Deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. Le prime indicazioni dei Commercialisti

 

Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

In un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale (link al sito https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/) della categoria le possibili soluzioni alle complicazioni che potrebbero emergere.

La novità introdotta dal Decreto Crescita” del 2019 (*) in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, che ha esteso a tutti la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente introdotta solo con riferimento ad alcuni registri IVA, potrebbe generare problemi. Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato infatti accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

Alle possibili soluzioni con cui si dovrà adempiere all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su detti registri definitivamente “dematerializzati” il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno dedicato il documento Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

Lo studio prende le mosse dall’evoluzione normativa che ha caratterizzato le regole sottostanti la tenuta e conservazione delle scritture contabili su supporti analogici e digitali e svolge una breve ricognizione della disciplina generale inerente le modalità applicative dell’imposta di bollo alla contabilità.

Si parte con un’analisi delle modalità di tenuta e conservazione dei registri contabili le cui regole nascono in funzione della contabilità cartacea e solo successivamente sono state adeguate all’evoluzione in chiave tecnologica per poi approfondire il tema dell’obbligo di stampa degli stessi. Spazio infine al tema degli obblighi connessi all’assolvimento dell’imposta di bollo. Nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo in tal senso, secondo i commercialisti sembrerebbe preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. Si ipotizza, tuttavia, che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (“pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23. Resterebbe, viceversa, in ogni caso ovviamente preclusa la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 17 gennaio 2020)


Nota (*) – Per “Decreto Crescita” si intende il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 809).




L’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo esteso a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica

 

L’articolo 12-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, «su qualsiasi supporto», l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, in precedenza previsto per i soli registri IVA.

La disposizione novellata, (comma 4-quater dell’articolo 7, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357), stabilisce, infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Al riguardo, si evidenzia che il sistema normativo vigente consente già la tenuta in forma elettronica della documentazione contabile. In particolare, l’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale» stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie». Vedi anche l’articolo 5 dell’ decreto “di attuazione” del Ministero dell’Economia e delle finanze 17 giugno 2014, concernente le «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», secondo cui: «In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. … Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.».