Buoni-corrispettivo e pratiche di elusione fiscale. Approvati i decreti legislativi di attuazione di direttive europee

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all’attuazione di direttive europee. Di seguito i provvedimenti approvati.

Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo

La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale.

Il decreto legislativo individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Il testo tiene conto dei pareri espressi della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (link siti: www.camera.it e www.senato.it ).

Il D.Lgs. sul trattamento IVA dei “buoni-corrispettivo” monouso e multiuso

Link al testo del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 141, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo».

Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi

Il decreto legislativo attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164 che introduce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cosiddetta “ATAD 1”), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cosiddetta “ATAD 2”).

Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, le direttive ATAD adottano un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.

Le direttive stabiliscono norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le priorità politiche di fiscalità internazionale volte ad assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. Tali obiettivi sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il decreto legislativo introduce, in particolare, disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di imposizione in uscita, di società controllate non residenti, di disallineamenti da ibridi, di società controllate estere e di dividendi e plusvalenze.

Il testo tiene conto dei pareri espressi della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (link siti: www.camera.it e www.senato.it ).

ATAD: il Decreto Legislativo di attuazione 

Link al testo del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi».




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018

Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali sono gli effetti dell’opzione. Con la circolare n. 19 E del 31 ottobre 2018 , le Entrate fanno il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tutti i vincoli, punto per punto

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Adesione secondo il principio “all-in all-out” e interpello per i casi dubbi

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo IVA tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre perché il Gruppo IVA abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’IVA di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972).

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018, con oggetto: GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Il modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni»

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018:«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

Compilazione web – Costituzione Gruppo Iva

“Costituzione Gruppo Iva” è l’applicazione web che consente la compilazione del modello AGI/1 da parte del rappresentante del Gruppo, la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti e la presentazione da parte dello stesso rappresentate. (link sito Agenzia delle entrate),

Attenzione: per compilare e presentare il modello direttamente online è necessaria la registrazione ai servizi telematici (Fisconline/Entratel)




Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.
Questi in temi toccati dal Decreto:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Link al testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Il vincolo triennale di permanenza, per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa “virtuale”, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario. In altre parole, l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, (espressa per mezzo del rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018) secondo cui l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti, registrati rispettivamente ai sensi dei citati art. 24 e 25, si considera incassato e pagato, vincola per un triennio, solo in caso di permanenza nella nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR. Questo, l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione 64 del 14 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate (riportata di seguito).

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 14 settembre 2018, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l’uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell’arti. 18, del D.P.R. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa “virtuale” applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Regime forfetario

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»




Codice della privacy: le disposizione di adeguamento al Regolamento (UE)

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, l’atteso Decreto Legislativo (del 10 agosto 2018, n. 101) che in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell’8 Agosto 2018, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l’applicazione della norma, ha deciso novellare direttamente il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della privacy, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Sport dilettantistico. Il quesitario sulle agevolazioni fiscali

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E di oggi, (1° agosto 2018) con la quale l’Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

 

Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico

 

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle “federazioni sportive” e degli “enti di promozione sportiva” riconosciuti dal Coni.

 

Il perimetro della legge n. 398/1991

 

Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l’Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

 

Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae

 

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del D.Lgs n. 471/1997.

 

Sì alla cessione di un giocatore senza finalità speculative

 

Con la circolare di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

 

Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale

 

Nel documento di prassi, l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

 

Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali

 

Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l’associazione sportiva e l’associato/socio o il tesserato, per l’Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise). (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018, con oggetto:IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA DI BOLLO – Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro – Qualificazione tributaria – Applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Applicazione del regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR – Effetti della riforma del terzo settore (CTS) sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR – Questioni emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.Lgs.03/07/ 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (CTS)

Raccolta di circolari e risoluzioni in tema agevolazione per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche

Associazioni sportive dilettantistiche: la violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro ex art. 25, comma 5, della L. 133/1999, comporta la decadenza delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991. Salvi gli atleti e sponsor

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 6 maggio 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dal comma 5 dell’art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Vigenza dell’art. 4, comma 3, del D.M. 26/11/1999, n. 473 – Esclusione – Conseguenze – Non fondatezza del disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti – Non fondatezza del disconoscimento del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD»

