In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, “Redditi 2017” e dichiarazioni IRAP

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Pubblicato nella G.U. il D.P.C.M., che proroga al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (“Redditi 2017”) e di IRAP. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all’anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan




Persone fisiche, Società di persone, di capitali, Enc, consolidato e IRAP. Nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli di dichiarazione definitivi 2017

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli 2017 Redditi Persone Fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello IRAP, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.

A partire da quest’anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Redditi Persone fisiche 2017, le novità

Nel modello di quest’anno rientrano l’agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”). Tra le varie proroghe si evidenzia fino al 31 dicembre 2016, quella relativa all’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Spazio nella dichiarazione di quest’anno anche per la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, possedevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

Cosa entra e cosa esce nel reddito d’impresa

Diverse le novità che fanno il loro ingresso nei quadri dedicati al reddito d’impresa. In particolare, spazio alle “variazioni in diminuzione” dedicate alla maggiorazione del 40 per cento (super ammortamento) e del 150 per cento (iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. Spariscono, invece, i righi dedicati ai cosiddetti “costi black list”, a seguito dell’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Infine, per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone, arrivano in Redditi 2017 l’agevolazione Branch exemption e il bonus domotica, oltre ad un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci, quest’ultima prevista solo per le società. Sono state inoltre recepite le novità per l’Ace (“aiuto alla crescita economica”) introdotte dalla legge di bilancio per il 2017, che ha modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta a imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

IRAP 2017

Trovano spazio nel nuovo modello IRAP 2017 l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. E’ stata, quindi eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dal momento che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se sia a favore o a sfavore. L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

Dichiarazioni 2017 – Modelli e istruzioni

Link ai modelli 2017 dichiarazioni approvate (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “Redditi 2017–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “IRAP 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016

Modello “CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2017”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti




Bozza del modello Redditi 2017 Società di persone. C’è più tempo per la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’agevolazione Branch exemption, il bonus domotica e un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. A partire da quest’anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Come cambia la disciplina dei costi “black list”

Tra le novità viene prevista l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF e quadro RG), pertanto, sono stati eliminati i righi relativi a queste spese e a questi componenti negativi.

Agevolazione Branch exemption

Da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto.

Bonus domotica

Sono detraibili nella misura del 65 per cento le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Assegnazioni o cessioni dei beni ai soci

Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Anche per quest’anno le società di persone possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica)

Sono state recepite le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata, pertanto, eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 gennaio 2017)