Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi (via Pec) fino al 30 giugno 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023) dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Nel provvedimento di oggi viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Come presentare la domanda

 

Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

 

Modalità e termini di versamento

 

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», pubblicato il 02.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Istituti nuovi codici tributo. Da oggi possibile versare le somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

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Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione»

  

 

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Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.

Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

Utilizzando esclusivamente il modello ora approvato con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24, la presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito. È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

 

Si ricorda che l’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia. A tal riguardo, il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

 

In particolare, sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. Come anticipato, in caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso, ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego notificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione». Pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Giustizia e processo tributario. Sintesi delle novità introdotte dalla Mini-riforma

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». La Legge di “iniziativa governativa”, si compone di 8 articoli e interviene sia sul decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione, sia sulla disciplina del processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

Nei processi tributari introdotta la possibilità di ricorrere, nel giudizio di merito, alla prova testimoniale, prima assolutamente non ammessa, e all’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice, favorita, in particolar modo, dalla disciplina processuale che prevede una condanna alle spese processuali, aumentata in caso di rifiuto della conciliazione, e successivo esito sfavorevole del giudizio. Quanto alla testimonianza nel processo tributario, giova ricordare che era vietata, come mezzo istruttorio, unitamente al giuramento; resta il divieto di quest’ultimo, ma si ammette ora la testimonianza, seppure con limiti, in forma scritta, e con riferimento a circostanze oggettive, non “attestate” da un pubblico ufficiale. Nella Mini-riforma non manca un importante riferimento al principio dell’inversione dell’onere della prova; si tenta di tutelare il contribuente, la parte debole, che subisce l’atto impositivo. Sarà l’A.F. a dover provare, maggiormente, in modo specifico e circostanziato, la sua pretesa nei confronti del contribuente. Sempre dal punto di vista processuale, è prevista l’istituzione di un giudice monocratico competente in primo grado per cause di valore fino a 3 mila euro. È anche prevista dalla riforma la possibilità del processo da remoto, con tutte le parti che possono collegarsi digitalmente, se richiesto dalle parti, nei termini previsti. Infine, va segnalata la nuova definizione agevolata di taluni giudizi tributari di valore fino a 100.000 euro pendenti davanti alla Cassazione. Di rilievo, la modifica della denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria.

 

Di seguito, una sintesi delle novità introdotte:

 

Disposizioni in materia di giustizia tributaria (articolo 1)

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per modificare la denominazione delle «Commissioni tributarie provinciali», delle «Commissioni tributarie regionali» e delle «Commissioni tributarie» che saranno quindi denominate, rispettivamente, «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado» e «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado».

La lettera b) del comma 1, introduce il nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, che stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011.

Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l’esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposto dalle lettere e) e f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame. Il comma 3 del nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 determina l’organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame, modifica l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo previgente).

La successiva lettera d), numero 1), modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, il numero 2) della medesima lettera d), modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo in esame.

La lettera e) sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo, al comma 1, che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. I successivi commi del nuovo articolo 4 disciplinano dettagliatamente le modalità di espletamento del concorso che è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale) e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario, nonché in una prova orale.

La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame introduce gli articoli da 4-bis a 4-quinquies al decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, il nuovo l’articolo 4-bis detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992 disciplina l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. L’articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. Il nuovo articolo 4-quinquies, relativo al tirocinio dei magistrati tributari, al comma 1 prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Al comma 2 si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

La lettera g) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado) sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria e introduce il successivo articolo 5-bis. La disposizione del nuovo articolo 5 prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022. L’articolo 5-bis, relativo alla formazione continua dei giudici e magistrati tributari, prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei magistrati di cui all’articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012.

La lettera h), al numero 1), disciplina l’assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro, novellando il comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a seguito dell’introduzione, per effetto dell’articolo 4 della legge in esame, della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-ter dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dal numero 2) della lettera h) in esame, consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l’assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata.

La lettera i) sposta da settantadue a sessantasette anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La successiva lettera l), novellando l’articolo 8 del decreto legislativo 545 del 1992, stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità.

La lettera m) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La lettera n) modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell’incarico e l’assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 del citato articolo 11 al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il numero 2) della lettera n) interviene sul comma 2 del citato articolo 11 per stabilire che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge in esame, la disposizione (la lett. n), numero 2.2) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

Il numero 3) della lettera n) modifica il comma 4 dell’articolo 11 prevedendo che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dal numero 4) della lettera n), stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera t) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corte di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisce, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l’assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico è tenuto a presentare domanda. Ancora, con riferimento all’articolo 11 decreto legislativo n. 545 del 1992, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.

La lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui.

Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva lettera p) del comma 1, con l’inserimento dell’articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lettera q) modifica il comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e introduce il  comma 2-bis al citato articolo 24, relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell’attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell’attività ispettiva mediante affidamento dell’incarico ad uno dei componenti del Consiglio e allo stesso tempo viene prevista l’istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza, di un Ufficio ispettivo presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

La lettera r) introduce l’articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992 che istituisce l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L’Ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera s) del comma 1 dell’articolo 1.

All’Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni di cui alle lettere q) e r) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, comma 2 legge in esame).

La lettera t) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (tabella F-bis) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera u), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

I successivi commi da 2 a 14 dell’articolo 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recano disposizioni relative al regime transitorio, alle assunzioni di magistrati e personale amministrativo, alle progressioni di carriera, nonché alla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale.

In particolare, il comma 2, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite previsto dalla legislazione previgente – pari a 72 mila euro lordi – per le indennità dei giudici tributari.

