Al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

L’articolo 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In altri termini vengono spostati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e quindi è di immediata applicazione.

Si ricorda che nel testo previgente i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

 Articolo 3-ter.

 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

 




Incrementata la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi

L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, interamente sostituito dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Le nuove percentuali sono applicabili, peraltro, anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

A tal fine l’articolo in esame modifica l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23. Per effetto delle modifiche in parola, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

  • 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019);
  • 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, per effetto delle modifiche in sede di conversione in legge, a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2020 e 2021);
  • 70 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021(per i “solari”, 2022);
  • 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

Si precisa che l’IMU è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 E del 14 maggio 2014 (§ 8.1 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 779) l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati «esclusivamente» per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente”.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

Articolo 3.

(Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

 

 




Il Decreto-Legge crescita economica è stato convertito in Legge

Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 27 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).

Il decreto-legge (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) contiene misure fiscali per la crescita economica (Capo I), norme per il rilancio degli investimenti privati (Capo II), disposizioni per la tutela del made in Italy (Capo III) e ulteriori interventi per la crescita (Capo IV).

Con riferimento alle misure di natura fiscale, il provvedimento contiene disposizioni riguardanti:




La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati

 

L’articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituisce la previgente l’agevolazione prevista dai commi da 28 a 34 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) – con un nuovo incentivo, volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata ai fini IRES “relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti”. (Così, la relazione illustrativa — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

Più in dettaglio il comma 1 prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi d’imposta (individuati dall’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il “beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’ «incremento di patrimonio netto» registrato al termine dell’esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo (id est, il 2018 nella generalità dei casi). Ovviamente, l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente “agevolabile” negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto”.

La norma risultante dalla modifiche introdotte dalla Camera prevede che l’aliquota ordinaria (24 per cento) sia ridotta gradualmente seguendo 4 diversi step temporali: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali.

In particolare, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dispone l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) pari al 22,5 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per i “solari”, 2019), al 21,5 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i “solari”, 2020), al 21 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2021), al 20,5 per i periodi d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i “solari”, 2022) e al 20 per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 (per i “solari”, a partire dal 2023).

In sintesi, l’aliquota agevolata viene così rimodulata

  • al 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019;
  • al 21,5 per cento per il 2020;
  • al 21 per cento per il 2021;
  • al 20,5 per cento per il 2022;
  • al 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime.

Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale IRES del 3,5 per cento (di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015), prevista per le banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore.

Il comma 2 reca la puntuale definizione di riserve di utili non disponibili (lettera a)), e cioè le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile (che disciplina la relativa distribuzione ai soci), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Ai sensi del comma 2, (lettera b)) l’«incremento di patrimonio netto» è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

— il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e

— il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che “si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora sostanzialmente ‘per masse’ e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – ad esempio apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di cash flow eccetera).

Facendo affidamento al bagaglio interpretativo formato in merito alla disciplina dell’ACE ed in particolare alla relazione illustrativa (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 377) delle previsioni del comma 5 dell’art. 5 del Decreto Mef 14 marzo 2012, secondo il quale costituiscono riserve di utili non disponibili – che non rilevano, quindi, come elemento positivo della variazione ACE – le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione “restano escluse dall’agevolazione, in primis, tutte quelle riserve formate con utili non effettivamente realizzati in quanto derivanti da operazioni di valutazione.

Ne sono un esempio:

— la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell’art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile (equity method);

— la riserva di cui all’art. 2426, n. 8-bis), del codice civile derivante da attività e passività in valuta;

— la riserva per rivalutazioni volontarie;

— le riserve di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005”.

Per salvaguardare l’effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili: per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo. Ciò in quanto, per la determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente ove il reddito sia inferiore all’importo dell’utile rilevante, ovvero se il soggetto presenta perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l’ammontare. Il riporto, pertanto, dell’eccedenza, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.

I commi 4 e 5 recano norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

Il comma 4 in particolare prevede che per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR: società ed enti residenti nel territorio dello Stato e società non residenti), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale.

Ai sensi del comma 5, in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR) l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

Il comma 6 estende le norme in commento agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni in parola con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, i soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax o coloro che determinano il reddito su base catastale) e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di disposizioni di attuazione della disciplina in esame. Compreso, il meccanismo applicativo dell’agevolazione per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria. Con una modifica introdotta dalla Camera precisato che detto decreto è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 9, conseguentemente all’introduzione dell’agevolazione in esame, abroga le disposizioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34) che avevano previsto l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati

Articolo 2.

