Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.

 

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Quando la pensione slitta

 

La regola dello slittamento si applica ai lavoratori autonomi che, alla data della domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità, non abbiano ancora perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive relative a periodi precedenti e provvedano a regolarizzarle soltanto successivamente.

Sul punto l’Inps precisa che ciò che rileva è che, al momento della domanda, risultino non versati i contributi relativi a periodi pregressi che, all’esito della sistemazione del conto assicurativo, siano necessari per perfezionare il diritto alla pensione.

La regola opera anche quando i contributi determinanti siano oggetto di rateizzazione, amministrativa o tramite l’Agente della riscossione, e il pagamento venga completato dopo la presentazione della domanda.

In tale ipotesi, chiarisce testualmente l’Istituto,

“poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima deve essere respinta”.

La decorrenza viene quindi fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che consente l’accredito dei contributi necessari.

Diversamente, se l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per il diritto già al momento della domanda, l’Inps precisa che “non si deve procedere al rigetto della medesima”.

 

I casi in cui la decorrenza originaria resta ferma

 

È soprattutto sul versante delle eccezioni che il messaggio n. 3113/2026 assume un importante rilievo pratico.

L’Inps individua, infatti, diverse ipotesi nelle quali un versamento effettuato dopo la domanda non comporta automaticamente lo slittamento della pensione.

 

Contribuzione non determinante per il diritto

 

La prima ipotesi riguarda la contribuzione successivamente regolarizzata che non sia necessaria per maturare il diritto alla pensione.

Se alla data della domanda il requisito contributivo minimo è già perfezionato, il successivo versamento incide esclusivamente sulla misura del trattamento.

La formulazione dell’istituto previdenziale è particolarmente chiara:

“la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione”.

Il maggiore importo derivante dalla successiva ricostituzione contributiva decorre, pertanto, dalla decorrenza originaria della pensione, nel rispetto dei termini prescrizionali.

 

Contribuzione corrente con scadenza successiva alla domanda

 

Una seconda fattispecie di particolare interesse riguarda i contributi che, alla data della domanda, non possono ancora essere versati perché la relativa scadenza legale è successiva.

In questo caso il requisito contributivo può risultare formalmente non ancora perfezionato, ma ciò non dipende da una precedente omissione del contribuente.

Per questa ragione l’Inps stabilisce che

“la domanda di pensione non deve essere respinta, ma tenuta in evidenza”.

E soprattutto precisa che

“Il versamento effettuato successivamente alla domanda di pensione, purché eseguito entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta lo slittamento della decorrenza della pensione.”

L’Istituto propone l’esempio dell’esercente un’attività commerciale che presenti la domanda di pensione anticipata a marzo e perfezioni il requisito mediante i contributi del primo trimestre, con scadenza il 16 maggio: se il pagamento avviene entro tale termine, la domanda non deve essere respinta e la pensione mantiene la decorrenza prevista dalla disciplina generale.

 

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: rileva l’ultima scadenza utile

 

Chiarimenti specifici riguardano i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i quali opera il principio della cosiddetta “non frazionabilità” del contributo annuo.

I contributi utili al diritto alla pensione possono essere valorizzati soltanto dopo il pagamento dell’intera contribuzione annuale, e quindi dopo il versamento di tutte le rate previste.

Anche in questo caso, tuttavia, il pagamento successivo alla domanda non implica necessariamente uno slittamento.

Il messaggio chiarisce infatti che, per evitare il differimento della decorrenza, è sufficiente che tutti i pagamenti dovuti siano effettuati entro l’ultima scadenza utile prevista per l’anno di riferimento.

L’Inps puntualizza espressamente che

“l’eventuale mancato rispetto delle scadenze intermedie rileva solo ai fini sanzionatori”.

Rilevante anche la precisazione secondo cui la presenza nell’estratto conto di debiti costituiti esclusivamente da sanzioni civili per precedenti ritardi non impedisce l’accredito dei contributi né la liquidazione della pensione, ferma restando l’azione di recupero del credito accessorio.

