Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

  • il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
  • il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
  • il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

  • il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
  • la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
  • l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

  • la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
  • resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
  • viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

  • la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
  • la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
  • la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

  • i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
  • la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
  • la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

  • la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
  • decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

 

Di seguito la rassegna completa.

 

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

 

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB -Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

 

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

 

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

 

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

 

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

 

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

 

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

 

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

 

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




Cessione dell’alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 86 del 27 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Plusvalenza da cessione di bene condominiale – Alloggio del portiere – Interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Verifica soggettiva delle cause di esclusione – Determinazione del costo fiscale – Ripartizione pro quota in base ai millesimi – Perizia giurata in assenza di costo storico – Artt. 67 e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (inFinanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

L’Agenzia delle entrate chiarisce in via preliminare che la cessione dell’alloggio del portiere, in quanto bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari, genera un provento che deve essere imputato pro quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ne deriva un principio centrale: la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla tassazione previste dall’articolo 67 TUIR (immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante) deve essere effettuata con riferimento alla posizione soggettiva di ciascun condomino, in relazione alla propria unità immobiliare. Se tali condizioni risultano soddisfatte, la cessione del bene comune non genera redditi imponibili per quel singolo partecipante; diversamente, la plusvalenza concorre alla formazione dei redditi diversi.

Per i condòmini “plusvalenti”, i tecnici di via Giorgione confermano che la plusvalenza deve essere determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale del bene, aumentato degli eventuali costi inerenti. Tuttavia, in ambito condominiale, il costo di acquisto dell’alloggio del portiere non è normalmente individuabile in modo autonomo, in quanto incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari. In tali ipotesi, l’Agenzia ammette la possibilità di determinare il costo fiscale mediante il valore risultante da una perizia giurata, da ripartire pro quota tra i condòmini, eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impatto degli interventi Superbonus sulla determinazione della plusvalenza. In applicazione dell’articolo 68, comma 1, TUIR, l’Agenzia ribadisce che:

  • se la cessione interviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi agevolati e si è fruito del Superbonus con opzione per sconto o cessione, le relative spese non rilevano tra i costi inerenti;
  • se la cessione avviene oltre il quinquennio, tali spese rilevano nella misura del 50 per cento.

La risposta consolida quindi un’impostazione nella quale la fiscalità della cessione del bene comune segue quella delle singole unità immobiliari cui è accessorio, imponendo una verifica individuale della posizione fiscale di ciascun condomino e offrendo, al contempo, un criterio operativo per la determinazione del costo in assenza di un valore storico autonomo.

Sotto il profilo applicativo, il documento prassi impone una gestione analitica della vendita del bene condominiale, con segmentazione del trattamento fiscale tra i diversi partecipanti al condominio in base alla rispettiva posizione soggettiva. Sul piano pratico, ciò comporta la necessità di verificare, per ciascun condomino, titolo di acquisto dell’unità, periodo di utilizzo quale abitazione principale, regime di fruizione dell’agevolazione edilizia e incidenza temporale del quinquennio e del decennio dalla conclusione degli interventi. La principale criticità riguarda proprio la ricostruzione del costo fiscalmente attribuibile all’alloggio del portiere, che l’Agenzia delle entrate risolve con l’apertura alla perizia giurata, ma senza definire criteri standardizzati di imputazione, lasciando quindi margini di incertezza nella concreta quantificazione del valore iniziale e nella successiva ripartizione pro quota tra i condòmini.

Vedi anche:

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

 

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

 

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026

La rassegna delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 18 marzo 2026) evidenzia una serie di chiarimenti di immediata utilità operativa, con particolare concentrazione su concordato preventivo biennale, regime forfetario ed esenzioni IVA.

In materia di concordato preventivo biennale (CPB), vengono precisati:
– i limiti applicativi della nuova causa di esclusione in presenza di partecipazioni a studi associati o STP, esclusa quando le attività risultano eterogenee e soggette a ISA differenti;
– la nozione di cause di cessazione, con esclusione, in via di principio, dell’affitto d’azienda tra le operazioni rilevanti;
– il rilievo delle circostanze eccezionali, quali la sospensione dell’attività professionale, anche in assenza di una durata minima, purché accompagnate da una riduzione significativa del reddito;
– la tassatività delle variazioni del reddito concordato, con esclusione di effetti derivanti da componenti come i differenziali su crediti edilizi e inclusione, invece, di sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi novativi.

Sul fronte del regime forfetario, si segnala la rettifica della precedente prassi in tema di compensi non spettanti: le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano ai fini del superamento della soglia di 85.000 euro e non determinano la fuoriuscita dal regime, con indicazioni operative per il recupero dell’imposta sostitutiva mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.

In ambito IVA, assumono rilievo:
– la qualificazione come prestazioni imponibili delle obbligazioni di non fare e di permettere connesse ad accordi su limiti alla circolazione delle azioni, con esclusione dell’esenzione per le operazioni relative a titoli in assenza di effetti diretti sui diritti incorporati;
– i chiarimenti sull’esenzione per corsi di formazione del personale di enti pubblici, riconosciuta solo in presenza di prestazioni formative autonome e non applicabile in caso di operazioni “miste” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto;
– le indicazioni sulla detraibilità dell’IVA nei costi di operazioni straordinarie (MLBO), con esclusione della dichiarazione integrativa in assenza di errore e apertura alla procedura di rimborso.

La raccolta include, inoltre, interventi su ulteriori temi di rilievo operativo, tra cui regime impatriati, crediti d’imposta, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale e imposte indirette.

 

Di seguito la rassegna completa delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.

 

Risposta n. 45 del 24/02/2026

CPB e partecipazione a un’associazione professionale “estranea”: il Commercialista può aderire se le due attività, ISA e bienni restano distinti

Risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 45 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività di lavoro autonomo – Esercizio della Professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) – Contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti svolgente attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali (codice ISA DG10U) – Causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un’associazione o società tra professionistiCondizione che l’adesione al CPB è possibile solo laddove anche l’associazione o la società tra professionisti aderisca al CPB per i medesimi periodi d’imposta – Non ricorre – Ragioni – La causa di esclusione non trova applicazione laddove le due attività applicano ISA differenti e afferiscono ambiti tra loro non assimilabili – Articolo 11, comma 1, lettera bquinquies), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

L’Agenzia delle entrate affronta la nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 giugno2025, n. 81, relativa al professionista che, nel periodo d’imposta precedente, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipa contestualmente a un’associazione tra professionisti o a una STP. Nel caso di specie, tuttavia, l’attività individuale di Dottore commercialista e quella esercitata in forma associata (presso una scuola di sci) risultano del tutto eterogenee, soggette a ISA diversi e prive di qualunque sostanziale collegamento economico-funzionale.

Nel caso in esame, inoltre, assume rilievo la circostanza che le due eventuali adesioni al CPB si collochino su bienni diversi: 2025-2026 per l’attività individuale del Commercialista e 2024-2025 per l’associazione. In questo assetto, la norma antielusiva, secondo una lettura che valorizza gli aspetti sostanziali, non si applica e il professionista può aderire al CPB per la propria attività, indipendentemente dal mancato rinnovo del concordato da parte dell’associazione. In particolare, nella risposta evidenziato che “nel caso concreto prospettato, l’attività di dottore commercialista esercitata dall’Istante per la quale intende aderire al CPB per il biennio 2025­2026 non è riconducibile a quella che svolge, in qualità di associato, presso la Scuola di sci, ossia, l’attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali. Le due attività in questione non hanno profili di collegamento; infatti, oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi, dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili. Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, le proposte di CPB si riferirebbero a periodi d’imposta differenti: per l’Istante, la proposta riguarda il biennio 2025-2026, mentre, per la Scuola di sci, il biennio 2024­2025”. Di conseguenza, concludono i tecnici di via Giorgione, “l’Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 2025­2026 per la propria attività di dottore commercialista indipendentemente dall’eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 2026­2027 da parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l’operatività della causa di esclusione”.

 

Risposta n. 46 del 24/02/2026

CPB e affitto d’azienda: l’operazione non integra, in via di principio, una causa di cessazione, perché non rientra tra le operazioni straordinarie tipizzate della lett. b-ter), comma 1 dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Affitto d’azienda – Causa di cessazione – Non Sussiste – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 come modificata dall’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (e, da ultimo, oggetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 10, comma 1, del del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81)

La risposta chiarisce se l’affitto d’azienda stipulato nel secondo anno di vigenza del CPB possa essere qualificato come evento idoneo a far cessare il concordato. L’Agenzia ricostruisce l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 e sottolinea che il legislatore ha tipizzato come cause di cessazione solo le operazioni straordinarie espressamente indicate o quelle ad esse assimilabili, in quanto potenzialmente idonee a modificare la capacità reddituale su cui si fonda la proposta concordataria. Pertanto, l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.

 

Risposta n. 47 del 24/02/2026

CPB e sospensione dell’attività professionale: la cessazione opera anche senza una durata minima, purché il calo di reddito superi il 30%; con essa vengono meno, nello stesso periodo, anche i benefici premiali ISA richiamati dal comma 3 dell’art. 19 D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività Professionale (di avvocato) – Sospensione per motivi di salute comunicata all’Ordine professionale (che ha conformemente deliberato) – Cause di cessazione – Circostanze eccezionali – Sussistenza – Effetti – Articolo 19, comma 2, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 4, lettera f), del D.M. 14 Giugno 2024.

L’Agenzia delle entrate qualifica la sospensione dell’esercizio della professione, comunicata all’Ordine professionale, come circostanza eccezionale idonea, in re ipsa, a innescare la cessazione del CPB, purché sussista il nesso causale con una riduzione del reddito o del valore della produzione netta eccedente il 30% rispetto al dato concordato. Né l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, né l’articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024 richiedono una durata minima della sospensione.

La cessazione opera quindi dal periodo d’imposta in cui la sospensione si verifica e in cui si realizza lo scostamento quantitativo richiesto. Inoltre, la risposta precisa che il venir meno del regime comporta, per il medesimo periodo d’imposta, anche la perdita di tutti gli effetti connessi all’adesione, compresi i benefici premiali (ISA) richiamati dal comma 3 del citato articolo 19. (ossia, quelli stabiliti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

 

Risposta n. 48 del 24/02/2026

CPB e crediti da bonus edilizi acquistati: il differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto è imponibile nel lavoro autonomo, ma costo e valore nominale utilizzato in compensazione non modificano il reddito e il valore della produzione netta concordati, perché le variazioni CPB sono tassative

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Associazione professionale – Differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Determinazione – Variazione – Non Rilevanza – Articoli 15 e 17 D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

La risposta dell’Agenzia delle entrate prende le mosse da un precedente interpello n. 171/2025, che aveva ricondotto, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, sia il costo di acquisto del credito edilizio sia il successivo valore nominale utilizzato in compensazione alla formazione del reddito professionale, con rilevanza temporale, rispettivamente, al momento del pagamento del costo e dell’utilizzo del credito.

Il tema, però, è diverso: non la rilevanza ordinaria del differenziale, ma la sua incidenza sulla base concordata del CPB. L’Agenzia delle entrate ribadisce che le variazioni al reddito concordato previste dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 13/2024 sono tassative e che i componenti negativi e positivi che formano il differenziale da acquisto del credito non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate, neppure agli “elementi immateriali” del previgente articolo 54 TUIR.

Ne consegue che né il costo sostenuto nel 2024 né il valore nominale della rata utilizzata nel 2025 comportano variazioni del reddito concordato; la medesima conclusione vale, in forza del rinvio dell’articolo 17, anche ai fini del valore della produzione netta IRAP concordato.

 

Risposta n. 49 del 24/02/2026

Accordo transattivo “novativo” e CPB: le somme percepite in luogo del closing mancato, stante il rifiuto del promissario acquirente, non seguono il prezzo di cessione originario, ma integrano una sopravvenienza attiva imponibile, con variazione in aumento del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Transazione – Accordo transattivo definito dalle parti “transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all’operazione” – Somme percepite – Sopravvenienza attiva – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Variazione in aumento – Art. 88, comma 3, DPR 22/12/1986 n. 917 – Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

La società istante, holding operativa, aveva qualificato le somme incassate in esecuzione di un accordo transattivo come proventi sostitutivi del prezzo di cessione di partecipazioni, sostenendone l’inclusione nella gestione caratteristica. L’Agenzia delle entrate, invece, valorizza il contenuto del nuovo accordo, qualificato dalle parti come transazione novativa delle obbligazioni relative all’operazione, con contestuale rinuncia al trasferimento delle partecipazioni e ridefinizione dell’assetto di interessi.

In questo mutato scenario causale, le somme ricevute non costituiscono il mero surrogato del prezzo di cessione inizialmente pattuito, ma assumono natura di sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), TUIR. Proprio perché rientrano tra le componenti tassativamente richiamate dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024, esse determinano una variazione in aumento del reddito concordato e, per il rinvio dell’articolo 17, anche del valore della produzione netta concordata.

