Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2018, il comma 936, lett. b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2522), che modifica l’articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In pratica, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). Con esclusione della possibilità di un amministratore unico. Altra, rilevante modifica, anch’essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria, per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:

  • “non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
  • nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  • nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio;
  • le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.



Riduzione del termine per l’esercizio della detrazione IVA. Le risposte delle Entrate ai dubbi degli operatori

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione IVA, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017. La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, infatti, analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto. Il D.L. n. 50/2017 ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione IVA spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Come applicare la disciplina

Per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’IVA può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L’IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment

Con il documento di prassi firmato oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al D.L. n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata lascelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore

 La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Modifiche alla disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Decorrenza della nuova disciplina – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96

 

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017




Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio

Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore




Iper ammortamento: le istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Si precisa che l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

 

Il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: Iper ammortamento – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

 

 I chiarimenti Entrate-Mise

 

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




Patent Box: approvate le disposizioni di dettaglio per la revisione del regime opzionale prevista dal D.L. 50/2017

E’ stato firmato il decreto di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. Patent Box.

Il provvedimento, che sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226), è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede Ocse e prevede l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.

Infine, sempre con riferimento ai marchi, la disposizione regola lo scambio spontaneo d’informazioni con i Paesi terzi membri dell’Inclusive Framework on Beps con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Come spiega la relazione illustrativa del nuovo decreto sono state adottate disposizioni di revisione del decreto 30 luglio 2015, (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226) recante la disciplina attuativa del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (cd. Patent box), coerentemente alle modifiche apportate alla disciplina in questione dal D.L. n. 50/2017.

“In particolare, ha recepito i seguenti punti introdotti con il richiamato art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1088):

  • eliminazione dei marchi d’impresa dall’alveo dei beni immateriali agevolabili, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio;
  • introduzione di disposizioni di coordinamento per tener conto della predetta soppressione e disciplina del periodo transitorio (cd. grandfathering) per i marchi d’impresa;
  • individuazione delle modalità per l’effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzione esercitate per i marchi d’impresa”.

Link al testo del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 novembre 2017, recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018

Relazione illustrativa del decreto di revisione del regime opzionale cd. Patent Box

Documentazione

Legislazione

Provvedimento 27 giugno 2016 – pdf – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016 (Link sito web: http://www.agenziaentrate.gov.it)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016 – Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 … 1 REGIME DI ESCLUSIONE PARZIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Accordi preventivi Patent box: più tempo per l’invio della documentazione …

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 – Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi … … 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Accordi preventivi Patent box: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura …

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, prot. n. 144042/2015: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”»

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Prassi

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 28 E del 9 marzo 2017 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright … OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da …

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 81 E del 27 settembre 2016 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e Decreto del Ministro dello .. OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e …

Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

 

Commenti

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 

 

 

 




Gestione artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi di addebito relativi ad accertamenti fiscali notificati nel 2016

“In attuazione di quanto dispone l’art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, si comunica che sono state ultimate le attività di formazione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali accertati da Agenzia delle Entrate.

Gli atti di accertamento si riferiscono a:

  • Avvisi di accertamento unificato notificati nel 2016
  • Atti di definizione ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 218/97 notificati nel 2016

Per segnalazioni o richieste di chiarimento di carattere amministrativo è possibile utilizzare l’indirizzo email:

AvvisoAddebito.Entrate@inps.it avendo cura di specificare nell’oggetto “avviso di addebito autonomi”.

Per segnalazioni di carattere esclusivamente tecnico-applicativo è possibile utilizzare l’indirizzo email, secondo le indicazioni di cui al Msg. 7655 del 30.12.2015. SupportoArtCom@inps.it”

 

Questo il testo del Messaggio INPS del 10 novembre 2017, n. 4492

 

Per saperne di più:

 

 

Commenti

 

Professionisti, imprenditori individuali e soci di società: riflessi contributivi dell’accertamento di un maggior reddito di impresa o professionale  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:
Sezione Lavoro

 

 

Cartella dell’INAIL per fatti accertati dall’INPS

 

Escluso che l’INAIL possa procedere all’iscrizione a ruolo sulla base di un verbale di accertamento dell’INPS non esecutivo, in quanto impugnato (ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4032 del 1° marzo 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi assicurativi – Riscossione – Credito previdenziale – Iscrizione a ruolo nella pendenza dell’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria – Condizione – Ad opera di un ente diverso da quello accertatore – Inclusione – Fattispecie – Iscrizione a ruolo effettuata dall’INAIL – Cartella esattoriale dell’INAIL, per fatti accertati dall’INPS per cui pende giudizio – Non ammissibilità dell’iscrizione a ruolo – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»