Il comma 3 prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferire a quattro anni; presente nel ruolo unico da almeno sei anni; e non titolare di alcun trattamento pensionistico.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni: il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello; il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, alla quale, ai sensi del comma 6 possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

  • non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
  • non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura (sei mesi dalla data di pubblica del bando) della procedura di interpello.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata. Inoltre, in caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, prevedendo che ad essi si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere cento unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze, alcune posizioni dirigenziali e autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2.

Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dal provvedimento, il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza.

Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 14 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell’abbassamento, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, dell’età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Per far fronte all’urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023.

Il comma 15 prevede, infine, che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell’ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell’indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

 

Sospensione dell’atto impugnato. Prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” (articolo 2)

 

L’articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione dell’atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”, cioè quei contribuenti a cui sia attribuito punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. L’articolo in esame aggiunge dei periodi in fine al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il suddetto comma 5 stabilisce che la sospensione dell’atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia.

 

Istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (articolo 3)

 

L’articolo 3 istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1). Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).

 

Modifiche alla disciplina del processo tributario (articolo 4)

 

La lettera a) del comma 1 apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria. Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado; alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado.

La successiva lettera b), che introduce l’articolo 4-bis, al decreto legislativo n. 546 del 1992, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore. Si evidenzia che le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal comma 4 dell’articolo 8, troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La lettera c) sostituisce il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introducendo la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. La citata, la lettera c) del comma 1, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di giustizia tributaria lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

 

L’art. 257-bis del codice di procedura civile richiamato prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. L’art. 257-bis del codice di rito, peraltro, consente al giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 

 

La lettera d), che sostituisce il comma 2-octies dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che, dopo non aver accettato (senza giustificato motivo) una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

La lettera e) prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. A tal fine, la legge in esame aggiunge il comma 9-bis all’articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La lettera f) reca una serie di modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto impugnato. In particolare:

  • interviene sul comma 2 dell’articolo 47, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (nel regime previgente 10 giorni) e prevedendo che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;
  • modifica il comma 4 dell’articolo 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile «nella stessa udienza di trattazione dell’istanza»;
  • sopprime il comma 5-bis dell’articolo 47 che prevedeva che l’istanza di sospensione fosse decisa entro centottanta giorni (termine ordinatorio) dalla data di presentazione della stessa.

La lettera g) inserisce l’articolo 48-bis.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con il quale si introduce l’istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis (rubricato «Il reclamo e la mediazione») la corte di giustizia tributaria possa proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (comma 1). La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (comma 6). Le disposizioni illustrate, trovano applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 8, della legge). A tal riguardo, si ricorda che il comma 3 del citato articolo 8 ha disciplinato l’entrata in vigore delle novelle alle regole del processo tributario, stabilendo che modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge.

La successiva lettera h) integra l’articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto.

Il comma 2 dell’articolo 4 in esame interviene sull’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, aggiungendo – dopo il primo comma, che prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati – un secondo comma ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui al già citato articolo 47 del decreto n. 546 del 1992.

Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario.

Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede con riguardo al processo tributario la possibilità di partecipare all’udienza da remoto e introduce un nuovo comma 4-bis. Rispetto al testo previgente il nuovo testo:

  • prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;
  • stabilisce che l’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche;
  • precisa che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l’udienza di trattazione della istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributari;
  • introduce nel testo dell’articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza.

Le disposizioni di cui al citato nuovo comma 4 dell’articolo 1616 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, si applicano, ai sensi del successivo comma 4-bis, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

 

Definizione agevolata per il contenzioso pendente in Cassazione per le liti fino a 50 o 100 mila euro, con riferimento alle quali l’Agenzia delle entrate è rimasta soccombente in tutto o in parte (articolo 5)

 

L’articolo 5 reca una dettagliata disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, il comma 1 dispone in merito alle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

  • siano escluse dall’applicazione dell’articolo in esame ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo;
  • siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dall’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • in esse l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro.

Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 2 reca la disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti:

  • in esse l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro.

Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 6 individua le controversie escluse dall’applicazione dell’articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015..

Si evidenzia che i comma 14 dispone che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo in esame. Il comma 15 dispone che ciascun ente territoriale possa stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

 

Prova (e ripartizione) in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (articolo 6)

 

L’articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ai sensi del citato nuovo comma 5-bis l’amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo in mancanza della prova della sua fondatezza o qualora tale prova risulti risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni (articolo 8, commi 2, 3 e 4)

 

Con riferimento all’articolo 8, il comma 2 stabilisce l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 delle modifiche relative alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. q) e di quelle sull’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. r).

I commi 3 e 4 introducono disposizioni transitorie relative alle modifiche al processo tributario, stabilendo che alcune di esse si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dall’entrata in vigore della legge (segnatamente le modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) e che altre invece a decorrere dal 1° gennaio 2023. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Riduzione soglia interpello sui nuovi investimenti (articolo 8, commi 6 e 7 )

 

Val la pena ricordare comma 6 dell’articolo 8 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”, che disciplina l’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti. Il comma in esame riduce a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l’istanza di interpello. Il comma 7 dell’articolo 8 prevede che la modifica al decreto internazionalizzazione trovi applicazione con riguardo agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.




Giustizia e processo tributario. Le modifiche in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204 pubblicata la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». Il provvedimento entrerà in vigore il 16 settembre 2022.

La legge ha ad oggetto sia l’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, sia il processo con l’introduzione di istituti volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

Link al testo della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari». Provvedimento in vigore il 16 settembre 2022. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 




Il Ddl governativo sulla riforma della Giustizia tributaria approda al Senato

E’ stato presentato al Senato il Disegno di legge, di iniziativa governativa, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636).

Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR.

