Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Il versamento dei contributi previdenziali

 

La circolare, si sofferma sulla determinazione dei contributi che devono essere versati e sulla rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

La rateizzazione dei contributi

 

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2022 (entro il 30 novembre 2022).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 66 del 9 giugno 2022, con oggetto : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Vedi messaggio Inps n. 2413 del  14 giugno 2022 con oggetto: errata corrige circolare n. 66  del  9  giugno  2022.  Gestioni speciali  artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del  Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022.

Con riferimento alla circolare n. 66 del 9 giugno 2022 si comunica  che  al paragrafo 2.2  “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).

Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.

 

 

 

 

 

 

 




Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43 l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS

 

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

 




Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Istruzioni operative Inps per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (link sito internet: https://temi.camera.it/leg17/temi/depenalizzazione_e_abrogazione_di_reati) dispone la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.

Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione.

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 fornisce le disposizioni operative necessarie all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione si presenta all’INPS via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”.




Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti: indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame

Completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande avanzate per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, con la possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, con il messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 803 (di seguito riportato) l’Istituto fornisce le indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame.

Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito INPS ai seguenti percorsi:

Nel messaggio sono puntualizzate tutte le modalità per l’invio della documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame a seguito di reiezione o accoglimento parziale.

 

Le istanze possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio 803/2022.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione  giudiziaria da notificare alla struttura INPS territorialmente competente.

Fonte: Inps – www.inps.it

 

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 803 dell’17 febbraio 2022

 

 

Oggetto: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Presentazione istanze di riesame

Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, cui ha fatto seguito il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021, l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche centralizzate in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, sono stati effettuati i controlli in merito ai requisiti di iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, nonché all’assenza di contratto di lavoro subordinato – con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – e di titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento e indicate nel citato messaggio n. 3974/2021.

Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale www.inps.it ai seguenti percorsi:

1. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22-bis L.178/2020”;

2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22-bis L.178/2020”;

3. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande e della possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, si forniscono indicazioni per la presentazione dell’istanza di riesame, presente nella procedura sopra indicata.

L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.

Nell’Allegato n. 1 è riportata una sintetica descrizione della documentazione utile da produrre per le casistiche di riesame più comuni.

Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.




Aumento aliquote Inps Gestione separata collaboratori. A breve la procedura Uniemens con la nuova aliquota al 35,03%

Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.

Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n.25 dell’11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

(Così, comunicato stampa Inps del 14 febbraio 2021)

Si ricorda che sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).



Artigiani ed esercenti attività commerciali. Utilizzo eccedenze da esonero dei contributi senza F24 o domande di compensazione

L’Inps comunica che per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future. (Così, comunicato stampa Inps dell’11 febbraio 2022)

 

Il testo completo del messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022,

 

Oggetto: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

 

1. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Si evidenzia che, come precisato nel messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

 

2. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

Si comunica che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.

Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione di cui al paragrafo 2 del citato messaggio n. 4620/2021 (eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021).

Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l’INPS riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Agli artigiani e ai commercianti ultrasessantacinquenni, già pensionati continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%. In particolare, ai sensi dell’ articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La circolare, infine, ricorda che i contribuenti forfetari che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime contributivo agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. 

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 22 dell’8 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 

La recente prassi in materia:

 

 

Contributi previdenziali IVS – Reddito imponibile

 

Socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi. La conferma Inps

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 84 del 10 giugno 2021: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., nella L. 14/11/1992, n. 438»

 

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 17 del 9 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449




Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 (di seguito riportato), l’Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l’applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Il messaggio rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto per le modalità di fruizione delle agevolazioni in questione.

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 403 del 26 gennaio 2021

 

Oggetto: LAVORO – Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

– la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (1).

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi», si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto con riferimento alle modalità di fruizione delle misure in oggetto.


(1) Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.




Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: esiti, richieste di riesame e istruzioni UNIEMENS

L’Inps, con la circolare 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime istruzioni ai fini dell’applicazione della decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Con la circolare n. 169 del 11 novembre 2021, ha poi fornito indicazioni sulla presentazione delle domande e sull’ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.

Con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 96 (di seguito riportato), l’Inps comunica che le domande online pervenute tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione) sono state elaborate.