 

Risposta n. 50 del 25/02/2026

Scissione mediante scorporo e DURF: la beneficiaria non eredita il “triennio” della scissa ai fini dell’art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997; la continuità civilistico-fiscale non consente estensioni in “mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) – Cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis – Semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti – Scissione mediante scorporo di società ex articolo 2506.1 c.c. – Requisito del triennio di attività – Continuità e neutralità fiscale – Non trasferibilità – Articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997, n. 241

La neo-beneficiaria di una scissione mediante scorporo chiedeva di poter far valere, ai fini del rilascio del DURF e della deroga ai vincoli dell’articolo 17-bis, il periodo di attività ultraventennale maturato dalla società scissa, invocando i principi di continuità e neutralità propri dell’operazione straordinaria. L’Agenzia delle entrate ricostruisce la disciplina civilistica dello scorporo e, soprattutto, le recenti modifiche dell’articolo 173 TUIR, evidenziando come il legislatore sia intervenuto in modo puntuale sulle posizioni soggettive trasferibili.

Da tale ricostruzione deriva che il “pregresso esercizio dell’attività” non può essere esteso oltre i limiti espressi della disciplina speciale. Le condizioni del comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 costituiscono infatti un presupposto specifico di una norma a finalità antielusiva, insuscettibile di interpretazione estensiva; pertanto, in assenza di un’esplicita previsione di legge, alla beneficiaria non può essere riconosciuto il triennio maturato in capo alla scissa.

 

Risposta n. 51 del 25/02/2026

Diritto di superficie su fondi agricoli e contestuale cessione della nuda proprietà: nessuna plusvalenza se il disponente si spoglia integralmente e il terreno è posseduto da oltre cinque anni; se residua un diritto reale, il corrispettivo resta reddito diverso ex lettera h) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fondi agricoli non edificabili – Contestuale cessione di più diritti reali parziali dei su terreni – Caso di specie – Diritto di superficie ad una società e il diritto di nuda proprietà in favore del figlio, nell’ambito di un’operazione di pianificazione del passaggio generazionale – Articolo 67 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 – Effetti retroattivi

L’Agenzia delle entrate applica la norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, secondo cui la costituzione di un diritto reale di godimento produce un reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera h), quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene, mentre si qualifica come plusvalenza ex lettera b) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale.

Nel caso esaminato, posto, che il contribuente istante afferma di aver intenzione di costituire un diritto di superficie su terreni posseduti da più di cinque anni e contestualmente cedere il diritto di nuda proprietà in favore di un soggetto diverso (il figlio); qualora da detti contratti non residui alcun diritto reale in capo all’istante, neanche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, lo stesso non realizzerà alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 comma 1, lettera b), del TUIR. Diversamente, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 del citato articolo 67 del TUIR.

 

Risposta n. 52 del 25/02/2026

Ricognizione di debito in scrittura privata non autenticata: se l’atto è meramente confermativo del rapporto sottostante, registro in misura fissa solo in caso d’uso; resta l’1% se produce effetti modificativi di una situazione obbligatoria preesistente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Registrazione in termine fisso ed in caso d’uso – Caso d’uso – Ricognizione di debito ex articolo 1988 del Codice civile – Scrittura privata non autenticata – Carattere meramente ricognitivo – Applicabilità dell’imposta in misura fissa solo in caso d’uso – Articolo 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131

Richiamando le SS.UU. n. 7682/2023 del 16/03/2023 della Suprema Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate distingue l’atto di mera ricognizione di debito, che ha natura di semplice dichiarazione di scienza e produce solo effetti sul piano dell’onere della prova, dagli atti che, al di là del nomen iuris, introducono un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale.

Nel caso concreto, l’atto prospettato richiama espressamente il rapporto fondamentale sottostante e si limita a confermare un debito certo per causa e oggetto, senza produrre effetti modificativi autonomi. Per questo la scrittura privata non autenticata sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, Parte II, del TUR; la medesima misura fissa si applica anche in caso di registrazione volontaria. Diversamente, ove l’atto producesse effetti modificativi patrimonialmente rilevanti, tornerebbe applicabile l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, con imposta proporzionale dell’1%.

 

Risposta n. 53 del 25/02/2026

Borse “visiting research” per post-dottorato stranieri: niente esenzione IRPEF, neppure per analogia con Erasmus+ o con l’art. 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR; l’università deve operare la ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 53 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri – Programma UE “HORIZONMSCA Staff Exchanges” – Borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato erogate a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso l’Università (c.d. borse ‘‘visiting research’’), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progettoArticolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esenzione IRPEF – Esclusione – Ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

La risposta esamina borse di studio erogate da un’università italiana, quale coordinatrice di un progetto Horizon EuropeMarie Sklodovska Curie Staff Exchanges, a ricercatori stranieri post-dottorato in regime di secondment. L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro delle esenzioni espressamente previste in materia di borse di studio e sottolinea che, dopo le recenti modifiche normative, l’attività di ricerca post-dottorato non può più essere finanziata, ai fini dell’esenzione, attraverso semplici borse di studio diverse dagli istituti tipizzati dalla legge. Poiché le norme agevolative sono di stretta interpretazione, non è possibile estendere in via analogica il regime di favore previsto per Erasmus+, né applicare l’esclusione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR, riservata alle somme corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Le borse “visiting research” risultano quindi imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), TUIR; l’università, in qualità di sostituto d’imposta, deve riconoscere la detrazione di cui all’articolo 13 TUIR e operare la relativa ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

 

Risposta n. 54 del 27/02/2026

Nuovo regime impatriati e “employer of record”: conta la continuità del datore formale di gruppo, anche se gli utilizzatori sostanziali sono diversi e non collegati; il requisito estero sale quindi a sei periodi d’imposta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Datori di lavoro (employer of record (EoR)) italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario Periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, ai fini della fruizione del nuovo regime è di sei periodi d’imposta – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’Istante sosteneva che, essendo diversi e non collegati i soggetti “utilizzatori” della prestazione lavorativa, la continuità del solo employer of record appartenente al medesimo gruppo non dovesse rilevare ai fini dell’innalzamento del requisito temporale di permanenza all’estero. L’Agenzia respinge questa lettura e valorizza, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, la continuità del datore di lavoro formale/gruppo presso cui il lavoratore è stato impiegato all’estero e poi in Italia.

Nel caso esaminato, il rapporto estero con GAMMA Svizzera e quello italiano con GAMMA Italia sono ricondotti al medesimo gruppo societario, circostanza sufficiente a far scattare l’innalzamento del requisito minimo di pregressa permanenza all’estero. L’agevolazione impatriati è quindi subordinata non al requisito ordinario dei tre periodi d’imposta, ma a quello rafforzato di sei periodi d’imposta.

 

Risposta n. 55 del 27/02/2026

Provvigioni riqualificate ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973: prima vanno rettificate le CU per cassa 2022/2023, poi dichiarazioni integrative SP e PF; i crediti “ultrannuali” emersi saranno compensabili solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 55 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni, a seguito di riqualificazione, per evitare la doppia imposizione. – Ritenute alla fonte non operate – Certificazione Unica – Dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cd. integrative ultrannuali- Utilizzo del credito – Modalità – Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 – Articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322

La risposta interviene in un caso di riqualificazione di compensi da “consulenza e ricerca di mercato” a procacciamento d’affari, con conseguente emersione di ritenute non operate sulle provvigioni. Il punto decisivo è il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito per cassa: la Certificazione Unica deve fotografare il periodo in cui la provvigione è stata effettivamente percepita dal sostituito, sicché la CU 2022 originariamente emessa va prima rettificata, distinguendo correttamente le somme percepite nel 2022 da quelle incassate nel 2023.

Solo una volta ottenute le “nuove” CU 2022 e 2023, la società in contabilità semplificata potrà presentare i modelli Redditi SP integrativi per i due periodi d’imposta, attribuendo le ritenute pro quota ai soci, che a loro volta dovranno presentare i corrispondenti Redditi PF integrativi per far emergere il maggior credito. Trattandosi di crediti derivanti da dichiarazioni ultrannuali, la loro utilizzabilità in compensazione decorre soltanto dal 2027, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998. Nel dettaglio, chiarito che se modelli Redditi PF integrativi per i periodi 2022 e 2023 vengono presentati nel 2026, il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d’imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l’’’imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione’’ (nella risposta si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026); potrà utilizzare tali crediti in compensazione per il versamento di debiti maturati dal 2027.

 

Risposta n. 56 del 27/02/2026

Fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi: operazione fiscalmente irrilevante per l’investitore residente se non vi sono liquidazione, rimborso, conguagli o switch; tassazione rinviata all’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 56 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR esteri – SICAV lussemburghesi multi-comparto – Fusione tra OICR – Fusione di comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF effettuata nel rispetto della normativa lussemburghese e comunitaria – Irrilevanza Fiscale in capo all’investitore residente – Esclusione di rimborso, liquidazione, cessione, trasferimento e switch – Tassazione differita al successivo rimborso o cessione delle quote – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Nella risposta l’Agenzia delle entrate esamina la fusione, disciplinata dal diritto lussemburghese e unionale, di due comparti di una SICAV UCITS in una SICAV RAIF, nelle tre varianti prospettate dall’istante (confluenza in due nuovi comparti, in un solo nuovo comparto oppure in comparti già esistenti). In tutti i casi rappresentati, l’operazione avviene al NAV certificato, senza conguagli in denaro, senza rimborso delle azioni dei comparti incorporati e senza annullamento con liquidazione in natura degli attivi a favore dell’investitore residente.

Muovendo dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983, l’Agenzia ribadisce che per gli investitori italiani in OICR esteri i fatti imponibili sono tassativamente individuati nella distribuzione di proventi, nel riscatto o liquidazione delle quote/azioni, nella cessione, nel trasferimento a diverso intestatario e nella conversione tra comparti dello stesso fondo (switch). La fusione tra comparti di OICR esteri non rientra in nessuna di tali fattispecie e, proprio per questo, non integra un evento realizzativo imponibile.

La risposta esclude, in particolare, che la descritta fusione possa essere assimilata:

  • a una cessione o a un trasferimento a diverso intestatario, poiché non vi è alcun passaggio delle quote a soggetti diversi dal titolare originario;
  • a uno switch, poiché quest’ultimo, secondo la disciplina di vigilanza richiamata, presuppone un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione, elementi assenti nel caso di specie.

Ne discende che la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che la fusione dei comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF costituisca un’operazione fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza. La tassazione resta soltanto differita al momento dell’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante dalla fusione, quando il reddito imponibile dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole In tal caso, si procederà alla determinazione dell’eventuale reddito di capitale imponibile, corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, come risultanti da dichiarazione sostitutiva.

 

Risposta n. 57 del 27/02/2026

Medici di assistenza primaria ad attività oraria “pura” non aderenti al Ruolo unico: i compensi restano redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR; la ASL deve operare le ritenute come sostituto d’imposta e non si applica il regime del lavoro autonomo chiarito per il Ruolo unico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 57 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Medici di medicina generale – Assistenza primaria ad attività oraria – Incarico a tempo indeterminato – Mancata adesione al ruolo unico – Qualificazione dei compensi – Redditi di lavoro dipendente – – Ritenute del sostituto d’imposta – Articolo 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 – Articolo 49 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esclusione del regime di lavoro autonomo ex articolo 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’interpello affronta il corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti dalla ASL medici titolari a tempo indeterminato non aderenti al Ruolo unico, così come definito dall’ACN del 4 aprile 2024, che svolgono la sola attività oraria in sedi aziendali e che “continueranno ad essere, nella forma e nella sostanza, medici di Assistenza primaria ad attività oraria ‘‘pura’’. Il quesito nasce dal coordinamento con la precedente risposta n. 73/2025, che aveva ricondotto al lavoro autonomo i compensi dei medici di Ruolo unico che svolgono attività sia a ciclo di scelta sia oraria.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo e di prassi distinguendo tre piani:

  • la regola generale per cui l’attività medica, fuori dal lavoro subordinato, rientra nel lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR;
  • il precedente orientamento della risoluzione n. 14/1999, che aveva qualificato come redditi di lavoro dipendente gli emolumenti dei medici titolari a tempo indeterminato della continuità assistenziale;
  • il più recente chiarimento del 2025, limitato però ai medici confluiti nel Ruolo unico, in ragione del mutato assetto contrattuale definito dagli ACN.

Nel caso di specie, l’elemento decisivo è che i medici interessati continuano a operare come titolari di un rapporto convenzionale a tempo indeterminato di sola attività oraria, senza avere accettato il completamento dell’incarico che comporta il passaggio al Ruolo unico. In assenza di tale adesione, secondo l’Agenzia delle entrate, non opera il mutamento qualificatorio già riconosciuto ai medici del Ruolo unico e resta quindi ferma la precedente impostazione: gli emolumenti percepiti continuano a costituire redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 TUIR.

Sul piano operativo, la conseguenza è che l’Azienda sanitaria locale, quale sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare, all’atto del pagamento, la ritenuta a di acconto prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta conferma dunque che il regime del lavoro autonomo resta circoscritto ai medici che, in base al nuovo assetto convenzionale, sono effettivamente transitati nel Ruolo unico di assistenza primaria.

Nel dettaglio, nella risposta chiarito che gli emolumenti corrisposti dall’Azienda sanitaria locale ai medici di Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono attività a ciclo di scelta ed attività oraria, sono da inquadrare fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR. Mentre, come nel caso rappresentato dall’Istante, dove sussistono “rapporti convenzionali a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria dei medici che non aderiscono al Ruolo unico ex ACN 2024”, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano ad essere inquadrati fra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, come chiarito nella risoluzione n. 14 del 1999.