Nel merito il disegno di legge governativo, che consta di 4 articoli:

  • prevede la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento di un giudice tributario, selezionato per concorso. Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature;
  • interviene sulla disciplina del processo tributario, inserendo nel giudizio di merito di primo e secondo grado la prova testimoniale; l’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice; una specifica disciplina per l’appello di alcune sentenze del giudice monocratico;
  • introduce l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte delle Commissioni tributarie;
  • istituisce un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e un Ufficio del Massimario presso l’organo di autogoverno.

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro della giustizia (Cartabia), trasmesso al Senato, recante: recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

 

La ratio del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

La relazione tecnica del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

Il DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo del Disegno di legge, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)




Il Governo dà il via libera al disegno di legge recante la riforma del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di martedì 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
L’intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l’impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l’elevato numero di ricorsi in Cassazione.
Punti cardine dell’intervento sono:

 

  • la professionalizzazione dei magistrati tributari

 

I magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali.

È rimodulato, riducendolo sensibilmente, l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

 

  • il rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria

 

Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT):

a) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
b) l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle liti.

 

  • il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

 

  • interventi sul processo;

 

Nei processi di primo e secondo grado:

 – si introduce, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;
 – a fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro;
 – si introduce il giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l’appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

 

Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso:

 – la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
– con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.




La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: il punto del Mef sulla giurisprudenza tributaria all’indomani del decreto fiscale

Il MEF – Dipartimento delle finanze – pubblica un’analisi dell’ordinanza interlocutoria del 11 febbraio 2022 n. 4526 della Corte Suprema di Cassazione di rimessione “per questione di massima di particolare importanza” alle Sezioni Unite.

La questione riguarda la possibile applicazione retroattiva della disposizione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd Decreto “Fisco e Lavoro”, in vigore dal 21 dicembre 2021, che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e posto limiti alla impugnabilità del ruolo.

Link al documento “La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: il punto sulla giurisprudenza tributaria all’indomani del decreto fiscale

(Link al sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/)




Giustizia tributaria: Commercialisti, garantire indipendenza e specializzazione

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione al Senato: “Sì a magistrati tributari a tempo pieno”

 “La riforma della giustizia tributaria è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto fisco-contribuenti. Ora che con il PNRR è tornata di grande attualità, è bene che la politica vi dedichi la massima attenzione. Si tratta di un tema sensibile per migliorare la competitività del nostro Paese, un’occasione di cambiamento che non va sprecata”.

E’ quanto ha affermato Pasquale Saggese, coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale dei commercialisti, intervenuto in rappresentanza del Consiglio nazionale della categoria in audizione presso le Commissione riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato. Secondo i commercialisti, la riforma

“deve puntare a rendere le attuali Commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità e equidistanza dalle parti, introducendo un giudice a tempo pieno, professionale e specializzato, che possa garantire autonomia e terzietà della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività”. 

Per il Consiglio nazionale della categoria, i futuri organi giudicanti

“dovranno essere composti da soggetti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami, che preveda il diritto tributario e l’economia aziendale tra le materie di esame e tra i titoli preferenziali di studio e di servizio. Magistrati a tempo pieno, professionali e specializzati, retribuiti in misura predeterminata dalla legge e incentivati in base al merito e alla produttività, che siano altresì sottoposti all’obbligo di formazione continua”.

Secondo i commercialisti

“il rinnovamento strutturale della giustizia tributaria nel segno della professionalità e della reale specializzazione richiede evidentemente un adeguato periodo transitorio per garantire il graduale inserimento dei nuovi giudici e preservare, contestualmente, le professionalità operanti nelle attuali Commissione tributarie”.

Per la categoria va poi meglio definito il perimetro dei soggetti abilitati alla difesa tecnica. Per una giustizia iperspecialistica, quale quella tributaria, il Consiglio nazionale ritiene

“indispensabile riconoscere il ruolo di difensore ai soli professionisti iscritti negli albi degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, e ciò anche nel giudizio di legittimità”.

Infine, per la piena attuazione del principio del giusto processo e delle parità delle armi, Saggese ha richiamato la necessità di

 “vietare la trattazione delle udienze in forma “cartolare” nonostante il verificarsi di periodi di emergenza come quello attuale, e di garantire anche ai contribuenti l’accessibilità alla banca dati della giurisprudenza tributaria di merito tenuta dal MEF, che gli enti impositori possono invece consultare liberamente”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° marzo 2022)

Link al documento consegnato in audizione




Nel Decreto Green pass e colori delle regioni la proroga al 31 dicembre la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze dinnanzi gli organi di giustizia tributaria

 

Prorogata fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze nel processo tributario. È quanto prevede l’Allegato A, n. 19 al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Si ricorda che l’articolo 27 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione “sulla base degli atti”, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale.

 

 

Art. 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

 

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato A, n. 19

 

 

Le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza da remoto sono state individuate nel decreto Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020: «Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137»

Linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti – ver. Dicembre 2020 (link: www.giustiziatributaria.gov.it);

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per la partecipazione alle udienze da remoto (link: www.giustiziatributaria.gov.it.)

Link al testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021- In vigore dal 23 luglio 2021




Uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Le nuove date per l’utilizzo dell’applicativo informatico

E’ stato firmato il decreto del Direttore Generale delle Finanze, con il quale sono state definite le nuove date per l’utilizzo da parte dei giudici tributari dell’applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali:

  • il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
  • il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
  • il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Link al testo del Decreto direttoriale Mef del 18 maggio 2021




Giustizia tributaria, avvocati e commercialisti: “coinvolgere le nostre professioni nei lavori della commissione interministeriale”

Lettera dei presidenti dei Consigli nazionali dei due Ordini, Masi e Miani, ai Ministri Cartabia e Franco:

Chiediamo di contribuire direttamente con nostri rappresentanti, così come avviene per l’Agenzia delle entrate. Siamo parti necessarie del processo tributario”

 

“Pur riconoscendo che nella Commissione sono presenti illustri professionisti, docenti universitari e rappresentanti degli organi istituzionali che, in taluni casi, abbiamo anche l’onore di annoverare tra gli iscritti agli Ordini dei commercialisti e degli avvocati, vi chiediamo di poter contribuire direttamente ai lavori della Commissione con un rappresentante per ciascuno dei nostri Ordini professionali, così come avvenuto per l’Agenzia delle entrate, altra parte del giudizio tributario”.

