Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 179 e 180 del 2026

Con la risposta n. 179/2026 prende invece avvio la raccolta degli interpelli di ottobre. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «sistema previdenziale pubblico». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l’Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell’ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l’interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la risposta n. 180 del 5 ottobre 2026, l’Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. “credito ulteriore” derivante dall’imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell’Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. Il credito in questione è rappresentato dall’eccedenza di IRM relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. 
L’Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina. La conclusione è fondata su una lettura dell’articolo 43-ter coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste e la stabile organizzazione italiana, considerato che ciascuna entità opera come sostituto d’imposta in Italia, presenta autonomamente il modello 770 e versa l’IRM con riferimento alla propria attività. 
L’apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’articolo 43-ter: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. Inoltre, l’efficacia della cessione richiede l’assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 179 dell’1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla L. 18/11/2024, n. 182

 

La pensione INPS derivante da un’attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all’Italia. 

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito “ulteriore” può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito “ulteriore” maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

 

Il credito ulteriore derivante dall’imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L’applicazione della procedura in esame implica, comunque, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l’efficacia del trasferimento richiede inoltre gli adempimenti dichiarativi nel modello 770.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 




La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026, riguardano l’istituzione, la ridenominazione e la soppressione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché chiarimenti in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto, tassazione del lavoro dipendente, pubblicità immobiliare, successioni e donazioni e controlli automatizzati.

 

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Tra i documenti di maggiore rilievo si segnala la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, con la quale l’Agenzia ha chiarito che, per gli intermediari finanziari che applicano il modello delle perdite attese IFRS 9, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite agli stage 1 e 2 sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, in cinque quote costanti e devono essere determinate al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d’imposta.

Di particolare interesse anche la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, dedicata alle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità. L’Agenzia distingue tra trascrizione immediata del decreto con successiva annotazione dell’immissione in possesso, formalità unica eseguita dopo l’esecuzione del decreto e disciplina della procedura accelerata di occupazione d’urgenza.

Il nuovo aggiornamento comprende le risoluzioni nn. 30/E-35/E, pubblicate tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2026.

Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia interviene in materia di successioni e donazioni, istituendo i codici tributo da A252 ad A284 per il versamento mediante modello F24 delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso, revoca della dichiarazione di intenti, decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, attività di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione.

La risoluzione n. 31/E, pubblicata nella stessa data, istituisce invece i codici 5519 e 5520 per il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team”, destinati rispettivamente al versamento della quota del 12,25 per cento delle giocate e dei proventi residuali, e dispone contestualmente la soppressione dei codici 5442 e 5443.

Con la risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026 viene istituito il codice tributo 7080 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il credito, fino al 20 per cento della spesa agevolabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026.

La risoluzione n. 33/E del 22 settembre 2026 istituisce invece il codice tributo 5518, da utilizzare nel modello F24 Accise, per il versamento della sanzione amministrativa prevista in relazione ai concorsi e alle operazioni a premio vietati quando venga accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi.

Degna di nota è la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, che rende concretamente applicabile il nuovo procedimento di liquidazione dell’IVA previsto dall’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
La disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2026, consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Se dal controllo emerge un’imposta dovuta, l’esito viene comunicato al contribuente, che dispone di sessanta giorni per segnalare dati o elementi non considerati o erroneamente valutati, oppure per effettuare il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Sul piano pratico, la risoluzione istituisce il codice tributo 9005, destinato al pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione. Il sistema presenta tuttavia una peculiarità rilevante: il pagamento non può essere effettuato utilizzando crediti in compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, non è ammessa neppure la rateazione.
Qualora il contribuente non intenda versare l’intero importo riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, la risoluzione prevede inoltre tre distinti codici per il versamento parziale: 95AA per l’imposta, 95BB per gli interessi e 95CC per le sanzioni.
La risoluzione n. 34/E assume quindi una valenza che va oltre la mera istituzione di nuovi codici tributo: rappresenta uno degli atti attuativi attraverso i quali prende forma il nuovo sistema di liquidazione automatizzata dell’IVA in presenza di dichiarazione annuale omessa, basato sull’utilizzo dei dati già disponibili all’Amministrazione finanziaria.

A questa si collega, per rilevanza sistematica, la risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, che interviene invece sulle comunicazioni conseguenti ai controlli automatizzati ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La risoluzione istituisce una serie di nuovi codici tributo utilizzabili con i modelli F24 e F24 Enti pubblici quando il contribuente, ricevuta la comunicazione di irregolarità, non intende versare integralmente l’importo indicato nel modello precompilato ma sceglie di corrisponderne soltanto una quota. Per facilitare l’individuazione della corretta codifica, l’Agenzia affianca inoltre a ciascun nuovo codice quello già utilizzato per il corrispondente versamento spontaneo.
Il nuovo sistema interessa numerose fattispecie introdotte o modificate negli ultimi interventi legislativi. Tra queste figurano l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, con specifiche codifiche anche per i versamenti territorialmente riferibili a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.
Sono inoltre previsti codici specifici per il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, nonché per le tre componenti della global minimum tax: imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale, distinguendo per ciascuna imposta, interessi e sanzioni. Ulteriori codici riguardano il contributo straordinario sulla riserva introdotto dalla legge di bilancio 2026 e, per il modello F24 Enti pubblici, l’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri e sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
La risoluzione n. 35/E completa quindi, sul piano della riscossione, il raccordo tra nuovi tributi e agevolazioni e il sistema ordinario dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis, consentendo di distinguere puntualmente, anche in caso di pagamento parziale della comunicazione, le componenti relative a imposta, interessi e sanzioni.
Le risoluzioni n. 34/E e 35/E rappresentano, pertanto, i documenti di maggiore interesse dell’ultimo aggiornamento della raccolta: la prima rende operativo il nuovo controllo automatizzato sulle dichiarazioni IVA omesse, mentre la seconda estende e aggiorna l’architettura dei codici utilizzabili per i versamenti parziali conseguenti ai controlli automatizzati delle imposte dirette.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

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Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026

Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.

La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.

 

Risoluzione n. 6 del 04/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026

La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 10 del 26/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1

La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.

 

Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026

Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.

Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.

 

Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026

Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 – 

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.

Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.

 

Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026

Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025

La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui

 

Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026

CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.

La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui

 

Risoluzione n. 17 del 29/04/2026

Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1 – Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480

La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura. 

 

Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564

La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
 

Risoluzione n. 19 del 15/05/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.

La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.

 

Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026

Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.

Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.

In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026

Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 –  Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.

 

Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026

Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo  51, commi 2, 3 e 4, del TUIR – Circolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016

La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.

In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026

Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.

La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.

Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.

 

Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026

Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

 

Risoluzione n. 25/E del 26/06/2026

Conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: istituiti i codici tributo CT01-CT31 per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 25/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

 

Risoluzione n. 26/E del 26/06/2026

Enti bilaterali convenzionati con l’INPS: istituite le causali contributo EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 26/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS – Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

 

Risoluzione n. 27/E del 23/07/2026

Global minimum tax: istituiti i codici tributo 2735, 2736 e 2737 per il ravvedimento delle sanzioni sugli obblighi informativi e dichiarativi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 27/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – GLOBAL MINIMUM TAX – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale.

 

Risoluzione n. 28/E del 23/07/2026

Atti di recupero: nuovi codici tributo per IVA agevolata disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta erariale sui voli aerotaxi e voli taxi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 28/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

 

Risoluzione n. 29/E del 28/07/2026

Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione del decreto, annotazione dell’immissione in possesso e formalità nei registri immobiliari

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 29/E del 28 luglio 2026 – OGGETTO: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – REGISTRI IMMOBILIARI – Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari.

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 28 luglio 2026 chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001.

Il documento affronta, in particolare, il dubbio se il decreto di esproprio debba essere trascritto subito dopo l’emanazione oppure solo dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia precisa che, nella procedura ordinaria, sono ammissibili entrambe le modalità operative.

Nel primo caso, il decreto può essere trascritto senza indugio, anche prima della notificazione e dell’esecuzione, ma nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f), del T.U. espropri. Successivamente, l’avvenuta immissione in possesso deve essere pubblicizzata mediante annotazione, presentando il relativo verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5.

Nel secondo caso, se la trascrizione viene richiesta solo dopo notificazione ed esecuzione del decreto, si effettua una formalità unica: il titolo resta il decreto di esproprio, ma deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure deve essere prodotto il decreto recante l’annotazione della data di immissione.

La risoluzione esclude inoltre che, ai fini della pubblicità immobiliare, sia necessario produrre le relate di notificazione del decreto: la notifica resta rilevante nel procedimento espropriativo, ma non costituisce un presupposto documentale richiesto al conservatore per l’esecuzione delle formalità.

Per la procedura accelerata ex articolo 22-bis del T.U. espropri, l’Agenzia chiarisce che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione, perché non trasferisce diritti reali. La formalità immobiliare resta collegata al successivo decreto di esproprio, che deve indicare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e il relativo stato di esecuzione.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 22-bis, 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – artt. 22-bis, 23, 24 e 25.
Art. 2659 del Codice civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 10 novembre 2025.

 

Risoluzione n. 30 del 16/09/2026

Successioni e donazioni: nuovi codici F24 A252-A284 per ravvedimento, revoca d’intenti, controlli, adesione e conciliazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 30/E del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE  – SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modello F24 – Ravvedimento e riliquidazione a seguito di revoca d’intenti, attività di controllo e conciliazione – Imposta di successione, imposta sulle donazioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo da A252 ad A284 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346; D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; D.Lgs. 19/06/1997, n. 218; D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

 

La risoluzione istituisce i codici tributo da A252 ad A284 per il versamento con modello F24 delle somme dovute in materia di successioni, donazioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali. I codici A252-A263 riguardano, in particolare, il ravvedimento operoso e la revoca d’intenti, compresa la riliquidazione per decadenza dai benefici “prima casa”; i codici A264-A284 coprono le somme dovute a seguito di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione. Per le spese di notifica resta utilizzabile il codice tributo 9400.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 31 del 16/09/2026

Win for Italia Team: codici 5519 e 5520 per il prelievo erariale e i proventi residuali; soppressi 5442 e 5443

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 31/E del 16 settembre 2026 – Oggetto: GIOCHI E SCOMMESSE – Gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team” – Modello F24 Accise – Versamento della quota del 12,25 per cento delle giocate e dei proventi residuali – Istituzione dei codici tributo 5519 e 5520 – Soppressione dei codici 5442 e 5443 – Articolo 1, commi 151 e 152, della L. 30/12/2025, n. 199.

 

Per il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team” sono istituiti i codici tributo 5519, destinato al versamento della quota del 12,25 per cento dell’importo delle giocate, e 5520, relativo ai proventi residuali. Entrambi vanno utilizzati nel modello F24 Accise, nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”. La risoluzione sopprime inoltre i codici 5442 e 5443, riferiti a una disciplina non più vigente.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 32 del 22/09/2026

Credito carburanti pesca 2026: codice tributo 7080 per la compensazione in F24 entro il 31 dicembre

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 32/E del 22 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA – Imprese esercenti attività di pesca – Acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 – Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 – Istituzione del codice tributo 7080 – Articolo 4 del D.L. 18/03/2026, n. 33, convertito dalla L. 13/05/2026, n. 79.

Per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori costi di gasolio e benzina sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 è istituito il codice tributo 7080. Il credito, fino al 20 per cento della spesa agevolabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 entro il 31 dicembre 2026. L’importo fruibile è consultabile nel cassetto fiscale e il modello viene scartato se la compensazione supera l’ammontare comunicato dal Ministero competente.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 33 del 22/09/2026

Concorsi e operazioni a premio vietati: codice 5518 per la sanzione da elusione del monopolio dei giochi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 33/E del 22 settembre 2026 – Oggetto: GIOCHI E SCOMMESSE – Concorsi e operazioni a premio vietati – Coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o elusione del monopolio statale – Sanzione amministrativa – Versamento tramite modello F24 Accise – Istituzione del codice tributo 5518 – Articolo 12, comma 1, lettera o), del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito dalla L. 24/06/2009, n. 77.

 

È istituito il codice tributo 5518 per il versamento, mediante modello F24 Accise, della sanzione amministrativa prevista per i concorsi e le operazioni a premio vietati dall’articolo 12, comma 1, lettera o), del D.L. n. 39/2009. La disciplina sanzionatoria opera, secondo il comma 1-bis, nei casi in cui sia accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Il codice va indicato nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.L. 28 aprile 2009, n. 39, articolo 12, commi 1, lettera o), e 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  • D.M. 18 luglio 2003.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi prot. n. 325439 dell’11 giugno 2026.

 

Risoluzione n. 34 del 30/09/2026

Omessa dichiarazione IVA: codice 9005 per il pagamento integrale e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 34/E del 30 settembre 2026 – Oggetto: IVA – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Omessa dichiarazione annuale IVA – Liquidazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Versamento tramite modello F24 senza compensazione né rateazione – Codice tributo 9005 per il pagamento complessivo e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali – Articolo 54-bis.1 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

Per le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione dell’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, è istituito il codice tributo 9005 per il pagamento dell’importo complessivamente richiesto. Se il contribuente intende versare soltanto una quota, deve utilizzare i codici 95AA, 95BB e 95CC, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. Il pagamento avviene tramite modello F24 senza possibilità di compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, senza rateazione.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 35 del 01/10/2026

Controlli 36-bis: nuovi codici F24 e F24 EP per i versamenti parziali delle somme richieste

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 35/E del 1° ottobre 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Comunicazioni ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – Versamento parziale delle somme richieste tramite modelli F24 e F24 Enti pubblici – Nuovi codici per imposta sostitutiva sul lavoro straordinario degli infermieri e prestazioni aggiuntive del personale sanitario, credito start-up e PMI innovative, global minimum tax e contributo straordinario sulle riserve – Articolo 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

 

I nuovi codici tributo sono destinati ai contribuenti che, ricevuta una comunicazione di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intendono versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto anziché utilizzare integralmente il modello precompilato. Per il modello F24 sono istituiti i codici 994I-999I e 900L-923L; per il modello F24 EP i codici 924L-932L. Le nuove codifiche distinguono imposta, interessi e sanzioni e riguardano, tra l’altro, l’imposta sostitutiva sul lavoro straordinario degli infermieri e sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, il credito per investimenti in start-up e PMI innovative, le imposte della global minimum tax e il contributo straordinario sulle riserve.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.
  • Legge 28 ottobre 2024, n. 162, articolo 2.
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articoli 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 69.

 

 

 


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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la risposta ad interpello n. 166 dell’1° settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un’aula immersiva inserita in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l’accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all’accesso a un luogo culturale mediante biglietto d’ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all’imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all’aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

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Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte n. 167 e 168 del 2026. Con la prima, l’Agenzia ha esaminato il trasferimento di risorse da un Comune a un Consorzio pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l’accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La risposta n. 168 interviene, invece, sulla disciplina agevolativa dei masi chiusi, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione, ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, dedicata al credito d’imposta ZES Unica e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli investimenti effettuati mediante leasing: l’Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «avvio» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d’imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive risposte nn. 170–173 l’Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla fiscalità degli strumenti finanziari emessi e circolanti in forma digitale alla fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS; dalla disapplicazione, nell’ambito di una fusione inversa, dei limiti al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE, fino all’imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo aggiornamento prende avvio con la risposta n. 174 del 16 settembre 2026, dedicata al Documento unico di regolarità fiscale (DURF) e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L’Agenzia amplia il perimetro delle somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all’Erario dal sostituto d’imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.
Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle imposte pagate all’estero. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, l’Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
La risposta n. 175 del 17 settembre 2026 affronta invece il trattamento IVA dei servizi di colocation resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una private cage all’interno di un data center situato in Italia. Secondo l’Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei server. Per questa ragione non trova applicazione l’esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.
Con la risposta n. 176 del 21 settembre 2026, l’Agenzia interviene nuovamente sul regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR. Il caso riguarda il conferimento delle partecipazioni totalitarie in una holding a favore di una società semplice di nuova costituzione. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l’Agenzia esclude l’applicazione del regime quando quest’ultima è una società semplice. La ragione risiede nell’assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l’incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All’operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR.
La risposta n. 177 del 23 settembre 2026 torna sulla fiscalità internazionale e sul trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA per la precedente attività prestata presso l’amministrazione federale svizzera. L’Agenzia chiarisce che la doppia cittadinanza non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera: ai fini del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.
La raccolta di settembre si completa con la risposta n. 178 del 30 settembre 2026, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L’Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l’ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.
La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. 166–178, offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: dall’IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di colocation nei data center; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 166 dell’01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell’ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell’esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all’IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all’aula immersiva inserita nell’ambito del percorso museale.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-quater.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera n).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

 

Risposta n. 167 dell’01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l’accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo – Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA quando l’accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-94/19) 

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)

(2020/C 215/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

 

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

 

Risposta n. 168 dell’01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE –  IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

 

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: leasing agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante leasing – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

 

Ai fini del credito d’imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l’investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante leasing, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, “per ‘avvio’ dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)”. (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell’invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026).

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere a) e c), e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni tokenizzate e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni tokenizzate – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l’imposta sostitutiva segue le regole dell’articolo 5,

 

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), e 168-bis.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

 

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l’ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera f), e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell’8 novembre 2022.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014.

 

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella target finanziata con equity: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con equity – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, target e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l’ACE derivano dall’operatività o dalla struttura fisiologica dell’investimento.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera d), e articolo 10-bis.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-bis, 7-ter e 9, 173, comma 10, e 177-ter.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera a).
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-bis, 2425, 2501-ter, 2501-septies, 2504, 2504-bis e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

 

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l’imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

 

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI – Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d’imposta e delle imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d’imposta, nonché le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 175 del 17/09/2026

Colocation in data center: quando il cliente dispone in via esclusiva di una private cage specifica e identificabile, l’immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l’IVA con aliquota ordinaria.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di colocation con private cage in data center sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell’immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell’esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell’aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 

La private cage, essendo una porzione specifica del data center attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di colocation è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia delle entrate “i servizi di colocation sono qualificabili come servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi è territorialmente rilevante in Italia“. Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della private cage costituisca l’elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell’articolo 7-quater del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all’utilizzo della private cage per l’alloggiamento e il funzionamento dei server, non può essere ricondotto nell’ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall’articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell’articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del ”valore normale” ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 9 del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all’amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

 

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il contribuente possieda anche la nazionalità dell’altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell’ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l’ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell’obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-bis, della L. 30/12/1991, n. 413

 

Quando i contributi versati all’ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell’ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi ‘rimaste a carico’ dei lavoratori. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all’Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25­-bis, della L. n. 413 del 1991″

 

Riferimenti normativi e documentali:

 




Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

In sostanza, per determinare quanto il beneficiario residente deve assoggettare a IRPEF non si guarda alla somma distribuita dal trust né si ricostruisce il reddito applicando le regole italiane: occorre determinare il reddito del trust secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui esso è residente o stabilito e imputarne al beneficiario la quota di competenza.

In altri termini, prima si effettua il calcolo estero del reddito netto del trust; solo dopo quel risultato viene “importato” nel sistema italiano e qualificato unitariamente come reddito di capitale del beneficiario ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies).

Resta distinta la questione delle imposte assolte all’estero. Già la circolare n. 48/E del 2007 (par. 4) ha chiarito che qualora, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall’articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.”.

La risposta precisa inoltre che non trova applicazione l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che presume reddito l’intero ammontare attribuito quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale. Tale disposizione è infatti riferita, in linea di principio, alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non alla diversa fattispecie del trust trasparente con beneficiario individuato.

Nel caso esaminato, dopo il decesso della disponente superstite, l’istante risulta beneficiaria individuata in forza dell’atto istitutivo, che prevede la divisione del patrimonio fra i tre figli senza discrezionalità dei trustee. Da tale momento sorgono quindi in capo alla beneficiaria residente i conseguenti adempimenti fiscali, compresi quelli in materia di monitoraggio delle attività estere, IVIE e IVAFE.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell’articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell’articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L’Agenzia esclude tuttavia l’applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all’attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si sono aggiunte le risposte ad interpello n. 155-164/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta si completa con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, ultima risposta ad interpello pubblicata nel mese di agosto 2026, dedicata al trattamento fiscale dei redditi di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia. Il chiarimento precisa, in particolare, che il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato secondo le regole fiscali dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito, per essere poi assoggettato a imposizione in Italia come reddito di capitale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Risposta n. 154 del 06/08/2026 – Rettifica Risposta n. 132 del 2/07/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: escluso il regime dei frontalieri se manca lo spostamento quotidiano; imponibile in Italia la quota di retribuzione riferita ai giorni lavorati nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 6 agosto 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Redditi di lavoro dipendente – Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia – Esclusione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Regime dei lavoratori frontalieri ex articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia.- Tassazione concorrente della quota riferita ai giorni lavorati in Italia – Rettifica della risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

In tema di Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’articolo 19 della Convenzione, poiché la Banca d’Italia, pur essendo istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Gli emolumenti devono pertanto essere ricondotti all’articolo 15 della Convenzione. Il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo opera solo se il lavoratore si reca, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la prestazione. In mancanza di tale requisito, la quota di reddito maturata nei giorni di lavoro svolti in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione dell’eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferita al lavoro svolto da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

•  Articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
•  Articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia.
•  Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 9/E.
• Circolare Agenzia delle Entrate 18 agosto 2023, n. 25/E. – Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
• Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 luglio 2026, rettificata.

 

Risposta n. 155 del 07/08/2026

Realizzo controllato anche senza aumento di capitale: ammesso l’apporto della partecipazione a patrimonio netto della conferitaria se il socio è già titolare dell’intero capitale; escluso l’abuso per dividendi e rimborso di finanziamenti se l’operazione ha funzione riorganizzativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Dividendi e restituzione di finanziamenti soci: verifica antiabuso sulla concreta destinazione della liquidità – Conferimento di partecipazioni imputato a riserva di patrimonio netto senza aumento di capitale – Socio unico della conferitaria – Restituzione di finanziamenti soci e valutazione antiabuso – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il conferimento della partecipazione di controllo in una società interamente partecipata dal conferente, con iscrizione a riserva di patrimonio netto e senza aumento di capitale, può beneficiare del regime a realizzo controllato se la conferitaria è già integralmente detenuta dal conferente; l’eventuale successiva restituzione di finanziamenti soci resta soggetta a verifica concreta per escludere un impiego meramente strumentale dei dividendi e profili abusivi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)..
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2467 del codice civile.
Articolo 47, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 89, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 10 del 28 luglio 2020.
Atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 7 del 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 156 del 07/08/2026

Risarcimento per mancata pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto. Natura di danno emergente e non imponibilità delle somme, degli interessi e della rivalutazione monetaria | Somme, interessi e rivalutazione non imponibili se il pagamento ristora un danno emergente e non sostituisce redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 156 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Risarcimento per mancata fruizione della pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto – Danno emergente non imponibile – Interessi e rivalutazione monetaria – Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme liquidate a titolo di risarcimento per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa integrano un danno emergente e non assumono rilevanza reddituale; non sono imponibili anche interessi e rivalutazione monetaria, in quanto accessori al credito principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 29 del CCNL richiamato nelle sentenze allegate all’istanza.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 22 aprile 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 356/E del 7 dicembre 2007.
Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, punto 1.4.
Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019, n. 31137.
Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2020, n. 22985.

 

Risposta n. 157 del 10/08/2026

Cessione di immobile e pertinenze. Irrilevanza del preliminare e della caparra ai fini del quinquennio| Il quinquennio va verificato separatamente per ciascun cespite; il preliminare stipulato prima dei cinque anni non realizza la plusvalenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione di immobile e pertinenze – Plusvalenza immobiliare infraquinquennale – Contratto preliminare stipulato prima del quinquennio e caparra confirmatoria – Verifica separata per ciascun cespite – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Ai fini della plusvalenza immobiliare il contratto preliminare non ha effetto traslativo e non rileva per il computo del quinquennio; il termine va verificato separatamente per ciascun cespite, con possibile imponibilità della quota di corrispettivo riferibile alla pertinenza acquistata da meno di cinque anni anche se ceduta unitamente all’immobile principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
Articolo 68, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 10, comma 3-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 5, ultimo comma, del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105/E del 21 maggio 2007.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 28 gennaio 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 136/E dell’8 aprile 2008.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° marzo 2007.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 83 del 22 novembre 2018.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 560 del 18 novembre 2022.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 10 del 24 gennaio 2025.
Corte di cassazione, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1242.
Corte di cassazione, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2154.

 

Risposta n. 158 del 10/08/2026

Plusvalenza Superbonus tra comproprietari: escluse le quote acquisite per successione; per le altre quote ammessa la perizia, ma non rilevano le spese sostenute da altro comproprietario

Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 158 del 10 agosto 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 158 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenza da cessione di quote immobiliari dopo interventi Superbonus – Immobile in comproprietà e spese sostenute da altro comproprietario – Esclusione pro-quota per successione e determinazione del costo – Articoli 67, comma 1, lettera b-bis), e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per la cessione di quote di immobile oggetto di interventi Superbonus, la plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR è esclusa solo per la quota acquisita per successione; le spese agevolate sostenute da altro comproprietario non incrementano il costo fiscalmente riconosciuto delle quote cedute dalle istanti, ferma la possibilità di utilizzare una perizia giurata in mancanza dei costi storici.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 68, comma 1, del TUIR.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 208 del 23 ottobre 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 86 del 27 marzo 2026.

 

Risposta n. 159 del 10/08/2026

Welfare aziendale per spese di istruzione: rimborso non imponibile anche se il pagamento è effettuato dal coniuge del dipendente, purché la spesa sia documentata e non duplicata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 159 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI -LAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso di spese di istruzione per familiari pagate dal coniuge del dipendente – Non concorrenza al reddito e obblighi documentali – Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR non concorrono al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente, purché la documentazione attesti fruitore e finalità e sia escluso ogni doppio rimborso o beneficio fiscale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022.
Articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Risposta n. 160 del 12/08/2026

MLBO “atipico” con acquisizione di minoranza: disapplicabili i limiti al riporto di perdite e interessi del veicolo se gli asset fiscali derivano dall’operazione e non vi è commercio di posizioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 160 del 12 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Operazione di MLBO atipica con acquisizione di partecipazione di minoranza – Disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nell’operazione di merger leveraged buy-out atipica, caratterizzata dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza e dalla successiva fusione inversa, le limitazioni al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo possono essere disapplicate se perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi derivano dall’operazione e non emerge il rischio di commercio di bare fiscali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Risposta n. 161 del 14/08/2026

Apporto totalitario a patrimonio netto da più soci: realizzo controllato applicabile se le compagini sono speculari, le quote restano proporzionali e il controllo diretto diventa solo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 161 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Apporto totalitario di partecipazioni a patrimonio netto senza aumento di capitale in presenza di più soci conferenti – Applicabilità – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il regime a realizzo controllato può applicarsi all’apporto congiunto e totalitario delle partecipazioni a patrimonio netto della conferitaria, senza aumento di capitale, quando più soci persone fisiche detengono le stesse percentuali nelle società coinvolte e l’operazione si limita a trasformare il controllo diretto in controllo indiretto tramite holding.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2465 del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026

 

Risposta n. 162 del 14/08/2026

Fusione inversa post-OPA con indebitamento: limiti al riporto degli asset fiscali disapplicabili quando perdite e interessi del veicolo sono fisiologici all’acquisizione e alla fusione nella target

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target dopo OPA con indebitamento e delisting – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi – Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nella fusione inversa del veicolo di acquisizione nella società target, realizzata dopo OPA, delisting e finanziamento bancario, non si applicano le limitazioni dell’articolo 172, comma 7, del TUIR alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili della società veicolo quando tali posizioni derivano dai costi e dal debito strumentali all’acquisizione, fermo l’utilizzo come asset pregressi al consolidato.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 172, comma 7-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del TUIR.
Articoli da 117 a 129 del TUIR.
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-quinquies del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504 del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 163 del 14/08/2026

Welfare aziendale e spese RSA per il genitore non convivente: rimborso non imponibile dal 2025 dopo il correttivo sul perimetro dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 163 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso delle spese di ricovero in RSA della madre non convivente – Non concorrenza al reddito dal periodo d’imposta 2025 – Articoli 12, comma 4-ter, e 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per effetto della modifica dell’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, applicabile dal periodo d’imposta 2025, il rimborso welfare delle spese di ricovero e assistenza in RSA sostenute per la madre non convivente non concorre al reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 3, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12, comma 4-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 433 del codice civile.
Articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.
Articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

 

Risposta n. 164 del 24/08/2026

Pensione di sicurezza sociale tedesca al residente italiano: imponibile in Italia solo la quota che sarebbe tassata in Germania, se certificata dall’Ufficio delle imposte di tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 164 del 24 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Fiscalità internazionale – Pensione di sicurezza sociale tedesca corrisposta a residente in Italia con cittadinanza italiana – Quota esente certificata dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg – Imponibilità in Italia limitata all’ammontare che sarebbe tassabile in Germania – Convenzione Italia-Germania e Protocollo aggiuntivo, paragrafo 14, lettera e) a).

La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca certificata come esente dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia, se il beneficiario è residente in Italia, possiede la cittadinanza italiana ed è stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento della residenza nel nostro Paese. In base al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania e all’accordo amichevole efficace dal 1° gennaio 2025, l’imposta italiana è applicabile solo sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 169 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459.
Articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 18 della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 19, paragrafi 2 e 4, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania, paragrafo 14, lettera e) a),  [indicata come lettera (e) (i), nel testo inglese della Convenzione].
Accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, con efficacia dal 1° gennaio 2025.
Articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche, richiamato dall’accordo amichevole.

 

Risposta n. 165 del 31/08/2026

Trust estero trasparente con beneficiario residente: reddito imputato secondo le regole fiscali dello Stato del trust e non applicazione della presunzione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 165 del 31 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Trust estero trasparente – Beneficiario residente in Italia – Redditi imputati per trasparenza – Determinazione secondo la legislazione fiscale dello Stato estero di residenza o stabilimento del trust – Esclusione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR – Obblighi di monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE – Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), e articolo 73, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il beneficiario residente di un trust estero qualificato come trasparente, individuato a seguito del decesso del disponente, è tenuto a dichiarare i redditi imputati per trasparenza dal periodo d’imposta 2025, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. L’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione quando il beneficiario è individuato nell’atto di trust e la fattispecie non riguarda attribuzioni di trust opaco estero con impossibilità di distinguere reddito e patrimonio.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 73, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 45, comma 4-quater, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 47-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 23 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei trust.

Legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione dell’Aja, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante modifiche all’articolo 73 del TUIR e inclusione del trust tra i soggetti passivi IRES.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012, in materia di IVIE e IVAFE.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, in materia di monitoraggio fiscale.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022, in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e il 31 luglio 2026, affrontano questioni in materia di lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative, concordato preventivo biennale, dichiarazioni integrative, IVA edilizia e tassazione delle attività agricole connesse.

Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

La raccolta comprende inoltre ulteriori interventi di particolare rilievo. L’Agenzia esclude l’utilizzo della dichiarazione integrativa come strumento di mero ripensamento per modificare la destinazione di un credito IRES del consolidato da rimborso a cessione infragruppo, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. In materia IVA, viene chiarito che la sede di un’associazione di promozione sociale non può essere assimilata a una delegazione comunale o a un’opera di urbanizzazione secondaria, ferma restando la possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia. In ambito agricolo, infine, viene precisato che la determinazione catastale dei redditi per le attività agricole connesse richiede non solo la prevalenza del prodotto proprio, ma anche la riconducibilità dei beni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata al 31 luglio 2026.