(Revisione mini-IRES)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. 8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.




Solo per gli investimenti realizzati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con coda al giugno 2020), super ammortamento al 130 per cento nel limite di 2,5 milioni. Scoperto il primo trimestre 2019

 

L’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento, ovvero l’agevolazione che prevede l’incremento del 30 per cento del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti perfezionati dall’1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2019. A meno che non si tratti di investimenti per beni “prenotati” a cui si applica della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (Cfr. articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

Il riferimento della norma in esame ai beni «strumentali» comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa o del professionista. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (cfr. risoluzione n.  196/E del 16 maggio 2008 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2008, pag. 2519). I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante. Articolo 1 in esame, altresì, prevede espressamente che la maggiorazione in questione riguardi gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi».

Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR. Detto costo è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Rispetto alle norme previgenti, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

La disposizione in esame, più in dettaglio, consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Al riguardo si rammenta che, ai sensi articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Si ritiene che le predette regole siano applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Come detto, possono beneficiare del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio”, alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e agli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, l’articolo in esame esclude esplicitamente dalla proroga del super ammortamento gli investimenti effettuati, in «veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164, comma 1» del Tuir. L’articolo menzionato, nel caso di specie, fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Restano, pertanto, fuori dalla portata dell’art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell’art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento. Il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione. (cfr. risposte Ministero dell’Economia e delle finanze, webinar del 22 febbraio 2018).

Rispetto alle precedenti edizioni del super ammortamento, tuttavia, l’articolo 1 in esame introduce un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

L’ultimo periodo del comma 1 dell’artico 1 conferma i casi di esclusione dall’agevolazione in esame già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016. L’allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016.

Si ricorda l’art. 1, commi 91-97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016” — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2097) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. (Per approfondimenti, v. circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 7/2016, pag. 452 e risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dall’articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017 — in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2016, pag. 2096) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa (in pratica erano esclusi solo gli autoveicoli a deduzione limitata). Per i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, vedi circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2854) e risoluzioni n. 132 del 24 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 24/2017, pag. 1915) e n. 145 del 24 novembre 2017 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

In particolare, nella citata risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, le Entrate precisano che se un bene strumentale dal costo non superiore a 516,46 euro viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40%, prevista dal “super ammortamento”, non può essere operata in un’unica soluzione, ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell’articolo 109, comma 4, del TUIR;

– dedurrà, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, le quote relative alla maggiorazione del 30% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato tale misura agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero – a specifiche condizioni – fino al 30 giugno 2019. La misura è stata dunque prorogata al 2018, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla legge istitutiva. 




Omissione del versamento di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Possibile il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato

L’articolo 4-decies, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, interviene sull’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

L’intervento normativo è volto a contrastare il comportamento di alcuni Uffici che hanno disconosciuto, interamente, gli effetti del ravvedimento in casi di carenze, anche di modesto importo, riguardanti gli interessi e/o le sanzioni oggetto di versamento. Comportamento, peraltro, avallato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19017 del 24/09/2015 (Presidente: Cicala M. Relatore: Caracciolo G). Nella citata sentenza, infatti, il Supremo Consesso ha statuito che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria”. (Conf.: Sez. V, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018). Peraltro, tale orientamento, criticabile sul lato del rispetto del principio di “leale collaborazione”  risultava già non in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2011, pag. 1516).

La novella

Con l’introduzione del nuovo articolo 13-bis nel D.Lgs. n. 472 del 1997 ad opera dell’articolo 4-decies, rubricato: «Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale», si inserisce, nel corpo dei principi generali delle sanzioni tributarie, una norma interpretativa, con efficacia dunque retroattiva, ai sensi della quale l’istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell’articolo 13, del richiamato D.Lgs. n. 472 del 1997.

Si ricorda che l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni. Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2915) sono stati eliminati alcuni vincoli al ravvedimento operoso, che influivano sulla tempistica e sulle condizioni per l’accesso all’istituto: detti limiti non operano più e, dunque, oggi, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) o l’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973. (Vedi, al riguardo la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 683).

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari (articolo 13, comma 1, rispettivamente lettere a), a- bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c)):

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a–bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’art. 15, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1522) ha sostituito l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 aprile 2016, § 3.1.2 – in “Finanza & Fisco” n. 3/2016, pag. 276).

