Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio

Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore




Iper ammortamento: le istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Si precisa che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

Il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: Iper ammortamento – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

 

 I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




Gestione artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi di addebito relativi ad accertamenti fiscali notificati nel 2016

“In attuazione di quanto dispone l’art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, si comunica che sono state ultimate le attività di formazione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali accertati da Agenzia delle Entrate.

Gli atti di accertamento si riferiscono a:

  • Avvisi di accertamento unificato notificati nel 2016
  • Atti di definizione ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 218/97 notificati nel 2016

Per segnalazioni o richieste di chiarimento di carattere amministrativo è possibile utilizzare l’indirizzo email:

AvvisoAddebito.Entrate@inps.it avendo cura di specificare nell’oggetto “avviso di addebito autonomi”.

Per segnalazioni di carattere esclusivamente tecnico-applicativo è possibile utilizzare l’indirizzo email, secondo le indicazioni di cui al Msg. 7655 del 30.12.2015. SupportoArtCom@inps.it”

 

Questo il testo del Messaggio INPS del 10 novembre 2017, n. 4492

 

Per saperne di più:

 

 

Commenti

 

Professionisti, imprenditori individuali e soci di società: riflessi contributivi dell’accertamento di un maggior reddito di impresa o professionale  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:
Sezione Lavoro

 

 

Cartella dell’INAIL per fatti accertati dall’INPS

 

Escluso che l’INAIL possa procedere all’iscrizione a ruolo sulla base di un verbale di accertamento dell’INPS non esecutivo, in quanto impugnato (ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4032 del 1° marzo 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi assicurativi – Riscossione – Credito previdenziale – Iscrizione a ruolo nella pendenza dell’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria – Condizione – Ad opera di un ente diverso da quello accertatore – Inclusione – Fattispecie – Iscrizione a ruolo effettuata dall’INAIL – Cartella esattoriale dell’INAIL, per fatti accertati dall’INPS per cui pende giudizio – Non ammissibilità dell’iscrizione a ruolo – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»

 

Prassi

 

Sugli effetti sulla contribuzione previdenziale dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 140 del 2 agosto 2016, (in “Finanza & Fisco” n. 15/2016, pag. 1193) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Accertamenti di maggiore reddito nei confronti di artigiani, commercianti – Rilevanza ai fini previdenziali

 

Per le istruzioni INPS sull’utilizzo dell’avviso di addebito per il recupero per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 168 del 30 dicembre 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2011, pag. 144). Peraltro, nella circolare citata si legge: “al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv., con mod., dalla L. n. 122/2010, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo. Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti. In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26/02/1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS che ha emesso l’avviso stesso.”. In pratica, in forza dell’art. 30 D.L. 78/2010, l’avviso di addebito sostituisce di fatto l’iscrizione a ruolo e la cartella, delle quali assume le funzioni come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.




Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di split payment. Con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 illustrate le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Il documento interpretativo fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal citato D.L. 50/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della

L’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 alla disciplina dello split payment

scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le PA, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da PA centrali o locali oppure quotate e  inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di- Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/.

Lo split payment dei professionisti

 Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità a due vie

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Il calendario dei versamenti

Un’altra novità illustrata dalla circolare n. 27/E riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all’Erario dell’IVA dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Circa le modalità, questi soggetti possono versare cumulativamente l’IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:

  • versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
  • versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Nessuna correzione per gli errori da luglio al 7 novembre 2017

L’Agenzia chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. A partire da oggi (7 novembre 2017), invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’IVA ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – DM del 23/01/2015 – DM del 27/06/2017 – DM del 13/07/2017




Revisione dell’ACE: limiti temporali per l’applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli interpelli

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017. Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, nel documento di prassi l’Agenzia fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.

Il perimetro temporale delle norme antielusive

L’Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018.

In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

Interpello e proroga delle dichiarazioni

 L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del D.P.C.M. di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2017)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 26 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – ACE (Aiuto per la crescita economica) – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione – Revisione delle disposizioni attuative – Misure antielusive contenute nell’articolo 10 del decreto del 03/08/2017 (Decreto ACE) – Art. 1, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del DL 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L 11/08/2014, n. 116




Detrazioni in caso rapporto a tempo determinato, interessi passivi derivanti da mutuo e somme erogate dall’Università. In tre risoluzioni chiarimenti

Istruzioni sui compensi per il servizio di volontariato civile

Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, le risoluzioni:

  • 127/E del 18/10/2017 che riguarda la qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile ed il calcolo delle detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • 128/E del 18/10/2017 che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dall’Università derivanti da finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa COST;
  • 129/E del 18/10/2017 sulla detraibilità, in capo al coniuge superstite, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

 

 




“Prima casa” inagibile a causa del sisma: replicabile l’agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, del 1° agosto 2017, con cui l’Agenzia risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.