 

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Risposta n. 132 del 2/07/2026 – Risposta rettificata dalla risposta n. 154 del 06/08/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l’Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d’Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  • Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
  • Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

 

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l’imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l’imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall’articolo 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, indipendentemente dall’eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  • Articolo 26, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
  • Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
  • Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.

 

Risposta n. 134 del 6/07/2026

Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall’agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all’uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell’immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività non commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.  Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall’origine allo svolgimento dell’attività non commerciale può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera b), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (…)».

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 135 dell’ 8/07/2026

Partecipata serba: l’esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Participation exemption (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall’articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-bis e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’esenzione decennale prevista dall’articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi e non è estensibile alle plusvalenze.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

 

Risposta n. 136 dell’ 8/07/2026

Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l’impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA – Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell’effettivo sostenimento dell’onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l’impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l’onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano  “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
• Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’11 febbraio 2002.

 

Risposta n. 137 dell’ 8/07/2026

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all’iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante Simple Agreement for Future Equity (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell’iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I contratti SAFE che espongono l’investitore al rischio d’impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione sono investimenti in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012. La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d’imposta del bonifico, senza che l’effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L’impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all’investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l’agevolazione. Queste,  in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella risposta n. 137 del 2026.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 138 dell’ 8/07/2026

Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d’opera superstite

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-bis, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 139 del 10/07/2026

Transizione 4.0: il temporaneo stato di liquidazione non esclude il credito se manca una finalità liquidatoria e l’attività prosegue; l’interconnessione tardiva è ammessa se dovuta a cause oggettive e il credito segue il ramo d’azienda assegnato con la scissione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 139 del 10 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – TRANSIZIONE 4.0 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Temporaneo stato di liquidazione conseguente a scioglimento giudiziale, con prosecuzione dell’attività e successiva revoca – Interconnessione tardiva per cause oggettive – Fruizione del credito da parte della beneficiaria della scissione cui è assegnato il ramo d’azienda – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 spetta per gli investimenti effettuati prima del temporaneo stato di liquidazione quando, in concreto, la procedura non è finalizzata alla cessazione dell’attività, l’impresa continua a operare e lo stato di liquidazione viene successivamente revocato. L’interconnessione dei beni in un periodo d’imposta successivo non preclude il beneficio se il ritardo dipende da condizioni oggettive, documentate e non discrezionali; la fruizione in misura piena decorre dall’interconnessione. In caso di scissione, il credito maturato può essere utilizzato dalla beneficiaria alla quale è assegnato il ramo d’azienda comprensivo dei beni agevolati, anche se la scissione è non proporzionale.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 140 del 10/07/2026

Concessione demaniale digitale: la planimetria integrata nell’atto non sconta un ulteriore bollo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale – Planimetria identificativa dell’area quale parte integrante di un unico documento informatico – Provvedimento di concessione demaniale marittima  emesso in formato digitale quale ”unicum inscindibile‘‘, nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale ”ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale” dello stesso – Assorbimento dell’imposta nella misura forfettaria di 16 euro dovuta per il provvedimento – Articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione demaniale non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo quando è incorporata, quale componente grafica integrante e sostanziale, nel provvedimento digitale formato e rilasciato per via telematica. In tale ipotesi, il titolo concessorio costituisce un unico documento informatico e l’imposta relativa alla planimetria è assorbita nella misura forfettaria di 16 euro prevista per l’atto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 141 del 10/07/2026

Vendita dei corpi di reato: i verbali di aggiudicazione fino a 1.033 euro restano soggetti a registro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Vendita mediante asta telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato – Verbali di aggiudicazione con prezzo non superiore a 1.033 euro – Inapplicabilità dell’esenzione prevista per cause e attività conciliative di modico valore – Tassazione ordinaria secondo la natura del bene – Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

L’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato. Tali verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno natura autonoma e traslativa e non costituiscono atti giurisdizionali né atti relativi a una causa o a un’attività conciliativa. Essi sono pertanto soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro in base alla tipologia del bene aggiudicato.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 142 del 13/07/2026

Comando di personale: dal 2025 il rimborso integrale delle retribuzioni è corrispettivo soggetto a IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comando di personale da una società a favore di una struttura commissariale – Rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri sostenuti dal datore di lavoro – Qualificazione come corrispettivo della messa a disposizione del personale – Imponibilità degli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 – Articoli 3 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La messa a disposizione, mediante comando, di personale dipendente di una società a favore di una struttura commissariale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando il rimborso delle retribuzioni e degli oneri costituisce la controprestazione necessaria dell’operazione. Per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l’intero rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e dei relativi oneri deve essere assoggettato a IVA, anche se coincide esattamente con il costo sostenuto dal datore di lavoro e il personale opera nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatore.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articoli 1, 3, 4 e 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 16-ter, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025.
  • Corte di giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19.
  • Articolo 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Risposta n. 143 del 13/07/2026

Patto di famiglia: niente esenzione se i diritti riservati al donante svuotano il controllo attribuito al figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 143 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Patto di famiglia – Trasferimento al discendente della nuda proprietà del 95 per cento delle quote con attribuzione dei diritti di voto – Usufrutto e diritti particolari riservati al donante – Quorum statutario del 96 per cento e clausola di gradimento – Mancata attribuzione dell’effettivo controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni ai discendenti richiede l’acquisizione di un controllo di diritto effettivo e sostanziale, non il solo possesso formale della maggioranza dei voti. Il beneficio non spetta quando il donante conserva diritti particolari sulla nomina e sulla presidenza dell’organo amministrativo, poteri sulle partecipate e sul gradimento dei trasferimenti, mentre un quorum statutario superiore alla partecipazione donata impedisce al beneficiario di modificare autonomamente tali clausole. Il patto di famiglia è quindi soggetto all’imposta di donazione ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 144 del 13/07/2026

Libro giornale informatico: la soglia di 2.500 registrazioni riparte da zero a ogni esercizio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 144 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Libro giornale tenuto in modalità informatica – Imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione – Computo autonomo per ciascun periodo d’imposta – Esclusione del riporto delle registrazioni residue agli esercizi successivi – Versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – Articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse e il conteggio deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Le registrazioni residue di un esercizio non possono essere cumulate con quelle degli anni successivi: anche un numero inferiore a 2.500 costituisce una frazione autonomamente imponibile. Il versamento deve essere eseguito, con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 145 del 13 luglio 2026

Prima casa in successione: beneficio sull’intero fabbricato diviso tra due Comuni con unione di fatto e Modello 4 cartaceo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 145 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazione prima casa ai fini delle imposte ipotecaria e catastale – Unico fabbricato abitativo con pertinenze suddiviso in due particelle insistenti su Comuni catastali diversi e non fondibili – Unione di fatto ai fini fiscali – Applicazione del beneficio all’intera abitazione e a una pertinenza C/6 – Presentazione della dichiarazione di successione con Modello 4 cartaceo – Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’agevolazione prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale può essere richiesta per l’intero fabbricato abitativo formalmente suddiviso in due particelle non fondibili perché ubicate in Comuni catastali diversi, purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e vengano unite di fatto ai fini fiscali con la prescritta procedura catastale. Il beneficio si estende a una sola pertinenza della categoria C/6. Per rappresentare correttamente la fattispecie è ammessa la presentazione della dichiarazione di successione in forma cartacea mediante Modello 4, indicando entrambe le particelle e i relativi dati catastali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 146 del 16/07/2026

Trust: lo scioglimento anticipato con retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote già segregate non integra arricchimento gratuito né realizzo imponibile se manca un trasferimento a titolo oneroso o a favore dei beneficiari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 16 luglio 2026 – Oggetto: TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI – Scioglimento del trust e retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali segregate – Fusione delle società partecipate e modifica della forma giuridica – Assenza di arricchimento gratuito e di realizzo imponibile – Articolo 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

 

Risposta n. 147 del 16/07/2026

Dichiarazione integrativa: non è ammesso il ripensamento sulla destinazione del credito IRES da rimborso a cessione infragruppo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 147 del 16 luglio 2026 – Oggetto: DICHIARAZIONI – CONSOLIDATO FISCALE – Credito IRES – Dichiarazione integrativa per variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione e limiti al ripensamento – Articolo 2, commi 8 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la risposta n. 147/2026, l’Agenzia delle entrate esclude che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata al solo fine di modificare la destinazione di un credito IRES già dichiarato, trasformando la scelta da richiesta di rimborso a cessione infragruppo.
Il caso riguarda una società consolidante che, dopo aver indicato nel modello CNM un credito IRES e averlo successivamente destinato, in parte, a rimborso, intendeva presentare una nuova dichiarazione integrativa per qualificare il credito residuo come credito ceduto alla stessa consolidante ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile, dell’imposta, del debito o del credito. Non può, invece, essere utilizzata per modificare scelte dichiarative divenute successivamente meno convenienti, salvo le ipotesi espressamente previste dal legislatore.
In particolare, il comma 8-ter dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 consente la modifica della scelta originaria soltanto da rimborso a compensazione, entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Tale previsione non può essere estesa alla diversa ipotesi del passaggio da rimborso a cessione infragruppo del credito. Ne deriva che la variazione prospettata costituisce un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito e non una correzione di errore dichiarativo. La seconda dichiarazione integrativa non è quindi ammessa. 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate, ricorda “che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l’8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ‘ripensamento’) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell’ipotesi di cui al richiamato comma 8-ter dell’articolo 2″.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 2, commi 8 e 8-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 325 del 14 ottobre 2002.
Circolare Agenzia delle entrate n. 25  del 19 giugno 2012, punto 2.2.
Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 187 dell’8 aprile 2022.
Istruzioni modello CNM 2026

 

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Buoni postali fruttiferi: interessi esenti per il non residente se per tutto il periodo di possesso il beneficiario è residente in Stati white list e produce la documentazione richiesta a Poste Italiane

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 148 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – Buoni postali fruttiferi – Interessi percepiti da soggetto non residente – Esenzione dall’imposta sostitutiva per residenza continuativa in Stati white list – Documentazione da acquisire presso Poste Italiane – Articolo 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e Decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511.

 

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fondi UCITS: la fusione transfrontaliera con attribuzione di quote dei fondi riceventi non costituisce riscatto, cessione, liquidazione o switch e resta fiscalmente neutrale per gli investitori italiani

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 149 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – OICR esteri – Fusione transfrontaliera per incorporazione di fondi UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Esclusione della ritenuta sui proventi degli OICR esteri – Articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA edilizia: la sede di un’associazione privata non è delegazione comunale né opera di urbanizzazione secondaria, ma l’aliquota del 10 per cento può applicarsi se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dagli organi competenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 150 del 22 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Prestazioni di servizi per demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale – Esclusione della qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria o delegazione comunale – Possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento per ristrutturazione edilizia – Numeri 127-quinquies), 127-septies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta n. 150/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nell’ambito della demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale.

L’istante chiedeva se l’intervento potesse beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibile alle opere di urbanizzazione secondaria, valorizzando la funzione pubblicistica della sede, destinata allo svolgimento di attività di gestione faunistica, coordinamento territoriale e supporto amministrativo.

L’Agenzia esclude questa qualificazione. Le opere di urbanizzazione secondaria rilevanti ai fini dell’aliquota ridotta sono quelle tassativamente individuate dalla normativa urbanistica e dalle specifiche disposizioni di equiparazione. In particolare, la “delegazione comunale” è una struttura amministrativa decentrata dell’ente locale, destinata allo svolgimento di funzioni istituzionali tipiche del Comune a servizio diretto della collettività.

La sede dell’associazione, pur destinata anche ad attività di interesse generale e a funzioni svolte in convenzione con la Provincia, resta riferibile a un soggetto dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, l’immobile è destinato a una pluralità di esigenze associative, tra cui sede sociale, uffici amministrativi, spazi didattici, sala polifunzionale, locali accessori, deposito e archivi. Pertanto, non può essere assimilato a una delegazione comunale e non può fruire dell’aliquota ridotta ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Resta però aperta una diversa via agevolativa. Dal permesso di costruire in deroga risulta che l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti urbanistici richiesti, le prestazioni di appalto possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Attività agricole connesse: i prodotti a base di carne avicola propria possono rientrare nel reddito agrario se riconducibili ai codici ATECO richiamati dal D.M. 13 febbraio 2015; fuori tabella opera il regime forfetario dell’articolo 56-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 23 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Attività agricole connesse – Prodotti crudi elaborati a base di carne avicola proveniente prevalentemente dai propri allevamenti – Determinazione catastale del reddito per i beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015 – Regime forfetario per prodotti non compresi nella tabella – Articolo 32, comma 2, lettera c), e articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Con la risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di elaborati alimentari crudi a base di carne avicola, realizzati da una società agricola con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti e con utilizzo accessorio di ingredienti acquistati da terzi.

Il chiarimento muove dalla distinzione tra attività agricola connessa civilisticamente rilevante e attività fiscalmente assoggettabile al regime catastale. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, sono attività connesse quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale. Tuttavia, ai fini dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, la determinazione catastale del reddito opera soltanto se i beni sono inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e se deriva prevalentemente dall’attività agricola principale.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che la tabella ministeriale richiama, alla voce “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, relativi alla lavorazione e conservazione di carne, inclusa quella di volatili. Per i prodotti riconducibili a tali codici, una volta verificato il requisito della prevalenza del prodotto proprio, è applicabile il regime di determinazione catastale del reddito agrario.

Diversa è la conclusione per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili). La tabella include solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le altre produzioni a base di carne, incluse quelle di volatili, non espressamente richiamate dalla tabella, trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Il principio applicativo è quindi duplice: il requisito della prevalenza resta necessario, ma non sufficiente; occorre anche che il prodotto finale sia riconducibile alle attività e ai beni indicati nella tabella ministeriale. Le trasformazioni ulteriori, non usualmente esercitate nell’ambito agricolo e idonee a generare prodotti nuovi non connessi all’attività agricola principale, restano fuori dal perimetro agevolato.

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 152 del 31/07/2026

Passaggio generazionale: conferimento in holding e cessione di minoranza non fanno decadere dall’esenzione se il donatario mantiene il controllo di diritto, diretto o indiretto, fino al termine quinquennale; resta applicabile la regola antielusiva sulla cessione infraquinquennale dei valori mobiliari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 152 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Passaggio generazionale di partecipazioni societarie – Esenzione per trasferimenti che integrano il controllo già esistente – Conferimento in holding e successiva cessione di partecipazione di minoranza – Decadenza esclusa se il controllo di diritto è mantenuto anche indirettamente – Art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

 

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Contratti e atti di obbligazione nei procedimenti concessori: il formato telematico non consente il bollo forfettario se l’atto rientra nelle scritture private; il regime di 16 euro a documento resta limitato agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 153 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Procedimenti concessori – Contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica – Esclusione del regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici – Applicazione dell’imposta per ogni foglio – Artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

 


 

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2025


Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025

Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della branch e impone una nuova identificazione fiscale in Italia

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione transfrontaliera per incorporazione di una società estera (“casa madre”) con un’altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Principio di diritto n. 2 dell’11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-bis e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare –  Articoli da 40-bis a 40-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell’Unione europea – Sezione 2 bis del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento»

 

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA – Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

 

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un’attività economica effettiva non rientra tra i passive income e non integra il test dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Controlled Foreign Companies (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai passive income rilevanti ai fini della disciplina CFC (Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva) – Articolo 167, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da fair value dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 –  Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi online: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell’intermediario, al netto di vincite e bonus non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse online – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l’erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

 

 

2026


Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026

Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa (se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

 

Principio di diritto n. 2 del 22/09/2026

Digital tax: dichiarazione integrativa ammessa; il credito emergente non è compensabile in F24, ma può essere chiesto a rimborso o riportato al periodo successivo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Credito emergente – Esclusione della compensazione orizzontale tramite modello F24 – Rimborso o riporto al periodo d’imposta successivo – Articolo 8, commi 6-bis e 6-quater, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322.

Riferimenti normativi e documentali:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2021, prot. n. 13185;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021.

 

Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026

STP e STA in forma di società semplice: utili ripartibili a consuntivo per i soli soci professionisti; per i soci finanziatori restano le regole ordinarie

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice – Imputazione del reddito per trasparenza – Determinazione a consuntivo delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti – Soci non professionisti o finanziatori – Applicazione della regola ordinaria – Articolo 5, commi 2 e 3, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Riferimenti normativi e documentali:

Risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020;
Risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.

 

 


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Le circolari dell’Agenzia delle entrate 2026

 

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Circolare n. 1 E del 19/02/2026

ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

 

Circolare n. 2 E del 24/02/2026

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d’imposta e facoltà di rinuncia»

 

Circolare n. 3 E del 24/06/2026

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Circolare n. 4 E del 6/07/2026

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Circolare n. 5 E del 16/07/2026

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Circolare n. 6 E del 06/08/2026

Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 6 agosto 2026: «REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – Nuovo regime di cooperative compliance – Inquadramento sistematico e chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del Tax Control Framework, codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tcf opzionale) – D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – D.Lgs. 30/12/2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo) – D.Lgs. 05/06/2024, n. 108 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo …)»

 

Circolare  n. 7 del 07/08/2026

Riforma dello sport: chiarimenti fiscali su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, con focus su applicazione delle agevolazioni ex articolo 148, comma 3, TUIR e articolo 4 del decreto IVA alle società sportive dilettantistiche, trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro, non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 85.000 euro, dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per prestazioni sportive esenti IVA, trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta e detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali per ASD e SSD in regime legge n. 398/1991

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo – Chiarimenti sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo – Società sportive dilettantistiche, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, base imponibile IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell’atleta e agevolazione per attività commerciali connesse – Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»

 




Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 3 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi all’applicazione dell’imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, al ricorrere delle condizioni indicate dall’Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026

 

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Contratti pubblici esclusi nei settori ordinari: l’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice si applica anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo ex articolo 56

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Contratti pubblici – Contratti di servizi esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Applicazione dell’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

 

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa: contributi sanitari versati dal datore in costanza di rapporto esclusi dal reddito anche se la copertura decorre quando il rapporto può non essere più in essere

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Assistenza sanitaria integrativa – Contributi versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti  –  Non rilevanza della possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza – Articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Consulenza giuridica n. 3 del 27/02/2026

Fondi pensione negoziali: il risconto dei contributi per oneri amministrativi resta fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva se coerente con budget, nota integrativa e informativa agli aderenti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Fondi pensione – Trattamento fiscale e dichiarativo della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” – Esclusione della voce dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Condizioni

 

Consulenza giuridica n. 4 del 03/03/2026

RSA: servizio opzionale di lavanderia per indumenti personali soggetto a IVA ordinaria se non rientra nella gestione globale, anche quando reso da cooperative sociali

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – – Aliquote IVA – Residenze Sanitarie Assistenziali – Servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti – Aliquota IVA ordinaria se il servizio non rientra nella gestione globale della RSA – Caso di specie – Servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, consistente in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa.

 

Consulenza giuridica n. 5 del 09/03/2026

Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: esclusi da IVA gli importi riversati a copertura dei costi di analisi, prove e diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali in veste pubblicistico-autoritativa

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Importi relativi ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali – Esclusione dal campo IVA per attività rese in veste di pubblica autorità.

 

Consulenza giuridica n. 6 del 17/03/2026

Rifiuti: il trasporto è autonoma prestazione di gestione soggetta a IVA al 10 per cento anche se finalizzato a discarica o recupero; l’esclusione riguarda solo conferimento e incenerimento senza recupero efficiente

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 17 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Rifiuti – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti anche se finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

 

Consulenza giuridica n. 7 del 31/03/2026

Payback dispositivi medici: IVA detraibile con calcolo analitico per aliquote e nota di variazione interna, da registrare nella liquidazione e dichiarazione del periodo di emissione

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto)  – Meccanismo del ‘payback per i dispositivi medici’- Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA compresa nei versamenti – Modalità di calcolo, documento contabile e indicazione in liquidazione e dichiarazione – Articolo 9-­ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Consulenza giuridica n. 8 del 03/07/2026

Crediti d’imposta da trasformazione di DTA: esclusa la libera cessione civilistica ex articolo 1260 c.c.; la cessione a terzi resta ammessa solo secondo la disciplina tributaria speciale degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 3 luglio 2026 – Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA – Trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta – Cessione a terzi e utilizzo in compensazione – Inapplicabilità della cessione ordinaria ex articolo 1260 del codice civile – Applicazione degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Consulenza giuridica n. 9 del 01/09/2026

Acquisto d’azienda nell’accordo di ristrutturazione: il cessionario non risponde dei debiti fiscali del venditore anche se la transazione fiscale viene risolta per inadempimento

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 1° settembre 2026 – Oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

In caso di cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale del cessionario prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in via definitiva e permane anche se la transazione fiscale stipulata dal cedente con l’Amministrazione finanziaria viene successivamente risolta per inadempimento. La risoluzione della transazione fiscale produce effetti tra debitore ed Erario e non può pregiudicare il cessionario terzo in buona fede, salvo il caso in cui la cessione sia stata attuata in frode ai crediti tributari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Articolo 14, commi 1, 4 e 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 63 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 166, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-quater del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dagli articoli 57, comma 4-bis, e 101 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 2560, comma 2, del codice civile.
Articolo 1372 del codice civile.
Articolo 1458 del codice civile.
Risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112.
Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 21 del 6 dicembre 2019.

Corte di cassazione, Sez. v, sentenza 14 marzo 2014, n. 5979 – Presidente: Cirillo  Ettore, Relatore: Olivieri Stefano 

In tema di riscossione dei tributi, l’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta “iuris tantum” “quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma.

Si ricorda che secondo la Corte Suprema di Cassazione, l’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ha introdotto misure antielusive di natura speciale rispetto all’ordinaria disciplina dettata dall’art. 2560, secondo comma, c.c., le quali, tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, sono dirette ad evitare che attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr., ex multis, Cass. n. 14759/2021, Cass. n. 10647/2022, Cass. n. 3953/2024, 15948/2024).

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).



Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

 

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del Gruppo IVA, dell’acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest’ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell’incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l’Agenzia affronta l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d’impresa ed è soggetta a IRES.

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l’agevolazione per il compendio unico agricolo. L’Agenzia esclude l’applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l’Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione in presenza di un acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell’operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell’importo dell’operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

 

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l’Agenzia affronta il tema dell’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l’esonero dall’emissione della CU previsto per i forfetari.

 

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: Superbonus, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei trust

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l’Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto e l’applicazione dell’esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l’attenzione si sposta sulla fiscalità dei trust residenti, con particolare riguardo alla verifica dell’effettiva autonomia del trust, alla possibile interposizione fiscale, all’imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell’IVAFE.

 

 

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Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell’imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell’imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l’articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42

 

Risposta n. 116 del 04/06/2026

Società di persone e patto di famiglia: esclusa l’esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell’esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l’allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l’applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell’impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella risposta n. 116 del 2026, l’Ufficio “ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria”.

 

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell’abitazione fusa; credito d’imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d’imposta limitato all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l’unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa‘ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (cfr. circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, il credito d’imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa‘ (cfr. anche circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E). In sostanza, costituisce presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata, a seguito dell’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, in relazione all’acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche: ”Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, ottobre 2025).

 

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell’agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l’opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell’auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l’abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023; Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

 

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.

 

Risposta n. 120 del 08/06/2026

Analisi di potabilità dell’acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell’impianto idrico né manutenzione ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell’aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l’efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell’acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell’impianto idrico; pertanto, resta applicabile l’aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998; Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013; Risposte a consulenza giuridica n. 18 del 2019 e n. 11 del 2020.

 

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all’estero; l’esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Requisito della stabile residenza all’estero – Ricercatore extra-UE presso l’organizzazione internazionale European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l’applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l’EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall’ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed European Molecular Biology Laboratory (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.

 

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all’attività ordinaria dell’impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l’operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell’elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di derivazione rafforzata); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR

 

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d’acquisto di quote di partecipazione in un’associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un’associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell’associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

 

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all’usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l’immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all’usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l’eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l’immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di specie, in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario, la rinuncia dell’usufrutto quale atto unilaterale dell’usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.
Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell’immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, giorno in cui l’Istante ha acquistato la piena proprietà dell’immobile mediante compravendita. La rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell’Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009.

 

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  MONITORAGGIO FISCALE – Trust residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l’assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell’articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che “in base alle circostante evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell’impianto contrattuale del medesimo e delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l’autonomia decisionale e gestoria dell’Istante/Trustee, essendo il fondo in Trust a disposizione ”illimitata” delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (…) in linea con quanto chiarito nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, pro quota direttamente in capo all’interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR. (…) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l’obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012.

 

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall’area di frontiera non impedisce il regime dell’Accordo se l’attività è svolta integralmente nell’area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.
 
La risposta  chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L’articolo 2, lettera b), dell’Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente. Pertanto, se l’attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell’Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che “l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’«area di frontiera» dell’altro Stato contraente” 

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo,  sempreché  il  lavoratore  che  ne  invoca  le  disposizioni  soddisfi  tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

• Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
• Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo.
• Articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
• Scambio di lettere contestuale all’Accordo.
• Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2
• Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

 

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il 2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall’IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l’esonero dalla Certificazione Unica previsto dall’articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall’Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
• Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019.
• Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
• Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
• Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’11 aprile 2024.
• Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.
• Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l’ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l’incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell’incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell’incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell’incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell’incorporata, senza attendere l’ordinario termine di ingresso di cui all’articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018; Risoluzioni n. 78 E del 29 luglio 2011 e n. 570624 del 1989; Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024 

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell’articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell’esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell’allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d’impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo  73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025

 

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico: l’agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l’esenzione prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall’articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l’agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l’impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025; Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

 

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell’operazione, non la successiva valuta sul conto corrente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell’attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L’acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell’attivo ereditario ai sensi dell’articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025; Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

 

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

 

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Risposta n. 104 del 25/05/2026

Investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse: il vincolo in Fondi di Venture Capital opera sui nuovi investimenti e il paniere non comprende i PIR ai fini della soglia minima

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 25 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione fiscale dei proventi da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione e, in particolare, sul rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC). 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193; Articolo 18 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Risposta n. 105 del 25/05/2026

Importazione di imbarcazione personale del neo-residente: esenzione IVA ammessa se sussistono possesso effettivo e utilizzo nel luogo della precedente residenza, con verifica fattuale demandata al controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione dall’IVA all’importazione per beni personali importati da persone che trasferiscono la residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un’imbarcazione – Articolo 4 della direttiva 2009/132/CE.

L’importazione definitiva in Italia di un’imbarcazione da diporto in occasione del trasferimento di residenza può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2009/132/CE se ricorrono i presupposti relativi ai beni personali, al possesso effettivo e all’utilizzo nel luogo della precedente residenza normale. Il possesso va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene; la registrazione nell’Isola di Man non preclude il beneficio, tenuto conto dell’unità territoriale IVA con il Regno Unito. In particolare, chiarito che “quanto al requisito del ”possesso” dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione doganale ad un’autovettura)”.
Di conseguenza, nel caso di specie alla luce delle informazioni fornite, assunte nel presupposto della loro veridicità e completezza l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile all’Istante e da lui esclusivamente utilizzata, quindi tale condizione sembra, in linea di principio, soddisfatta.
Resta inteso, come precisato nella menzionata circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22 del 2004, che l’effettivo ”possesso” dell’imbarcazione da parte dell’Istante, nel senso sinora chiarito, presuppone un riscontro di tipo fattuale che non è esperibile in questa sede. Inoltre, per quanto concerne il requisito dell’utilizzo nel ”luogo” di precedente residenza, la circostanza che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man e non nel Regno Unito, quindi in un Paese diverso da quello di residenza dell’Istante, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale, dal momento che il Customs and Excise Agreement del 1979, al paragrafo 13, prevede che l’Isola di Man e il Regno Unito formano un unico territorio ai fini IVA e, quindi, tale fattispecie può essere riconducibile ai ”casi particolari” di cui si fa cenno nella disposizione in esame. Si ritiene che non osti alla possibilità di riconoscere il beneficio fiscale in argomento l’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, sia pure diverso dal Regno Unito, in quanto una simile circostanza va analogamente ricondotta ai ”casi particolari” di cui sopra”.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2009/132/CE; Direttiva 2006/112/CE; Direttiva 83/181/CEE; Decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489; Articolo 24-bis del TUIR; Regolamento CE n. 1186/2009; Circolare Agenzia delle dogane n. 22 del 5 maggio 2004.

 

Risposta n. 106 del 25/05/2026

Pensione pubblica italiana a residente in Lussemburgo: addizionali regionale e comunale dovute secondo il domicilio fiscale italiano individuato presso la sede dell’ente erogatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 106 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Pensione pubblica corrisposta dall’INPS a soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 – Aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150)

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche dal soggetto fiscalmente residente all’estero quando risulta dovuta l’IRPEF sulla pensione italiana. Per i non residenti il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui il reddito è prodotto; se l’unico reddito di fonte italiana è una pensione, rileva il Comune della sede legale dell’ente previdenziale erogatore. Le addizionali non rientrano nell’ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo e sono applicate in base alla normativa interna. L’Inps, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana .

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981; Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.

 

 

Risposta n. 107 del 25/05/2026

Riorganizzazione familiare con cessione infragruppo e scissione asimmetrica: escluso l’abuso se l’operazione separa effettivamente i compendi e preserva continuità imprenditoriale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE INDIRETTE – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Articolo 173 del TUIR – Abuso del diritto – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La riorganizzazione che combina cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica di compendi immobiliari non integra abuso del diritto se non determina un vantaggio fiscale indebito e risponde alla finalità di separare effettivamente percorsi imprenditoriali e patrimoni fra gruppi familiari. Restano rilevanti, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa e l’utilizzo dei beni assegnati nell’ambito di strutture operative, non di mero godimento.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articoli 87, 173 e 176 del TUIR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 108 del 26/05/2026

Prima casa su fabbricato collabente: agevolazione ammessa se l’immobile F/2 è destinabile ad abitazione e viene completato entro il termine triennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 108 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di fabbricato collabente – Categoria catastale F/2 – Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L’agevolazione prima casa può spettare anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in categoria F/2, se l’immobile è suscettibile di essere destinato ad abitazione mediante interventi edilizi e risultano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi della nota II-bis. L’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa, con superamento dei precedenti chiarimenti contrari.

Riferimenti normativi e documentali

Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017.