 

È la richiesta contenuta in una lettera firmata dalla presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, inviata oggi ai Ministri della Giustizia, Marta Cartabia e dell’Economia, Daniele Franco. La richiesta giunge dopo che i due Consigli nazionali “hanno avuto notizia dalla stampa del decreto interministeriale con cui è stata istituita una Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi”.

 

Nella missiva Masi e Miani scrivono di aver

“preso atto degli obiettivi del Governo, che condividiamo, e, in particolare, della preoccupazione relativa ai tempi di trattazione dei ricorsi per cassazione e al notevole arretrato accumulatosi nel grado di legittimità che attualmente rappresentano le principali criticità del giudizio tributario, nonché del termine del 30 giugno entro il quale la Commissione dovrà presentare alla vostra attenzione una relazione sull’esito dei lavori e le proposte di intervento”.  Masi e Miani scrivono anche di “cogliere con favore il fatto che la riforma della giustizia tributaria rientri tra le priorità di azione indicate dal Governo, obiettivo coerente con le indicazioni dell’Unione europea”.

 

“Ci permettiamo di ricordare – aggiungono – che i Consigli nazionali che rappresentiamo sono da anni impegnati, anche congiuntamente, nella predisposizione di analisi e proposte sulla Giustizia tributaria e ambirebbero a proseguire in questo lavoro anche nella costruzione della prossima riforma. Un esempio di lavoro congiunto tra i nostri Consigli nazionali e gli organi istituzionali competenti in materia è dato dalla pubblicazione del “Massimario nazionale della Giustizia tributaria di merito”, giunto alla sua seconda edizione, frutto dell’intensa collaborazione creatasi all’interno di un Tavolo nazionale in cui siedono i rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dei nostri due enti. Esempio piccolo, ma emblematico, di come la collaborazione istituzionale possa addivenire a importanti risultati concreti”.

“Vorremmo continuare in questo percorso virtuoso al servizio del Paese e di questo Governo – proseguono – avendo l’opportunità di essere concretamente e coerentemente ascoltati su proposte che promanino anche dagli enti rappresentativi delle nostre professioni, che costituiscono una delle parti necessarie del processo tributario”. Da qui la richiesta di partecipazione diretta dei due Consigli nazionali ai lavori della Commissione, con propri rappresentanti. Una richiesta che Masi e Miani definiscono “razionale e positiva anche per il miglior esito dei lavori” e che pertanto auspicano “possa essere condivisa”.

Così, comunicato stampa congiunto Consiglio nazionale forense – Consiglio nazionale dei Commercialisti

 

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021

 




Riforma giustizia tributaria. Al via la commissione interministeriale Giustizia-MEF

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, hanno firmato il decreto con cui viene istituita una commissione interministeriale sulla giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento, per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi. La giustizia tributaria rientra nelle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Ministero della Giustizia è coinvolto sul fronte del ricorso in Cassazione, dove il contenzioso tributario rappresenta una delle componenti principali dell’arretrato accumulato (50.000 i ricorsi pendenti stimati a fine 2020, con una percentuale di riforma delle decisioni di appello del 45%).

La commissione interministeriale sarà presieduta da Giacinto della Cananea, docente di diritto amministrativo presso l’Università Bocconi di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Vicepresidente, Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze presso il Mef.

Sedici in totale i componenti (Massimo Guido Antonini, Pietro Bracco, Clelia Buccico, Margherita Cardona Albini, Gianni De Bellis, Andrea Giovanardi, Enrico Manzon, Sebastiano Maurizio Messina, Domenico Pellegrini, Ernesto Maria Ruffini, Livia Salvini, Maria Vittoria Serranò, Luca Varrone, Glauco Zaccardi).

La Commissione entro il 30 giugno 2021, presenterà ai Ministri una relazione sull’esito dei lavori svolti e le proposte di intervento formulate. Una riforma strutturale della giustizia tributaria rientra tra le priorità d’azione indicate dal Governo ed è coerente con le indicazioni dell’Unione europea. (Così, comunicato stampa congiunto Giustizia-MEF del 12 aprile 2021)

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021



Decreto “COVID-19”. Sintesi delle misure fiscali e societarie | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 (in vigore dal 01.04.2021), il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell’ambito del CAPO I, l’articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021.

In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L’articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al- l’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L’articolo 4 introduce l’obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e` obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l’osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l’assegnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui cio` non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L’articolo 5, novellando l’articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il CAPO II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l’articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l’ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L’articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell’ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalita` semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L’articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il CAPO III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l’articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate – con una prova orale facoltativa – per i concorsi banditi nel periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.

L’articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. L’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore del decreto legge (1° aprile 2021).

 

Sintesi delle misure fiscali e societarie contenute nel decreto Covid

 

  • proroga delle misure speciali per l’esercizio dell’attività giudiziaria nella giustizia tributaria

 

 

Le misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

 

Il comma 1, lett. g) dell’articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con una modifica nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cd. Decreto “Ristori consente che le disposizioni previste nel suddetto articolo in materia di processo tributario siano applicabili fino al 31 luglio 2021, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In particolare, la lettera g) modifica il citato l’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 per prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto pubbliche quanto camerali. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione «sulla base degli atti», salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

L’articolo 27, del Decreto “Ristori fino al 31 luglio 2021, inoltre:

  • esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione (comma 3);
  • rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2018 (che ha introdotto nel processo tributario alcune misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, segnatamente quelli riguardanti le comunicazioni via posta elettronica certificata, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche) (comma 4).