Società sportive professionistiche: le risposte ai quesiti su trattamento fiscale da riservare ad ammortamenti, contratti, trasferte, ritiri e sponsorizzazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 20 dicembre 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – IVA – Risposte a quesiti su questioni fiscali d’interesse per società di calcio professionistiche e sportivi professionisti emerse nel corso delle riunioni del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e delle Leghe Nazionali Professionisti – L. 23/03/1981, n. 91»

Obblighi contabili e statutari per le associazioni e società sportive dilettantistiche: solo le violazioni sostanziali rilevano per la disapplicazione del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 24 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Risposte ai quesiti – Adempimenti contabili – Violazione degli obblighi – Conseguenze – Sanzioni tributarie applicabili – Art. 9, comma 3, del D.P.R. 30/12/1999, n. 544 – D.M. 11/02/1997 – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 9 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati – Violazione – Conseguenze – Rilevanza nella disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289»

Ulteriori chiarimenti sull’ ambito di applicazione della remissione in bonis

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 E del 12 dicembre 2012: «Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis».

Enti non profit: sempre obbligatorio il rendiconto annuale economico e finanziario, ma nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’ente che non svolge attività di impresa 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126 E del 16 dicembre 2011: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Scritture contabili degli enti non commerciali – Adempimenti contabili ed obbligo di rendicontazione – Esclusione dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’ente non commerciale che non svolge attività di impresa commerciale – Fondamento – Obbligo di redigere un rendiconto annuale economico e finanziario anche in assenza di attività commerciale – Sussistenza – Specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi – Adempimento obbligatorio solo ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali – Art. 20, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Sponsor di associazioni o società sportive dilettantistiche: deducibili i corrispettivi per contratti in misura eccedente l’importo annuo di 200.000 euro in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 23 giugno 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica (Associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro) – Reddito di impresa – Sponsorizzazioni con erogazione di somme non superiori all’importo annuo di 200.000 euro – Per “presunzione assoluta” le somme erogate costituiscono, in ogni caso, entro tale limite, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d’impresa per le imprese-sponsor – Deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro – Possibilità – Condizioni – Natura del rapporto contrattuale che presenti tutti i requisiti formali e sostanziali della sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria – Rispetto dei principi generali recati dall’art. 109 del D.P.R. 917/86 (competenza, certezza, inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili) – Società e associazioni sportive dilettantistiche – Rilevanza reddituale dei proventi delle sponsorizzazioni – Entro il limite dei 250mila euro l’anno (compresi gli altri proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali) – Possibilità tramite opzione della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi prevista dalla legge 398/1991 e conseguente applicazione del regime speciale previsto ai fini Iva, dall’art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili – Limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d’imposta della soglia pari dei 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – Art. 90, della L. 27/12/ 2002, n. 289 – L. 16/12/1991, n. 398 – Artt. 108, comma 2 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Le risposte contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010

Agevolazione IRPEF per i compensi corrisposti dalle associazioni sportive: il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» esteso anche alle attività non direttamente finalizzate a realizzare una manifestazione sportiva

Risposta Quesito 1 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi diversi – Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche – Concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa – Estensione alla formazione, didattica, preparazione e all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica – Art. 67 (già 81) comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 5, del D.L. 30/12/2008, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/02/2009, n. 14»

Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro: decommercializzate solo le attività nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” tesserati

Risposta Quesito 2 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Applicazione della disciplina tributaria prevista dalla legge n. 398/91 anche alle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Applicazione del regime agevolativo recato dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR anche nei confronti delle società di capitali senza fini di lucro – Fondamento – Decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici – Attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci – Condizione per la decommercializzazione delle attività – I destinatari delle attività risultino «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva) – Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali – Rilevanza ai fini reddituali – Sussistenza – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Il bagno turco e l’idromassaggio non possono essere attività decommercializzate

Risposta Quesito 3 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «ENTI NON COMMERCIALI – Enti di tipo associativo – Associazioni sportive senza scopo di lucro – Associazioni sportive dilettantistiche – Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro – Specifiche prestazioni agli associati e frequentatori e/o praticanti” tesserati – Bagno turco e dell’idromassaggio – Attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Esclusione»

Il tetto agli stipendi e compensi è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione

Risposta Quesito 4 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Art. 90, comma 18, della L. 27/12/2002, n. 289 – Interpretazione – Richiamo ai parametri stabiliti all’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Disposizione antielusiva di tipo sostanziale – Disapplicazione di norme antielusive – Ammissibilità – Condizioni e onere della prova che l’operazione non concretizza un comportamento elusivo – Dimostrazione, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre i parametri stabiliti dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997 non concretizza distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili – Necessità – Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 19/06/1998, n. 259»

Modello enti associativi (mod. Eas): ulteriori chiarimenti su modalità e obblighi di compilazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 1° dicembre 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Risposte ai quesiti – Ulteriori chiarimenti – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148, del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

Modello enti associativi (mod. Eas): natura, effetti, enti interessati e modalità di compilazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 E del 29 ottobre 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Controlli sui circoli privati – Modello enti associativi (modello EAS) – Natura, effetti, contenuto – Modalità di compilazione del modello – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Provvedimento del 02/09/2009»

Enti di tipo associativo e associazioni e società sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 9 aprile 2009: «ENTI ASSOCIATIVI E ONLUS – Enti di tipo associativo (associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo) – Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Associazioni di volontariato – Nozione di ente non commerciale – Controlli sui circoli privati – Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dei controlli fiscali – Attività di beneficenza rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS – Agevolazione fino al 31.12.2009 in favore delle ONLUS relativa esclusivamente all’imposta catastale – Art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 148 del D.P.R. 22/12/986, n. 917 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 30, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2»

Società sportive dilettantistiche: il divieto di distribuzione anche indiretto dei proventi non vieta, nei limiti previsti dalla disciplina delle ONLUS, l’erogazione di compensi ai soci

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 25 gennaio 2007: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – Condizione per l’applicazione dei regimi agevolati – Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette – Interpretazione – Richiamo ai criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 – Applicazione – Caso di specie – Società sportiva di capitali (Srl) senza fini di lucro che eroga compensi al socio in qualità di amministratore, al socio in qualità di istruttore e canoni per l’utilizzo in locazione di strutture di proprietà del socio – Ipotesi per la configurabilità di distribuzione indiretta di utili ai soci»

Associazioni e società di capitali senza fine di lucro in regime ex legge n. 398/91: il superamento del limite dei 250.000 euro in corso d’anno porta al passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 123 E del 7 novembre 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Superamento nel periodo d’imposta del limite d’importo di 250.000 euro – Conseguenze – Passaggio al regime ordinario nel mese successivo ai fini IVA e imposte sui redditi – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

Regime agevolato per IVA e imposte sui redditi ex L. n. 398/91: per l’opzione il limite massimo dei proventi va ragguagliato alla minore durata del primo esercizio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 E del 16 maggio 2006: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro – Applicabilità del regime anche alle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco – Esercizio sociale inferiore all’anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi per l’esercizio dell’opzione per il regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133 – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 9-bis del D.L. 30/12/1991, n. 417, conv., dalla L. 06/02/1992, n. 66»

La certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 27 giugno 2003: «CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA – Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche – Art. 94, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

Società e associazioni sportive dilettantistiche: la guida alle disposizioni introdotte dalla finanziaria 2003

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 22 aprile 2003: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IMPOSTE INDIRETTE – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398»

La disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 E del 7 settembre 2000: «IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – IVA per lo spettacolo – Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo – D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 – D.P.R. 30/12/1999, n. 544»

Modifiche al regime tributario per le associazioni sportive dilettantistiche: i chiarimenti del Ministero delle Finanze sui proventi che non concorrono a formare il reddito, l’applicazione di ritenute ai compensi e i nuovi adempimenti contabili

Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 E dell’8 marzo 2000: «AGEVOLAZIONI – IVA e imposte sui redditi – Disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche – Art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 e relativo regolamento di attuazione D.M. 26/11/1999, n. 473 – L. 16/12/1991, n. 398»

Opzioni e scelte contabili: la comunicazione non rileva più ai fini della validità ma l’omissione comporta ancora riflessi ai fini sanzionatori

Circolare del Ministero delle Finanze n. 209 E del 27 agosto 1998: «IVA – IMPOSTE DIRETTE – ACCERTAMENTO – D.P.R. 10/11/1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»