Vedi: Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3913 (Presidente: Stalla Giacomo Maria; Relatore: Balsamo Milena), secondo la quale “in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” ex art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

Risposta n. 109 del 26/05/2026

Successione di quote sociali in comunione ereditaria: niente esenzione se la quota trasferita non consente autonomamente l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 109 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote sociali e azioni richiede che la partecipazione trasferita consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi in titolarità esclusiva; se la quota trasferita non realizza il controllo, il trasferimento resta soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Nella risposta viene affermato che “diversamente da quanto affermato dall’Istante, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD; decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 2347 del codice civile; Circolari n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

 

Risposta n. 110 del 27/05/2026

Crediti Superbonus acquistati: compensazione ammessa con debiti erariali o previdenziali, ma non per estinguere direttamente i ruoli mediante crediti agevolativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 27 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Debiti previdenziali iscritti a ruolo – Blocco alle compensazioni ex articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione con debiti erariali o previdenziali nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ma non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle o ruoli mediante compensazione ex articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale compensazione è ammessa solo con crediti relativi alle stesse imposte erariali; i crediti agevolativi restano esclusi dal pagamento diretto dei ruoli, anche se i debiti sono rateizzati. “Pertanto, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi. Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «crediti relativi alle stesse imposte» esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

 

Risposta n. 111 del 29/05/2026

Operazioni a catena intra-UE: il trasporto imputato alla cessione verso l’intermedio rende interna la rivendita in Italia e impone l’identificazione IVA del soggetto tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 111 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni a catena – Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Obbligo di identificazione nel territorio dello Stato – Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nelle operazioni a catena intra-UE, se il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia è curato dall’operatore intermedio tedesco e quest’ultimo comunica al primo cedente un numero IVA diverso da quello dello Stato di partenza, il trasporto si imputa alla cessione nei confronti dell’intermedio. La successiva cessione al cliente italiano è operazione interna e il soggetto tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia. La valutazione delle sanzioni resta estranea all’interpello.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate rinviano a quanto “precisato nelle Note Esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione europea.  In tale documento, è precisato che affinché si applichi l’articolo 36-­­bis della Direttiva IVA devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

– i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
– i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
– i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-­­bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, si rileva che:
– i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
– il trasporto è stato curato dall’Istante che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
– l’Istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’articolo 36­-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’articolo 41­­-ter del D.L. n. 331 del 1993. Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la Società e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la Società era tenuta a identificarsi in Italia”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Articolo 36-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE del 2018 (c.d. ”direttiva quick fixes”); Direttiva UE 2018/1910; Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE; Articolo 197 della direttiva 2006/112/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Risposta n. 112 del 29/05/2026

Pensione ENPAM a residente in Lussemburgo: imponibile in Italia solo la quota riferita all’attività pubblica ambulatoriale; le quote professionali restano tassate nello Stato di residenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 112 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione ENPAM erogata a ex medico residente in Lussemburgo – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.

La pensione ENPAM erogata a un ex medico residente in Lussemburgo deve essere distinta per componenti. Le quote riferite all’iscrizione all’Albo e alla libera professione medica sono riconducibili agli altri redditi convenzionali e tassabili esclusivamente nello Stato di residenza. La quota riferita all’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso il servizio sanitario pubblico è invece riconducibile alle funzioni pubbliche e resta imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo all’INPS salvo applicazione diretta del regime convenzionale nei limiti consentiti.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate evidenziano, “nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l’ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all’Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l’Inps, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all’articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione Enpam afferente ai contributi versati in relazione all’attività di medico specialista ambulatoriale. Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta, il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo  ed in caso di mancato esercizio da parte dell’Inps della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad  ogni  modo,  il  diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ­ Via Rio Sparto 21, 65129 ­ Pescara (PE) ­ PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.“

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981;Legge 14 agosto 1982, n. 747; Articoli 3, 23, 49 e 50 del TUIR; Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risposta n. 113 del 29/05/2026

Pensione CNIEG francese a residente in Italia: imposizione concorrente Italia-Francia confermata, con credito d’imposta convenzionale per eliminare la doppia imposizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione erogata da ente pensionistico francese a residente in Italia – Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articoli 18 e 19 della Convenzione

La pensione erogata dalla Contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) a un residente in Italia resta riconducibile all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, in quanto inclusa nei regimi di sicurezza sociale individuati dall’accordo amichevole del 20 dicembre 2000. Il mutato assetto proprietario di EDF (Electricité de France) non consente di ricondurre il trattamento all’articolo 19 sulle funzioni pubbliche. Ne deriva imposizione concorrente in Francia e in Italia. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente, mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, con le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 24 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; Legge 7 gennaio 1992, n. 20; Accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000; articoli 3, 49, 165 e 169 del TUIR; Articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 114 del 29/05/2026

Assegno vitalizio dell’ex consigliere regionale residente in Tunisia: reddito non prodotto in Italia e non imponibile nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Assegno vitalizio erogato a ex consigliere regionale residente in Tunisia – Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 388 – Articoli 18 e 19.

L’assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale residente in Tunisia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, non rientra tra i redditi che l’articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da soggetti non residenti. Ne deriva la non imponibilità in Italia. Nel dettaglio è stato chiarito che “gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni“

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 3, 23 e 50, comma 1, lettera g), del TUIR; Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni; Legge 25 maggio 1981, n. 388; Risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009; Sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 289.

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse  per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.

 

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Risposta n. 94 del 01/04/2026

Servizi logistici per eventi in Italia resi a soggetto passivo extra-UE: esclusa la territorialità IVA delle prestazioni connesse all’accesso se manca la commercializzazione del diritto di ingresso; riaddebito secondo la natura propria dei singoli servizi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.

La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

 

Risposta n. 95 del 01/04/2026

IRAP: deducibile il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero se manca una stabile organizzazione estera; l’intero valore della produzione resta imponibile in Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 96 del 01/04/2026

Concordato preventivo e azione di responsabilità: l’accordo transattivo novativo genera sopravvenienza attiva imponibile IRES e rileva ai fini IRAP anche se le somme sono destinate ai creditori

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.

Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.

 

Risposta n. 97 del 01/04/2026

Regime PEX: esclusa l’esenzione della plusvalenza se le partecipate energetiche non hanno una struttura potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 55 e  87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

 

Risposta n. 98 del 01/04/2026

Concordato preventivo biennale: il blocco giudiziario del cantiere dell’unico committente può far cessare il CPB per il 2025 se riduce i redditi effettivi oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

 

Risposta n. 99 del 02/04/2026

Credito d’imposta ZLS: non agevolabile l’ammodernamento di mezzi marittimi, ammesso solo l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nella zona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.

Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.  In particolare, nella risposta chiarito che  “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.

 

Risposta n. 100 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: il subentro del nuovo associato senza aumento del numero dei soci non esclude lo studio; il disallineamento dei bienni rileva solo in caso di mancato rinnovo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.

 

Risposta n. 101 del 02/04/2026

Borse di studio a figli e orfani degli iscritti alle gestioni pubbliche: imponibilità come redditi assimilati se il beneficiario non è dipendente dell’ente erogatore; rilevanza anche ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Risposta n. 102 del 02/04/2026

Nuovo Patent Box e credito R&S: restituzione del credito già fruito tramite F24 dal periodo della registrazione SIAE, anche se la variazione in diminuzione non produce immediata capienza IRES o IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio,  “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

 

Risposta n. 103 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: l’acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale non integra la causa di cessazione prevista per società ed enti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.

 


 

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Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

  • il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
  • il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
  • il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

  • il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
  • la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
  • l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

  • la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
  • resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
  • viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

  • la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
  • la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
  • la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

  • i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
  • la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
  • la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

  • la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
  • decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

 

Di seguito la rassegna completa.

 

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

 

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB -Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

 

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

 

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

 

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

 

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

 

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

 

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

 

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

 

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Marzo 2026

Dall’IVA sulle operazioni straordinarie e sulle cessioni intracomunitarie alla fiscalità dei trust esteri; dal regime degli impatriati alle plusvalenze immobiliari; fino ai profili del carried interest, del gruppo IVA, della disciplina CFC e del concordato preventivo biennale: sono questi alcuni dei temi che attraversano le risposte agli interpelli pubblicate nel mese di marzo 2026.

Se ne ricava un quadro di prassi di particolare interesse per i professionisti della consulenza fiscale e, più in generale, per i contribuenti, perché investe questioni nelle quali la qualificazione della fattispecie, la corretta individuazione del presupposto e la verifica dei requisiti dei regimi speciali incidono in modo immediato sulla determinazione del carico fiscale e sulle scelte applicative.

Si tratta di documenti interpretativi certamente utili, e talora preziosi, che esprimono l’indirizzo dell’Amministrazione finanziaria in relazione a casi concreti, ma che devono comunque essere collocati entro il perimetro segnato dal principio di legalità e di riserva di legge in materia tributaria.

Proprio per questo, tali documenti non possono essere recepiti in modo acritico: la loro utilità va colta nel corretto perimetro tecnico, non come formule da replicare automaticamente, ma come indicazioni da coordinare con il dato normativo, con le caratteristiche della fattispecie concreta e con i principi che governano l’attuazione del rapporto d’imposta.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di marzo 2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

La piattaforma è costantemente aggiornata con nuovi documenti di prassi, pronunce giurisprudenziali e provvedimenti legislativi, per trasformare l’aggiornamento normativo in uno strumento di lavoro concreto, rapido e affidabile per professionisti della consulenza fiscale e operatori del settore.

 

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Risposta n. 58 del 02/03/2026

MLBO e IVA sui transaction costs: no alla dichiarazione integrativa IVA se la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole conforme alla prassi allora vigente; possibile, invece, il rimborso ex articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo legato alle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 58 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis del codice civile – Detraibilità dell’IVA assolta dalla “società veicolo” sui costi di transazione – Costi di transazione – Mancato esercizio della detrazione – Dichiarazione integrativa IVA a favore – Esclusione – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Rimborso dell’imposta – Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Decorrenza del termine (dal 9 agosto 2024) – Sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (cfr. Cass., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).

L’interpello riguarda le modalità di recupero dell’IVA assolta sui transaction costs sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO realizzata ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c. L’istante, dopo avere tempestivamente registrato le fatture passive senza esercitare la detrazione, chiede se possa recuperare l’imposta mediante dichiarazioni IVA integrative alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, culminato nelle sentenze n. 22649 e n. 22608 della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi preparatori dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate esclude anzitutto il ricorso all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione integrativa a favore presuppone infatti la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile; nel caso di specie, invece, il mancato esercizio della detrazione non dipende da errore materiale o dichiarativo, bensì da una scelta consapevole e prudenziale, assunta in adesione all’orientamento di prassi allora vigente sulla non detraibilità dei costi di transazione nelle operazioni di MLBO. Proprio questa qualificazione della condotta impedisce di utilizzare lo strumento dell’integrativa.

Ciò nondimeno, la risposta apre alla diversa via del rimborso ex articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che, nel contesto rappresentato, il contribuente non versi in una situazione di “colpevole inerzia”, ma abbia confidato in buona fede nella posizione erariale successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità. Il presupposto per il rimborso viene ragionevolmente individuato nelle citate pronunce della Cassazione del 9 agosto 2024, da cui decorre il termine biennale per l’istanza. In sede istruttoria, tuttavia, l’istante dovrà dimostrare: la tempestiva registrazione delle fatture relative ai transaction costs, il mancato esercizio della detrazione e, soprattutto, che l’IVA eventualmente imputata a costo sia stata recuperata a tassazione, così da preservare il principio di neutralità ed evitare effetti di indebito arricchimento.

 

Risposta n. 59 del 02/03/2026

Accordo di rinunce e consensi ai limiti statutari sulla circolazione delle azioni: corrispettivo IVA rilevante quale obbligazione di non fare e di permettere; esclusa, però, l’esenzione dell’articolo 10, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, se l’operazione principale non incide direttamente sui diritti incorporati nei titoli della società “target”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 59 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di rinunce e consensi all’applicazione dei limiti statutari alla circolazione di azioni – Obbligazioni di non fare e di permettere – Rilevanza ai fini IVA – Articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Operazioni relative ad azioni – Esenzione – Articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione – Aliquota ordinaria – Ragioni

L’istante, socio di maggioranza della società target, aveva percepito un corrispettivo a fronte della prestazione di una serie di consensi e rinunce relative ai diritti statutari e parasociali che limitavano la circolazione delle azioni, in vista del perfezionamento di una più ampia operazione di acquisizione indiretta del controllo. Il primo quesito concerne la qualificazione IVA del compenso: l’Agenzia delle entrate, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale e di prassi, riconosce che sussiste un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di non fare e di permettere assunte dall’istante e il corrispettivo pattuito, con conseguente applicazione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Più delicata è la questione del regime di esenzione previsto per le «operazioni relative ad azioni» dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricostruisce la sequenza delle operazioni e distingue tra il primo trasferimento, che riguardava effettivamente le azioni della target, e il secondo trasferimento, oggetto del quesito, che invece aveva a oggetto le partecipazioni di società poste a monte della catena partecipativa e si svolgeva tra soggetti non soci della target. In questo contesto, i consensi e le rinunce dell’istante non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti, né modificano o estinguono i diritti e gli obblighi inerenti a quelle azioni.

Alla luce dell’interpretazione restrittiva costantemente affermata dalla Corte di giustizia UE, l’esenzione IVA può riguardare soltanto operazioni che incidano direttamente sul contenuto giuridico delle azioni stesse, con effetti strutturali e durevoli sul regime di circolazione e conseguentemente sul potere dispositivo dei soci.

Il mero fatto che una prestazione sia economicamente o funzionalmente collegata a una più ampia operazione societaria non basta, di per sé, a ricondurla nell’alveo dell’esenzione. Pertanto, pur essendo la prestazione IVA-rilevante, il corrispettivo percepito dall’istante deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 10, n. 4).

Al riguardo, nella risposta si ricorda «le operazioni relative ad azioni» di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA – secondo costante interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – ‘‘riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli’’ (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/ 00). Nel riprendere la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui le esenzioni devono peraltro essere interpretate restrittivamente, viene inoltre, richiamata la risposta a interpello n. 130/E del 2021 nella quale è stato evidenziato, che ‘‘come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le ‘operazioni relative a titoli’ sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ‘‘solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse’’ (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C235/00 CSC, paragrafo 29)’’. Nel caso oggetto della citata risposta è stata negata l’esenzione perché l’accordo stipulato tra le parti ivi coinvolte ‘‘non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo (…) e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso (…)’’.

 

Risposta n. 60 del 02/03/2026

Cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario: l’esenzione da registro e bollo ex articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000 spetta solo sulla quota di corrispettivo imputabile all’immobile ammesso al finanziamento, mentre il residuo resta soggetto a tassazione ordinaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 60 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Cessione di ramo d’azienda – Immobile destinato a housing universitario – Proposta ammessa al finanziamento – Esenzione limitata alla quota di corrispettivo riferibile all’immobile – Articolo 1-bis, comma 10, della Legge 14/11/2000, n. 338 – Articolo 23 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – DPR 26/10/1972, n. 642

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000 (recante disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari), a un atto di cessione di ramo d’azienda comprendente un immobile destinato a housing universitario, nell’ambito di una proposta ammessa al finanziamento ai sensi del D.M. MUR n. 481/2024. La norma agevolativa, finalizzata a favorire la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari nell’ambito del PNRR, esenta gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.

L’Agenzia delle entrate ammette, in via di principio, che l’agevolazione possa operare anche quando l’immobile destinato a housing universitario sia trasferito non mediante cessione isolata del bene, ma all’interno di un più ampio ramo d’azienda. Tuttavia, proprio perché la norma di favore si riferisce espressamente agli «atti aventi ad oggetto gli immobili», il beneficio non può essere esteso indistintamente all’intero complesso aziendale, ma soltanto alla parte dell’atto e del corrispettivo che si riferisce specificamente all’immobile agevolato.

A questo fine assume rilievo decisivo l’articolo 23 del TUR, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, che impone, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, di applicare le diverse aliquote ai singoli beni sulla base della ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati. Ne deriva che l’esenzione da Registro e Bollo spetta solo se l’immobile ammesso al finanziamento è distintamente individuato e il relativo valore è analiticamente separato da quello attribuito alle attrezzature, all’avviamento e agli altri asset del ramo. Per tutti gli elementi diversi dall’immobile, l’imposizione resta ordinaria, secondo le regole proprie del trasferimento di ramo d’azienda. La conclusione è fondata sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce estensioni analogiche o generalizzate del beneficio oltre il perimetro individuato dal legislatore.

 

Risposta n. 61 del 03/03/2026

Dispositivo medico per medicazione di ferite classificato alla voce NC 3004: applicabile l’aliquota IVA del 10%, ma solo perché il prodotto rientra tra i dispositivi medici a base di sostanze riconducibili alla nomenclatura doganale richiesta dalla norma di interpretazione autentica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 61 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispositivi Medici – Aliquota Applicabile – Dispositivo medico a base di sostanze – Medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche – Classificazione Doganale NC 3004 90 00 – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 – Numero 114) della Tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633

L’interpello riguarda un prodotto spalmabile con funzione di medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche, anche infette o a rischio d’infezione, commercializzato dalla società con aliquota ordinaria in attesa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tema è se tale bene possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per taluni dispositivi medici a base di sostanze. L’Agenzia delle entrate ribadisce, in linea con la propria prassi consolidata, che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 145/2018 non si applica a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, richiamata dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Il punto decisivo resta quindi la classificazione doganale del bene. Nel caso di specie, sulla base dell’istruttoria svolta da ADM e delle verifiche di laboratorio, il prodotto è classificato al codice NC 3004 90 00, in quanto preparazione con effetti terapeutici e profilattici idonei a giustificarne l’inquadramento tra le “altre preparazioni medicinali” della voce 3004. Da tale classificazione l’Agenzia fa discendere la spettanza dell’aliquota IVA del 10 per cento sulle relative cessioni.

 

Risposta n. 62 del 03/03/2026

Credito IRAP degli enti pubblici: la compensazione “verticale” del debito IRAP istituzionale non transita dall’F24 EP, ma resta una compensazione interna al modello dichiarativo, da evidenziare nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 62 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – IRAP enti pubblici – Corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici) – Credito IRAP – Compensazione verticale – Debito del medesimo tributo – Modello F24 EP – Esclusione – Compensazione interna al modello dichiarativo – Articolo 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

L’istanza è presentata da un ente pubblico che determina l’IRAP ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che ha maturato un rilevante credito IRAP risultante dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo d’imposta 2023. Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione verticale del debito del medesimo tributo, considerato che il modello F24 EP non prevede, per il codice 380E, una colonna destinata agli importi a credito compensati.

L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo in tema di compensazioni, ricordando che, dal 1° luglio 2024, i versamenti eseguiti mediante compensazione devono transitare dai servizi telematici dell’Amministrazione anche quando la compensazione non determini un saldo zero. Tuttavia, precisa che tale disciplina rileva solo quando la compensazione è esposta in F24. Nel caso degli enti pubblici che utilizzano un credito IRAP esclusivamente per pagare IRAP dovuta sull’attività istituzionale, la compensazione è configurata come compensazione interna al modello dichiarativo e, proprio per questo, non deve essere esposta nel modello F24 EP. La soluzione prospettata dall’istante viene quindi condivisa: l’utilizzo del credito avviene senza trasmissione di F24 EP ed è rilevato nella dichiarazione IRAP del periodo successivo, secondo le istruzioni del modello.

 

Risposta n. 63 del 03/03/2026

DURF e soglia del 10 per cento: nel numeratore rilevano anche i versamenti eseguiti con F24 per definire avvisi bonari ex articoli 36-bis e 54-bis, purché effettuati nel triennio di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 63 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Verifica del requisito del 10 per cento – Versamenti registrati nel conto fiscale – Avvisi Bonari – Comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Inclusione nel computo.

L’interpello concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti. In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 54-bis.

L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo. Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la ratio della norma è misurare la regolarità fiscale e l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.

In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente. La risposta valorizza quindi anche tali pagamenti come indice di affidabilità fiscale, se temporalmente riferibili al triennio considerato.

 

Risposta n. 64 del 03/03/2026

Integratori alimentari, preparazioni sportive e prodotti con cacao: aliquota IVA del 10 per cento sia per i beni classificati alla voce 2106, ricondotti al numero 80) della Tabella A, sia per quelli classificati alla voce 1806, riconducibili al numero 64); decisiva la classificazione ADM

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Integratori alimentari – Preparazioni alimentari – Prodotti classificati nella voce NC 2106 – Prodotti classificati nella voce NC 1806 – Numero 80) e numero 64) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 (voci che fruiscono dell’aliquota IVA del 10)

L’istanza riguarda un ampio catalogo di prodotti destinati in prevalenza alla nutrizione sportiva: polveri per bevande, capsule, compresse, barrette, preparazioni proteiche e prodotti contenenti cacao. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli li ha classificati, a seconda delle caratteristiche compositive, alternativamente nella voce NC 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) oppure nella voce NC 1806 (“cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”).

Per i prodotti numerati da 1 a 17, classificati nella voce 2106, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso in numerosi documenti di prassi: gli integratori alimentari e, più in generale, le preparazioni alimentari riconducibili a tale voce fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. La risposta richiama, tra l’altro, la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), che inquadrano nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in capsule, compresse o pillole destinate a essere usate come integratori alimentari, purché non aventi efficacia terapeutica o profilattica tale da ricondurle alle voci 3003 o 3004.

Per i prodotti numerati da 18 a 21, classificati invece nella voce 1806 perché contenenti cacao, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 64) della stessa Tabella A, che riguarda “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao” in confezioni non di pregio. La risposta ribadisce così un principio costante: ai fini dell’aliquota, IVA l’elemento decisivo non è la denominazione commerciale del prodotto, ma la sua classificazione doganale accertata da ADM.

 

Risposta n. 65 del 04/03/2026

Cessioni intracomunitarie con beni ancora in lavorazione in Italia: il termine di 90 giorni non decorre dagli acconti “a milestone”, ma dalla consegna del bene finito per la spedizione nello Stato membro; se la prova non arriva, il cedente può regolarizzare con IVA entro i successivi 30 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 65 del 4 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto in altro stato membro – Articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Beni consegnati in Italia al cessionario e sottoposti a ulteriore lavorazione, assemblaggio e collaudo – Decorrenza del termine di 90 giorni – Regolarizzazione della fattura – Articoli 39 e. 41 del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997

La risposta ad interpello prende in esame una fornitura complessa di beni “su misura”, realizzati in Italia per un cessionario comunitario con pagamenti collegati a “milestone“ intermedie, mentre i beni restano fisicamente nello stabilimento del cedente per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi prima della spedizione nello Stato membro di destinazione. In tale contesto, l’Istante chiede se il nuovo apparato sanzionatorio introdotto dall’ articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 87/2024, imponga di acquisire entro 90 giorni la prova dell’arrivo dei beni all’estero anche quando, dopo il trasferimento della “proprietà” in corso d’opera, i beni restano ancora in Italia perché non pronti per la consegna finale.

L’Agenzia delle entrate, pur premettendo che non valuta in sede di interpello la concreta qualificazione IVA dell’operazione, osserva che, nella ricostruzione prospettata, i pagamenti periodici sembrano assumere natura di acconti relativi a stati di avanzamento della lavorazione e che l’effettivo trasferimento, ai fini che qui rilevano, può considerarsi perfezionato solo quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione. Ne discende che, ai fini dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la rilevanza della cessione intracomunitaria va collegata alla consegna del bene finito per il trasporto/spedizione, comprovata da DDT, CMR o altro mezzo idoneo.

Il termine di 90 giorni entro cui acquisire la prova dell’arrivo del bene nell’altro Stato membro decorre, quindi, non dalla data delle fatture emesse sulle “milestone” né dal mero trasferimento formale di proprietà dei beni ancora in lavorazione, ma dalla data in cui il bene viene consegnato per il suo definitivo invio fuori d’Italia. Se il termine decorre inutilmente senza prova della fuoriuscita, il cedente, per evitare la sanzione del 50 per cento dell’IVA, deve emettere nota di debito e versare l’imposta entro i successivi 30 giorni; resta salva, in caso di prova sopravvenuta, la possibilità di recuperare l’imposta mediante nota di variazione o istanza di rimborso.

 

Risposta n. 66 del 06/03/2026

Cantante lirico residente all’estero: i compensi per spettacoli resi in Italia restano imponibili nel nostro Paese anche in presenza di disposizione convenzionale che attribuisce potestà impositiva “concorrente”; nessun rimborso della ritenuta del 30 per cento e nessuna disapplicazione ex ante per le future prestazioni 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 66 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Artista non residente – Prestazioni artistiche esercitate nel territorio dello stato – Potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica – Convenzione contro le doppie imposizioni – Articolo 17 della Convenzione – Previsione di potestà impositiva concorrente – Conseguenze –  Ritenuta del 30 per cento – Articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Rimborso – Esclusione – Esenzione ex ante – Esclusione – Articoli 3, comma 1 e 23, comma 1, lettera d), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’interpello riguarda un cantante lirico fiscalmente residente nello Stato X che ha reso in Italia quattro prestazioni artistiche per un teatro italiano e ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30 per cento. L’Istante sostiene che, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovrebbero essere tassati esclusivamente all’estero e chiede, di conseguenza, il rimborso delle imposte trattenute e l’esenzione per le prestazioni future.

L’Agenzia delle entrate respinge tale ricostruzione. Sul piano interno, richiama l’articolo 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, nonché l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti italiani di applicare la ritenuta a d’imposta del 30 per cento sui compensi corrisposti a non residenti per prestazioni artistiche svolte in Italia.

Sul piano convenzionale, l’articolo 17 del Trattato attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente sui redditi derivanti da prestazioni artistiche esercitate nel suo territorio. Proprio per questo la Convenzione non elimina la tassazione italiana, ma rimette allo Stato di residenza dell’artista il compito di neutralizzare l’eventuale doppia imposizione. Ne consegue che l’Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già subite in Italia e non può neppure chiedere la disapplicazione preventiva della ritenuta per future prestazioni artistiche rese nel nostro Paese.

 

Risposta n. 67 del 06/03/2026

PEC degli amministratori e imposta di bollo: nonostante l’assenza di un’esenzione espressa, l’Agenzia delle entrate estende il regime di favore previsto per il domicilio digitale dell’impresa alle comunicazioni “pure” degli amministratori obbligati; fuori dall’esenzione gli adempimenti con contenuti ulteriori o riferiti a soggetti diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese – Esenzione dall’imposta di bollo – Interpretazione logico sistematica delle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185 – Limiti – Articolo 16, comma 6, DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Articolo 5, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 – Articolo 1, comma 860, della L 30/12/2024, n. 207

L’interpello nasce dalle modifiche che hanno esteso agli amministratori unici, agli amministratori delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale distinto da quello della società. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulle relative istanze telematiche, posto che la disciplina generale del D.P.R. n. 642/1972 assoggetterebbe, in linea di principio, tali domande all’imposta prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. L’Agenzia delle entrate riconosce che per gli amministratori non esiste una disposizione espressa di esenzione analoga a quella prevista dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 per il domicilio digitale dell’impresa. Tuttavia, valorizzando la ratio della riforma – ufficialità, tracciabilità e sicurezza delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione – e il contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi, perviene a un’interpretazione logico-sistematica estensiva: l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo.

La risposta delimita però con precisione l’ambito del beneficio. L’esenzione vale solo per le comunicazioni “pure” degli indirizzi PEC degli amministratori individuati dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e per le successive variazioni. Non si estende, invece, alle pratiche che contengano ulteriori adempimenti o riguardino soggetti diversi da quelli espressamente tenuti alla comunicazione del domicilio digitale.

 

Risposta n. 68 del 06/03/2026

Regime forfetario e compensi non spettanti: rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026 – Oggetto: REGIME FORFETARIO – Compensi erroneamente percepiti – Restituzione – Rilevanza dei compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario con valorizzazione, caso per caso, delle circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio – Limiti dei ricavi e dei compensi – Soglia di euro 85.000 – Non concorrenza – Determinazione del reddito imponibile – Imposta sostitutiva versata – Rimborso – Modalità – Rettifica della precedente risposta n. 26 del 10/02/2026 – Art. 1, commi da 54 a 89, della L 23/12/2014, n. 190

Con questa risposta, l’Agenzia delle entrate rettifica espressamente la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. Il caso riguarda un medico che, nel 2024, ha percepito compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo dell’ASP nel proprio inquadramento giuridico ed economico; l’errore è stato rilevato nel 2025 e le somme indebite sono state integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute.

Dopo un riesame degli elementi documentali, l’Agenzia delle entrate nel superare la precedente conclusione contenuta nella citata risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, afferma che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, occorre avere riguardo ai compensi effettivamente spettanti, valorizzando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti concretamente posti in essere per rimediare. In questa prospettiva, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da somme non dovute, percepite per causa non imputabile al contribuente e poi restituite integralmente, tali importi non concorrono al raggiungimento del limite e non determinano la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo. Sul piano operativo, la risposta chiarisce anche le modalità di recupero dell’eventuale imposta sostitutiva già versata sulle somme erroneamente considerate nel quadro LM: il contribuente può presentare, alternativamente, una dichiarazione integrativa del modello Redditi (nella specie: 2025 relativo al 2024), indicando i compensi netti effettivamente spettanti e facendo emergere il maggior credito, oppure una istanza di rimborso.

 

Risposta n. 69 del 06/03/2026

Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente: neutralità ai fini delle imposte sui redditi, irrilevanza IVA, registro fisso se l’atto è presentato o formato e nessun evento imponibile in capo ai quotisti, perché la fusione non è né rimborso né switch

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR – Fondi di investimento alternativi riservati di diritto italiano – Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) – Fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR) – Neutralità fiscale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Irrilevanza – IMPOSTA DI REGISTRO – Misura fissa – Quotisti – Assenza di evento realizzativo – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 26-quinquies del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

L’istanza riguarda delle fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi. In particolare tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR). L’operazione è descritta come una riorganizzazione interna volta a eliminare la struttura master-feeder, concentrare gli investitori direttamente nei comparti esteri e ridurre la complessità operativa e i costi, senza alcuna distribuzione in denaro, senza conguagli e senza liquidazione dei fondi italiani.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate riconosce la piena neutralità dell’operazione sia per gli organismi coinvolti sia per i loro partecipanti. La fusione ha natura meramente riorganizzativa: i fondi feeder si estinguono senza liquidazione, trasferiscono integralmente attività e passività ai comparti riceventi e i quotisti ricevono azioni del comparto lussemburghese aventi caratteristiche equivalenti alle quote precedentemente detenute. In assenza di rimborso, cessione o altro evento realizzativo, l’operazione non produce materia imponibile.

Sul piano IVA, la risposta esclude qualsiasi rilevanza, difettando un’autonoma cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro, l’atto non è soggetto a registrazione obbligatoria; se però viene presentato per la registrazione, o se è formato in atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta in misura fissa, richiamando le disposizioni del TUR pertinenti agli atti relativi a fondi comuni di investimento. Infine, l’Agenzia chiarisce in modo espresso che la fusione non integra, per i quotisti, né una cessione né un’operazione di switch. Quest’ultima, infatti, presuppone un rimborso e una successiva sottoscrizione, mentre nella fattispecie si realizza soltanto una continuità del rapporto di partecipazione collettiva in un nuovo contenitore, sicché non sorgono obblighi di sostituzione d’imposta.

 

Risposta n. 70 del 06/03/2026

CFC e Capital Tax svizzera: nessun credito d’imposta in Italia, perché il tributo cantonale sul capitale non è imposta sul reddito né tributo “similare” ai sensi degli articoli 165 e 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), anche se rientra nella Convenzione Italia-Svizzera tra le imposte patrimoniali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Disposizioni in materia di imprese controllate estere – Controlled Foreign Companies – Articolo 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Credito per le imposte estere – Articolo 165 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Capital tax svizzera (imposta sul capitale, cioè un’imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997) – Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni – Assimilabilità del tributo assolto all’estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del TUIR – Esclusione – Imposta sul patrimonio – Esclusione della detraibilità dall’imposta CFC dovuta in Italia.

L’interpello riguarda la possibilità di scomputare, dall’IRES dovuta in Italia sul reddito imputato per trasparenza di una CFC svizzera, la Capital Tax assolta nel Cantone di Zurigo. L’istante sostiene che il tributo sia accreditabile perché ricompreso nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera e, in ogni caso, perché la relativa base imponibile incorpora anche componenti che risentono di aggiustamenti fiscali tipici delle imposte reddituali.

L’Agenzia delle entrate respinge questa impostazione e chiarisce, in via sistematica, che il rinvio dell’articolo 167, comma 9, TUIR all’articolo 165 consente il credito solo per imposte estere sul reddito o, al più, per tributi di natura analoga. Il riferimento dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 alle “imposte estere oggetto di una Convenzione” non vale, quindi, per qualunque tributo contemplato dal trattato, ma soltanto per le imposte reddituali convenzionali.