 

  • misure per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci degli enti del Terzo settore anche mediante modalità telematiche

 

 

Le Odv, Aps ed Onlus possono posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il prossimo 29 giugno)

 

Il comma 4, dell’articolo 8 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l’anno 2020, erano considerati nell’articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l’anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche. La disposizione modifica l’articolo 106, comma 8-bis, del decreto- legge n. 18 del 2020, sopprimendo le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Si ricorda che il modificato del comma 8-bis dell’articolo 106, del decreto-legge n. 18 del 2020 nell’estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione e delle altre dettate per le assemblee di S.p.A. ed s.r.l. anche alle associazioni e alle fondazioni, escludeva tuttavia gli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). La norma in esame sopprime tale restrizione e, pertanto, include anche gli enti del terzo settore nel periodo transitorio nell’ambito di applicazione della disciplina. Il richiamato articolo 104, comma 1 del Codice del terzo settore definisce una disciplina transitoria per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 (ONLUS) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 n. 383 del 2000 (enti del terzo settore nel periodo transitorio).

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo Decreto Covid

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro della salute (Speranza) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro della pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”» – (Atto Senato n. 2167).

 

La ratio del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» – (Atto Senato n. 2167).

 

La relazione tecnica del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» – (Atto Senato n. 2167).

 

Il testo del nuovo Decreto Covid

Link al testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 – in vigore dal 01.04.2021)




Contenzioso Tributario, tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche. 5 incontri non consecutivi da giovedì 7 aprile




Udienza a Distanza (Ua) nel processo tributario. Linee Guida tecnico-operative per le parti processuali

 

L’udienza a distanza, come disciplinata dall’ articolo 16, comma 4 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla L. n. 136/2018 e dall’articolo 27 del D.L. n. 137/2020, consiste nello svolgimento dell’udienza processuale da remoto mediante l’utilizzo di una connessione internet e di una piattaforma software. La piattaforma software da utilizzare è Skype for Business. In ossequio dell’articolo 5 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze n. RR 46 dell’11 novembre 2020, il MEF ha pubblicato le linee guida per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel documento evidenziato alle “parti” che “per partecipare non è necessario essere in possesso dell’applicazione ma è sufficiente avere un dispositivo compatibile con la versione di Skype Web App, per i sistemi operativi Windows, oppure l’App Skype for Business per tutti gli altri casi, entrambe gratuite. Inoltre, occorre dotarsi di una webcam e di un apparato audio (altoparlanti e microfono oppure cuffia con microfono), oltre che di una connessione di rete con ampiezza di banda dedicata di almeno 0,5 Megabit/secondo in upload e di almeno 1,3 Megabit/secondo in download.

Link alle linee guida per parti e difensori per accedere al processo tributario da remoto




In corso di pubblicazione nella Gazzetta il decreto che disciplina l’udienza da remoto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020 che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto “a regime” ‒ tramite la piattaforma Skype for Business ‒ ai sensi dell’art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione.
Il decreto, che ha ottenuto da ultimo il parere del Garante della protezione dei dati personali, entra in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato della Repubblica italiana.
Nell’area dedicata del portale del MEF giustiziatributaria.gov.it, saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

 

Link al decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020

(Link al sito: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/20-00-DECRETO-46-RR.11nov20-regole-tecniche-UAD.pdf)




Approvate le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD) da parte dei giudici tributari

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore generale delle finanze con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari.

Il provvedimento entra in vigore:

  • dal 1° dicembre 2020, per la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • dal 1° giugno 2021, per le altre Commissioni tributarie presente nel territorio nazionale.

Con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, sarà consentito agli ausiliari del giudice il deposito telematico degli atti di competenza.

 

Link al testo del decreto del Direttore generale delle finanze del 6 novembre 2020, con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari

 




Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

 

 

In tema di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un’attività di impresa in forma societaria, va considerato che l’ordinamento riconosce “comunque” al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull’analisi dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale. Laddove, l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella suddetta società la qualifica di:

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di

Qualora, invece, l’esperto tributarista abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie, risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla predetta legge 14 gennaio 2013, n. 4, le condizioni preclusive previste dall’articolo 9, comma 2, del regolamento n. 106/2019, non trovano applicazione.

In pratica, l’attività di tributarista svolta anche in forma societaria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 4/2013, non configura una ipotesi d’incompatibilità, nei confronti dell’iscritto all’elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 546/92. Questo è quanto precisato dalla risoluzione Mef n. 7 del 22 ottobre 2020.

 

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10 del DM Mef 05/08/2019, n. 106 – Articolo 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019, n. 106, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 04/10/2019

 

Difesa del contribuente nel processo tributario – Professionisti non iscritti in albi professionali

Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: istruzioni per l’iscrizione al nuovo elenco dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 2 DF del 31 marzo 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Modalità di presentazione della domanda – Doveri deontologici – Casi di incompatibilità – Diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e D.M. Mef 05/08/2019, n. 106»

 

 




Processo tributario. Le istruzioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini in seguito all’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19

 

Diffuse le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 i primi chiarimenti sulla base dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia” — in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 416) e dell’articolo 36 del D.L. n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).

Nella circolare chiarito, con riferimento al processo tributario, che la sospensione, tra l’altro, si applica ai termini concernenti:

  • la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano;

 

Ad esempio, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020).

 

  • la conclusione del procedimento di mediazione;

 

In pratica, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Dalla scadenza di tale termine, peraltro, decorre il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di mediazione o l’accordo di mediazione raggiunto non venga perfezionato.