 

Risposta n. 58 del 2/03/2026

MLBO e IVA sui transaction costs: no alla dichiarazione integrativa IVA se la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole conforme alla prassi allora vigente; possibile, invece, il rimborso ex articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo legato alle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 58 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis del codice civile – Detraibilità dell’IVA assolta dalla “società veicolo” sui costi di transazione – Costi di transazione – Mancato esercizio della detrazione – Dichiarazione integrativa IVA a favore – Esclusione – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Rimborso dell’imposta – Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Decorrenza del termine (dal 9 agosto 2024) – Sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (cfr. Cass., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).

L’interpello riguarda le modalità di recupero dell’IVA assolta sui transaction costs sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO realizzata ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c. L’istante, dopo avere tempestivamente registrato le fatture passive senza esercitare la detrazione, chiede se possa recuperare l’imposta mediante dichiarazioni IVA integrative alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, culminato nelle sentenze n. 22649 e n. 22608 della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi preparatori dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate esclude anzitutto il ricorso all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione integrativa a favore presuppone infatti la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile; nel caso di specie, invece, il mancato esercizio della detrazione non dipende da errore materiale o dichiarativo, bensì da una scelta consapevole e prudenziale, assunta in adesione all’orientamento di prassi allora vigente sulla non detraibilità dei costi di transazione nelle operazioni di MLBO. Proprio questa qualificazione della condotta impedisce di utilizzare lo strumento dell’integrativa.

Ciò nondimeno, la risposta apre alla diversa via del rimborso ex articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che, nel contesto rappresentato, il contribuente non versi in una situazione di “colpevole inerzia”, ma abbia confidato in buona fede nella posizione erariale successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità. Il presupposto per il rimborso viene ragionevolmente individuato nelle citate pronunce della Cassazione del 9 agosto 2024, da cui decorre il termine biennale per l’istanza. In sede istruttoria, tuttavia, l’istante dovrà dimostrare: la tempestiva registrazione delle fatture relative ai transaction costs, il mancato esercizio della detrazione e, soprattutto, che l’IVA eventualmente imputata a costo sia stata recuperata a tassazione, così da preservare il principio di neutralità ed evitare effetti di indebito arricchimento.

 

Risposta n. 59 del 2/03/2026

Accordo di rinunce e consensi ai limiti statutari sulla circolazione delle azioni: corrispettivo IVA rilevante quale obbligazione di non fare e di permettere; esclusa, però, l’esenzione dell’articolo 10, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, se l’operazione principale non incide direttamente sui diritti incorporati nei titoli della società “target

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 59 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di rinunce e consensi all’applicazione dei limiti statutari alla circolazione di azioni – Obbligazioni di non fare e di permettere – Rilevanza ai fini IVA – Articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Operazioni relative ad azioni – Esenzione – Articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione – Aliquota ordinaria – Ragioni

L’istante, socio di maggioranza della società target, aveva percepito un corrispettivo a fronte della prestazione di una serie di consensi e rinunce relative ai diritti statutari e parasociali che limitavano la circolazione delle azioni, in vista del perfezionamento di una più ampia operazione di acquisizione indiretta del controllo. Il primo quesito concerne la qualificazione IVA del compenso: l’Agenzia delle entrate, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale e di prassi, riconosce che sussiste un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di non fare e di permettere assunte dall’istante e il corrispettivo pattuito, con conseguente applicazione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Più delicata è la questione del regime di esenzione previsto per le «operazioni relative ad azioni» dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricostruisce la sequenza delle operazioni e distingue tra il primo trasferimento, che riguardava effettivamente le azioni della target, e il secondo trasferimento, oggetto del quesito, che invece aveva a oggetto le partecipazioni di società poste a monte della catena partecipativa e si svolgeva tra soggetti non soci della target. In questo contesto, i consensi e le rinunce dell’istante non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti, né modificano o estinguono i diritti e gli obblighi inerenti a quelle azioni.

Alla luce dell’interpretazione restrittiva costantemente affermata dalla Corte di giustizia UE, l’esenzione IVA può riguardare soltanto operazioni che incidano direttamente sul contenuto giuridico delle azioni stesse, con effetti strutturali e durevoli sul regime di circolazione e conseguentemente sul potere dispositivo dei soci.

Il mero fatto che una prestazione sia economicamente o funzionalmente collegata a una più ampia operazione societaria non basta, di per sé, a ricondurla nell’alveo dell’esenzione. Pertanto, pur essendo la prestazione IVA-rilevante, il corrispettivo percepito dall’istante deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 10, n. 4).

Al riguardo, nella risposta si ricorda «le operazioni relative ad azioni» di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA – secondo costante interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – ‘‘riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli’’ (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/ 00). Nel riprendere la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui le esenzioni devono peraltro essere interpretate restrittivamente, viene inoltre, richiamata la risposta a interpello n. 130/E del 2021 nella quale è stato evidenziato, che ‘‘come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le ‘operazioni relative a titoli’ sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ‘‘solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse’’ (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C235/00 CSC, paragrafo 29)’’. Nel caso oggetto della citata risposta è stata negata l’esenzione perché l’accordo stipulato tra le parti ivi coinvolte ‘‘non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo (…) e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso (…)’’.

 

Risposta n. 60 del 2/03/2026

Cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario: l’esenzione da registro e bollo ex articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000 spetta solo sulla quota di corrispettivo imputabile all’immobile ammesso al finanziamento, mentre il residuo resta soggetto a tassazione ordinaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 60 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Cessione di ramo d’azienda – Immobile destinato a housing universitario – Proposta ammessa al finanziamento – Esenzione limitata alla quota di corrispettivo riferibile all’immobile – Articolo 1-bis, comma 10, della Legge 14/11/2000, n. 338 – Articolo 23 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – DPR 26/10/1972, n. 642

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000 (recante disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari), a un atto di cessione di ramo d’azienda comprendente un immobile destinato a housing universitario, nell’ambito di una proposta ammessa al finanziamento ai sensi del D.M. MUR n. 481/2024. La norma agevolativa, finalizzata a favorire la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari nell’ambito del PNRR, esenta gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.

L’Agenzia delle entrate ammette, in via di principio, che l’agevolazione possa operare anche quando l’immobile destinato a housing universitario sia trasferito non mediante cessione isolata del bene, ma all’interno di un più ampio ramo d’azienda. Tuttavia, proprio perché la norma di favore si riferisce espressamente agli «atti aventi ad oggetto gli immobili», il beneficio non può essere esteso indistintamente all’intero complesso aziendale, ma soltanto alla parte dell’atto e del corrispettivo che si riferisce specificamente all’immobile agevolato.

A questo fine assume rilievo decisivo l’articolo 23 del TUR, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, che impone, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, di applicare le diverse aliquote ai singoli beni sulla base della ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati. Ne deriva che l’esenzione da Registro e Bollo spetta solo se l’immobile ammesso al finanziamento è distintamente individuato e il relativo valore è analiticamente separato da quello attribuito alle attrezzature, all’avviamento e agli altri asset del ramo. Per tutti gli elementi diversi dall’immobile, l’imposizione resta ordinaria, secondo le regole proprie del trasferimento di ramo d’azienda. La conclusione è fondata sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce estensioni analogiche o generalizzate del beneficio oltre il perimetro individuato dal legislatore.

 

Risposta n. 61 del 03/03/2026

Dispositivo medico per medicazione di ferite classificato alla voce NC 3004: applicabile l’aliquota IVA del 10%, ma solo perché il prodotto rientra tra i dispositivi medici a base di sostanze riconducibili alla nomenclatura doganale richiesta dalla norma di interpretazione autentica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 61 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispositivi Medici – Aliquota Applicabile – Dispositivo medico a base di sostanze – Medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche – Classificazione Doganale NC 3004 90 00 – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 – Numero 114) della Tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633

L’interpello riguarda un prodotto spalmabile con funzione di medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche, anche infette o a rischio d’infezione, commercializzato dalla società con aliquota ordinaria in attesa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tema è se tale bene possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per taluni dispositivi medici a base di sostanze. L’Agenzia delle entrate ribadisce, in linea con la propria prassi consolidata, che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 145/2018 non si applica a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, richiamata dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Il punto decisivo resta quindi la classificazione doganale del bene. Nel caso di specie, sulla base dell’istruttoria svolta da ADM e delle verifiche di laboratorio, il prodotto è classificato al codice NC 3004 90 00, in quanto preparazione con effetti terapeutici e profilattici idonei a giustificarne l’inquadramento tra le “altre preparazioni medicinali” della voce 3004. Da tale classificazione l’Agenzia fa discendere la spettanza dell’aliquota IVA del 10 per cento sulle relative cessioni.

 

Risposta n. 62 del 03/03/2026

Credito IRAP degli enti pubblici: la compensazione “verticale” del debito IRAP istituzionale non transita dall’F24 EP, ma resta una compensazione interna al modello dichiarativo, da evidenziare nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 62 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – IRAP enti pubblici – Corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici) – Credito IRAP – Compensazione verticale – Debito del medesimo tributo – Modello F24 EP – Esclusione – Compensazione interna al modello dichiarativo – Articolo 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

L’istanza è presentata da un ente pubblico che determina l’IRAP ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che ha maturato un rilevante credito IRAP risultante dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo d’imposta 2023. Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione verticale del debito del medesimo tributo, considerato che il modello F24 EP non prevede, per il codice 380E, una colonna destinata agli importi a credito compensati.

L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo in tema di compensazioni, ricordando che, dal 1° luglio 2024, i versamenti eseguiti mediante compensazione devono transitare dai servizi telematici dell’Amministrazione anche quando la compensazione non determini un saldo zero. Tuttavia, precisa che tale disciplina rileva solo quando la compensazione è esposta in F24. Nel caso degli enti pubblici che utilizzano un credito IRAP esclusivamente per pagare IRAP dovuta sull’attività istituzionale, la compensazione è configurata come compensazione interna al modello dichiarativo e, proprio per questo, non deve essere esposta nel modello F24 EP. La soluzione prospettata dall’istante viene quindi condivisa: l’utilizzo del credito avviene senza trasmissione di F24 EP ed è rilevato nella dichiarazione IRAP del periodo successivo, secondo le istruzioni del modello.

 

Risposta n. 63 del 03/03/2026

DURF e soglia del 10 per cento: nel numeratore rilevano anche i versamenti eseguiti con F24 per definire avvisi bonari ex articoli 36-bis e 54-bis, purché effettuati nel triennio di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 63 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Verifica del requisito del 10 per cento – Versamenti registrati nel conto fiscale – Avvisi Bonari – Comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Inclusione nel computo.

L’interpello concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti. In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 54-bis.

L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo. Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la ratio della norma è misurare la regolarità fiscale e l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.

In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente. La risposta valorizza quindi anche tali pagamenti come indice di affidabilità fiscale, se temporalmente riferibili al triennio considerato.

 

Risposta n. 64 del 03/03/2026

Integratori alimentari, preparazioni sportive e prodotti con cacao: aliquota IVA del 10 per cento sia per i beni classificati alla voce 2106, ricondotti al numero 80) della Tabella A, sia per quelli classificati alla voce 1806, riconducibili al numero 64); decisiva la classificazione ADM

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Integratori alimentari – Preparazioni alimentari – Prodotti classificati nella voce NC 2106 – Prodotti classificati nella voce NC 1806 – Numero 80) e numero 64) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 (voci che fruiscono dell’aliquota IVA del 10)

L’istanza riguarda un ampio catalogo di prodotti destinati in prevalenza alla nutrizione sportiva: polveri per bevande, capsule, compresse, barrette, preparazioni proteiche e prodotti contenenti cacao. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli li ha classificati, a seconda delle caratteristiche compositive, alternativamente nella voce NC 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) oppure nella voce NC 1806 (“cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”).

Per i prodotti numerati da 1 a 17, classificati nella voce 2106, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso in numerosi documenti di prassi: gli integratori alimentari e, più in generale, le preparazioni alimentari riconducibili a tale voce fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. La risposta richiama, tra l’altro, la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), che inquadrano nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in capsule, compresse o pillole destinate a essere usate come integratori alimentari, purché non aventi efficacia terapeutica o profilattica tale da ricondurle alle voci 3003 o 3004.

Per i prodotti numerati da 18 a 21, classificati invece nella voce 1806 perché contenenti cacao, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 64) della stessa Tabella A, che riguarda “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao” in confezioni non di pregio. La risposta ribadisce così un principio costante: ai fini dell’aliquota, IVA l’elemento decisivo non è la denominazione commerciale del prodotto, ma la sua classificazione doganale accertata da ADM.

