Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l’anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

 

Aliquote contributive IVS

 

Dal 2025 l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura unica del 24% per tutti i titolari, coadiuvanti e coadiutori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, indipendentemente dall’età anagrafica.

Per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali continua ad applicarsi l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48%, destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ne consegue che, per il 2026, le aliquote complessive risultano pari a:

  • 24% per gli artigiani;
  • 24,48% per i commercianti.

Resta inoltre dovuto, per entrambe le gestioni, il contributo per le prestazioni di maternità nella misura fissa di 0,62 euro mensili.

 

Riduzione contributiva del 50% per over 65 pensionati

 

Confermata anche per il 2026 l’agevolazione prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che riconosce una riduzione del 50% dei contributi IVS in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali:

  • con età superiore a 65 anni;
  • già pensionati presso le gestioni dell’INPS;

Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.

 

Riduzione contributiva per nuove iscrizioni nel 2025

 

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori che:

  • si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani o dei commercianti;
  • percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario.

Si tratta di una misura a carattere temporaneo, riservata esclusivamente alle nuove iscrizioni effettuate nel 2025 e non estendibile ai soggetti che avviano l’attività dal 2026.

 

Minimale di reddito e contribuzione fissa

 

Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo rilevante ai fini contributivi per il 2026 è pari a 18.808,00 euro.

Sulla base di tale minimale, la contribuzione annua dovuta risulta pari a:

  • artigiani: 4.521,36 euro (di cui 4.513,92 IVS + 7,44 maternità);
  • commercianti: 4.611,64 euro (di cui 4.604,20 IVS e indennizzo + 7,44 maternità).

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è dovuto in misura proporzionale ai mesi di iscrizione.

 

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

 

I contributi IVS sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il minimale, applicando:

  • l’aliquota del 24% (24,48% per i commercianti) fino a 56.224,00 euro;
  • l’aliquota maggiorata di un punto percentuale sulla quota di reddito eccedente tale soglia.

La contribuzione calcolata sul reddito eccedente assume la natura di acconto, da conguagliare in sede di determinazione del saldo.

 

Massimali di reddito imponibile

 

Per il 2026 il massimale di reddito imponibile IVS è fissato:

  • a 93.707,00 euro per i soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996;
  • a 122.295,00 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Tali limiti hanno valenza individuale e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

 

Contribuzione a saldo e scadenze

 

Qualora la contribuzione versata a titolo di minimale e acconto risulti inferiore a quanto dovuto sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2026, è dovuto un contributo a saldo, da versare entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

È ammesso il differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

 

Concordato preventivo biennale e contributi

 

Il decreto legislativo n. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale. L’adesione a tale istituto non fa venir meno gli obblighi contributivi.

Il reddito concordato assume rilevanza anche ai fini previdenziali; resta tuttavia ferma la facoltà del contribuente di determinare e versare i contributi sul reddito effettivo, qualora superiore a quello concordato, secondo le regole previste dal decreto.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 14 del 9 febbraio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2026 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Riduzione contributiva artigiani e commercianti: possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”

Con il messaggio 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato la possibilità di presentare domanda di riduzione contributiva del 50%, prevista dalla legge di bilancio 2025, per coloro che nel 2025 si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Ad integrazione, con il messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954 (di seguito riportata), l’Istituto previdenziale informa che è possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Per accedere al beneficio, è necessario compilare il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

Di seguito il testo integrale del messaggio Inps 6 ottobre 2025, n. 2954:

 

Oggetto: Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Integrazione al messaggio n. 2449/2025.

Con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025 è stata comunicata la possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Nello specifico, con il citato messaggio è stato precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino”, “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

Si chiarisce altresì che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Si ricorda che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

 




Al via le domande per la riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione

L’INPS, con il Messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025, comunica che, a partire da oggi, è attiva la procedura per la presentazione delle domande di esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti.

La misura, prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e recepita dall’Istituto con la circolare n. 83 del 24 aprile del 2025, garantisce una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di nuove attività avviate nel corso del 2025. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando il modulo dedicato “Riduzione 50% ART-COM 2025”.

L’accesso al servizio avviene autenticandosi con credenziali digitali SPID (Livello 2), CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso:

Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti > Portale delle Agevolazioni > Utilizza lo strumento.

In questa fase iniziale, l’accesso è consentito con profilo “cittadino” e “consulente/commercialista”. Ulteriori estensioni dei profili abilitati saranno comunicate con un messaggio successivo.

Il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come descritto nella Circolare INPS n. 83 del 2025, nonché il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis alle imprese come previsto dal Regolamento UE n. 2831 del 2023.

Si precisa, inoltre, che l’agevolazione mantiene validità anche in caso di variazione della posizione aziendale, senza necessità di una nuova istanza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS n. 83 del 2025 e il messaggio n. 2449 dell’8 agosto 2025 disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto.

(Così, comunicato stampa Inps dell’8 agosto 2025)

Link al Messaggio Inps n. 2449 del 7 agosto 2025, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Presentazione delle istanze – Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)




Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti neo-iscritti 2025. Le istruzioni Inps

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, n. 83, l’Inps fornisce le prime indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con la circolare si forniscono sulla riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

Più nel dettaglio, l’Inps comunica che la riduzione è rivolta ai:

  • titolari di ditte individuali;
  • soci di società (sia di persone che di capitali);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario avviare l’attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:

  • la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
  • la riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

 

Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.

L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.

La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

L’agevolazione ha un limite massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni. L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 83 del 24 aprile 2025, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Incompatibilità con altre agevolazioni – Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)