Trasmissione dei dati per precompilata 2017. Le prime risposte riguardanti le spese universitarie

L’Agenzia delle entrate, ha pubblicato nel proprio sito alcune Faq riguardanti la comunicazione delle spese sostenute per la frequenza universitaria, rientranti tra le spese detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%.

In particolare in risposta ad un quesito relativo alle tipologie di spese universitarie che vanno indicate nel campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per iscrizione, tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare” del tracciato record che deve essere utilizzato a partire dall’anno di riferimento 2016 per l’invio le informazioni relative alle spese universitarie, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel “Totale spese” sopra indicato vanno indicate tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di studio e per l’eventuale conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti.

Vanno quindi incluse, per esempio, le spese per

  • ricongiunzione di carriera
  • iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena
  • frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale
  • trasferimenti di ateneo
  • passaggi di corso.

Non vanno comunicate le spese non detraibili, in quanto non funzionali alla carriera universitaria, quali le spese per

  • rilascio di certificati
  • eventuali more e sanzioni
  • duplicato del badge identificativo o del libretto.

In altra risposta, riguardante nel campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per l’imposta di bollo al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare” l’Agenzia ha chiarito che in tale campo vanno indicate tutte le spese per imposta di bollo sostenute per la frequenza di corsi di studio e per il conseguimento dei corrispondenti titoli, dove previsti. Andrà quindi inclusa, per esempio, anche l’imposta di bollo per l’iscrizione all’appello di laurea. Non va indicata, invece, l’imposta di bollo relativa al rilascio di certificati, poiché non detraibile.

Infine, in relazione al campo “Totale spese sostenute nell’anno solare per il sostenimento di test d’accesso o valutazioni di carriera finalizzate all’ammissione al netto dei rimborsi relativi alle spese sostenute nello stesso anno solare” di rilievo la puntualizzazione secondo cui nelle spese sostenute per l’accesso (o il tentato accesso) ai corsi di studio vanno indicate “anche le spese per test a cui non è seguita un’immatricolazione. La spesa va comunicata anche nel caso particolare di sostenimento del test anticipato da parte di studenti iscritti al quarto anno della Scuola Superiore”.

Link alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata 2017 da parte dei soggetti obbligati (bozze) – (Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Link alle faq sulle spese universitarie (Versione del 10/11/2016)




Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L’Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Una breve guida per chi riceve l’invito delle Entrate

Gli avvisi sono finalizzati a sciogliere i dubbi sulle anomalie riscontrate dall’Agenzia in occasione della predisposizione delle dichiarazioni 730, sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche. I destinatari di questa tornata di lettere, che arrivano con largo anticipo rispetto al passato, sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera viene così messo in condizione di verificare se deve presentare o meno il modello Unico pf 2016. In caso affermativo, se il contribuente lo presenta entro il 29 dicembre 2016, grazie al ravvedimento operoso beneficerà di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera previene i controlli futuri e annulla i tempi lunghi

Questo tipo di comunicazioni sprint consente fin da subito ai contribuenti di correggere la rotta evitando d’incagliarsi in controlli futuri. Il vantaggio dell’invito è duplice: oggi è possibile individuare in largo anticipo le anomalie oggetto degli avvisi, innalzando così il livello della tax compliance e l’efficienza dei controlli da parte delle Entrate; allo stesso tempo, ricevendo l’invito preventivo in anticipo, il cittadino può verificare la propria posizione ed eventualmente porvi rimedio da solo, in piena autonomia, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e senza imbattersi in successivi controlli.

I numeri cui rivolgersi per ottenere assistenza

In ogni caso, i contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. Per agevolare i contribuenti, nella lettere inviate in questi giorni è riportato anche l’indirizzo dell’ufficio a loro più vicino. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 26 ottobre 2016)

(Link al fac simile di lettera pro-compliance)

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016:«SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»




Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l’Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

–        per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

–        per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Remind sulle comunicazioni per la compliance

L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività che sta andando avanti anche nel 2016. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)

Link alle tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale

 




Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Spese sanitarie e soggetti coinvolti

 

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l’Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l’Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano:

a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale;

b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

e) farmaci per uso veterinario;

f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

h) altre spese sanitarie.