 

Prassi

 

Sugli effetti sulla contribuzione previdenziale dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 140 del 2 agosto 2016, (in “Finanza & Fisco” n. 15/2016, pag. 1193) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Accertamenti di maggiore reddito nei confronti di artigiani, commercianti – Rilevanza ai fini previdenziali

 

Per le istruzioni INPS sull’utilizzo dell’avviso di addebito per il recupero per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 168 del 30 dicembre 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2011, pag. 144). Peraltro, nella circolare citata si legge: “al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv., con mod., dalla L. n. 122/2010, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo. Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti. In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26/02/1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS che ha emesso l’avviso stesso.”. In pratica, in forza dell’art. 30 D.L. 78/2010, l’avviso di addebito sostituisce di fatto l’iscrizione a ruolo e la cartella, delle quali assume le funzioni come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.




Incroci volume d’affari e “vecchio” spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell’8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. I contribuenti potranno così regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, o in alternativa comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2017, prot. n. 251544/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»

 




Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di split payment. Con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 illustrate le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Il documento interpretativo fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal citato D.L. 50/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della

L’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 alla disciplina dello split payment

scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le PA, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da PA centrali o locali oppure quotate e  inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di- Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/.

Lo split payment dei professionisti

 Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità a due vie

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Il calendario dei versamenti

Un’altra novità illustrata dalla circolare n. 27/E riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all’Erario dell’IVA dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Circa le modalità, questi soggetti possono versare cumulativamente l’IVA dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:

  • versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
  • versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Nessuna correzione per gli errori da luglio al 7 novembre 2017

L’Agenzia chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. A partire da oggi (7 novembre 2017), invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’IVA ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – DM del 23/01/2015 – DM del 27/06/2017 – DM del 13/07/2017




Revisione dell’ACE: limiti temporali per l’applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli interpelli

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017. Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, nel documento di prassi l’Agenzia fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.

Il perimetro temporale delle norme antielusive

L’Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018.

In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

Interpello e proroga delle dichiarazioni

 L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del D.P.C.M. di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2017)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 26 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – ACE (Aiuto per la crescita economica) – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione – Revisione delle disposizioni attuative – Misure antielusive contenute nell’articolo 10 del decreto del 03/08/2017 (Decreto ACE) – Art. 1, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del DL 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L 11/08/2014, n. 116




Detrazioni in caso rapporto a tempo determinato, interessi passivi derivanti da mutuo e somme erogate dall’Università. In tre risoluzioni chiarimenti

Istruzioni sui compensi per il servizio di volontariato civile

Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, le risoluzioni:

  • 127/E del 18/10/2017 che riguarda la qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile ed il calcolo delle detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • 128/E del 18/10/2017 che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dall’Università derivanti da finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa COST;
  • 129/E del 18/10/2017 sulla detraibilità, in capo al coniuge superstite, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

 

 




Accertamento alla Sas: la comprensibile fiducia nell’agire dei familiari/soci e l’estraneità dalla gestione non salva dalla sanzione per infedele dichiarazione il socio accomandante

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell’IRPEF, in proporzione della relativa quota di partecipazione. Ciò comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Questo vale anche per il socio accomandante di una S.a.s, essendo irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti: la sanzione, quindi, non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dall’ art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell’omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., III comma. In altre parole, la qualità di socio accomandante non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto, nella specie, che il contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta. Questa è la massima espressa dai giudici della Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile – T – Ord. n. 22011 del 21 settembre 2017 in un caso riguardante sanzioni irrogare per l’infedele dichiarazione del socio accomandante in relazione al reddito risultante dalla rettifica “definiva” a carico della Sas.

 

Link all’ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – – Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Solaini Luca – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – Redditi prodotti in forma associata – Accertamento definitivo nei confronti di società in accomandita semplice per omessa impugnazione – Socio accomandante – Imputazione “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del socio in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta – Irrogazione delle sanzioni – Richiesta di disapplicazione per mancanza di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società per estraneità dal potere gestionale – Rigetto – Ragioni – Omesso controllo sull’esattezza dei bilanci – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 2320 c.c.




Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

Pagine da 20170817_191Finalmente pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle in materia di IVA con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dei versamenti relativi:

  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’IRPEF e dell’IRES (comprese le addizionali), dell’IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai “forfetari” e dai “minimi”, cedolare secca ), dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
  • al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese “traspararenti”. In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell’atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e dei sostituti d’imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1
Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017




“Prima casa” inagibile a causa del sisma: replicabile l’agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, del 1° agosto 2017, con cui l’Agenzia risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.

Il quesito oggetto dell’interpello

In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio “prima casa”.

I chiarimenti dell’Agenzia

Con la risoluzione 107/2017 l’Agenzia precisa che l’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Ok all’agevolazione bis

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° agosto 2017)

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E del 1° agosto 2017, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Condizioni per la fruizione dell’agevolazione – Condizioni di non prepossidenza di altro idoneo ad abitazione – Deve trattarsi di immobile idoneo a sopperire ai bisogni abitativi – Possesso di altro immobile assolutamente inidoneo (quale può essere, ad esempio, per inagibilità dovuta a terremoto) all’uso abitativo” – Conseguenze – Spettanza delle agevolazioni – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131




In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, “Redditi 2017” e dichiarazioni IRAP

Pagine da L1700770

 

Pubblicato nella G.U. il D.P.C.M., che proroga al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (“Redditi 2017”) e di IRAP. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all’anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan




Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

L’ art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. Nel dettaglio, il citato articolo 3 del D.L. 50/2017 dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto «sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito» al fine di poter «utilizzare in compensazione» il credito IVA annuale o infrannuale per importi «superiori a 5.000 euro annui». Quindi, la norma, non impone il visto di conformità né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui. Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto, contenuto nell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pari a 30.000 euro. In altri termini, il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Da qui, la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 103 E del 28 luglio 2017, secondo cui “il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”. Tale soluzione, a giudizio delle Entrate, è conforme a quanto già detto con riguardo al calcolo del limite di riferimento per l’apposizione del visto nelle richieste di rimborso del credito IVA infrannuale (cfr. circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1), nonché con quanto detto, in precedenza, con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 in merito all’obbligo disposto dall’articolo 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Coerentemente, con la precisazione precedente, l’Agenzia sottolinea, come l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR- Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui –  Risposte a quesiti – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017




Titolari di reddito di impresa: posticipato al 20 luglio 2017 il termine di versamento delle imposte

comunicato_125 (2)Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. (Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 125 del 20 luglio 2017, ore, 15.50)




IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

L’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell’IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». L’esclusione dall’IRAP riguarda, in sostanza, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

L’imposta continua, invece, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:

a) l’attività di agriturismo;

b) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;

c) le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017 fornisce le prime le risposte ai quesiti circa le modalità di determinazione dell’imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli ancora soggetti (anche in modo parziale) all’imposta regionale.

Tra le risposte, sorprendente la numero 4. Secondo, l’Agenzia “i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, seguendo le modalità precisate nella risposta al quesito precedente, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati”.  Pertanto, secondo la Nota, la 2, a margine del documento di prassi “le società che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo l’intero ammontare del valore della produzione tramite una variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni ” con il codice 99. Le società che determinano il valore della produzione ai sensi del citato art. 5-bis compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati fiscali relativi all’attività agricola esclusa; l’intero valore della produzione così determinato va riportato nel quadro IR, sezione I, senza assoggettarlo ad imposta”.

Link al testo risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca -Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il decreto legge convertito in legge contiene importati novità.
Le più significative riguardano:
– lo split payment;
– la voluntary disclosure;
– il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
– la nuova soglia per il visto di conformità
– l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
– la stretta delle compensazioni;
– il regime fiscale delle locazioni brevi;
– la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
– l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– la definizione agevolata delle liti fiscali;
– la disciplina delle prestazioni occasionali;
– il libretto di famiglia;
– il contratto di prestazione occasionale;
– la web tax transitoria.

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Mezzogiorno: istituite le zone economiche speciali (ZES) e introdotta la misura “Resto al sud” per la nuova imprenditorialità

Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

Il decreto, che fa seguito a quello dello scorso dicembre (D.L. 243/16) con il quale sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali, prosegue lo sforzo del Governo di attivare interventi di aiuto ad alta intensità al Mezzogiorno. In particolare, il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con significative risorse aggiuntive, la nuova imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno.

