Commercialisti, rinnovata la convenzione per le procure via web per l’attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia

Rinnovata la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. Lo rende noto il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali attraverso l’informativa n. 122 del 4 ottobre 2023, di cui di seguito si riporta ampio stralcio.

Il Servizio consente ai Commercialisti di precaricare nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate i dati delle procure ricevute dai propri clienti nonché i dati dei collaboratori dello studio eventualmente delegati dal professionista, al fine di poterli rappresentare presso gli Uffici dell’Agenzia senza dover più produrre, all’atto dell’accesso, l’esemplare cartaceo della procura ricevuta dal cliente e la copia del suo documento d’identità nonché la delega che il professionista ha rilasciato al proprio collaboratore di studio, qualora sia quest’ultimo a fare accesso presso gli Uffici. Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le eventuali successive verifiche.

Più nel dettaglio, il Servizio web permette di:

  • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
    • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex 41-bis del D.P.R. n. 600/1973;
    • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
    • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
    • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso ex 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
    • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
    • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
  • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.

Grazie al Servizio web “Procure”, con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.

L’accesso al Servizio è riservato ai professionisti, regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:

  • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
  • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
  • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.

Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca. Si suggerisce di salvarlo tra i servizi preferiti per averlo sempre a disposizione.

Le informazioni acquisite mediante l’applicazione web sono rese disponibili anche agli operatori degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’autorizzazione del professionista a svolgere attività di assistenza per i contribuenti che hanno conferito la procura.




Commercialisti. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il nuovo regolamento FPC

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023, il nuovo «Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili», approvato dal Cndcec nella seduta del 3 maggio 2023. Ai sensi dell’art. 21 (Norme transitorie) del nuovo Regolamento, gli effetti di alcune disposizioni retroagiranno alla data del 1° gennaio 2023, mentre altre inizieranno a produrre effetti dal 1° gennaio 2024.

Come evidenziato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, nell’informativa n. 119 del 27 settembre 2023, il nuovo regolamento FPC, presenta novità che riguardano i seguenti aspetti:

 

  • eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di “aggiornamento”

 

La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la nostra formazione e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;

 

  • eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni

 

Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori.

Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo.

Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini;

 

  • maturazione dei crediti formativi

 

All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1 ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP;

 

  • decorrenza dell’obbligo formativo

 

Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l’obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’albo e non più dall’anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024;

 

  • riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali

 

La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.

La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali;

 

  • modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento

 

Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento;

 

  • formazione gratuita erogata dagli Ordini

 

Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali;

 

  • riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati

 

Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi:

  1. per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento;
  2. per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento.

Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione

  • del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti,
  • del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali,
  • del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati;

 

  • autorizzazione dei soggetti terzi

 

Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria;

 

  • modifiche all’elenco materie

 

Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria.




Commercialisti: prorogare i termini per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

Lettera di de Nuccio a Leo: “Termini attuali troppo stretti, a rischio l’accesso alle disposizioni agevolative per molti contribuenti. Con maggior termine più imposte sostitutive riscosse”

Concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dalla legge di bilancio 2023. È la richiesta dei commercialisti contenuta in una lettera del presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

“Molti dei nostri Iscritti – scrive il numero uno della categoria – che, evidentemente, sono parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, ci segnalano che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine del 30 settembre prossimo, attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, rischia di precludere per numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative”.

Da qui la richiesta “di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30 novembre 2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l’intero importo delle imposte sostitutive dovute”.

Una proposta, conclude de Nuccio, che “risponde all’obiettivo di far produrre pienamente alla norma gli effetti per i quali è stata emanata e che, al contempo, non inciderebbe sulla prospettiva di gettito per l’anno finanziario in corso, anzi, con ogni evidenza, consentirebbe la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 agosto 2023)

 

Ultimi documenti pubblicati sull’argomento:

 

Assegnazione e cessione agevolata di immobili. Dalla VI Commissione Finanze della Camera il punto sul regime IVA

Risposta n. 5-01057 del Sottosegretario per l’economia e finanze Sandra Savino, all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Saverio Congedo, fornita nel corso della seduta del 5 luglio 2022 nella VI Commissione Finanze della Camera

Documenti di prassi citati nella risposta:

Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 — § 3.6 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2002, pag. 1897, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 — in “Finanza & Fisco” n. 26/2002, pag. 2500 e n. 191/E del 23 luglio 2009 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agliabbonati), Circolari n. 26/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 556) e 37/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1273)

 

Beni immobili – Assegnazione agevolata ai soci

 Assegnazioni agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 46-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

Beni immobili – Cessione agevolata ai soci

Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 45-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023




Commercialista del lavoro: focus sul lavoratore sportivo

L’informativa periodica inaugura la rubrica “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto ai professionisti che dal 1° luglio si confronteranno con le nuove norme di settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha riattivato l’informativa periodica dei Commercialisti del lavoro per illustrare le principali attività istituzionali promosse dall’area di delega “Economia e fiscalità del lavoro” assegnata ai consiglieri nazionali Marina Andreatta e Aldo Campo.

Lo strumento raccoglierà i contributi dei commercialisti del lavoro dei diversi Ordini territoriali della categoria in relazione a tematiche di specifico interesse, fornirà una rassegna della normativa e delle prassi e offrirà approfondimenti di carattere scientifico, unitamente a pubblicazioni dal taglio più tecnico e pratico, con la collaborazione del ricercatore di area lavoro della Fondazione nazionale dei commercialisti, dei componenti del Dipartimento del Lavoro e delle apposite commissioni di studio istituite in seno al Consiglio nazionale.