 

Disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione

 

Nella parte motiva del provvedimento, l’Agenzia ricorda il pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. Nel dettaglio nelle motivazioni si legge che “L’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-bis in base al quale in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

Lieve ritardo nella trasmissione ed errori non sostanziali. Esimenti per il primo anno di trasmissione

 

La legge di Stabilità 2016 prevede la non sanzionabilità nel caso di lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio delle comunicazioni dei dati afferenti la precompilata. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Anche sul punto, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo sottolineando che “l’articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015 ha, inoltre, aggiunto all’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2015 il comma 5-ter in base al quale per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1. Ne consegue che “la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione”. Così, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016, par. 8.6 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79)




Precompilata “fai da te”. C’è tempo fino al 22 luglio 2016. Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio 2016, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione.

La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo:

http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.

Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service

Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online

È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.

All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2016)




Trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati: in arrivo le segnalazioni di irregolarità

A partire dal 21 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l’Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria con riferimento agli anni 2013/2014.

Gli intermediari potranno utilizzare la nuova versione dell’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile all’interno del portale Entratel, per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto.

Attraverso lo stesso canale, le Direzioni Regionali comunicheranno agli interessati l’esito dell’istruttoria in relazione ai casi segnalati. Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/97.

Si invitano, pertanto, gli intermediari a verificare, nei prossimi giorni, la eventuale presenza di tali segnalazioni sul portale Entratel.




Agevolazioni per gli autotrasportatori: confermato il recupero in F24 dei contributi al SSN. Modificate le deduzioni forfettarie

Pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016, definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno, cambiano le deduzioni forfetarie delle spese non documentate, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti. Resta, invece, invariata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

 

Come cambiano le deduzioni forfetarie

 

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

 

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN

 

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016)




Modelli 730: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per le comunicazioni e per la trasmissione. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016 all’atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016». Con il decreto, in relazione all’attività di assistenza fiscale per l’anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 22 luglio 2016 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2016 i Caf e i professionisti abilitati abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

La proroga vale anche per i contribuenti che trasmettono direttamente il modello 730

Inoltre, lo stesso decreto al comma 2 dell’articolo unico, tenuto conto che l’invio della dichiarazione 730 può essere effettuata direttamente tramite le applicazioni web disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, chiarisce che «I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle entrate della dichiarazione …». In pratica nello stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti, i contribuenti che trasmettono direttamente il modello 730/2016 possono avvalersi della proroga.

Sulla tardività vale la proroga

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 34 E del 22 ottobre 2015 (§ 3 – in “Finanza & Fisco” n. 22/2015, pag. 1670) – in relazione al termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730 dello scorso anno – al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con il D.P.C.M. in esame. Pertanto è il 22 luglio 2016 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. È sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività.

Di seguito si riporta il testo del D.P.C.M. del 24 maggio 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016.

Pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13/06/2016

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nocche di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l’assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l’attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2016, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell’anno 2016, per i redditi riguardanti il periodo d’imposta 2015;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2016 concernente modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2016, concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

Considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Attività di assistenza fiscale per l’anno 2016

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all’Agenzia delle entrate della dichiarazione indicata nell’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.




Gestioni artigiani e commercianti e Gestione Separata senza Cassa: la guida Inps alla compilazione del quadro “RR” di Unico 2016 ed al versamento dei contributi a saldo e in acconto

Con circolare n. 97 dell’8 giugno 2016, l’Inps detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Unico 2016 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata liberi professionisti: Il documento di prassi fornisce inoltre le informazioni relative ai termini e alle modalità di versamento dei contributi previdenziali. In merito ai versamenti, l’Ente previdenziale, nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, fa presente che ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l’anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).

Naturalmente, e salvo proroghe, i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.




Studi di settore per l’anno di imposta 2015. Le novità e le linee guida per controlli

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 D.Lgs. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016

Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. La circolare fornisce inoltre indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all’attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014. (Cfr. Comunicato stampa del 30 maggio 2016)




Pronti i Software di controllo per i modelli Unico PF/2016 e SP/2016

Disponibili per il download, le procedure di controllo che consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Il pacchetto di installazione ModuliControlloUnico2016 (versione 1.0.0 del 12/05/2016) include le procedure di controllo relative ai seguenti modelli:

La versione 1.0.0 consente il controllo dei seguenti modelli:

  • Modello Unico PF 2016 – versione 1.0.0 del 12/05/2016
  • Modello Unico SP 2016 – versione 1.0.0 del 12/05/2016.



Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

In applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/1986 come modificato dall’art. 1, comma 954, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016, ha previsto il limite di detraibilità, per l’anno 2015, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. L’emanazione del provvedimento, come detto è stata prevista novellata lettera e), dell’articolo 15, comma 1, secondo cui «le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali». Pertanto, in relazione al periodo di imposta 2015 per le università non statali la detraibilità delle spese è stabilita per ciascuna facoltà universitaria dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) n. 288 del 29 aprile 2016. Agli importi indicati nel decreto va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR ed in particolare della distinzione degli importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio prevista dal comma 1 dell’articolo 1, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18 E del 6 maggio 2016 ha chiarito che in relazione alle spese:

  • per la frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
  • per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
  • per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte le spese, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.