Attraverso la misura “Resto al sud” si offre un forte sostegno alla nuova imprenditorialità, prevedendo, per i giovani meridionali che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria – nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi – una dotazione di 40.000 euro, di cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale circolante. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale, al fine di evitare di alimentare mercati delle consulenze e comportamenti opportunistici, mentre è prevista la possibilità di azioni di accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale da parte di enti pubblici e non, opportunamente accreditati. Il finanziamento residuale, rispetto alla quota di contributo a fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. La dimensione del finanziamento globale della misura assicurerà che la stessa non si esaurisca in tempi brevi al fine di fornire uno stimolo  all’economia meridionale nei prossimi anni. Sono inoltre previste ulteriori misure per sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo in ragione delle sue specificità.

Ulteriore misura di rilievo strategico è quella che istituisce e regolamenta le ZES. Esse saranno concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate. Lo scopo è di sperimentare nuove forme di governo economico di aree concentrate, nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese, che operano o che si insedieranno all’interno delle aree, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’ Amministrazione centrale, della Regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo della ZES, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dei porti delle regioni meridionali. Allo stesso scopo, le ZES saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al sud. In particolare, oltre agli investimenti delle PMI, saranno eleggibili per il credito d’imposta investimenti fino a 50 milioni di euro, di dimensioni sufficienti ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e la movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno. Le ZES saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo, e queste ultime saranno pienamente coinvolte nel loro processo di istituzione e nella loro governance.

Il decreto prevede, inoltre, strumenti di velocizzazione degli investimenti pubblici e privati, la semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi dei Patti per lo sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, accelerando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali. Con una specifica misura di valorizzazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo si rende invece possibile l’utilizzo di questa forma di gestione dell’attuazione degli interventi di notevole complessità nei programmi operativi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie, che ha dato buoni frutti nelle esperienze già attive.




Soggetti titolari di partita IVA: individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

I codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2 della risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nel terzo allegato alla risoluzione (allegato 3, colonna 2,) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, come specifica la risoluzione, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 9 giugno 2017 con oggetto: COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A).  Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all’esame del Senato. Il decreto legge, in scadenza il 23 giugno, include importati novità. Le più significative riguardano: 
–  la voluntary disclosure;
 – il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
 – l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
 – la stretta delle compensazioni;
 – il regime fiscale delle locazioni brevi;
 – la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
 – l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale;
 – la definizione agevolata delle liti fiscali;
 – la disciplina delle prestazioni occasionali;
 – il libretto di famiglia;
 – il contratto di prestazione occasionale.




Beni strumentali 4.0: FAQ del MISE sull’iper ammortamento 2017

Super e iper ammortamento. On line le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico alle domande frequenti sull’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4”.

Link al FAQ – Domande frequenti sui beni strumentali (aggiornamento al 19 Maggio 2017)

Per saperne di più:

Il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini IRAP, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento

L’iper ammortamento è una maxi maggiorazione che consente, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.

I vantaggi:

  • Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
  • Il beneficio è cumulabile con:
    • Nuova Sabatini
    • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
    • Patent Box
    • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
    • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
    • Fondo Centrale di Garanzia

Super e iperammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote diiperammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I chiarimenti Entrate-Mise

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




I chiarimenti delle Entrate sullo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento

Pronte le nuove indicazioni operative per lo scomputo delle perdite nei procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione. Con la circolare n.15/E di oggi (28 aprile 2017) le Entrate forniscono chiarimenti ai contribuenti, per i quali le perdite concorrono a formare il reddito, destinatari di un atto di accertamento, affrontando nel dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio, previsto per le perdite di periodo rispetto a quello richiesto dal contribuente con il modello IPEA in relazione alle perdite pregresse.

Come funziona lo scomputo delle perdite richieste con il modello IPEA

Il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse presentando l’IPEA, esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, avviato sia prima che dopo la notifica dell’avviso. Non possono essere computate le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Per i soggetti aderenti al consolidato al modello IPEC si aggiunge il modello IPEA

Resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello IPEC per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità. Il documento di prassi sottolinea come, in determinate ipotesi, le perdite proprie dei soggetti aderenti al consolidato possano essere richieste con il modello IPEA. Ad esempio, le perdite riattribuite in ipotesi di interruzione della fiscal unit, non più nella disponibilità del consolidato, possono essere richieste utilizzando il modello IPEA. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017, con oggetto: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione – Modello IPEA – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo da Modello IPEA e da Modello IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600




Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare n. 14/E di oggi (del 27 aprile 2017) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni per i soggetti non Ias/Ifrs. La legge di bilancio ha reintrodotto questa disciplina con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Chi può procedere alla rivalutazione

I soggetti che possono effettuare la rivalutazione sono quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Sono inclusi, inoltre, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Su quali beni si applica la rivalutazione