L’informativa n. 1/2023, dedicata al “Lavoratore sportivo“ (link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/07/2023_07_03_informativa-area-lavoro-def.pdf) e incentrata sulla riforma dell’ordinamento sportivo, inaugura la rubrica dei “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto a tutti quei professionisti che dal 1° luglio dovranno confrontarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro del mondo sportivo.

Il Consiglio nazionale, a partire dall’approvazione della legge delega n. 86/2019, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e per tutti i professionisti impegnati in tale ambito.

Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

Il travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo, quindi, se per un verso è di imminente attuazione, per altro verso non può considerarsi definitivamente concluso, stante la recente approvazione da parte del Governo di un ulteriore decreto correttivo, c.d. “correttivo bis”, che interviene anche su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 e di cui è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione dei commercialisti, curata dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, si inserisce in tale contesto con l’intento di fornire un primo supporto concreto, di carattere operativo, a tutti quei professionisti che saranno chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo.

Un quaderno operativo, arricchito da utili schemi illustrativi e riepilogativi, che passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico – per coadiuvare i commercialisti interessati ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo.

Il documento, nella parte conclusiva, illustra le novità più significative del nuovo decreto “correttivo bis” in corso di approvazione che, ancora una volta, andrà a modificare e integrare il D.Lgs. n. 36/2021. L’operatività delle relative disposizioni è subordinata al raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da pronunciarsi entro 45 giorni dalla trasmissione dell’atto.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 4 luglio 2023)




Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i nuovi modelli di relazione aggiornati

Pubblicata anche la versione aggiornata del verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le versioni aggiornate dei documenti sulla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e sulla “Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”. Entrambi i lavori rientrano nell’attività dell’area di delega dei Consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini.

Il documento sulla relazione unitaria – a cura della Commissione del Consiglio nazionale “Sfida Qualità”, presieduta da Ermando Bozza -, giunto all’ottava edizione, nell’ottica di fornire uno strumento tecnico e operativo ai sindaci-revisori, propone una disamina delle principali novità caratterizzanti il bilancio d’esercizio 2022 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici e non standardizzabili, per cui il documento si prefigge di fornire utili indicazioni nella delicata fase di reporting ai soci, senza avere pretesa di esaustività. La relazione unitaria dei sindaci-revisori è, infatti, la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significati identificati e valutati. Le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione, seppur caratterizzati da evidenti differenze, presentano aspetti sinergici che trovano la migliore capacità informativa laddove si opti per una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione. Il documento comprende anche le ipotesi di coordinamento delle osservazioni e proposte che l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., deve fare ai soci al fine dell’approvazione del bilancio, con i diversi casi di giudizio di revisione con modifica.

Vengono inoltre fornite nella sezione “Allegati” due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie quali quelle relative alla sospensione degli ammortamenti (misura prorogata con L. n. 25/2022, ai bilanci dell’esercizio 2022) e al rinvio dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” delle perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (ovvero degli artt. 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.), misura estesa, con legge 24 febbraio 2013, n. 14, anche alle perdite 2022. Completa il set degli allegati il modello di rinuncia ai termini concessi ai soci dall’art. 2429, co. 3, c.c.

Come di consueto, il Consiglio Nazionale ha pubblicato anche il modello della relazione all’assemblea dei soci redatta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale della società.

Si tratta del modello di relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. che il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., redigono e depositano in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il documento è stato curato dalla Commissione “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, presieduta da Nicola Cavalluzzo. Tutta l’attività svolta nel corso dell’esercizio dall’organo di controllo trova la sua sintesi nel “rapporto” annuale ai soci. Pertanto, anche quest’anno si è proceduto ad aggiornare il modello della relazione all’assemblea dei soci, rivedendo e approfondendo quello dello scorso anno, alla luce delle significative novità normative intervenute nel frattempo. Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate da questo Consiglio nazionale nel 2020 e aggiornate a gennaio 2021 e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Per quanto sopra, e considerate le disposizioni del c.d. decreto Milleproroghe in ordine alla possibilità di “sterilizzare” le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, al fine di fornire un utile strumento di lavoro per i Professionisti il Consiglio nazionale ha messo a disposizione anche l’aggiornamento del “Verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 29 marzo 2023)

 Link ai documenti: 

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Link  esterno verso: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502832




De Nuccio (Commercialisti), serve soluzione per esodati Superbonus

Il presidente della categoria: “Stop alla norma inevitabile, ma non va chiusa la porta a chi è rimasto in mezzo al guado”

 

La disciplina dei bonus edilizi “è stata cruciale per il rilancio dell’economia nazionale nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma è stata anche, probabilmente, la più “truffata” della storia della nostra Repubblica, e questo non certo per la sua intrinseca tecnicalità, ma per la mancata iniziale previsione delle opzioni relative ai bonus edilizi ordinari di controlli preventivi da parte dei professionisti, che si sono invece mostrati decisivi per evitare le frodi in materia di superbonus. Il suo blocco è stato indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, ma ora va trovata una soluzione-ponte per la lunga lista dei cosiddetti “esodati” dalle opzioni, cioè coloro che, alla data del 16 febbraio, sono rimasti a metà del guado”.