 

Risposta n. 65 del 04/03/2026

Cessioni intracomunitarie con beni ancora in lavorazione in Italia: il termine di 90 giorni non decorre dagli acconti “a milestone”, ma dalla consegna del bene finito per la spedizione nello Stato membro; se la prova non arriva, il cedente può regolarizzare con IVA entro i successivi 30 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 65 del 4 marzo 2026 Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto in altro stato membro – Articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Beni consegnati in Italia al cessionario e sottoposti a ulteriore lavorazione, assemblaggio e collaudo – Decorrenza del termine di 90 giorni – Regolarizzazione della fattura – Articoli 39 e. 41 del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997

La risposta ad interpello prende in esame una fornitura complessa di beni “su misura”, realizzati in Italia per un cessionario comunitario con pagamenti collegati a “milestone“ intermedie, mentre i beni restano fisicamente nello stabilimento del cedente per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi prima della spedizione nello Stato membro di destinazione. In tale contesto, l’Istante chiede se il nuovo apparato sanzionatorio introdotto dall’ articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 87/2024, imponga di acquisire entro 90 giorni la prova dell’arrivo dei beni all’estero anche quando, dopo il trasferimento della “proprietà” in corso d’opera, i beni restano ancora in Italia perché non pronti per la consegna finale.

L’Agenzia delle entrate, pur premettendo che non valuta in sede di interpello la concreta qualificazione IVA dell’operazione, osserva che, nella ricostruzione prospettata, i pagamenti periodici sembrano assumere natura di acconti relativi a stati di avanzamento della lavorazione e che l’effettivo trasferimento, ai fini che qui rilevano, può considerarsi perfezionato solo quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione. Ne discende che, ai fini dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la rilevanza della cessione intracomunitaria va collegata alla consegna del bene finito per il trasporto/spedizione, comprovata da DDT, CMR o altro mezzo idoneo.

Il termine di 90 giorni entro cui acquisire la prova dell’arrivo del bene nell’altro Stato membro decorre, quindi, non dalla data delle fatture emesse sulle “milestone” né dal mero trasferimento formale di proprietà dei beni ancora in lavorazione, ma dalla data in cui il bene viene consegnato per il suo definitivo invio fuori d’Italia. Se il termine decorre inutilmente senza prova della fuoriuscita, il cedente, per evitare la sanzione del 50 per cento dell’IVA, deve emettere nota di debito e versare l’imposta entro i successivi 30 giorni; resta salva, in caso di prova sopravvenuta, la possibilità di recuperare l’imposta mediante nota di variazione o istanza di rimborso.

 

Risposta n. 66 del 06/03/2026

Cantante lirico residente all’estero: i compensi per spettacoli resi in Italia restano imponibili nel nostro Paese anche in presenza di disposizione convenzionale che attribuisce potestà impositiva “concorrente”; nessun rimborso della ritenuta del 30 per cento e nessuna disapplicazione ex ante per le future prestazioni  

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 66 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Artista non residente – Prestazioni artistiche esercitate nel territorio dello stato – Potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica – Convenzione contro le doppie imposizioni – Articolo 17 della Convenzione – Previsione di potestà impositiva concorrente – Conseguenze –  Ritenuta del 30 per cento – Articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Rimborso – Esclusione – Esenzione ex ante – Esclusione – Articoli 3, comma 1 e 23, comma 1, lettera d), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’interpello riguarda un cantante lirico fiscalmente residente nello Stato X che ha reso in Italia quattro prestazioni artistiche per un teatro italiano e ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30 per cento. L’Istante sostiene che, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovrebbero essere tassati esclusivamente all’estero e chiede, di conseguenza, il rimborso delle imposte trattenute e l’esenzione per le prestazioni future.

L’Agenzia delle entrate respinge tale ricostruzione. Sul piano interno, richiama l’articolo 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, nonché l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti italiani di applicare la ritenuta a d’imposta del 30 per cento sui compensi corrisposti a non residenti per prestazioni artistiche svolte in Italia.

Sul piano convenzionale, l’articolo 17 del Trattato attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente sui redditi derivanti da prestazioni artistiche esercitate nel suo territorio. Proprio per questo la Convenzione non elimina la tassazione italiana, ma rimette allo Stato di residenza dell’artista il compito di neutralizzare l’eventuale doppia imposizione. Ne consegue che l’Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già subite in Italia e non può neppure chiedere la disapplicazione preventiva della ritenuta per future prestazioni artistiche rese nel nostro Paese.

 

Risposta n. 67 del 06/03/2026

PEC degli amministratori e imposta di bollo: nonostante l’assenza di un’esenzione espressa, l’Agenzia delle entrate estende il regime di favore previsto per il domicilio digitale dell’impresa alle comunicazioni “pure” degli amministratori obbligati; fuori dall’esenzione gli adempimenti con contenuti ulteriori o riferiti a soggetti diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese – Esenzione dall’imposta di bollo – Interpretazione logico sistematica delle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185 – Limiti – Articolo 16, comma 6, DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Articolo 5, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 – Articolo 1, comma 860, della L 30/12/2024, n. 207

L’interpello nasce dalle modifiche che hanno esteso agli amministratori unici, agli amministratori delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale distinto da quello della società. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulle relative istanze telematiche, posto che la disciplina generale del D.P.R. n. 642/1972 assoggetterebbe, in linea di principio, tali domande all’imposta prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. L’Agenzia delle entrate riconosce che per gli amministratori non esiste una disposizione espressa di esenzione analoga a quella prevista dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 per il domicilio digitale dell’impresa. Tuttavia, valorizzando la ratio della riforma – ufficialità, tracciabilità e sicurezza delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione – e il contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi, perviene a un’interpretazione logico-sistematica estensiva: l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo.

La risposta delimita però con precisione l’ambito del beneficio. L’esenzione vale solo per le comunicazioni “pure” degli indirizzi PEC degli amministratori individuati dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e per le successive variazioni. Non si estende, invece, alle pratiche che contengano ulteriori adempimenti o riguardino soggetti diversi da quelli espressamente tenuti alla comunicazione del domicilio digitale.

 

Risposta n. 68 del 06/03/2026

Regime forfetario e compensi non spettanti: rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026 – Oggetto: REGIME FORFETARIO – Compensi erroneamente percepiti – Restituzione – Rilevanza dei i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario con valorizzazione, caso per caso, delle circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio – Limiti dei ricavi e dei compensi – Soglia di euro 85.000 – Non concorrenza – Determinazione del reddito imponibile – Imposta sostitutiva versata – Rimborso – Modalità – Rettifica della precedente risposta n. 26 del 10/02/2026 – Art. 1, commi da 54 a 89, della L 23/12/2014, n. 190

Con questa risposta, l’Agenzia delle entrate rettifica espressamente la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. Il caso riguarda un medico che, nel 2024, ha percepito compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo dell’ASP nel proprio inquadramento giuridico ed economico; l’errore è stato rilevato nel 2025 e le somme indebite sono state integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute.

Dopo un riesame degli elementi documentali, l’Agenzia delle entrate nel superare la precedente conclusione contenuta nella citata risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, afferma che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, occorre avere riguardo ai compensi effettivamente spettanti, valorizzando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti concretamente posti in essere per rimediare. In questa prospettiva, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da somme non dovute, percepite per causa non imputabile al contribuente e poi restituite integralmente, tali importi non concorrono al raggiungimento del limite e non determinano la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo. Sul piano operativo, la risposta chiarisce anche le modalità di recupero dell’eventuale imposta sostitutiva già versata sulle somme erroneamente considerate nel quadro LM: il contribuente può presentare, alternativamente, una dichiarazione integrativa del modello Redditi (nella specie: 2025 relativo al 2024), indicando i compensi netti effettivamente spettanti e facendo emergere il maggior credito, oppure una istanza di rimborso.

 

Risposta n. 69 del 06/03/2026

Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente: neutralità ai fini delle imposte sui redditi, irrilevanza IVA, registro fisso se l’atto è presentato o formato e nessun evento imponibile in capo ai quotisti, perché la fusione non è né rimborso né switch

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR – Fondi di investimento alternativi riservati di diritto italiano – Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) – Fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, a tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR) – Neutralità fiscale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Irrilevanza – IMPOSTA DI REGISTRO – Misura fissa – Quotisti – Assenza di evento realizzativo – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 26-quinquies del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

L’istanza riguarda delle fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi. In particolare tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR). L’operazione è descritta come una riorganizzazione interna volta a eliminare la struttura master-feeder, concentrare gli investitori direttamente nei comparti esteri e ridurre la complessità operativa e i costi, senza alcuna distribuzione in denaro, senza conguagli e senza liquidazione dei fondi italiani.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate riconosce la piena neutralità dell’operazione sia per gli organismi coinvolti sia per i loro partecipanti. La fusione ha natura meramente riorganizzativa: i fondi feeder si estinguono senza liquidazione, trasferiscono integralmente attività e passività ai comparti riceventi e i quotisti ricevono azioni del comparto lussemburghese aventi caratteristiche equivalenti alle quote precedentemente detenute. In assenza di rimborso, cessione o altro evento realizzativo, l’operazione non produce materia imponibile.

Sul piano IVA, la risposta esclude qualsiasi rilevanza, difettando un’autonoma cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro, l’atto non è soggetto a registrazione obbligatoria; se però viene presentato per la registrazione, o se è formato in atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta in misura fissa, richiamando le disposizioni del TUR pertinenti agli atti relativi a fondi comuni di investimento. Infine, l’Agenzia chiarisce in modo espresso che la fusione non integra, per i quotisti, né una cessione né un’operazione di switch. Quest’ultima, infatti, presuppone un rimborso e una successiva sottoscrizione, mentre nella fattispecie si realizza soltanto una continuità del rapporto di partecipazione collettiva in un nuovo contenitore, sicché non sorgono obblighi di sostituzione d’imposta.

 

Risposta n. 70 del 06/03/2026

CFC e Capital Tax svizzera: nessun credito d’imposta in Italia, perché il tributo cantonale sul capitale non è imposta sul reddito né tributo “similare” ai sensi degli articoli 165 e 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), anche se rientra nella Convenzione Italia-Svizzera tra le imposte patrimoniali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 6 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Disposizioni in materia di imprese controllate estere – Controlled Foreign Companies – Articolo 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Credito per le imposte estere – Articolo 165 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Capital tax svizzera (imposta sul capitale, cioè un’imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997) – Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni – Assimilabilità del tributo assolto all’estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del TUIR –  Esclusione – Imposta sul patrimonio – Esclusione della detraibilità dall’imposta CFC dovuta in Italia.

L’interpello riguarda la possibilità di scomputare, dall’IRES dovuta in Italia sul reddito imputato per trasparenza di una CFC svizzera, la Capital Tax assolta nel Cantone di Zurigo. L’istante sostiene che il tributo sia accreditabile perché ricompreso nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera e, in ogni caso, perché la relativa base imponibile incorpora anche componenti che risentono di aggiustamenti fiscali tipici delle imposte reddituali.

L’Agenzia delle entrate respinge questa impostazione e chiarisce, in via sistematica, che il rinvio dell’articolo 167, comma 9, TUIR all’articolo 165 consente il credito solo per imposte estere sul reddito o, al più, per tributi di natura analoga. Il riferimento dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 alle “imposte estere oggetto di una Convenzione” non vale, quindi, per qualunque tributo contemplato dal trattato, ma soltanto per le imposte reddituali convenzionali.

Nel caso di specie, la Capital Tax è qualificata come imposta sul patrimonio netto della società svizzera: la circostanza che la base imponibile tenga conto anche di riserve di utili, riserve latenti tassate o altri elementi rettificati fiscalmente non è sufficiente a mutarne la natura. Proprio perché il tributo resta patrimoniale, non può essere portato in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia. L’Agenzia delle entrate richiama, a conferma, anche il Protocollo della Convenzione Italia-Svizzera, che disciplina separatamente l’eventuale accredito delle imposte patrimoniali solo in presenza di una corrispondente imposta patrimoniale italiana, oggi inesistente.

In conclusione, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia.

 

Risposta n. 71 del 09/03/2026

Telefonia fissa, mobile e dati: deduzione integrale solo per la quota di costi direttamente ribaltata nei servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo; resta invece all’80 per cento la quota di autoconsumo, anche per le stabili organizzazioni estere in assenza di branch exemption

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito d’impresa – Spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati – Articolo 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Deducibilità all’80 per cento – Esclusione della limitazione per i costi direttamente afferenti ai ricavi – Stabili Organizzazioni Estere – Applicazione del principio Worldwide income taxation principleBranch exemption (BEX) non esercitata – Branch exemption (BEX) non esercitata – Conseguenze

L’istante, società italiana del gruppo operante anche tramite cinque stabili organizzazioni estere, distingue analiticamente i costi di telefonia in due componenti: una quota di autoconsumo, utilizzata internamente nell’organizzazione aziendale, e una quota con finalità imprenditoriale, acquistata per essere integrata nei servizi IT infrastrutturali resi ai clienti del gruppo e direttamente correlata ai ricavi di esercizio.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la ratio dell’articolo 102, comma 9, TUIR, che introduce una limitazione forfetaria alla deducibilità delle spese telefoniche in ragione del potenziale uso promiscuo delle relative apparecchiature. Richiama però la propria prassi, secondo cui la limitazione non si applica quando i costi riguardano beni o servizi non suscettibili, per caratteristiche oggettive o per destinazione funzionale, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali, oppure quando i costi stessi costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa e concorrono direttamente alla produzione di ricavi integralmente tassati.

Nel presupposto – non verificabile in sede di interpello – che la società sia effettivamente in grado di separare in modo analitico le due componenti di costo, l’Agenzia delle entrate conclude che:

  • la quota di autoconsumo resta soggetta alla deduzione limitata all’80 per cento;
  • la quota con finalità imprenditoriale, in quanto direttamente afferente ai servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo, è integralmente deducibile secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.

