Via libera alla ricongiunzione Gestione Separata-Casse professionali. L’Inps si adegua all’orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Inps chiarisce l’applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e  n. 103/1996), recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

 

Il quadro giurisprudenziale recepito

 

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell’lnps.

La questione controversa riguardava all’esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata alla Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Separata lnps e in entrata verso la cassa professionale).

Nella sentenza i  Giudici di legittimità hanno evidenziato che il tenore letterale del secondo comma dell’art.1 della legge n.45/1990 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contribuiti AGO nella gestione in cui l’interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista, senza ulteriori limitazioni e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate o maturate nelle rispettive gestioni.

In particolare nella citata sentenza si legge “il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione”.

 

Cosa dispone la circolare

 

Ricongiunzione in uscita da Gestione Separata verso la Cassa di iscrizione: l’Inps riconduce l’operazione nell’alveo della L. 45/1990, adeguandosi all’indirizzo dei Giudici di legittimità

Ricongiunzione in entrata verso Gestione Separata: la circolare ribadisce che la Gestione Separata è integralmente contributiva e che i periodi trasferiti sono valutati con sistema contributivo.

Onere di ricongiunzione: viene richiamato il criterio del calcolo a percentuale (non la riserva matematica), con base di riferimento collegata ai redditi degli ultimi 12 mesi e con applicazione dei limiti di minimale/massimale dell’anno della domanda.

 

Domande e ricorsi pendenti

 

Le disposizioni fornite dalla circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data (9 febbraio 2026) di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. 

 

Aggiornamenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota pubblicata il 9 febbraio 2026 nel portale www.lavoro.gov.it 

 

Ricongiungimenti dei contributi, firmata la circolare INPS

Per i professionisti è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026 potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.

“Lo Stato accompagna i professionisti, soprattutto i più giovani, nella costruzione di una pensione coerente con la loro storia lavorativa, senza penalizzazioni dovute alla frammentazione dei percorsi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -: la ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno. Continuiamo a lavorare per un sistema previdenziale più moderno, più equo e capace di riconoscere la ricchezza e la complessità del lavoro contemporaneo”.

Dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione “in entrata” verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione).

In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.

La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere, calcolato applicando l’aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.

 

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Entrate – n. 15 del 9 febbraio 2026, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ricongiunzione – Ricostituzione e riscatto di posizioni assicurative – Riconoscimento del diritto – Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale – Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata da una Cassa professionale (o altra gestione) – Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 – Artt. 1 e 2 della L. 5/03/1990, n. 45

 




Pensioni, semplificato il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate

Da oggi è più semplice effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricongiungere i contributi:

  • verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
  • dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

 

 

Quindi è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS. In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.

In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall’inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.

Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva.

Chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione.

La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo. (Così, comunicato stampa MinLavoro del 21 novembre 2025)




Cassa forense: via libera alla definizione agevolata delle debiti previdenziali a ruolo

Comunicato del 5 aprile 2023 pubblicato nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

 

“Si comunica che i Ministeri Vigilanti, con nota del 30 marzo 2023, hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati adottata in data 27 gennaio 2023, con la quale  Cassa Forense ha deciso di applicare le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni amministrative, senza l’aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni civili.

Gli iscritti che intendano avvalersi di tale facoltà, quindi, potranno presentare – entro il 30 aprile 2023 – apposita domanda presso il sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2023, di un tasso di interesse pari al 2% su base annua”.

(Così, comunicato del 5 aprile 2023 pubblicato nel sito web alla pagina: https://www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/via-libera-alla-definizione-agevolata-delle-somme-a-ruolo/)




Gestione Separata Inps Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L’INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, (di seguito riportato) comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Fonte: www.inps.it

 

Il testo integrale del Messaggio Inps n. 4637 del 23 dicembre 2021

 

Oggetto: Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2020 e precedenti

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il periodo di competenza 2020 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Come per gli anni precedenti, si ricorda che:

  • la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
  • le sanzioni civili sono calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la comunicazione – composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24) – è inviata tramite PEC, in formato PDF, all’indirizzo conosciuto dall’Istituto e registrato nella sezione anagrafica presente nella funzionalità “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”. La PEC è inviata all’azienda committente, mentre ai delegati intermediari è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa. Inoltre, è possibile visualizzare la stessa sul “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” sotto la voce “Comunicazioni”;
  • la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.

Nel ricordare che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati), che hanno ricevuto la comunicazione di debito e che, all’esito del controllo, hanno verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, e quindi hanno inserito nel flusso Uniemens dati errati, devono inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel caso di errato campo chiave (CF collaboratore, tipo rapporto, aliquota o Mese/Anno di competenza) il committente deve inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto, mentre per la sola modifica dell’importo imponibile è sufficiente il solo invio della denuncia con l’imponibile corretto.