È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, in corso di svolgimento a Roma.

“Occorre evitare di chiudere la porta in faccia a coloro che hanno operato nell’ambito di una sostanziale correttezza nonché di punire eccessivamente chi i lavori li ha fatti davvero, pur commettendo qualche errore meramente formale o documentale”, ha aggiunto.

 

Secondo il presidente dei commercialisti,

“tra i correttivi allo studio per le spese sostenute nel 2022, la soluzione da preferire sembra essere quella di dare la possibilità di comunicare, entro il prossimo 31 marzo, la cessione anche prima della conclusione dell’accordo, purché risulti avviata l’istruttoria. Per gli interventi di edilizia libera occorre invece tutelare quanto meno i lavori con acconti pagati prima del 16 febbraio scorso o, ancora, chi ha ordinato i materiali, ma non aveva ancora eseguito alcuna opera a tale data”.

Ma il tema decisamente più impellente, ha sottolineato Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale e tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti,

“è individuare con la massima solerzia una soluzione per sbloccare l’enorme massa di crediti, che si stima in circa 19,5 miliardi, che attualmente imprese e cittadini non riescono a monetizzare. In quest’ambito, il Consiglio nazionale sostiene la proposta di ABI-ANCE sulla compensabilità dei crediti all’interno dei modelli F24 intermediati dalle banche, nei limiti naturalmente di predeterminate quote percentuali. Si potrebbero poi coinvolgere nel processo di acquisizione dei crediti le principali imprese a partecipazione pubblica”.

Per Regalbuto, il processo di conversione del decreto-legge 11/2023 rappresenta

“l’occasione per fare chiarezza sui numerosi dubbi applicativi che a tre anni dall’entrata in vigore delle norme ancora persistono. Per tale ragione, il Consiglio nazionale ha presentato alcune proposte emendative al fine di chiarire, attraverso norme di interpretazione autentica, il perimetro applicativo della norma, al fine di evitare che in futuro si radichino copiosi contenziosi. Tra queste proposte, ci sono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito Soa per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus e una ridefinizione più chiara delle attestazioni necessarie ai fine del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 marzo 2023)

 




Pnrr: dai Commercialisti proposte su Crisi d’impresa e Giustizia tributaria

Il Consiglio nazionale dei commercialisti in audizione al Senato: “Incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata e difendere il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria”

 

Crisi d’impresa e giustizia tributaria

 

Sono le due disposizioni del disegno di legge di attuazione del Pnrr sulle quali si è concentrato il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione tenutasi oggi presso la Commissione Bilancio del Senato, durante la quale i professionisti hanno anche presentato un documento con proposte emendative.

Sulla crisi d’impresa la proposta della categoria “punta a rafforzare le misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, alla luce delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’erario o gli enti pubblici – che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà – e della opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative”.

“La nostra proposta emendativa – hanno spiegato –  consentirebbe al debitore di raggiungere un accordo per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, anche se già affidati in carico all’agente della riscossione, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative”

In materia di giustizia triduaria, i Commercialisti propongono di abrogare l’innalzamento a 5.000 euro del limite di valore per il giudizio monocratico tributario di primo grado, tutelando così il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.

“La recente riforma della giustizia tributaria – hanno proseguito – ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione sulle controversie di minor valore. Il comma 2 dell’articolo 40, che proponiamo di abrogare, interviene su tale disciplina al fine di ridurre ulteriormente i tempi del processo tributario di merito, innalzando quel limite da 3.000 euro a 5.000.

L’estrema complessità ed eterogeneità del giudizio tributario, che richiede all’organo giudicante competenze specialistiche tanto nelle materie giuridiche quanto in quelle economico-aziendali, non facilmente rinvenibili in un unico soggetto, induce ancora oggi a ritenere che la collegialità degli organi di giustizia tributaria sia un valore da preservare, indipendentemente dal valore della controversia. Tanto più che la lodevole introduzione del giudice monocratico nel processo tributario, giustificata dalla previsione della riforma della figura del magistrato tributario professionale a tempo pieno, richiede tempi ancora molto lunghi”.

“L’attuale carenza di magistrati tributari a tempo pieno impone dunque una maggiore prudenza nei confronti di misure come quella di cui proponiamo l’abolizione”, hanno concluso.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 6 marzo 2023)




Tregua fiscale: Commercialisti, evitare disparità di trattamento tra i contribuenti

Le proposte del Consiglio nazionale della categoria in un documento trasmesso al Viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo. Il Presidente de Nuccio: “Proposte ragionevoli che migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro applicativo”

 

Ammettere la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità relative al controllo formale delle dichiarazioni, prevedere anche per i contribuenti in regola con i pagamenti rateali relativi a accertamento con adesione, reclamo/mediazione, conciliazione e acquiescenza, la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni sulle somme ancora dovute, estendere gli effetti della definizione delle liti pendenti anche ai contributi previdenziali e assistenziali determinati in dichiarazione. Sono alcune delle proposte che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha trasmesso al viceministro all’Economia e alle Finanze, On.le Maurizio Leo, con l’auspicio di un loro rapido recepimento normativo.

Per il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, “si tratta di proposte ragionevoli finalizzate a dare piena attuazione all’articolato pacchetto di misure relative alla Tregua fiscale, che migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro applicativo, garantendo un miglior coordinamento normativo tra i vari istituti previsti”.