La medesima conclusione vale anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere, dal momento che la società non ha esercitato l’opzione per la branch exemption e i relativi componenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile italiano.

 

Risposta n. 72 del 09/03/2026

Concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune su beni del demanio statale: l’imposta di registro può essere assolta annualmente ex articolo 17, comma 3, TUR, perché rileva la natura statale del bene e non la titolarità comunale della funzione amministrativa; superata in parte la risposta n. 157/2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 72 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Concessioni demaniali marittime – Porto turistico – Beni immobili appartenenti al demanio dello stato – Articolo 3, comma 16, del D.L. 06/07/2012, n. 95, conv., con mod. dalla L. 07/08/2012, n. 135 – Applicazione dell’articolo 17, comma 3, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Pagamento annuale dell’imposta – Comuni delegati al rilascio della concessione – Rettifica della precedente risposta 28 maggio 2020, n. 157

La società istante, interamente partecipata dal Comune, deve ricevere una concessione demaniale marittima relativa al porto turistico e chiede se l’imposta di registro, normalmente dovuta nella misura del 2 per cento sul canone complessivo pattuito per tutta la durata del rapporto, possa essere assolta con la modalità “a rate annuali” prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR per i contratti di durata pluriennale, in forza dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro amministrativo e giurisprudenziale: i porti appartengono allo Stato e restano beni del demanio pubblico anche quando le funzioni amministrative di rilascio della concessione siano state trasferite o subdelegate a Regioni e Comuni. La delega amministrativa, infatti, non incide sulla titolarità dominicale del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, che valorizza, ai fini dell’articolo 3, comma 16, D.L. n. 95/2012, non tanto il soggetto che emette formalmente il provvedimento, quanto la circostanza che l’atto abbia a oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate supera parzialmente il precedente orientamento espresso nella risposta n. 157/2020 e conclude che, anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Comune nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite, se il bene oggetto del rapporto resta demaniale statale si applica l’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012. Ne deriva che l’imposta di registro può essere assolta sull’intera durata del contratto oppure annualmente, in relazione al canone di ciascun anno, secondo la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR.

 

Risposta n. 73 del 09/03/2026

Carried interest e strumenti finanziari partecipativi (SFP) delle TopCo (struttura articolata su più società): la presunzione dell’articolo 60 D.L. n. 50/2017 non si estende “per trascinamento” dal coinvestimento nel Fondo; se l’investimento nelle emittenti è autonomo, manca la soglia minima, difetta il holding period quinquennale e il capitale è sostanzialmente protetto, i proventi assumono natura di redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 9 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Carried Interest – Articolo 60 del del D.L. del 24/04/2017, n. 50, conv., con mod. dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Strumenti finanziari partecipativi emessi da società partecipate dal fondo – Presunzione legale di reddito di capitale o di reddito diverso – Esclusione – Autonomia dell’investimento rispetto alle quote del fondo – Mancato rispetto del requisito dell’investimento minimo – Assenza di effettivo rischio di perdita del capitale – Carenza del requisito temporale – Qualificazione dei proventi come redditi di lavoro.

L’istanza riguarda un piano di coinvestimento manageriale articolato su due livelli: da un lato la sottoscrizione, da parte dei manager, di Quote A e Quote B del Fondo; dall’altro, l’acquisto di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da due TopCo partecipate dal Fondo stesso. L’SGR chiedeva che, ai fini dell’articolo 60 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli investimenti negli SFP fossero letti unitariamente a quelli nel Fondo, sostenendo che si trattasse di strumenti sostanzialmente “correlati” e funzionali al medesimo allineamento di interessi tra investitori e management.

L’Agenzia delle entrate non condivide tale impostazione. La presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria richiede la verifica dei requisiti direttamente sul singolo investimento cui si riferiscono i diritti patrimoniali rafforzati. L’investimento nelle quote del Fondo e quello negli SFP delle TopCo sono, quindi, considerati autonomi: non è consentito sommare i due piani per dimostrare ex post il superamento della soglia minima dell’1 per cento o degli altri requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso concreto, proprio l’analisi separata dell’investimento negli SFP conduce a escludere la presunzione dell’articolo 60. L’Agenzia rileva, infatti, che l’ammontare degli SFP emessi dalle TopCo è estremamente contenuto e, sulla base dei dati rappresentati, non consente di ritenere integrato il requisito dell’investimento minimo rapportato al patrimonio netto delle emittenti. A ciò si aggiunge la mancanza di un vero holding period quinquennale e, soprattutto, l’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito, dal momento che in più scenari rilevanti (dismissione della partecipazione, opzioni di riacquisto, clausole connesse a inadempimenti) i manager risultano sostanzialmente tenuti indenni almeno per il valore nominale dell’investimento.

Da questo insieme di elementi l’Agenzia fa discendere la seguente conclusione: i proventi ritraibili dagli SFP non possono essere trattati come redditi finanziari, ma assumono natura di redditi di lavoro, in quanto non si realizza quell’effettivo allineamento di rischio-rendimento che giustifica il regime di favore del carried interest.

 

Risposta n. 74 del 10/03/2026

Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e compartecipazione agraria: nessuna decadenza automatica dei benefici se il contratto conserva natura associativa e conduzione condivisa; la decadenza torna, invece, se il rapporto si riduce a mera concessione in godimento del terreno, sostanzialmente assimilabile all’affitto del fondo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 10 marzo 2026 Oggetto: AGEVOLAZIONI – Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) – Articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, conv., con mod. dalla L. 26/02/2010, n. 25 – Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – Articolo 56 della Legge 3/05/1982, n. 203 – Mantenimento del requisito della conduzione – Esclusione della decadenza in presenza di effettiva gestione associata – Decadenza in caso di mera concessione in godimento del fondo.

La società agricola istante, equiparata a IAP, intende acquistare terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina e, entro il quinquennio dall’acquisto, stipulare un contratto di compartecipazione agraria avente a oggetto i medesimi fondi. Il dubbio è se tale scelta faccia venir meno il requisito della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dal beneficio fruito ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

L’Agenzia delle entrate valorizza il precedente orientamento espresso, in materia analoga, dal MEF sulla conduzione associata dei terreni e chiarisce che il contratto di compartecipazione agraria, per sua natura, non comporta necessariamente l’abbandono della conduzione da parte del proprietario-compartecipante. Se il contratto conserva i tratti tipici del rapporto associativo, con gestione condivisa del fondo e partecipazione concreta del concedente all’attività agricola, il requisito oggettivo della conduzione non viene meno e, quindi, non si verifica una decadenza automatica dall’agevolazione PPC.

La risposta, però, introduce un limite molto netto sul piano applicativo: il contratto non deve risolversi, in concreto, in una mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo. In tal caso, infatti, il rapporto perderebbe la sua fisionomia associativa e verrebbe sostanzialmente assimilato a un affitto del fondo, fattispecie che, in via generale, comporta la decadenza dall’agevolazione entro il quinquennio. La tenuta del beneficio è quindi subordinata alla verifica, anche in sede di controllo, dell’effettiva partecipazione del proprietario alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.

 

Risposta n. 75 del 10/03/2026

Professionista residente negli Stati Uniti, credito ceduto e incasso nel 2025: ai fini delle imposte dirette conta il luogo di svolgimento della prestazione e, in base alla Convenzione, il compenso è tassabile solo negli USA se il servizio è stato reso all’estero senza base fissa in Italia; ai fini IVA, invece, la cessione del credito non sposta il momento impositivo e il prestatore deve riaprire la partita IVA per fatturare alla committente italiana, ancorché cessata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 75 del 10 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito di lavoro autonomo – Professionista non residente – Consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana – Cessione del Credito – Articoli 1260 c.c. e ss – Proventi sostitutivi di redditi professionali – Articoli 6, comma 2 e 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Territorialità del reddito di lavoro autonomo – Articolo 23 del TUIR – Convenzione Italia-Stati Uniti – Articolo 14 – Base Fissa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni di servizi – Momento impositivo – Articolo 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Territorialità – Articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – Cessazione della partita IVA – Emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetto con partita IVA cessata – Necessità di riapertura della posizione IVA del prestatore.

L’interpello trae origine da una vicenda articolata: un avvocato, residente a New York, ha svolto nel 2015 un’attività di consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana; a seguito del mancato pagamento del compenso, il relativo credito è stato ceduto pro solvendo a una società terza, che nel 2025, dopo avere definito la controversia con la debitrice originaria, deve corrispondere al professionista l’ulteriore importo pattuito. Il quesito investe sia la territorialità del reddito ai fini delle imposte dirette sia il corretto trattamento IVA dell’incasso.

Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle entrate premette che la verifica della residenza fiscale effettiva costituisce una questione di fatto non scrutinabile in sede di interpello; nondimeno, nel presupposto – assunto acriticamente – che il contribuente fosse fiscalmente residente negli Stati Uniti già nel 2015, le somme da percepire nel 2025 si qualificano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, come proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. In tale scenario – la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito, ‘‘Convenzione’’ o ‘‘Trattato’’), il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le cosiddette tie breaker rule per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti – la Convenzione Italia-USA conduce a ritenere il compenso tassabile, in linea di principio, solo nello Stato di residenza, a meno che la prestazione non sia stata resa in Italia attraverso una base fissa. Se, come rappresentato, l’attività professionale è stata svolta integralmente negli Stati Uniti, il compenso non è imponibile in Italia e non deve subire ritenute nel nostro Paese.

Diverse le conclusioni sul fronte IVA. L’Agenzia dele entrate ricorda che, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide in via generale con il pagamento del corrispettivo e che la successiva cessione del credito non incide su tale regola. Pertanto, il momento impositivo, nel caso di specie, resta collocato nel 2025, all’atto dell’incasso. In più, la circostanza che la società committente sia stata cancellata dal Registro delle imprese e abbia la partita IVA cessata non impedisce l’emissione della fattura elettronica: secondo la prassi richiamata, il SdI non scarta la fattura intestata a un soggetto con partita IVA cessata. Proprio perché la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, il prestatore dovrà però riaprire una partita IVA italiana e assolvere i conseguenti adempimenti tributari.

 

Risposta n. 76 del 11/03/2026

Impatriati “rafforzati” al 90 per cento: il trasferimento da una Regione del Mezzogiorno agevolata a una Regione non inclusa fa venir meno il beneficio maggiorato non solo per il futuro, ma sin dall’origine; il contribuente resta nel regime ordinario al 70 per cento dal primo anno di fruizione e deve regolarizzare il 2023 con integrativa, imposta, interessi e ravvedimento. Nessuna “riattivazione” del 90 per cento in caso di successivo rientro in una Regione agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 76 del 11 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Regime speciale per i lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Detassazione maggiorata al 90 per cento – Trasferimento della residenza da regione agevolata a regione non agevolata – Venir meno del requisito della permanenza – Applicazione del regime ordinario al 70 per cento sin dal periodo di trasferimento in Italia – Dichiarazione Integrativa – Ravvedimento operoso – Esclusione del ripristino del 90 per cento in caso di successivo trasferimento in altra regione agevolata.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023, beneficiando per quell’anno dell’abbattimento del 90 per cento previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 in ragione della residenza in Puglia. Successivamente, il contribuente ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio, chiedendo se la perdita del requisito territoriale comporti soltanto la cessazione del beneficio maggiorato per il futuro oppure consenta almeno il mantenimento del regime ordinario al 70 per cento per il resto del quinquennio.

L’Agenzia delle entrate adotta un’interpretazione rigida della nozione di “permanenza” della residenza nella Regione agevolata per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione. La conclusione è che il venir meno di tale condizione impedisce di considerare legittimamente spettante il beneficio del 90 per cento sin dall’inizio del quinquennio: il contribuente, quindi, non “perde” il 90 per cento solo dal momento del trasferimento nel Lazio, ma deve essere considerato, per l’intero periodo agevolabile, semplice beneficiario del regime ordinario al 70 per cento, applicabile dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, ossia dal 2023.

La risposta, quindi, impone la regolarizzazione retroattiva del 2023: presentazione di dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. È inoltre precisato che un eventuale ulteriore trasferimento futuro in una delle Regioni ricomprese nel comma 5-bis non consente di “riattivare” la detassazione al 90 per cento.

 

Risposta n. 77 del 12/03/2026

Riduzione di due anni dei termini di accertamento: il pagamento in contanti oltre 500 euro per l’acquisto di valori bollati impedisce il beneficio, anche se l’operazione è priva di rilevanza IVA; la tracciabilità è requisito necessario ma non sufficiente e non possono accedere al premio i soggetti esonerati dalla certificazione che non adottano volontariamente fattura elettronica o corrispettivi telematici

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 12 marzo 2026 – Oggetto: AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Acquisto di valori bollati in contanti – Comportamento non idoneo – Esclusione del beneficio – Rilevanza degli obblighi di fattura elettronica e memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – DM Mef 04/08/2016 – Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633

La società istante chiede se l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, effettuato in contanti e non accompagnato da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, possa considerarsi irrilevante ai fini dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e, quindi, non ostativo all’accesso alla riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP. La tesi del contribuente è che l’acquisto di valori bollati non integri un’“operazione” in senso tecnico ai fini IVA e resti, pertanto, fuori dal perimetro applicativo della norma premiale.

