Pensioni professionisti: cumulo gratuito, dal Ministero del Lavoro nulla osta alla circolare INPS

Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti
Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell’INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle  casse di previdenza dei professionisti.




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: diffusa la guida Inps 2017 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2017 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa” che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’ imminenza della scadenza dei termini di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 l’Inps ha diffuso al circolare 23 giugno 2017, n. 104




Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai soci

Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l’INPS ha reso noto che sono state “ultimate le operazioni per l’estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all’anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa”. In sostanza, l’Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova “Operazione Poseidone”. Al fine di valutare l’opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l’iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale.

Gestione Inps artigiani e commercianti – Opposizione all’iscrizione d’ufficio (PoseidOne 2012)

Gestione INPS commercianti: iscrizione obbligatoria se coesistono abitualità e prevalenza. Non basta essere socio di una società commerciale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 8458 del 31 marzo 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione assicurativa – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società a responsabilità limitata -Iscrizione alla gestione commercianti – Presupposti – Prevalenza dell’apporto personale rispetto agli altri fattori produttivi – Irrilevanza – Fondamento – Art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Iscrizione alla gestione assicurativa commercianti – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Soggetti obbligati – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società – Socio e procuratore speciale di S.r.l. – Dichiarazioni contenute ai fini di ottenere l’iscrizione alla gestione commercianti – Mero adempimento di un obbligo di legge privo di valore confessorio – Fondamento»

Insufficiente la qualità di socio accomandatario per far scattare l’iscrizione alla gestione commercianti INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13135 del 24 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti – Società di persone – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45 • INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione»

Gestione commercianti INPS: l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente non è in “re ipsa”, ma deve essere provata dall’INPS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13820 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Oggetto sociale della società – Rilevanza dello svolgimento in concreto di un’attività commerciale – Fondamento – Conseguenze – Esclusione della natura commerciale ai fini previdenziali – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3 della L. 28/02/1986 n. 45»

S.a.s. immobiliari di sola locazione: la semplice “visura” camerale insufficiente per far scattare l’iscrizione nella gestione INPS commercianti del socio accomandatario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 13822 del 31 maggio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Contributi gestione commercianti – Società di persone – Attività di locazione di immobili – Natura commerciale ai fini previdenziali – Esclusione – Società in accomandita semplice – Socio accomandatario della S.a.s. – Obbligo iscrizione gestione commercianti -Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione – Partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del socio – Onere probatorio della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – A carico dell’Istituto assicuratore – Art. 3, della L. 28/02/1986, n. 45»

 




Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Non è utilizzabile l’istanza di adesione per lo sblocco del DURC

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. “decreto Fiscale” il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti». Questo è quanto ha stabilito la Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell’Inps con Msg n. 824 del 24 febbraio 2017 (di seguito riportato), in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro, i quali chiedevano spiegazioni sulla possibilità di utilizzare l’istanza di adesione come impegno per lo sblocco del Durc.

Il testo del messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017 – Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili- Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4 del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964) disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della definizione agevolata.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di «capitale e interessi» di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle «sanzioni» di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli «interessi per ritardata iscrizione a ruolo» che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.

L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente D.M. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con INAIL, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.




L’Inps spiega gli effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre. Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell’ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.




Gestioni artigiani e commercianti e Gestione Separata senza Cassa: la guida Inps alla compilazione del quadro “RR” di Unico 2016 ed al versamento dei contributi a saldo e in acconto

Con circolare n. 97 dell’8 giugno 2016, l’Inps detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Unico 2016 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata liberi professionisti: Il documento di prassi fornisce inoltre le informazioni relative ai termini e alle modalità di versamento dei contributi previdenziali. In merito ai versamenti, l’Ente previdenziale, nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, fa presente che ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l’anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).

Naturalmente, e salvo proroghe, i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.




Tutto pronto per la fruizione dello sgravio contributivo parziale per le assunzioni effettuate nel corso del 2016 con contratti a tempo indeterminato

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Al fine di fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, l’Inps con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, detta le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo.

Nel documento, l’ente previdenziale ricorda che la riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40 per cento del loro ammontare, entro un massimo di euro 3.250 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.

La circolare regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.

In particolare il documento detta le modalità con cui le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Istituto; l’Inps fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.




Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. Inoltre, con circolare n. 29/15, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2014, pag. 2814) sono stati forniti i chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma. Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), con l’art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. Nel dettaglio secondo il nuovo comma 77 «Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 nel quale l’Istituto ha dettato le istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella. Di seguito si riportano i principali elementi di interesse su cui si sofferma il citato documento di prassi.

Soggetti interessati, calcolo della contribuzione dovuta – I soggetti interessati continuano ad essere individuati nelle persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare che hanno avuto accesso al nuovo fiscale “forfetario”. Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda. La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35 per cento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad euro 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie – Permane l’esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini – L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA, allegato alla circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 e da consegnare in sede.

Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto l’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  3. comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. (Con successivo messaggio Inps, verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti).

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.




Regime contributivo per i contribuenti forfetari: le modalità di richiesta o revoca della riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS. Entro il 28 febbraio la presentazione dell’istanza

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1della legge 28/12/2015, n. 208) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui al novellato allegato n. 4 della L.190/2014

Come anticipato, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa, la lettera d) del comma 111 dell’articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d) (sostituendo totalmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale con “minimale”, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016. In particolare le istanze dovranno pervenire all’istituto tramite apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Nel documento di prassi si precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31/12/2015. L’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno corrente.