In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, “Redditi 2017” e dichiarazioni IRAP

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Pubblicato nella G.U. il D.P.C.M., che proroga al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (“Redditi 2017”) e di IRAP. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all’anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan




Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il recupero in F24 dei contributi al SSN. Modificate le deduzioni forfettarie

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

 

Come cambiano le deduzioni forfetarie

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016)




Pronti i Software di controllo per i modelli Unico PF/2016 e SP/2016

Disponibili per il download, le procedure di controllo che consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Il pacchetto di installazione ModuliControlloUnico2016 (versione 1.0.0 del 12/05/2016) include le procedure di controllo relative ai seguenti modelli:

La versione 1.0.0 consente il controllo dei seguenti modelli:

  • Modello Unico PF 2016 – versione 1.0.0 del 12/05/2016
  • Modello Unico SP 2016 – versione 1.0.0 del 12/05/2016.



Pronto il Software di compilazione modello Unico Sp 2016 (Versione software: 1.0.0 del 12/05/2016)

Il software Unico Sp 2016 consente la compilazione del modello Unico SP 2015 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Unico Sp 2016 utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.