L’Agenzia delle entrate non condivide questa lettura e richiama, in primo luogo, il principio secondo cui la tracciabilità dei pagamenti costituisce un requisito indispensabile per il beneficio. Ma aggiunge subito che la sola tracciabilità non è sufficiente: la riduzione dei termini è infatti riservata ai soggetti che, oltre a pagare e incassare con strumenti tracciabili oltre soglia, operano nel quadro degli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure vi aderiscono volontariamente se esonerati.

Da ciò discende che l’effettuazione di pagamenti in denaro contante superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati rappresenta, di per sé, un comportamento non idoneo a consentire la fruizione della riduzione biennale dei termini di accertamento. La risposta conferma, quindi, un’interpretazione secondo la quale il presidio della tracciabilità viene letto in senso sostanziale e non meramente formale.

 

Risposta n. 78 del 12/03/2026

Polizze vita a contenuto finanziario: lo “Stock” dell’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 resta un importo “statico” da versare in quattro rate 2025-2028, anche se nel frattempo intervengono riscatti, liquidazioni o assoggettamento a bollo speciale; dal 2025 il bollo annuale segue invece la nuova scansione ordinaria e può essere compensato in F24 con i crediti da imposta sulle riserve matematiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 78 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su prodotti assicurativi a contenuto finanziario – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Commi 87 e 88 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Stock dell’imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024 – Rateazione 2025-2028 – Bollo annuale – Riscatti e liquidazioni – Compensazione in f24 – Imposta di bollo speciale ex articolo 19 del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv., con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214, (da “Scudo fiscale”).

L’interpello, presentato da compagnie assicurative vita operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, chiede chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dai commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio 2025), che ha modificato il sistema di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario. Il fulcro del quesito riguarda il trattamento dell’imposta di bollo “memorizzata” fino al 31 dicembre 2024 (c.d. Stock) e il coordinamento tra tale Stock, il nuovo bollo annuale dovuto dal 2025 e il residuo “bollo trattenuto” in sede di riscatto o liquidazione.

L’Agenzia delle entrate conferma, in primo luogo, che l’ammontare dello Stock maturato fino al 31 dicembre 2024 costituisce un importo sostanzialmente statico, da versare secondo la scansione rateale imposta dal comma 88 (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027 e 10% entro giugno 2028), senza che vicende successive delle singole polizze – quali riscatti totali, liquidazioni o riscatti parziali intervenuti dal 1° gennaio 2025 – possano modificarne l’ammontare già cristallizzato. Le vicende della polizza rilevano, invece, per il solo bollo maturato dal 2025 in avanti, che segue la disciplina ordinaria annuale introdotta dal comma 87.

La risposta chiarisce poi che il nuovo bollo annuale e le rate dello Stock sono versati tramite modello F24 e, in quanto debiti esposti nella sezione “Debito”, possono essere oggetto di compensazione orizzontale secondo le regole ordinarie, anche utilizzando crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche. Ciò vale sia per il bollo annuale sia per le rate dello Stock, per le quali la prassi richiama gli appositi codici tributo già istituiti.

Infine, sul rapporto tra nuova disciplina e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse con lo “scudo fiscale”, l’Agenzia precisa che, dal 2025, l’imposta di bollo speciale annuale va determinata al netto del bollo annuale dovuto dall’impresa di assicurazione per quell’anno; invece, con riferimento alle annualità fino al 31 dicembre 2024, l’imposta di bollo speciale può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni già accantonata fino a tale data, con eventuale residuo da versare secondo il piano rateale dello Stock. In questo senso, i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012 risultano oggi parzialmente superati dalla disciplina sopravvenuta.

 

Risposta n. 79 del 12/03/2026

Corsi per agenti di Polizia locale: esenzione IVA per formazione e addestramento professionale resa agli enti pubblici ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993; imponibilità ordinaria, invece, se la prestazione è resa in forma “mista” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Agenti di polizia locale – Addestramento all’uso delle armi – Formazione per strumenti di autotutela – Spray oc – Distanziatore telescopico – Fornitura congiunta di beni e formazione – Corrispettivo onnicomprensivo – Esclusione dell’esenzione.

La società istante organizza ed eroga, su incarico di diversi Comuni, corsi rivolti al personale della polizia locale aventi a oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco, l’abilitazione e l’aggiornamento professionale per l’impiego del distanziatore telescopico e dello spray OC, nonché, più in generale, la formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza degli strumenti di autotutela assegnati agli operatori. L’Agenzia delle entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale degli enti pubblici. (Vedi anche, la recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 che contiene utili chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato).

Nel ricostruire il quadro fattuale, la risposta dei tecnici di Via Giorgione valorizza sia la qualifica soggettiva dei committenti – pubbliche amministrazioni – sia quella dei destinatari dei corsi, individuati negli agenti di polizia locale, che costituiscono a tutti gli effetti “personale” di enti pubblici. Inoltre, dalle determinazioni comunali allegate all’istanza emerge che i corsi in questione non hanno finalità generiche o meramente divulgative, ma sono funzionali all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, anche ai fini del porto dell’arma e dell’uso degli strumenti di autotutela.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate conclude che i corsi descritti nell’istanza rientrano nel regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale di enti pubblici. La qualificazione agevolata è fondata proprio sul fatto che le attività formative e di addestramento sono dirette a trasmettere conoscenze e abilità operative indispensabili agli agenti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La risposta introduce, però, una rilevante precisazione operativa. Quando alla società viene affidata non solo la formazione, ma anche la fornitura di beni – come nel caso della consegna di distanziatori telescopici, supporti e altri dispositivi, unitamente alle ore di formazione teorica e pratica – e il contratto prevede un corrispettivo unitario onnicomprensivo, senza distinta valorizzazione economica della componente didattica e di quella materiale, l’esenzione non può trovare applicazione. In tale ipotesi l’intera operazione resta soggetta a IVA ordinaria, non essendo possibile isolare la parte di corrispettivo riferibile ai corsi potenzialmente esenti.

 

Risposta n. 80 del 18/03/2026

Docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: l’opzione esercitata nel 2023 con un figlio minorenne consente solo l’estensione fino a otto periodi d’imposta; la nascita del secondo figlio dopo il versamento non rileva per la prima opzione, ma consente una nuova opzione entro il 30 giugno 2027 per arrivare a undici periodi, o a tredici in presenza di un terzo figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 80 del 18 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d’imposta 2020 – Opzione per l’estensione del periodo agevolabile – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» – Articolo 44 del D.L. n. 78/2010 – Articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Requisito dei figli minorenni – Verifica al momento dell’esercizio dell’opzione – Nascita del secondo figlio successiva al versamento – Esclusione della proroga immediata a undici periodi d’imposta – Possibilità di successiva nuova opzione – Art. 44, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

L’interpello riguarda un professore universitario rientrato fiscalmente in Italia nel 2019, già beneficiario del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, che ha esercitato, nell’aprile 2023, l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 234/2021 avendo, a quella data, un figlio minorenne. Il dubbio nasce dal fatto che, nell’agosto dello stesso 2023, è nata una seconda figlia e l’Istante chiede se tale evento consenta di beneficiare immediatamente della proroga “lunga” fino a undici periodi d’imposta complessivi.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto l’impianto normativo. Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l’esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. La prassi già consolidata, richiamata nella risposta, precisa che i requisiti familiari devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il relativo versamento.

Su questa base, l’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente. La presenza di due figli minorenni non può essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023, ma deve essere accertata con riguardo al momento in cui l’opzione viene effettivamente esercitata. Poiché nel caso concreto il versamento è stato effettuato nell’aprile 2023, quando il contribuente aveva un solo figlio minorenne, l’opzione perfezionata in quella data consente esclusivamente l’estensione del regime fino a otto periodi d’imposta complessivi, e non fino a undici. La nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 è quindi irrilevante ai fini della prima opzione già esercitata.

La risposta, tuttavia, non si ferma a un diniego, ma coordina questa conclusione con i chiarimenti più recenti della Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 sul progressivo allungamento del periodo agevolabile per docenti e ricercatori. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia riconosce che la nascita del secondo figlio nel 2023 potrà rilevare in un momento successivo: l’Istante potrà infatti fruire di un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta, a condizione che, entro il 30 giugno 2027 (ossia entro il termine per il versamento collegato alla conclusione degli otto periodi agevolati), eserciti una nuova opzione e versi un ulteriore importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati del periodo precedente.

L’Agenzia delle entrate aggiunge, infine, un’ulteriore conseguenza applicativa: se entro la medesima data del 30 giugno 2027 dovesse sopravvenire anche un terzo figlio, il contribuente potrebbe esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando, in questo caso, del versamento ridotto al 5 per cento. La risposta offre così un chiarimento di notevole utilità pratica: per i soggetti rientrati prima del 2020, la verifica del requisito familiare resta ancorata in modo rigoroso al momento del versamento, ma il meccanismo del progressivo allungamento consente comunque di valorizzare eventi successivi, purché attraverso una nuova opzione nei termini stabiliti dalla legge.

 

Risposta n. 81 del 18/03/2026

Trust statunitense “interposto” se la beneficiaria conserva un potere di influenza sostanziale sui beni tramite disposizioni testamentarie o fiduciarie: dal trasferimento della residenza in Italia scattano imputazione dei redditi del trust, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 18 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware – Qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 – Trust interposto – Mancato reale spossessamento – Poteri di influenza della beneficiaria primaria – Obblighi dichiarativi – MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale –  IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Art. 37 del DPR 29/09/1973, n. 600 – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992

L’interpello riguarda un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, del quale l’Istante, soggetto fiscalmente non residente al momento della richiesta, è beneficiaria primaria, mentre i suoi discendenti sono individuati quali beneficiari secondari. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2026, la contribuente chiede di confermare che il trust debba essere considerato autonomo soggetto d’imposta non interposto e che, conseguentemente, non sorgano in capo alla stessa obblighi di monitoraggio sui beni del trust, salvo l’eventuale esistenza di un vero e proprio diritto di credito verso il trustee.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro di prassi in tema di trust “inesistenti” o interposti ai fini delle imposte dirette, richiamando il principio secondo cui l’effettivo discrimine è il reale spossessamento del disponente o del beneficiario e la concreta autonomia del trustee nella gestione e disposizione dei beni segregati. Nel caso di specie, pur prendendo atto delle modifiche formali introdotte con il nuovo trust del 2024, l’Amministrazione rileva che l’Istante conserva ancora un notevole potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, potendo impartire indicazioni dispositive tramite testamento o tramite contratto fiduciario revocabile destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Proprio questa persistente capacità di condizionare la gestione e la devoluzione dei beni impedisce di ravvisare il necessario spossessamento sostanziale.

Su tale base, l’Agenzia conclude che il trust deve essere qualificato come trust interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, dal periodo d’imposta in cui la contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia, essa sarà tenuta a dichiarare in Italia i redditi del trust, nonché ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all’estero attraverso il trust. La risposta, dunque, conferma un approccio sostanzialistico, in base al quale la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla sola forma dell’atto istitutivo, ma dalla effettiva autonomia dei poteri dispositivi rispetto al beneficiario.

 

 




Le ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

 

Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026

 

Impatriati: l’accesso all’ulteriore quinquennio spetta anche ai rientri 30 aprile-2 luglio 2019 senza attendere decreti. Docenti e ricercatori: l’estensione del beneficio si “allunga” anche in corso di fruizione se i requisiti (figli) maturano successivamente

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza del emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell’ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell’agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.

 

La Risoluzione interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all’ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla “meccanica” dell’estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.

 

A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)

 

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l’accesso all’ulteriore quinquennio non è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti “beneficiari del regime” che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all’adozione del decreto.

Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l’impostazione “a blocchi”: il primo quinquennio agevolato decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale e l’eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).

 

B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche “in corso”

 

Per gli incentivi di cui all’articolo 44 D.L. n. 78/2010, la Risoluzione chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l’allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l’evento rilevante (nascita/adozione o sopravvenienza del requisito) si verifica entro il periodo agevolato in corso, l’agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall’inizio.

La Risoluzione legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l’estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.

 

Risoluzione n. 9 del 24/02/2026

 

Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: per osteopata e chiropratico (iter L. 3/2018 non completato) e per chinesiologo (non professione sanitaria) si applica IVA ordinaria; per massaggiatore capo bagnino esenzione se titolo abilitante idoneo. Fatturazione: divieto SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche e obbligo STS per il Massaggiatore capo bagnino – Per lo osteopata/chiropratico/chinesiologo fatturazione elettronica

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall’esenzione e IVA ordinaria – Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).

La Risoluzione fornisce un inquadramento sistematico dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l’esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).

 

 

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A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per iter non completato

 

Pur essendo figure “perimetrate” dalla legge n. 3/2018, l’Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l’iter regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell’assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.

 

B) Chinesiologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell’esenzione IVA

 

Per il chinesiologo, la Risoluzione ribadisce che l’attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l’esenzione non è applicabile e l’operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.

 

C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo

 

Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l’esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il focus operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l’autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.

 

D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

 

La Risoluzione coordina l’inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmissione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione “non SdI” e invio dati attraverso i canali previsti). Per il Massaggiatore capo bagnino (MCB), trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l’obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.




