Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2025 e per il versamento e rateizzazione

Con la Circolare n. 105 del 27 giugno 2025, l’Inps ha fornito le istruzioni dettagliate per la corretta compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF (persone fisiche), riservato ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare chiarisce le modalità operative per:

  • il corretto calcolo dei contributi dovuti;
  • i versamenti;
  • gli adempimenti dichiarativi nel Quadro RR;
  • l’integrazione con le disposizioni del Concordato Preventivo Biennale.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi 2024 da dichiarare nel modello “Redditi 2025”, con particolare riferimento alla compilazione del Quadro RR dedicato ai contributi previdenziali.

Destinatari del documento di prassi:

  • artigiani e esercenti attività commerciali iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali INPS.
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, inclusi professionisti senza cassa previdenziale autonoma e lavoratori autonomi sportivi.

 

Struttura e compilazione del Quadro RR

 

Il Quadro RR è articolato in più sezioni, ciascuna dedicata a categorie specifiche di contribuenti:

 

Sezione I:

Riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

I soggetti devono indicare il reddito imponibile ai fini contributivi, anche se inferiore al minimale contributivo previsto per legge.

È obbligatoria la compilazione della colonna 3 del rigo RR2 per consentire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

Citazione testuale dal documento (estratto rilevante). “Si segnala l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.

Nel rinviare alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2025- PF”, si evidenzia che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare)”.

Vengono specificate le modalità di calcolo dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) in caso di reddito superiore al minimale.

 

Sezione II:

Dedicata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995).

Include le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e l’applicazione delle aliquote contributive differenziate in base alla categoria di iscrizione.

 

Sezione III:

Riguarda i lavoratori autonomi sportivi dilettanti iscritti alla Gestione separata.

Vengono fornite indicazioni specifiche per la determinazione del reddito e il calcolo dei contributi dovuti.

 

Sezione IV:

Contiene istruzioni comuni per la compilazione delle sezioni II e III, con particolare riferimento alle modalità di calcolo e ai termini di versamento.

 

Scadenze

 

I contributi dovuti a saldo per l’anno 2024 e in acconto per il 2025 devono essere versati secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. In particolare, i contribuenti dovranno tener conto della “doppia scadenza considerato che i contribuenti ISA hanno tempo fino al 21 luglio, per effetto della proroga disposta dal decreto fiscale (D.L. n. 84/2025). Mentre i contribuenti che non beneficiano della citata proroga sono chiamati alla cassa entro il 30 giugno. Questi soggetti possono comunque decidere di differire i versamenti, effettuando il pagamento entro il 30 luglio 2025, con una maggiorazione dello 0,4%, ovvero di rateizzare quanto dovuto.

 

Citazione testuale dal documento (estratto rilevante). “I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025  e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.”.

 

Compensazioni e adempimenti

 

La circolare chiarisce le modalità di compensazione dei contributi previdenziali con eventuali crediti fiscali o contributivi, specificando le procedure da seguire per evitare errori e sanzioni.

 


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Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2018 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’approssimarsi della scadenza dei termini (entro il 2 luglio 2018) di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018, l’Inps ha diffuso la circolare 14 giugno 2018, n. 82. Si ricorda che i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018 (saldo 2017 e primo acconto 2018) devono applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40%.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 82 del 14 giugno 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2018 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Lavoratori autonomi, professionisti e parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017

Con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all’articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. Si ricorda l’articolo 1 della citata legge considera innanzitutto le prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall’articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Sono, inoltre, interessate dal Jobs Act autonomi le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale. Rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”. Il comma 2 del articolo 1 esclude esplicitamente dai soggetti destinatari gli imprenditori, compresi i “piccoli imprenditori”.

Link al testo della Circolare INPS n. 69 dell’11 maggio 2018, con oggetto: LAVORO – Autonomi, parasubordinati e professionisti – Jobs Act autonomi – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – Tutele previdenziali – Concetto di collaborazione coordinata e continuativa – L. 22/05/2017, n. 81 – Art. 2222 cc – Art. 2229 c. – Art. 2230 cc

Legislazione

Jobs Act autonomi

La sintesi delle novità sul lavoro autonomo non imprenditoriale

Le misure di tutela del lavoro autonomo e per la promozione del lavoro agile

Il testo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», coordinato con le norme richiamate o modificate