Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018.

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d’affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018, nel sostenere che “per quanto attiene al principio di proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che solamente a fronte di rilevanti divergenze tra l’importo del volume d’affari dichiarato dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d’affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale. … Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria”, si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “l’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo (decorrere dal 1° gennaio 2007) … in base all’art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «gravi incongruenze», prima operato tramite il rinvio recettizio all’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2017, pag. 1222); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1568).

Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell’IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell’Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore (“gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati”) – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146




Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

Presidente: Chindemi, Relatore: Mondini

 

 

NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato – Art. 140 c.p.c. – Art. 2967 c.c

In caso di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 codice di procedura civile, l’atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane. Tale estratto non può essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione. Questo è l’importante principio che si può estrapolare dalla recente sentenza della Cassazione Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018 (di seguito riportata). Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, visto che nella sentenza cassata, in merito alla prova del perfezionamento, il giudice non aveva chiarito se intendeva riferirsi all’estratto del sito internet di Poste Italiane, oppure intendeva riferirsi altra documentazione agli atti, omettendo quindi di dare conto di come era giunto alla suddetta conclusione).

 

Sulla produzione dell’avviso di ricevimento nelle notifiche a mezzo posta, nel diverso ambito delle “notifiche processuali”, la Sezione tributaria delle Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Presidente: Cicala M., Relatore: Perrino AM. — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) in merito alla dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, ha statuito che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. (Conforme, ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

 

Nel testo integrale dell’ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi (Presidente), Dott. Antonio Mondini (Relatore/Consigliere), Dott. Oronzo De Masi, Dott. Liana Maria Teresa Zoso, Dott. Anna Maria Fasano (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso —/2013 proposto da:

D.B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato T.M.;

(ricorrente)

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato A.D.V., rappresentato e difeso dall’avvocato A.S.;

(controricorrente)

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

(resistente con atto di costituzione)

avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatti della causa

  1. D.B.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis S.p.A. per mancato pagamento di IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l’avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
  2. L’adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l’impugnazione.
  3. La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull’appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand’anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il D.B.A., ne sarebbe stato la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava, “dalla documentazione in atti”, essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito “di invio della raccomandata n. —, consegnata il 25.11.2008”; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell’avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare.
  4. D.B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi illustrati con memoria.
  5. Equitalia Sud si è difesa con controricorso.
  6. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso, D.B.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 602/73, 60 del D.P.R. 600/73, 137, 156, 160 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli articoli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla notifica di un atto amministrativo, dall’altro lato, aveva omesso di motivare sia sul fatto in sé della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della notifica, consistente nell’avere, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al consegnatario la copia della cartella.
  2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. 600/73, 137 e ss., 140 c.p.c., 2967 c.c. nonché omessa motivazione sulla circostanza, controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

2.1. Specifica il D.B.A. in proposito che l’unico documento agli atti relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazione o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l’espressione “dalla documentazione agli atti” avesse inteso riferirsi a quell’estratto, oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti avesse inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla suddetta conclusione.

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato:

3.1. La commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale motivazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la quale ha affermato che “la nullità della notifica della cartella esattoriale … è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016).

  1. Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta il difetto di motivazione della sentenza:

4.1 Nella motivazione non è specificato da quale “documentazione agli atti”, che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta il 25.11.2008.

  1. Il motivo deve pertanto essere accolto.
  2. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.
  3. La commissione dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

 

Link ai precedenti citati

L’estratto dal servizio online delle Poste non prova la consegna della raccomandata

Corte Suprema di Cassazione – Sesta sezione Civile – 3 – Ordinanza n. 19387 dell’8 novembre 2012 – Presidente: Finocchiaro M.; Relatore: Barreca GL.- PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Ricorso per cassazione – Istanza di regolamento di competenza – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Mancata attività difensiva dell’intimato – Deposito della stampa di foglio del servizio “on line” di Poste Italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.

Notifiche processuali. Non fa fede quanto riportato sul foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 25285 del 28 novembre 2014 – Presidente: Cicala M.; Relatore: Perrino AM. – PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane e di fotocopia di avviso di ricevimento di raccomandata – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso, non risultando prova della relativa notificazione – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.




Accertamento alla Sas: la comprensibile fiducia nell’agire dei familiari/soci e l’estraneità dalla gestione non salva dalla sanzione per infedele dichiarazione il socio accomandante

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell’IRPEF, in proporzione della relativa quota di partecipazione. Ciò comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione. Questo vale anche per il socio accomandante di una S.a.s, essendo irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti: la sanzione, quindi, non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dall’ art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell’omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., III comma. In altre parole, la qualità di socio accomandante non ha fatto venir meno l’imputabilità allo stesso, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto, nella specie, che il contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta. Questa è la massima espressa dai giudici della Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile – T – Ord. n. 22011 del 21 settembre 2017 in un caso riguardante sanzioni irrogare per l’infedele dichiarazione del socio accomandante in relazione al reddito risultante dalla rettifica “definiva” a carico della Sas.

 

Link all’ordinanza n. 22011 del 21 settembre 2017 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – – Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Solaini Luca – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – Redditi prodotti in forma associata – Accertamento definitivo nei confronti di società in accomandita semplice per omessa impugnazione – Socio accomandante – Imputazione “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti del socio in proporzione alla quota societaria dallo stesso detenuta – Irrogazione delle sanzioni – Richiesta di disapplicazione per mancanza di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società per estraneità dal potere gestionale – Rigetto – Ragioni – Omesso controllo sull’esattezza dei bilanci – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 2320 c.c.