Le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Ultimo aggiornamento

Segnaliamo cinque risoluzioni di immediata utilità operativa: codici tributo e istruzioni F24 per misure della Legge di bilancio 2026, indicazioni pratiche su Transizione 5.0 e una presa di posizione rilevante sulla detraibilità IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLBO.

 

 

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Risoluzione n. 1/E del 12/01/2026

 

Transizione 5.0: fruizione del credito “residuo” al 31.12.2025 ripartita 2026-2030; in F24 si usa il codice 7072 con anno quota e controlli automatici su capienza annuale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Piano Transizione 5.0 – Articolo 38, Decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19 – Utilizzo in compensazione – Credito residuo al 31 dicembre 2025 – Ripartizione in cinque quote annuali 2026–2030 – Cassetto fiscale – Codice tributo 7072 – Controlli automatizzati e scarto F24.

La Risoluzione fornisce le istruzioni operative per la fruizione, in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, del credito Transizione 5.0 residuo al 31 dicembre 2025, chiarendo che l’importo residuo è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni 2026-2030, rese visibili nel cassetto fiscale.

Per la compensazione della quota annua, il contribuente indica nel modello F24 il codice tributo “7072” (istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024) e, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di fruibilità della singola quota nel formato “AAAA” (come esposto in cassetto fiscale).

È inoltre precisato che l’Agenzia effettua controlli automatizzati: se l’utilizzo in compensazione eccede la quota disponibile per l’annualità, il modello F24 è scartato con comunicazione tramite ricevuta telematica.

 

Risoluzione n. 2/E del 29/01/2026

 

Legge di bilancio 2026: imposta sostitutiva 15% su notturno/festivi/turni nel privato; istituiti i codici tributo F24 (anche per versamenti “fuori regione” in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta)

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno – Lavoro festivo e giorni di riposo – Indennità di turno – Articolo 1, commi 10 e 11, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1076, 1610, 1929, 1933, 1311.

La Risoluzione istituisce i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 15% prevista per il periodo d’imposta 2026 sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, lavoro festivo e a turni (salva rinuncia scritta del lavoratore), ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025. Sono istituiti i codici tributo 1076 (versamento ordinario) e i codici 1610/1929/1933/1311 per la gestione dei versamenti relativi a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta in ipotesi di versamento “fuori regione” (e speculare).

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale Mese di riferimento il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimentol’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

Risoluzione n. 3/E del 29/01/2026

 

Incrementi retributivi 2026 e rinnovi contrattuali 2024-2026: imposta sostitutiva 5% (con soglia reddito 2025 ≤ 33.000 euro); istituiti i codici tributo F24

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi 2026 – Rinnovi contrattuali sottoscritti 01/01/2024–31/12/2026 – Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Limite reddito lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1075, 1609, 1926, 1927, 1310.

La Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, prevista dall’articolo 1, comma 7, legge n. 199/2025, applicabile ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro (salva rinuncia scritta).

Sono istituiti i codici 1075 (ordinario) e 1609/1926/1927/1310 per le specificità connesse ai versamenti dovuti in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta (versamenti fuori regione e speculari).

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando qualeMese di riferimentoil mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimentol’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

Risoluzione n. 4/E del 29/01/2026

 

Pubblica amministrazione: imposta sostitutiva 15% sul trattamento economico accessorio 2026 per personale non dirigenziale; codici tributo per F24 e per F24 EP (179E-181E)

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su trattamento economico accessorio personale non dirigenziale PA – Articolo 1, comma 237, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo – Versamento con F24 e F24 EP – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici F24 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 – Codici F24 EP 179E, 180E, 181E.

In attuazione dell’articolo 1, comma 237, legge n. 199/2025, la Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva 15% (anno 2026) sui compensi di trattamento economico accessorio, incluse indennità fisse e continuative, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (salva rinuncia scritta).

Per il modello F24, sono istituiti i codici 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 (con gestione delle specificità regionali). Per il modello F24 EP, sono istituiti i codici 179E, 180E, 181E, con istruzioni dedicate per i campi riferimento A e B (mese/anno) e senza valorizzazione dei campi “codice” ed “estremi identificativi”.

Sono altresì fornite le regole di compilazione (sezioni, colonne, formati 00MM e AAAA) coerenti con l’ordinario tracciato di versamento.

 

Risoluzione n. 7 del 12/02/2026

 

MLBO e IVA sui transaction costs: la SPV non è mera holding “statica”; i costi di acquisizione sono spese prodromiche all’attività imponibile post-fusione. La detrazione è ammessa se sussiste il nesso con le operazioni attive della risultante

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis c.c. – Società veicolo (SPV) – Costi di transazione (Transaction costs) – Soggettività passiva IVA – Articolo 4, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Diritto alla detrazione – Articolo 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Nesso immediato e diretto con operazioni imponibili – Principio di neutralità – Prassi e giurisprudenza (Corte di Giustizia UE e Cassazione).

La Risoluzione affronta la detraibilità dell’IVA addebitata sui costi di transazione sostenuti da una SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO e richiama i due presupposti del diritto alla detrazione ex articolo 19 DPR 633/1972: (i) qualifica di soggetto passivo IVA ex articolo 4; (ii) impiego degli acquisti a monte per operazioni attive imponibili (o assimilate) a valle.

In premessa, l’Agenzia ricorda la regola antielusiva sull’assenza di attività commerciale per le holding “statiche” (mera detenzione di partecipazioni) e la conseguente esclusione della soggettività passiva IVA; tuttavia, nel MLBO la SPV opera come veicolo funzionale all’acquisizione con indebitamento e alla successiva fusione con la target.

Richiamando il principio di neutralità e la giurisprudenza unionale e nazionale (cfr. Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22608 e Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22649), la Risoluzione qualifica i transaction costs come spese di investimento prodromiche/preparatorie all’avvio dell’attività economica imponibile che verrà esercitata dalla società risultante dalla fusione, riconoscendo la detraibilità dell’IVA a monte quando è individuabile un nesso tra tali costi e le operazioni attive imponibili della post-fusione. Più in dettaglio, la risoluzione afferma che: in linea con la giurisprudenza unionale e domestica, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV svolga un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la target. “La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione”.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

 

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

 

Transizione 4.0: comunicazioni ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria “a termine” con sanzione fissa per l’ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.

Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

 

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

 

Welfare aziendale e e-bike in leasing: per l’IVA le biciclette a pedalata assistita non sono “veicoli stradali a motore” (fuori dall’art. 19-bis1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione “a monte” condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Risposte n. 37, n. 38 e n. 39/2026, del 12 febbraio 2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all’estero e piani azionari, vicende “successorie” in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

 

Risposta n. 37/2026 (12/02/2026)

Retribuzioni convenzionali e piani azionari: stock option/performance shares maturate all’estero “assorbite” dalla base convenzionale; imponibile solo la quota riferita a periodi non coperti dal regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock optionPerformance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (piani di stock option e performance shares) maturati in periodi in cui il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in Italia con il criterio delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. In linea con la prassi richiamata, la determinazione “convenzionale” della base imponibile assorbe le ulteriori componenti retributive (fringe benefit, premi, indennità, ecc.) riferibili alla medesima attività estera, evitando una tassazione analitica autonoma.

Applicando tale principio al caso concreto, l’Agenzia delle entrate conclude che il contribuente non deve tassare in Italia il fringe benefit 2024 derivante dall’esercizio di stock option maturate nel vesting period dicembre 2016-giugno 2019, né il valore 2025 delle azioni assegnate per performance shares con performance period luglio 2022–giugno 2025, in quanto ricompresi nella base convenzionale.

Resta invece imponibile (in quanto non “coperto” dal regime convenzionale, secondo i fatti rappresentati) il fringe benefit relativo alle stock option maturate giugno–novembre 2016.

 

Il principio richiamato:

 

Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 (cfr. paragrafo 2) è stato precisato che “dall’introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali”. (cfr., da ultimo, la risposta a istanza di interpello n. 783, pubblicata il 17 novembre 2021, con cui è stato ribadito che “una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione”).

 

Risposta n. 38/2026 (12/02/2026)

S.a.s., decesso di accomandante e accomandatario: imputazione del reddito ante/post liquidazione, trattamento in capo agli eredi e tassazione separata delle somme dipendenti dalla liquidazione; focus anche su affrancamento riserve ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso socio accomandante – Trasmissibilità mortis causa della quota – Liquidazione – Imputazione del reddito ex art. 182 TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario – Art. 14, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192.

L’interpello affronta una sequenza “complessa” di eventi (decesso dell’unica accomandante, apertura della liquidazione, successivo decesso dell’accomandatario) e chiede chiarimenti su: (i) imputazione del reddito della s.a.s. in fasi ante e post liquidazione, (ii) qualificazione e tassazione delle somme/valori spettanti agli aventi diritto, con specifico riferimento alla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera l), TUIR per i redditi imputati “in dipendenza della liquidazione societaria”, (iii) profili di affrancamento della riserva in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024 e relativi effetti sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni/canoni di riparto.

In premessa civilistica, l’Agenzia ricorda che, nelle s.a.s., la quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.), con conseguente subentro degli eredi nello status di socio, principio confermato anche da giurisprudenza richiamata in risposta.

Sul versante affrancamento, la risposta richiama la struttura dell’istituto: possibilità di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione presenti al 31.12.2023 e residui al 31.12.2024 mediante imposta sostitutiva del 10%, liquidata nella dichiarazione 2024 e versata in quattro rate, con rinvio al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 39/2026 (12/02/2026)

ISA e “attività prevalente” in edilizia senza ricavi di vendita: per DG69U il parametro include rimanenze finali/esistenze; l’assenza di ricavi non esclude di per sé l’applicazione dell’ISA ai fini dell’opzione CPB

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Attività prevalente – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

L’Agenzia è chiamata a chiarire come individuare l’attività prevalente ai fini ISA quando, nel periodo d’imposta, non emergono ricavi di vendita (voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”), ma risultano incrementi di rimanenze per immobili in corso destinati alla rivendita, tipici della fase “fisiologica” delle imprese edili.

La risposta valorizza il quadro normativo/tecnico richiamato: per alcuni ISA (tra cui DG69U) il limite/parametro rilevante considera ricavi “rettificati” includendo rimanenze finali ed escludendo esistenze iniziali, come previsto dal decreto MEF 18 marzo 2024, art. 3, comma 2, così che la mancanza di ricavi di vendita non è di per sé idonea a escludere l’applicabilità del modello DG69U.

In questa cornice, l’Agenzia conferma l’impostazione per cui l’attività prevalente può essere coerentemente individuata nell’attività comunicata e svolta (costruzione di edifici residenziali e non residenziali – ATECO 41.00.00) e, quindi, nell’ISA DG69U, ferma restando la natura “di diritto” del parere e l’assenza di valutazioni sui profili di fatto dell’attività concretamente esercitata.

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate evidenzia, che l’assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze non concorrono a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-­legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a fini della non applicazione degli ISA. Infatti, pur svolgendo l’attività prevista dall’oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d’imposta di inizio attività,  l’impresa non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (i.e., ”progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”). Pertanto, in base al quadro delineato dall’Istante e trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, si ritiene che l’impresa istante possa optare per l’adesione al CPB per il biennio 2025­2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge.

 

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Le risposte agli interpelli dell’ 11 febbraio 2026 (17:00)

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sei risposte, dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

 

Risposta n. 31 dell’11/02/2026

Sconto in fattura nel sismabonus acquisti: detrazione commisurata alla spesa “per cassa”; se lo sconto non corrisponde a pagamenti effettivi, il credito non si perfeziona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Articolo 16, Commi 1-septies e 1-septies.1, del Decreto-legge n. 63 del 2013 – Detrazione – Spese effettivamente sostenute – Spettanza della detrazione – Acquirenti di unità immobiliari – Anno di sostenimento della spesa – Opzione sconto in fattura – Importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – Mancato perfezionamento dell’opzione – Insussistenza del credito d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, anche in presenza di sconto in fattura, il presupposto sostanziale resta il sostenimento effettivo della spesa, con imputazione temporale legata al pagamento (criterio “per cassa”).

Nel caso esaminato, le fatture esponevano uno “sconto” pari alla detrazione massima, ma senza che risultasse versato il residuo corrispettivo oltre lo sconto fino a concorrenza dell’importo fatturato: ciò determina mancato perfezionamento dell’opzione e conseguente insussistenza del credito d’imposta in capo al fornitore.

Viene confermata la necessità di coerenza tra corrispettivo, sconto effettivo e flussi finanziari: lo scollamento tra fattura e pagamenti rende non sostenuta (in tutto o in parte) la spesa agevolata.

 

Risposta n. 32 dell’11/02/2026

Credito d’imposta ZES Unica e leasing “in costruendo”: individuazione del momento di effettuazione dell’investimento e coordinamento con consegna/collaudo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 32 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica – Articolo 16 del Decreto-legge n. 124 del 2023 – Investimento – Realizzazione di un bene immobile – Contratto di Leasing in costruendo – Rilevanza – Momento di effettuazione degli investimenti – Consegna del bene.

La risposta affronta la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito ZES Unica in presenza di leasing in costruendo, con attenzione al rischio di anticipazioni meramente contrattuali non correlate a un’effettiva disponibilità del bene nel territorio agevolato.