“Siamo confidenti – ha proseguito il presidente de Nuccio – che il viceministro Leo, sempre molto attento alle istanze dei commercialisti, possa condividere e far proprie le proposte contenute nel documento che gli abbiamo consegnato”.

“Una delle più evidenti lacune dell’attuale contesto normativo – ha evidenziato la consigliera delegata all’area Contenzioso tributario, Rosa D’Angiolella – riguarda l’esclusione delle comunicazioni relative al controllo formale delle dichiarazioni dal campo di applicazione della definizione agevolata degli avvisi bonari, che penalizza ingiustificatamente i contribuenti destinatari di tali comunicazioni. Occorre poi garantire anche ai contribuenti più virtuosi che si siano avvalsi degli istituti deflativi del contenzioso (quali accertamento con adesione, reclamo/mediazione, conciliazione e acquiescenza) e che siano in regola con i piani di rateazione sottoscritti – prosegue – la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, analogamente a quanto previsto per chi è in regola con i piani di rateazione relativi agli avvisi di bonari derivanti dai controlli automatizzati della dichiarazione”.

Per quanto concerne la definizione delle liti pendenti, la consigliera delegata all’area Contenzioso tributario sottolinea invece l’esigenza di “rimuovere l’attuale “doppio binario” fiscale/previdenziale, prevedendo l’estensione degli effetti della definizione anche ai contributi la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.

“In termini più generali – conclude D’Angiolella – andrebbe inoltre verificata la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti della rate relative agli istituti deflattivi del contenzioso a prescindere dalla notifica della cartella di pagamento successivamente al primo gennaio 2023”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 22 febbraio 2023)




Consiglio nazionale Commercialisti: ravvedimento operoso, ridurre il tasso degli interessi 

Il Consiglio nazionale scrive a Giorgetti e Leo. De Nuccio: “L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno renderà più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo e comporterà rilevanti effetti distorsivi”

 

Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi.

È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.

Come ricorda nella missiva il presidente della categoria Elbano de Nuccio,

“il ravvedimento operoso è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021. Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

“L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno – afferma de Nuccio – oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).

Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti”.

Nella lettera, i commercialisti aggiungono che

“la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario”.

Infine, la categoria evidenzia che

“la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 19 dicembre 2022)




Commercialisti: bene ipotesi Sisto di stop a reati formali con pace fiscale

De Nuccio: “Obiettivo deve essere una riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale che eviti congestionamento tribunali”

 

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti accoglie con particolare favore e apprezzamento le dichiarazioni del Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, circa la possibilità che, attraverso l’integrale adempimento dell’obbligazione fiscale e mediante il pagamento di una sanzione aggiuntiva, si possa giungere all’estinzione dei connessi procedimenti penali per reati meramente formali e scevri da condotte fraudolente”.

È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, all’anticipazione fatta ad un’agenzia di stampa dal Viceministro della Giustizia Sisto, secondo il quale su questa ipotesi i ministeri dell’Economia e della Giustizia starebbero facendo una valutazione preliminare.

“Peraltro – aggiunge de Nuccio – l’indicazione di Sisto è in sintonia con l’auspicio del nostro Consiglio nazionale che si possa giungere, in tempi brevi, ad una riforma del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale, che, attraverso un’opportuna armonizzazione ispirata anche al principio del ne bis in idem, eviti il congestionamento dei tribunali per vicende penali spesso di scarsa rilevanza”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 15 dicembre 2022)




La consulenza in ambito privacy: dal Cndcec una guida per i Commercialisti

Il Cndcec con informativa n. 117 del 12 dicembre 2022 ha diffuso il documento di ricerca “La consulenza in ambito privacy: una guida per i commercialisti”.

Il documento rappresenta l’inizio di un progetto di valorizzazione della Professione Commercialista attraverso l’individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. Redatto da un gruppo redatto da un gruppo di commercialisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito. In particolare, si segnala l’allegato 2 nel quale si fornisce un esempio di check list utile per poter valutare e, se del caso, implementare misure di sicurezza sia tecniche che organizzative.

È evidente, osserva il Cndcec, che trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del DPO.

 

Allegato 1 – Esempio di DPIA relativa all’installazione di un sistema di videosorveglianza (mediante utilizzo del software messo a disposizione dal CNIL)

Allegato 2 – Check list per la valutazione e l’eventuale implementazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative

Allegato 3 – Proposta di collaborazione in materia di privacy per l’assunzione dell’incarico professionale di data protection officer (DPO)

Allegato 4 – Proposta di collaborazione in materia di consulenza privacy

(Link esterni verso il sito web: https://www.commercialisti.it/)

 




Commercialisti. Sul regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate, bene principio di diritto 3/2022 dell’Agenzia delle entrate

 

Regalbuto: “Accolta la tesi del Consiglio nazionale sull’interpretazione della norma. Positivo confronto tecnico con l’Agenzia”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti apprende con favore la pubblicazione avvenuta ieri del principio di diritto n. 3/2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. Il principio supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n.454 del 16.09.2022.

È stato quindi chiarito che per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2008 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento, così come peraltro previsto dal dettato normativo.

