Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2018, il comma 936, lett. b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2522), che modifica l’articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In pratica, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). Con esclusione della possibilità di un amministratore unico. Altra, rilevante modifica, anch’essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria, per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:

  • “non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
  • nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  • nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio;
  • le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.



Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti sul comportamento contabile alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elaborato è dedicato alle specificità delle cooperative, poiché all’analisi dell’impatto più generale delle nuove regole di bilancio sulle società era già intervenuto un primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” predisposto dal Consiglio nazionale unitamente a Confindustria.

 L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale è consultabile nella sezione: Studi e Ricerche – Principi contabili e di valutazione

 




Società cooperative. L’art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies c.c.

In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex dell’art. 1 della L. n. 400/1975, applicabile l’articolo 183 del TUIR che in materia di fallimento e liquidazione coatta, dispone che ai fini delle imposte sul reddito l’intera fase del procedimento costituisce un «unico periodo d’imposta», quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio. È questa in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle entrate ad un quesito di un commissario liquidatore contenuta nella risoluzione 14 E del 1° febbraio 2017.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° febbraio 2017, con oggetto: COOPERATIVE – Società cooperative e gli enti mutualistici- Adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento di una cooperativa – Liquidazione amministrativa conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza disposto dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile – Procedimento che costituisce un unico periodo d’imposta – Applicabilità dell’articolo 183 del TUIR – Ragioni – Limiti – Conseguenze – Presentazione di un’unica dichiarazione dei redditi – Art. 183, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400