 

  • la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
  • la pubblicazione della sentenza, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

 

La sospensione, invece, evidenzia la circolare, non opera su altri termini, quali:

  • quelli relativi ai procedimenti cautelari;
  • quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 42/2018, pag. 2985), in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata;
  • quelli per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 aprile 2020, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termini – Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Rinvio delle udienze – Sospensione dei termini – Sospensione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di mediazione – Termini che iniziano durante il periodo di sospensione – Termini computati a ritroso – Art. 83 del DL 17/03/2020, n. 18 (“Cura Italia”) – Art. 36 del DL 08/04/2020, n. 23 (“Liquidità Italia)




Accertamento con adesione e termini per il ricorso: confermato l’impatto della disciplina relativa alla sospensione ex art. 83 del Decreto “Cura Italia” | Delineate le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Decreto “Cura Italia”). Questa l’importante conferma contenuta nella circolare n. 6/E, riguardante le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

  • sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997,
  • sia la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto legge 18/2020.

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

  • alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
  • dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
  • essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto legge 18/2020, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27

Nel citato documento di prassi evidenziato, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997) di «venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7» entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 23 marzo 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218

Il Decreto “Cura Italia

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Processo tributario: sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento

 

Le disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia” sul processo tributario prevedono la proroga dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • della sospensione delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);

 

nonché la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • del decorso dei termini di impugnazione per la proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impoesattivi già notificati dall’ente impositore o dall’agente della riscossione e ancora impugnabili (articolo 83, commi 2, quarto periodo e 21).

 

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al 15 aprile prossimo riguardano tutte le udienze, pubbliche ed in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio), l’impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado, l’impugnativa di atti non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini di legge per l’opposizione.

 

La ratio del novità introdotte dall’art. 83 D.L. n. 18/2020

 

Questo il testo della relazione illustrativa dell’articolo 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

“Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia in corso, di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all’articolo 2.

La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1» dell’articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento.

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.

Con riguardo al riferimento alla «pendenza» dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione dell’impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce – rispetto alla originaria formulazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 – che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).

Il quarto periodo del comma 2, modificando l’originario impianto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini «a ritroso», optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell’articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell’evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

Il quinto e ultimo periodo del comma 2 chiarisce espressamente che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l’elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d’ufficio delle udienze.

In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell’Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l’imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l’udienza. Per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera b), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera b), solo su istanza dell’interessato.

La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l’aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Considerato l’ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall’8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).

I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Ha carattere innovativo, invece, l’impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge sopraindicati.

In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l’efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.

Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l’attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).

La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l’introduzione di una norma (comma 20) che mira a soddisfare l’esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria disposto per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.

Il comma 21 estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo in esame, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.

 

 

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
  • del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

In relazione all’attività degli enti impositori, comprese le attività svolte dalle Commissioni tributarie con riguardo alla gestione del contributo unificato tributario, l’articolo 67 interviene sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67, comma 1).

Infine, l’articolo 83, comma 11, interviene anche nella disciplina della modalità di pagamento del contributo unificato, precisando che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Così, comunicato del 19 Marzo 2020 pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Processo tributario telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l’accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l’emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, previa registrazione al PTT, il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della Home-Page dell’area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il “Telecontenzioso“.

Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home




Coronavirus. Il decreto legge con le misure straordinarie in materia di giustizia (compresa quella tributaria)

Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 60, pubblicato il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»

SOSPENSIONE DELLE UDIENZE TRIBUTARIE

Come evidenziato nel sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/  “con il Decreto Legge dell’8 marzo 2020, n. 11, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020:

• sono sospese le  udienze  dei procedimenti tributari;
• sono sospesi i  termini  per il compimento di qualsiasi  atto  dei  procedimenti  pendenti alla data del 9 marzo 2020.

Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il suddetto periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo”.

 

 

Si riporta l’articolo 1:

 

 

Art. 1.
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Link al testo del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»
(Link al sito www.gazzettaufficiale.it)

 




Coronavirus: misure straordinarie per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria | Previste specifiche norme per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 6 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.
Il decreto, tra l’altro, prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.

In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di entrata in vigore, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale.

Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.

Inoltre, si interviene in materia di:

  • potenziamento dell’Istituto superiore di sanità;
  • potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • istituzione di aree sanitarie temporanee;
  • assistenza a persone e alunni con disabilità;
  • disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
  • misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.

 

Link al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». In G.U. n. 55 del 4 marzo 2020 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In G.U. n. 52 del 1 marzo 2020

Link al testo del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020




Coronavirus. Commercialisti, sospendere in tutta italia processi tributari e procedimenti di adesione

“Il diffondersi della situazione di emergenza legata al Coronavirus impone anche per i processi tributari il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali. Un provvedimento che deve riguardare non solo i contribuenti o i professionisti aventi sede nei comuni delle cosiddette zone rosse, ma quelli di tutto il territorio nazionale”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

“D’altra parte – commenta il presidente dei Commercialisti – quello tributario è l’unico processo non contemplato nel decreto legge 9/2020 che ha previsto il rinvio delle udienze e dei termini processuali per tutte le altre giurisdizioni”.

“La richiesta – spiega Miani – nasce dalla ovvia constatazione che soltanto un provvedimento di questa natura può garantire – ai professionisti abilitati a difendere dinanzi alle commissioni tributarie di tutto il Paese, nonché agli organi giudicanti e al personale di segreteria – le condizioni minime di sicurezza utili al contenimento di una ulteriore diffusione del contagio, nonché il tempo necessario a porre in essere le attività di difesa in favore dei contribuenti per effetto dell’emergenza in corso”.