Nel caso di specie, la Capital Tax è qualificata come imposta sul patrimonio netto della società svizzera: la circostanza che la base imponibile tenga conto anche di riserve di utili, riserve latenti tassate o altri elementi rettificati fiscalmente non è sufficiente a mutarne la natura. Proprio perché il tributo resta patrimoniale, non può essere portato in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia. L’Agenzia delle entrate richiama, a conferma, anche il Protocollo della Convenzione Italia-Svizzera, che disciplina separatamente l’eventuale accredito delle imposte patrimoniali solo in presenza di una corrispondente imposta patrimoniale italiana, oggi inesistente.

In conclusione, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia.

 

Risposta n. 71 del 09/03/2026

Telefonia fissa, mobile e dati: deduzione integrale solo per la quota di costi direttamente ribaltata nei servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo; resta invece all’80 per cento la quota di autoconsumo, anche per le stabili organizzazioni estere in assenza di branch exemption

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito d’impresa – Spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati – Articolo 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Deducibilità all’80 per cento – Esclusione della limitazione per i costi direttamente afferenti ai ricavi – Stabili Organizzazioni Estere – Applicazione del principio Worldwide income taxation principle – Branch exemption (BEX) non esercitata – Conseguenze

L’istante, società italiana del gruppo operante anche tramite cinque stabili organizzazioni estere, distingue analiticamente i costi di telefonia in due componenti: una quota di autoconsumo, utilizzata internamente nell’organizzazione aziendale, e una quota con finalità imprenditoriale, acquistata per essere integrata nei servizi IT infrastrutturali resi ai clienti del gruppo e direttamente correlata ai ricavi di esercizio.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la ratio dell’articolo 102, comma 9, TUIR, che introduce una limitazione forfetaria alla deducibilità delle spese telefoniche in ragione del potenziale uso promiscuo delle relative apparecchiature. Richiama però la propria prassi, secondo cui la limitazione non si applica quando i costi riguardano beni o servizi non suscettibili, per caratteristiche oggettive o per destinazione funzionale, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali, oppure quando i costi stessi costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa e concorrono direttamente alla produzione di ricavi integralmente tassati.

Nel presupposto – non verificabile in sede di interpello – che la società sia effettivamente in grado di separare in modo analitico le due componenti di costo, l’Agenzia delle entrate conclude che:

  • la quota di autoconsumo resta soggetta alla deduzione limitata all’80 per cento;
  • la quota con finalità imprenditoriale, in quanto direttamente afferente ai servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo, è integralmente deducibile secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.

La medesima conclusione vale anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere, dal momento che la società non ha esercitato l’opzione per la branch exemption e i relativi componenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile italiano.

 

Risposta n. 72 del 09/03/2026

Concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune su beni del demanio statale: l’imposta di registro può essere assolta annualmente ex articolo 17, comma 3, TUR, perché rileva la natura statale del bene e non la titolarità comunale della funzione amministrativa; superata in parte la risposta n. 157/2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 72 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Concessioni demaniali marittime – Porto turistico – Beni immobili appartenenti al demanio dello stato – Articolo 3, comma 16, del D.L. 06/07/2012, n. 95, conv., con mod. dalla L. 07/08/2012, n. 135 – Applicazione dell’articolo 17, comma 3, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Pagamento annuale dell’imposta – Comuni delegati al rilascio della concessione – Rettifica della precedente risposta 28 maggio 2020, n. 157

La società istante, interamente partecipata dal Comune, deve ricevere una concessione demaniale marittima relativa al porto turistico e chiede se l’imposta di registro, normalmente dovuta nella misura del 2 per cento sul canone complessivo pattuito per tutta la durata del rapporto, possa essere assolta con la modalità “a rate annuali” prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR per i contratti di durata pluriennale, in forza dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro amministrativo e giurisprudenziale: i porti appartengono allo Stato e restano beni del demanio pubblico anche quando le funzioni amministrative di rilascio della concessione siano state trasferite o subdelegate a Regioni e Comuni. La delega amministrativa, infatti, non incide sulla titolarità dominicale del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, che valorizza, ai fini dell’articolo 3, comma 16, D.L. n. 95/2012, non tanto il soggetto che emette formalmente il provvedimento, quanto la circostanza che l’atto abbia a oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate supera parzialmente il precedente orientamento espresso nella risposta n. 157/2020 e conclude che, anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Comune nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite, se il bene oggetto del rapporto resta demaniale statale si applica l’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012. Ne deriva che l’imposta di registro può essere assolta sull’intera durata del contratto oppure annualmente, in relazione al canone di ciascun anno, secondo la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR.

 

Risposta n. 73 del 09/03/2026

Carried interest e strumenti finanziari partecipativi (SFP) delle TopCo (struttura articolata su più società): la presunzione dell’articolo 60 D.L. n. 50/2017 non si estende “per trascinamento” dal coinvestimento nel Fondo; se l’investimento nelle emittenti è autonomo, manca la soglia minima, difetta il holding period quinquennale e il capitale è sostanzialmente protetto, i proventi assumono natura di redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Carried Interest – Articolo 60 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod. dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Strumenti finanziari partecipativi emessi da società partecipate dal fondo – Presunzione legale di reddito di capitale o di reddito diverso – Esclusione – Autonomia dell’investimento rispetto alle quote del fondo – Mancato rispetto del requisito dell’investimento minimo – Assenza di effettivo rischio di perdita del capitale – Carenza del requisito temporale – Qualificazione dei proventi come redditi di lavoro.

L’istanza riguarda un piano di coinvestimento manageriale articolato su due livelli: da un lato la sottoscrizione, da parte dei manager, di Quote A e Quote B del Fondo; dall’altro, l’acquisto di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da due TopCo partecipate dal Fondo stesso. L’SGR chiedeva che, ai fini dell’articolo 60 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli investimenti negli SFP fossero letti unitariamente a quelli nel Fondo, sostenendo che si trattasse di strumenti sostanzialmente “correlati” e funzionali al medesimo allineamento di interessi tra investitori e management.

L’Agenzia delle entrate non condivide tale impostazione. La presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria richiede la verifica dei requisiti direttamente sul singolo investimento cui si riferiscono i diritti patrimoniali rafforzati. L’investimento nelle quote del Fondo e quello negli SFP delle TopCo sono, quindi, considerati autonomi: non è consentito sommare i due piani per dimostrare ex post il superamento della soglia minima dell’1 per cento o degli altri requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso concreto, proprio l’analisi separata dell’investimento negli SFP conduce a escludere la presunzione dell’articolo 60. L’Agenzia rileva, infatti, che l’ammontare degli SFP emessi dalle TopCo è estremamente contenuto e, sulla base dei dati rappresentati, non consente di ritenere integrato il requisito dell’investimento minimo rapportato al patrimonio netto delle emittenti. A ciò si aggiunge la mancanza di un vero holding period quinquennale e, soprattutto, l’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito, dal momento che in più scenari rilevanti (dismissione della partecipazione, opzioni di riacquisto, clausole connesse a inadempimenti) i manager risultano sostanzialmente tenuti indenni almeno per il valore nominale dell’investimento.

Da questo insieme di elementi l’Agenzia fa discendere la seguente conclusione: i proventi ritraibili dagli SFP non possono essere trattati come redditi finanziari, ma assumono natura di redditi di lavoro, in quanto non si realizza quell’effettivo allineamento di rischio-rendimento che giustifica il regime di favore del carried interest.

 

Risposta n. 74 del 10/03/2026

Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e compartecipazione agraria: nessuna decadenza automatica dei benefici se il contratto conserva natura associativa e conduzione condivisa; la decadenza torna, invece, se il rapporto si riduce a mera concessione in godimento del terreno, sostanzialmente assimilabile all’affitto del fondo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 10 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) – Articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, conv., con mod. dalla L. 26/02/2010, n. 25 – Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – Articolo 56 della Legge 3/05/1982, n. 203 – Mantenimento del requisito della conduzione – Esclusione della decadenza in presenza di effettiva gestione associata – Decadenza in caso di mera concessione in godimento del fondo.

La società agricola istante, equiparata a IAP, intende acquistare terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina e, entro il quinquennio dall’acquisto, stipulare un contratto di compartecipazione agraria avente a oggetto i medesimi fondi. Il dubbio è se tale scelta faccia venir meno il requisito della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dal beneficio fruito ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

L’Agenzia delle entrate valorizza il precedente orientamento espresso, in materia analoga, dal MEF sulla conduzione associata dei terreni e chiarisce che il contratto di compartecipazione agraria, per sua natura, non comporta necessariamente l’abbandono della conduzione da parte del proprietario-compartecipante. Se il contratto conserva i tratti tipici del rapporto associativo, con gestione condivisa del fondo e partecipazione concreta del concedente all’attività agricola, il requisito oggettivo della conduzione non viene meno e, quindi, non si verifica una decadenza automatica dall’agevolazione PPC.

La risposta, però, introduce un limite molto netto sul piano applicativo: il contratto non deve risolversi, in concreto, in una mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo. In tal caso, infatti, il rapporto perderebbe la sua fisionomia associativa e verrebbe sostanzialmente assimilato a un affitto del fondo, fattispecie che, in via generale, comporta la decadenza dall’agevolazione entro il quinquennio. La tenuta del beneficio è quindi subordinata alla verifica, anche in sede di controllo, dell’effettiva partecipazione del proprietario alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.

 

Risposta n. 75 del 10/03/2026

Professionista residente negli Stati Uniti, credito ceduto e incasso nel 2025: ai fini delle imposte dirette conta il luogo di svolgimento della prestazione e, in base alla Convenzione, il compenso è tassabile solo negli USA se il servizio è stato reso all’estero senza base fissa in Italia; ai fini IVA, invece, la cessione del credito non sposta il momento impositivo e il prestatore deve riaprire la partita IVA per fatturare alla committente italiana, ancorché cessata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 75 del 10 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito di lavoro autonomo – Professionista non residente – Consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana – Cessione del Credito – Articoli 1260 c.c. e ss – Proventi sostitutivi di redditi professionali – Articoli 6, comma 2 e 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Territorialità del reddito di lavoro autonomo – Articolo 23 del TUIR – Convenzione Italia-Stati Uniti – Articolo 14 – Base Fissa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni di servizi – Momento impositivo – Articolo 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Territorialità – Articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – Cessazione della partita IVA – Emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetto con partita IVA cessata – Necessità di riapertura della posizione IVA del prestatore.

L’interpello trae origine da una vicenda articolata: un avvocato, residente a New York, ha svolto nel 2015 un’attività di consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana; a seguito del mancato pagamento del compenso, il relativo credito è stato ceduto pro solvendo a una società terza, che nel 2025, dopo avere definito la controversia con la debitrice originaria, deve corrispondere al professionista l’ulteriore importo pattuito. Il quesito investe sia la territorialità del reddito ai fini delle imposte dirette sia il corretto trattamento IVA dell’incasso.

Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle entrate premette che la verifica della residenza fiscale effettiva costituisce una questione di fatto non scrutinabile in sede di interpello; nondimeno, nel presupposto – assunto acriticamente – che il contribuente fosse fiscalmente residente negli Stati Uniti già nel 2015, le somme da percepire nel 2025 si qualificano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, come proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. In tale scenario – la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito, ‘‘Convenzione’’ o ‘‘Trattato’’), il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le cosiddette tie breaker rule per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti – la Convenzione Italia-USA conduce a ritenere il compenso tassabile, in linea di principio, solo nello Stato di residenza, a meno che la prestazione non sia stata resa in Italia attraverso una base fissa. Se, come rappresentato, l’attività professionale è stata svolta integralmente negli Stati Uniti, il compenso non è imponibile in Italia e non deve subire ritenute nel nostro Paese.

Diverse le conclusioni sul fronte IVA. L’Agenzia delle entrate ricorda che, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide in via generale con il pagamento del corrispettivo e che la successiva cessione del credito non incide su tale regola. Pertanto, il momento impositivo, nel caso di specie, resta collocato nel 2025, all’atto dell’incasso. In più, la circostanza che la società committente sia stata cancellata dal Registro delle imprese e abbia la partita IVA cessata non impedisce l’emissione della fattura elettronica: secondo la prassi richiamata, il SdI non scarta la fattura intestata a un soggetto con partita IVA cessata. Proprio perché la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, il prestatore dovrà però riaprire una partita IVA italiana e assolvere i conseguenti adempimenti tributari.

 

Risposta n. 76 del 11/03/2026

Impatriati “rafforzati” al 90 per cento: il trasferimento da una Regione del Mezzogiorno agevolata a una Regione non inclusa fa venir meno il beneficio maggiorato non solo per il futuro, ma sin dall’origine; il contribuente resta nel regime ordinario al 70 per cento dal primo anno di fruizione e deve regolarizzare il 2023 con integrativa, imposta, interessi e ravvedimento. Nessuna “riattivazione” del 90 per cento in caso di successivo rientro in una Regione agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 76 del 11 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Regime speciale per i lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Detassazione maggiorata al 90 per cento – Trasferimento della residenza da regione agevolata a regione non agevolata – Venir meno del requisito della permanenza – Applicazione del regime ordinario al 70 per cento sin dal periodo di trasferimento in Italia – Dichiarazione Integrativa – Ravvedimento operoso – Esclusione del ripristino del 90 per cento in caso di successivo trasferimento in altra regione agevolata.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023, beneficiando per quell’anno dell’abbattimento del 90 per cento previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 in ragione della residenza in Puglia. Successivamente, il contribuente ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio, chiedendo se la perdita del requisito territoriale comporti soltanto la cessazione del beneficio maggiorato per il futuro oppure consenta almeno il mantenimento del regime ordinario al 70 per cento per il resto del quinquennio.

L’Agenzia delle entrate adotta un’interpretazione rigida della nozione di “permanenza” della residenza nella Regione agevolata per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione. La conclusione è che il venir meno di tale condizione impedisce di considerare legittimamente spettante il beneficio del 90 per cento sin dall’inizio del quinquennio: il contribuente, quindi, non “perde” il 90 per cento solo dal momento del trasferimento nel Lazio, ma deve essere considerato, per l’intero periodo agevolabile, semplice beneficiario del regime ordinario al 70 per cento, applicabile dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, ossia dal 2023.

La risposta, quindi, impone la regolarizzazione retroattiva del 2023: presentazione di dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. È inoltre precisato che un eventuale ulteriore trasferimento futuro in una delle Regioni ricomprese nel comma 5-bis non consente di “riattivare” la detassazione al 90 per cento.

 

Risposta n. 77 del 12/03/2026

Riduzione di due anni dei termini di accertamento: il pagamento in contanti oltre 500 euro per l’acquisto di valori bollati impedisce il beneficio, anche se l’operazione è priva di rilevanza IVA; la tracciabilità è requisito necessario ma non sufficiente e non possono accedere al premio i soggetti esonerati dalla certificazione che non adottano volontariamente fattura elettronica o corrispettivi telematici

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 12 marzo 2026 – Oggetto: AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Acquisto di valori bollati in contanti – Comportamento non idoneo – Esclusione del beneficio – Rilevanza degli obblighi di fattura elettronica e memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – DM Mef 04/08/2016 – Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633

La società istante chiede se l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, effettuato in contanti e non accompagnato da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, possa considerarsi irrilevante ai fini dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e, quindi, non ostativo all’accesso alla riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP. La tesi del contribuente è che l’acquisto di valori bollati non integri un’“operazione” in senso tecnico ai fini IVA e resti, pertanto, fuori dal perimetro applicativo della norma premiale.

L’Agenzia delle entrate non condivide questa lettura e richiama, in primo luogo, il principio secondo cui la tracciabilità dei pagamenti costituisce un requisito indispensabile per il beneficio. Ma aggiunge subito che la sola tracciabilità non è sufficiente: la riduzione dei termini è infatti riservata ai soggetti che, oltre a pagare e incassare con strumenti tracciabili oltre soglia, operano nel quadro degli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure vi aderiscono volontariamente se esonerati.

Da ciò discende che l’effettuazione di pagamenti in denaro contante superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati rappresenta, di per sé, un comportamento non idoneo a consentire la fruizione della riduzione biennale dei termini di accertamento. La risposta conferma, quindi, un’interpretazione secondo la quale il presidio della tracciabilità viene letto in senso sostanziale e non meramente formale.

 

Risposta n. 78 del 12/03/2026

Polizze vita a contenuto finanziario: lo “Stock” dell’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 resta un importo “statico” da versare in quattro rate 2025-2028, anche se nel frattempo intervengono riscatti, liquidazioni o assoggettamento a bollo speciale; dal 2025 il bollo annuale segue invece la nuova scansione ordinaria e può essere compensato in F24 con i crediti da imposta sulle riserve matematiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 78 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su prodotti assicurativi a contenuto finanziario – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Commi 87 e 88 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Stock dell’imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024 – Rateazione 2025-2028 – Bollo annuale – Riscatti e liquidazioni – Compensazione in F24 – Imposta di bollo speciale ex articolo 19 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214, (da “Scudo fiscale”).

L’interpello, presentato da compagnie assicurative vita operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, chiede chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dai commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio 2025), che ha modificato il sistema di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario. Il fulcro del quesito riguarda il trattamento dell’imposta di bollo “memorizzata” fino al 31 dicembre 2024 (c.d. Stock) e il coordinamento tra tale Stock, il nuovo bollo annuale dovuto dal 2025 e il residuo “bollo trattenuto” in sede di riscatto o liquidazione.

L’Agenzia delle entrate conferma, in primo luogo, che l’ammontare dello Stock maturato fino al 31 dicembre 2024 costituisce un importo sostanzialmente statico, da versare secondo la scansione rateale imposta dal comma 88 (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027 e 10% entro giugno 2028), senza che vicende successive delle singole polizze – quali riscatti totali, liquidazioni o riscatti parziali intervenuti dal 1° gennaio 2025 – possano modificarne l’ammontare già cristallizzato. Le vicende della polizza rilevano, invece, per il solo bollo maturato dal 2025 in avanti, che segue la disciplina ordinaria annuale introdotta dal comma 87.

La risposta chiarisce poi che il nuovo bollo annuale e le rate dello Stock sono versati tramite modello F24 e, in quanto debiti esposti nella sezione “Debito”, possono essere oggetto di compensazione orizzontale secondo le regole ordinarie, anche utilizzando crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche. Ciò vale sia per il bollo annuale sia per le rate dello Stock, per le quali la prassi richiama gli appositi codici tributo già istituiti.

Infine, sul rapporto tra nuova disciplina e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse con lo “scudo fiscale”, l’Agenzia precisa che, dal 2025, l’imposta di bollo speciale annuale va determinata al netto del bollo annuale dovuto dall’impresa di assicurazione per quell’anno; invece, con riferimento alle annualità fino al 31 dicembre 2024, l’imposta di bollo speciale può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni già accantonata fino a tale data, con eventuale residuo da versare secondo il piano rateale dello Stock. In questo senso, i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012 risultano oggi parzialmente superati dalla disciplina sopravvenuta.

 

Risposta n. 79 del 12/03/2026

Corsi per agenti di Polizia locale: esenzione IVA per formazione e addestramento professionale resa agli enti pubblici ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993; imponibilità ordinaria, invece, se la prestazione è resa in forma “mista” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Agenti di polizia locale – Addestramento all’uso delle armi – Formazione per strumenti di autotutela – Spray oc – Distanziatore telescopico – Fornitura congiunta di beni e formazione – Corrispettivo onnicomprensivo – Esclusione dell’esenzione.

La società istante organizza ed eroga, su incarico di diversi Comuni, corsi rivolti al personale della polizia locale aventi a oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco, l’abilitazione e l’aggiornamento professionale per l’impiego del distanziatore telescopico e dello spray OC, nonché, più in generale, la formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza degli strumenti di autotutela assegnati agli operatori. L’Agenzia delle entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale degli enti pubblici. (Vedi anche, la recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 che contiene utili chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato).

Nel ricostruire il quadro fattuale, la risposta dei tecnici di Via Giorgione valorizza sia la qualifica soggettiva dei committenti – pubbliche amministrazioni – sia quella dei destinatari dei corsi, individuati negli agenti di polizia locale, che costituiscono a tutti gli effetti “personale” di enti pubblici. Inoltre, dalle determinazioni comunali allegate all’istanza emerge che i corsi in questione non hanno finalità generiche o meramente divulgative, ma sono funzionali all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, anche ai fini del porto dell’arma e dell’uso degli strumenti di autotutela.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate conclude che i corsi descritti nell’istanza rientrano nel regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale di enti pubblici. La qualificazione agevolata è fondata proprio sul fatto che le attività formative e di addestramento sono dirette a trasmettere conoscenze e abilità operative indispensabili agli agenti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La risposta introduce, però, una rilevante precisazione operativa. Quando alla società viene affidata non solo la formazione, ma anche la fornitura di beni – come nel caso della consegna di distanziatori telescopici, supporti e altri dispositivi, unitamente alle ore di formazione teorica e pratica – e il contratto prevede un corrispettivo unitario onnicomprensivo, senza distinta valorizzazione economica della componente didattica e di quella materiale, l’esenzione non può trovare applicazione. In tale ipotesi l’intera operazione resta soggetta a IVA ordinaria, non essendo possibile isolare la parte di corrispettivo riferibile ai corsi potenzialmente esenti.

 

Risposta n. 80 del 18/03/2026

Docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: l’opzione esercitata nel 2023 con un figlio minorenne consente solo l’estensione fino a otto periodi d’imposta; la nascita del secondo figlio dopo il versamento non rileva per la prima opzione, ma consente una nuova opzione entro il 30 giugno 2027 per arrivare a undici periodi, o a tredici in presenza di un terzo figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 80 del 18 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d’imposta 2020 – Opzione per l’estensione del periodo agevolabile – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» – Articolo 44 del D.L. n. 78/2010 – Articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Requisito dei figli minorenni – Verifica al momento dell’esercizio dell’opzione – Nascita del secondo figlio successiva al versamento – Esclusione della proroga immediata a undici periodi d’imposta – Possibilità di successiva nuova opzione – Art. 44, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

L’interpello riguarda un professore universitario rientrato fiscalmente in Italia nel 2019, già beneficiario del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, che ha esercitato, nell’aprile 2023, l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 234/2021 avendo, a quella data, un figlio minorenne. Il dubbio nasce dal fatto che, nell’agosto dello stesso 2023, è nata una seconda figlia e l’Istante chiede se tale evento consenta di beneficiare immediatamente della proroga “lunga” fino a undici periodi d’imposta complessivi.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto l’impianto normativo. Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l’esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. La prassi già consolidata, richiamata nella risposta, precisa che i requisiti familiari devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il relativo versamento.

Su questa base, l’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente. La presenza di due figli minorenni non può essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023, ma deve essere accertata con riguardo al momento in cui l’opzione viene effettivamente esercitata. Poiché nel caso concreto il versamento è stato effettuato nell’aprile 2023, quando il contribuente aveva un solo figlio minorenne, l’opzione perfezionata in quella data consente esclusivamente l’estensione del regime fino a otto periodi d’imposta complessivi, e non fino a undici. La nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 è quindi irrilevante ai fini della prima opzione già esercitata.

La risposta, tuttavia, non si ferma a un diniego, ma coordina questa conclusione con i chiarimenti più recenti della Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 sul progressivo allungamento del periodo agevolabile per docenti e ricercatori. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia riconosce che la nascita del secondo figlio nel 2023 potrà rilevare in un momento successivo: l’Istante potrà infatti fruire di un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta, a condizione che, entro il 30 giugno 2027 (ossia entro il termine per il versamento collegato alla conclusione degli otto periodi agevolati), eserciti una nuova opzione e versi un ulteriore importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati del periodo precedente.

L’Agenzia delle entrate aggiunge, infine, un’ulteriore conseguenza applicativa: se entro la medesima data del 30 giugno 2027 dovesse sopravvenire anche un terzo figlio, il contribuente potrebbe esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando, in questo caso, del versamento ridotto al 5 per cento. La risposta offre così un chiarimento di notevole utilità pratica: per i soggetti rientrati prima del 2020, la verifica del requisito familiare resta ancorata in modo rigoroso al momento del versamento, ma il meccanismo del progressivo allungamento consente comunque di valorizzare eventi successivi, purché attraverso una nuova opzione nei termini stabiliti dalla legge.

 

Risposta n. 81 del 18/03/2026

Trust statunitense “interposto” se la beneficiaria conserva un potere di influenza sostanziale sui beni tramite disposizioni testamentarie o fiduciarie: dal trasferimento della residenza in Italia scattano imputazione dei redditi del trust, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 18 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware – Qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 – Trust interposto – Mancato reale spossessamento – Poteri di influenza della beneficiaria primaria – Obblighi dichiarativi – MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale –  IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Art. 37 del DPR 29/09/1973, n. 600 – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992

L’interpello riguarda un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, del quale l’Istante, soggetto fiscalmente non residente al momento della richiesta, è beneficiaria primaria, mentre i suoi discendenti sono individuati quali beneficiari secondari. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2026, la contribuente chiede di confermare che il trust debba essere considerato autonomo soggetto d’imposta non interposto e che, conseguentemente, non sorgano in capo alla stessa obblighi di monitoraggio sui beni del trust, salvo l’eventuale esistenza di un vero e proprio diritto di credito verso il trustee.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro di prassi in tema di trust “inesistenti” o interposti ai fini delle imposte dirette, richiamando il principio secondo cui l’effettivo discrimine è il reale spossessamento del disponente o del beneficiario e la concreta autonomia del trustee nella gestione e disposizione dei beni segregati. Nel caso di specie, pur prendendo atto delle modifiche formali introdotte con il nuovo trust del 2024, l’Amministrazione rileva che l’Istante conserva ancora un notevole potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, potendo impartire indicazioni dispositive tramite testamento o tramite contratto fiduciario revocabile destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Proprio questa persistente capacità di condizionare la gestione e la devoluzione dei beni impedisce di ravvisare il necessario spossessamento sostanziale.

Su tale base, l’Agenzia conclude che il trust deve essere qualificato come trust interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, dal periodo d’imposta in cui la contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia, essa sarà tenuta a dichiarare in Italia i redditi del trust, nonché ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all’estero attraverso il trust. La risposta, dunque, conferma un approccio sostanzialistico, in base al quale la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla sola forma dell’atto istitutivo, ma dalla effettiva autonomia dei poteri dispositivi rispetto al beneficiario.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 – Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)

 

Risposta n. 86 del 27/03/2026

Cessione dell’alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 86 del 27 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Plusvalenza da cessione di bene condominiale – Alloggio del portiere – Interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Verifica soggettiva delle cause di esclusione – Determinazione del costo fiscale – Ripartizione pro quota in base ai millesimi – Perizia giurata in assenza di costo storico – Artt. 67 e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

L’Agenzia delle entrate chiarisce in via preliminare che la cessione dell’alloggio del portiere, in quanto bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari, genera un provento che deve essere imputato pro quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ne deriva un principio centrale: la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla tassazione previste dall’articolo 67 TUIR (immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante) deve essere effettuata con riferimento alla posizione soggettiva di ciascun condomino, in relazione alla propria unità immobiliare. Se tali condizioni risultano soddisfatte, la cessione del bene comune non genera redditi imponibili per quel singolo partecipante; diversamente, la plusvalenza concorre alla formazione dei redditi diversi.

Per i condòmini “plusvalenti”, i tecnici di via Giorgione confermano che la plusvalenza deve essere determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale del bene, aumentato degli eventuali costi inerenti. Tuttavia, in ambito condominiale, il costo di acquisto dell’alloggio del portiere non è normalmente individuabile in modo autonomo, in quanto incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari. In tali ipotesi, l’Agenzia ammette la possibilità di determinare il costo fiscale mediante il valore risultante da una perizia giurata, da ripartire pro quota tra i condòmini, eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impatto degli interventi Superbonus sulla determinazione della plusvalenza. In applicazione dell’articolo 68, comma 1, TUIR, l’Agenzia ribadisce che:

  • se la cessione interviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi agevolati e si è fruito del Superbonus con opzione per sconto o cessione, le relative spese non rilevano tra i costi inerenti;
  • se la cessione avviene oltre il quinquennio, tali spese rilevano nella misura del 50 per cento.

La risposta consolida quindi un’impostazione nella quale la fiscalità della cessione del bene comune segue quella delle singole unità immobiliari cui è accessorio, imponendo una verifica individuale della posizione fiscale di ciascun condomino e offrendo, al contempo, un criterio operativo per la determinazione del costo in assenza di un valore storico autonomo.

Sotto il profilo applicativo, il documento prassi impone una gestione analitica della vendita del bene condominiale, con segmentazione del trattamento fiscale tra i diversi partecipanti al condominio in base alla rispettiva posizione soggettiva. Sul piano pratico, ciò comporta la necessità di verificare, per ciascun condomino, titolo di acquisto dell’unità, periodo di utilizzo quale abitazione principale, regime di fruizione dell’agevolazione edilizia e incidenza temporale del quinquennio e del decennio dalla conclusione degli interventi. La principale criticità riguarda proprio la ricostruzione del costo fiscalmente attribuibile all’alloggio del portiere, che l’Agenzia delle entrate risolve con l’apertura alla perizia giurata, ma senza definire criteri standardizzati di imputazione, lasciando quindi margini di incertezza nella concreta quantificazione del valore iniziale e nella successiva ripartizione pro quota tra i condòmini.

 

Vedi anche:

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB – Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa a favore – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




Cessione dell’alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 86 del 27 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Plusvalenza da cessione di bene condominiale – Alloggio del portiere – Interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Verifica soggettiva delle cause di esclusione – Determinazione del costo fiscale – Ripartizione pro quota in base ai millesimi – Perizia giurata in assenza di costo storico – Artt. 67 e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

 

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L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

L’Agenzia delle entrate chiarisce in via preliminare che la cessione dell’alloggio del portiere, in quanto bene condominiale accessorio alle singole unità immobiliari, genera un provento che deve essere imputato pro quota ai condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ne deriva un principio centrale: la verifica delle eventuali cause di esclusione dalla tassazione previste dall’articolo 67 TUIR (immobile acquisito per successione o adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante) deve essere effettuata con riferimento alla posizione soggettiva di ciascun condomino, in relazione alla propria unità immobiliare. Se tali condizioni risultano soddisfatte, la cessione del bene comune non genera redditi imponibili per quel singolo partecipante; diversamente, la plusvalenza concorre alla formazione dei redditi diversi.

Per i condòmini “plusvalenti”, i tecnici di via Giorgione confermano che la plusvalenza deve essere determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale del bene, aumentato degli eventuali costi inerenti. Tuttavia, in ambito condominiale, il costo di acquisto dell’alloggio del portiere non è normalmente individuabile in modo autonomo, in quanto incorporato nel prezzo originariamente sostenuto per l’acquisto delle singole unità immobiliari. In tali ipotesi, l’Agenzia ammette la possibilità di determinare il costo fiscale mediante il valore risultante da una perizia giurata, da ripartire pro quota tra i condòmini, eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’impatto degli interventi Superbonus sulla determinazione della plusvalenza. In applicazione dell’articolo 68, comma 1, TUIR, l’Agenzia ribadisce che:

  • se la cessione interviene entro cinque anni dalla conclusione degli interventi agevolati e si è fruito del Superbonus con opzione per sconto o cessione, le relative spese non rilevano tra i costi inerenti;
  • se la cessione avviene oltre il quinquennio, tali spese rilevano nella misura del 50 per cento.

