Italia-Cina. In Gazzetta la Legge di ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 283 del 3 dicembre 2024, la Legge 18 novembre 2024, n. 182 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L’intesa bilaterale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (art. 1), in relazione all’imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (art. 2).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (art. 3) e delle nozioni di residenza (art. 4) e di stabile organizzazione (art. 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (art. 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (artt. 7 e 9) e di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione (art. 8).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (art. 16), da attività artistiche e sportive (art. 17), da pensioni (art. 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (art. 20), nonché di professori ed insegnanti (art. 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L’Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (art. 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l’Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (art. 23).

L’intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (art. 24), un principio di non discriminazione (art. 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell’Accordo (art. 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (art. 27).

Il testo prevede infine che le disposizioni dell’accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 28).

Il protocollo annesso all’accordo si compone 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Link al testo della Legge 18 novembre 2024, n. 182, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 – L’efficacia prevista nel 2026.

Link al testo al Disegno di legge trasmesso dal Senato in data 11 settembre 2024 (A.C. 2030)

Per la Relazione, la Relazione tecnica e l’Analisi tecnico-normativa, vedi: Atto Senato n. 1127




Libia, il Liechtenstein e Cina. Il Governo approva tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

Il Consiglio dei ministri di lunedì 15 aprile 2024, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

 

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (disegno di legge)

 

La Convenzione si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette specificamente elencate e, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.

Il testo definisce il concetto di stabile organizzazione, che legittima la potestà impositiva sui redditi dell’impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest’ultima. Le disposizioni sono in linea con gli attuali standard dell’OCSE, con l’eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sono in linea con i principi OCSE, inoltre si limita l’applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione.

Per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente, si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Si prevede anche una ‘source rule’ di carattere generale che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito.

Per quel che concerne i redditi di capitale, si definisce il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5% e del 10% sui dividendi – la prima applicata sui dividendi intercompany nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25% del capitale della società erogatrice – e un’aliquota del 5% sugli interessi. In merito alle royalties, è stata invece stabilita l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza.

Quanto alla cooperazione amministrativa, si stabilisce di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.

 

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo sull’arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (disegno di legge)

 

La Convenzione ha lo scopo di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali.

 

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (disegno di legge)

 

Il testo aggiorna l’Accordo già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. In tal modo, si consentirà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni e in posizione concorrenziale e si darà maggiore certezza a gli investitori cinesi in Italia.

L’Accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l’Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona “residente di uno Stato contraente” e i casi in cui si configura una stabile organizzazione.

Inoltre, il testo:

  • disciplina l’imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • disciplina il trattamento degli utili d’impresa, nonché degli utili derivanti dall’esercizio – in traffico internazionale – di navi o aeromobili. Si prevede, inoltre, la disciplina degli utili delle imprese associate;
  • prevede le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, royalties e capital gain;
  • definisce la distribuzione dell’imposizione nei due Stati contraenti in relazione a: professioni indipendenti, lavoro subordinato, membri dei consigli di amministrazione e supervisione, remunerazioni da attività artistiche e sportive, nonché alle somme percepite a titolo di pensioni, alle funzioni pubbliche svolte o ad altri redditi comunque percepiti;
  • prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata;
  • stabilisce le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascuno Stato contraente (in particolare, per quanto concerne l’Italia, è previsto il metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo);
  • prevede le disposizioni anti-abuso, il principio di non discriminazione, il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie, lo scambio di informazioni ed il rapporto con le altre fonti del diritto a tutela dello speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

 




Italia-Colombia. In vigore dal 7 ottobre 2021 la Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale che rende nota l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Nella nota si legge che si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convenzione, la cui a ratifica è stata autorizzata con legge del 17 luglio 2020, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 4 agosto 2020. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.




Italia-Giamaica. In Gazzetta la legge di ratifica dell’Accordo per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.».