Pronto il Software di compilazione modello Unico Sp 2016 (Versione software: 1.0.0 del 12/05/2016)

Il software Unico Sp 2016 consente la compilazione del modello Unico SP 2015 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Unico Sp 2016 utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.




Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini

Nella circolare, l’Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Le Entrate specificano che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Bonus IRPEF nei modelli Unico Pf/2016 e 730/2016

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devono indicare nella casella “Casi particolari” (nella quadro C del modello 730/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 30-31/2015, pag. 4 oppure quadro RC del modello Unico PF 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2015):

  • il codice “1” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
  • il codice “2” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori

Spese sanitarie e spese di istruzione

Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2015, pag. 2505), le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo. Il documento di prassi risponde anche alle numerose richieste di chiarimento in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.




Contratto di locazione registrato in via telematica: indicazione degli estremi anche nei modelli 730/2016 e UNICO PF 2016

Nei modelli 730/2016 e Unico PF 2016, approvati rispettivamente con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 e del 29 gennaio 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica, è prevista l’indicazione, nella sezione seconda del quadro B, del codice identificativo del contratto di locazione registrato in via telematica in luogo degli estremi del contratto.

Alcuni operatori hanno rappresentato delle difficoltà a reperire il codice identificativo per i contratti di locazione meno recenti, atteso che fino alle dichiarazioni delle scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni).

Ciò considerato, per rendere più agevole l’effettuazione degli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest’anno l’utilizzo delle precedenti modalità espositive. A precisarlo, la risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016.

In tal modo i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e Unico PF 2016 (redditi 2015), in alternativa al codice identificativo del contratto, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione (data, serie numero e codice ufficio).

Si rappresenta, infine, che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l’applicazione presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm .

 Si ricorda che questa applicazione permette di reperire il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto da indicare nel modello F24 Elementi identificativi per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione (annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto). Il codice identificativo del contratto assicura l’abbinamento del versamento al contratto.




La Precompilata 2016: quest’anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare. Sul canale Youtube “Entrateinvideo” il tutorial per i non udenti realizzato con Ens

La precompilata “2.0” è sulla rampa di lancio: dalla tarda mattinata di oggi, 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco.

 

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest’anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell’Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest’anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. Non solo più dati, ma anche più destinatari: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l’uno o l’altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche. Potenziati, in vista della nuova stagione dichiarativa, anche i canali di assistenza dell’Agenzia, mentre sono al via una serie di iniziative per aiutare i contribuenti a prepararsi all’appuntamento del 2 maggio, quando sarà possibile inviare il modello, con o senza modifiche. Per completare tutte le operazioni c’è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.

 

I nuovi dati già pronti in dichiarazione

 

Entrano nella “release” 2016, 700 milioni di dati in più, relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sin dal primo anno di sostenimento della spesa. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione. In prospettiva, dunque, si allarga la fetta di cittadini che quest’anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l’Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato. Per questi ultimi non è inoltre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia.

 

Più di 7 milioni di italiani con il bonus ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico

 

Oltre alle spese sanitarie, i nuovi dati che trovano da quest’anno spazio nella dichiarazione precompilata, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro. In dettaglio, sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Università hanno inviato all’anagrafe tributaria più di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l’elenco i 3 miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

 

Pochi passi da seguire per accedere alla dichiarazione

 

Un apposito collegamento disponibile sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all’area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l’app “AgenziaEntrate”; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta). Una volta all’interno dell’area autenticata, l’applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest’anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell‘app “AgenziaEntrate”.

