Bilanci 2026, il Manuale Unioncamere apre la campagna depositi: XBRL, Terzo Settore, start-up innovative e presìdi sanzionatori

Con la pubblicazione del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2026”, aggiornato al 24 aprile 2026, Unioncamere e sistema camerale segnano formalmente l’avvio della nuova campagna dei depositi di bilancio. (Link esterno sito Unioncamere: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2026-05/Manuale-Operativo-Bilanci-2026_0.pdf)

Il documento Unioncamere si propone di offrire a società e professionisti un quadro uniforme delle regole di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci, ma assume rilievo anche sul piano sistematico, perché richiama il valore del deposito annuale come adempimento essenziale della fisiologia societaria, puntualizza il perimetro applicativo della tassonomia XBRL e dedica ampio spazio alle fattispecie speciali, dal Terzo Settore alle start-up innovative.

La guida, nella versione del 24 aprile 2026, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci. Ma il documento va oltre il profilo meramente operativo: richiama il rilievo giurisprudenziale del mancato deposito del bilancio quale possibile evidenza della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.; conferma l’assetto ordinario del deposito in formato XBRL con tassonomia “2018-11-04”; ribadisce, per le società di capitali, il termine generale di 30 giorni dall’approvazione assembleare; disciplina le particolarità di ETS, imprese sociali, società benefit e altri soggetti speciali; richiama il regime agevolato di start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati; coordina il deposito con la nuova classificazione ATECO 2025; e ricorda il quadro sanzionatorio dell’omesso o tardivo adempimento.

 

Il deposito del bilancio come obbligo annuale e il rilievo della giurisprudenza

 

Uno dei passaggi più significativi del Manuale è quello nel quale si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo per tutte le società di capitali e per tutte le società cooperative e che tale adempimento deve essere assolto per ciascun esercizio. La guida richiama, inoltre, un orientamento giurisprudenziale di particolare interesse: il mancato deposito del bilancio viene presentato come elemento idoneo a costituire evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484, n. 3), c.c., per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. Il Manuale richiama pronunce che ravvisano tale situazione sia in caso di mancata approvazione del bilancio per due esercizi, sia addirittura per un solo esercizio.

 

La tassonomia XBRL 

 

Sul versante tecnico-documentale, il Manuale conferma che, per il 2026, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”. Restano utilizzabili le tassonomie “2015-12-14” solo per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016, mentre tutte le ulteriori tassonomie risultano dismesse e non più impiegabili per il deposito. La guida ribadisce inoltre che il file XBRL non può essere omesso, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Questo profilo è particolarmente rilevante, perché conferma che la struttura ordinaria del deposito continua a fondarsi sul linguaggio standardizzato XBRL, con funzione non soltanto di uniformazione tecnica, ma anche di rafforzamento della qualità e confrontabilità della banca dati bilanci.

 

Doppio formato, validazione e sottoscrizione digitale

 

Il Manuale affronta con precisione anche l’ipotesi del doppio deposito XBRL/PDF/A, chiarendo che il ricorso al PDF/A in aggiunta all’istanza XBRL si impone quando la tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 c.c. La guida precisa però che il doppio deposito non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL. Viene inoltre ribadita l’importanza della validazione preventiva dell’istanza tramite il servizio TEBENI e il principio secondo cui la sottoscrizione digitale deve avvenire esclusivamente in modalità CAdES, con estensione .p7m, mentre la firma PAdES non deve essere utilizzata.

 

Società di capitali: termini ordinari e struttura del fascicolo

 

Per le società di capitali, il Manuale ribadisce la regola generale fissata dall’articolo 2435 c.c.: il bilancio, con i relativi allegati, deve essere depositato presso il Registro delle imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione. La guida richiama inoltre la scansione codicistica dei termini di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, ricordando il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, estensibile a 180 giorni nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Sul piano documentale, il fascicolo di deposito deve contenere il bilancio in XBRL e gli altri allegati obbligatori in PDF/A, come relazione sulla gestione, verbale di approvazione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore, ove dovuti. Per le S.p.A., S.a.p.A. e società consortili per azioni, resta inoltre centrale il tema dell’elenco soci, da allegare tramite il modulo S, con disciplina distinta tra mera conferma dell’assetto proprietario, operazioni straordinarie sul capitale e trasferimenti di azioni.

 

Terzo Settore, imprese sociali e società benefit

 

Un rilievo specifico merita la parte del Manuale dedicata ai soggetti speciali e, in particolare, al Terzo Settore. La guida riserva sezioni autonome agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese – non imprese sociali, alle imprese sociali e alle società benefit. Nel quadro dei termini speciali, viene ricordato che il bilancio di esercizio degli ETS non imprese sociali deve essere depositato entro 60 giorni dalla data di approvazione, e analogo termine di 60 giorni è previsto per il bilancio sociale delle imprese sociali. Il Manuale richiama inoltre il deposito del documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale per le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese.