La risposta consolida quindi un’impostazione nella quale la fiscalità della cessione del bene comune segue quella delle singole unità immobiliari cui è accessorio, imponendo una verifica individuale della posizione fiscale di ciascun condomino e offrendo, al contempo, un criterio operativo per la determinazione del costo in assenza di un valore storico autonomo.

Sotto il profilo applicativo, il documento prassi impone una gestione analitica della vendita del bene condominiale, con segmentazione del trattamento fiscale tra i diversi partecipanti al condominio in base alla rispettiva posizione soggettiva. Sul piano pratico, ciò comporta la necessità di verificare, per ciascun condomino, titolo di acquisto dell’unità, periodo di utilizzo quale abitazione principale, regime di fruizione dell’agevolazione edilizia e incidenza temporale del quinquennio e del decennio dalla conclusione degli interventi. La principale criticità riguarda proprio la ricostruzione del costo fiscalmente attribuibile all’alloggio del portiere, che l’Agenzia delle entrate risolve con l’apertura alla perizia giurata, ma senza definire criteri standardizzati di imputazione, lasciando quindi margini di incertezza nella concreta quantificazione del valore iniziale e nella successiva ripartizione pro quota tra i condòmini.

Vedi anche:

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 – Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

 

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

 

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026

La rassegna delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 18 marzo 2026) evidenzia una serie di chiarimenti di immediata utilità operativa, con particolare concentrazione su concordato preventivo biennale, regime forfetario ed esenzioni IVA.

In materia di concordato preventivo biennale (CPB), vengono precisati:
– i limiti applicativi della nuova causa di esclusione in presenza di partecipazioni a studi associati o STP, esclusa quando le attività risultano eterogenee e soggette a ISA differenti;
– la nozione di cause di cessazione, con esclusione, in via di principio, dell’affitto d’azienda tra le operazioni rilevanti;
– il rilievo delle circostanze eccezionali, quali la sospensione dell’attività professionale, anche in assenza di una durata minima, purché accompagnate da una riduzione significativa del reddito;
– la tassatività delle variazioni del reddito concordato, con esclusione di effetti derivanti da componenti come i differenziali su crediti edilizi e inclusione, invece, di sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi novativi.

Sul fronte del regime forfetario, si segnala la rettifica della precedente prassi in tema di compensi non spettanti: le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano ai fini del superamento della soglia di 85.000 euro e non determinano la fuoriuscita dal regime, con indicazioni operative per il recupero dell’imposta sostitutiva mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.

In ambito IVA, assumono rilievo:
– la qualificazione come prestazioni imponibili delle obbligazioni di non fare e di permettere connesse ad accordi su limiti alla circolazione delle azioni, con esclusione dell’esenzione per le operazioni relative a titoli in assenza di effetti diretti sui diritti incorporati;
– i chiarimenti sull’esenzione per corsi di formazione del personale di enti pubblici, riconosciuta solo in presenza di prestazioni formative autonome e non applicabile in caso di operazioni “miste” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto;
– le indicazioni sulla detraibilità dell’IVA nei costi di operazioni straordinarie (MLBO), con esclusione della dichiarazione integrativa in assenza di errore e apertura alla procedura di rimborso.

La raccolta include, inoltre, interventi su ulteriori temi di rilievo operativo, tra cui regime impatriati, crediti d’imposta, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale e imposte indirette.

 

Di seguito la rassegna completa delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.

 

Risposta n. 45 del 24/02/2026

CPB e partecipazione a un’associazione professionale “estranea”: il Commercialista può aderire se le due attività, ISA e bienni restano distinti

Risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 45 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività di lavoro autonomo – Esercizio della Professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) – Contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti svolgente attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali (codice ISA DG10U) – Causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un’associazione o società tra professionisti – Condizione che l’adesione al CPB è possibile solo laddove anche l’associazione o la società tra professionisti aderisca al CPB per i medesimi periodi d’imposta – Non ricorre – Ragioni – La causa di esclusione non trova applicazione laddove le due attività applicano ISA differenti e afferiscono ambiti tra loro non assimilabili – Articolo 11, comma 1, lettera b–quinquies), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

L’Agenzia delle entrate affronta la nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale introdotta dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 giugno2025, n. 81, relativa al professionista che, nel periodo d’imposta precedente, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipa contestualmente a un’associazione tra professionisti o a una STP. Nel caso di specie, tuttavia, l’attività individuale di Dottore commercialista e quella esercitata in forma associata (presso una scuola di sci) risultano del tutto eterogenee, soggette a ISA diversi e prive di qualunque sostanziale collegamento economico-funzionale.

Nel caso in esame, inoltre, assume rilievo la circostanza che le due eventuali adesioni al CPB si collochino su bienni diversi: 2025-2026 per l’attività individuale del Commercialista e 2024-2025 per l’associazione. In questo assetto, la norma antielusiva, secondo una lettura che valorizza gli aspetti sostanziali, non si applica e il professionista può aderire al CPB per la propria attività, indipendentemente dal mancato rinnovo del concordato da parte dell’associazione. In particolare, nella risposta evidenziato che “nel caso concreto prospettato, l’attività di dottore commercialista esercitata dall’Istante per la quale intende aderire al CPB per il biennio 2025­2026 non è riconducibile a quella che svolge, in qualità di associato, presso la Scuola di sci, ossia, l’attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali. Le due attività in questione non hanno profili di collegamento; infatti, oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi, dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili. Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, le proposte di CPB si riferirebbero a periodi d’imposta differenti: per l’Istante, la proposta riguarda il biennio 2025-2026, mentre, per la Scuola di sci, il biennio 2024­2025”. Di conseguenza, concludono i tecnici di via Giorgione, “l’Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 2025­2026 per la propria attività di dottore commercialista indipendentemente dall’eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 2026­2027 da parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l’operatività della causa di esclusione”.

 

Risposta n. 46 del 24/02/2026

CPB e affitto d’azienda: l’operazione non integra, in via di principio, una causa di cessazione, perché non rientra tra le operazioni straordinarie tipizzate della lett. b-ter), comma 1 dell’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Affitto d’azienda – Causa di cessazione – Non Sussiste – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 come modificata dall’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (e, da ultimo, oggetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 10, comma 1, del del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81)

La risposta chiarisce se l’affitto d’azienda stipulato nel secondo anno di vigenza del CPB possa essere qualificato come evento idoneo a far cessare il concordato. L’Agenzia ricostruisce l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 e sottolinea che il legislatore ha tipizzato come cause di cessazione solo le operazioni straordinarie espressamente indicate o quelle ad esse assimilabili, in quanto potenzialmente idonee a modificare la capacità reddituale su cui si fonda la proposta concordataria. Pertanto, l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un’operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera b-ter) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.

 

Risposta n. 47 del 24/02/2026

CPB e sospensione dell’attività professionale: la cessazione opera anche senza una durata minima, purché il calo di reddito superi il 30%; con essa vengono meno, nello stesso periodo, anche i benefici premiali ISA richiamati dal comma 3 dell’art. 19 D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività Professionale (di avvocato) – Sospensione per motivi di salute comunicata all’Ordine professionale (che ha conformemente deliberato) – Cause di cessazione – Circostanze eccezionali – Sussistenza – Effetti – Articolo 19, comma 2, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 4, lettera f), del D.M. 14 Giugno 2024.

L’Agenzia delle entrate qualifica la sospensione dell’esercizio della professione, comunicata all’Ordine professionale, come circostanza eccezionale idonea, in re ipsa, a innescare la cessazione del CPB, purché sussista il nesso causale con una riduzione del reddito o del valore della produzione netta eccedente il 30% rispetto al dato concordato. Né l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, né l’articolo 4 del D.M. 14 giugno 2024 richiedono una durata minima della sospensione.

La cessazione opera quindi dal periodo d’imposta in cui la sospensione si verifica e in cui si realizza lo scostamento quantitativo richiesto. Inoltre, la risposta precisa che il venir meno del regime comporta, per il medesimo periodo d’imposta, anche la perdita di tutti gli effetti connessi all’adesione, compresi i benefici premiali (ISA) richiamati dal comma 3 del citato articolo 19. (ossia, quelli stabiliti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

 

Risposta n. 48 del 24/02/2026

CPB e crediti da bonus edilizi acquistati: il differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto è imponibile nel lavoro autonomo, ma costo e valore nominale utilizzato in compensazione non modificano il reddito e il valore della produzione netta concordati, perché le variazioni CPB sono tassative

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Associazione professionale – Differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Determinazione – Variazione – Non Rilevanza – Articoli 15 e 17 D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

La risposta dell’Agenzia delle entrate prende le mosse da un precedente interpello n. 171/2025, che aveva ricondotto, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, sia il costo di acquisto del credito edilizio sia il successivo valore nominale utilizzato in compensazione alla formazione del reddito professionale, con rilevanza temporale, rispettivamente, al momento del pagamento del costo e dell’utilizzo del credito.

Il tema, però, è diverso: non la rilevanza ordinaria del differenziale, ma la sua incidenza sulla base concordata del CPB. L’Agenzia delle entrate ribadisce che le variazioni al reddito concordato previste dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 13/2024 sono tassative e che i componenti negativi e positivi che formano il differenziale da acquisto del credito non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate, neppure agli “elementi immateriali” del previgente articolo 54 TUIR.

Ne consegue che né il costo sostenuto nel 2024 né il valore nominale della rata utilizzata nel 2025 comportano variazioni del reddito concordato; la medesima conclusione vale, in forza del rinvio dell’articolo 17, anche ai fini del valore della produzione netta IRAP concordato.

 

Risposta n. 49 del 24/02/2026

Accordo transattivo “novativo” e CPB: le somme percepite in luogo del closing mancato, stante il rifiuto del promissario acquirente, non seguono il prezzo di cessione originario, ma integrano una sopravvenienza attiva imponibile, con variazione in aumento del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Transazione – Accordo transattivo definito dalle parti “transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all’operazione” – Somme percepite – Sopravvenienza attiva – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Variazione in aumento – Art. 88, comma 3, DPR 22/12/1986 n. 917 – Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

La società istante, holding operativa, aveva qualificato le somme incassate in esecuzione di un accordo transattivo come proventi sostitutivi del prezzo di cessione di partecipazioni, sostenendone l’inclusione nella gestione caratteristica. L’Agenzia delle entrate, invece, valorizza il contenuto del nuovo accordo, qualificato dalle parti come transazione novativa delle obbligazioni relative all’operazione, con contestuale rinuncia al trasferimento delle partecipazioni e ridefinizione dell’assetto di interessi.

In questo mutato scenario causale, le somme ricevute non costituiscono il mero surrogato del prezzo di cessione inizialmente pattuito, ma assumono natura di sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera a), TUIR. Proprio perché rientrano tra le componenti tassativamente richiamate dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024, esse determinano una variazione in aumento del reddito concordato e, per il rinvio dell’articolo 17, anche del valore della produzione netta concordata.

 

Risposta n. 50 del 25/02/2026

Scissione mediante scorporo e DURF: la beneficiaria non eredita il “triennio” della scissa ai fini dell’art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997; la continuità civilistico-fiscale non consente estensioni in “mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) – Cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis – Semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti – Scissione mediante scorporo di società ex articolo 2506.1 c.c. – Requisito del triennio di attività – Continuità e neutralità fiscale – Non trasferibilità – Articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997, n. 241

La neo-beneficiaria di una scissione mediante scorporo chiedeva di poter far valere, ai fini del rilascio del DURF e della deroga ai vincoli dell’articolo 17-bis, il periodo di attività ultraventennale maturato dalla società scissa, invocando i principi di continuità e neutralità propri dell’operazione straordinaria. L’Agenzia delle entrate ricostruisce la disciplina civilistica dello scorporo e, soprattutto, le recenti modifiche dell’articolo 173 TUIR, evidenziando come il legislatore sia intervenuto in modo puntuale sulle posizioni soggettive trasferibili.

Da tale ricostruzione deriva che il “pregresso esercizio dell’attività” non può essere esteso oltre i limiti espressi della disciplina speciale. Le condizioni del comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 costituiscono infatti un presupposto specifico di una norma a finalità antielusiva, insuscettibile di interpretazione estensiva; pertanto, in assenza di un’esplicita previsione di legge, alla beneficiaria non può essere riconosciuto il triennio maturato in capo alla scissa.

 

Risposta n. 51 del 25/02/2026

Diritto di superficie su fondi agricoli e contestuale cessione della nuda proprietà: nessuna plusvalenza se il disponente si spoglia integralmente e il terreno è posseduto da oltre cinque anni; se residua un diritto reale, il corrispettivo resta reddito diverso ex lettera h) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fondi agricoli non edificabili – Contestuale cessione di più diritti reali parziali dei su terreni – Caso di specie – Diritto di superficie ad una società e il diritto di nuda proprietà in favore del figlio, nell’ambito di un’operazione di pianificazione del passaggio generazionale – Articolo 67 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 – Effetti retroattivi

L’Agenzia delle entrate applica la norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, secondo cui la costituzione di un diritto reale di godimento produce un reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera h), quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene, mentre si qualifica come plusvalenza ex lettera b) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale.

Nel caso esaminato, posto, che il contribuente istante afferma di aver intenzione di costituire un diritto di superficie su terreni posseduti da più di cinque anni e contestualmente cedere il diritto di nuda proprietà in favore di un soggetto diverso (il figlio); qualora da detti contratti non residui alcun diritto reale in capo all’istante, neanche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, lo stesso non realizzerà alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 comma 1, lettera b), del TUIR. Diversamente, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 del citato articolo 67 del TUIR.

 

Risposta n. 52 del 25/02/2026

Ricognizione di debito in scrittura privata non autenticata: se l’atto è meramente confermativo del rapporto sottostante, registro in misura fissa solo in caso d’uso; resta l’1% se produce effetti modificativi di una situazione obbligatoria preesistente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Registrazione in termine fisso ed in caso d’uso – Caso d’uso – Ricognizione di debito ex articolo 1988 del Codice civile – Scrittura privata non autenticata – Carattere meramente ricognitivo – Applicabilità dell’imposta in misura fissa solo in caso d’uso – Articolo 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131

Richiamando le SS.UU. n. 7682/2023 del 16/03/2023 della Suprema Corte di Cassazione, l’Agenzia delle entrate distingue l’atto di mera ricognizione di debito, che ha natura di semplice dichiarazione di scienza e produce solo effetti sul piano dell’onere della prova, dagli atti che, al di là del nomen iuris, introducono un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale.

Nel caso concreto, l’atto prospettato richiama espressamente il rapporto fondamentale sottostante e si limita a confermare un debito certo per causa e oggetto, senza produrre effetti modificativi autonomi. Per questo la scrittura privata non autenticata sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, Parte II, del TUR; la medesima misura fissa si applica anche in caso di registrazione volontaria. Diversamente, ove l’atto producesse effetti modificativi patrimonialmente rilevanti, tornerebbe applicabile l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, con imposta proporzionale dell’1%.

 

Risposta n. 53 del 25/02/2026

Borse “visiting research” per post-dottorato stranieri: niente esenzione IRPEF, neppure per analogia con Erasmus+ o con l’art. 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR; l’università deve operare la ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 53 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri – Programma UE “HORIZONMSCA Staff Exchanges” – Borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato erogate a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso l’Università (c.d. borse ‘‘visiting research’’), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progetto – Articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esenzione IRPEF – Esclusione – Ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

La risposta esamina borse di studio erogate da un’università italiana, quale coordinatrice di un progetto Horizon Europe – Marie Sklodovska Curie Staff Exchanges, a ricercatori stranieri post-dottorato in regime di secondment. L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro delle esenzioni espressamente previste in materia di borse di studio e sottolinea che, dopo le recenti modifiche normative, l’attività di ricerca post-dottorato non può più essere finanziata, ai fini dell’esenzione, attraverso semplici borse di studio diverse dagli istituti tipizzati dalla legge. Poiché le norme agevolative sono di stretta interpretazione, non è possibile estendere in via analogica il regime di favore previsto per Erasmus+, né applicare l’esclusione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), TUIR, riservata alle somme corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Le borse “visiting research” risultano quindi imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), TUIR; l’università, in qualità di sostituto d’imposta, deve riconoscere la detrazione di cui all’articolo 13 TUIR e operare la relativa ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

 

Risposta n. 54 del 27/02/2026

Nuovo regime impatriati e “employer of record”: conta la continuità del datore formale di gruppo, anche se gli utilizzatori sostanziali sono diversi e non collegati; il requisito estero sale quindi a sei periodi d’imposta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Datori di lavoro (employer of record (EoR)) italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario Periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, ai fini della fruizione del nuovo regime è di sei periodi d’imposta – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’Istante sosteneva che, essendo diversi e non collegati i soggetti “utilizzatori” della prestazione lavorativa, la continuità del solo employer of record appartenente al medesimo gruppo non dovesse rilevare ai fini dell’innalzamento del requisito temporale di permanenza all’estero. L’Agenzia respinge questa lettura e valorizza, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, la continuità del datore di lavoro formale/gruppo presso cui il lavoratore è stato impiegato all’estero e poi in Italia.

Nel caso esaminato, il rapporto estero con GAMMA Svizzera e quello italiano con GAMMA Italia sono ricondotti al medesimo gruppo societario, circostanza sufficiente a far scattare l’innalzamento del requisito minimo di pregressa permanenza all’estero. L’agevolazione impatriati è quindi subordinata non al requisito ordinario dei tre periodi d’imposta, ma a quello rafforzato di sei periodi d’imposta.

 

Risposta n. 55 del 27/02/2026

Provvigioni riqualificate ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973: prima vanno rettificate le CU per cassa 2022/2023, poi dichiarazioni integrative SP e PF; i crediti “ultrannuali” emersi saranno compensabili solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 55 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni, a seguito di riqualificazione, per evitare la doppia imposizione. – Ritenute alla fonte non operate – Certificazione Unica – Dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cd. integrative ultrannuali- Utilizzo del credito – Modalità – Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 – Articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322

La risposta interviene in un caso di riqualificazione di compensi da “consulenza e ricerca di mercato” a procacciamento d’affari, con conseguente emersione di ritenute non operate sulle provvigioni. Il punto decisivo è il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito per cassa: la Certificazione Unica deve fotografare il periodo in cui la provvigione è stata effettivamente percepita dal sostituito, sicché la CU 2022 originariamente emessa va prima rettificata, distinguendo correttamente le somme percepite nel 2022 da quelle incassate nel 2023.

Solo una volta ottenute le “nuove” CU 2022 e 2023, la società in contabilità semplificata potrà presentare i modelli Redditi SP integrativi per i due periodi d’imposta, attribuendo le ritenute pro quota ai soci, che a loro volta dovranno presentare i corrispondenti Redditi PF integrativi per far emergere il maggior credito. Trattandosi di crediti derivanti da dichiarazioni ultrannuali, la loro utilizzabilità in compensazione decorre soltanto dal 2027, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998. Nel dettaglio, chiarito che se modelli Redditi PF integrativi per i periodi 2022 e 2023 vengono presentati nel 2026, il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d’imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l’’’imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione’’ (nella risposta si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026); potrà utilizzare tali crediti in compensazione per il versamento di debiti maturati dal 2027.

 

Risposta n. 56 del 27/02/2026

Fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi: operazione fiscalmente irrilevante per l’investitore residente se non vi sono liquidazione, rimborso, conguagli o switch; tassazione rinviata all’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 56 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR esteri – SICAV lussemburghesi multi-comparto – Fusione tra OICR – Fusione di comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF effettuata nel rispetto della normativa lussemburghese e comunitaria – Irrilevanza Fiscale in capo all’investitore residente – Esclusione di rimborso, liquidazione, cessione, trasferimento e switch – Tassazione differita al successivo rimborso o cessione delle quote – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Nella risposta l’Agenzia delle entrate esamina la fusione, disciplinata dal diritto lussemburghese e unionale, di due comparti di una SICAV UCITS in una SICAV RAIF, nelle tre varianti prospettate dall’istante (confluenza in due nuovi comparti, in un solo nuovo comparto oppure in comparti già esistenti). In tutti i casi rappresentati, l’operazione avviene al NAV certificato, senza conguagli in denaro, senza rimborso delle azioni dei comparti incorporati e senza annullamento con liquidazione in natura degli attivi a favore dell’investitore residente.

Muovendo dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983, l’Agenzia ribadisce che per gli investitori italiani in OICR esteri i fatti imponibili sono tassativamente individuati nella distribuzione di proventi, nel riscatto o liquidazione delle quote/azioni, nella cessione, nel trasferimento a diverso intestatario e nella conversione tra comparti dello stesso fondo (switch). La fusione tra comparti di OICR esteri non rientra in nessuna di tali fattispecie e, proprio per questo, non integra un evento realizzativo imponibile.

La risposta esclude, in particolare, che la descritta fusione possa essere assimilata:

  • a una cessione o a un trasferimento a diverso intestatario, poiché non vi è alcun passaggio delle quote a soggetti diversi dal titolare originario;
  • a uno switch, poiché quest’ultimo, secondo la disciplina di vigilanza richiamata, presuppone un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione, elementi assenti nel caso di specie.

Ne discende che la fusione di comparti di investimento in un diverso fondo non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che la fusione dei comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF costituisca un’operazione fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza. La tassazione resta soltanto differita al momento dell’eventuale successivo rimborso o cessione delle quote del comparto risultante dalla fusione, quando il reddito imponibile dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole In tal caso, si procederà alla determinazione dell’eventuale reddito di capitale imponibile, corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, come risultanti da dichiarazione sostitutiva.

 

Risposta n. 57 del 27/02/2026

Medici di assistenza primaria ad attività oraria “pura” non aderenti al Ruolo unico: i compensi restano redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR; la ASL deve operare le ritenute come sostituto d’imposta e non si applica il regime del lavoro autonomo chiarito per il Ruolo unico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 57 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Medici di medicina generale – Assistenza primaria ad attività oraria – Incarico a tempo indeterminato – Mancata adesione al ruolo unico – Qualificazione dei compensi – Redditi di lavoro dipendente – – Ritenute del sostituto d’imposta – Articolo 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 – Articolo 49 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esclusione del regime di lavoro autonomo ex articolo 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’interpello affronta il corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti dalla ASL medici titolari a tempo indeterminato non aderenti al Ruolo unico, così come definito dall’ACN del 4 aprile 2024, che svolgono la sola attività oraria in sedi aziendali e che “continueranno ad essere, nella forma e nella sostanza, medici di Assistenza primaria ad attività oraria ‘‘pura’’. Il quesito nasce dal coordinamento con la precedente risposta n. 73/2025, che aveva ricondotto al lavoro autonomo i compensi dei medici di Ruolo unico che svolgono attività sia a ciclo di scelta sia oraria.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo e di prassi distinguendo tre piani:

  • la regola generale per cui l’attività medica, fuori dal lavoro subordinato, rientra nel lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR;
  • il precedente orientamento della risoluzione n. 14/1999, che aveva qualificato come redditi di lavoro dipendente gli emolumenti dei medici titolari a tempo indeterminato della continuità assistenziale;
  • il più recente chiarimento del 2025, limitato però ai medici confluiti nel Ruolo unico, in ragione del mutato assetto contrattuale definito dagli ACN.

Nel caso di specie, l’elemento decisivo è che i medici interessati continuano a operare come titolari di un rapporto convenzionale a tempo indeterminato di sola attività oraria, senza avere accettato il completamento dell’incarico che comporta il passaggio al Ruolo unico. In assenza di tale adesione, secondo l’Agenzia delle entrate, non opera il mutamento qualificatorio già riconosciuto ai medici del Ruolo unico e resta quindi ferma la precedente impostazione: gli emolumenti percepiti continuano a costituire redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 TUIR.

Sul piano operativo, la conseguenza è che l’Azienda sanitaria locale, quale sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare, all’atto del pagamento, la ritenuta a di acconto prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta conferma dunque che il regime del lavoro autonomo resta circoscritto ai medici che, in base al nuovo assetto convenzionale, sono effettivamente transitati nel Ruolo unico di assistenza primaria.

Nel dettaglio, nella risposta chiarito che gli emolumenti corrisposti dall’Azienda sanitaria locale ai medici di Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono attività a ciclo di scelta ed attività oraria, sono da inquadrare fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR. Mentre, come nel caso rappresentato dall’Istante, dove sussistono “rapporti convenzionali a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria dei medici che non aderiscono al Ruolo unico ex ACN 2024”, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano ad essere inquadrati fra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, come chiarito nella risoluzione n. 14 del 1999.

 

Risposta n. 58 del 2/03/2026

MLBO e IVA sui transaction costs: no alla dichiarazione integrativa IVA se la mancata detrazione deriva da una scelta consapevole conforme alla prassi allora vigente; possibile, invece, il rimborso ex articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, con dies a quo legato alle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 58 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione straordinaria di fusione per incorporazione a seguito di indebitamento – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis del codice civile – Detraibilità dell’IVA assolta dalla “società veicolo” sui costi di transazione – Costi di transazione – Mancato esercizio della detrazione – Dichiarazione integrativa IVA a favore – Esclusione – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Rimborso dell’imposta – Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Decorrenza del termine (dal 9 agosto 2024) – Sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (cfr. Cass., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22649 e n. 22608).

L’interpello riguarda le modalità di recupero dell’IVA assolta sui transaction costs sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO realizzata ai sensi dell’articolo 2501-bis c.c. L’istante, dopo avere tempestivamente registrato le fatture passive senza esercitare la detrazione, chiede se possa recuperare l’imposta mediante dichiarazioni IVA integrative alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, culminato nelle sentenze n. 22649 e n. 22608 della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi preparatori dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate esclude anzitutto il ricorso all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione integrativa a favore presuppone infatti la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile; nel caso di specie, invece, il mancato esercizio della detrazione non dipende da errore materiale o dichiarativo, bensì da una scelta consapevole e prudenziale, assunta in adesione all’orientamento di prassi allora vigente sulla non detraibilità dei costi di transazione nelle operazioni di MLBO. Proprio questa qualificazione della condotta impedisce di utilizzare lo strumento dell’integrativa.

Ciò nondimeno, la risposta apre alla diversa via del rimborso ex articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che, nel contesto rappresentato, il contribuente non versi in una situazione di “colpevole inerzia”, ma abbia confidato in buona fede nella posizione erariale successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità. Il presupposto per il rimborso viene ragionevolmente individuato nelle citate pronunce della Cassazione del 9 agosto 2024, da cui decorre il termine biennale per l’istanza. In sede istruttoria, tuttavia, l’istante dovrà dimostrare: la tempestiva registrazione delle fatture relative ai transaction costs, il mancato esercizio della detrazione e, soprattutto, che l’IVA eventualmente imputata a costo sia stata recuperata a tassazione, così da preservare il principio di neutralità ed evitare effetti di indebito arricchimento.

 

Risposta n. 59 del 2/03/2026

Accordo di rinunce e consensi ai limiti statutari sulla circolazione delle azioni: corrispettivo IVA rilevante quale obbligazione di non fare e di permettere; esclusa, però, l’esenzione dell’articolo 10, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, se l’operazione principale non incide direttamente sui diritti incorporati nei titoli della società “target”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 59 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di rinunce e consensi all’applicazione dei limiti statutari alla circolazione di azioni – Obbligazioni di non fare e di permettere – Rilevanza ai fini IVA – Articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Operazioni relative ad azioni – Esenzione – Articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Esclusione – Aliquota ordinaria – Ragioni

L’istante, socio di maggioranza della società target, aveva percepito un corrispettivo a fronte della prestazione di una serie di consensi e rinunce relative ai diritti statutari e parasociali che limitavano la circolazione delle azioni, in vista del perfezionamento di una più ampia operazione di acquisizione indiretta del controllo. Il primo quesito concerne la qualificazione IVA del compenso: l’Agenzia delle entrate, in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale e di prassi, riconosce che sussiste un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di non fare e di permettere assunte dall’istante e il corrispettivo pattuito, con conseguente applicazione dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Più delicata è la questione del regime di esenzione previsto per le «operazioni relative ad azioni» dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricostruisce la sequenza delle operazioni e distingue tra il primo trasferimento, che riguardava effettivamente le azioni della target, e il secondo trasferimento, oggetto del quesito, che invece aveva a oggetto le partecipazioni di società poste a monte della catena partecipativa e si svolgeva tra soggetti non soci della target. In questo contesto, i consensi e le rinunce dell’istante non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti, né modificano o estinguono i diritti e gli obblighi inerenti a quelle azioni.

Alla luce dell’interpretazione restrittiva costantemente affermata dalla Corte di giustizia UE, l’esenzione IVA può riguardare soltanto operazioni che incidano direttamente sul contenuto giuridico delle azioni stesse, con effetti strutturali e durevoli sul regime di circolazione e conseguentemente sul potere dispositivo dei soci.

Il mero fatto che una prestazione sia economicamente o funzionalmente collegata a una più ampia operazione societaria non basta, di per sé, a ricondurla nell’alveo dell’esenzione. Pertanto, pur essendo la prestazione IVA-rilevante, il corrispettivo percepito dall’istante deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 10, n. 4).

Al riguardo, nella risposta si ricorda «le operazioni relative ad azioni» di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del Decreto IVA – secondo costante interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE – ‘‘riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli’’ (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 dicembre 2001, C235/ 00). Nel riprendere la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia, secondo cui le esenzioni devono peraltro essere interpretate restrittivamente, viene inoltre, richiamata la risposta a interpello n. 130/E del 2021 nella quale è stato evidenziato, che ‘‘come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le ‘operazioni relative a titoli’ sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia ‘‘solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse’’ (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C235/00 CSC, paragrafo 29)’’. Nel caso oggetto della citata risposta è stata negata l’esenzione perché l’accordo stipulato tra le parti ivi coinvolte ‘‘non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo (…) e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso (…)’’.

 

Risposta n. 60 del 2/03/2026

Cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario: l’esenzione da registro e bollo ex articolo 1-bis, comma 10, legge n. 338/2000 spetta solo sulla quota di corrispettivo imputabile all’immobile ammesso al finanziamento, mentre il residuo resta soggetto a tassazione ordinaria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 60 del 2 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Cessione di ramo d’azienda – Immobile destinato a housing universitario – Proposta ammessa al finanziamento – Esenzione limitata alla quota di corrispettivo riferibile all’immobile – Articolo 1-bis, comma 10, della Legge 14/11/2000, n. 338 – Articolo 23 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – DPR 26/10/1972, n. 642

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo, prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000 (recante disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari), a un atto di cessione di ramo d’azienda comprendente un immobile destinato a housing universitario, nell’ambito di una proposta ammessa al finanziamento ai sensi del D.M. MUR n. 481/2024. La norma agevolativa, finalizzata a favorire la realizzazione di nuovi posti letto per studenti universitari nell’ambito del PNRR, esenta gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.

L’Agenzia delle entrate ammette, in via di principio, che l’agevolazione possa operare anche quando l’immobile destinato a housing universitario sia trasferito non mediante cessione isolata del bene, ma all’interno di un più ampio ramo d’azienda. Tuttavia, proprio perché la norma di favore si riferisce espressamente agli «atti aventi ad oggetto gli immobili», il beneficio non può essere esteso indistintamente all’intero complesso aziendale, ma soltanto alla parte dell’atto e del corrispettivo che si riferisce specificamente all’immobile agevolato.

A questo fine assume rilievo decisivo l’articolo 23 del TUR, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024, che impone, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, di applicare le diverse aliquote ai singoli beni sulla base della ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati. Ne deriva che l’esenzione da Registro e Bollo spetta solo se l’immobile ammesso al finanziamento è distintamente individuato e il relativo valore è analiticamente separato da quello attribuito alle attrezzature, all’avviamento e agli altri asset del ramo. Per tutti gli elementi diversi dall’immobile, l’imposizione resta ordinaria, secondo le regole proprie del trasferimento di ramo d’azienda. La conclusione è fondata sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, che impedisce estensioni analogiche o generalizzate del beneficio oltre il perimetro individuato dal legislatore.