Enti non commerciali: i criteri per la qualificazione e la determinazione del reddito

Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 E del 12 maggio 1998: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, Sez. I – Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto»

Chiarimenti sulla legge n. 398, intesa a semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA dell’associazionismo sportivo

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11 febbraio 1992: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche – Modifiche introdotte dalla legge 16/12/1991, n. 398 in materia di regime forfetario particolare per IVA ed imposte dirette, con particolare riguardo all’esercizio dell’opzione ed ai suoi effetti – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 25, della L. 13/05/1999, n. 133»




IVA agevolata al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo

Diffusi i chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»

Dichiarazione 2000 Redditi ’99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: «DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»

Novità fiscali 2016: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24-ore»




Diffusa la circolare con i chiarimenti su studi di settore e parametri 2018. Confermati i criteri per l’applicazione del regime premiale

Non solo novità, ma anche conferme in arrivo per i 193 studi di settore applicabili all’anno d’imposta 2017. In particolare, sono confermati gli stessi criteri degli anni scorsi per avere accesso al cosiddetto regime “premiale”, sentite le Organizzazioni di categoria e vista l’esigenza di garantirne l’applicazione ai contribuenti che dichiarano correttamente i dati. A confermarlo è la Circolare 14/E di oggi con cui l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore che vanno presentati con il modello Redditi 2018. 

 

Il regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata

 

Tra le modifiche di maggior rilievo vi sono gli interventi correttivi agli studi di settore per le imprese minori in contabilità semplificata. Tale intervento si è reso necessario per recepire le nuove regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, introdotte dalla legge di bilancio 2017, evitando distorsioni nella stima. A tal fine, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, è stata elaborata, con il supporto della SOSE, una metodologia ad hoc che prevede, oltre agli interventi correttivi, la partecipazione al calcolo delle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino, in modo da garantire e recepire correttamente il passaggio dal regime contabile basato sul principio di “competenza” a quello “improntato alla cassa”.

 

Le altre novità, correttivi anticrisi, integrazioni territoriali e una modulistica più snella

 

La Circolare, inoltre, fornisce chiarimenti in merito agli interventi per la revisione congiunturale speciale adottati al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, rispetto ai quali è previsto un quadro applicativo sostanzialmente analogo allo scorso anno. Spazio anche alle integrazioni agli studi di settore riguardanti l’aggiornamento, a partire dal periodo d’imposta 2017, delle analisi territoriali a livello comunale e provinciale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna. E per finire, il documento di prassi evidenzia le principali novità riguardanti la modulistica. In merito, infatti, sono state operate alcune modifiche al fine di aggiornare modelli e istruzioni degli studi di settore e dei parametri alla nuova annualità e recepire gli interventi correttivi approvati con i DM 23 marzo e 24 maggio 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, in particolare alle imprese minori in contabilità semplificata. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2018)

 

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 6 luglio 2018: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2018 – Periodo d’imposta 2017 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Interventi correttivi agli per le imprese minori in contabilità semplificata – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale –Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214




Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

Con note prot. 4538 del 22 maggio 2018 e prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 (di seguito riportate), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, ai propri ispettori, le istruzioni sulla nuova modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori, ponendo, naturalmente, particolare attenzione alle modalità di calcolo delle sanzioni in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.

Di rilievo, il passaggio contenuto nella nota del 4 luglio, dove l’Ispettorato ha evidenziato come “la formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro”. In pratica, comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità in cui si è protratto l’illecito a prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Ad esempio: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione – calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 – “sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000”.

I documenti di prassi citati

Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 4 luglio 2018, prot. 5828

Oggetto: LAVORO – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione – Integrazione a nota n. 4538 del 22 maggio 2018 (di seguito riportata) – Casistica.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente in relazione alle disposizioni introdotte con le norme della legge di bilancio di cui all’oggetto ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 (di seguito riportata), d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Modalità di calcolo della sanzione

Come noto, l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che: «a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)».

La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000.

Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Mezzi di pagamento – casistica

a) Strumenti elettronici

Rientra tra gli «strumenti di pagamento elettronico» previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

b) Altre modalità di pagamento

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

  • tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
  • il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l’ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

Non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio 2018

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 maggio 2018, prot. 4538

Oggetto: LAVORO – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico – Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale – Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Non diffidabilità della sanzione

In relazione all’oggetto, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.