 

Online e “on the road” informazioni e assistenza a tutto campo

 

Contemporaneamente, partono le iniziative di comunicazione dell’Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione. Sono online sul canale Youtube dell’Agenzia un video tutorial (https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo) tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (Ens), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione, mentre sono già on air sugli spazi televisivi gratuiti della Rai gli spot realizzati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme all’Agenzia delle Entrate. All’insegna del dialogo l’account Twitter delle Entrate, che come l’anno scorso ospiterà sessioni aperte in cui i funzionari del Fisco risponderanno alle domande dei cittadini. In agenda anche l’apertura di una pagina Facebook dedicata alla dichiarazione precompilata, uno spazio interattivo in cui gli esperti risponderanno ogni giorno, in alcune finestre temporali, a una selezione di domande poste dagli utenti. Scalda i motori, infine, il camper dell’Agenzia, che anche quest’anno girerà l’Italia con il progetto “Il Fisco mette le ruote”. Presso l’ufficio mobile attrezzato sarà possibile richiedere direttamente il Pin per l’accesso alla dichiarazione online e ricevere tutta l’assistenza necessaria. Il tour si svolgerà dal 2 maggio al 7 luglio e attraverserà tutta l’Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 aprile 2016)




730 precompilato: soggetti destinatari, informazioni, delega e modalità per accedere alla dichiarazione

Pronto il provvedimento del direttore dell’Agenzia (Prot. n. 52443/2016 del 11 aprile 2016), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso.

Novità contenute nel provvedimento

Si allarga nel 2016 la platea del 730 precompilato. Dal prossimo 15 aprile il modello sarà disponibile per tutti i cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730. La precompilata apre anche ai coniugi, che per il primo anno potranno decidere di presentare il 730 congiunto direttamente, senza quindi doversi necessariamente rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. A questo scopo, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Per consegnare ai cittadini un modello ancora più completo, la precompilata 2016 si arricchisce di 700 milioni di nuovi dati, tra cui le spese sanitarie e universitarie.

Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato oggi, che ha già incassato l’ok del Garante.

I cittadini potenzialmente interessati dalla dichiarazione precompilata

Dal 15 aprile, il contribuente e i soggetti eventualmente da lui delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato in possesso dell’Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative.

L’invio, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio. Da quest’anno le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche ai cittadini che presentano Unico Pf. In questo caso non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli. La dichiarazione precompilata interesserà quindi un numero potenziale di 30 milioni di contribuenti, che potranno scegliere, rispondendo ad alcune semplici domande, il modello dichiarativo che maggiormente risponde al loro profilo.

Tutte le “new entry” 2016

Entrano nella precompilata molti più oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, in particolare le spese sanitarie (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), le spese universitarie, le spese funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Si tratta di oneri che, negli anni scorsi, hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Queste nuove informazioni si aggiungono a quelle provenienti dalle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, ai dati trasmessi da soggetti terzi già dallo scorso anno, come, ad esempio, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.

Come accedere alla dichiarazione precompilata

Da quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche con il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Sempre attiva per il contribuente la possibilità di delegare un intermediario: in questo caso Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono acquisire una delega per l’accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento d’identità del diretto interessato. Dopo aver ricevuto la delega, gli intermediari possono fare una richiesta di accesso tramite file o tramite web. Una volta acquisite le deleghe, i professionisti dovranno riportarle all’interno di un registro ad hoc, dotato di numero progressivo. Ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati e richiederà, a campione, copia delle deleghe e dei documenti d’identità indicati nelle richieste d’accesso. A ulteriore tutela della privacy, i contribuenti potranno comunque visualizzare l’elenco dei soggetti che accedono ai propri documenti tramite una funzionalità dedicata disponibile nella propria area autenticata oppure all’interno del cassetto fiscale.

Il nuovo spazio web

Nuovo spazio web, realizzato secondo le Linee guida definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per i siti web della Pubblica amministrazione, è disponibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione. Sono indicati anche i canali di assistenza attivi, che, in vista della partenza dell’operazione precompilata, saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini. In primo piano, tutte le novità di quest’anno, come i nuovi oneri e spese già inseriti dal Fisco. In una sezione ad hoc vengono invece ricordate le scadenze ed eventuali novità. Le domande più frequentemente poste dai contribuenti troveranno invece risposta nella sezione delle Faq, in costante aggiornamento. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 aprile 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2016, prot. n. 52443/2016, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»




Dal 15 aprile disponibili online, 730 e unico Pf in versione precompilata

Parte la dichiarazione precompilata 2016 arricchita da 700milioni di dati in più rispetto a quelli già a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, infatti, sono state già trasmesse le informazioni relative a premi assicurativi, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese mediche, rimborsi delle spese sanitarie, certificazioni uniche, previdenza complementare, spese funebri e spese universitarie. Con riguardo alla novità delle spese sanitarie si tratta di oltre 500 milioni di informazioni. Di queste, 400 milioni sono state recuperate direttamente dal Sistema Sanitario Nazionale, per un valore di 1,5 miliardi di euro, mentre i 120 milioni di documenti rimanenti sono stati attinti dall’Agenzia direttamente dal sistema Tessera Sanitaria. In questo caso il valore delle spese sostenute dai contribuenti è di 13 miliardi di euro. Nel complesso i dati fissano l’istantanea delle spese mediche di 50 milioni di cittadini. Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica.