“Analogo provvedimento – conclude Miani – è necessario per il termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Tali termini andrebbero anch’essi sospesi e con essi quelli per proporre l’eventuale ricorso”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 marzo 2020)




Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della categoria boccia l’ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L’annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler “mettere mano alla giustizia tributaria” con l’obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell’amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo i quali, vista l’impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall’art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell’eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

“Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – in cui l’esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un’importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all’Amministrazione Finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto stesso”.

“La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua Miani – si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l’auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini”.

“Il vero collo di bottiglia che costringe a “restare appesi dieci anni a una cartella”, per riprendere le parole del premier Conte – spiega Miani –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione”.

I Commercialisti, invece, ribadiscono che l’obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante.

“In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità –, la specializzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell’obbligo di formazione professionale continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D’altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell’attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge”.

“Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono Gelosa e Postal –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l’ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d’intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all’interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi “fuga in avanti” su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l’interesse dell’intero sistema Paese”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti 2 gennaio 2020)




Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

 

 

In tema di sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con mod., in L. n. 136 del 2019 (cd. “Pace fiscale”), per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria, dell’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine ordinatorio del 10 giugno 2019. Questo perché, in assenza di una espressa dichiarazione di perentorietà, ex art. 152, c.p.c., a tale ultimo termine va riconosciuta natura ordinatoria. In altri termini, nella fattispecie sospensiva in esame, mancando una esplicita previsione, lo spirare del termine del 10 giugno 2019 non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo, in quanto ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere testuale ed essere espressamente sancita dalla legge. Peraltro, nella specie, l’effetto sospensivo deriva dalla legge e non abbisogna di una scelta provvedimentale, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto dell’istanza avanzata dal contribuente. Questa la massima che si ricava dall’ordinanza  n. 29790 del 15 novembre 2019 della Corte Suprema di Cassazione (di seguito riportata)

 

Analogamente a quanto previsto da Cass. sez. L, 23/11/2012, n. 20777, sui termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; da Cass. sez. III, 18/04/2011, n. 8857, sul termine di cui all’art. 588 cod. proc. civ.; da Cass. sez. III, 29/11/2005, n. 26039, sul termine di cui all’art. 415, comma 4, cod. proc. civ.).

Contra: Cass. ordinanza, Sez. VI-T n. 28493 del 6 novembre 2019, (Presidente: Greco, Relatore: Gori) secondo cui il termine del 10 giugno 2019, entro cui doveva essere depositata in cancelleria la copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, era da considerare perentorio.

 

Il testo integrale dell’ordinanza interlocutoria n. 29790 del 15 novembre 2019 della Corte Suprema di Cassazione,  Sezione V Civile Tributaria
Presidente: Cirillo, Relatore: Condello

 

OGGETTO: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Processo tributario – Sospensione dei giudizi – Termini – Natura del termine ex art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/2018 per il deposito, in cancelleria, della domanda di definizione agevolata, al fine di ottenere la sospensione del processo tributario per ottenere l’effetto sospensivo fino al 31 dicembre 2020 – Natura perentoria – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Conseguenze – Accoglimento delle istanze di sospensione avanzate dai contribuenti il 23 ottobre 2019 – Art. 6, comma 10, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Art. 152 c.p.c.

 

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Civile Tributaria, composta da Ettore Cirillo (Presidente), Pasqualina A.P. Condello (Relatore/Consigliere), Rosita D’Angiolella, Michele Cataldi, Giuseppe Nicastro (Consiglieri), ­ha pronunciato la seguente

 

Ordinanza interlocutoria

 

sul ricorso iscritto al n. —/15 R.G. proposto da:

DI F.O. E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, F.O. e F.A., tutti rappresentati e difesi, in forza di delega in calce al ricorso, dall’avv. G.S., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A.B., in Roma;

(ricorrenti)

 

contro

 

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 è elettivamente domiciliata

(controricorrente)

 

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 1889/32/15 depositata in data 20 febbraio 2015

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2019 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

 

Rilevato che:

 

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di acquisizione di documentazione esibita in risposta al questionario, notificava alla società F. di F.O. e C. S.a.s. ed ai soci F.O. e F.A. distinti avvisi di accertamento per l’anno 2007, con i quali, disconoscendo la deducibilità di costi, recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA a carico della società e maggiore IRPEF a carico dei soci;

2. proposti distinti ricorsi dalla società e dai soci, che deducevano violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, nullità degli atti impositivi per omessa redazione del processo verbale di contestazione, violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 e contestavano nel merito le riprese a tassazione, la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, li accoglieva parzialmente, ritenendo giustificati e inerenti solo costi per euro 32.588,00 (su un totale non riconosciuto di euro 83.254,70).

3. la sentenza veniva impugnata dalla società e dai soci dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, disattese le eccezioni preliminari di nullità degli atti impositivi, rilevava, con riguardo ai lavori asseritamente svolti dalla società C. S.a.s. presso il cantiere di Vitulano, che la documentazione prodotta dalla contribuente non fosse idonea a dimostrare la effettiva esecuzione e, dunque, la deducibilità dei costi fatturati;

4. avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente e i soci, affidato a tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate mediante controricorso;

5. in prossimità dell’adunanza camerale le parti ricorrenti hanno depositato distinte istanze, con le quali, dichiarando di essersi avvalse della cd. «definizione agevolata» di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, chiedono la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2020 e, in assenza di ulteriori istanze di trattazione da presentare entro tale ultima data, la estinzione del medesimo processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

 

Considerato che:

 

1. Pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso risulta la decisione sulle istanze di sospensione depositate presso la Cancelleria di questa Corte in data 23 ottobre 2019, alle quali sono state allegate le domande di definizione agevolata della controversia presentate dai ricorrenti in via telematica all’Agenzia delle Entrate in data 27 maggio 2019, con copia di avvenuta ricezione delle stesse protocollata dallo stesso Ufficio, e le copie dei versamenti delle rate effettuati in pari data.