In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.




Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Dal 9 luglio nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva

 

Con messaggio del 2 luglio 2018, n. 2648, l’Inps ha dato il via al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento, l’INPS rende noto che a partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura. Tale modulo, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

Per saperne di più sulla nuova procedura, leggi il messaggio INPS.

Link al testo del messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018, con oggetto: LAVORO – Verifica della regolarità – Godimento di benefici normativi e contributivi – Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – Nuovo processo di gestione – Nuova procedura telematica INPS D.P.A. – Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) – Istruzioni – DM 30/01/2015 – Articolo 1, comma 1175, della L 27/12/2006, n. 296




E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Fattura scartata

La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica

Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia

L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

Oltre il formato XML

La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Appalti, l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

Cessioni di carburanti

Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali). (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss, della L 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79

Normativa e prassi

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»




Il testo del decreto legge D.L. 79/2018 che prevede la proroga degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione

E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Per questi soggetti l’obbligo della e-fattura scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera b) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri con-tratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: «Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.».

In Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»;
b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2
Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell’economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Per mettersi in regola in caso di omessa dichiarazione c’è tempo fino al 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica)

Sono in arrivo i promemoria dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest’anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l’hanno presentata compilando solo il quadro “Va” con le informazioni e i dati relativi all’attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati. Con il provvedimento del Direttore pubblicato oggi sul sito delle Entrate, vengono definite le modalità con cui è possibile richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità.

Tutti i percorsi dell’alert

La comunicazione dell’opportunità disponibile viaggia su più strade. Infatti, coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, o che l’hanno presentata compilando solo il quadro Va, troveranno l’alert dell’Agenzia sia nella loro casella di posta elettronica certificata (Pec), sia all’interno del Cassetto fiscale (presente nell’area riservata dei servizi telematici delle Entrate), sia nell’interfaccia web Fatture e corrispettivi. I reminder di questi giorni servono a informare i soggetti IVA delle anomalie riscontrate e a consentire loro di rimediare tempestivamente alla eventuale dimenticanza commessa, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Gli step da seguire

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2018) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

Come richiedere assistenza

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17. Le informazioni possono essere richieste anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia della Entrare del 27 giugno 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2018, prot. n. 129515/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato», pubblicato il 27 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 




Versamento carente dell’acconto Irpef 2017 a causa del posticipo dell’IRI. No a sanzioni e interessi

Laddove il versamento dell’acconto IRPEF relativo al periodo d’imposta 2017, risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è irrogabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Questa è la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con risoluzione 47 del 22 giugno 2018, ad un socio di società di persone che, nell’approssimarsi della scadenza dei termini di versamento del saldo 2017 si trova ad aver versato un minore acconto IRPEF a seguito di sopravvenute disposizioni normative che hanno rinviato gli effetti, in termini di risparmio di imposte, della decorrenza della disciplina IRI, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l’aggiunta al TUIR dell’articolo 55-bis. Tale soluzione, spiega l’Agenzia, è in linea con quella già prospettata con la risoluzione n. 176/E del 2003. In tale sede è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. Ne consegue, prosegue la risoluzione, che al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, i contribuenti dovranno, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta, per il periodo d’imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148 “Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti” del modello Redditi PF 2018.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha differito di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. In pratica, il citato comma 1963, rinvia al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nell’ articolo 55-bis del TUIR introdotte dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), prevista originariamente dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regime ha lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditore, assoggettati all’ordinaria IRPEF in misura progressiva. Come spiega la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, par. 8 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2919) “la base imponibile IRI, a norma dell’art. 55-bis del TUIR, è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 22 giugno 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Opzione IRI per l’anno d’imposta 2017 della società di persone partecipata – Slittamento dei termini di applicazione regime – Conseguenze – Versamento carente acconti IRPEF – Regolarizzazione del versamento carente dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2017, causato esclusivamente dal differimento di un anno, al 1° gennaio 2018, dell’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino – Non applicabilità delle sanzioni per carente versamento dell’acconto – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi 547 e 548, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 55-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Quotazione delle PMI: in Gazzetta modalità e criteri per la concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza

I commi da 89 a 92 dell’articolo 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205 concedono un credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno. Più in dettaglio, il comma 89 citato, concede un credito d’imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l’entrata in vigore della legge in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla quotazione. Ora, in applicazione del successivo comma 91 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo, che stabilisce le modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati.

