Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Acconti novembre 2019

 

L’articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, ha previsto, per soggetti ISA e loro “Collegati”,  che la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, deve essere rimodulata in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento.

Di conseguenza, già la seconda rata dell’acconto (di novembre 2019) è dovuta, in ogni caso, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.

Stante il richiamo contenuto nell’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Questi i generosi chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019.

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

La legislazione e la prassi richiamata dalla risoluzione:

Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

La relazione con la ratio del provvedimento

 

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Ambito applicativo – Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»




Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli  acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l’anno in corso (dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e a i collaboratori di imprese familiari se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.


Nota (1) – Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 944), l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

 

Il testo dell’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019

Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

 

Art. 58
Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.