Non solo 730, c’è anche Unico nella precompilata 2016

Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

Come si accede

Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card/Cns.

In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest’anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell’Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L’Agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo 2016 possono richiedere l’identità digitale SPID agli Identity Provider accreditati presso AgID. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale NoiPA. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l’assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

Disponibilità, dal 15 aprile la precompilata è a portata di mouse

A partire dal 15 aprile saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco. Infatti in quest’ultimo caso i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si affidano. I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio PC, dal 2 maggio al 30 settembre.

Cosa c’è dentro

La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sono inoltre disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti tra cui gli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese mediche e universitarie. (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016)




Unico per società ed enti non commerciali: le principali novità 2016

Con distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016 sono stati approvati i modelli Unico Società di Capitali 2016, Unico Società di Persone 2016 e Unico Enti non Commerciali 2016, da utilizzare per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2015. Tra le principali novità, si segnalano quelle afferenti il meccanismo del cosiddetto «Patent Box» e la rivalutazione dei beni d’impresa.

Il patent box entra in Unico – Come anticipato in premessa, una delle principali novità del modello Unico 2016 riguarda i contribuenti titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato l’opzione patent box: i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono infatti a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare (per gli anni 2015 e 2016 l’esclusione è determinata in misura pari al 30 per cento e al 40 per cento ). La quota del reddito escluso da tassazione dovrà essere indicata nei quadri RF e RG del modello. Per quanto riguarda il modello Unico Sc le istruzioni al Quadro RF chiariscono che tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, è stato previsto, tra gli altri: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”);

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – Nel quadro RQ di tutti i modelli Unico sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È stata prevista, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali.

Reddito complessivo dei soggetti non residenti – Nel modello Unico Sc, per le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è stato implementato il quadro RN. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1296 (7 ottobre 2015), il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Tali redditi sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (si veda anche il paragrafo 2.4.3. delle “Istruzioni generali dei modelli UNICO 2016”). A tal fine le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenuti alla compilazione del presente quadro RN avendo cura di seguire le istruzioni riportate qualora prevedano diverse indicazioni rispetto a quelle già in precedenza fornite nella compilazione dei righi.

Le altre novità di Unico 2016 – Tra le altre novità di quest’anno, la modifica del quadro RS dedicato all’ACE, che è stato implementato per consentire ai contribuenti di indicare gli elementi conoscitivi, e quella dei quadri di determinazione del reddito d’impresa (RF, RG e RC), per l’esercizio dell’opzione relativa all’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni all’estero. Per i redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nella sezione I del quadro FC è stata inserita un’apposita casella dedicata ai contribuenti che esercitano l’opzione prevista dall’art. 168-ter del Tuir. Degna di nota è, inoltre, l’inserimento nel prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” di una casella al rigo RS116 “Imposta sul reddito – società non operativa” da compilare insieme alle caselle “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, “IRAP” e “IVA” al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’interpello disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la mancata risposta positiva all’interpello in presenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina di cui al comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 (art. 7 del D.Lgs 24 settembre 2015, n. 156, in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801). Infine, nel quadro RQ è stata eliminata la sezione dedicata all’imposta addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2015, pag. 304)




Comunicazioni dati precompilata 2016: online specifiche tecniche, modalità di trasmissione e software per l’invio all’Anagrafe tributaria

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti definitivi per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, di spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015. Sono quindi confermati i provvedimenti già disponibili in bozza sul sito delle Entrate dal mese di dicembre 2015, con il dettaglio dei dati da trasmettere e le specifiche tecniche per l’invio. Le comunicazioni vanno effettuate, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline). Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio, con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Per il 2015, la scadenza slitta al 29 febbraio 2016 (in quanto il 28 febbraio è domenica).

Per quanto riguarda le spese universitarie, le università (statali e non) devono trasmettere all’Anagrafe tributaria quelle sostenute nel 2015 per ciascuno studente, con indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere e l’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti, devono essere indicati separatamente. Il provvedimento definisce anche le modalità con le quali gli studenti universitari possono comunicare la propria opposizione all’inserimento delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata. Lo studente che esercita l’opposizione deve utilizzare il modello di cui all’allegato 2 del provvedimento approvazione. Per comunicare l’opposizione lo studente deve trasmettere il modello all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762273. Con riferimento alle spese universitarie sostenute nell’anno 2015, l’opposizione può essere esercitata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento fino al 21 marzo 2016.