Ravvedimento del versamento tardivo

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13-bis prevede che, ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Ravvedimento del versamento tardivo-frazionato

Il terzo periodo prevede che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

  • ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
  • ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 13-bis nel D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le disposizioni dello stesso si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. 

 

Di seguito, il testo approvazione dalla Camera

 

Art. 4-decies.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale) – 1. L’articolo 13 si  interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate».

 


L’emendamento recepisce l’articolo 24 del Disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale» (Atto Camera: 1074)

 

 

 

Per saperne di più sul ravvedimento:

 

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per chi dimentica di presentare la delega

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) continua – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a saldo zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 17 e 19 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 6 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Nella circolare al Paragrafo 4.2. “Ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al versamento del tributo: determinazione della misura della sanzione ridotta”, precisato che, “con risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2011, pag. 1516) è stata ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento in maniera c.d. frazionata, ossia la possibilità di perfezionare un ravvedimento parziale rispetto al quantum dovuto. Tuttavia, è stato chiarito che, a tale fine, è necessario che siano corrisposti – oltre all’imposta – anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Se tra un versamento e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento (compreso una comunicazione ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

Deve escludersi, invece, qualunque possibilità di “rateazione delle somme da ravvedimento”, ossia che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro del tributo, il contribuente possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”. Né può il contribuente, nel caso di omesso o carente versamento, beneficiare della percentuale di riduzione dell’intera sanzione nelle misure più vantaggiose previste dalla lettera a) del citato articolo 13, per il solo fatto di aver versato una prima rata di quanto complessivamente dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di commissione della violazione”.

Ciò premesso, allo stato attuale, emerge che, sebbene l’istituto del ravvedimento si perfezioni (anche parzialmente) solo all’esito della procedimento complesso – consistente sia nelle regolarizzazione del comportamento (versamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni, sia nel versamento degli interessi -, tuttavia non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. Resta inteso, comunque, che, ai fini della determinazione della riduzione disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata. È evidente, peraltro, che, nelle more della definizione, il contribuente accetta il rischio di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento ciò che impedirebbe il perfezionamento dell’istituto e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria.

Applicando tali principi al caso in cui si assiste a un tardivo (ad esempio 20 giorni) ma integrale versamento del tributo dovuto, senza alcuna corresponsione di sanzioni e interessi, alla luce del tenore dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, si può ritenere che:

— la sanzione applicabile sia quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento (nel caso ipotizzato la sanzione del 15 per cento disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 – sanzione del 30 per cento ridotta alla metà);

— gli interessi moratori siano dovuti per il periodo del ritardo (venti giorni);

— la riduzione sanzionatoria applicabile sia riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento (cfr. circolare n. 180 del 1998 — in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 29);

— se, medio tempore, è notificato un atto di liquidazione o di accertamento, il contribuente che non abbia versato ancora sanzioni e interessi perda la possibilità di avvalersi dell’istituto.

Emerge, pertanto, che il momento rilevante per valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento (anche parziale) in concreto applicabile è quello in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

Ad esempio, laddove il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso e il versamento del tributo è stato effettuato tardivamente in due tranches, una entro 30 giorni dalla scadenza e l’altra successivamente, entro 90 giorni, la riduzione applicabile è quella in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati. Ciò significa che il contribuente può:

  • ravvedere autonomamente i singoli versamenti applicando la riduzione di cui alle lettere a) e a-bis) rispettivamente alle sanzioni calcolate sulla prima e sulla seconda tranches, se i versamenti delle sanzioni medesime e degli interessi sono eseguiti rispettivamente entro il termine di 30 e di 90 giorni;
  • ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione che tiene conto del momento in cui la stessa è regolarizzata.