 

Risposta n. 61 del 03/03/2026

Dispositivo medico per medicazione di ferite classificato alla voce NC 3004: applicabile l’aliquota IVA del 10%, ma solo perché il prodotto rientra tra i dispositivi medici a base di sostanze riconducibili alla nomenclatura doganale richiesta dalla norma di interpretazione autentica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 61 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispositivi Medici – Aliquota Applicabile – Dispositivo medico a base di sostanze – Medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche – Classificazione Doganale NC 3004 90 00 – Articolo 1, comma 3, della L. 30/12/2018, n. 145 – Numero 114) della Tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633

L’interpello riguarda un prodotto spalmabile con funzione di medicazione primaria per il trattamento di ferite acute e croniche, anche infette o a rischio d’infezione, commercializzato dalla società con aliquota ordinaria in attesa del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tema è se tale bene possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista per taluni dispositivi medici a base di sostanze. L’Agenzia delle entrate ribadisce, in linea con la propria prassi consolidata, che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 145/2018 non si applica a tutti i dispositivi medici, ma soltanto a quelli classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata, richiamata dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Il punto decisivo resta quindi la classificazione doganale del bene. Nel caso di specie, sulla base dell’istruttoria svolta da ADM e delle verifiche di laboratorio, il prodotto è classificato al codice NC 3004 90 00, in quanto preparazione con effetti terapeutici e profilattici idonei a giustificarne l’inquadramento tra le “altre preparazioni medicinali” della voce 3004. Da tale classificazione l’Agenzia fa discendere la spettanza dell’aliquota IVA del 10 per cento sulle relative cessioni.

 

Risposta n. 62 del 03/03/2026

Credito IRAP degli enti pubblici: la compensazione “verticale” del debito IRAP istituzionale non transita dall’F24 EP, ma resta una compensazione interna al modello dichiarativo, da evidenziare nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 62 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – IRAP enti pubblici – Corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici) – Credito IRAP – Compensazione verticale – Debito del medesimo tributo – Modello F24 EP – Esclusione – Compensazione interna al modello dichiarativo – Articolo 10-bis del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

L’istanza è presentata da un ente pubblico che determina l’IRAP ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che ha maturato un rilevante credito IRAP risultante dalla dichiarazione 2024 relativa al periodo d’imposta 2023. Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione verticale del debito del medesimo tributo, considerato che il modello F24 EP non prevede, per il codice 380E, una colonna destinata agli importi a credito compensati.

L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo in tema di compensazioni, ricordando che, dal 1° luglio 2024, i versamenti eseguiti mediante compensazione devono transitare dai servizi telematici dell’Amministrazione anche quando la compensazione non determini un saldo zero. Tuttavia, precisa che tale disciplina rileva solo quando la compensazione è esposta in F24. Nel caso degli enti pubblici che utilizzano un credito IRAP esclusivamente per pagare IRAP dovuta sull’attività istituzionale, la compensazione è configurata come compensazione interna al modello dichiarativo e, proprio per questo, non deve essere esposta nel modello F24 EP. La soluzione prospettata dall’istante viene quindi condivisa: l’utilizzo del credito avviene senza trasmissione di F24 EP ed è rilevato nella dichiarazione IRAP del periodo successivo, secondo le istruzioni del modello.

 

Risposta n. 63 del 03/03/2026

DURF e soglia del 10 per cento: nel numeratore rilevano anche i versamenti eseguiti con F24 per definire avvisi bonari ex articoli 36-bis e 54-bis, purché effettuati nel triennio di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 63 del 3 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti- Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Verifica del requisito del 10 per cento – Versamenti registrati nel conto fiscale – Avvisi Bonari – Comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Inclusione nel computo.

L’interpello concerne il rilascio del DURF fiscale ai fini dell’esonero dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 negli appalti e subappalti. In particolare, la società istante chiede se, nel calcolo dei «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» che devono raggiungere almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio, possano essere inclusi anche i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione di avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis e 54-bis.

L’Agenzia richiama la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, secondo cui nel numeratore rilevano i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, mentre restano esclusi i pagamenti di debiti iscritti a ruolo. Muovendo da questa impostazione, la risposta sottolinea che la ratio della norma è misurare la regolarità fiscale e l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari.

In tale prospettiva, i versamenti eseguiti per definire comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici possono essere computati nella soglia del 10 per cento, purché effettuati, tramite F24, nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine di quello della dichiarazione più recente. La risposta valorizza quindi anche tali pagamenti come indice di affidabilità fiscale, se temporalmente riferibili al triennio considerato.

 

Risposta n. 64 del 03/03/2026

Integratori alimentari, preparazioni sportive e prodotti con cacao: aliquota IVA del 10 per cento sia per i beni classificati alla voce 2106, ricondotti al numero 80) della Tabella A, sia per quelli classificati alla voce 1806, riconducibili al numero 64); decisiva la classificazione ADM

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 64 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Integratori alimentari – Preparazioni alimentari – Prodotti classificati nella voce NC 2106 – Prodotti classificati nella voce NC 1806 – Numero 80) e numero 64) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 (voci che fruiscono dell’aliquota IVA del 10)

L’istanza riguarda un ampio catalogo di prodotti destinati in prevalenza alla nutrizione sportiva: polveri per bevande, capsule, compresse, barrette, preparazioni proteiche e prodotti contenenti cacao. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli li ha classificati, a seconda delle caratteristiche compositive, alternativamente nella voce NC 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”) oppure nella voce NC 1806 (“cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”).

Per i prodotti numerati da 1 a 17, classificati nella voce 2106, l’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento già espresso in numerosi documenti di prassi: gli integratori alimentari e, più in generale, le preparazioni alimentari riconducibili a tale voce fruiscono dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. La risposta richiama, tra l’altro, la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata e le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), che inquadrano nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in capsule, compresse o pillole destinate a essere usate come integratori alimentari, purché non aventi efficacia terapeutica o profilattica tale da ricondurle alle voci 3003 o 3004.

Per i prodotti numerati da 18 a 21, classificati invece nella voce 1806 perché contenenti cacao, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 64) della stessa Tabella A, che riguarda “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao” in confezioni non di pregio. La risposta ribadisce così un principio costante: ai fini dell’aliquota, IVA l’elemento decisivo non è la denominazione commerciale del prodotto, ma la sua classificazione doganale accertata da ADM.

 

Risposta n. 65 del 04/03/2026

Cessioni intracomunitarie con beni ancora in lavorazione in Italia: il termine di 90 giorni non decorre dagli acconti “a milestone”, ma dalla consegna del bene finito per la spedizione nello Stato membro; se la prova non arriva, il cedente può regolarizzare con IVA entro i successivi 30 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 65 del 4 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto in altro stato membro – Articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Beni consegnati in Italia al cessionario e sottoposti a ulteriore lavorazione, assemblaggio e collaudo – Decorrenza del termine di 90 giorni – Regolarizzazione della fattura – Articoli 39 e. 41 del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997

La risposta ad interpello prende in esame una fornitura complessa di beni “su misura”, realizzati in Italia per un cessionario comunitario con pagamenti collegati a “milestone“ intermedie, mentre i beni restano fisicamente nello stabilimento del cedente per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi prima della spedizione nello Stato membro di destinazione. In tale contesto, l’Istante chiede se il nuovo apparato sanzionatorio introdotto dall’ articolo 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 87/2024, imponga di acquisire entro 90 giorni la prova dell’arrivo dei beni all’estero anche quando, dopo il trasferimento della “proprietà” in corso d’opera, i beni restano ancora in Italia perché non pronti per la consegna finale.

L’Agenzia delle entrate, pur premettendo che non valuta in sede di interpello la concreta qualificazione IVA dell’operazione, osserva che, nella ricostruzione prospettata, i pagamenti periodici sembrano assumere natura di acconti relativi a stati di avanzamento della lavorazione e che l’effettivo trasferimento, ai fini che qui rilevano, può considerarsi perfezionato solo quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti nello Stato membro di destinazione. Ne discende che, ai fini dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997, la rilevanza della cessione intracomunitaria va collegata alla consegna del bene finito per il trasporto/spedizione, comprovata da DDT, CMR o altro mezzo idoneo.

Il termine di 90 giorni entro cui acquisire la prova dell’arrivo del bene nell’altro Stato membro decorre, quindi, non dalla data delle fatture emesse sulle “milestone” né dal mero trasferimento formale di proprietà dei beni ancora in lavorazione, ma dalla data in cui il bene viene consegnato per il suo definitivo invio fuori d’Italia. Se il termine decorre inutilmente senza prova della fuoriuscita, il cedente, per evitare la sanzione del 50 per cento dell’IVA, deve emettere nota di debito e versare l’imposta entro i successivi 30 giorni; resta salva, in caso di prova sopravvenuta, la possibilità di recuperare l’imposta mediante nota di variazione o istanza di rimborso.

 

Risposta n. 66 del 06/03/2026

Cantante lirico residente all’estero: i compensi per spettacoli resi in Italia restano imponibili nel nostro Paese anche in presenza di disposizione convenzionale che attribuisce potestà impositiva “concorrente”; nessun rimborso della ritenuta del 30 per cento e nessuna disapplicazione ex ante per le future prestazioni  

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 66 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Artista non residente – Prestazioni artistiche esercitate nel territorio dello stato – Potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica – Convenzione contro le doppie imposizioni – Articolo 17 della Convenzione – Previsione di potestà impositiva concorrente – Conseguenze –  Ritenuta del 30 per cento – Articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Rimborso – Esclusione – Esenzione ex ante – Esclusione – Articoli 3, comma 1 e 23, comma 1, lettera d), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’interpello riguarda un cantante lirico fiscalmente residente nello Stato X che ha reso in Italia quattro prestazioni artistiche per un teatro italiano e ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30 per cento. L’Istante sostiene che, alla luce dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovrebbero essere tassati esclusivamente all’estero e chiede, di conseguenza, il rimborso delle imposte trattenute e l’esenzione per le prestazioni future.

L’Agenzia delle entrate respinge tale ricostruzione. Sul piano interno, richiama l’articolo 23 del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato, nonché l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti italiani di applicare la ritenuta a d’imposta del 30 per cento sui compensi corrisposti a non residenti per prestazioni artistiche svolte in Italia.

Sul piano convenzionale, l’articolo 17 del Trattato attribuisce allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente sui redditi derivanti da prestazioni artistiche esercitate nel suo territorio. Proprio per questo la Convenzione non elimina la tassazione italiana, ma rimette allo Stato di residenza dell’artista il compito di neutralizzare l’eventuale doppia imposizione. Ne consegue che l’Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già subite in Italia e non può neppure chiedere la disapplicazione preventiva della ritenuta per future prestazioni artistiche rese nel nostro Paese.

 

Risposta n. 67 del 06/03/2026

PEC degli amministratori e imposta di bollo: nonostante l’assenza di un’esenzione espressa, l’Agenzia delle entrate estende il regime di favore previsto per il domicilio digitale dell’impresa alle comunicazioni “pure” degli amministratori obbligati; fuori dall’esenzione gli adempimenti con contenuti ulteriori o riferiti a soggetti diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese – Esenzione dall’imposta di bollo – Interpretazione logico sistematica delle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185 – Limiti – Articolo 16, comma 6, DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Articolo 5, del DL 18/10/2012, n. 179, conv., con mod., dalla L 17/12/2012, n. 221 – Articolo 1, comma 860, della L 30/12/2024, n. 207

L’interpello nasce dalle modifiche che hanno esteso agli amministratori unici, agli amministratori delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale distinto da quello della società. Il dubbio riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulle relative istanze telematiche, posto che la disciplina generale del D.P.R. n. 642/1972 assoggetterebbe, in linea di principio, tali domande all’imposta prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642. L’Agenzia delle entrate riconosce che per gli amministratori non esiste una disposizione espressa di esenzione analoga a quella prevista dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 per il domicilio digitale dell’impresa. Tuttavia, valorizzando la ratio della riforma – ufficialità, tracciabilità e sicurezza delle comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione – e il contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi, perviene a un’interpretazione logico-sistematica estensiva: l’esenzione dall’imposta di bollo opera anche per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo.

La risposta delimita però con precisione l’ambito del beneficio. L’esenzione vale solo per le comunicazioni “pure” degli indirizzi PEC degli amministratori individuati dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 e per le successive variazioni. Non si estende, invece, alle pratiche che contengano ulteriori adempimenti o riguardino soggetti diversi da quelli espressamente tenuti alla comunicazione del domicilio digitale.

 

Risposta n. 68 del 06/03/2026

Regime forfetario e compensi non spettanti: rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026 – Oggetto: REGIME FORFETARIO – Compensi erroneamente percepiti – Restituzione – Rilevanza dei i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario con valorizzazione, caso per caso, delle circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio – Limiti dei ricavi e dei compensi – Soglia di euro 85.000 – Non concorrenza – Determinazione del reddito imponibile – Imposta sostitutiva versata – Rimborso – Modalità – Rettifica della precedente risposta n. 26 del 10/02/2026 – Art. 1, commi da 54 a 89, della L 23/12/2014, n. 190

Con questa risposta, l’Agenzia delle entrate rettifica espressamente la precedente risposta n. 26 del 10 febbraio 2026. Il caso riguarda un medico che, nel 2024, ha percepito compensi superiori al dovuto per un errore amministrativo dell’ASP nel proprio inquadramento giuridico ed economico; l’errore è stato rilevato nel 2025 e le somme indebite sono state integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute.

Dopo un riesame degli elementi documentali, l’Agenzia delle entrate nel superare la precedente conclusione contenuta nella citata risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, afferma che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, occorre avere riguardo ai compensi effettivamente spettanti, valorizzando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti concretamente posti in essere per rimediare. In questa prospettiva, quando il superamento della soglia deriva esclusivamente da somme non dovute, percepite per causa non imputabile al contribuente e poi restituite integralmente, tali importi non concorrono al raggiungimento del limite e non determinano la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo. Sul piano operativo, la risposta chiarisce anche le modalità di recupero dell’eventuale imposta sostitutiva già versata sulle somme erroneamente considerate nel quadro LM: il contribuente può presentare, alternativamente, una dichiarazione integrativa del modello Redditi (nella specie: 2025 relativo al 2024), indicando i compensi netti effettivamente spettanti e facendo emergere il maggior credito, oppure una istanza di rimborso.

 

Risposta n. 69 del 06/03/2026

Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi riservati di diritto italiano in comparti di un organismo di investimento collettivo (OICR) non residente: neutralità ai fini delle imposte sui redditi, irrilevanza IVA, registro fisso se l’atto è presentato o formato e nessun evento imponibile in capo ai quotisti, perché la fusione non è né rimborso né switch

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR – Fondi di investimento alternativi riservati di diritto italiano – Fusioni (fusione del Fondo GMSF nel Comparto AS e quella del Fondo CMSF nel Comparto CS) – Fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi, a tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR) – Neutralità fiscale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Irrilevanza – IMPOSTA DI REGISTRO – Misura fissa – Quotisti – Assenza di evento realizzativo – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 26-quinquies del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

L’istanza riguarda delle fusioni in cui sono coinvolti organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi. In particolare tra un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano e un FIA UE riservato a investitori professionali (SICAV-FIAR). L’operazione è descritta come una riorganizzazione interna volta a eliminare la struttura master-feeder, concentrare gli investitori direttamente nei comparti esteri e ridurre la complessità operativa e i costi, senza alcuna distribuzione in denaro, senza conguagli e senza liquidazione dei fondi italiani.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate riconosce la piena neutralità dell’operazione sia per gli organismi coinvolti sia per i loro partecipanti. La fusione ha natura meramente riorganizzativa: i fondi feeder si estinguono senza liquidazione, trasferiscono integralmente attività e passività ai comparti riceventi e i quotisti ricevono azioni del comparto lussemburghese aventi caratteristiche equivalenti alle quote precedentemente detenute. In assenza di rimborso, cessione o altro evento realizzativo, l’operazione non produce materia imponibile.

Sul piano IVA, la risposta esclude qualsiasi rilevanza, difettando un’autonoma cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Quanto all’imposta di registro, l’atto non è soggetto a registrazione obbligatoria; se però viene presentato per la registrazione, o se è formato in atto pubblico o scrittura privata autenticata, sconta l’imposta in misura fissa, richiamando le disposizioni del TUR pertinenti agli atti relativi a fondi comuni di investimento. Infine, l’Agenzia chiarisce in modo espresso che la fusione non integra, per i quotisti, né una cessione né un’operazione di switch. Quest’ultima, infatti, presuppone un rimborso e una successiva sottoscrizione, mentre nella fattispecie si realizza soltanto una continuità del rapporto di partecipazione collettiva in un nuovo contenitore, sicché non sorgono obblighi di sostituzione d’imposta.

 

Risposta n. 70 del 06/03/2026

CFC e Capital Tax svizzera: nessun credito d’imposta in Italia, perché il tributo cantonale sul capitale non è imposta sul reddito né tributo “similare” ai sensi degli articoli 165 e 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), anche se rientra nella Convenzione Italia-Svizzera tra le imposte patrimoniali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 70 del 6 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Disposizioni in materia di imprese controllate estere – Controlled Foreign Companies – Articolo 167 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Credito per le imposte estere – Articolo 165 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 15, comma 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Capital tax svizzera (imposta sul capitale, cioè un’imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997) – Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni – Assimilabilità del tributo assolto all’estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 del TUIR –  Esclusione – Imposta sul patrimonio – Esclusione della detraibilità dall’imposta CFC dovuta in Italia.

L’interpello riguarda la possibilità di scomputare, dall’IRES dovuta in Italia sul reddito imputato per trasparenza di una CFC svizzera, la Capital Tax assolta nel Cantone di Zurigo. L’istante sostiene che il tributo sia accreditabile perché ricompreso nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera e, in ogni caso, perché la relativa base imponibile incorpora anche componenti che risentono di aggiustamenti fiscali tipici delle imposte reddituali.

L’Agenzia delle entrate respinge questa impostazione e chiarisce, in via sistematica, che il rinvio dell’articolo 167, comma 9, TUIR all’articolo 165 consente il credito solo per imposte estere sul reddito o, al più, per tributi di natura analoga. Il riferimento dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 alle “imposte estere oggetto di una Convenzione” non vale, quindi, per qualunque tributo contemplato dal trattato, ma soltanto per le imposte reddituali convenzionali.

Nel caso di specie, la Capital Tax è qualificata come imposta sul patrimonio netto della società svizzera: la circostanza che la base imponibile tenga conto anche di riserve di utili, riserve latenti tassate o altri elementi rettificati fiscalmente non è sufficiente a mutarne la natura. Proprio perché il tributo resta patrimoniale, non può essere portato in detrazione dall’imposta CFC dovuta in Italia. L’Agenzia delle entrate richiama, a conferma, anche il Protocollo della Convenzione Italia-Svizzera, che disciplina separatamente l’eventuale accredito delle imposte patrimoniali solo in presenza di una corrispondente imposta patrimoniale italiana, oggi inesistente.

In conclusione, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia.

 

Risposta n. 71 del 09/03/2026

Telefonia fissa, mobile e dati: deduzione integrale solo per la quota di costi direttamente ribaltata nei servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo; resta invece all’80 per cento la quota di autoconsumo, anche per le stabili organizzazioni estere in assenza di branch exemption

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 71 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito d’impresa – Spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati – Articolo 102, comma 9, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Deducibilità all’80 per cento – Esclusione della limitazione per i costi direttamente afferenti ai ricavi – Stabili Organizzazioni Estere – Applicazione del principio Worldwide income taxation principle – Branch exemption (BEX) non esercitata – Branch exemption (BEX) non esercitata – Conseguenze

L’istante, società italiana del gruppo operante anche tramite cinque stabili organizzazioni estere, distingue analiticamente i costi di telefonia in due componenti: una quota di autoconsumo, utilizzata internamente nell’organizzazione aziendale, e una quota con finalità imprenditoriale, acquistata per essere integrata nei servizi IT infrastrutturali resi ai clienti del gruppo e direttamente correlata ai ricavi di esercizio.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la ratio dell’articolo 102, comma 9, TUIR, che introduce una limitazione forfetaria alla deducibilità delle spese telefoniche in ragione del potenziale uso promiscuo delle relative apparecchiature. Richiama però la propria prassi, secondo cui la limitazione non si applica quando i costi riguardano beni o servizi non suscettibili, per caratteristiche oggettive o per destinazione funzionale, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente imprenditoriali, oppure quando i costi stessi costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa e concorrono direttamente alla produzione di ricavi integralmente tassati.

Nel presupposto – non verificabile in sede di interpello – che la società sia effettivamente in grado di separare in modo analitico le due componenti di costo, l’Agenzia delle entrate conclude che:

  • la quota di autoconsumo resta soggetta alla deduzione limitata all’80 per cento;
  • la quota con finalità imprenditoriale, in quanto direttamente afferente ai servizi resi ai clienti e non suscettibile di uso promiscuo, è integralmente deducibile secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa.

La medesima conclusione vale anche per i costi sostenuti dalle stabili organizzazioni estere, dal momento che la società non ha esercitato l’opzione per la branch exemption e i relativi componenti concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile italiano.

 

Risposta n. 72 del 09/03/2026

Concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune su beni del demanio statale: l’imposta di registro può essere assolta annualmente ex articolo 17, comma 3, TUR, perché rileva la natura statale del bene e non la titolarità comunale della funzione amministrativa; superata in parte la risposta n. 157/2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 72 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Concessioni demaniali marittime – Porto turistico – Beni immobili appartenenti al demanio dello stato – Articolo 3, comma 16, del D.L. 06/07/2012, n. 95, conv., con mod. dalla L. 07/08/2012, n. 135 – Applicazione dell’articolo 17, comma 3, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Pagamento annuale dell’imposta – Comuni delegati al rilascio della concessione – Rettifica della precedente risposta 28 maggio 2020, n. 157

La società istante, interamente partecipata dal Comune, deve ricevere una concessione demaniale marittima relativa al porto turistico e chiede se l’imposta di registro, normalmente dovuta nella misura del 2 per cento sul canone complessivo pattuito per tutta la durata del rapporto, possa essere assolta con la modalità “a rate annuali” prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR per i contratti di durata pluriennale, in forza dell’estensione operata dall’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro amministrativo e giurisprudenziale: i porti appartengono allo Stato e restano beni del demanio pubblico anche quando le funzioni amministrative di rilascio della concessione siano state trasferite o subdelegate a Regioni e Comuni. La delega amministrativa, infatti, non incide sulla titolarità dominicale del bene. In questo contesto assume particolare rilievo la recente decisione della Cassazione sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, che valorizza, ai fini dell’articolo 3, comma 16, D.L. n. 95/2012, non tanto il soggetto che emette formalmente il provvedimento, quanto la circostanza che l’atto abbia a oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate supera parzialmente il precedente orientamento espresso nella risposta n. 157/2020 e conclude che, anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Comune nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite, se il bene oggetto del rapporto resta demaniale statale si applica l’articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012. Ne deriva che l’imposta di registro può essere assolta sull’intera durata del contratto oppure annualmente, in relazione al canone di ciascun anno, secondo la facoltà prevista dall’articolo 17, comma 3, TUR.

 

Risposta n. 73 del 09/03/2026

Carried interest e strumenti finanziari partecipativi (SFP) delle TopCo (struttura articolata su più società): la presunzione dell’articolo 60 D.L. n. 50/2017 non si estende “per trascinamento” dal coinvestimento nel Fondo; se l’investimento nelle emittenti è autonomo, manca la soglia minima, difetta il holding period quinquennale e il capitale è sostanzialmente protetto, i proventi assumono natura di redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Carried Interest – Articolo 60 del del D.L. del 24/04/2017, n. 50, conv., con mod. dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Strumenti finanziari partecipativi emessi da società partecipate dal fondo – Presunzione legale di reddito di capitale o di reddito diverso – Esclusione – Autonomia dell’investimento rispetto alle quote del fondo – Mancato rispetto del requisito dell’investimento minimo – Assenza di effettivo rischio di perdita del capitale – Carenza del requisito temporale – Qualificazione dei proventi come redditi di lavoro.

L’istanza riguarda un piano di coinvestimento manageriale articolato su due livelli: da un lato la sottoscrizione, da parte dei manager, di Quote A e Quote B del Fondo; dall’altro, l’acquisto di strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da due TopCo partecipate dal Fondo stesso. L’SGR chiedeva che, ai fini dell’articolo 60 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli investimenti negli SFP fossero letti unitariamente a quelli nel Fondo, sostenendo che si trattasse di strumenti sostanzialmente “correlati” e funzionali al medesimo allineamento di interessi tra investitori e management.

L’Agenzia delle entrate non condivide tale impostazione. La presunzione legale di qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria richiede la verifica dei requisiti direttamente sul singolo investimento cui si riferiscono i diritti patrimoniali rafforzati. L’investimento nelle quote del Fondo e quello negli SFP delle TopCo sono, quindi, considerati autonomi: non è consentito sommare i due piani per dimostrare ex post il superamento della soglia minima dell’1 per cento o degli altri requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso concreto, proprio l’analisi separata dell’investimento negli SFP conduce a escludere la presunzione dell’articolo 60. L’Agenzia rileva, infatti, che l’ammontare degli SFP emessi dalle TopCo è estremamente contenuto e, sulla base dei dati rappresentati, non consente di ritenere integrato il requisito dell’investimento minimo rapportato al patrimonio netto delle emittenti. A ciò si aggiunge la mancanza di un vero holding period quinquennale e, soprattutto, l’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito, dal momento che in più scenari rilevanti (dismissione della partecipazione, opzioni di riacquisto, clausole connesse a inadempimenti) i manager risultano sostanzialmente tenuti indenni almeno per il valore nominale dell’investimento.

Da questo insieme di elementi l’Agenzia fa discendere la seguente conclusione: i proventi ritraibili dagli SFP non possono essere trattati come redditi finanziari, ma assumono natura di redditi di lavoro, in quanto non si realizza quell’effettivo allineamento di rischio-rendimento che giustifica il regime di favore del carried interest.

 

Risposta n. 74 del 10/03/2026

Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e compartecipazione agraria: nessuna decadenza automatica dei benefici se il contratto conserva natura associativa e conduzione condivisa; la decadenza torna, invece, se il rapporto si riduce a mera concessione in godimento del terreno, sostanzialmente assimilabile all’affitto del fondo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 10 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) – Articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, conv., con mod. dalla L. 26/02/2010, n. 25 – Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali – Articolo 56 della Legge 3/05/1982, n. 203 – Mantenimento del requisito della conduzione – Esclusione della decadenza in presenza di effettiva gestione associata – Decadenza in caso di mera concessione in godimento del fondo.

La società agricola istante, equiparata a IAP, intende acquistare terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina e, entro il quinquennio dall’acquisto, stipulare un contratto di compartecipazione agraria avente a oggetto i medesimi fondi. Il dubbio è se tale scelta faccia venir meno il requisito della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dal beneficio fruito ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

L’Agenzia delle entrate valorizza il precedente orientamento espresso, in materia analoga, dal MEF sulla conduzione associata dei terreni e chiarisce che il contratto di compartecipazione agraria, per sua natura, non comporta necessariamente l’abbandono della conduzione da parte del proprietario-compartecipante. Se il contratto conserva i tratti tipici del rapporto associativo, con gestione condivisa del fondo e partecipazione concreta del concedente all’attività agricola, il requisito oggettivo della conduzione non viene meno e, quindi, non si verifica una decadenza automatica dall’agevolazione PPC.

La risposta, però, introduce un limite molto netto sul piano applicativo: il contratto non deve risolversi, in concreto, in una mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo. In tal caso, infatti, il rapporto perderebbe la sua fisionomia associativa e verrebbe sostanzialmente assimilato a un affitto del fondo, fattispecie che, in via generale, comporta la decadenza dall’agevolazione entro il quinquennio. La tenuta del beneficio è quindi subordinata alla verifica, anche in sede di controllo, dell’effettiva partecipazione del proprietario alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.

 

Risposta n. 75 del 10/03/2026

Professionista residente negli Stati Uniti, credito ceduto e incasso nel 2025: ai fini delle imposte dirette conta il luogo di svolgimento della prestazione e, in base alla Convenzione, il compenso è tassabile solo negli USA se il servizio è stato reso all’estero senza base fissa in Italia; ai fini IVA, invece, la cessione del credito non sposta il momento impositivo e il prestatore deve riaprire la partita IVA per fatturare alla committente italiana, ancorché cessata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 75 del 10 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Reddito di lavoro autonomo – Professionista non residente – Consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana – Cessione del Credito – Articoli 1260 c.c. e ss – Proventi sostitutivi di redditi professionali – Articoli 6, comma 2 e 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Territorialità del reddito di lavoro autonomo – Articolo 23 del TUIR – Convenzione Italia-Stati Uniti – Articolo 14 – Base Fissa – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazioni di servizi – Momento impositivo – Articolo 6 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Territorialità – Articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 – Cessazione della partita IVA – Emissione della fattura elettronica nei confronti di soggetto con partita IVA cessata – Necessità di riapertura della posizione IVA del prestatore.

L’interpello trae origine da una vicenda articolata: un avvocato, residente a New York, ha svolto nel 2015 un’attività di consulenza legale dagli Stati Uniti in favore di una società italiana; a seguito del mancato pagamento del compenso, il relativo credito è stato ceduto pro solvendo a una società terza, che nel 2025, dopo avere definito la controversia con la debitrice originaria, deve corrispondere al professionista l’ulteriore importo pattuito. Il quesito investe sia la territorialità del reddito ai fini delle imposte dirette sia il corretto trattamento IVA dell’incasso.

Sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle entrate premette che la verifica della residenza fiscale effettiva costituisce una questione di fatto non scrutinabile in sede di interpello; nondimeno, nel presupposto – assunto acriticamente – che il contribuente fosse fiscalmente residente negli Stati Uniti già nel 2015, le somme da percepire nel 2025 si qualificano, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, come proventi sostitutivi di redditi di lavoro autonomo. In tale scenario – la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra gli Stati Uniti e l’Italia, firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20 (di seguito, ‘‘Convenzione’’ o ‘‘Trattato’’), il cui articolo 4 paragrafo 2, stabilisce, conformemente al Modello OCSE, le cosiddette tie breaker rule per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti – la Convenzione Italia-USA conduce a ritenere il compenso tassabile, in linea di principio, solo nello Stato di residenza, a meno che la prestazione non sia stata resa in Italia attraverso una base fissa. Se, come rappresentato, l’attività professionale è stata svolta integralmente negli Stati Uniti, il compenso non è imponibile in Italia e non deve subire ritenute nel nostro Paese.

Diverse le conclusioni sul fronte IVA. L’Agenzia dele entrate ricorda che, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide in via generale con il pagamento del corrispettivo e che la successiva cessione del credito non incide su tale regola. Pertanto, il momento impositivo, nel caso di specie, resta collocato nel 2025, all’atto dell’incasso. In più, la circostanza che la società committente sia stata cancellata dal Registro delle imprese e abbia la partita IVA cessata non impedisce l’emissione della fattura elettronica: secondo la prassi richiamata, il SdI non scarta la fattura intestata a un soggetto con partita IVA cessata. Proprio perché la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, il prestatore dovrà però riaprire una partita IVA italiana e assolvere i conseguenti adempimenti tributari.