 

Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati

 

Di notevole interesse operativo è anche il quadro delle esenzioni dedicato a start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati. Il Manuale precisa che, per il deposito del bilancio ordinario, abbreviato o micro, i diritti di segreteria sono esenti per start-up innovative e incubatori certificati, mentre l’imposta di bollo è esente per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative. La guida puntualizza che il regime di favore dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e opera comunque entro il limite massimo del quinto anno dalla costituzione o dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, a seconda della figura soggettiva considerata.

 

Il coordinamento con ATECO 2025

 

Tra i profili di aggiornamento operativo merita attenzione anche il riferimento ai nuovi codici ATECO 2025. Il Manuale segnala che la nuova classificazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, può essere indicata già nei depositi XBRL, indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio. La guida precisa, però, che non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica ATECO 2007. La scelta di inserire questo chiarimento all’interno del Manuale conferma che la campagna bilanci 2026 si colloca in una fase di transizione tecnica che richiede attenzione non solo ai contenuti del bilancio, ma anche alla corretta gestione dei dati classificatori che alimentano la banca dati camerale.

 

Sanzioni e qualità della banca dati

 

Il Manuale non trascura il versante sanzionatorio. Viene infatti richiamato l’articolo 2630 c.c., secondo cui chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se il deposito è effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo. La guida aggiunge che, nei casi di mancato deposito continuativo, gli uffici camerali si riservano l’attivazione dei procedimenti opportuni, con possibile coinvolgimento del Giudice del Registro. Il richiamo alle sanzioni è completato da una sezione sulla qualità della banca dati bilanci, che ribadisce implicitamente come la correttezza e tempestività del deposito rilevino non solo per l’impresa, ma per l’affidabilità complessiva del sistema informativo pubblico.

 

I punti da presidiare nella campagna 2026 DEPOSITO bilanci 

 

Obbligo annuale di deposito

Il deposito del bilancio resta obbligatorio per società di capitali e cooperative per ciascun esercizio. Il mancato deposito può assumere rilievo anche sotto il profilo della causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3), c.c.

Tassonomia XBRL

Per il 2026 la tassonomia di riferimento è la 2018-11-04. Il file XBRL resta la regola generale del deposito, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Termine ordinario per le società di capitali

Il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione. Restano termini speciali per ETS, imprese sociali e altre fattispecie particolari.

Terzo Settore e imprese sociali

Per ETS non imprese sociali e imprese sociali la guida disciplina i casi in cui, accanto al bilancio di esercizio, rilevano il bilancio sociale e ulteriori documenti rappresentativi della situazione economico-patrimoniale.

Start-up innovative e PMI innovative

Confermate le esenzioni da diritti di segreteria e/o imposta di bollo nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa speciale.

Firma digitale e formati

La sottoscrizione deve avvenire in CAdES (.p7m). Il PDF/A resta il formato per gli allegati e, nei casi previsti, per il doppio deposito.

Sanzioni

L’omesso o tardivo deposito espone alla sanzione di cui all’articolo 2630 c.c.


 

Bilanci, scritture, assestamenti, principi contabili?

Per il lavoro quotidiano di studio, Finanza & Fisco mette a disposizione F&F Bilancio e Contabilità: il nuovo assistente virtuale pensato per commercialisti, consulenti fiscali, revisori e professionisti della contabilità d’impresa.

 

Il punto decisivo è questo:

è completamente gratuito.

 

Con F&F Bilancio e Contabilità puoi ottenere subito supporto operativo su:

 

  • redazione del bilancio d’esercizio
  • principi contabili
  • scritture contabili e assestamenti
  • classificazioni patrimoniali ed economiche

 

Nessuna registrazione. Nessuna e-mail. Accesso immediato.

 

 Provalo ora:

Nasce l’Assistente Virtuale “F&F Bilancio e Contabilità”

 

Serve un livello ancora più avanzato?

 

Passa a ai.finanzaefisco.com, il (Super)collaboratore AI in Diritto Tributario: normativa, prassi, giurisprudenza e archivio strutturato Finanza & Fisco in un unico ambiente di consultazione, progettato per chi lavora ogni giorno con il diritto tributario italiano.

 

Attualmente disponibile con Offerta Benvenuto -30% sull’abbonamento Expert All Digital + AI.

Abbonamento Expert All Digital (rivista in .pdf via email + AI)

 

 




Deposito dei bilanci al Registro imprese: online il Manuale operativo 2024 di Unioncamere

Pubblicato sul proprio sito di Unioncamere il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2024” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida, descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2024.

 

Link al testo del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2024“

Link esterno verso il sito di Unioncamere – https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2024-04/Guida%20Nazionale%20Unioncamere%20Bilanci-18032024%20-08042024-rev.pdf




Bilanci 2018. Pronta la nuova tassonomia XBRL

 

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019, il Mise informa che è disponibile, dal giorno 23 novembre 2018 nel sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

 

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.

“Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 23 novembre 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

 Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina http://www.agid.gov.it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile

 Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’associazione XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

 

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/

Come evidenziato dall’’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nel proprio sito web: Home Dati Formati aperti XBRL – Standard formato elettronico editabile per la presentazione dei bilanci, “La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall’art. 2435-ter del codice civile; nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest’ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa). Oltre alla nuova tassonomia PCI_2018-11-04, viene reso disponibile anche un documento esplicativo che dettaglia le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione”.

La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2018-11-04, dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; il nuovo tracciato, quindi, non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire dal 1.3.2019 per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell’esercizio in data 1.1.2016 o successiva. La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs n.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.




Deposito dei bilanci 2018: è online il manuale operativo 

È online il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2018” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018 è online sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it .

Tassonomia XBRL

Si ricorda che con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il Mise ha dato notizia che dal giorno 19 gennaio 2018, sul sito istituzionale www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero evidenzia che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce CII Crediti dell’attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l’OIC12 e OIC25

Link al testo del Manuale bilanci 2018 (in pdf. 3.1MB)

(Link esterno al sito web: http://www.unioncamere.gov.it/)




Standard formato elettronico editabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci: la nuova tassonomia si adegua alle modifiche agli OIC 12 e 25

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il Mise informa che dal giorno 19 gennaio 2018, sul sito istituzionale www.agid.gov.it, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. Nel documento, il Ministero ricorda che l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova versione della tassonomia,  denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce CII Crediti dell’attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l’OIC12 e OIC25 (di seguito gli emendamenti).

La versione di tassonomia 2017-07-06 sostituisce la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata. In particolare, la nuova tassonomia 2017-07-06 è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito XBRL Italia (link al sito XBRL Italia).

Il testo del comunicato del Ministero dello sviluppo economico

Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. (G.U. Serie Generale n.30 del 6 febbraio 2018)

 “Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 19 gennaio 2018 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione XBRL (link al sito XBRL Italia) l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie”.

Per tutte modifiche ai principi contabili nazionali, si rimanda alla apposita sezione del sito della Fondazione Organismo Italiano di Contabilità dedicata agli emendamenti che andranno applicati nella redazione di bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva

  • Emendamenti All’OIC 12 – Composizione e Schemi del bilancio d’esercizio
  • Emendamenti All’OIC 25 – Imposte sul reddito

Il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è barrato.

Emendamenti all’OIC 12 – Composizione e Schemi Del Bilancio d’esercizio

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

(Omissis)

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell’articolo 2435-bis del codice civile:

– A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

– … OMISSIS …

– C Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate

– … OMISSIS ….

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

(Omissis)

Il contenuto delle voci del conto economico

(Omissis)

A) Valore della produzione
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Omissis)

50. Le rettifiche di ricavi di competenza dell’esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio”.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

152 A) Gli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

154 A) Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

 

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

14) L’OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

15) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che “Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”. Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

16) L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

17) L’OIC ha emendato il paragrafo 50 dell’OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell’esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29.

 

 

Emendamenti All’OIC 25 – Imposte sul reddito

 

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

30. Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis “crediti tributari” e CII 5-ter “imposte anticipate” sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII “Crediti”; la voce B2 fondo “per imposte, anche differite” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri” e la voce D12 “debiti tributari” è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D “Debiti”. Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

99 A) L’emendamento al paragrafo 30, emesso in data 29 dicembre 2017, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

101 A) Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dell’emendamento al paragrafo 30, emesso in data 29 dicembre 2017, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all’emendamento emesso in data 29 dicembre 2017

5) L’OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

6) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che “Per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”. Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.Lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

7) L’OIC ha notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.




Online la Guida 2017 per la redazione dei bilanci. Anche le micro-imprese parleranno in formato Xbrl

E’ online sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it l’edizione 2017 della Guida ai bilanci. Il nuovo manuale operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitale è realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese.

Dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all’obbligo di redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL previsto con D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).

Lo standard informatico non pone alcun vincolo sui valori da inserire: sono da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è pertanto la versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo:

http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-definitiva/

L’obbligo di presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, nel formato elettronico elaborabile, è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il d.lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.

Il bilancio prodotto sarà pertanto completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato.

In questo modo le incongruenze tra gli stessi valori del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, dovute spesso a banali errori di inserimento dei dati, non si potranno più verificare, assicurando un grado di correttezza del bilancio sempre maggiore, con tutti gli evidenti vantaggi sia per chi redige il bilancio sia per chi ne fruisce. Questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il bilancio in formato XBRL al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito.

Infine, per evitare contraddizioni, si raccomanda agli utenti nella fase di redazione delle note integrative per i Consorzi e per i contratti di rete, di eliminare i riferimenti al bilancio di esercizio, laddove non pertinenti, e di utilizzare invece la dicitura più corretta di “Situazione Patrimoniale” per i Consorzi e i contratti di rete. (Così, Comunicato congiunto UNIONCAMERE – CNDCEC del 15 febbraio 2017)

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2016-10-24/




Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) e all’art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 21 novembre 2016 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Tenuto conto dell’avviso pubblicato sul sito dell’Associazione XBRL, l’obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2016-10-24/