Il principio viene espressamente esteso a tutti i lavoratori autonomi.

 

Contribuzione a saldo ancora da determinare

 

Un’altra fattispecie riguarda i casi in cui, al momento della domanda di pensione, non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione e i relativi contributi risultino determinanti per il perfezionamento del diritto.

Per artigiani e commercianti la domanda non deve essere respinta. Accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente il minimale, l’INPS può procedere alla liquidazione provvisoria della pensione.

Se dalle successive verifiche reddituali emerge una contribuzione a saldo necessaria per conservare il diritto, il contribuente deve versare l’importo residuo in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il mancato pagamento comporta l’annullamento del provvedimento di concessione della pensione, con effetto dalla decorrenza originaria, e il recupero delle somme indebitamente erogate.

 

Nessuno slittamento per i supplementi di pensione

 

Una disciplina specifica è prevista anche per i supplementi di pensione.

La presenza di omissioni contributive regolarizzate dopo la domanda non comporta il rigetto dell’istanza. Il supplemento viene liquidato sulla base della contribuzione regolarmente versata e, successivamente alla regolarizzazione, l’interessato può chiederne la ricostituzione.

Anche qui l’Inps fa salva la decorrenza iniziale:

“Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nel rispetto dei termini prescrizionali.”

 

Regolarizzazione oltre i termini di decadenza: necessaria una nuova domanda

 

Il quadro cambia se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

In tal caso l’Istituto precisa che “è necessario presentare una nuova domanda di pensione” e la decorrenza del trattamento rimane ancorata alla nuova istanza, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.

 

Qual è la data della regolarizzazione contributiva?

 

Il messaggio chiarisce anche quale momento debba essere assunto come riferimento ai fini dello slittamento.

Per l’Inps, “Per ‘data di regolarizzazione contributiva’ deve intendersi la data in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione.”

Si tratta di una precisazione rilevante, poiché è proprio da tale versamento che, nei casi soggetti alla regola dello slittamento, viene individuato il mese dal quale far decorrere il trattamento pensionistico.

 

Dopo la regolarizzazione basta l’istanza di riesame

 

Di particolare interesse per professionisti e intermediari è, infine, il chiarimento relativo agli adempimenti necessari dopo il pagamento dei contributi mancanti.

Quando la domanda sia stata precedentemente respinta per carenza del requisito contributivo, dopo il versamento l’interessato può ottenere la liquidazione della pensione mediante istanza di riesame.

L’Inps chiarisce espressamente che “Non è quindi necessario presentare una nuova domanda di pensione”, salvo che la regolarizzazione sia intervenuta oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

Non è necessario neppure presentare ricorso amministrativo. Se il ricorso viene comunque proposto, la Struttura territoriale procede alla liquidazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione e definisce il ricorso in autotutela.

 

Conclusioni

 

Il messaggio n. 3113/2026 consente, dunque, di distinguere più nettamente tra regolarizzazione di un’omissione contributiva pregressa indispensabile per acquisire il diritto e versamenti successivi alla domanda che, per natura o scadenza, non possono essere assimilati a tale fattispecie.

Non ogni pagamento successivo alla domanda determina quindi lo slittamento della pensione.

Per il professionista diventa essenziale verificare quale contribuzione mancasse alla data della domanda, se fosse già esigibile, se fosse effettivamente determinante per il diritto e quando dovesse essere versata secondo la relativa disciplina.

È dall’esito di questa verifica che dipende la conseguenza più rilevante per l’assicurato: conservare la decorrenza originaria della pensione oppure vederla differita al mese successivo alla regolarizzazione contributiva.




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Il versamento dei contributi previdenziali

 

La circolare, si sofferma sulla determinazione dei contributi che devono essere versati e sulla rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

La rateizzazione dei contributi

 

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2022 (entro il 30 novembre 2022).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 66 del 9 giugno 2022, con oggetto : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Vedi messaggio Inps n. 2413 del  14 giugno 2022 con oggetto: errata corrige circolare n. 66  del  9  giugno  2022.  Gestioni speciali  artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del  Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022.