 

Risposta n. 76 del 11/03/2026

Impatriati “rafforzati” al 90 per cento: il trasferimento da una Regione del Mezzogiorno agevolata a una Regione non inclusa fa venir meno il beneficio maggiorato non solo per il futuro, ma sin dall’origine; il contribuente resta nel regime ordinario al 70 per cento dal primo anno di fruizione e deve regolarizzare il 2023 con integrativa, imposta, interessi e ravvedimento. Nessuna “riattivazione” del 90 per cento in caso di successivo rientro in una Regione agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 76 del 11 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Regime speciale per i lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Detassazione maggiorata al 90 per cento – Trasferimento della residenza da regione agevolata a regione non agevolata – Venir meno del requisito della permanenza – Applicazione del regime ordinario al 70 per cento sin dal periodo di trasferimento in Italia – Dichiarazione Integrativa – Ravvedimento operoso – Esclusione del ripristino del 90 per cento in caso di successivo trasferimento in altra regione agevolata.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023, beneficiando per quell’anno dell’abbattimento del 90 per cento previsto dal comma 5-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 in ragione della residenza in Puglia. Successivamente, il contribuente ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio, chiedendo se la perdita del requisito territoriale comporti soltanto la cessazione del beneficio maggiorato per il futuro oppure consenta almeno il mantenimento del regime ordinario al 70 per cento per il resto del quinquennio.

L’Agenzia delle entrate adotta un’interpretazione rigida della nozione di “permanenza” della residenza nella Regione agevolata per tutto il periodo di fruizione della maggiorazione. La conclusione è che il venir meno di tale condizione impedisce di considerare legittimamente spettante il beneficio del 90 per cento sin dall’inizio del quinquennio: il contribuente, quindi, non “perde” il 90 per cento solo dal momento del trasferimento nel Lazio, ma deve essere considerato, per l’intero periodo agevolabile, semplice beneficiario del regime ordinario al 70 per cento, applicabile dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia, ossia dal 2023.

La risposta, quindi, impone la regolarizzazione retroattiva del 2023: presentazione di dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. È inoltre precisato che un eventuale ulteriore trasferimento futuro in una delle Regioni ricomprese nel comma 5-bis non consente di “riattivare” la detassazione al 90 per cento.

 

Risposta n. 77 del 12/03/2026

Riduzione di due anni dei termini di accertamento: il pagamento in contanti oltre 500 euro per l’acquisto di valori bollati impedisce il beneficio, anche se l’operazione è priva di rilevanza IVA; la tracciabilità è requisito necessario ma non sufficiente e non possono accedere al premio i soggetti esonerati dalla certificazione che non adottano volontariamente fattura elettronica o corrispettivi telematici

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 12 marzo 2026 – Oggetto: AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Acquisto di valori bollati in contanti – Comportamento non idoneo – Esclusione del beneficio – Rilevanza degli obblighi di fattura elettronica e memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – DM Mef 04/08/2016 – Art. 43, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633

La società istante chiede se l’acquisto di valori bollati per importi superiori a 500 euro, effettuato in contanti e non accompagnato da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, possa considerarsi irrilevante ai fini dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e, quindi, non ostativo all’accesso alla riduzione di due anni dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP. La tesi del contribuente è che l’acquisto di valori bollati non integri un’“operazione” in senso tecnico ai fini IVA e resti, pertanto, fuori dal perimetro applicativo della norma premiale.

L’Agenzia delle entrate non condivide questa lettura e richiama, in primo luogo, il principio secondo cui la tracciabilità dei pagamenti costituisce un requisito indispensabile per il beneficio. Ma aggiunge subito che la sola tracciabilità non è sufficiente: la riduzione dei termini è infatti riservata ai soggetti che, oltre a pagare e incassare con strumenti tracciabili oltre soglia, operano nel quadro degli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oppure vi aderiscono volontariamente se esonerati.

Da ciò discende che l’effettuazione di pagamenti in denaro contante superiori a 500 euro per l’acquisto di valori bollati rappresenta, di per sé, un comportamento non idoneo a consentire la fruizione della riduzione biennale dei termini di accertamento. La risposta conferma, quindi, un’interpretazione secondo la quale il presidio della tracciabilità viene letto in senso sostanziale e non meramente formale.

 

Risposta n. 78 del 12/03/2026

Polizze vita a contenuto finanziario: lo “Stock” dell’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 resta un importo “statico” da versare in quattro rate 2025-2028, anche se nel frattempo intervengono riscatti, liquidazioni o assoggettamento a bollo speciale; dal 2025 il bollo annuale segue invece la nuova scansione ordinaria e può essere compensato in F24 con i crediti da imposta sulle riserve matematiche

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 78 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Imposta di bollo su prodotti assicurativi a contenuto finanziario – Articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Commi 87 e 88 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Stock dell’imposta memorizzata fino al 31 dicembre 2024 – Rateazione 2025-2028 – Bollo annuale – Riscatti e liquidazioni – Compensazione in f24 – Imposta di bollo speciale ex articolo 19 del D.L. 6/12/2011, n. 201, conv., con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214, (da “Scudo fiscale”).

L’interpello, presentato da compagnie assicurative vita operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, chiede chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dai commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di bilancio 2025), che ha modificato il sistema di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario. Il fulcro del quesito riguarda il trattamento dell’imposta di bollo “memorizzata” fino al 31 dicembre 2024 (c.d. Stock) e il coordinamento tra tale Stock, il nuovo bollo annuale dovuto dal 2025 e il residuo “bollo trattenuto” in sede di riscatto o liquidazione.

L’Agenzia delle entrate conferma, in primo luogo, che l’ammontare dello Stock maturato fino al 31 dicembre 2024 costituisce un importo sostanzialmente statico, da versare secondo la scansione rateale imposta dal comma 88 (50% entro giugno 2025, 20% entro giugno 2026, 20% entro giugno 2027 e 10% entro giugno 2028), senza che vicende successive delle singole polizze – quali riscatti totali, liquidazioni o riscatti parziali intervenuti dal 1° gennaio 2025 – possano modificarne l’ammontare già cristallizzato. Le vicende della polizza rilevano, invece, per il solo bollo maturato dal 2025 in avanti, che segue la disciplina ordinaria annuale introdotta dal comma 87.

La risposta chiarisce poi che il nuovo bollo annuale e le rate dello Stock sono versati tramite modello F24 e, in quanto debiti esposti nella sezione “Debito”, possono essere oggetto di compensazione orizzontale secondo le regole ordinarie, anche utilizzando crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche. Ciò vale sia per il bollo annuale sia per le rate dello Stock, per le quali la prassi richiama gli appositi codici tributo già istituiti.

Infine, sul rapporto tra nuova disciplina e imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie emerse con lo “scudo fiscale”, l’Agenzia precisa che, dal 2025, l’imposta di bollo speciale annuale va determinata al netto del bollo annuale dovuto dall’impresa di assicurazione per quell’anno; invece, con riferimento alle annualità fino al 31 dicembre 2024, l’imposta di bollo speciale può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni già accantonata fino a tale data, con eventuale residuo da versare secondo il piano rateale dello Stock. In questo senso, i chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012 risultano oggi parzialmente superati dalla disciplina sopravvenuta.

 

Risposta n. 79 del 12/03/2026

Corsi per agenti di Polizia locale: esenzione IVA per formazione e addestramento professionale resa agli enti pubblici ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993; imponibilità ordinaria, invece, se la prestazione è resa in forma “mista” con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 12 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Agenti di polizia locale – Addestramento all’uso delle armi – Formazione per strumenti di autotutela – Spray oc – Distanziatore telescopico – Fornitura congiunta di beni e formazione – Corrispettivo onnicomprensivo – Esclusione dell’esenzione.

La società istante organizza ed eroga, su incarico di diversi Comuni, corsi rivolti al personale della polizia locale aventi a oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco, l’abilitazione e l’aggiornamento professionale per l’impiego del distanziatore telescopico e dello spray OC, nonché, più in generale, la formazione necessaria all’utilizzo in sicurezza degli strumenti di autotutela assegnati agli operatori. L’Agenzia delle entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993 per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale degli enti pubblici. (Vedi anche, la recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 che contiene utili chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato).

Nel ricostruire il quadro fattuale, la risposta dei tecnici di Via Giorgione valorizza sia la qualifica soggettiva dei committenti – pubbliche amministrazioni – sia quella dei destinatari dei corsi, individuati negli agenti di polizia locale, che costituiscono a tutti gli effetti “personale” di enti pubblici. Inoltre, dalle determinazioni comunali allegate all’istanza emerge che i corsi in questione non hanno finalità generiche o meramente divulgative, ma sono funzionali all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, anche ai fini del porto dell’arma e dell’uso degli strumenti di autotutela.

Su queste basi, l’Agenzia delle entrate conclude che i corsi descritti nell’istanza rientrano nel regime di esenzione IVA, in quanto riconducibili alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale di enti pubblici. La qualificazione agevolata è fondata proprio sul fatto che le attività formative e di addestramento sono dirette a trasmettere conoscenze e abilità operative indispensabili agli agenti per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La risposta introduce, però, una rilevante precisazione operativa. Quando alla società viene affidata non solo la formazione, ma anche la fornitura di beni – come nel caso della consegna di distanziatori telescopici, supporti e altri dispositivi, unitamente alle ore di formazione teorica e pratica – e il contratto prevede un corrispettivo unitario onnicomprensivo, senza distinta valorizzazione economica della componente didattica e di quella materiale, l’esenzione non può trovare applicazione. In tale ipotesi l’intera operazione resta soggetta a IVA ordinaria, non essendo possibile isolare la parte di corrispettivo riferibile ai corsi potenzialmente esenti.

 

Risposta n. 80 del 18/03/2026

Docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020: l’opzione esercitata nel 2023 con un figlio minorenne consente solo l’estensione fino a otto periodi d’imposta; la nascita del secondo figlio dopo il versamento non rileva per la prima opzione, ma consente una nuova opzione entro il 30 giugno 2027 per arrivare a undici periodi, o a tredici in presenza di un terzo figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 80 del 18 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d’imposta 2020 – Opzione per l’estensione del periodo agevolabile – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» – Articolo 44 del D.L. n. 78/2010 – Articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Requisito dei figli minorenni – Verifica al momento dell’esercizio dell’opzione – Nascita del secondo figlio successiva al versamento – Esclusione della proroga immediata a undici periodi d’imposta – Possibilità di successiva nuova opzione – Art. 44, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122

L’interpello riguarda un professore universitario rientrato fiscalmente in Italia nel 2019, già beneficiario del regime di favore per il rientro di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, che ha esercitato, nell’aprile 2023, l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 763, della legge n. 234/2021 avendo, a quella data, un figlio minorenne. Il dubbio nasce dal fatto che, nell’agosto dello stesso 2023, è nata una seconda figlia e l’Istante chiede se tale evento consenta di beneficiare immediatamente della proroga “lunga” fino a undici periodi d’imposta complessivi.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto l’impianto normativo. Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l’esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10 per cento o al 5 per cento dei redditi agevolati del periodo d’imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. La prassi già consolidata, richiamata nella risposta, precisa che i requisiti familiari devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che coincide con il relativo versamento.

Su questa base, l’Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente. La presenza di due figli minorenni non può essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta 2023, ma deve essere accertata con riguardo al momento in cui l’opzione viene effettivamente esercitata. Poiché nel caso concreto il versamento è stato effettuato nell’aprile 2023, quando il contribuente aveva un solo figlio minorenne, l’opzione perfezionata in quella data consente esclusivamente l’estensione del regime fino a otto periodi d’imposta complessivi, e non fino a undici. La nascita della seconda figlia nell’agosto 2023 è quindi irrilevante ai fini della prima opzione già esercitata.

La risposta, tuttavia, non si ferma a un diniego, ma coordina questa conclusione con i chiarimenti più recenti della Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 sul progressivo allungamento del periodo agevolabile per docenti e ricercatori. In applicazione di tale criterio, l’Agenzia riconosce che la nascita del secondo figlio nel 2023 potrà rilevare in un momento successivo: l’Istante potrà infatti fruire di un ulteriore prolungamento fino a undici periodi d’imposta, a condizione che, entro il 30 giugno 2027 (ossia entro il termine per il versamento collegato alla conclusione degli otto periodi agevolati), eserciti una nuova opzione e versi un ulteriore importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati del periodo precedente.

L’Agenzia delle entrate aggiunge, infine, un’ulteriore conseguenza applicativa: se entro la medesima data del 30 giugno 2027 dovesse sopravvenire anche un terzo figlio, il contribuente potrebbe esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione fino a tredici periodi d’imposta complessivi, beneficiando, in questo caso, del versamento ridotto al 5 per cento. La risposta offre così un chiarimento di notevole utilità pratica: per i soggetti rientrati prima del 2020, la verifica del requisito familiare resta ancorata in modo rigoroso al momento del versamento, ma il meccanismo del progressivo allungamento consente comunque di valorizzare eventi successivi, purché attraverso una nuova opzione nei termini stabiliti dalla legge.

 

Risposta n. 81 del 18/03/2026

Trust statunitense “interposto” se la beneficiaria conserva un potere di influenza sostanziale sui beni tramite disposizioni testamentarie o fiduciarie: dal trasferimento della residenza in Italia scattano imputazione dei redditi del trust, monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 81 del 18 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Trust statunitense disciplinato dalla legge del Delaware – Qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 – Trust interposto – Mancato reale spossessamento – Poteri di influenza della beneficiaria primaria – Obblighi dichiarativi – MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale –  IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Art. 37 del DPR 29/09/1973, n. 600 – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 in vigore dal 1° gennaio 1992

L’interpello riguarda un trust irrevocabile disciplinato dalla legge del Delaware, del quale l’Istante, soggetto fiscalmente non residente al momento della richiesta, è beneficiaria primaria, mentre i suoi discendenti sono individuati quali beneficiari secondari. In vista del trasferimento della residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2026, la contribuente chiede di confermare che il trust debba essere considerato autonomo soggetto d’imposta non interposto e che, conseguentemente, non sorgano in capo alla stessa obblighi di monitoraggio sui beni del trust, salvo l’eventuale esistenza di un vero e proprio diritto di credito verso il trustee.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro di prassi in tema di trust “inesistenti” o interposti ai fini delle imposte dirette, richiamando il principio secondo cui l’effettivo discrimine è il reale spossessamento del disponente o del beneficiario e la concreta autonomia del trustee nella gestione e disposizione dei beni segregati. Nel caso di specie, pur prendendo atto delle modifiche formali introdotte con il nuovo trust del 2024, l’Amministrazione rileva che l’Istante conserva ancora un notevole potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, potendo impartire indicazioni dispositive tramite testamento o tramite contratto fiduciario revocabile destinato a divenire irrevocabile alla sua morte. Proprio questa persistente capacità di condizionare la gestione e la devoluzione dei beni impedisce di ravvisare il necessario spossessamento sostanziale.

Su tale base, l’Agenzia conclude che il trust deve essere qualificato come trust interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, dal periodo d’imposta in cui la contribuente trasferirà la residenza fiscale in Italia, essa sarà tenuta a dichiarare in Italia i redditi del trust, nonché ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVIE e dell’IVAFE in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all’estero attraverso il trust. La risposta, dunque, conferma un approccio sostanzialistico, in base al quale la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla sola forma dell’atto istitutivo, ma dalla effettiva autonomia dei poteri dispositivi rispetto al beneficiario.

 

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Febbraio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale degli enti non commerciali e del Terzo settore, il regime forfetario, le agevolazioni fiscali per investimenti e interventi edilizi, il concordato preventivo biennale, l’IVA, le imposte dirette, l’imposta di registro, gli adempimenti degli intermediari finanziari, nonché alcuni profili relativi alle operazioni straordinarie, ai rapporti tra fiscalità nazionale e internazionale e alla qualificazione dei redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti del Terzo settore, alla rilevanza delle trattenute sugli incentivi GSE, alla partecipazione dei professionisti a reti-contratto nel regime forfetario, nonché al trattamento dei compensi erroneamente percepiti dai contribuenti forfetari e successivamente restituiti.

La raccolta comprende inoltre diversi interventi in materia di agevolazioni, con particolare riferimento al credito d’imposta per la ZES unica nel settore agricolo e nei contratti di leasing in costruendo, agli investimenti in start-up e PMI innovative, al sismabonus acquisti e alle agevolazioni IVA per veicoli adattati destinati a persone con disabilità. Rilevano anche i chiarimenti sulla cedolare secca applicabile agli immobili commerciali e sul trattamento dei crediti d’imposta Transizione 4.0 in presenza di comunicazioni preventive o di completamento irregolari.

Ampio spazio è dedicato al concordato preventivo biennale, con risposte che affrontano il tema della compensazione dei crediti e del visto di conformità, delle cause di esclusione e di cessazione, dell’affitto d’azienda, della sospensione dell’attività professionale, dei crediti da bonus edilizi acquistati da associazioni professionali e delle somme percepite in base ad accordi transattivi qualificabili come sopravvenienze attive.

Rilevanti anche i chiarimenti in materia di operazioni straordinarie e fiscalità societaria, tra cui l’affrancamento straordinario delle riserve, la fusione, la scissione mediante scorporo ai fini del DURF, la riorganizzazione societaria familiare mediante conferimento in holding e successiva donazione della nuda proprietà, nonché il trattamento fiscale delle fusioni di comparti tra SICAV lussemburghesi e degli OICR esteri.

Completano la raccolta le risposte in tema di fiscalità internazionale e lavoro, con riguardo al nuovo regime dei lavoratori impatriati, agli employer of record appartenenti al medesimo gruppo, alle retribuzioni convenzionali, alle stock option e performance share, alle borse di studio per ricercatori stranieri, ai medici di assistenza primaria ad attività oraria e al recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni. Sono inoltre presenti chiarimenti sugli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria per gli operatori professionali in oro e le SIM di classe 3, nonché sul collegamento tra POS e registratori telematici.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di febbraio 2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

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Risposta n. 22 del 09/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: le trattenute sugli importi GSE destinate alla copertura delle spese generali non assumono rilievo commerciale né IVA se prive di sinallagma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 22 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS – Inquadramento fiscale delle trattenute operate dalla Comunità Energetica Rinnovabile sugli importi erogati dal GSE agli associati per la copertura delle maggiori spese di gestione connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR e dell’articolo 79, comma 6, del Codice del Terzo Settore – Le somme eventualmente trattenute sugli importi erogati dal GSE agli associati, per la copertura delle maggiori spese di gestione sostenute per lo svolgimento dell’attività istituzionale prevista dal citato articolo 5 del CTS, non rivestono la natura di corrispettivi ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del TUIR e dell’articolo 79, comma 6, del CTS e, quindi, non siano qualificabili come ricavi derivanti da attività commerciale – Affermazione – Ragioni

 

Risposta n. 23 del 09/02/2026

Affrancamento straordinario: escluso per i maggiori valori riallineati da fusione se non vi sono riserve in sospensione d’imposta nel patrimonio netto dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 23 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – Fusione – Affrancamento ex artt. 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR – Affrancamento straordinario ex art. 14 del Decreto Legislativo n. 192 del 2024 – Riserva in sospensione d’imposta – Non applicazione – Assenza presupposti.

 

Risposta n. 24 del 09/02/2026

Regime forfetario: la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra la causa ostativa, salvo emersione di una società di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Art. 1, comma 54-89, della Legge n. 190 del 2014 – Causa ostativa ex art. 1, comma 57, lettera b), della Legge n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Rete-contratto – Art. 12, comma 3, della Legge n. 81 del 2017 – Non applicabilità.

 

Risposta n. 25 del 09/02/2026

Credito d’imposta ZES unica agricoltura: ammessi anche i soggetti che determinano il reddito su base catastale e adottano il regime di contabilità semplificata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 25 del 9 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura – Art. 16-bis del Decreto-Legge n. 124 del 2023 – Determinazione del reddito su base catastale – Regime di contabilità semplificata – Accesso al credito d’imposta.

 

Risposta n. 26 del 10/02/2026

Regime forfetario: i compensi erroneamente percepiti rilevano per soglia e base imponibile; il recupero dell’imposta sostitutiva versata richiede istanza di rimborso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 26 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014 – Compensi erroneamente percepiti – Determinazione del reddito imponibile – Rilevanza – Fuoriuscita dal regime forfetario – Restituzione dei compensi – Imposta sostitutiva versata – Rimborso.

 

Risposta n. 27 del 10/02/2026

Affrancamento straordinario delle riserve e opzione per la trasparenza fiscale: la distribuzione ai soci persone fisiche resta soggetta alla ritenuta ordinaria sugli utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 27 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario ex art. 14 del Decreto Legislativo n. 192 del 2024 – Effetti – Decorrenza – Opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 28 del 10/02/2026

Operatori professionali in oro: la vendita professionale di oro da investimento va comunicata all’Anagrafe tributaria, oltre agli adempimenti verso l’UIF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 28 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalla Legge n. 7 del 2000.

 

Risposta n. 29 del 10/02/2026

Start-up e PMI innovative: il credito d’imposta per incapienza spetta anche ai contribuenti forfetari e può compensare l’imposta sostitutiva

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 29 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN START­UP E PMI INNOVATIVE – Investimenti in start-up e PMI innovative – Detrazione – Incapienza – Credito d’imposta – Articolo 2 della Legge n. 162 del 2024 – Soggetto in regime forfetario – Articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014 – Applicabilità.

 

Risposta n. 30 del 10/02/2026

Sismabonus acquisti: l’unitarietà dell’intervento impedisce alla società di fruire del sismabonus ordinario sui residui immobili se gli acquirenti hanno già fruito dell’agevolazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 30 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – Fruizione in misura maggiorata del 50% – Condizioni – Articolo 16, comma 1-septies.1, del Decreto-Legge n. 63 del 2013 – Preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – Articolo 121, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge n. 34 del 2020 – Unitarietà dell’intervento di riduzione del rischio sismico.

 

Risposta n. 31 del 11/02/2026

Sismabonus acquisti e sconto in fattura: nessun credito d’imposta se lo sconto è calcolato sul massimale senza pagamento della parte eccedente il beneficio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Articolo 16, commi 1-septies e 1-septies.1, del Decreto-Legge n. 63 del 2013 – Detrazione – Spese effettivamente sostenute – Spettanza della detrazione – Acquirenti di unità immobiliari – Anno di sostenimento della spesa – Opzione sconto in fattura – Importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – Mancato perfezionamento dell’opzione – Insussistenza del credito d’imposta.

 

Risposta n. 32 del 11/02/2026

ZES unica e leasing in costruendo: l’investimento immobiliare rileva solo dal momento della consegna del bene all’utilizzatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 32 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES Unica – Articolo 16 del Decreto-Legge n. 124 del 2023 – Investimento – Realizzazione di un bene immobile – Contratto di leasing in costruendo – Rilevanza – Momento di effettuazione degli investimenti – Consegna del bene.

 

Risposta n. 33 del 11/02/2026

Fondazioni bancarie e società bancaria conferitaria: plusvalenza da cessione di partecipazioni imponibile IRES; IRAP esclusa solo se riclassificabile nella voce 210 del bilancio bancario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 33 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: Fondazioni bancarie – Società bancaria conferitaria – Cessione di partecipazioni – Plusvalenza – Articoli 13 e 25, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 153 del 1999 – IRES – Imponibilità – IRAP – Base imponibile – Non rilevanza – Condizioni.

 

Risposta n. 34 del 11/02/2026

Cedolare secca sui negozi C/1: nuova proroga esclusa per i contratti anteriori al 2019 già prorogati durante il regime transitorio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 34 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Applicazione del regime della Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’Articolo 1, Comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in sede di ulteriore proroga. 

 

Risposta n. 35 del 11/02/2026

Veicoli adattati per persone con disabilità: IVA al 4 per cento ammessa con patente speciale recante gli adattamenti, senza necessità di certificazione ex Legge n. 104/1992

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 35 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA ridotte – IVA agevolata al 4%– Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità – Spettanza dell’agevolazione.

 

Risposta n. 36 del 11/02/2026

CPB e compensazione di crediti 2023: visto di conformità necessario oltre soglia; l’esonero connesso al concordato opera solo sui periodi d’imposta oggetto di concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 36 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  Concordato preventivo biennale – Compensazione – Credito imposte dirette – Visto di conformità – Soglie soggetto ISA.

 

Risposta n. 37 del 12/02/2026

Retribuzioni convenzionali: stock option e performance share maturate nei periodi esteri già tassati forfetariamente sono assorbite, salvo le quote maturate prima dell’applicazione del regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock option – Performance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 38 del 12/02/2026

S.a.s. in liquidazione dopo il decesso dei soci: reddito ante liquidazione imputato al socio superstite; affrancamento straordinario senza effetto sugli eredi non soci

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso dei soci – Accomandante e accomandatario – Imputazione del reddito – Ante e post liquidazione – Art. 182 del TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), del TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario ex art. 14 Decreto Legislativo n. 192 del 2024.

 

Risposta n. 39 del 12/02/2026

ISA e CPB per imprese di costruzione: l’assenza di ricavi non esclude l’attività prevalente se vi sono rimanenze di immobili in corso di realizzazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicazione – Attività prevalente – Individuazione – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

 

Risposta n. 40 del 16/02/2026

Transizione 4.0: comunicazioni preventive e di completamento irregolari bloccano la compensazione ma non la maturazione del credito; ravvedimento possibile con riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0  – Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39  – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

 

Risposta n. 41 del 16/02/2026

E-bike in leasing ai dipendenti: fuori dalle limitazioni IVA dei veicoli a motore, ma nel welfare gratuito l’IVA sui canoni può risultare indetraibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 42 del 18/02/2026

Conferimento in holding e successiva donazione della nuda proprietà: escluso l’abuso se la riorganizzazione ha sostanza economica e finalità di governance familiare

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 42 del 18 febbraio 2026 – Oggetto: Valutazione antiabuso di un’operazione di riorganizzazione societaria articolata nell’utilizzo combinato del conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in due diverse società in una holding newco srl, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, e della successiva donazione da parte del padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding newco srl, ai sensi dell’articolo 16 del TUSD.

 

Risposta n. 43 del 20/02/2026

SIM di classe 3: la sola consulenza in materia di investimenti, senza detenzione o movimentazione di patrimoni, non genera obblighi ARF, monitoraggio fiscale, FATCA e CRS

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, comma 2, D.L. n. 201/2011 – Obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari all’Anagrafe tributaria da parte delle Società di intermediazione mobiliare di classe 3.

 

Risposta n. 44 del 20/02/2026

POS e registratori telematici: collegamento obbligatorio solo quando vi è uno strumento di certificazione dei corrispettivi; utilizzabili anche dispositivi portatili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

 

Risposta n. 45 del 24/02/2026

CPB professionisti: nessuna esclusione per il commercialista associato a una scuola di sci se le attività sono autonome, eterogenee e non assimilabili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 45 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività di lavoro autonomo – Esercizio della Professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) – Attività di lavoro autonomo – Contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti – Causa di esclusione – Non ricorre – Condizioni – Art. 11, comma 1, lettera b-quinquies), del Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

 

Risposta n. 46 del 24/02/2026

CPB: l’affitto d’azienda non è causa di cessazione nel biennio concordatario, non essendo assimilabile alle operazioni straordinarie indicate dall’articolo 21

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 46 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Affitto d’azienda – Causa di cessazione – Non Sussiste  – Art. 21, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

 

Risposta n. 47 del 24/02/2026

CPB e sospensione dell’attività professionale: cessazione degli effetti se la sospensione comunicata all’Ordine genera redditi effettivi inferiori di oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 47 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Attività Professionale (di avvocato) – Sospensione per motivi di salute comunicata all’Ordine professionale (che ha conformemente deliberato) – Cause di cessazione – Circostanze eccezionali – Sussistenza – Effetti – Art. 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 13 del 2024 – Articolo 4, lettera f), del D.M. 14 Giugno 2024.

 

Risposta n. 48 del 24/02/2026

CPB e crediti da bonus edilizi acquistati: il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto non varia reddito e valore della produzione concordati

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Differenziale positivo tra il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Determinazione – Variazione – Non rilevanza – Artt. 15 e 17 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

 

Risposta n. 49 del 24/02/2026

CPB e transazione novativa: le somme percepite costituiscono sopravvenienza attiva e aumentano reddito concordato e valore della produzione netta concordata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 49 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Transazione – Accordo transattivo definito dalle parti “transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all’operazione” – Somme percepite – Sopravvenienza attiva – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Reddito concordato e valore della produzione netta concordato – Variazione in aumento – Art. 88, comma 3, DPR 22/12/1986 n. 917 – Articoli 16, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, D.Lgs. 12/02/2024, n. 13.

 

Risposta n. 50 del 25/02/2026

Scissione mediante scorporo e DURF: il triennio di attività della scissa non si trasferisce alla beneficiaria ai fini dell’articolo 17-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 50 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI SOCIETARIE – DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) – Cause di esonero di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis – Semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti – Scissione mediante scorporo di società ex articolo 2506.1 c.c. – Requisito del triennio di attività – Continuità e neutralità fiscale – Non trasferibilità – Articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 9/07/1997, n. 241

 

Risposta n. 51 del 25/02/2026

Diritti reali su terreni agricoli: nessuna plusvalenza se superficie e nuda proprietà comportano spossessamento integrale di beni posseduti da oltre cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fondi agricoli non edificabili – Contestuale cessione di più diritti reali parziali dei su terreni – Costituzione di un diritto di superficie su fondi agricoli non edificabili e contestuale cessione del diritto di nuda proprietà a soggetti diversi – Articolo 67 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 – Effetti retroattivi

 

Risposta n. 52 del 25/02/2026

Ricognizione di debito non autenticata: imposta di registro fissa solo in caso d’uso se l’atto è meramente ricognitivo della situazione debitoria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 52 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Registrazione in termine fisso ed in caso d’uso – Tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata – Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

 

Risposta n. 53 del 25/02/2026

Borse visiting research finanziate Horizon-MSCA: imponibilità IRPEF come redditi assimilati se l’erogazione non rientra in una specifica norma di esenzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 53 del 25 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri – Programma UE “HORIZONMSCA Staff Exchanges” – Borse di studio per attività di ricerca postlaurea e postdottorato erogate a ricercatori stranieri in regime di secondment (scambio) presso l’Università (c.d. borse ‘‘visiting research’’), attingendo per la copertura delle stesse direttamente dai fondi europei assegnati per il progetto – Articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esenzione IRPEF – Esclusione – Ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

 

Risposta n. 54 del 27/02/2026

Nuovo regime impatriati: employer of record italiano ed estero dello stesso gruppo fanno scattare il requisito rafforzato di sei periodi d’imposta all’estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Datori di lavoro (employer of record (EoR)) italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario –  Periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, ai fini della fruizione del nuovo regime è di sei periodi d’imposta – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

 

Risposta n. 55 del 27/02/2026

Ritenute su provvigioni non operate: dopo la rettifica delle Certificazioni Uniche, il recupero passa da dichiarazioni integrative della società e dei soci

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 55 del 27 febbraio 2026 – IMPOSTE DIRETTE – Recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni, a seguito di riqualificazione, per evitare la doppia imposizione. – Ritenute alla fonte non operate – Certificazione Unica – Dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini ordinari, cd. integrative ultrannuali- Utilizzo del credito – Modalità – Articolo 25-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 – Articolo 2, comma 8-bis, del DPR 22/07/1998, n. 322

 

Risposta n. 56 del 27/02/2026

Fusione di comparti tra SICAV lussemburghesi: operazione fiscalmente irrilevante per l’investitore residente fino al rimborso o alla cessione delle quote

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 56 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – OICR esteri – SICAV lussemburghesi multi-comparto – Fusione tra OICR – Fusione di comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF effettuata nel rispetto della normativa lussemburghese e comunitaria – Irrilevanza Fiscale in capo all’investitore residente – Esclusione di rimborso, liquidazione, cessione, trasferimento e switch – Tassazione differita al successivo rimborso o cessione delle quote – Articolo 10-ter della L. 23/03/1983, n. 77 – Articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 57 del 27/02/2026

Medici di assistenza primaria a sola attività oraria: reddito di lavoro dipendente se non aderiscono al ruolo unico; ritenuta d’acconto a carico dell’ASL

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 57 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Medici di medicina generale – Assistenza primaria ad attività oraria – Incarico a tempo indeterminato – Mancata adesione al ruolo unico – Qualificazione dei compensi – Redditi di lavoro dipendente – Ritenute del sostituto d’imposta – Articolo 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 – Articolo 49 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Esclusione del regime di lavoro autonomo ex articolo 53 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).




