Ecobonus. Modificate le regole per la cessione del credito d’imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Le nuove possibilità

La circolare n. 11/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce – come prevede la norma – il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Le cessioni

La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La misura delle detrazioni

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Chi può cedere il credito

Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione.

Decorrenza dei chiarimenti

Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017, se compiute prima della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 maggio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 18 maggio 2018 che fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), fermo restando che le modalità operative della cessione del credito da ultimo introdotte, a partire dal corrente anno, saranno disciplinate attraverso l’emanazione di un nuovo Provvedimento.




Manovra finanziaria 2018: il testo DDL che va al Senato

Si pubblica ampio stralcio del testo che domani (31 ottobre 2017) viene presentato al Senato per l’approvazione

 Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2018

 Agevolazioni:

  • per gli interventi di efficienza energetica,
  • per le ristrutturazioni
  • per l’acquisto di mobili,
  • per sistemazione del verde
  • canone concordato

 Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

Differimento disciplina IRI

Modifiche al regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Sospensione deleghe di pagamento

Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

Link al testo “bollinato” del disegno di legge, pronto per essere presentato alla Camere

 


Disegni di legge (Atto Senato n. 2960)


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020




Spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Ammessi i bonifici disposti tramite “Istituti di pagamento

I bonifici effettuati tramite conti aperti presso “Istituti di pagamento” sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste. Con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per l’accesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal D.Lgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.

Ok anche se il cliente dell’Istituto è il destinatario del bonifico

Analogamente, nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all’agevolazione fiscale sia un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane. L’istituto di pagamento dovrà quindi: versare le ritenute, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.

I requisiti necessari per l’Istituto di pagamento

Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 gennaio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 20 gennaio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazione delle spese – Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Interventi di risparmio energetico su immobili esistenti – Modalità di pagamento delle spese – Bonifici emessi da Istituti di pagamento -Possibilità – Condizioni – Adempimenti – D.M. 18/02/1998, n. 41 – D.M. 26/05/1999 – D.M. 19/02/2007- Art. 25, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 -Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296




Aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE)

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (Suppl. Ord. n. 39) tre diversi decreti emanati in data 26 giugno 2015 dal Ministro dello sviluppo Economico, tutti in tema di prestazione energetica degli edifici:

1) Decreto 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

2) Decreto 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

3) Decreto 26 giugno 2015 – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

I primi due decreti, riguardano prevalentemente questioni tecniche e più precisamente il procedimento di calcolo della prestazione energetica, per quanto riguarda il primo decreto e l’approvazione degli schemi e della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) per quanto riguarda il secondo decreto. Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

In particolare, quest’ultimo decreto, contiene:

— le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (par. 5 delle Linee Guida);

— le disposizioni che prescrivono le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, comma 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6 della Linee Guida);

— le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, comma 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 6.2 della Linee Guida);

— le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, comma 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e par. 7.1.5 della Linee Guida);

— la elencazione dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE (Appendice A delle Linee Guida)

— il nuovo format dell’APE (Appendice B delle Linee Guida);

— il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida);

— il nuovo format dell’Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida).

Il decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza ivi prevista, la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico26 giugno 2009.

 Link ai decreti in materia di efficienza energetica negli edifici

 Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici» ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.

Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recate: «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.