Link al testo del Decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: «Modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI»




Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio “Cassetto Fiscale. Come previsto dal provvedimento del 18 giugno 2015, le comunicazioni di anomalie saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’alert, per mezzo degli indirizzi di Pec, che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore», pubblicato il 18 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Normativa e prassi

Le 70 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2013-2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore»

Le risposte ai quesiti sulle comunicazioni di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015 – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 6 giugno 2017

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore»

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»




E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari al utilizzo dei servizi a supporto

Pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. Le istruzioni sono contenute in un provvedimento firmato oggi (13 giugno 2018) dal direttore dell’Agenzia.

Delega ampia o più deleghe separate

Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura. Si tratta, tra gli altri, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, di quello di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, di quello di registrazione dell’indirizzo telematico e di quello di generazione del QR-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente.

In alternativa, è possibile delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche. Quanto invece al QR-code, potrà essere generato anche all’interno del cassetto fiscale.

Come conferire la delega

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018)

Prassi e normativa

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018, recante: «Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, illustra l’impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

Ecco i nuovi destinatari delle fatture con split payment

Nella circolare di oggi, l’Agenzia fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest’anno.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284), infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split

Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi

Con il documento di prassi di oggi, le Entrate delimitano l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.

Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del Mef

Il documento di prassi pubblicato oggi ricorda che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi IVA di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Tutta la Pa in un indice

L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-documentazione.php permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi

L’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

Il testo della circolare:

“In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1° gennaio 2018 (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, cd. statuto dei diritti del contribuente), sulla portata e sull’ambito della disciplina recata dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta”.

Cos’è lo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018)

Legislazione

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment): i primi chiarimenti interpretativi per l’individuazione dell’’’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»

 

 




Firmato il decreto per il “Gruppo IVA”

 

 

È stato firmato dal Ministro il decreto “Gruppo IVA” (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Con l’emanazione del decreto, si da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2017 (articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), in attuazione dell’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Link a testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018 recante le disposizioni per l’attuazione delle norme sul Gruppo IVA




Iper ammortamento. L’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa determina il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità (cfr. comma 11, articolo 1, legge 232/2016 (legge di bilancio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2445). Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l’agevolazione). Il citato comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ciò posto, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione 27/E del 9 aprile 2018, considerato che la documentazione richiesta dal comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), ha chiarito che nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esemplificando, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9)”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

Prassi recente sul cd. “Iper ammortamento”

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto: IPER AMMORTAMENTO – Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SUPER E IPER AMMORTAMENTO in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L 03/08/2017, n. 123

Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell’iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n. 232




Spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA. Le regole per fruire della nuova detrazione IRPEF del 19% sugli strumenti didattici

 

Arrivano le istruzioni per usufruire dello sconto fiscale previsto per i ragazzi con Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) che acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. Con il provvedimento del 6 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per usufruire dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di Bilancio 2018), che si applica dal 1° gennaio 2018 alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere.

Chi sono i beneficiari

La detrazione del 19% dall’Irpef spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i figli (e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia).

Cosa fare per portare in detrazione le spese

Ai fini dell’agevolazione occorre che il beneficiario sia in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di DSA. Le spese, che vanno documentate con fattura o scontrino fiscale “parlante”, sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l’acquisto e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Quali sono gli acquisti detraibili

Sono compresi nell’agevolazione gli strumenti compensativi, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l’alunno con Dsa nella sua attività di apprendimento, come per esempio: la calcolatrice, che aiuta nelle operazioni di calcolo, la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori. Sono inoltre detraibili gli acquisti di sussidi tecnici e informatici come i computer necessari per la video scrittura, anche appositamente fabbricati, che facilitano la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067/2018, recante: «Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», pubblicato il 04.06.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

Dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità

Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Ok per le carte carburanti e i buoni benzina

Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. (cfr. circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Partenza il 1° luglio prossimo

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori IVA, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)

Di seguito il testo del provvedimento: 

Prot. n. 73203/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, (link al sito della Gazzetta Ufficiale) tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Motivazioni

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, tra l’altro, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Nel rispetto di tale previsione normativa, il presente provvedimento individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.

Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E  del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del presente provvedimento.

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le forme di pagamento qualificato individuate nel presente provvedimento sono da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Riferimenti normativi

 a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, comma 923.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 19-bis1, comma 1, lettera d).

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, art. 7, comma 6.

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, che ha introdotto il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, art. 5.

Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014 DIG, di approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04/04/2018




Premi di risultato e welfare aziendale: i chiarimenti su CU tardive e nuove misure di favore introdotte nel periodi 2017/2018

Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla legge di Stabilità 2017 e dal decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13–14/2017), all’agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

Nessuna sanzione per i ritardi

In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, il raggiungimento del risultato da parte dell’azienda costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella circolare n. 5/2018 l’Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l’agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell’obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione unica (Cu), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l’imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia chiarisce che l’invio tardivo della nuova Cu non comporterà l’applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro.

Gruppi societari e verifica degli obiettivi

L’Agenzia chiarisce che il regime di favore può essere riconosciuto anche nell’ambito dei gruppi aziendali, se la contrattazione collettiva aziendale subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. In questo caso sarà possibile individuare nell’obiettivo raggiunto dal gruppo societario il presupposto per l’agevolazione, se i rapporti di lavoro siano gestiti, nell’ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e se la contrattazione collettiva per tutte le aziende del Gruppo sia gestita in maniera centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). Il beneficio però spetta solo nel caso di società residenti in Italia o di società non residenti che esercitano l’attività nel territorio dello Stato, proprio perché la norma punta ad agevolare i risultati di redditività che contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

Lavoratori dipendenti, il limite vale per ogni periodo di imposta

Nella circolare, l’Agenzia precisa che il limite dell’importo che può essere soggetto ad imposta sostitutiva è riferito al singolo periodo di imposta. In base alla legge di bilancio 2017, l’importo massimo delle somme agevolabili è adesso di 3.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali (prima era di 2.000 euro). Il limite, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, passa da 2.500 a 4.000 euro ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell’innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800. Inoltre la norma consente al lavoratore di non versare i contributi a proprio carico su questo importo. Possono fruire della tassazione agevolata i lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro (non più 50mila). Il nuovo limite si applica ai premi erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente.

La conversione del premio

Tra i vari punti affrontati dalla circolare, l’Agenzia ricorda la possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio anche con i benefit indicati dal Tuir (art. 51 comma 4). In particolare il lavoratore può quindi fruire del premio nella forma dell’utilizzo dell’auto aziendale, di prestiti concessi da parte del datore di lavoro e della fruizione dell’alloggio.

Abbonamenti al trasporto locale e polizze per terapie

Dal 2017 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Infine, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018- in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017) ha riconosciuto la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale forniti al lavoratore o ai suoi familiari fiscalmente a carico, anche sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Le Entrate chiariscono che il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Certificazione unica (CU) – Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 – 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

 

Normativa e Prassi

Le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai premi di produttività e welfare aziendale. Imposta sostitutiva al 10% per i dipendenti con reddito sotto i 50mila euro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato -Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente – Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le modalità applicative per l’attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata




Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

Presidente: Chindemi, Relatore: Mondini

 

 

NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato – Art. 140 c.p.c. – Art. 2967 c.c

In caso di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 codice di procedura civile, l’atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane. Tale estratto non può essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione. Questo è l’importante principio che si può estrapolare dalla recente sentenza della Cassazione Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018 (di seguito riportata). Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, visto che nella sentenza cassata, in merito alla prova del perfezionamento, il giudice non aveva chiarito se intendeva riferirsi all’estratto del sito internet di Poste Italiane, oppure intendeva riferirsi altra documentazione agli atti, omettendo quindi di dare conto di come era giunto alla suddetta conclusione).

