Illegittimità costituzionale in parte qua – Art. 14, comma 1, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 75, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917- Artt. 3, 41 e 53 Cost.»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamenti fondati sugli studi di settore

 

Studi di settore: le risultanze a seguito del contraddittorio hanno valore di presunzioni legali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25525 del 12 novembre 2020: «ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Contraddittorio con il contribuente – Risultanze – Valore di presunzione legale – Idoneità a fondare l’accertamento – Ripartizione della prova – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 2728 c.c.»

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Determinazione della percentuale di detrazione IVA

 

Calcolo del pro-rata di detrazione IVA. Nuovi chiarimenti per l’individuazione delle operazioni incluse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 606 del 18 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Pro-rata generale – Gestione della liquidità esente IVA rispetto all’attività di banca depositaria – Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Computo ai fini del calcolo del pro-rata – Condizioni – Caso di specie – Inclusione nel calcolo del pro-rata – Ragioni – Pur in presenza di costi afferenti non considerevoli, l’attività di gestione della liquidità giacente rientrando nel core business costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati. I chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14 dicembre 2020: «REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Riduzione della pressione fiscale – Redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per  la  riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» – Art. 128, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Natale”

 

Il testo del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Le indicazioni del Viminale sulle restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale durante le prossime festività

Link al testo della circolare Ministero dell’interno del 2 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Decreto-legge 18 dicembre 2020; n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 – Cd. “Decreto Natale” – Festività natalizie

 

Vedi anche: le risposte alle domande frequenti del Governo sulle nuove restrizioni introdotte dal “Decreto Natale“

(Il Governo ha aggiornato le FAQ sulle limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche seguito dell’approvazione del “Decreto Natale”)

 

Bonus affitti – Cessione dei crediti d’imposta

 

Approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito per canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020: «Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione»

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2021 allo 0,01 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2020: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Riduzione del cuneo fiscale. Il decreto-legge che ha previsto i trattamenti integrativi e l’ulteriore detrazione per i lavoratori a partire dal 1° luglio 2020

Il testo del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv., con mod., dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» coordinato con le note richiamate o modificate

 

 

 

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Le indicazioni del Viminale sulle restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale durante le prossime festività

 

È stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, che fornisce alcune indicazioni sulle misure adottate con il decreto legge n. 172/2020, per fronteggiare i rischi sanitari legati alla diffusione del contagio da Covid-19 durante le imminenti festività.

Con la circolare, si richiama l’esigenza di predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste, in particolare per quanto riguarda i controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale.

 

Link al testo della circolare Ministero dell’interno del 2 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Decreto-legge 18 dicembre 2020; n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 – Cd. “Decreto Natale“ – Festività natalizie

 

Vedi anche: le risposte alle domande frequenti del Governo sulle nuove restrizioni introdotte dal “Decreto Natale“

(Il Governo ha aggiornato le FAQ sulle limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche seguito dell’approvazione del “Decreto Natale”)




Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori precisazioni Inps

 

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781 integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

La materia era stata già precedente chiarita con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4487, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell’Istituto.

 

Link al testo della messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




La Ratio del Decreto di Natale

 

Si pubblica la relazione illustrativa del Disegno di legge A.C. 2835 – Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Conte) e dal Ministro della Salute (Speranza) di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (Boccia) e con il Ministro dell’Economia e delle Fnanze (Gualtieri) recante: «conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

“ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, composto di tre articoli il cui contenuto è di seguito illustrato

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Articolo 1. — (Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo) — Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, per l’acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, con il fine di garantire, nell’arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio nelle relazioni interpersonali.
  Viene quindi integrato il quadro delle misure delineate dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, si stabilisce quindi che, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, all’intero territorio nazionale si applicano le specifiche misure già individuate dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano invece le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  In deroga a tali divieti di spostamento è inoltre disposto che, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso abitazioni private, ma per una sola volta al giorno, in abitazioni ubicate nella medesima regione e comunque in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  Restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  La violazione delle disposizioni poste dal decreto, così come di quelle di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede tra l’altro che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), del medesimo decreto-legge, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni. Si applicano inoltre, per quanto non stabilito dall’articolo citato, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

  Articolo 2. — (Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione) — La disposizione normativa introduce la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge.
 Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che la somma da corrispondere sia pari alla somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
  L’ammontare del contributo non può comunque superare 150.000 euro.
  Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 e quelli la cui partita IVA è cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Si applicano le disposizioni dell’articolo 25 del decreto «Rilancio» con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riguardanti i contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l’istanza per la prima volta.
  Il contributo è concesso nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» previsto dalla Commissione europea.

