Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il “decreto Bollette” (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

 

Quali liti possono essere chiuse in via agevolata

 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Deadline al 30 settembre e rateizzazione “lunga”

 

Entro il prossimo 30 settembre, per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione. Entro lo stesso termine va inoltre versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», pubblicato il 05.07.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture

 

La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

 

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande  

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Dogane e Monopoli del 15 marzo 2023)

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 

 

 




Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l’invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

 

C’è tempo fino al 30 giugno per chiudere le liti

 

In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

 

In cosa consiste la definizione agevolata

 

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

 

Come si perfeziona la procedura

 

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2023)

 

Come previsto al paragrafo 4 del Provvedimento la domanda può essere compilata mediante il software “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti“, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al percorso (Home – Strumenti – Software di compilazione).

I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità rispettivamente “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file“.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 




Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi (via Pec) fino al 30 giugno 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023) dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Nel provvedimento di oggi viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Come presentare la domanda

 

Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

 

Modalità e termini di versamento

 

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», pubblicato il 02.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.

Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

Utilizzando esclusivamente il modello ora approvato con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24, la presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito. È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

 

Si ricorda che l’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia. A tal riguardo, il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

 

In particolare, sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. Come anticipato, in caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso, ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego notificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione». Pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Chiusura delle liti fiscali pendenti: chiarimenti di dettaglio sulla definizione

Pronta la circolare dell’Agenzia con i chiarimenti di dettaglio sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018 (articoli 6 e 7). Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale. La circolare ricorda che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Come funziona la definizione agevolata delle liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il perimetro dell’agevolazione

Il documento di prassi chiarisce che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.

Focus sui casi di soccombenza parziale

 La circolare illustra inoltre come definire in via agevolata i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione in parte all’Agenzia e in parte al contribuente (casi di reciproca soccombenza). Nel documento di prassi le Entrate fanno l’esempio di una lite in cui la sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di accertamento, dando ragione all’Agenzia per 15.000 euro su una maggiore imposta accertata di 20.000 euro (annullando l’accertamento per la quota di 5.000 euro). In questo esempio, il valore della lite è pari all’importo contestato (20.000 euro), mentre l’importo lordo dovuto per definire la lite è pari a 17.000 euro (2.000+15.000), ovvero la somma del 40% di 5.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) e del 100% di 15.000 euro (imposta confermata dalla sentenza). Nel caso di una sentenza di reciproca soccombenza di secondo grado, invece si applicherà il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia del giudice ha stabilito la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e il 100% sulla restante parte.

Quando le sanzioni non sono collegate al tributo

Per quanto concerne la definizione delle liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo, il documento di prassi precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione. Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento). (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 1° aprile 2019)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Artt. 6 e 7, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019»

 

Il decreto legge che ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»

 

I codici tributo

I codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 21 febbraio 2019: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»




Definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l’invio delle istanze

 

Da oggi (6 marzo 2019) è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito internet delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Le liti interessate dall’agevolazione

La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il termine per definire le liti

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione. La presentazione della domanda può avvenire anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 marzo 2019)

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

 




Chiusura delle liti fiscali, online il modello per aderire entro il 31 maggio. Nelle istruzioni le modalità di determinazione degli importi dovuti

 

Approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti con le relative istruzioni

Pubblicati, sul sito internet delle Entrate, il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla C.T.P., con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla C.T.P. alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017. Il modello e le relative istruzioni sono allegati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di versamento degli importi dovuti.

Le liti che rientrano nell’agevolazione

Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti, introdotta dal D.L. n. 119/2018, possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.

Una domanda per lite, tutte entro il 31 maggio

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rate possibili dai 1.000 euro in su

Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019)

 

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi».

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Link al testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145




Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Online il servizio per la trasmissione dell’istanza, entro il 2 ottobre 2017

Rilasciata l’applicazione “DCT” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.

Il termine per definire le liti

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.

Cosa può essere definito

La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici. (Cfr. comunicato Agenzia delle entrate del 9 agosto 2017)




Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Pronti i chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. L’opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal D.L. n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

Il perimetro della definizione

La definizione agevolata è possibile per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legge). Inoltre, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva. Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie e quelle nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione. Rimangono, inoltre, escluse dall’agevolazione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e quelle relative, ad esempio, ai dinieghi espressi o taciti di rimborso.

Duplice definizione per cartelle e liti fiscali

I contribuenti che hanno deciso di avvalersi della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193/2016 e intendono accedere anche alla definizione agevolata delle liti possono procedere in parallelo rispettando le regole di ogni singola definizione. Ne consegue che il contribuente che intende definire la lite tributaria è comunque tenuto, in ogni caso, ad eseguire il puntuale versamento delle somme dovute per la definizione delle cartelle.

Le somme da versare

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell’intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, in quest’ultimo caso a prescindere dalla circostanza che all’atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte. Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest’ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.

Termini e modalità di pagamento

La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine. Riguardo al pagamento rateale, questa soluzione è ammessa soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto ecceda i 2mila euro per ciascuna controversia, mentre le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un’unica soluzione, entro il termine del 2 ottobre 2017.

Il calendario per i pagamenti delle rate

Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce.

La sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente. Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento. Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.

La verifica delle Entrate e l’estinzione automatica della lite

Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 luglio 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 28 luglio 2017, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Per saperne di più:

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche di Alvise Bullo e Elena De Campo

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali di Enrico Molteni




Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

 

Il modello di domanda per la definizione
Il modello di domanda per la definizione

Definizione facile per le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate. I contribuenti interessati, infatti, possono risolverle entro il 2 ottobre 2017 pagando un importo agevolato. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Le liti pendenti definibili

A offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. In sintesi, sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.

Le somme dovute per la definizione

Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, va versato il 40 per cento dei relativi importi in contestazione. Nulla è dovuto, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Scomputo dei versamenti già effettuati e rapporti con la rottamazione dei ruoli

Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni. Sul punto, il provvedimento al paragrafo 1.3 così dispone: «Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6». In questo caso, «La domanda di definizione (…), deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016.». (Paragrafo 4.4)

La prima scadenza al 2 ottobre 2017

Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data – primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

Versamento in una o più rate (con un massimo di tre)

La definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre rate. Il predetto limite di duemila euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata, pari al quaranta per cento dell’importo netto dovuto, scade il 2 ottobre 2017. Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al quaranta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la terza rata, nella misura del residuo venti per cento, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. L’importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ivi previsto.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Diniego della definizione e estinzione del processo

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il contribuente può impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza dì istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego,qualora la controversia risulti non definibile, vale anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Per saperne di più:

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali  di Enrico Molteni