L’impostazione valorizza la disponibilità sostanziale del bene (e, ove rilevante, accettazione/collaudo) quale snodo per la corretta imputazione temporale dell’investimento, con ricadute sulla spettanza del credito nel periodo di riferimento. Viene data rilevanza alla tracciabilità documentale (contratto, SAL, verbali, consegna, fatture/quietanze) per presidiare prova dell’investimento e corretto timing.

 

Risposta n. 33 dell’11/02/2026

Plusvalenza su cessione di partecipazioni e base imponibile IRAP: la rilevanza dipende dalla riclassificazione “bancaria” e da valutazioni di fatto sulla corretta voce di bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 33 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IRAP – Fondazioni bancarie – Società bancaria conferitaria – Cessione di partecipazioni – Plusvalenza – Articoli 13 e 25, Comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 153 del 1999 – IRES – Imponibilità – IRAP – Base imponibile – Non rilevanza – Condizioni.

L’istanza è incentrata sulla tesi di esclusione (totale o parziale) della plusvalenza dalla base IRAP, assumendo che la stessa sia imputabile a voci contabili non incluse nel margine di intermediazione rilevante per gli intermediari.

L’Agenzia delimita l’ambito dell’interpello: la corretta riclassificazione e l’attribuzione della plusvalenza alla voce appropriata implica valutazioni di fatto (contabili e documentali) non definibili in astratto nella sede interpretativa.

Ne discende che la rilevanza IRAP non può essere affermata o esclusa automaticamente: dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla verifica delle condizioni di iscrizione secondo i criteri applicabili. Nel caso di specie, la riclassificazione della plusvalenza in parola potrà essere effettuata nella Voce 210 laddove sussistano, in concreto, le condizioni previste per la sua iscrizione secondo le indicazioni della Circolare n. 262/2005. Va da sé che, considerata la natura delle condizioni ivi richieste, la riclassificazione in concreto di detta plusvalenza nella Voce 210 implica delle valutazioni di fatto (e non la soluzione di aspetti di natura interpretativa) che esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello. Sarà, pertanto, onere della Società valutare la sussistenza delle relative condizioni per procedere alla riclassificazione nella Voce 210 della Plusvalenza realizzata a seguito della cessazione delle Azioni al fine di verificare la rilevanza ai fini IRAP della stessa.

 

Risposta n. 34 dell’11/02/2026

Cedolare secca “C/1” (regime transitorio 2019): impossibile rinnovare l’opzione in sede di ulteriore proroga nel 2025 per contratto originario 2013

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 34 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Applicazione del regime della Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’Articolo 1, Comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in sede di ulteriore proroga.

Il regime opzionale di cedolare secca per locazioni commerciali C/1 è stato introdotto in via transitoria con perimetro circoscritto (norma del 2018 con operatività collegata ai contratti 2019).

L’Agenzia valorizza l’esaurimento temporale della disciplina e la lettura letterale del perimetro applicativo: l’opzione, pur esercitata in sede di proroga nel 2019 su contratto antecedente, non può essere validamente reiterata in occasione di ulteriore proroga nel 2025.

Conclusione: per contratto stipulato nel 2013, in assenza delle condizioni della norma transitoria, l’istante non può optare per la cedolare secca in sede di proroga 2025. Conseguentemente, considerato l’esaurimento degli effetti temporali dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 145 del 2018 e tenuto conto della formulazione letterale della norma, l’opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato antecedentemente, non possa essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell’anno 2025, non essendo più vigente il regime opzionale in esame.

 

Risposta n. 35 dell’11/02/2026

 IVA 4% per veicoli adattati: dopo le modifiche 2022, la patente speciale con adattamenti può sostituire la certificazione, se completa e coerente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 35 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità – Spettanza dell’agevolazione.

L’istanza riguarda un soggetto con patente speciale recante codici di adattamento, privo di certificazione ex legge n. 104/1992, che chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del veicolo adattato.

L’Agenzia richiama disciplina e prassi aggiornate: per i soggetti con ridotte/impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida, è sufficiente produrre copia della patente con l’indicazione degli adattamenti prescritti (anche di serie), oltre alla dichiarazione sostitutiva sul mancato utilizzo dell’agevolazione nel quadriennio.

Nel caso rappresentato, la patente speciale con adattamenti costituisce documentazione idonea per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% sull’acquisto del veicolo adattato.

 

Risposta n. 36 dell’11/02/2026

Compensazioni “orizzontali” oltre soglia e CPB: chiarimenti su visto di conformità e utilizzo in F24 dei crediti in presenza di adesione al concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 36 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Concordato preventivo biennale – Compensazione – Credito imposte dirette – Visto di conformità – Soglie soggetto ISA.

La risposta si concentra sulle condizioni di utilizzo in compensazione dei crediti (profili di soglia e presidi come visto/controlli) con riferimento a contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale.

L’adesione al CPB non opera come “sanatoria” dei vincoli procedurali: restano centrali i presupposti oggettivi del credito e le regole formali di spendibilità (tra cui il visto di conformità oltre soglia).

In chiave operativa, la risposta guida al corretto coordinamento tra formazione del credito, adempimenti di controllo preventivo e modalità di utilizzo in F24.




Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d’imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei bonus edilizi entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all’acquisto e valore nominale imponibile all’atto dell’utilizzo in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 26 giugno 2025Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Associazioni Professionali – Articolo 54 Del TUIR – Interessi attivi di conto corrente – Redditi di capitale – Premio di assicurazione professionale riaddebitato – Deducibilità limitata alla quota rimasta a carico – Differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi – Rilevanza nel reddito di lavoro autonomo – Imputazione temporale del costo e del valore nominale utilizzato in compensazione – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192

 

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

Sul primo punto, l’Agenzia delle entrate richiama la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 all’articolo 54 del TUIR, che ha inserito il comma 3-bis stabilendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono comunque redditi di capitale. Ne consegue che gli interessi accreditati nel 2024 sul conto corrente intestato all’associazione professionale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nell’articolo 44, comma 1, lettera a), TUIR e restano assoggettati alla ritenuta bancaria a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta ad interpello, quindi, conferma che, nonostante il principio di onnicomprensività, gli interessi attivi bancari non “migrano” nell’alveo del reddito professionale.

Quanto al premio di assicurazione professionale, pagato dall’associazione quale contraente unico e successivamente riaddebitato ai singoli professionisti e società coassicurati, l’Agenzia delle entrate adotta una soluzione di sostanziale neutralità fiscale del riaddebito. In coerenza con il principio di inerenza e con il nuovo assetto del reddito di lavoro autonomo, l’associazione può dedurre nel 2024 solo la quota di premio effettivamente rimasta a proprio carico, mentre la parte destinata a essere ribaltata agli altri assicurati non è deducibile. Simmetricamente, le somme incassate nel 2025 a titolo di riaddebito pro quota non costituiscono proventi percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale” e, pertanto, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In altri termini, il riaddebito al puro costo non genera un componente positivo imponibile, ma serve solo a sterilizzare la quota di costo non inerente all’attività propria dell’associazione.

La parte di maggiore interesse riguarda, però, il differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi. Sul punto l’Agenzia delle entrate prende atto che, in base alla precedente disciplina e alla risposta n. 472/2023, tale differenziale positivo non era stato ricondotto ai redditi di lavoro autonomo. Con l’introduzione, dal 2024, del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 TUIR, la conclusione cambia radicalmente: sia il costo di acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso, al momento del suo utilizzo in compensazione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dello studio associato. La risposta chiarisce così che il differenziale positivo non resta fiscalmente “irrilevante”, ma emerge per effetto della rilevanza speculare del costo e del provento nel nuovo modello di determinazione del reddito professionale.

Sul piano dell’imputazione temporale, l’Agenzia applica il principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno del pagamento (nel caso di specie, il 2024), mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nei periodi d’imposta in cui le singole rate del credito sono effettivamente utilizzate in compensazione (nel caso prospettato, dal 2025 in avanti).

La risposta offre quindi un importante chiarimento per gli studi professionali che abbiano acquistato crediti edilizi non come corrispettivo di prestazioni rese, ma come vero e proprio investimento di liquidità: il differenziale non è tassato “in blocco” al momento dell’acquisto, bensì si costruisce fiscalmente attraverso la deduzione del costo all’atto del pagamento e l’emersione del valore nominale al momento dell’utilizzo in F24.




Ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

E’ stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E con cui sono stati forniti i chiarimenti sull’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse introdotta dal cd “decreto Asset (art. 26 del D.L. n. 104/2023).

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate:

Oggetto: Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 – Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 23/02/2024)

Oggetto: Gruppo IVA – Incorporazione soggetto esterno al gruppo – Adempimenti dichiarativi periodo ante incorporazione – articolo 8, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 23/02/2024)

Oggetto: Interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344-347 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (c.d. Ecobonus) – Centri commerciali – Detrazione – Limite massimo spettante (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 22/02/2024)

Oggetto: Regime forfetario – art. 1, co. 54–89, della legge n. 190 del 2014 – cause ostative di cui alle lett. dbis) e dter) del comma 57 – trasferimento residenza in Italia – Chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero – Inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore – Superamento soglia di 30.000 euro nell’anno precedente – Non applicabilità (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 22/02/2024)

Oggetto: Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 1942 – Avvenuta omologazione – Modifiche successive – Ulteriore falcidia del debito – Scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese ma non omologata – Maggiore sopravvenienza attiva – Detassazione ex art. 88, co. 4-ter, del Tuir – Non applicazione (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 22/02/2024)

Oggetto: Scissione – Art. 173 del TUIR – Agevolazioni fiscali – Crediti d’imposta della scissa – Ripartizione – Criteri (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 22/02/2024)

Oggetto: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – Chiarimenti in tema di fatturazione – articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 21/02/2024)

Oggetto: Trattamento ai fini IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 21/02/2024)




IVA periodica omessa e pagamento rateale ex articolo 54-bis DPR IVA: il credito annuale non si recupera per compensazione interna sulle rate, ma emerge solo pro quota nelle dichiarazioni successive in funzione dei versamenti eseguiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 27 febbraio 2020 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione IVA annuale, Quadro VQ – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito IVA annuale – Articolo 54-bis del DPR 26/10/1972, n. 633

La risposta ad interpello affronta il caso del contribuente che, avendo omesso in parte i versamenti dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative al 2018, ha successivamente avviato il pagamento rateale dei debiti emersi a seguito della comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il quesito riguarda gli effetti di tale rateazione sull’eccedenza IVA a credito risultante dalla liquidazione di dicembre 2018, eccedenza che, in sede di dichiarazione annuale IVA 2019, non ha potuto essere indicata nel rigo VL33 proprio perché il calcolo del credito annuale deve tenere conto esclusivamente dei versamenti effettivamente eseguiti.

L’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente, che intendeva utilizzare l’eccedenza IVA di dicembre per pagare parzialmente le rate dei debiti IVA 2018. Richiamando il precedente orientamento espresso nella risposta ad interpello n. 449 del 30 ottobre 2019, il documento ribadisce che, nel quadro VL della dichiarazione annuale, non assumono rilievo i versamenti periodici omessi, ma soltanto l’IVA periodica effettivamente versata, inclusa quella corrisposta a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In caso di pagamento rateale, rileva esclusivamente la quota parte d’imposta pagata entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione della stessa.

Punto centrale della risposta:

“In definitiva, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta chiarisce che il recupero del credito non può avvenire attraverso una compensazione “interna” con le rate dovute a seguito della comunicazione di irregolarità, ma solo tramite la sua progressiva emersione nelle dichiarazioni annuali dei periodi successivi, in funzione dei versamenti concretamente eseguiti. A tale scopo, viene richiamata l’introduzione, nel modello IVA 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, del quadro VQ, destinato proprio alla determinazione del credito maturato a seguito di versamenti non spontanei dell’IVA periodica. Il chiarimento conferma, dunque, una lettura rigorosa del principio di cassa del versamento ai fini della formazione del credito annuale, con effetti diretti sulla tempistica di recupero dell’eccedenza e sulla gestione dichiarativa delle posizioni IVA irregolari.




Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 449 del 30 ottobre 2019 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale – Articolo 73, comma 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 54-bis DPR 26/10/1972, n. 633.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

L’Agenzia respinge, quindi, tutte le soluzioni prospettate dall’istante, compresa l’indicazione nella dichiarazione annuale dell’intero importo contestato pur in presenza del pagamento di sole due rate, nonché l’utilizzo del credito nelle comunicazioni periodiche del 2019 in assenza di effettivo emergere del medesimo in dichiarazione.

Punto centrale della risposta:

“In buona sostanza, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta conferma una lettura rigorosa del rapporto tra omesso versamento periodico e formazione del credito annuale: il contribuente non può anticipare, in sede dichiarativa o nelle liquidazioni successive, l’utilizzo di un credito che presuppone versamenti ancora non effettuati. Il credito emergerà soltanto progressivamente, negli anni corrispondenti al piano di rateazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale di ciascun periodo di riferimento. Il chiarimento assume rilievo sistematico perché esclude che il diritto alla detrazione possa tradursi, in simili fattispecie, in una immediata compensazione interna svincolata dall’effettivo assolvimento dell’imposta periodica omessa.