Nel messaggio, si forniscono le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero. Al riguardo, precisato che l’esito delle domande e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata e laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto previdenziale non sia corrispondente a quanto spettante, i datori di lavoro potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, una richiesta online di riesame, volta a una nuova valutazione dell’ammontare dell’esonero.

Il messaggio contiene inoltre le istruzioni contabili e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS .

 

Testo completo del messaggio Inps n. 96 del 10 gennaio 2022

Oggetto: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

 

1. Premessa

 

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.

Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

 

2. Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

 

Con specifico riferimento all’importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

  • ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
  • ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021, per l’ammontare degli esoneri richiesti;
  • ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (1) (istanza “accolta”).

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L’esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l’esistenza di domande da riesaminare accedendo al “Portale delle Agevolazioni”, modulo “SOST.BIS_ES” e usando il filtro di ricerca “da riesaminare”.

L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Al riguardo, si precisa che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, infine, che l’esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di ““Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.

 

4. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021 e fino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “25”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell’esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come <GiornoInizio> e <GiornoFine>, nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, ad eccezione del campo <Importo> dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell’esonero riconosciuto.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

 

5. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37191 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a favore dei datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo – art. 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, al codice “L553”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (omissis).

 


[1] Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo dell’ammontare dell’esonero spettante in base ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo 1° gennaio 2021- 31 marzo 2021, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 169/2021.

 

Per saperne di più (Link esterni al sito www.inps.it)

Link al testo della circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140, con le prime istruzioni sulla decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Link al testo della circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169, con le indicazioni in merito alla presentazione delle domande per richiedere l’esonero contributivo, prevedendo che queste potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa.




Comunicazioni di debito Inps Gestione Separata Committenti. Più tempo per rispondere

Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l’Inps ha reso noto di aver proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti notificati, l’Istituto previdenziale con successivo messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021 ha chiarito che “Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione”. Inoltre, … “vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, si comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000”.




Gestione Separata Inps Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L’INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, (di seguito riportato) comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Fonte: www.inps.it

 

Il testo integrale del Messaggio Inps n. 4637 del 23 dicembre 2021

 

Oggetto: Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2020 e precedenti

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il periodo di competenza 2020 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Come per gli anni precedenti, si ricorda che:

  • la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
  • le sanzioni civili sono calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la comunicazione – composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24) – è inviata tramite PEC, in formato PDF, all’indirizzo conosciuto dall’Istituto e registrato nella sezione anagrafica presente nella funzionalità “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”. La PEC è inviata all’azienda committente, mentre ai delegati intermediari è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa. Inoltre, è possibile visualizzare la stessa sul “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” sotto la voce “Comunicazioni”;
  • la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.

Nel ricordare che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati), che hanno ricevuto la comunicazione di debito e che, all’esito del controllo, hanno verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, e quindi hanno inserito nel flusso Uniemens dati errati, devono inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel caso di errato campo chiave (CF collaboratore, tipo rapporto, aliquota o Mese/Anno di competenza) il committente deve inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto, mentre per la sola modifica dell’importo imponibile è sufficiente il solo invio della denuncia con l’imponibile corretto.

Nel caso di aziende che sono state incorporate o interessate da operazioni di fusione, la comunicazione riporta nell’oggetto sia il codice fiscale del soggetto incorporato che, tra parentesi, il codice fiscale del soggetto incorporante, e viene inviata all’incorporante, che può visualizzarla anche nel “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata”.

Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” accessibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”.

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo committente attraverso la consultazione del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”; le comunicazioni inviate ai committenti in carico sono consultabili anche in “Gestione Accertamento Puntuale” > “Posizioni Irregolari” > “Consultazione Comunic. Irregolari” (abilitata a tutti gli utenti in possesso dei ruoli IDM di “Consultatore Comunicazioni di Anomalia” o “Gestore Comunicazioni di Anomalia”). Tramite la funzionalità “Consultazione Comunic. Irregolari” è possibile visualizzare tutte le comunicazioni elaborate o per singola azienda committente (la colonna CF Validato permette la verifica del CF incorporato o in ogni caso il codice fiscale ultimo). Inoltre, è possibile seguire l’iter della comunicazione, verificando la data di lettura della comunicazione e quella di notifica della PEC e il soggetto che ha letto la comunicazione; le due ultime colonne permettono di visualizzare l’indirizzo PEC sia del delegato che del committente.

Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare le comunicazioni di debito “NON notificate via PEC al committente”, cioè le comunicazioni non inviate o per mancanza di indirizzo PEC o per indirizzo errato (presente in archivio anagrafico).

Per tali comunicazioni, con il calcolo sanzioni ancora non scaduto, è necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione “Nuova PEC”, a inserire un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo IDM di “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).




Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: stabiliti i settori e professioni agevolati nel 2022

In attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero) con il decreto 17 dicembre 2021 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individuati, per il 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2020.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al decreto. I settori e professioni così individuati rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2022.

Il decreto interviene sullo sgravio contributivo per l’assunzione di “donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono, come previsto nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 16 aprile 2013, e ribadito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013,“annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto”

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2021, recante: Individuazione, per il 2022, dei settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2020

Per gli incentivi per chi assume donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, vedi da ultimo la circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021




Datori di lavoro. In arrivo le ordinanze-ingiunzione Inps per chi non ha versato in tempo

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha avviato l’attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione non è punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Ai fini dell’estinzione della sanzione amministrativa, l’autore dell’illecito che non provvede al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta di 16.666 euro, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981.

Con l’ordinanza-ingiunzione saranno applicate, in relazione all’ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non versate e all’eventuale reiterazione dell’omissione, le sanzioni amministrative a partire da 17.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.

Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato dal datore di lavoro in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero) ed entro lo stesso termine, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, può essere richiesto il pagamento rateale da tre a trenta rate mensili.

Per maggiore comprensione, si ricorda che il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha parzialmente depenalizzato il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” introdotto dal decreto-legge n. 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983), prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione: reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 euro annui (fattispecie di reato) e sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a 10.000 euro annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). (Così, comunicato stampa Inps del 15 dicembre 2021)




Esonero contributivo autonomi e professionisti: l’Inps comunica l’esito delle verifiche preliminari. Dal 29 novembre 2021 sarà visibile l’importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero

 

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l’esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

Se l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l’importo concesso per l’esonero, il contribuente dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l’esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Questi i percorsi per la consultazione della domanda:

Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Fonte: Inps – www.inps.it

 

Link al testo del messaggio INPS 15 novembre 2021, n. 3974, con oggetto: CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021 – Comunicazione esiti

 

Per saperne di più:

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

I chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

Messaggio INPS n. 3217 del 24 settembre 2021, con oggetto: «Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Requisiti – Beneficiari – Verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 – Chiarimenti»

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021




Riscatto di laurea, al via la campagna di comunicazione Inps

 

È iniziata la campagna di comunicazione dell’Inps per il riscatto di laurea, strumento con il quale le persone possono intervenire sul loro futuro.

Con il claim “La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere” l’Inps pone l’accento sul fatto che il nostro futuro non dipende solo dalle circostanze ma anche dalle nostre scelte.

Il riscatto del corso di laurea, infatti, è lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi, e quindi integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Condizione necessaria è aver conseguito il titolo di studio. I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso o già coperti da contribuzione obbligatoria.

È un’opportunità anche per chi è inoccupato o non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.

Oltre al riscatto di laurea ordinario, la normativa vigente prevede la possibilità del riscatto di laurea agevolato, con un risparmio fino al 70% in meno rispetto a quello ordinario, ma solo per i periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate. Una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati.

Si possono riscattare:

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
  • diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
  • diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

L’eventuale domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti-ricongiunzioni” (con accesso tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi oppure carta d’identità elettronica 3.0);
  • Patronati e Intermediari dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. (Così, comunicato stampa Inps del 9 novembre 2021)

Vedi anche il messaggio Inps 13 settembre 2021, n. 3080.




Autorizzato dalla Commissione Ue l’esonero contributivo per assunzioni donne svantaggiate

Arrivato l’ok della Commissione europea per l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

L’autorizzazione è arrivata a seguito di un’intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea.