I soggetti obbligati alla comunicazione dati per la dichiarazione precompilata:

(link ai sito dell’Agenzia delle entrate)

Provvedimento del 23 dicembre 2015 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2014

Provvedimento del 19 febbraio 2016- Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016

Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016. Opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione precompilata




Online le versioni definitive di tutti i modelli Unico 2016 e Irap

Sono disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli Unico 2016 Persone Fisiche (PF), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp), Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello Irap. Tra le novità di quest’anno, l’approdo in Unico del patent box.

Unico 2016 Persone Fisiche

Al suo debutto il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro. Sempre in tema di novità, arrivano il nuovo codice da indicare in frontespizio per la dichiarazione integrativa a seguito della lettera di compliance (codice 2) e il bonus Irpef previsto per i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito fino a 26 mila euro, che quest’anno passa da 640 a 960 euro l’anno. Infine, arriva in dichiarazione il nuovo regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, con imposta sostitutiva del 15% di Irpef, addizionali e Irap; per questi ultimi in caso di start up è prevista, inoltre, la riduzione del reddito imponibile di un terzo.

Le novità del reddito d’impresa

Diverse le innovazioni per i titolari di reddito d’impresa. Al quadro RG o RF (a seconda del regime di contabilità utilizzato), trova spazio il patent box, il regime opzionale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali nonché il super ammortamento, che consente agli imprenditori e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 di maggiorare del 40% il costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Chi ha aderito al patent box dovrà indicare in dichiarazione la quota del reddito escluso dalla tassazione ordinaria mentre chi si avvale del super ammortamento dovrà indicare le maggiori quote di ammortamento e dei canoni di leasing fiscalmente deducibili. Numerose le novità anche negli altri quadri della dichiarazione, che vengono specificate nelle istruzioni disponibili insieme ai modelli.

Irap 2016, arrivano le nuove agevolazioni

Nel modello di quest’anno, vengono recepite le diverse disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2015 in materia di Irap. In primo piano, nuovamente il patent box, dal momento che il regime opzionale si applica anche alla determinazione del valore della produzione. Vengono inoltre inseriti in dichiarazione la deduzione integrale del costo per lavoro dipendente a tempo indeterminato e il credito d’imposta del 10% dell’imposta lorda per le imprese senza dipendenti, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016)

Dichiarazioni 2016 – Modelli e istruzioni

Link ai modelli 2016 dichiarazioni approvate (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Modello di dichiarazione “Irap 2016” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2015

Modello di dichiarazione “Unico 2016–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

Modello “Consolidato nazionale e mondiale 2016”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

Modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

Modello di dichiarazione “Unico 2016–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

Modello di dichiarazione “Unico 2016–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015




Dichiarazione precompilata, c’è tempo fino al 9 febbraio per l’invio dei dati sanitari. Nessun impatto per i contribuenti: confermato il calendario per l’invio del 730

C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016.

Più tempo per l’invio dei dati – I soggetti tenuti (medici, farmacie, strutture sanitarie, etc.) avranno più tempo per inviare i dati relativi alle spese sanitarie del 2015. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell’adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l’anno precedente.

Slittano i tempi per il diniego al trattamento dei dati – Slitta al 9 marzo 2016 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l’assistito di esercitare l’opposizione con le seguenti modalità: direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2016)

Normativa di riferimento

Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2015

Istruzioni operative per i medici e odontoiatri (link al sito: http://sistemats1.sanita.finanze.it/

730 Spese Sanitarie – Istruzioni operative medici e odontoiatri (pdf – 853 kb)

 




Modelli 2016 del 730, CU, 770 e IVA: approvata la versione definitiva

Approvata la versione definitiva dei modelli 2016 delle dichiarazioni 730, IVA, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello IVA.

730/2016: spazio alla cultura

Con l’ultima versione del modello 730 sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche. Inoltre, è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le novità della Certificazione Unica

La nuova Certificazione Unica, che certifica i redditi da lavoro dipendente e da pensione da parte dei sostituti d’imposta, fornirà all’Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all’anno scorso. Ciò si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d’imposta, in quanto saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato. Per permettere all’Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

Modelli IVA, cosa c’è di nuovo

I modelli IVA/2016 si adeguano alle ultime novità normative della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Trovano, infatti, spazio nei nuovi modelli: le operazioni relative al comparto edile e ai settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico per le quali dal 1° gennaio 2015 è previsto l’obbligo di assolvimento dell’IVA da parte dell’acquirente; lo split payment, con righi specifici previsti per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che sono tenute a versare direttamente all’erario l’IVA addebitata dai loro fornitori; infine il nuovo quadro VI, che deve essere compilato dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Pronti anche 770 ordinario e semplificato

Disponibile da, inoltre, il modello 770/2016 ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Poiché il 31 luglio 2016 è festivo, il 770 ordinario dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 1° agosto. Ufficialmente disponibile anche il modello 770 Semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali di riepilogo relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. Anche in questo caso, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 1° agosto.




