Via libera alla ricongiunzione Gestione Separata-Casse professionali. L’Inps si adegua all’orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Inps chiarisce l’applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e  n. 103/1996), recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

 

Il quadro giurisprudenziale recepito

 

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell’lnps.

La questione controversa riguardava all’esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata alla Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Separata lnps e in entrata verso la cassa professionale).

Nella sentenza i  Giudici di legittimità hanno evidenziato che il tenore letterale del secondo comma dell’art.1 della legge n.45/1990 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contribuiti AGO nella gestione in cui l’interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista, senza ulteriori limitazioni e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate o maturate nelle rispettive gestioni.

In particolare nella citata sentenza si legge “il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione”.

 

Cosa dispone la circolare

 

Ricongiunzione in uscita da Gestione Separata verso la Cassa di iscrizione: l’Inps riconduce l’operazione nell’alveo della L. 45/1990, adeguandosi all’indirizzo dei Giudici di legittimità

Ricongiunzione in entrata verso Gestione Separata: la circolare ribadisce che la Gestione Separata è integralmente contributiva e che i periodi trasferiti sono valutati con sistema contributivo.

Onere di ricongiunzione: viene richiamato il criterio del calcolo a percentuale (non la riserva matematica), con base di riferimento collegata ai redditi degli ultimi 12 mesi e con applicazione dei limiti di minimale/massimale dell’anno della domanda.

 

Domande e ricorsi pendenti

 

Le disposizioni fornite dalla circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data (9 febbraio 2026) di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. 

 

Aggiornamenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota pubblicata il 9 febbraio 2026 nel portale www.lavoro.gov.it 

 

Ricongiungimenti dei contributi, firmata la circolare INPS

Per i professionisti è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026 potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.

“Lo Stato accompagna i professionisti, soprattutto i più giovani, nella costruzione di una pensione coerente con la loro storia lavorativa, senza penalizzazioni dovute alla frammentazione dei percorsi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -: la ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno. Continuiamo a lavorare per un sistema previdenziale più moderno, più equo e capace di riconoscere la ricchezza e la complessità del lavoro contemporaneo”.

Dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione “in entrata” verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione).

In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.

La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere, calcolato applicando l’aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.

 

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Entrate – n. 15 del 9 febbraio 2026, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ricongiunzione – Ricostituzione e riscatto di posizioni assicurative – Riconoscimento del diritto – Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale – Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata da una Cassa professionale (o altra gestione) – Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 – Artt. 1 e 2 della L. 5/03/1990, n. 45

 




Dottori Commercialisti. Esonero parziale contributi 2021

 

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti nel proprio sito https://www.cnpadc.it/ ha comunicato:

“che fino al 31 ottobre 2021 è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell’area riservata. Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Prima di presentare la domanda di esonero, ti invitiamo a leggere tutte le relative informazioni cliccando qui“.




Esonero parziale contributi 2021. Prime istruzioni dalla Cassa Dottori Commercialisti

Si informa che ieri è stato pubblicato il il D.M. per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021 (escluso il contributo integrativo), consultabile all’indirizzo https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx.

L’esonero, ai sensi di quanto previsto nel predetto provvedimento, riguarda gli iscritti entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020, con reddito professionale relativo al periodo d’imposta 2019 non superiore a euro 50.000 che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi, nel 2020, non inferiore al 33% rispetto al 2019 (parametri non richiesti per chi ha avviato l’attività nel 2020).

Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta corrisposta da qualunque ente di previdenza obbligatoria, ad eccezione dei pensionati di invalidità, e i titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità ex art. 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tra i requisiti previsti vi è la necessità di avere una posizione contributiva regolare. La regolarizzazione di eventuali inadempienze può avvenire entro il 31.10.2021 (quest’ultimo termine è previsto dall’art. 47-bis del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106). In questa ottica, proprio per agevolare coloro che intenderanno avvalersi dell’esonero, scarica la guida che, oltre a riepilogare le prossime scadenze contributive, illustra i passaggi necessari per verificare ed eventualmente regolarizzare eventuali inadempienze contributive.

 

 

E’ in corso di predisposizione il servizio online “DEC” per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online “DEC” sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell’esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.). Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Così, avviso pubblicato nel sito della Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/




Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

L’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, infatti, ha istituito un fondo destinato a finanziare, per l’anno 2021, l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per consentire a coloro che non intendessero avvalersi di tale esonero, di versare in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile all’interno dei servizi online l’autogenerazione del relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa). Ovviamente, in caso di pagamento anticipato della prima rata dei contributi minimi mediante MAV, il 30 settembre 2021 non sarà addebitato alcun importo a chi ha già optato per la modalità SDD. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti – https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html)

 

Tabella pubblicata nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti –
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html

 




Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

 

È un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale riconosciuto a seguito della partecipazione ai bandi di concorso che la Cassa Dottori Commercialisti emana annualmente.

 

 

 

Oggetto del bando

 

Nell’ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell’avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest’anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

 

Beneficiari

 

Possono partecipare al bando i neo-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (ossia coloro che nel 2021 sono ancora in un regime di contribuzione agevolata) con livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare che non beneficiano di contributi similari erogati da altri enti/istituzioni.

 

Modalità di calcolo del contributo assistenziale

 

Il contributo a favore dei singoli professionisti che abbiano acquistato strumentazione per i propri studi sarà pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA. Per acquisti di beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021. Il contributo erogato non potrà, comunque, superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5mila euro, per ciascun richiedente.

Per le aggregazioni, l’importo del contributo previsto è pari a 2mila e cinquecento euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10mila euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP.

 

Termine per la presentazione della domanda

 

I Dottori Commercialisti neo-iscritti alla Cassa potranno presentare la domanda tramite il servizio online CSP che sarà disponibile sul sito a partire dal 1° dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022. La domanda, unica per il 2021, pena di inammissibilità può essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile nell’area riservata dal 1° dicembre 2021. Non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

Fonte: Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/

 

Link al bando

(Link al sito web: https://www.cnpadc.it/)

 

Bando

Bando 2021 – Contributi per il supporto all’attività professionale – scadenza 15032022

 

Regolamento Unitario: 

Regolamento Unitario art. 56 bis

 

 




Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. 
A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

Canali dedicati ai non iscritti:

  • mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.”  (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)

 




Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l’INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l’avvenuta stipula con l’INPS della convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012). La firma della convenzione è avvenuta al termine di un proficuo confronto di merito con la Presidenza dell’Istituto, cui va ascritto l’impegno nel recepire le specificità dei due Enti di previdenza privatizzati. La stipula consente di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle pratiche di pensione in cumulo, l’iter delle cui istruttorie era stato, comunque, formalizzato per tempo alle sedi INPS di competenza.

Dichiarazione del Presidente dell’ENPACL Alessandro Visparelli: “Finalmente i nostri iscritti potranno ottenere l’erogazione delle loro pensioni in cumulo e, in molti casi, dei dovuti arretrati. La firma della convenzione con l’INPS è arrivata al termine di un confronto con l’Istituto che si è reso necessario per definire il contenuto degli importanti allegati tecnici, inadeguati per l’ENPACL nella versione originariamente proposta”.

Dichiarazione del Presidente della CNPADC Walter Anedda: “Siamo soddisfatti che l’INPS abbia recepito le nostre richieste nell’allegato tecnico tenendo così conto delle esigenze manifestate dalla Cassa dei Dottori Commercialisti nell’ambito di un costruttivo confronto istituzionale“. (Da comunicato stampa pubblicato nel sito www.cnpadc.it)

Cos’è il cumulo

“E’ l’utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità). Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti. La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni”.

Prassi di riferimento:

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.