Nel caso di aziende che sono state incorporate o interessate da operazioni di fusione, la comunicazione riporta nell’oggetto sia il codice fiscale del soggetto incorporato che, tra parentesi, il codice fiscale del soggetto incorporante, e viene inviata all’incorporante, che può visualizzarla anche nel “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata”.

Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” accessibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”.

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo committente attraverso la consultazione del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”; le comunicazioni inviate ai committenti in carico sono consultabili anche in “Gestione Accertamento Puntuale” > “Posizioni Irregolari” > “Consultazione Comunic. Irregolari” (abilitata a tutti gli utenti in possesso dei ruoli IDM di “Consultatore Comunicazioni di Anomalia” o “Gestore Comunicazioni di Anomalia”). Tramite la funzionalità “Consultazione Comunic. Irregolari” è possibile visualizzare tutte le comunicazioni elaborate o per singola azienda committente (la colonna CF Validato permette la verifica del CF incorporato o in ogni caso il codice fiscale ultimo). Inoltre, è possibile seguire l’iter della comunicazione, verificando la data di lettura della comunicazione e quella di notifica della PEC e il soggetto che ha letto la comunicazione; le due ultime colonne permettono di visualizzare l’indirizzo PEC sia del delegato che del committente.

Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare le comunicazioni di debito “NON notificate via PEC al committente”, cioè le comunicazioni non inviate o per mancanza di indirizzo PEC o per indirizzo errato (presente in archivio anagrafico).

Per tali comunicazioni, con il calcolo sanzioni ancora non scaduto, è necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione “Nuova PEC”, a inserire un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo IDM di “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).




Dottori Commercialisti. Esonero parziale contributi 2021

 

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti nel proprio sito https://www.cnpadc.it/ ha comunicato:

“che fino al 31 ottobre 2021 è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell’area riservata. Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Prima di presentare la domanda di esonero, ti invitiamo a leggere tutte le relative informazioni cliccando qui“.




Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri 

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri 

Domande solo online entro il 31 ottobre 2021. La Cassa sta predisponendo la procedura che verrà attivata nell’area riservata del sito.

Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale attuativo delle disposizioni dell’articolo 1, comma 20 della Legge 178/2020 che disciplina l’esonero parziale dei contributi previdenziali dei professionisti per il 2021.

La procedura per l’invio delle istanze verrà resa operativa nell’area riservata del sito nei prossimi giorni. La Cassa ne darà immediata notizia sul sito oltre a inviare una e-mail a tutti gli iscritti.

Si ricorda in ogni caso che il termine per presentare le domande è il 31 ottobre 2021 e verranno ammessi al beneficio tutti i richiedenti, se in possesso dei requisiti.

Non saranno tenute in considerazione domande pervenute tramite e-mail, in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità al di fuori della procedura online.

Così, avviso pubblicato nel sito del CNPR  – http://www.cassaragionieri.it 

 




Esonero parziale contributi 2021. Prime istruzioni dalla Cassa Dottori Commercialisti

Si informa che ieri è stato pubblicato il il D.M. per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021 (escluso il contributo integrativo), consultabile all’indirizzo https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx.

L’esonero, ai sensi di quanto previsto nel predetto provvedimento, riguarda gli iscritti entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020, con reddito professionale relativo al periodo d’imposta 2019 non superiore a euro 50.000 che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi, nel 2020, non inferiore al 33% rispetto al 2019 (parametri non richiesti per chi ha avviato l’attività nel 2020).

Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta corrisposta da qualunque ente di previdenza obbligatoria, ad eccezione dei pensionati di invalidità, e i titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità ex art. 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tra i requisiti previsti vi è la necessità di avere una posizione contributiva regolare. La regolarizzazione di eventuali inadempienze può avvenire entro il 31.10.2021 (quest’ultimo termine è previsto dall’art. 47-bis del DL 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106). In questa ottica, proprio per agevolare coloro che intenderanno avvalersi dell’esonero, scarica la guida che, oltre a riepilogare le prossime scadenze contributive, illustra i passaggi necessari per verificare ed eventualmente regolarizzare eventuali inadempienze contributive.

 

 

E’ in corso di predisposizione il servizio online “DEC” per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online “DEC” sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell’esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.). Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Così, avviso pubblicato nel sito della Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/




Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti. Prorogato al 30 settembre il termine per le domande

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è  stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione.

(Così, comunicato stampa Inps del 29 luglio 2021)

 

 

Messaggio Inps n. 2761 del 29 luglio 2021

 

Oggetto: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande

L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in argomento.

I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’INPS (gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, e i professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto.

Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto – dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

 




Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell’esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d’ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

 

L’articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) approvato dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

 

Articolo 47-bis del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) approvato dalla Camera dei Deputati

 

(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)

1. Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell’articolo 1.




Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

L’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, infatti, ha istituito un fondo destinato a finanziare, per l’anno 2021, l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per consentire a coloro che non intendessero avvalersi di tale esonero, di versare in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile all’interno dei servizi online l’autogenerazione del relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa). Ovviamente, in caso di pagamento anticipato della prima rata dei contributi minimi mediante MAV, il 30 settembre 2021 non sarà addebitato alcun importo a chi ha già optato per la modalità SDD. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti – https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html)

 

Tabella pubblicata nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti –
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html

 




Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

 

È un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale riconosciuto a seguito della partecipazione ai bandi di concorso che la Cassa Dottori Commercialisti emana annualmente.

 

 

 

Oggetto del bando

 

Nell’ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell’avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest’anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

 

Beneficiari

 

Possono partecipare al bando i neo-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (ossia coloro che nel 2021 sono ancora in un regime di contribuzione agevolata) con livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare che non beneficiano di contributi similari erogati da altri enti/istituzioni.

 

Modalità di calcolo del contributo assistenziale

 

Il contributo a favore dei singoli professionisti che abbiano acquistato strumentazione per i propri studi sarà pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA. Per acquisti di beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021. Il contributo erogato non potrà, comunque, superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5mila euro, per ciascun richiedente.

Per le aggregazioni, l’importo del contributo previsto è pari a 2mila e cinquecento euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10mila euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP.

 

Termine per la presentazione della domanda

 

I Dottori Commercialisti neo-iscritti alla Cassa potranno presentare la domanda tramite il servizio online CSP che sarà disponibile sul sito a partire dal 1° dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022. La domanda, unica per il 2021, pena di inammissibilità può essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile nell’area riservata dal 1° dicembre 2021. Non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

Fonte: Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/

 

Link al bando

(Link al sito web: https://www.cnpadc.it/)

 

Bando

Bando 2021 – Contributi per il supporto all’attività professionale – scadenza 15032022

 

Regolamento Unitario: 

Regolamento Unitario art. 56 bis

 

 




Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. 
A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

Canali dedicati ai non iscritti:

  • mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.”  (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)

 




Enpacl. Al 30 settembre dichiarazione e relativi versamenti

Come è noto, il decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019 n.58, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), quindi anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL.

Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il

30 settembre 2019

La procedura telematica di compilazione della dichiarazione sarà messa a disposizione degli iscritti a partire dal 2 settembre p.v.

Si rammenta, inoltre, che in caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione sono previste le seguenti sanzioni:

– euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);

– euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.

Questo è il contenuto di una nota diffusa nel sito dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (www.enpacl.it)

 




Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l’INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l’avvenuta stipula con l’INPS della convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012). La firma della convenzione è avvenuta al termine di un proficuo confronto di merito con la Presidenza dell’Istituto, cui va ascritto l’impegno nel recepire le specificità dei due Enti di previdenza privatizzati. La stipula consente di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle pratiche di pensione in cumulo, l’iter delle cui istruttorie era stato, comunque, formalizzato per tempo alle sedi INPS di competenza.

Dichiarazione del Presidente dell’ENPACL Alessandro Visparelli: “Finalmente i nostri iscritti potranno ottenere l’erogazione delle loro pensioni in cumulo e, in molti casi, dei dovuti arretrati. La firma della convenzione con l’INPS è arrivata al termine di un confronto con l’Istituto che si è reso necessario per definire il contenuto degli importanti allegati tecnici, inadeguati per l’ENPACL nella versione originariamente proposta”.

Dichiarazione del Presidente della CNPADC Walter Anedda: “Siamo soddisfatti che l’INPS abbia recepito le nostre richieste nell’allegato tecnico tenendo così conto delle esigenze manifestate dalla Cassa dei Dottori Commercialisti nell’ambito di un costruttivo confronto istituzionale“. (Da comunicato stampa pubblicato nel sito www.cnpadc.it)

Cos’è il cumulo

“E’ l’utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità). Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti. La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni”.

Prassi di riferimento:

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.




Cumulo Inps-Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Questi accordi consentono di coprire oltre l’80% della platea potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi previdenziali con l’Inps, sommando i periodi non coincidenti. Confidiamo in una rapida adesione anche da parte delle rimanenti Casse.

La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande pervenute.

È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche. (Così, comunicato stampa INPS del 15 maggio 2018)




Professionisti: obbligo contributivo Inps e trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso

Con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, l’Inps puntualizza la propria posizione in merito alla individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Nello stesso documento individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 45 del 9 marzo 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributo dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi – Obbligo contributivo – Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata – Nozione di ente previdenziale -Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Trasferimento della contribuzione indebitamente versata – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 18, commi 11 e 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

 




Pensioni professionisti: diffuse le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 l’INPS diffonde le attese istruzioni riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

  • nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
  • ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
  • sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

 Per saperne di più: 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

I primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016 al cumulo dei contributi

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

 




Pensioni professionisti: cumulo gratuito, dal Ministero del Lavoro nulla osta alla circolare INPS

Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti
Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell’INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle  casse di previdenza dei professionisti.