Il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti delegato all’area fiscale, Salvatore Regalbuto sottolinea come sul tema, a seguito della pubblicazione della risposta a interpello 454/2022, “sia stata avviata un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate già nei primi giorni di ottobre e proseguita poi a novembre nel corso di incontri con gli esponenti della Divisione contribuenti della stessa Agenzia. E’ quindi apprezzabile la nuova interpretazione, che risponde al dettato normativo, così come è apprezzabile la disponibilità ricevuta per un confronto prettamente tecnico tra operatori della materia. Soprattutto su temi operativi, questo confronto non può che determinare maggior chiarezza e condivisione nell’applicazione delle norme, limitando errori e contenzioso, ed è con questo modus operandi che intendiamo radicare l’interlocuzione con le Istituzioni di riferimento”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 7 dicembre 2022)




Manovra 2023: Commercialisti, bene impianto complessivo

La categoria propone però una rateizzazione più lunga dei pagamenti, maggiore chiarezza su bonus edilizi e l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio dell’attività IVA

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.

È il giudizio sulla legge di Bilancio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in un documento inviato a Camera e Senato. Giudizio positivo che, a parere della categoria,

“va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato”.

Altrettanto positivo “è il quadro di norme teso a consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi e la definizione dei contenziosi tributari in essere”.

Nel documento, i commercialisti avanzano anche proposte emendative. Per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti,

“al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, propongono, la “facoltà di rateizzare il pagamento in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000, e in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000”.

Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3mila euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.

“Responsabilità del tutto ingiustificata”, affermano i commercialisti,

“non disponendo certo l’intermediario degli strumenti e dei poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA”. Peraltro, aggiungono, “la responsabilità scatterebbe per una violazione del contribuente che si perfeziona soltanto dopo l’apertura della partita IVA, che viene constatata attraverso controlli ex post dell’Agenzia delle entrate e che l’intermediario è impossibilitato a conoscere all’atto della trasmissione telematica della dichiarazione di inizio attività. Il che si traduce in una impropria attribuzione di responsabilità a carico dell’intermediario per comportamenti del contribuente soltanto successivi all’incarico ricevuto e neppure prevedibili all’atto dell’effettuazione dell’adempimento”.

La categoria ribadisce anche la richiesta di una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate.

“Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”, concludono.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 5 dicembre 2022)




Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all’albo

Realizzato dal Consiglio nazionale della categoria, è articolato in 20 moduli e permetterà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente per assolvere l’obbligo formativo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all’Albo il corso e-learning gratuito “Revisione legale dei conti 2022”, utile per assolvere l’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

I relatori sono: Valerio Antonelli, Cristina Bauco, Marcello Bessone, Ermando Bozza, Nicola Cavalluzzo, Annalisa De Vivo, Ciro Di Carluccio, Giuseppe D’Onza, Riccardo Losi, Maurizio Masini, Claudio Miglio, Alessandra Pagani, Laura Pedicini, Alfonsina Pisano, Luisa Polignano, Matteo Pozzoli, Amedeo Sacrestano.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 novembre 2022)

 

 




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




Fissate le quote 2023 del Contributo annuale al CNDCEC

Con una informativa, la n. 98 del 20 Ottobre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha reso noto quanto deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 19 ottobre 2022, in merito alla determinazione della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2023 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale.

Nell’informativa si legge che “pur in un contesto di fervida ripresa delle attività istituzionali e nonostante le dinamiche di sensibile aumento dei prezzi di beni e servizi (…), la quota di contribuzione viene confermata in:

  • euro 30,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2022, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
  • euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale.

Nella medesima seduta consiliare è stata inoltre confermata in euro 130,00 la quota del contributo annuale dovuto dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013”.

Nel documento, inoltre, precisato “che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno”.

Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

  • la prima rata entro il 15 maggio 2023;
  • la seconda rata entro il 15 luglio 2023.

Ricordato, infine, che nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005. Il citato articolo, letto in combinato disposto con gli articoli 12, comma 1, lett. p) e 29, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto legislativo, prevede che mancato pagamento dei contributi ivi previsti può comportare la pronuncia di sospensione degli iscritti inadempienti. L’eventuale sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute.




Richiesta del pagamento dell’abrogato saldo Irap 2019 emesse per l’errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato. Note operative dai Commercialisti

Con una informativa, la n. 58 del 30 giugno 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fornito preziose indicazioni per gestire gli avvisi di irregolarità relativi al pagamento dell’abrogato saldo IRAP 2019 ed emessi per l’errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato.

Nell’informativa, si evidenzia che per sanare l’irregolarità il contribuente dovrà:

  • presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
  • trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.

 

Si seguito il testo integrale d’informativa CNDCEC n. 58 del 30 giugno 2022

 

Informativa n. 58/2022

 

Oggetto: Comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/2020

 

Cari Presidenti,

facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute sulla tematica in oggetto, il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per verificare le ragioni sottostanti all’emissione di un elevato numero di avvisi di irregolarità.

Dall’interlocuzione intercorsa con la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate è emerso quanto segue.

Con la circolare 20 agosto 2020, n. 25 – considerato che l’approvazione del modello di dichiarazione e delle relative specifiche tecniche era già intervenuta nel momento di emanazione della norma – è stato precisato che per beneficiare dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 era necessaria la compilazione della sezione XVIII del quadro IS e sono state fornite, altresì, le informazioni di dettaglio. Successivamente, la risoluzione 29 settembre 2021, n. 58, ha chiarito che la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 non pregiudica la fruizione del beneficio in argomento e che può essere regolarizzata dai contribuenti mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, accompagnata dal versamento della sanzione prevista dall’art. 8, c. 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Dagli approfondimenti svolti in fase di assistenza, su segnalazioni pervenute a livello centrale, è stato rilevato che le irregolarità riscontrate sono da ricondurre al mancato adeguamento/rispetto alle indicazioni di prassi sopra citate.