  Articolo 3. — (Entrata in vigore) – L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

Link alle slide con le misure (pdf)

Link a sito: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf




Decreto di Natale: le misure di prevenzione del contagio durante il periodo festivo

Attività che riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto Rilancio”

 

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 18 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
  • Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

Link alle slide con le misure (pdf)

Link a sito: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf




Approvato in via definitiva il Decreto-legge “Ristori 1” “bis”, “ter” e “quater”

La Camera con 303 voti favorevoli e 215 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: A.S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C.2828).




Decreto-legge Ristori “quattro in uno”, oggi il voto finale

In Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C. 2828).

L’appello nominale è previsto a partire dalle ore 10. Dopo la votazione sulla questione di fiducia, e quindi attorno alle ore 11.30, si passerà all’esame degli ordini del giorno e, a partire dalle ore 13.30, alle dichiarazioni di voto finale. La votazione finale è prevista alle ore 15.

 




Oggi in aula della Camera il decreto-legge Ristori “quattro in uno” già approvato dal Senato

 

In Aula alle ore 15 l’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Approvato dal Senato).

Il disegno di legge prevede l’abrogazione, previa trasposizione dei contenuti nel corpo del decreto legge n. 137/2020, dei decreti legge: n. 149 del 9 novembre 2020; 154 del 23 novembre 2020; n. 157 del 30 novembre 2020. In sostanza, il disegno di legge, converte quattro decreti-legge, i nn. 137, 149, 154 e 157.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.

 

Un intreccio tra più provvedimenti da 118 articoli, per un totale di 464 commi

 

Il decreto legge n. 137/2020, originariamente composto da 35 articoli, per un totale di 166 commi, risulta composto, dopo la lettura presso il Senato, da 118 articoli, per un totale di 464 commi. Inoltre, l’articolo 1 comma 2, del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, dispone l’abrogazione del decreto-legge n. 149 del 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. “Ristori-bis“, del decreto-legge n. 154 del 2020 (Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. “Ristori-ter“, e del decreto-legge n. 157 del 2020 (Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. “Ristori-quater”. Con modifica approvata dal Senato, se ne dispone la trasposizione entro il decreto-legge n. 137 e si stabilisce, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza. In sostanza, nel provvedimento sono confluiti tre altri decreti-legge aventi la medesima finalità: i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 (cd. “Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater”).

Inoltre, alcune disposizioni del decreto-legge in esame e dei decreti-legge in esso confluiti sono state esplicitamente modificate o abrogate, nel corso del procedimento di conversione, da disposizioni inserite negli altri decreti-legge ora confluiti nel provvedimento in esame; in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha sostituito l’allegato 1 e abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame; l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149 ha abrogato il comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge in esame; l’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 149 ha abrogato l’articolo 7 del decreto-legge n. 137; inoltre, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 154 ha modificato l’allegato 2 del decreto-legge n. 149.

 

Il Ddl per la conversione in legge del decreto-legge Ristori

 

Link al testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 16 dicembre 2020 (vedi A.S. n. 1994) recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – A.C. 2828




Bonus baby-sitter anche per gli autonomi (iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali dell’AGO) delle zone rosse

Il cosiddetto decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) prevede il diritto a usufruire di un o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting a favore dei genitori che lavorano nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto, ovvero nelle cd. zone rosse. (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano).

I beneficiari sono, alternativamente, i genitori iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La misura trova applicazione nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nelle aree del territorio nazionale identificate come zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o smart working (al 100%) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure altro genitore disoccupato.

Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 149/2020) fino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Vedi: messaggio 11 dicembre 2020, n. 4678, dove l’INPS comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda e ne indica le condizioni operative e le modalità di compilazione.




Decreto-legge Ristori “quattro in uno”: approvato ddl conversione in Assemblea del Senato

 

Nella seduta del 15 dicembre l’Aula ha approvato, in prima lettura, il ddl n. 1994 di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19: 154 senatori hanno votato a favore e 122 contro sull’emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge, che recepisce le proposte approvate nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, su cui il Governo, nella stessa giornata, aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione definitiva.




Approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito per canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

 

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 del 1° luglio 2020 sono state definite, tra l’altro, le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per:

  • botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Considerato che il credito d’imposta previsto dal citato articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato esteso:

  • dall’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);
  • dall’articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto-legge 104 del 2020, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
  • dall’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020;
  • dall’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, 149, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.