Precompilato: delega alla trasmissione dei dati sanitari a soggetti abilitati a Entratel con PEC non contenuta in INIPEC

Al fine di dare immediata soluzione all’esigenza da più parti segnalata di poter delegare alla trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato anche soggetti abilitati al sistema Entratel dell’Agenzia delle entrate che non dispongono di una PEC contenuta nell’archivio INIPEC, si comunica che è stata apportata una specifica funzionalità al Sistema TS che consente tale possibilità ai fini dell’invio dei dati relativi all’anno 2015. Tale funzionalità sarà operativa a partire dal 16 gennaio 2016.




Precisazioni in merito alla tempistica per l’invio dei dati per il 730 precompilato relativi ai rimborsi delle spese sanitarie

È errata l’affermazione secondo cui, a seguito della pubblicazione delle bozze delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie, sarebbe stato modificato il termine per l’invio di questi dati, fissato al 31 gennaio 2016 dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015.

L’Agenzia delle entrate con comunicato stampa 5 gennaio 2016 conferma, che le scadenze previste per l’invio dei dati sono le seguenti:

1) entro il 31 gennaio 2016, (per il 2016 entro il 1 febbraio visto che il 31 è domenica) le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015);

2) entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale inviano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse (bozza delle specifiche tecniche pubblicata sul sito dell’Agenzia il 23 dicembre 2015).

Resta pertanto fermo l’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi ai rimborsi effettuati dalle strutture sanitarie e dai medici per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Per saperne di più:

730 precompilato – Rilevazione delle spese sanitarie tramite il Sistema Tessera Sanitaria della Ragioneria Generale dello Stato

L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto informatico di Sogei, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

Tra le spese sanitarie sono ricompresi: i ticket pagati sulle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i farmaci (anche omeopatici ovvero ad uso veterinario) e i servizi erogati dalle farmacie, i dispositivi medici con marcatura CE e le altre prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate nonché dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono disciplinate nel decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato del 31 luglio 2015, i cui contenuti sono stati definiti in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, il Ministero della Salute, le Regioni, le Associazioni di categoria dei farmacisti e l’Ordine dei medici, per le parti di rispettiva competenza.

Il suddetto decreto risulta inoltre coordinato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, il quale disciplina, tra l’altro, i dati delle spese sanitarie da trasmettere ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e le relative modalità di utilizzo da parte della stessa Agenzia.

Il decreto è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 30 luglio 2015 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2015, n. 185.

Il sistema delineato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra-citate si articola nelle seguenti tre fasi:

  • le strutture sanitarie accreditate ed i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito;
  • l’Agenzia delle entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia.

Trattandosi di dati sensibili, in quanto riferibili alle condizioni di salute dei soggetti interessati, sono state individuate, in collaborazione con l’Autorità Garante della privacy, precise misure a tutela della riservatezza, come di seguito descritte.

Opposizione alla trasmissione telematica dei dati.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’assistito può esercitare opposizione alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell’erogazione della stessa, tramite esplicita richiesta al soggetto erogatore. L’assistito ha comunque la facoltà di esercitare la propria opposizione anche successivamente all’erogazione della prestazione accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel mese di febbraio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta precedente, a partire dall’anno di imposta 2015.

Infine, limitatamente al suddetto anno di imposta 2015, l’assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo all’Agenzia delle entrate, nel periodo 1 ottobre 2015 – 31 gennaio 2016, la cancellazione dal sistema Tessera Sanitaria delle spese relative ad una o più tipologie, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015.

Cancellazione dei dati.

Il Sistema Tessera Sanitaria provvede alla cancellazione dei dati relativi agli assistiti che non rientrano nella platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il Sistema provvede, invece, all’immediata cancellazione delle spese sanitarie per le quali è stata esercitata opposizione da parte dell’assistito.

Sicurezza dei dati e accessi controllati.

Tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Tessera Sanitaria sono tracciate. I dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi telematicamente in forma criptata. Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, sono previste specifiche misure di sicurezza per l’abilitazione dei soggetti interessati.

Normativa di riferimento

Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2015

Istruzioni operative per i medici e odontoiatri (link al sito: http://sistemats1.sanita.finanze.it/




On line le bozze di Unico Pf/2016. Arrivano school bonus, patent box e nuovo regime forfetario

Credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (school bonus), nuovo regime forfetario per chi esercita attività d’impresa, arti e professioni e patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa. Sono queste le principali novità del modello Unico Persone fisiche per il periodo di imposta 2015, disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello, in versione non ancora definitiva, viene introdotta l’identificazione di dichiarazione integrativa a seguito di ricevimento delle lettere di compliance (codice 2), che si affianca alla tradizionale dichiarazione integrativa (codice 1).

Spazio al credito d’imposta per erogazioni liberali alla scuola (school bonus)

Inserito nel modello Unico il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’impiegabilità degli studenti. Il credito spetta per un importo pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione.

Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni

Entra in dichiarazione il nuovo regime per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Dall’anno d’imposta 2015, questi soggetti infatti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito. L’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, da applicare al reddito determinato forfetariamente, sarà pari al 15 per cento.

Resta salva comunque la possibilità per chi ha avviato una nuova attività nel 2015 di avvalersi della proroga del regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Patent box

Nei quadri relativi ai redditi d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata, trova ingresso la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili (patent box).

Bonus Irpef

Passa da 640 a 960 euro l’anno l’importo del bonus Irpef previsto per lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito fino a 26 mila euro.

La bozza di Unico Persone fisiche 2016 è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Modelli in bozza”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2015)

Link alle bozze dei modelli diffuse dall’Agenzia delle entrate

Modelli in bozza

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

 Unico Persone fisiche 2016 (bozze)

 Modello Unico PF (fascicolo 1) – pdf

 Modello Unico PF (fascicolo 2) – pdf

 Modello Unico PF (fascicolo 3) – pdf

 Certificazione Unica 2016 (bozze)

 Modello Cu ordinario – pdf

 Modello Cu sintetico – pdf

 Istruzioni per la compilazione della certificazione unica – pdf

 730/2016 (bozza)

 Modello 730/2016 – pdf

 Istruzioni per la compilazione del Modello 730 – pdf

 IVA/2016 (bozza)

 Modello Iva 2016 – pdf

 Istruzioni per la compilazione del Modello Iva – pdf

 IVA base 2016 (bozza)

 Modello Iva base 2016 – pdf

 Istruzioni per la compilazione del Modello Iva base – pdf

 Iva 74-bis 2016 (bozza)

 Modello Iva 74-bis 2016 – pdf

 Comunicazione annuale dati Iva (bozza)

 Istruzioni per la compilazione – pdf




Pronte le bozze dei modelli Cu e 730/2016. Nel 730/2016 entra la comunicazione degli amministratori di condominio

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche.

Inoltre, la nuova Cu fornirà all’Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all’anno scorso e si tradurrà quindi in una semplificazione per i sostituti d’imposta poiché saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato.

Per consentire una precompilazione più accurata del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, i sostituti potranno inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

Di seguito elenchiamo le principali novità relative all’anno d’imposta 2015 presenti nei modelli:

 

Dalla contribuzione ad enti diversi dall’Inps al Tfr

 

Dal 2016 i sostituti d’imposta potranno rilasciare una Certificazione Unica comprensiva dei dati fiscali e previdenziali, anche in caso di contribuzioni diverse dall’Inps (ad esempio medici, veterinari, ecc.), che nel 2015 sono state rilasciate separatamente in aggiunta alla Cu 2105. Entra sia nella Cu sia nel 730 la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione, prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

 

Spazio al credito d’imposta per erogazioni liberali alla scuola (school bonus)

 

Nel 730/2016, quadro G, è stato inserito il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’impiegabilità degli studenti. Il credito spetta per un importo pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2015.

 

Link alle bozze dei modelli

Certificazione Unica 2016 (bozze)

Modello Cu ordinario

 Modello Cu sintetico

 Istruzioni per la compilazione della certificazione unica

 730/2016 (bozza)

 Modello 730/2016




Modello 730. L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti su visto infedele e dichiarazione rettificativa

Caf e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E, infatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo.

Visto infedele, la sanzione non scatta sotto i 30 euro – La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Come sfruttare la chance del modello rettificativo – Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.

Sulla tardività vale la proroga – E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730. Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entraten. 34 E del 22 ottobre 2015