Conseguentemente, in sede di assistenza CIVIS, gli uffici, per poter regolarizzare la posizione riconosciuta “irregolare” riscontrano la presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, l’esito della lavorazione CIVIS è negativo.

Per sanare l’irregolarità l’utente dovrà:

  • presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
  • trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.

Vi invito, pertanto, a diffondere la presente ai Colleghi iscritti agli Ordini da Voi presieduti, restando a disposizione qualora la procedura prospettata dovesse presentare criticità.

Con i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio




Commercialisti,  prorogare il termine dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi

Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale”  

 

Disporre il differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 30 giugno.

E’ la richiesta formulata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

I commercialisti chiedono “un intervento che disponga, con il necessario anticipo rispetto all’attuale scadenza, la proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro il 20 agosto 2022 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Il rinvio, è spiegato nella missiva, viene richiesto “al fine di consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale, nell’ottica di favorire la compliance e razionalizzare il calendario fiscale”.   

De Nuccio sottolinea anche come “quest’anno l’attività di elaborazione e compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, funzionale al calcolo del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2021 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 2022, è in considerevole ritardo a causa, tra l’altro, di alcune contingenze che hanno imposto il differimento della messa a disposizione degli strumenti necessari per l’adempimento. Innanzitutto, i correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, sono stati approvati con decreto del 29 aprile 2022, pubblicato il 13 maggio 2022 sulla G.U.  Soltanto a partire dal 4 maggio scorso – spiega – gli studi professionali hanno potuto inviare all’Agenzia delle entrate le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA 2022”, indispensabili per il calcolo degli importi dovuti da ciascun contribuente per migliorare eventualmente il proprio punteggio di affidabilità fiscale”   

A ciò si è aggiunge che “le dichiarazioni precompilate sono state pertanto rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022 (invece che dal 30 aprile) ed è stato possibile modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato soltanto dallo scorso 31 maggio. Circostanze che hanno avuto ripercussioni anche sul lavoro delle software house che hanno dovuto ritardare il rilascio agli studi professionali degli applicativi necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni”.   

De Nuccio ricorda inoltre come “in questi primi mesi del 2022 è proseguita l’attività di supporto che i commercialisti hanno assicurato durante l’intero periodo emergenziale al fine di permettere a imprese, lavoratori e famiglie colpiti dalla pandemia l’accesso alle molteplici forme di sostegno che hanno alleviato gli effetti conseguenti sia alle misure di lockdown che al rallentamento brusco e generalizzato dell’economia”

Il presidente dei commercialisti invita infine a “tener conto anche degli ulteriori adempimenti ordinariamente in scadenza nel mese di giugno – tra cui, solo per citarne alcuni, quelli ai fini IMU, IVA e delle ritenute e contributi”.  

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 17 giugno 2022)




Commercialisti al Governo, prorogare l’autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: “Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”

Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede

“un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata

“con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Nella lettera inviata agli esponenti dell’esecutivo e delle Entrate, il presidente dei commercialisti spiega come

“per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell’estrema complessità delle verifiche che l’adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione – aggiunge – sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza”.

“E’ evidente – prosegue – che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici. I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell’autodichiarazione sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo resosi necessario per l’approvazione della disciplina attuativa e della relativa modulistica. Considerata la complessità della materia, è davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all’adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti”.

 

Il presidente conclude la missiva sottolineando come

“in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di lockdown, i commercialisti sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L’impegno profuso dai commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene”.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° giugno 2022)




Elbano De Nuccio proclamato presidente dei Commercialisti italiani

La commissione elettorale del Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti espressi nelle elezioni del 29 aprile. Con lui risultano eletti 20 consiglieri nazionali, di cui 8 donne

La commissione elettorale appositamente costituitasi presso il Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltesi lo scorso 29 aprile, proclamando vincitrice la lista “Dialogo ascolto e concretezza” guidata da Elbano de Nuccio, neopresidente della categoria. Alla lista de Nuccio sono stati attributi 375 voti complessivi, contro i 327 della lista “Insieme per la professione del futuro: innovare per competere”, capitanata da Vincenzo Moretta. Gli ultimi passaggi formali post-elettorali si terranno nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e poi con la cerimonia ufficiale di insediamento, che si terrà presso la sede dello stesso Ministero.

Dopo Claudio Siciliotti, Gerardo Longobardi e Massimo Miani, de Nuccio è il quarto presidente eletto alla guida dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da quando, nel 2008, è nato l’Albo unico che riunisce sotto lo stesso tetto ragionieri e commercialisti. La sua elezione giunge al termine di una serie di rinvii, dovuti sia all’emergenza Covid che ad alcuni ricorsi, e di un periodo di commissariamento del Consiglio nazionale, iniziato nel novembre dello scorso anno.