Per consentire l’invio della comunicazione della cessione dei crediti da parte degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e tenuto conto delle sopra descritte estensioni del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020, approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La comunicazione può essere inviata anche da parte degli intermediari, tramite i servizi online dell’Agenzia. La comunicazione può essere presentata dal 14 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Il nuovo modello sostituisce il modello e le istruzioni allegati al citato provvedimento del 1° luglio 2020.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020, recante: «Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione», pubblicato il 14.12.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Indennità onnicomprensiva-ter: circolare e domanda on-line

È attivo il servizio online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter” per alcune categorie di lavoratori:

 

  • stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

 

La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 9, decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, (cd. Decreto Ristori-quater) prevede l’erogazione di una indennità una tantum pari a 1.000 euro.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) o di quella del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) non devono presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato delle precedenti indennità possono presentare la domanda entro il 31 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 14 dicembre 2020, n. 146.

Con la citata circolare l’Inps fornisce le istruzioni in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 157 del 2020 – in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto) e al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) – a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del richiamato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Link al testo della circolare Inps n. 146 del 14 dicembre 2020, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Decreto Ristori-quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) – Indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter” per alcune categorie di lavoratori. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti




Inps: on line la domanda per indennità Covid omnicomprensive, prorogata al 31 dicembre la scadenza

La domanda telematica per accedere all’indennità Covid Omnicomprensiva è disponibile sul sito dell’Inps e, al fine di consentire all’utenza di aderire in tempi utili al beneficio, il termine di presentazione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato spostato dal 15 al 31 dicembre 2020.

La misura di indennizzo riguarda le categorie di lavoratori stabilite dall’art. 9 del decreto legge n. 157/2020, in particolare:

  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 14 dicembre 2020, n. 146.

Rimane immutata al 18 dicembre la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall’art. 15 del decreto legge n.137/2020, su cui era già stata data una proroga con circolare Inps n.137/2020. (Cfr. Comunicato stampa Inps del 14 dicembre 2020)




Sospensione contributi che scadono a dicembre 2020: requisiti, beneficiari e ambiti territoriali di riferimento per il rinvio del pagamento

 

Con la circolare 14 dicembre 2020, n. 145, l’INPS fornisce le indicazioni sulla nuova sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono a dicembre 2020. Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (decreto Ristori-quater), per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha infatti previsto la proroga dei versamenti.

I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Nella circolare vengono indicati i requisiti, i beneficiari del rinvio del termine di pagamento e gli ambiti territoriali di riferimento.

Link al testo della Circolare Inps n. 145 del 14 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi – Commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2, D.L. 30/11/2020, n. 157, cd. Decreto legge “Ristori-quater” – Requisiti, beneficiari e ambiti territoriali di riferimento per il rinvio del pagamento




In Gazzetta la nuova ordinanza del Ministro della salute: scende livello di rischio in cinque Regioni

Area gialla per Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e area arancione per Abruzzo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020 la nuova ordinanza, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte». Il provvedimento, in vigore dal 13 dicembre 2020, dispone l’area gialla per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la Regione Abruzzo.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente:

• area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto; 
• area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta;
• area rossa: (nessuna Regione).

Leggi

• Ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2020

Per saperne di più:

• Sito nuovo coronavirus
(link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp)




E-fattura. Prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5 novembre 2018. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi (prot. n. 376631 dell’11 dicembre 2020), infatti, vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

La platea interessata dalla proroga

 

Con il provvedimento firmato dal direttore Ruffini, l’Agenzia dispone la proroga di un anno del periodo di validità delle deleghe in scadenza, conferite a suo tempo dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. La problematica risolta con il provvedimento di oggi, relativa soprattutto all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente, investe una platea significativa di operatori in quanto la gran parte delle deleghe, la cui validità massima è di due anni, sono state attivate a ridosso dell’avvio generalizzato dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1° gennaio 2019, e sono pertanto in scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

Sempre possibile la revoca della delega

 

La proroga disposta dal provvedimento del direttore interessa le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, proprio per tenere conto della situazione di oggettiva difficoltà degli operatori economici e al fine di garantire la continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di IVA. In ogni caso, non cambia nulla per quanto riguarda le revoche: i contribuenti possono annullare le deleghe in qualunque momento, sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’ 11 dicembre 2020)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 dicembre 2020, prot. n. 376631/2020, recante: «Proroga della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica nel periodo emergenziale».




