Cooperative. Dai Commercialisti check-list e indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative” che fornisce indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Società cooperative” presieduta da Paola Maria Rho – istituita nell’ambito della relativa area di delega “Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione)” coordinata dal consigliere nazionale Gian Luca Galletti -, integra il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali il 25 luglio 2023. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/assetti-organizzativi-amministrativi-e-contabili-check-list-operative/)

In linea con la struttura di quest’ultimo, di cui costituisce un complemento, anche questo documento, dal taglio prevalentemente pratico, individua specifici aspetti ed elementi esplicitati attraverso una serie di domande – articolate in forma di check-list – relative al modello di business, al modello gestionale e agli asseti organizzativi, amministrativi e contabili, volte a fornire supporto all’imprenditore, all’organo di controllo e al professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce ancora elementi sufficientemente esaustivi.

La calibrazione dello strumento valutativo rispetto alle società cooperative nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un approccio in cui l’analisi muova da una dimensione puntuale e aderente alla realtà aziendale, individuata in funzione delle caratteristiche, della natura, della dimensione e del settore di riferimento dell’organizzazione, nella prospettiva di implementare assetti adeguati ed efficaci nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e nella tutela del presupposto della continuità aziendale.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 17 ottobre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC con le indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative

 (Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/10/cndcec-assetti-oac-checklist-focus-cooperative-101024.pdf




Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2018, il comma 936, lett. b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2522), che modifica l’articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In pratica, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). Con esclusione della possibilità di un amministratore unico. Altra, rilevante modifica, anch’essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria, per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:

  • non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
  • nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  • nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio;
  • le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.