 

La disciplina del ravvedimento operoso, così come modificata dalla legge di stabilità per il 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 9 giugno 2015: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo – Ambito di applicazione delle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 – Possibilità della rimozione delle violazioni usufruendo della mitigazione delle sanzioni non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad es., carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali) – Qualificazione ai fini dell’applicazione della lett. a-bis) – Violazioni non commesse mediante la dichiarazione nonostante il loro ammontare sia determinato o determinabile nella dichiarazione – Conseguenze – Il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre dal decorso del termine di scadenza del versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione – Art. 1, comma 637, della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Carenti versamenti di imposte e sanzioni: il parziale omesso versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con la maggiorazione dello 0,40 per cento non si equipara al ritardato pagamento. Ammesso il ravvedimento “parziale” in proporzione al versato e scusabili gli errori di lieve entità nel versamento di somme dovute per istituti definitori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 2 agosto 2013: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione – Versamento del saldo e primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei 30 giorni successivi alla scadenza – Insufficiente versamento – Sanzioni applicabili – Determinazione – Assimilazione all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento – Conseguenze – Applicazione della sanzione del 30 per cento solo alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo – Art. 17, del DPR 07/12/2001, n. 435 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – Ammissibilità del ravvedimento “parziale” – Ammissibilità – Anche nel caso in cui la sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • RISCOSSIONE – Accertamento – Acquiescenza del contribuente o definizione delle sole sanzioni – Versamenti definitori previsti dagli artt. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute – Perfezionamento delle definizioni in caso di pagamento insufficiente di lieve entità – Possibilità – Condizioni – Art. 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 17, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Ammesso il ravvedimento “parziale” dell’omesso versamento limitato agli importi pagati contestualmente agli interessi e le sanzioni ridotte

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 23 giugno 2011: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento di imposte – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzione ridotte e degli interessi – Ravvedimento “parziale” o “frazionato” con sanzioni e interessi calcolati volta per volta in base al debito d’imposta residuo nel rispetto delle le relative scadenze – Ammissibilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Correttivo-bis delle sanzioni tributarie: i chiarimenti sul “cumulo”, regime transitorio e penalità per la periodica IVA

Circolare del Ministero delle Finanze n. 138 E del 5 luglio 2000: «SANZIONI TRIBUTARIE – Modifiche alla disciplina – D.Lgs. 30/03/2000, n. 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive – D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e D.Lgs. 18/12/1997, n. 473»

 

La circolare del Ministero delle Finanze sulla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione

Circolare del Ministero delle Finanze n. 23 E del 25 gennaio 1999: «SANZIONI TRIBUTARIE – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione – D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni»

 

Il ravvedimento in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e tributi similari

Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 E del 23 luglio 1998: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento in materia di imposte dirette, di IVA, di imposta di registro e tributi similari – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, come sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 05/06/1998»

 

Dalle Finanze le istruzioni articolo per articolo per l’applicazione delle regole generali del nuovo sistema sanzionatorio

Circolare del Ministero delle Finanze n. 180 E del 10 luglio 1998: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni»

 

Il Nuovo Regime delle Sanzioni Amministrative Tributarie

Circolare del Comando generale della Guardia di Finanza — III Reparto Operazioni — 1° Ufficio Operazioni (CIR) Prot. n. 107000 del 25 marzo 1998

 

Diritto annuale alle camere di commercio

Diritto annuale alle camere di commercio: il parziale omesso versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento non si equipara al totale ritardato pagamento. Ammesso il ravvedimento “parziale” in proporzione al versato

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – n. 172574 del 22 ottobre 2013: «DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento – Versamento del diritto annuale con la maggiorazione dello 0,40 per cento nei 30 giorni successivi alla scadenza – Insufficiente versamento – Sanzioni applicabili – Determinazione – Assimilazione all’omesso versamento parziale e non già al totale ritardato pagamento – Conseguenze – Applicazione della sanzione solo alla frazione dell’importo non versato – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 4, comma 1 del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Art. 44, della L. 12/12/2002, n. 273 – Art. 17, della L. 23/12/1999, n. 488 – Art. 8 del D.M. 11/05/2001, n. 359 – D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO – Riscossione – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento – Ravvedimento – Ravvedimento dell’omesso o insufficiente pagamento del diritto annuale – Rimozione della violazione – Pagamento delle imposte e versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi – Ravvedimento “parziale” – Ammissibilità – Anche nel caso in cui le sanzioni e/o gli interessi non siano, commisurati all’imposta versata in ritardo – Art. 6, del D.M. 27/01/2005, n. 54 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»




Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

 

Nell’articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 (‘Decreto crescita’), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Nel documento interpretativo evidenziato che gli obblighi di trasparenza non si applicano:

  • ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La trasparenza ex legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa;
  • alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

 

Link alla nota CNDCEC-ASSONIME: Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita
(link al sito web: http://www.cndcec.it/)

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»




Le relazioni del “Decreto crescità”

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019