Contenimento del contagio da Covid-19. On-line le Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

Si pubblicano la Faq specifiche per il periodo  natalizio (21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021)

Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#FAQ2 (10-12-2020)

  

Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?

 

Residenza

La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

 

Domicilio

Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

 

Abitazione

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

 

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

 

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

 

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?

Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:

  • in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
  • esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

 

Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?

La risposta è “no” per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.

Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre).

 

Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.

 

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.

Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.

In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

 

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

 

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

 

In base al nuovo dpcm è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

 

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal dpcm?

No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti.

Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.




Divieto degli spostamenti. Le precisazioni sulle multe in una circolare del Viminale

Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall’ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Lo precisa la circolare (di seguito riportata) inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

L’intero quadro sanzionatorio previsto dall’articolo 4 interessa, infatti, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).

Scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l’autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.

 

Il testo della circolare del Viminale

 

Si riporta il testo integrale della circolare Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Dpcm 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sanzioni

Con riferimento al D.P.C.M in oggetto è emersa su alcuni organi d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che prevedano l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158.

Al riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è – e continua ad essere – l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35.

Detta norma è, infatti, richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020.

Ora, non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

Le SS.LL. sono pregate di voler partecipare il contenuto della presente anche ai Sigg.ri Sindaci, per la necessaria informazione ai relativi organi accertatori dagli stessi dipendenti.

 

 

 




Le regioni cambiano colore. Solo l’Abruzzo in rosso | In Gazzetta le ordinanze

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (D.M. 30 aprile 2020) che si è tenuta il 4 dicembre. (Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2020 n. 303)

Le nuove ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre prossimo.

La prima ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

Con la seconda ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione.

La terza ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall’area arancione a quella gialla.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:

  • area gialla: Emilia Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • area rossa: Abruzzo

Fonte: http://www.salute.gov.it/ e http://www.gazzettaufficiale.it/

 




Rottamazioni e rateizzazioni. Online le faq dell’AgenziaRiscossione sulle novità introdotte dal Decreto legge “Ristori quater”

 

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Ristori-quater” (Decreto Legge n.  157/2020), recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto legge “Ristori-quater” posticipa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine ultimo entro il quale sarà possibile effettuare il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020, senza perdere le agevolazioni previste. Inoltre, il provvedimento introduce importanti novità in favore dei contribuenti in materia di rateizzazione del debito. Innanzitutto, viene stabilito che per le richieste di dilazione presentate ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021 la soglia di debito per ottenere la rateizzazione, senza la necessità di dover documentare la propria situazione di difficoltà a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, viene elevata da 60 a 100 mila euro. Sempre entro il 31 dicembre 2021 è possibile chiedere una nuova dilazione, senza il versamento delle rate arretrate, anche per tutti i contribuenti che prima dell’8 marzo 2020 sono decaduti da vecchi piani di rateizzazione. Resta confermata anche per le richieste di rateizzazione che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di beneficiare di un periodo più esteso per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Novità anche per chi è decaduto dalle definizioni agevolate degli anni precedenti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, che potrà chiedere sempre entro il 31 dicembre 2021 una rateizzazione per le somme ancora dovute.

Per informazioni sulle novità legislative introdotte negli ultimi mesi in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono consultare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e l’app Equiclick, oppure rivolgersi al Contact Center al numero 060101. Inoltre, rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Con il perdurare dello stato di emergenza, l’utilizzo dei servizi online e dei canali di contatto da remoto è ancora preferibile rispetto all’assistenza agli sportelli, il cui accesso è ancora consentito solo previo appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Nuove scadenze per rottamazione e “saldo e stralcio”

 

Il Decreto Legge n. 157/2020 ha disposto il rinvio al 1° marzo del termine di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, già fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Pertanto, i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate 2019 possono beneficiare della ulteriore proroga che non comporta oneri aggiuntivi e consente di mantenere i benefici previsti dai due provvedimenti di definizione agevolata. La data del 1° marzo è perentoria perché non sono previsti i 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento.

 

Rate facili per debiti fino a 100 mila euro

 

Il decreto “Ristori-quater” introduce importanti novità anche in materia di rateizzazione delle cartelle per andare incontro alle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria in corso. In particolare, il provvedimento stabilisce che per le richieste presentate a partire dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 viene elevata a 100 mila euro la soglia di debito, ordinariamente fissata a 60 mila euro, per il quale si può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a 6 anni senza la necessità di presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche.