Nato a Napoli nel 1970, barese di adozione, de Nuccio è stato presidente dell’Ordine dei commercialisti del capoluogo pugliese dal 2017 al 2022. Professore straordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro e, presso lo stesso ateneo, direttore scientifico dell’Osservatorio sulla Gestione della Crisi d’Impresa e del Master Universitario di II livello “Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, è stato tra l’altro membro del Board dell’IFAC (International Federation of Accountants), del Board dell’Edinburgh Group e dell’Organismo italiano di contabilità. Tante sia le esperienze di direzione e gestione di enti pubblici, imprese pubbliche e private, sia quelle professionali quale componente di collegi sindacali e consulenze in enti pubblici.

Quelle appena svoltesi, sono le prime elezioni tenutesi con un regolamento che prevedeva le quote di genere. Le donne elette sono otto. Con de Nuccio entrano in Consiglio in qualità di consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Grosseto), Marina Andretta (Savona), Cristina Bertinelli (Perugia), Aldo Campo (Barcellona Pozzo Di Gotto), Rosa D’Angiolella (Napoli Nord), Michele De Tavonatti (Brescia), Fabrizio Escheri (Palermo), Gian Luca Galletti (Bologna), Giovanna Greco (Vasto), Cristina Marrone (Cassino), Maurizio Masini (Pisa), Pasquale Mazza (Trento), David Moro (Treviso), Eliana Quintili (Fermo), Salvatore Regalbuto (Torino), Antonio Repaci (Palmi), Pierpaolo Sanna (Cagliari), Liliana Smargiassi (Larino), Giuseppe Venneri (Lecce) e Gabriella Viggiano (Matera).

 

(Così, Comunicato stampa  CNDCEC del 9 maggio 2022)




Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i modelli di relazione aggiornati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2021.

I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I modelli di relazione, il cui aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi all’esercizio 2021, sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 31 marzo 2022)

 

I documenti sono scaricabile dall’area istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).

 

 

 




Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Milleproroghe 2022, Commercialisti: riduzione di capitale, effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti | Anche la guerra in Ucraina impone massima prudenza e scetticismo professionale a amministratori e organi di controllo

Va accolta con favore la recente modifica apportata con il Decreto “Milleproroghe” all’art. 6 del Decreto “Liquidità”, tramite cui, in relazione alle nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, viene nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e di scioglimento della società. Ma questa modifica non esclude la necessità di effettuare comunque valutazioni ragionevoli e prudenti. È l’indicazione che emerge dal documento “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”, redatto dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionali dei Commercialisti.

Secondo i commercialisti, nella stagione pandemica e dell’emergenza sanitaria la nuova disposizione può rappresentare un’opportunità per le società che presentino perdite nuove rispetto a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Tali nuove perdite, considerate le difficoltà correlate alla pandemia, potrebbero essere fisiologiche qualora la società, nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, abbia iniziato percorsi volti al recupero della redditività.

Nello studio si evidenzia tuttavia come la proroga del regime di favore non escluda la necessità di effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti per fruire della sterilizzazione con modalità selettive e non indiscriminate. Anche l’adozione di diversi provvedimenti salvifici può contribuire a evitare la dispersione dei valori aziendali che la posticipazione degli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione alla chiusura del quinto esercizio successivo – rectius all’assemblea che approva il relativo bilancio – potrebbe solo ritardare. Da questo punto di vista, sottolineano i commercialisti, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del going concern, la funzione di garanzia esercitata dall’organo di controllo, nell’adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione. Particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni in cui le perdite di oltre un terzo abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi necessariamente approntare, in questi casi, una valida pianificazione degli interventi da adottare nel quinquennio successivo per scongiurare lo scioglimento della società. Se la pianificazione proposta dall’organo di amministrazione non dovesse apparire adeguata, l’organo di controllo, durante i successivi cinque esercizi, potrebbe attivarsi, sollecitando la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, ovvero richiedendo l’adozione di altri strumenti previsti nell’ordinamento per il superamento della crisi e la ristrutturazione dell’impresa”.

Dalla Fondazione nazionale della categoria arriva anche un allarme sulle ricadute del difficile momento economico e della guerra in Ucraina, che potrebbero manifestarsi in tutta la loro gravità a causa delle interruzioni della attività per le sanzioni economiche adottate, ovvero a causa delle restrizioni inflitte e dei rincari delle materie prime provenienti dalla Russia. Pur trattandosi di situazioni connotate da elevata instabilità economica, in cui la pianificazione di azioni future è condizionata da eventi del tutto imprevedibili, sarà opportuno adottare atteggiamenti improntati al massimo livello di prudenza e scetticismo professionale da parte degli amministratori e da parte degli organi di controllo”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 25 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”

(Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1625)




Società tra professionisti non decollano. Poche e piccole | Uno studio del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Sono solo 4mila su oltre 2 milioni di professionisti. 1.350 quelle iscritte all’Albo dei commercialisti (32% del totale). Più diffuse al Nord che al Centro Sud, alla fine del 2021 occupavano quasi 10 mila addetti. Costituite in media da 2,8 soci, occupano 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Per la categoria servono misure fiscali per rilanciarle

Poche e piccole, con pochi dipendenti e un basso valore della produzione, più diffuse al Nord (Nord-est l’1,6% e Nord-Ovest 1,5% del totale degli iscritti) che al Centro (0,8%) e al Sud (0,5%). È la fotografia delle circa 1.350 società tra professionisti iscritte alla fine dell’anno all’Albo dei commercialisti, scattata dalla Fondazione nazionale dei commercialisti che – assieme al Consiglio nazionale della categoria – ha realizzato la ricerca “Il ruolo delle STP nell’evoluzione della professione di commercialista”.