Con riferimento alla circolare n. 66 del 9 giugno 2022 si comunica  che  al paragrafo 2.2  “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).

Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.

 

 

 

 

 

 

 




Comunicazioni di debito Inps Gestione Separata Committenti. Più tempo per rispondere

Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l’Inps ha reso noto di aver proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti notificati, l’Istituto previdenziale con successivo messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021 ha chiarito che “Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione”. Inoltre, … “vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, si comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000”.




Gestione Separata Inps Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L’INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, (di seguito riportato) comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Fonte: www.inps.it

 

Il testo integrale del Messaggio Inps n. 4637 del 23 dicembre 2021

 

Oggetto: Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2020 e precedenti

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il periodo di competenza 2020 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Come per gli anni precedenti, si ricorda che:

  • la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
  • le sanzioni civili sono calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la comunicazione – composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24) – è inviata tramite PEC, in formato PDF, all’indirizzo conosciuto dall’Istituto e registrato nella sezione anagrafica presente nella funzionalità “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”. La PEC è inviata all’azienda committente, mentre ai delegati intermediari è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa. Inoltre, è possibile visualizzare la stessa sul “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” sotto la voce “Comunicazioni”;
  • la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.

Nel ricordare che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati), che hanno ricevuto la comunicazione di debito e che, all’esito del controllo, hanno verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, e quindi hanno inserito nel flusso Uniemens dati errati, devono inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel caso di errato campo chiave (CF collaboratore, tipo rapporto, aliquota o Mese/Anno di competenza) il committente deve inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto, mentre per la sola modifica dell’importo imponibile è sufficiente il solo invio della denuncia con l’imponibile corretto.

Nel caso di aziende che sono state incorporate o interessate da operazioni di fusione, la comunicazione riporta nell’oggetto sia il codice fiscale del soggetto incorporato che, tra parentesi, il codice fiscale del soggetto incorporante, e viene inviata all’incorporante, che può visualizzarla anche nel “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata”.

Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” accessibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”.

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo committente attraverso la consultazione del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”; le comunicazioni inviate ai committenti in carico sono consultabili anche in “Gestione Accertamento Puntuale” > “Posizioni Irregolari” > “Consultazione Comunic. Irregolari” (abilitata a tutti gli utenti in possesso dei ruoli IDM di “Consultatore Comunicazioni di Anomalia” o “Gestore Comunicazioni di Anomalia”). Tramite la funzionalità “Consultazione Comunic. Irregolari” è possibile visualizzare tutte le comunicazioni elaborate o per singola azienda committente (la colonna CF Validato permette la verifica del CF incorporato o in ogni caso il codice fiscale ultimo). Inoltre, è possibile seguire l’iter della comunicazione, verificando la data di lettura della comunicazione e quella di notifica della PEC e il soggetto che ha letto la comunicazione; le due ultime colonne permettono di visualizzare l’indirizzo PEC sia del delegato che del committente.

Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare le comunicazioni di debito “NON notificate via PEC al committente”, cioè le comunicazioni non inviate o per mancanza di indirizzo PEC o per indirizzo errato (presente in archivio anagrafico).

Per tali comunicazioni, con il calcolo sanzioni ancora non scaduto, è necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione “Nuova PEC”, a inserire un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo IDM di “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).




Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l’ISCRO

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

L’Istituto previdenziale chiarisce che tale aumento dell’aliquata è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 386, della Legge di Bilancio 2021 che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Di conseguenza, per l’anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, cd. “senza cassa”, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (art. 59, comma 16, L. n. 449/1997 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per “ISCRO” (art. 1, comma 398, L. n. 178/2020).

Nel circolare confermato che, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è ferma al 24% sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

 

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Professionisti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 5 febbraio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2021 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

 

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»