La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.
La Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Per saperne di più:

Link al testo del messaggio Inps n. 3809 del 5 novembre 2021, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Istruzioni operative – Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo del messaggio INPS del 6 aprile 2021, n. 1421, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100% – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – LEGGE DI BILANCIO 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 – Prime indicazioni operative – Datori di lavoro che possono accedere al beneficio – Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – Rapporti di lavoro incentivati – Assetto e misura dell’incentivo – L’incremento occupazionale netto – Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato – Coordinamento con altri incentivi – Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

 




Artigiani e commercianti: Al via l’elaborazione dell’emissione degli avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467 (di seguito riportato), l’INPS segnala agli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020.

Nel messaggio evidenziato che “ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente”.

In tal caso, ricorda l’Inps: “Al fine di consentire loro di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto contributivo, è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione“

 

Il testo del Messaggio Inps n. 3467 del 13 ottobre 2021 con oggetto: Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020

 

“Si comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza maggio e agosto 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Come di consueto è stata predisposta anche la relativa comunicazione, visualizzabile al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente, sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Si ricorda che l’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. le circolari n. 59/2020 e n. 64/2020), ha previsto la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020. I contribuenti in possesso dei requisiti previsti erano tenuti a presentare apposita istanza di sospensione, avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19” (cfr. il messaggio n. 2871/2020).

La scadenza del pagamento è stata posticipata al 16 settembre 2020, in unica soluzione o a rate.

Con il presente messaggio si comunica, altresì, che risultano ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD che, in assenza della suddetta istanza di sospensione, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente.

I soggetti per i quali non risulta presentata la suddetta istanza di sospensione saranno destinatari dell’Avviso Bonario. Al fine di consentire agli stessi di sanare la loro posizione è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione presente sul sito internet dell’Istituto.




Esonero contributivo parziale autonomi: chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

 

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 (di seguito riportato) ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019. Nel Messaggio precisato, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Per poter accedere all’esonero parziale, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

 

Si ricorda che la presentazione della domanda di esonero deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.

 

 

Il testo completo del messaggio Inps del 24 settembre 2021, n. 3217, con oggetto: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Requisiti – Beneficiari – Verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019 – Chiarimenti

 

Come descritto al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell’anno 2019.

La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero di cui al citato articolo 1, comma 20.

Nello specifico, il richiamato comma 2 dispone che «ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019».

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica «ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Ciò premesso, sono pervenuti allo scrivente Istituto numerosi quesiti tesi a chiedere chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.

 

 

Per saperne di più:

 

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

 

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

 

Il decreto Lavoro attuativo dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021

 




Esonero contributi autonomi e professionisti. La presentazione delle istanze entro il 30 settembre 2021

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito, i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 si comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761 e confermato nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.

Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale e che le credenziali di accesso ai servizi descritti sono le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Fonte: www.inps.it




Dottori Commercialisti. Esonero parziale contributi 2021

 

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti nel proprio sito https://www.cnpadc.it/ ha comunicato:

“che fino al 31 ottobre 2021 è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell’area riservata. Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Prima di presentare la domanda di esonero, ti invitiamo a leggere tutte le relative informazioni cliccando qui“.




Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri 

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri 

Domande solo online entro il 31 ottobre 2021. La Cassa sta predisponendo la procedura che verrà attivata nell’area riservata del sito.

Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale attuativo delle disposizioni dell’articolo 1, comma 20 della Legge 178/2020 che disciplina l’esonero parziale dei contributi previdenziali dei professionisti per il 2021.

La procedura per l’invio delle istanze verrà resa operativa nell’area riservata del sito nei prossimi giorni. La Cassa ne darà immediata notizia sul sito oltre a inviare una e-mail a tutti gli iscritti.

Si ricorda in ogni caso che il termine per presentare le domande è il 31 ottobre 2021 e verranno ammessi al beneficio tutti i richiedenti, se in possesso dei requisiti.

Non saranno tenute in considerazione domande pervenute tramite e-mail, in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità al di fuori della procedura online.

Così, avviso pubblicato nel sito del CNPR  – http://www.cassaragionieri.it 

 




Esonero parziale contributi 2021. Prime istruzioni dalla Cassa Dottori Commercialisti

Si informa che ieri è stato pubblicato il il D.M. per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021 (escluso il contributo integrativo), consultabile all’indirizzo https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx.