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e anche le partecipazioni in società controllate e collegate. Rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

L’affrancamento del saldo attivo e il riallineamento

Contemporaneamente alla rivalutazione, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione. Con il riallineamento è possibile, invece, adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. La disciplina del riallineamento può essere utilizzata anche congiuntamente alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali. La legge di bilancio ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall’adozione del criterio del fair value, nell’ipotesi in cui lo stesso ha determinato l’iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 aprile 2017)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017, con oggetto: RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 15, commi da 16 a 23, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – DM 13/04/2001, n. 162  – DM 19/04/2002, n. 86 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L 30/12/2004, n. 311




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 – (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus

Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento? Quali tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti? Sono questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle misure fiscali introdotte per dare impulso all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Super e iper ammortamento a confronto sulla base del risparmio fiscale

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto IRES per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:

Ammortamento ordinario Super ammortamento (maggiorazione 40%) Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000
Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 336.000 600.000
Costo netto dell’investimento (1.000.000 – risparmio d’imposta) 760.000 664.000 400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento 9,60%

(760.000 – 664.000)/1.000.00036,00%

(760.000 – 400.000)/1.000.000

Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.

Cos’è il super ammortamento

Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0.

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.

Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

I beni “super ammortizzabili”

Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Oltre che alle Direzioni regionali e provinciali e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Con il documento di prassi pubblicato, le principali misure del Piano nazionale Industria 4.0 sono pienamente operative e tutti i passaggi implementativi sono conclusi, così da assicurare un orizzonte di certezze nella pianificazione degli investimenti e garantire la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese. (Così, comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017)

Link alla Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 del 30 marzo 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Articolo 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Per usufruire dello sconto d’imposta non è necessario conservare la ricetta

Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata. Dal 1° gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario l’obbligo di conservazione della ricetta

In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie

In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. (Cfr. Decreto 6 giugno 2001, n. 289)

Le spese per le quali non scatta la detrazione

La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 27 febbraio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 27 febbraio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva- Documenti giustificativi della detrazione – Articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Decreto 6 giugno 2001, n. 289




Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Non è utilizzabile l’istanza di adesione per lo sblocco del DURC

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. “decreto Fiscale” il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti». Questo è quanto ha stabilito la Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell’Inps con Msg n. 824 del 24 febbraio 2017 (di seguito riportato), in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro, i quali chiedevano spiegazioni sulla possibilità di utilizzare l’istanza di adesione come impegno per lo sblocco del Durc.

Il testo del messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017 – Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili- Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4 del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964) disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della definizione agevolata.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di «capitale e interessi» di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle «sanzioni» di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli «interessi per ritardata iscrizione a ruolo» che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.

L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente D.M. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con INAIL, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.




Decreto legge “Milleproroghe”. Approvato in via definitiva dalla Camera

Nella seduta odierna (del 23/02/2017) la Camera dei deputati, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (A.C. 4304).

Si ricorda che il Senato ha già approvato l’atto A.S. 2630 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” .

Testo e sintesi delle disposizioni fiscali 

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, conv., con mod. dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.» (Link al sito: www.gazzettaufficiale.it)




Decreto-legge su aree del Mezzogiorno: modificata la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il Senato, nella seduta pomeridiana di mercoledì 22 febbraio, ha approvato in via definitiva, con 122 voti favorevoli, 44 contrari e 50 astenuti, il ddl n. 2692, di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (già approvato dalla Camera dei deputati, con scadenza il 28 febbraio 2017).

Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno,  l’articolo 7-quater, rubricato: «Misure in materia di credito d’imposta»), modifica in parte la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare si prevede:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE), in luogo della deroga attualmente prevista, ovvero per il caso di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE); si evidenzia che tale modifica è compatibile con la decisione C(2016) 5938 final della Commissione europea la quale, su richiesta del Governo italiano, ha incluso l’intera regione Sardegna come “zona a”, con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda peraltro che ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell’Italia, approvata con decisione della Commissione del 16 settembre 2014, solo alcune parti della regione Sardegna sono designate come zone ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (comma 1);
  • l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell’allegato della decisione citata (comma 1). Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n. 177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI). La norma vigente prevede, invece, una misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese;
  • l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili (comma 2 e conseguente modifica prevista al comma 4 in caso di riduzione successiva del credito d’imposta);
  • è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (comma 3);
  • le suddette modifiche si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 in esame (comma 5).

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d’imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 miilioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell’agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell’agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo. Tale paragrafo prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.