L’Accordo in esame s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, volti a realizzare un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall’amministrazione finanziaria italiana. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura dell’Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’OCSE, pur accettando l’inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall’ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell’Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall’Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto. L’Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1767 (A.C.) di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni




Italia-Colombia. In Gazzetta la legge di ratifica della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018».

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all’eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un’equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

La Convenzione si compone di 31 articoli e un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Attraverso questa Convenzione, peraltro, l’Italia si pone in un piano di parità rispetto ad altri Stati europei che già si sono dotati di tale strumento giuridico. La Convenzione recepisce già nel titolo e nel preambolo, oltre che in alcuni articoli, gli elementi obbligatori (cosiddetti «minimum standard») e le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento di profitti (Base Erosion and Profits Shifting – BEPS), volte a contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle disposizioni delle convenzioni.

Segnatamente in materia di abuso, la Convenzione contiene, all’articolo 29, una disposizione che disciplina l’accesso ai benefìci convenzionali. Inoltre, la Convenzione contiene, all’articolo 25, la base giuridica per lo scambio di informazioni, strumento necessario per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Stati, per finalità di lotta all’evasione e all’elusione fiscali, in conformità ai più recenti parametri dell’OCSE in materia. Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

 

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale ha reso nota l’entrata in vigore della Convenzione Italia-Colombia contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.

 

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1796 (A.C.) di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni




Italia-Colombia. Firmata la Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico della Colombia, Mauricio Cárdenas hanno firmato oggi (26 gennaio 2018) la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

La Convenzione costituisce un importante tassello nel processo di rafforzamento dei rapporti finanziari e commerciali con la Colombia, auspicato da istituzioni e imprese di entrambi i Paesi. Questo importante strumento per la eliminazione della doppia imposizione definisce un quadro giuridico stabile per gli operatori attivi in entrambi i Paesi, garantendo loro condizioni concorrenziali.

Il trattato è in linea con le più aggiornate disposizioni del Modello OCSE, al quale si ispira in larga parte, ed include anche numerose disposizioni frutto dei più recenti sviluppi del pacchetto BEPS – Base Erosion and Profit Shifting al fine del contrasto ai fenomeni di elusione ed erosione delle basi imponibili.

Anche in materia di scambio di informazioni, la Convenzione è dotata del più recente standard OCSE, costituendo un valido strumento per la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, nell’ottica della lotta ai fenomeni di evasione fiscale.

La Convenzione entrerà in vigore una volta ratificata da entrambi i Paesi, non appena sarà completato lo scambio degli strumenti di ratifica. (Così, comunicato stampa Mef n. 18 del 26 gennaio 2018)




Dal 25 settembre 2017 in vigore la nuova convenzione tra l’Italia e la Romania

Nuova Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

Comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017)

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 78 del 16 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2017.

In conformità al suo art. 29.2, la Convenzione è entrata in vigore il 25 settembre 2017.

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, intende aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie italo-rumene, la Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con allegato Protocollo firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977, è stata ratificata con la legge n. 680/1978 ed è in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979. La Convenzione del 1977, che ha durata indeterminata, con denuncia a 6 mesi, cessa di avere effetto con l’entrata in vigore della nuova Convenzione

Link al testo della legge 16 maggio 2017, n. 78, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015». (In Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.132 del 9 giugno 2017)




Italia-Romania: in Gazzetta la ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017, la legge 16 maggio 2017, n. 78, di ratifica della Convenzione Italia-Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (G.U. n.132 del 9 giugno 2017)




Convenzione Italia-Cile contro le doppie imposizioni e per prevenire evasioni ed elusioni fiscali: in vigore dal 20 dicembre 2016

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017 informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2016, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016In conformità al suo art. 30.1, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 20 dicembre 2016».