 

Nuova chance per i decaduti

 

In deroga alla norma generale, entro il 31 dicembre 2021 possono richiedere una nuova dilazione anche tutti i contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni prima del periodo di sospensione dell’attività di riscossione stabilita dal decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020). La nuova richiesta di dilazione non è subordinata al pagamento delle rate arretrate. Il provvedimento interviene anche con una misura per chi è decaduto dalle precedenti “rottamazioni” (previste dai decreti n. 193/2016 e 148/2017) concedendo la possibilità entro il 31 dicembre 2021 di chiedere una rateizzazione delle somme ancora dovute.

 

Tolleranza fino a 10 rate

 

Il provvedimento conferma, anche per le richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di usufruire di un periodo più lungo per la decadenza che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, (anziché le 5 ordinariamente previste). Tale misura era già stata disposta dai precedenti decreti per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 4 dicembre 2020)




In Gazzetta il D.p.c.m. del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”».

Il provvedimento si applica dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 14 (Disposizioni finali).

Al fine di scongiurare una nuova impennata della curva del contagio, per il periodo natalizio il D.p.c.m. ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle aree gialle.

Di seguito le principali misure per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

Vedi anche la Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

 

 

Spostamenti

 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni.

Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5.

Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. Nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti.

In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.

 

Rientri dall’estero

 

Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena.
La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

 

Impianti sciistici e crociere

 

Gli impianti per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

 

Scuola

 

Dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado.
In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti.

 

Ristorazione

 

Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.

Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

 

Alberghi

 

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di capodanno, il 31 sera, non sarà possibile organizzare veglioni e cene. Di conseguenza i ristoranti dei degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell’ora sarà possibile solo il servizio in camera.

 

Negozi e centri commerciali

 

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. In area rossa, resteranno comunque in vigore le limitazioni alle tipologie di prodotti vendibili già previste.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai.

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020




Le nuove disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (vedi: decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 in G.U. Serie Generale , n. 299 del 2 dicembre 2020) che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Inoltre, si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.

Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori quater”

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Gualtieri) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»  – (Atto Senato n. 2031).

  

La ratio del D.L.“Ristori quater”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». – A.S. n. 2031

 

La relazione tecnica del D.L. “Ristori quater”

Link al testo della relazione tecnica decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». – A.S. n. 2031

 

Il testo del D.L. “Ristori quater”

Link al testo del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 30 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 n. 297

 

 

 




D.L. Ristori quater. Nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori di determinati settori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater), recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento urgente dispone nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori di determinati settori.

In particolare, si prevede un’indennità pari a 1.000 euro per:

– i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Ristori nel settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;

– i dipendenti stagionali, anche in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

– i dipendenti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria (dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e terme, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);

– gli incaricati alle vendite a domicilio;

– i dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

– i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

In proposito, il Decreto legge chiarisce che tali indennità non sono tra loro cumulabili e che la relativa domanda dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2020 all’INPS secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Nel settore sportivo, per il mese di dicembre 2020, si prevede un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, presso le federazioni ed enti riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché presso società e associazioni dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza epidemiologica.

Vengono, inoltre, incrementati il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché i Fondo istituiti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura.

In materia di integrazione salariale, il Decreto Ristori quater estende espressamente i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis e, dunque, al 9 novembre 2020.

Link al testo del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 30 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 n. 297




Rottamazione-ter: con il “Decreto Ristori-quater” slitta al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020

Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Ristori-quater ha ulteriormente rinviato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, per il quale non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Si ricorda che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973). Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017).

Fonte: sito Agenzia delle entrate-Riscossione




Le misure del decreto legge Ristori quater approvato dal C.d.m.

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 29 novembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte.

 

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

 

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

 

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

 

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

 

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

 

Proroga definizioni agevolate

 

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

 

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione

 

Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.¶

 

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco

 

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

 

Estensione codici Ateco

 

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

 

Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo

 

Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

 

Associazioni sportive

 

È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

 

Indennità per i lavoratori sportivi

 

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

 

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura

 

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

 

Sicurezza e forze armate

 

Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.

 

Contributo alle Regioni per la riduzione del debito

 

Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.

 

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese

 

Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

 

Fondo perequativo

 

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

 

Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati

 

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

 

Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020

 

Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

 

Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio

 

L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.




Nuova ordinanza: area arancione per Calabria, Lombardia e Piemonte, area gialla per Liguria e Sicilia

 

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.