Le ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

 

Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026

 

Impatriati: l’accesso all’ulteriore quinquennio spetta anche ai rientri 30 aprile-2 luglio 2019 senza attendere decreti. Docenti e ricercatori: l’estensione del beneficio si “allunga” anche in corso di fruizione se i requisiti (figli) maturano successivamente

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza del emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell’ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell’agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.

 

La Risoluzione interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all’ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla “meccanica” dell’estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.

 

A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)

 

L’Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l’accesso all’ulteriore quinquennio non è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti “beneficiari del regime” che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all’adozione del decreto.

Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l’impostazione “a blocchi”: il primo quinquennio agevolato decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale e l’eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).

 

B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche “in corso”

 

Per gli incentivi di cui all’articolo 44 D.L. n. 78/2010, la Risoluzione chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l’allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l’evento rilevante (nascita/adozione o sopravvenienza del requisito) si verifica entro il periodo agevolato in corso, l’agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall’inizio.

La Risoluzione legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l’estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.

 

Risoluzione n. 9 del 24/02/2026

 

Esenzione IVA per prestazioni sanitarie: per osteopata e chiropratico (iter L. 3/2018 non completato) e per chinesiologo (non professione sanitaria) si applica IVA ordinaria; per massaggiatore capo bagnino esenzione se titolo abilitante idoneo. Fatturazione: divieto SdI per prestazioni sanitarie a persone fisiche e obbligo STS per il Massaggiatore capo bagnino – Per lo osteopata/chiropratico/chinesiologo fatturazione elettronica

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall’esenzione e IVA ordinaria – Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica – Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).

La Risoluzione fornisce un inquadramento sistematico dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l’esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).

 

 

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A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per iter non completato

 

Pur essendo figure “perimetrate” dalla legge n. 3/2018, l’Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l’iter regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell’assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.

 

B) Chinesiologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell’esenzione IVA

 

Per il chinesiologo, la Risoluzione ribadisce che l’attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l’esenzione non è applicabile e l’operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.

 

C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo

 

Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l’esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il focus operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l’autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.

 

D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)

 

La Risoluzione coordina l’inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmissione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione “non SdI” e invio dati attraverso i canali previsti). Per il Massaggiatore capo bagnino (MCB), trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l’obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.




Le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Ultimo aggiornamento

Segnaliamo cinque risoluzioni di immediata utilità operativa: codici tributo e istruzioni F24 per misure della Legge di bilancio 2026, indicazioni pratiche su Transizione 5.0 e una presa di posizione rilevante sulla detraibilità IVA dei transaction costs nelle operazioni di MLBO.

 

 

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Risoluzione n. 1/E del 12/01/2026

 

Transizione 5.0: fruizione del credito “residuo” al 31.12.2025 ripartita 2026-2030; in F24 si usa il codice 7072 con anno quota e controlli automatici su capienza annuale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Piano Transizione 5.0 – Articolo 38, Decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19 – Utilizzo in compensazione – Credito residuo al 31 dicembre 2025 – Ripartizione in cinque quote annuali 2026–2030 – Cassetto fiscale – Codice tributo 7072 – Controlli automatizzati e scarto F24.

La Risoluzione fornisce le istruzioni operative per la fruizione, in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, del credito Transizione 5.0 residuo al 31 dicembre 2025, chiarendo che l’importo residuo è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni 2026-2030, rese visibili nel cassetto fiscale.

Per la compensazione della quota annua, il contribuente indica nel modello F24 il codice tributo “7072” (istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024) e, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di fruibilità della singola quota nel formato “AAAA” (come esposto in cassetto fiscale).

È inoltre precisato che l’Agenzia effettua controlli automatizzati: se l’utilizzo in compensazione eccede la quota disponibile per l’annualità, il modello F24 è scartato con comunicazione tramite ricevuta telematica.

 

Risoluzione n. 2/E del 29/01/2026

 

Legge di bilancio 2026: imposta sostitutiva 15% su notturno/festivi/turni nel privato; istituiti i codici tributo F24 (anche per versamenti “fuori regione” in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta)

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno – Lavoro festivo e giorni di riposo – Indennità di turno – Articolo 1, commi 10 e 11, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1076, 1610, 1929, 1933, 1311.

La Risoluzione istituisce i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 15% prevista per il periodo d’imposta 2026 sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni/indennità per lavoro notturno, lavoro festivo e a turni (salva rinuncia scritta del lavoratore), ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025. Sono istituiti i codici tributo 1076 (versamento ordinario) e i codici 1610/1929/1933/1311 per la gestione dei versamenti relativi a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta in ipotesi di versamento “fuori regione” (e speculare).

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

Risoluzione n. 3/E del 29/01/2026

 

Incrementi retributivi 2026 e rinnovi contrattuali 2024-2026: imposta sostitutiva 5% (con soglia reddito 2025 ≤ 33.000 euro); istituiti i codici tributo F24

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi 2026 – Rinnovi contrattuali sottoscritti 01/01/2024–31/12/2026 – Articolo 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Limite reddito lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro – Istituzione codici tributo F24 – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici 1075, 1609, 1926, 1927, 1310.

La Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, prevista dall’articolo 1, comma 7, legge n. 199/2025, applicabile ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro (salva rinuncia scritta).

Sono istituiti i codici 1075 (ordinario) e 1609/1926/1927/1310 per le specificità connesse ai versamenti dovuti in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta (versamenti fuori regione e speculari).

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

Risoluzione n. 4/E del 29/01/2026

 

Pubblica amministrazione: imposta sostitutiva 15% sul trattamento economico accessorio 2026 per personale non dirigenziale; codici tributo per F24 e per F24 EP (179E-181E)

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 29 gennaio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Sostituti d’imposta – Imposta sostitutiva 15% su trattamento economico accessorio personale non dirigenziale PA – Articolo 1, comma 237, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Istituzione codici tributo – Versamento con F24 e F24 EP – Compilazione: Mese di riferimento 00MM – Anno di riferimento AAAA – Codici F24 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 – Codici F24 EP 179E, 180E, 181E.

In attuazione dell’articolo 1, comma 237, legge n. 199/2025, la Risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva 15% (anno 2026) sui compensi di trattamento economico accessorio, incluse indennità fisse e continuative, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (salva rinuncia scritta).

Per il modello F24, sono istituiti i codici 1077, 1611, 1934, 1935, 1314 (con gestione delle specificità regionali). Per il modello F24 EP, sono istituiti i codici 179E, 180E, 181E, con istruzioni dedicate per i campi riferimento A e B (mese/anno) e senza valorizzazione dei campi “codice” ed “estremi identificativi”.

Sono altresì fornite le regole di compilazione (sezioni, colonne, formati 00MM e AAAA) coerenti con l’ordinario tracciato di versamento.

 

Risoluzione n. 7 del 12/02/2026

 

MLBO e IVA sui transaction costs: la SPV non è mera holding “statica”; i costi di acquisizione sono spese prodromiche all’attività imponibile post-fusione. La detrazione è ammessa se sussiste il nesso con le operazioni attive della risultante

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis c.c. – Società veicolo (SPV) – Costi di transazione (Transaction costs) – Soggettività passiva IVA – Articolo 4, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Diritto alla detrazione – Articolo 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Nesso immediato e diretto con operazioni imponibili – Principio di neutralità – Prassi e giurisprudenza (Corte di Giustizia UE e Cassazione).

La Risoluzione affronta la detraibilità dell’IVA addebitata sui costi di transazione sostenuti da una SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO e richiama i due presupposti del diritto alla detrazione ex articolo 19 DPR 633/1972: (i) qualifica di soggetto passivo IVA ex articolo 4; (ii) impiego degli acquisti a monte per operazioni attive imponibili (o assimilate) a valle.

In premessa, l’Agenzia ricorda la regola antielusiva sull’assenza di attività commerciale per le holding “statiche” (mera detenzione di partecipazioni) e la conseguente esclusione della soggettività passiva IVA; tuttavia, nel MLBO la SPV opera come veicolo funzionale all’acquisizione con indebitamento e alla successiva fusione con la target.

Richiamando il principio di neutralità e la giurisprudenza unionale e nazionale (cfr. Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22608 e Cass. Civ., Sez. V, del 9 agosto 2024, n. 22649), la Risoluzione qualifica i transaction costs come spese di investimento prodromiche/preparatorie all’avvio dell’attività economica imponibile che verrà esercitata dalla società risultante dalla fusione, riconoscendo la detraibilità dell’IVA a monte quando è individuabile un nesso tra tali costi e le operazioni attive imponibili della post-fusione. Più in dettaglio, la risoluzione afferma che: in linea con la giurisprudenza unionale e domestica, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV svolga un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la target. “La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione”.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

 

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

 

Transizione 4.0: comunicazioni ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria “a termine” con sanzione fissa per l’ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.

Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

 

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

 

Welfare aziendale e e-bike in leasing: per l’IVA le biciclette a pedalata assistita non sono “veicoli stradali a motore” (fuori dall’art. 19-bis1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione “a monte” condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Risposte n. 37, n. 38 e n. 39/2026, del 12 febbraio 2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all’estero e piani azionari, vicende “successorie” in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

 

Risposta n. 37/2026 (12/02/2026)

Retribuzioni convenzionali e piani azionari: stock option/performance shares maturate all’estero “assorbite” dalla base convenzionale; imponibile solo la quota riferita a periodi non coperti dal regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock option – Performance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (piani di stock option e performance shares) maturati in periodi in cui il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in Italia con il criterio delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. In linea con la prassi richiamata, la determinazione “convenzionale” della base imponibile assorbe le ulteriori componenti retributive (fringe benefit, premi, indennità, ecc.) riferibili alla medesima attività estera, evitando una tassazione analitica autonoma.

Applicando tale principio al caso concreto, l’Agenzia delle entrate conclude che il contribuente non deve tassare in Italia il fringe benefit 2024 derivante dall’esercizio di stock option maturate nel vesting period dicembre 2016-giugno 2019, né il valore 2025 delle azioni assegnate per performance shares con performance period luglio 2022–giugno 2025, in quanto ricompresi nella base convenzionale.

Resta invece imponibile (in quanto non “coperto” dal regime convenzionale, secondo i fatti rappresentati) il fringe benefit relativo alle stock option maturate giugno–novembre 2016.

 

Il principio richiamato:

 

Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 (cfr. paragrafo 2) è stato precisato che “dall’introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali”. (cfr., da ultimo, la risposta a istanza di interpello n. 783, pubblicata il 17 novembre 2021, con cui è stato ribadito che “una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione”).

 

Risposta n. 38/2026 (12/02/2026)

S.a.s., decesso di accomandante e accomandatario: imputazione del reddito ante/post liquidazione, trattamento in capo agli eredi e tassazione separata delle somme dipendenti dalla liquidazione; focus anche su affrancamento riserve ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso socio accomandante – Trasmissibilità mortis causa della quota – Liquidazione – Imputazione del reddito ex art. 182 TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario – Art. 14, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192.

L’interpello affronta una sequenza “complessa” di eventi (decesso dell’unica accomandante, apertura della liquidazione, successivo decesso dell’accomandatario) e chiede chiarimenti su: (i) imputazione del reddito della s.a.s. in fasi ante e post liquidazione, (ii) qualificazione e tassazione delle somme/valori spettanti agli aventi diritto, con specifico riferimento alla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera l), TUIR per i redditi imputati “in dipendenza della liquidazione societaria”, (iii) profili di affrancamento della riserva in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024 e relativi effetti sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni/canoni di riparto.

In premessa civilistica, l’Agenzia ricorda che, nelle s.a.s., la quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.), con conseguente subentro degli eredi nello status di socio, principio confermato anche da giurisprudenza richiamata in risposta.

Sul versante affrancamento, la risposta richiama la struttura dell’istituto: possibilità di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione presenti al 31.12.2023 e residui al 31.12.2024 mediante imposta sostitutiva del 10%, liquidata nella dichiarazione 2024 e versata in quattro rate, con rinvio al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 39/2026 (12/02/2026)

ISA e “attività prevalente” in edilizia senza ricavi di vendita: per DG69U il parametro include rimanenze finali/esistenze; l’assenza di ricavi non esclude di per sé l’applicazione dell’ISA ai fini dell’opzione CPB

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Attività prevalente – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

L’Agenzia è chiamata a chiarire come individuare l’attività prevalente ai fini ISA quando, nel periodo d’imposta, non emergono ricavi di vendita (voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”), ma risultano incrementi di rimanenze per immobili in corso destinati alla rivendita, tipici della fase “fisiologica” delle imprese edili.

La risposta valorizza il quadro normativo/tecnico richiamato: per alcuni ISA (tra cui DG69U) il limite/parametro rilevante considera ricavi “rettificati” includendo rimanenze finali ed escludendo esistenze iniziali, come previsto dal decreto MEF 18 marzo 2024, art. 3, comma 2, così che la mancanza di ricavi di vendita non è di per sé idonea a escludere l’applicabilità del modello DG69U.

In questa cornice, l’Agenzia conferma l’impostazione per cui l’attività prevalente può essere coerentemente individuata nell’attività comunicata e svolta (costruzione di edifici residenziali e non residenziali – ATECO 41.00.00) e, quindi, nell’ISA DG69U, ferma restando la natura “di diritto” del parere e l’assenza di valutazioni sui profili di fatto dell’attività concretamente esercitata.

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate evidenzia, che l’assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze non concorrono a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-­legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a fini della non applicazione degli ISA. Infatti, pur svolgendo l’attività prevista dall’oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d’imposta di inizio attività,  l’impresa non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (i.e., ”progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”). Pertanto, in base al quadro delineato dall’Istante e trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, si ritiene che l’impresa istante possa optare per l’adesione al CPB per il biennio 2025­2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge.

 

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Le risposte agli interpelli dell’ 11 febbraio 2026 (17:00)

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sei risposte, dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

 

Risposta n. 31 dell’11/02/2026

Sconto in fattura nel sismabonus acquisti: detrazione commisurata alla spesa “per cassa”; se lo sconto non corrisponde a pagamenti effettivi, il credito non si perfeziona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Articolo 16, Commi 1-septies e 1-septies.1, del Decreto-legge n. 63 del 2013 – Detrazione – Spese effettivamente sostenute – Spettanza della detrazione – Acquirenti di unità immobiliari – Anno di sostenimento della spesa – Opzione sconto in fattura – Importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – Mancato perfezionamento dell’opzione – Insussistenza del credito d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, anche in presenza di sconto in fattura, il presupposto sostanziale resta il sostenimento effettivo della spesa, con imputazione temporale legata al pagamento (criterio “per cassa”).

Nel caso esaminato, le fatture esponevano uno “sconto” pari alla detrazione massima, ma senza che risultasse versato il residuo corrispettivo oltre lo sconto fino a concorrenza dell’importo fatturato: ciò determina mancato perfezionamento dell’opzione e conseguente insussistenza del credito d’imposta in capo al fornitore.

Viene confermata la necessità di coerenza tra corrispettivo, sconto effettivo e flussi finanziari: lo scollamento tra fattura e pagamenti rende non sostenuta (in tutto o in parte) la spesa agevolata.

 

Risposta n. 32 dell’11/02/2026

Credito d’imposta ZES Unica e leasing “in costruendo”: individuazione del momento di effettuazione dell’investimento e coordinamento con consegna/collaudo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 32 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica – Articolo 16 del Decreto-legge n. 124 del 2023 – Investimento – Realizzazione di un bene immobile – Contratto di Leasing in costruendo – Rilevanza – Momento di effettuazione degli investimenti – Consegna del bene.

La risposta affronta la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito ZES Unica in presenza di leasing in costruendo, con attenzione al rischio di anticipazioni meramente contrattuali non correlate a un’effettiva disponibilità del bene nel territorio agevolato.

L’impostazione valorizza la disponibilità sostanziale del bene (e, ove rilevante, accettazione/collaudo) quale snodo per la corretta imputazione temporale dell’investimento, con ricadute sulla spettanza del credito nel periodo di riferimento. Viene data rilevanza alla tracciabilità documentale (contratto, SAL, verbali, consegna, fatture/quietanze) per presidiare prova dell’investimento e corretto timing.

 

Risposta n. 33 dell’11/02/2026

Plusvalenza su cessione di partecipazioni e base imponibile IRAP: la rilevanza dipende dalla riclassificazione “bancaria” e da valutazioni di fatto sulla corretta voce di bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 33 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IRAP – Fondazioni bancarie – Società bancaria conferitaria – Cessione di partecipazioni – Plusvalenza – Articoli 13 e 25, Comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 153 del 1999 – IRES – Imponibilità – IRAP – Base imponibile – Non rilevanza – Condizioni.

L’istanza è incentrata sulla tesi di esclusione (totale o parziale) della plusvalenza dalla base IRAP, assumendo che la stessa sia imputabile a voci contabili non incluse nel margine di intermediazione rilevante per gli intermediari.

L’Agenzia delimita l’ambito dell’interpello: la corretta riclassificazione e l’attribuzione della plusvalenza alla voce appropriata implica valutazioni di fatto (contabili e documentali) non definibili in astratto nella sede interpretativa.

Ne discende che la rilevanza IRAP non può essere affermata o esclusa automaticamente: dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla verifica delle condizioni di iscrizione secondo i criteri applicabili. Nel caso di specie, la riclassificazione della plusvalenza in parola potrà essere effettuata nella Voce 210 laddove sussistano, in concreto, le condizioni previste per la sua iscrizione secondo le indicazioni della Circolare n. 262/2005. Va da sé che, considerata la natura delle condizioni ivi richieste, la riclassificazione in concreto di detta plusvalenza nella Voce 210 implica delle valutazioni di fatto (e non la soluzione di aspetti di natura interpretativa) che esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello. Sarà, pertanto, onere della Società valutare la sussistenza delle relative condizioni per procedere alla riclassificazione nella Voce 210 della Plusvalenza realizzata a seguito della cessazione delle Azioni al fine di verificare la rilevanza ai fini IRAP della stessa.

 

Risposta n. 34 dell’11/02/2026

Cedolare secca “C/1” (regime transitorio 2019): impossibile rinnovare l’opzione in sede di ulteriore proroga nel 2025 per contratto originario 2013

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 34 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Applicazione del regime della Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’Articolo 1, Comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in sede di ulteriore proroga.

Il regime opzionale di cedolare secca per locazioni commerciali C/1 è stato introdotto in via transitoria con perimetro circoscritto (norma del 2018 con operatività collegata ai contratti 2019).

L’Agenzia valorizza l’esaurimento temporale della disciplina e la lettura letterale del perimetro applicativo: l’opzione, pur esercitata in sede di proroga nel 2019 su contratto antecedente, non può essere validamente reiterata in occasione di ulteriore proroga nel 2025.

Conclusione: per contratto stipulato nel 2013, in assenza delle condizioni della norma transitoria, l’istante non può optare per la cedolare secca in sede di proroga 2025. Conseguentemente, considerato l’esaurimento degli effetti temporali dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 145 del 2018 e tenuto conto della formulazione letterale della norma, l’opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato antecedentemente, non possa essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell’anno 2025, non essendo più vigente il regime opzionale in esame.

 

Risposta n. 35 dell’11/02/2026

 IVA 4% per veicoli adattati: dopo le modifiche 2022, la patente speciale con adattamenti può sostituire la certificazione, se completa e coerente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 35 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità – Spettanza dell’agevolazione.

L’istanza riguarda un soggetto con patente speciale recante codici di adattamento, privo di certificazione ex legge n. 104/1992, che chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del veicolo adattato.

L’Agenzia richiama disciplina e prassi aggiornate: per i soggetti con ridotte/impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida, è sufficiente produrre copia della patente con l’indicazione degli adattamenti prescritti (anche di serie), oltre alla dichiarazione sostitutiva sul mancato utilizzo dell’agevolazione nel quadriennio.

Nel caso rappresentato, la patente speciale con adattamenti costituisce documentazione idonea per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% sull’acquisto del veicolo adattato.

 

Risposta n. 36 dell’11/02/2026

Compensazioni “orizzontali” oltre soglia e CPB: chiarimenti su visto di conformità e utilizzo in F24 dei crediti in presenza di adesione al concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 36 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Concordato preventivo biennale – Compensazione – Credito imposte dirette – Visto di conformità – Soglie soggetto ISA.

La risposta si concentra sulle condizioni di utilizzo in compensazione dei crediti (profili di soglia e presidi come visto/controlli) con riferimento a contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale.

L’adesione al CPB non opera come “sanatoria” dei vincoli procedurali: restano centrali i presupposti oggettivi del credito e le regole formali di spendibilità (tra cui il visto di conformità oltre soglia).

In chiave operativa, la risposta guida al corretto coordinamento tra formazione del credito, adempimenti di controllo preventivo e modalità di utilizzo in F24.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imposta di registro, l’IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all’accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull’attività dei gruppi di acquisto solidale, sull’imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l’apporto di partecipazioni, la continuità dell’agevolazione nell’ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d’autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull’esenzione dall’imposta sulle successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull’esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio  2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

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Risposta n. 1 del 12/01/2026

Indennità da conciliazione per licenziamento di dirigente residente in Finlandia: imponibile in Italia la quota riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego – Trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento – Individuazione del Paese avente la potestà impositiva – Articolo 15 della legge 25 gennaio 1983, n. 38 (Convenzione tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni)

 

Risposta n. 2 del 12/01/2026

Nuovo regime impatriati: beneficio ammesso dal 2026 per il lavoratore rientrato in Italia che opera in smart working per un datore estero, se ricorrono tutti i requisiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia –  Possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero – Articolo 5, Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 3 del 13/01/2026

Studio professionale e indennizzo al socio uscente: l’accordo perfezionato per corrispondenza è registrabile in caso d’uso, con imposta proporzionale del 3 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 13 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l’attività svolta – Articolo 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

 

Risposta n. 4 del 14/01/2026

Fonderia artistica: la realizzazione dell’opera su commissione resta prestazione di servizi soggetta a IVA ordinaria, non cessione di oggetti d’arte al 5 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 14 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II-bis, 1-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Risposta n. 5 del 15/01/2026

Retribuzioni convenzionali per lavoro all’estero: deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 15 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali – Articoli 51, comma 8-bis e 10, comma 1, lettera e) del  DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR).

 

Risposta n. 6 del 16/01/2026

Bonus edilizi acquistati da associazione professionale: dal 2024 il differenziale tra valore nominale e costo rileva ai fini IRPEF e IRAP; esclusi i crediti acquistati prima della riforma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – Associazioni professionali – Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – Articolo 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR) – Articolo 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 7 del 16/01/2026

Somma integrativa per lavoratori dipendenti: i giorni di lavoro rilevanti sono solo quelli retribuiti; nessun beneficio se nell’anno mancano giorni lavorati e sono erogati importi non riferiti al 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: Somma riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’importo spettante.

 

Risposta n. 8 del 16/01/2026

Piani di incentivazione transnazionali: azioni gratuite e premi in denaro sono tassati in Italia per intero se percepiti da residenti, mentre per i non residenti rileva solo la quota riferibile al lavoro svolto nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – Articolo 51 del TUIR e articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 9 del 20/01/2026

Apporto di partecipazione totalitaria a patrimonio netto: realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale se il socio unico trasforma il controllo diretto in controllo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR – Regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917.

 

Risposta n. 10 del 20/01/2026

Lavoratori marittimi su navi estere: esclusione da imposizione negata se nel periodo d’imposta il contratto di imbarco non supera 183 giorni nell’arco di dodici mesi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Articolo 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88.

 

Risposta n. 11 del 20/01/2026

Donazione di partecipazioni e passaggio generazionale: scissione proporzionale e conferimento in holding non determinano decadenza automatica dall’esenzione se il controllo resta mantenuto per cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 – Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell’agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria.

 

Risposta n. 12 del 20/01/2026

Nuovo regime impatriati e lavoratore frontaliero: accesso possibile anche se l’attività precedente era svolta in Italia per lo stesso datore, con verifica del requisito estero rafforzato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, dove aveva lavorato come “frontaliere” – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 13 del 20/01/2026

Diritti d’autore musicali: non imponibile la provvista se mera anticipazione di liquidità; imponibili per cassa i proventi futuri anche se incassati tramite società mandataria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere musicali – Articolo 53, comma 2, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 14 del 21/01/2026

Auto aziendali in uso promiscuo: la trattenuta pari al fringe benefit può azzerare il valore convenzionale, ma gli ulteriori oneri restano a carico del netto del dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 21 gennaio 2026 – Oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 15 del 22/01/2026

Misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c.: somme non tassabili se non sostituiscono redditi e non compensano mancati guadagni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 15 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: Condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l’esecuzione  – Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614-bis del Codice di procedura civile – Regime fiscale.

 

Risposta n. 16 del 22/01/2026

Successione a favore di ente pubblico svizzero: esclusa l’esenzione dall’imposta sulle successioni se non è dimostrata la reciprocità fiscale con il Canton Ticino

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 16 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento “mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità.

 

Risposta n. 17 del 23/01/2026

Trust svizzero e cessione infraquinquennale di quote: applicabile la disposizione antielusiva sulle liberalità, con tassazione della plusvalenza maturata fino all’attribuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 23 gennaio 2026 – Oggetto: TRUST – Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

Risposta n. 18 del 26/01/2026

Investimenti qualificati di Casse e Fondi pensione: regime agevolato ammesso anche tramite fondo di fondi se la politica d’investimento garantisce la prevalenza richiesta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: Investimento tramite “fondo di fondi” – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

 

Risposta n. 19 del 27/01/2026

Agevolazioni disabili per l’acquisto di veicoli: il decreto di omologa o la sentenza non bastano per l’IVA al 4 per cento se non attestano i requisiti fiscali richiesti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI DISABILI – Agevolazione IVA con aliquota al 4% per l’acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità – Valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali 

 

Risposta n. 20 del 27/01/2026

Gruppi di acquisto solidale e IVA: la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente resta fuori campo se ricorrono i requisiti di non commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci.

 

Risposta n. 21 del 28/01/2026

Scissione di associazione professionale in STP: i compensi fatturati prima dell’operazione e incassati dalla società concorrono al reddito d’impresa senza ritenuta d’acconto; scomputo ammesso se la ritenuta è comunque subita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 21 del 28 gennaio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI – Scissione totale di un’associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d’acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall’associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Vedi anche:
Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

 

 

 




Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d’imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei bonus edilizi entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all’acquisto e valore nominale imponibile all’atto dell’utilizzo in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 26 giugno 2025 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Associazioni Professionali – Articolo 54 Del TUIR – Interessi attivi di conto corrente – Redditi di capitale – Premio di assicurazione professionale riaddebitato – Deducibilità limitata alla quota rimasta a carico – Differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi – Rilevanza nel reddito di lavoro autonomo – Imputazione temporale del costo e del valore nominale utilizzato in compensazione – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192

 

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

Sul primo punto, l’Agenzia delle entrate richiama la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 all’articolo 54 del TUIR, che ha inserito il comma 3-bis stabilendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono comunque redditi di capitale. Ne consegue che gli interessi accreditati nel 2024 sul conto corrente intestato all’associazione professionale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nell’articolo 44, comma 1, lettera a), TUIR e restano assoggettati alla ritenuta bancaria a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta ad interpello, quindi, conferma che, nonostante il principio di onnicomprensività, gli interessi attivi bancari non “migrano” nell’alveo del reddito professionale.

Quanto al premio di assicurazione professionale, pagato dall’associazione quale contraente unico e successivamente riaddebitato ai singoli professionisti e società coassicurati, l’Agenzia delle entrate adotta una soluzione di sostanziale neutralità fiscale del riaddebito. In coerenza con il principio di inerenza e con il nuovo assetto del reddito di lavoro autonomo, l’associazione può dedurre nel 2024 solo la quota di premio effettivamente rimasta a proprio carico, mentre la parte destinata a essere ribaltata agli altri assicurati non è deducibile. Simmetricamente, le somme incassate nel 2025 a titolo di riaddebito pro quota non costituiscono proventi percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale” e, pertanto, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In altri termini, il riaddebito al puro costo non genera un componente positivo imponibile, ma serve solo a sterilizzare la quota di costo non inerente all’attività propria dell’associazione.

La parte di maggiore interesse riguarda, però, il differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi. Sul punto l’Agenzia delle entrate prende atto che, in base alla precedente disciplina e alla risposta n. 472/2023, tale differenziale positivo non era stato ricondotto ai redditi di lavoro autonomo. Con l’introduzione, dal 2024, del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 TUIR, la conclusione cambia radicalmente: sia il costo di acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso, al momento del suo utilizzo in compensazione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dello studio associato. La risposta chiarisce così che il differenziale positivo non resta fiscalmente “irrilevante”, ma emerge per effetto della rilevanza speculare del costo e del provento nel nuovo modello di determinazione del reddito professionale.

Sul piano dell’imputazione temporale, l’Agenzia applica il principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno del pagamento (nel caso di specie, il 2024), mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nei periodi d’imposta in cui le singole rate del credito sono effettivamente utilizzate in compensazione (nel caso prospettato, dal 2025 in avanti).

La risposta offre quindi un importante chiarimento per gli studi professionali che abbiano acquistato crediti edilizi non come corrispettivo di prestazioni rese, ma come vero e proprio investimento di liquidità: il differenziale non è tassato “in blocco” al momento dell’acquisto, bensì si costruisce fiscalmente attraverso la deduzione del costo all’atto del pagamento e l’emersione del valore nominale al momento dell’utilizzo in F24.




Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Per effetto dell’articolo 102 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

 

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)(assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole con osservazione – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024
  • Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024

Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 21 marzo 2024

 

Testo unico tributi erariali minori

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. Per effetto dell’articolo 100 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

  • VI Finanze (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 11 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024
  • Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024

Esito finale del documento: favorevole il 17 settembre 2024

 

Testo unico giustizia tributaria

Link al testo del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. Per effetto dell’articolo 131 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

Camera

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art. 143, co. 4) favorevole con osservazioni – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024
  • Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024

 

 




Banca dati di giurisprudenza tributaria. Inserite le sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado depositate nel primo trimestre 2024

È online l’aggiornamento della Banca Dati della giurisprudenza tributaria di merito con l’integrazione delle sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado native digitali depositate nel primo trimestre 2024. (Link a sito web esterno gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria) .

Da oggi 31/07/2024 sarà possibile consultare tutte le sentenze digitali dal 2021 a fine marzo 2024.

Il Dipartimento della giustizia tributaria, nei prossimi mesi, continuerà a garantire l’aggiornamento delle sentenze tributarie di merito depositate in corso d’anno.




On-line la banca dati delle sentenze tributarie di merito

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito: sito esterno in una nuova scheda del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato parzialmente con fondi europei nell’ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.

Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Sono in corso, inoltre, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

L’avvio sperimentale della Banca Dati consentirà al Dipartimento della giustizia tributaria di acquisire dagli utenti suggerimenti e indicazioni volti al miglioramento del servizio.

(Così, comunicato del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Mef – sito web https://www.dgt.mef.gov.it)