Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con decreto del direttore generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 il Mef, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, secondo cui la garanzia per l’esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze. A questo punto, i giudici tributari – i quali, si ricorda non sono obbligati a richiedere una garanzia – e i contribuenti possono far riferimento ai modelli pubblicati in Gazzetta.

Si ricorda che l’art. 69 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, integralmente riscritto dall’articolo 9, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e rubricato: «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», prevede, l’immediata esecutività delle sentenze di condanna di pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Il pagamento di somme «può» essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia, qualora superi l’importo di 10.000 euro ed il giudice tributario rilevi (e motivi) la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla futura solvibilità del contribuente. L’articolo 69, è entrato in vigore con l’emanazione del decreto del Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’art. 69, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017, n. 60. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli ora approvati, deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5 (1), 52, comma 6 (2), e 62-bis, comma 5 (3), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3 (4), e 22, comma 6 (5), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’obbligazione di versamento integra-le della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 47, comma 5

Sospensione dell’atto impugnato

 5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2.

Nota (2)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 52, comma 6

Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione
provvisoria in appello

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (3)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 62-bis, comma 5

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 19, comma 3

Esecuzione delle sanzioni

3.. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nota (5)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 22, commi 6 e 7

Ipoteca e sequestro conservativo

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» – (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641).

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 che approva i «Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017)




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Via libera alla provvisoria esecuzione delle sentenze delle C.T. a favore del contribuente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»

Si ricorda che il decreto delegato di riforma n. 156 del 2015, ha apportato significative modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 546 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1888), relativo all’esecuzione delle sentenze tributarie. In particolare, l’attuazione del principio di delega della «immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie» (articolo 10, comma 1 lettera b), n. 10 della legge n. 23 del 2014) ha comportato, tra l’altro, la completa riscrittura dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 546, ora rubricato «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1890). Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata esecutività delle «sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente» e di «quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle opera-zioni catastali». Pertanto, in ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stata stabilita l’immediata esecutività della sentenza favorevole. Di conseguenza il contribuente, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Peraltro, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. Inoltre, il comma 1 dell’articolo 69 prevede, che il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso D.M. Mef, previsto dal comma 2 dell’art. 69, disciplinata l’idonea garanzia.

Vedi il anche il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e la circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.