Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici: il punto sui termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni

Con risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, in tema di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, ha evidenziato che nel caso di presentazione dell’istanza entro detto termine, se a seguito dell’istruttoria:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Diversamente, nel caso in cui l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72 del 16 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248  

 

Per saperne di più:

Liquidazione delle imposte risultanti da dichiarazioni: le condizioni e le modalità per l’invio in forma telematica dell’invito tramite intermediario a fornire chiarimenti o a produrre documenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 4 novembre 2009: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Domiciliazione presso gli intermediari al fine dell’invio telematico degli esiti – Modalità – Condizioni – Accettazione da parte dell’intermediario di ricevere l’avviso telematico, mediante la barratura della casella “Ricezione avviso telematico”  inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello Unico – Scelta del contribuente mediante la barratura della casella “Invio avviso telematico all’intermediario” di far recapitare l’esito della liquidazione all’intermediario – Procedura per il download delle comunicazioni – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza dedicati agli intermediari Pec e Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248»




Dichiarazioni fiscali: nuove precisazioni su impegno, sottoscrizione e conservazione

La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta. Da quanto precede discende che la dichiarazione – trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate – può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo. Peraltro, la messa a disposizione della copia della dichiarazione su una piattaforma internet è già stata esplicitamente consentita nella risposta ad interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018. Si ritiene, inoltre, che la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata possa essere lasciata alla libera determinazione delle parti. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 518 del 12 dicembre 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 518 del 12 dicembre 2019, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione telematica– Intermediari telematici – Impegno alla trasmissione – Obblighi di conservazione e sottoscrizione – Obblighi formali “post dichiarazione” – Obbligo di rilascio dei documenti telematici trasmessi – Consegna dichiarazione trasmessa per via telematica – Articolo 3, commi 6, secondo periodo e 6-bis del D.P.R. 22/07/1998, n. 322

 

I documenti di prassi richiamati

 

Consegna per via telematica delle dichiarazioni fiscali da parte del soggetto intermediario al contribuente. Anche per mezzo do piattaforma internet dello studio professionale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 6 dicembre 2018, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Consegna delle dichiarazioni fiscali ai contribuenti da parte degli intermediari – Adozione di modalità telematiche – Utilizzo di modalità telematiche per il rilascio al contribuente della dichiarazione trasmessa e della relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale – Procedure Ammesse – Possibilità di scaricare le dichiarazioni da un’apposita area riservata della piattaforma internet dello studio professionale

 

Vedi anche, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 9 maggio 2013, par. 7.2, secondo cui: “la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196).”.

 

La conservazione anche su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni trasmesse in qualità di sostituto d’imposta è correttamente effettuata senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 194 del 30 luglio 2009, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti – Modalità di assolvimento – Articolo 9-bis, D.P.R. n. 322 del 1998

 

Archiviazione elettronica delle copie delle dichiarazioni e di altri documenti rilevanti ai fini tributari da parte dei commercialisti: non sussiste l’obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 354 dell’8 agosto 2008, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni – Presentazione telematica delle dichiarazioni – Conservazione delle copie delle dichiarazioni – Obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici – Insussistenza – Art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322

 

Le istruzioni per la conservazione su supporti informatici, in alternativa al supporto cartaceo, delle copie delle dichiarazioni e degli altri documenti inviati dai C.A.F. all’Amministrazione finanziaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 298 del 18 ottobre 2007, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da parte dei CAF – Adempimenti correlati e termine per l’invio dell’impronta dell’archivio informatico 

 

Vedi anche, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2002, che consente, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.”