Il quesito oggetto dell’interpello

In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione 107/2017 l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Ok all’agevolazione bis

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° agosto 2017)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E del 1° agosto 2017, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Condizioni per la fruizione dell’agevolazione – Condizioni di non prepossidenza di altro idoneo ad abitazione – Deve trattarsi di immobile idoneo a sopperire ai bisogni abitativi – Possesso di altro immobile assolutamente inidoneo (quale può essere, ad esempio, per inagibilità dovuta a terremoto) all’uso abitativo” – Conseguenze – Spettanza delle agevolazioni – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131




Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

L’ art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. Nel dettaglio, il citato articolo 3 del D.L. 50/2017 dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto «sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito» al fine di poter «utilizzare in compensazione» il credito IVA annuale o infrannuale per importi «superiori a 5.000 euro annui». Quindi, la norma, non impone il visto di conformità né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui. Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto, contenuto nell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pari a 30.000 euro. In altri termini, il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Da qui, la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 103 E del 28 luglio 2017, secondo cui “il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”. Tale soluzione, a giudizio delle Entrate, è conforme a quanto già detto con riguardo al calcolo del limite di riferimento per l’apposizione del visto nelle richieste di rimborso del credito IVA infrannuale (cfr. circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1), nonché con quanto detto, in precedenza, con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 in merito all’obbligo disposto dall’articolo 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Coerentemente, con la precisazione precedente, l’Agenzia sottolinea, come l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR- Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui –  Risposte a quesiti – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017




IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

L’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell’IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». L’esclusione dall’IRAP riguarda, in sostanza, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

L’imposta continua, invece, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:

a) l’attività di agriturismo;

b) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;

c) le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017 fornisce le prime le risposte ai quesiti circa le modalità di determinazione dell’imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli ancora soggetti (anche in modo parziale) all’imposta regionale.

Tra le risposte, sorprendente la numero 4. Secondo, l’Agenzia “i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, seguendo le modalità precisate nella risposta al quesito precedente, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati”.  Pertanto, secondo la Nota, la 2, a margine del documento di prassi “le società che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo l’intero ammontare del valore della produzione tramite una variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni ” con il codice 99. Le società che determinano il valore della produzione ai sensi del citato art. 5-bis compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati fiscali relativi all’attività agricola esclusa; l’intero valore della produzione così determinato va riportato nel quadro IR, sezione I, senza assoggettarlo ad imposta”.

Link al testo risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca -Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446




Soggetti titolari di partita IVA: individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

I codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2 della risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nel terzo allegato alla risoluzione (allegato 3, colonna 2,) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, come specifica la risoluzione, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 9 giugno 2017 con oggetto: COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




Beni strumentali 4.0: FAQ del MISE sull’iper ammortamento 2017

Super e iper ammortamento. On line le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle domande frequenti sull’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4”.

Link al FAQ – Domande frequenti sui beni strumentali (aggiornamento al 19 Maggio 2017)

Per saperne di più:

Il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento

L’iper ammortamento è una maxi maggiorazione che consente, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.

I vantaggi:

  • Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
  • Il beneficio è cumulabile con:
    • Nuova Sabatini
    • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
    • Patent Box
    • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
    • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
    • Fondo Centrale di Garanzia

Super e iperammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote diiperammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I chiarimenti Entrate-Mise

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




I chiarimenti delle Entrate sullo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento

Pronte le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione. Con la circolare n.15/E di oggi (28 aprile 2017) le Entrate forniscono chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello IPEA in relazione alle perdite pregresse.

Come funziona lo scomputo delle perdite richieste con il modello IPEA

Il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando l’IPEA, esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Per i soggetti aderenti al consolidato al modello IPEC si aggiunge il modello IPEA

Resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello IPEC per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità. Il documento di prassi sottolinea come, in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello IPEA. Ad esempio, le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità del consolidato, possono essere richieste utilizzando il modello IPEA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017, con oggetto: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione – Modello IPEA – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo da Modello IPEA e da Modello IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600




Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare n. 14/E di oggi (del 27 aprile 2017) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non Ias/Ifrs. La legge di bilancio ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Chi può procedere alla rivalutazione

I soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Sono inclusi, inoltre, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Su quali beni si applica la rivalutazione

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

L’affrancamento del saldo attivo e il riallineamento

Contemporaneamente alla rivalutazione, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione. Con il riallineamento è possibile, invece, adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. La legge di bilancio ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall’adozione del criterio del fair value, nell’ipotesi in cui lo stesso ha determinato l’iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017, con oggetto: RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 15, commi da 16 a 23, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – DM 13/04/2001, n. 162  – DM 19/04/2002, n. 86 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L 30/12/2004, n. 311




Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Super e iper ammortamento a confronto sulla base del risparmio fiscale

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto IRES per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:

Ammortamento ordinario Super ammortamento (maggiorazione 40%) Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 336.000 600.000
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) 760.000 664.000 400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento 9,60%

(760.000 – 664.000)/1.000.00036,00%

(760.000 – 400.000)/1.000.000

Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.

Cos’è il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0.

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.

Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Oltre che alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Con il documento di prassi pubblicato, le principali misure del Piano nazionale Industria 4.0 sono pienamente operative e tutti i passaggi implementativi sono conclusi, così da assicurare un orizzonte di certezze nella pianificazione degli investimenti e garantire la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017)

Link alla Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 del 30 marzo 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Per usufruire dello sconto d’imposta non è necessario conservare la ricetta

Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata. Dal 1° gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario l’obbligo di conservazione della ricetta

In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie

In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. (Cfr. Decreto 6 giugno 2001, n. 289)

Le spese per le quali non scatta la detrazione

La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 27 febbraio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 27 febbraio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva- Documenti giustificativi della detrazione – Articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Decreto 6 giugno 2001, n. 289




Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Non è utilizzabile l’istanza di adesione per lo sblocco del DURC

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. “decreto Fiscale” il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti». Questo è quanto ha stabilito la Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell’Inps con Msg n. 824 del 24 febbraio 2017 (di seguito riportato), in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro, i quali chiedevano spiegazioni sulla possibilità di utilizzare l’istanza di adesione come impegno per lo sblocco del Durc.

Il testo del messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017 – Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili- Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4 del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964) disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della definizione agevolata.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di «capitale e interessi» di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle «sanzioni» di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli «interessi per ritardata iscrizione a ruolo» che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.

L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente D.M. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con INAIL, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.