L’esonero, ai sensi di quanto previsto nel predetto provvedimento, riguarda gli iscritti entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020, con reddito professionale relativo al periodo d’imposta 2019 non superiore a euro 50.000 che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi, nel 2020, non inferiore al 33% rispetto al 2019 (parametri non richiesti per chi ha avviato l’attività nel 2020).

Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta corrisposta da qualunque ente di previdenza obbligatoria, ad eccezione dei pensionati di invalidità, e i titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità ex art. 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tra i requisiti previsti vi è la necessità di avere una posizione contributiva regolare. La regolarizzazione di eventuali inadempienze può avvenire entro il 31.10.2021 (quest’ultimo termine è previsto dall’art. 47-bis del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106). In questa ottica, proprio per agevolare coloro che intenderanno avvalersi dell’esonero, scarica la guida che, oltre a riepilogare le prossime scadenze contributive, illustra i passaggi necessari per verificare ed eventualmente regolarizzare eventuali inadempienze contributive.

 

 

E’ in corso di predisposizione il servizio online “DEC” per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online “DEC” sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell’esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.). Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Così, avviso pubblicato nel sito della Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/




Esonero contributi autonomi e professionisti: domande, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021

La legge di bilancio 2021, per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’Inps, con il messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, informa che i soggetti interessati dalla misura devono presentare la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.




Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti. Prorogato al 30 settembre il termine per le domande

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è  stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione.

(Così, comunicato stampa Inps del 29 luglio 2021)

 

 

Messaggio Inps n. 2761 del 29 luglio 2021

 

Oggetto: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande

L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in argomento.

I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’INPS (gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, e i professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto.

Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto – dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

 




Versamento contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: a chi si applica la proroga al 15 settembre 2021

 

Con l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, disposta la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 (di seguito riportato), l’Inps fornisce le attese istruzioni relative all’estensione della proroga anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

L’Inps, dopo aver precisato l’ambito soggettivo di applicazione della proroga, chiarisce che sono pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021, i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Nel documento interpretativo, segnalato infine, che per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.

 

 

Testo integrale del messaggio INPS n. 2731 del 27 luglio 2021

 

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il decreto citato prevede la possibilità – per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze – di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 20 luglio 2021, senza maggiorazione.

Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo unico del D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Con il presente messaggio si comunica che l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, ha disposto la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

 

I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
  • i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
    • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
    • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
    • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (cfr. gli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), quali i soci di società di persone, i collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.

 

La norma deroga alle disposizioni previste dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31 agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, in forza di quanto previsto dal citato articolo 9-ter, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15 settembre 2021.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione citata, la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.




Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell’esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d’ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

 

L’articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) approvato dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

 

Articolo 47-bis del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) approvato dalla Camera dei Deputati

 

(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)

1. Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell’articolo 1.




Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

 

 

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418 (di seguito riportato), l’Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Nel messaggio, vista la necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative di esonero venga completato, comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 2418 del 25 giugno 2021

 

Oggetto: Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti

 

Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.

 

L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura.

 

Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021.

L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi.

 

In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Le indicazioni del precedente messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 sono integrate dalle indicazioni del presente messaggio.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” e per il versamento e rateizzazione

 

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 88 del 21 giugno 2021: «OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 -Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2021-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»




Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

L’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, infatti, ha istituito un fondo destinato a finanziare, per l’anno 2021, l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per consentire a coloro che non intendessero avvalersi di tale esonero, di versare in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile all’interno dei servizi online l’autogenerazione del relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa). Ovviamente, in caso di pagamento anticipato della prima rata dei contributi minimi mediante MAV, il 30 settembre 2021 non sarà addebitato alcun importo a chi ha già optato per la modalità SDD. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti – https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html)

 

Tabella pubblicata nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti –
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html

 




Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

 

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l’INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

 

Il testo della Circolare Inps n. 85 del 10 giugno 2021

 

Oggetto: Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Differimento del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021 – Art. 47 del D.L. 25/05/2021, n. 73

Con la presente circolare si fa seguito al messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

L’articolo 47 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha previsto che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Pertanto, alla luce del citato disposto normativo, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.