Sintesi del contenuto della convenzione Italia-Cile contro le doppie imposizioni e lotta a evasione fiscale

La Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Cile costituita da 31 articoli e da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d’applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Cile sono quelle sul reddito. Per l’Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, fornendo servizi e relative attrezzature da utilizzare stabilmente nell’altro Stato contraente. Il concetto di stabile organizzazione include anche i cantieri o i progetti di costruzione e le attività di supervisione ad essi collegate, come anche la prestazione di servizi, ma solo quando tali attività si protraggono nel territorio dell’altra Parte contraente per periodi superiori a sei mesi. La relazione introduttiva al disegno di legge spiega come l’art. 5 recepisca alcuni indirizzi dell’OCSE e del G20 in materia di contrasto dell’elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell’imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata – ma anche in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione dell’impresa interessata. A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, invece, le disposizioni dell’art. 9 sono volte a rendere possibili le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra dette imprese, qualora essi differiscano dagli utili che sarebbero stati conclusi nei rapporti tra imprese tra loro indipendenti. I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties o canoni (art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta non superiore al 10 per cento dell’ammontare lordo per i dividendi e per i canoni, e al 15 per cento per gli interessi. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell’altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale. Per quanto concerne gli utili di capitale l’art. 13 prevede anzitutto che quelli derivanti dall’alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, nonché gli utili derivanti dall’alienazione dell’intera stabile organizzazione, ovvero ancora gli utili derivanti da alienazione di beni mobili appartenenti alla base fissa di cui dispone un residente dello Stato contraente nell’altro Stato contraente; risultano imponibili solo nello stato di ubicazione della stabile organizzazione o della base fissa. Gli utili prodotti dall’alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili a questi correlati sono invece imponibili solo nello Stato contraente di cui è residente il venditore. Vi sono poi dettagliate previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l’imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell’attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell’altro Stato: i redditi di cui all’art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all’art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l’altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno. L’art. 16 riguarda i compensi degli amministratori, e prevede la loro tassabilità nello Stato di residenza della società dei cui organi l’amministratore è membro. A norma dell’art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell’attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Le remunerazioni e le pensioni di carattere pubblico, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi, sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell’altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario (art. 19). Per quanto concerne studenti o apprendisti che soggiornino nel territorio dell’altro Stato contraente al solo scopo di compiere studi o formazione professionale, i redditi che ricevono da fonti situate al di fuori dello Stato di temporanea residenza non sono ivi imponibili, ma solo per un periodo che non ecceda sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o dell’apprendista (art. 20). L’art. 21 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell’altro Stato contraente.

All’art. 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l’art. 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell’altro Stato un’imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi (art. 26) i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future possibili controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione (art. 24). Si prevede poi (art. 25) lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l’applicazione dell’Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell’ordine pubblico nei due Paesi. Vengono inoltre recepiti nell’art. 25 i più aggiornati standard internazionali per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, incluso il superamento del segreto bancario (par. 5 dell’art. 25).L’art. 27 concerne i benefici previsti dalla Convenzione, e si incentra su due previsioni principali, la prima delle quali è volta a impedire l’applicazione della Convenzione nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici in essa previsti. La seconda previsione riguarda invece la clausola volta a prevenire gli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni. L’art. 28 è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e/o i membri dell’OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame. D’altra parte, invece, l’art. 29 recepisce la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d’imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.

Gli artt. 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all’entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente, per via diplomatica ed entro il 30 giugno di ciascun anno, ma non prima di cinque anni dall’entrata in vigore.

Per quanto concerne il Protocollo che è parte integrante della Convenzione, esso contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala in particolare il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un paese dell’OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l’Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.

Link al testo della Legge 3 novembre 2016, n. 212, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015». (In allegato il testo della convenzione)




Convenzione Italia-Svizzera sulle doppie imposizioni: entrato in vigore il Protocollo di modifica

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2016, informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 69 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016In conformità al suo art. III, comma 1, il Protocollo è entrato in vigore in data 13 luglio 2016».

Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12/02/1979)

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera

La ratifica ed esecuzione dell’Accordo è stata autorizzata dall’Italia con Legge 4 maggio 2016, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016