Secondo la costante prassi di questa Sezione, la mera circostanza della presentazione della documentazione di sanatoria oltre il termine del 10 giugno 2019 previsto dal comma 10 dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta.

Da questo indirizzo si è discostata la recente ordinanza n. 28493 della Sezione 6-5 di questa Corte, depositata in data 6 novembre 2019, che – decidendo su ricorso per cassazione del contribuente avverso sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando l’avviso di accertamento volto al recupero di imposte dirette e di IVA – ha respinto l’istanza di sospensione pervenuta via posta presso la Cancelleria in data 11 giugno 2019, ritenendo che “per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo ex art. 6 D.L. 119 del 2018 sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti l’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10.06.2019”.

2. Si impone, quindi, di verificare se il mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 previsto dal comma 10 dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 sia ostativo all’accoglimento delle istanze di sospensione.

La soluzione di tale questione richiede di valutare se il termine previsto per il deposito dell’istanza di sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia abbia natura perentoria o, piuttosto, ordinatoria.

2.1. Costituisce principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo (Cons. Stato, sez. VI, 13/03/2013, n. 1511; Cons. Stato 07/07/2014, n. 3431).

Tale principio trova sicura applicazione nel diritto pubblico sia nell’ambito dei poteri dell’amministrazione (Cons. Stato sez. V, 23/04/1982, n. 304, sui poteri sostitutivo in materia urbanistica), sia nell’ambito di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti espansivi ed accrescitivi della posizione giuridica del soggetto privato (Cons. Stato, sez. III, 26/05/2016, n. 2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno).

2.2. Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico mutua taluni aspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimi principi, sia riguardo all’azione del Fisco presidiata dai principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione (Cass. sez. V, 05/10/2012, n. 17002 e Cass. 6-5, ord. 27/04/2017, n. 10481, sul termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente; Cass. sez. V, 03/04/2013, n. 8055 e Cass. Sez. U, 12/11/2004, n. 21498 — in “Finanza & Fisco” n. 45/2004, pag. 3901, sul termine annuale per rettifica cd. formale; Cass. sez. V, 30/06/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5, ord. 19/03/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita), sia riguardo alla posizione del contribuente.

Infatti, in materia tributaria, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 08/05/2013, n. 10761).

Ciò vale a maggior ragione riguardo alla posizione del contribuente in tema di condono fiscale, laddove è ancor più evidente il favor del legislatore per la definizione agevolata, il quale postula una valutazione non già letterale e formalistica, ma sostanziale della domanda, ossia l’individuazione degli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire (Cass., sez. 5, 22/01/2007, n. 1289; Cass., sez. 5, 17/05/2006, n. 11570).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono appare manifesta la necessità di approfondire il significato da attribuire alle regole dettate dal comma 10 dell’art. 6 citato, il quale prevede, al primo periodo, che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019» e, al secondo periodo, che «Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

3.1. Va in proposito osservato che il termine del 10 giugno 2019 ha natura processuale, in quanto volto a fissare il momento entro il quale si può presentare l’istanza all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia al fine di ottenere la sospensione del processo, sicché ad esso si applica il secondo comma dell’art. 152 cod. proc. civ., secondo il quale «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».

In mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria, quale invito a non indugiare, e il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza e non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti.

Nella fattispecie sospensiva in esame, mancando una esplicita previsione, lo spirare del termine del 10 giugno 2019 non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo, in quanto ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere testuale ed essere espressamente sancita dalla legge (analogamente a quanto previsto da Cass. sez. L, 23/11/2012, n. 20777, sui termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; da Cass. sez. III, 18/04/2011, n. 8857, sul termine di cui all’art. 588 cod. proc. civ.; da Cass. sez. III, 29/11/2005, n. 26039, sul termine di cui all’art. 415, comma 4, cod. proc. civ.).

3.2. Peraltro, l’effetto sospensivo deriva dalla legge e non abbisogna di una scelta provvedimentale, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto dell’istanza avanzata dal contribuente.

Ciò in quanto la funzione della sospensione è quella di raccordare la procedura amministrativa di definizione agevolata della lite con quella processuale pendente, posto che, da una parte, permette al contribuente di evitare di venirsi a trovare in una situazione pregiudizievole nel processo pendente e di ottenere il tempestivo disbrigo della relativa procedura dinanzi agli uffici giudiziari e, dall’altra, all’Amministrazione finanziaria di poter svolgere l’attività istruttoria necessaria ai fini delle successive determinazioni sulla domanda di definizione presentata dal contribuente (dovendo l’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020 notificare al contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata nel caso in cui ritenga la controversia non definibile o comunque non valida la definizione per insufficiente versamento dell’importo dovuto).

La sospensione, in sostanza, svolge una funzione “protettiva” e non “preclusiva”, dato che assolve all’esigenza di avere uno stato di temporanea quiescenza del processo in attesa della definizione della procedura amministrativa che presuppone la non prosecuzione medio tempore dell’ordinario svolgimento dell’attività processuale.

Tale finalità trova giustificazione nel normale intento del legislatore di favorire l’estinzione del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio ed è strettamente connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dalla legge di condono, che, derogando alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema d’imposizione diversificato per quelle esigenze di salvaguardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute meritevoli di tutela anche dalla Corte Costituzionale (Cass. Sez. U, 27/01/2016, n. 1518, sulla rilevabilità d’ufficio della sanatoria fiscale).

La natura ordinatoria del termine del 10 giugno 2019 per la presentazione da parte del contribuente della documentazione di sanatoria consente, dunque, l’accoglimento delle istanze di sospensione avanzate dalle odierne parti ricorrenti.

 

P.Q.M.

 

La Corte sospende il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, sino al 31 dicembre 2020 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 8 novembre 2019