 

Sulla produzione dell’avviso di ricevimento nelle notifiche a mezzo posta, nel diverso ambito delle “notifiche processuali”, la Sezione tributaria delle Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Presidente: Cicala M., Relatore: Perrino AM. — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) in merito alla dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, ha statuito che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. (Conforme, ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

 

Nel testo integrale dell’ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi (Presidente), Dott. Antonio Mondini (Relatore/Consigliere), Dott. Oronzo De Masi, Dott. Liana Maria Teresa Zoso, Dott. Anna Maria Fasano (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso —/2013 proposto da:

D.B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato T.M.;

(ricorrente)

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato A.D.V., rappresentato e difeso dall’avvocato A.S.;

(controricorrente)

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

(resistente con atto di costituzione)

avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatti della causa

  1. D.B.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis S.p.A. per mancato pagamento di IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l’avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
  2. L’adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l’impugnazione.
  3. La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull’appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand’anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il D.B.A., ne sarebbe stato la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava, “dalla documentazione in atti”, essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito “di invio della raccomandata n. —, consegnata il 25.11.2008”; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell’avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare.
  4. D.B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi illustrati con memoria.
  5. Equitalia Sud si è difesa con controricorso.
  6. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso, D.B.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 602/73, 60 del D.P.R. 600/73, 137, 156, 160 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli articoli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla notifica di un atto amministrativo, dall’altro lato, aveva omesso di motivare sia sul fatto in sé della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della notifica, consistente nell’avere, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al consegnatario la copia della cartella.
  2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. 600/73, 137 e ss., 140 c.p.c., 2967 c.c. nonché omessa motivazione sulla circostanza, controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

2.1. Specifica il D.B.A. in proposito che l’unico documento agli atti relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazione o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l’espressione “dalla documentazione agli atti” avesse inteso riferirsi a quell’estratto, oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti avesse inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla suddetta conclusione.

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato:

3.1. La commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale motivazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la quale ha affermato che “la nullità della notifica della cartella esattoriale … è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016).

  1. Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta il difetto di motivazione della sentenza:

4.1 Nella motivazione non è specificato da quale “documentazione agli atti”, che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta il 25.11.2008.

  1. Il motivo deve pertanto essere accolto.
  2. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.
  3. La commissione dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

 

Link ai precedenti citati

L’estratto dal servizio online delle Poste non prova la consegna della raccomandata

Corte Suprema di Cassazione – Sesta sezione Civile – 3 – Ordinanza n. 19387 dell’8 novembre 2012 – Presidente: Finocchiaro M.; Relatore: Barreca GL.- PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Ricorso per cassazione – Istanza di regolamento di competenza – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Mancata attività difensiva dell’intimato – Deposito della stampa di foglio del servizio “on line” di Poste Italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.

Notifiche processuali. Non fa fede quanto riportato sul foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 25285 del 28 novembre 2014 – Presidente: Cicala M.; Relatore: Perrino AM. – PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane e di fotocopia di avviso di ricevimento di raccomandata – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso, non risultando prova della relativa notificazione – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.




Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie

Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati

Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018, recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate»», pubblicato il 27 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull’utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l’Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

 

Come richiedere lo scomputo delle perdite anteriori al consolidato

 

Nel documento di prassi l’Agenzia ricorda che, come chiarito con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all’esercizio dell’opzione può essere richiesto con il modello IPEA, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.

 

Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti

 

In particolare, la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata. In un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.

L’Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato presentando il anche in alternativa al modello IPEA della consolidata, fino a concorrenza dell’importo accertato con l’atto unico.

 

Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato

 

La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell’opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato. L’Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2018)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale -Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplificazioni – Art. 40-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004

 

Link ai documenti richiamati:

 

Perdite di periodo e perdite pregresse: lo scomputo dai maggiori imponibili nei procedimenti di accertamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione -Presentazione dell’istanza Modello IPEA – Effetti – Sospensione termini – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo richiesto con i modelli IPEA e IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2014, prot. n. 133104 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 9-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’art. 40-bis del D.P.R. 600/1973

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 6 giugno 2011: «Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DM del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2004»




Solidarietà nel pagamento dell’IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018, esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA di cui all’articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle relative disposizioni di attuazione anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Di conseguenza il novellato D.M. 22 dicembre 2005 ora individua le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;

b) prodotti di telefonia e loro accessori;

c) personal computer, componenti ed accessori;

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori di gomma (“flaps”)

d-ter ) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011). La lettera aggiunta dall’ art. 1 D.M. 10.01.2018 (con applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 24.01.2018

Link al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, recante: «Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»