Le STP di commercialisti equivalgono al 32% delle poco più di 4mila presenti tra gli oltre due milioni di professionisti italiani. Numeri che, ad ormai più di dieci anni dalla loro introduzione con la Legge 183/2011 (art. 10), certificano la loro scarsa diffusione nel mondo delle libere professioni.

Secondo la ricerca della Fondazione nazionale, le STP dei Commercialisti occupano circa 10 mila addetti con un valore della produzione totale stimato per il 2020 pari a 742 milioni di euro. Si tratta del 4,2% del totale addetti occupati in tutti gli studi professionali dei Commercialisti e del 6,2% del valore totale generato dagli stessi.

L’analisi si sofferma in particolare sui dati di bilancio delle più di 900 Stp costituite in forma di società di capitali. Da questa fotografia emerge il quadro di una società tra commercialisti di dimensioni mediamente molto piccole e con uno scarso ricorso al capitale. Basti pensare che ogni società è costituita mediamente da 2,8 soci ed occupa 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Inoltre, il valore della produzione per singola società è pari a poco meno di 550 mila euro. Solo 7 società hanno più di dieci soci, mentre solo il 7,9% ha più di 10 dipendenti e solo l’8,8% supera il milione di ricavi.

Le Stp, oltre ad essere poche e piccole, sono anche molto eterogenee rappresentando, di fatto, un sistema di studi professionali eccessivamente frammentato, caratterizzato, oltre che dal tradizionale prevalere del modello atomistico della professione rappresentato dallo studio individuale, dalla compresenza di modelli piuttosto eterogenei in cui la ricerca di economie di scala e/o di specializzazione conduce a forme di aggregazione professionale prevalentemente ibride. La maggior parte delle società di capitali utilizzate a fini strumentali così come la gran parte degli studi associati sono rimasti estranei al fenomeno delle Stp.

Tra le principali criticità messe in evidenza dallo studio, si segnalano la mancanza di una disciplina fiscale e la carenza in più parti della disciplina giuridica. Tale deficit normativo ha determinato un’incertezza di fondo che impedisce una corretta valutazione dei costi e dei benefici dello strumento, bloccando di fatto il processo evolutivo della professione. Secondo la ricerca dei commercialisti, bisognerebbe prendere in seria considerazione le analisi sui limiti e sui vincoli del modello societario delle Stp disegnato dalla legge 183/2011 e provvedere alla loro rimozione per rendere questo modello più appetibile per i Commercialisti e, in generale, per le professioni liberali. Proprio alle STP è dedicato uno dei punti qualificanti del manifesto del Consiglio nazionale dei commercialisti per la riforma fiscale. La proposta della categoria è quella di prevedere la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali.  (Così, comunicato stampa Cndcec del 22 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca della fondazione nazionale commercialisti “Il ruolo delle stp nell’evoluzione della professione di commercialista”




Ragionieri commercialisti. Aggiornati i codici ateco

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo) dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività

Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La novità è stata comunicata con un’informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.

Nell’informativa si spiega che i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere. (Così, comunicato stampa Cndcec del 21 marzo 2022)

 

 




Professioni. Commercialisti, estendere l’equo compenso a tutte le imprese

Estendere l’applicazione dell’equo compenso ad ogni impresa, senza limiti dimensionali, per realizzare appieno gli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina intende perseguire. È’ la posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti, contenuta in un documento di osservazioni all’Atto Senato 2419, inviata alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Lo stesso Consiglio nazionale giudica “positivo il fatto che alcuni degli emendamenti presentati vadano in questa direzione”.

Secondo i commercialisti

“l’Atto Senato 2419, nella sua attuale formulazione, contiene alcune novità rilevanti, che risultano in linea con quanto segnalato dal Consiglio Nazionale negli ultimi anni. Tuttavia, le disposizioni relative al perimetro applicativo dell’equo compenso non sono state modificate in modo significativo rispetto alla vigente disciplina e, dunque, non risultano ancora adeguate a garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile”.

Nel documento inviato al Senato, il Consiglio nazionale sottolinea come

“l’estensione alle società con più di 50 dipendenti ovvero con fatturato superiore ai 10 milioni di euro fa riferimento a realtà imprenditoriali che, nel contesto italiano, si qualificano come realtà importanti, seguite per lo più da professionisti ‘strutturati’. Le modifiche apportate, dunque, rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela soprattutto in riferimento ai giovani professionisti, che continueranno ad essere esclusi, di fatto, dalla disciplina dell’equo compenso”.

L’auspicio della categoria è quello di giungere

“ad un abbassamento di tali parametri dimensionali realmente significativo, finanche alla loro eliminazione, in modo che la norma, trovando applicazione nei confronti di ogni impresa, aderisca maggiormente alla realtà dello specifico contesto economico e imprenditoriale italiano e realizzi tutti quegli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina dell’equo compenso intende perseguire”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 14 marzo 2022)




Giustizia tributaria: Commercialisti, garantire indipendenza e specializzazione

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione al Senato: “Sì a magistrati tributari a tempo pieno”

 “La riforma della giustizia tributaria è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto fisco-contribuenti. Ora che con il PNRR è tornata di grande attualità, è bene che la politica vi dedichi la massima attenzione. Si tratta di un tema sensibile per migliorare la competitività del nostro Paese, un’occasione di cambiamento che non va sprecata”.

E’ quanto ha affermato Pasquale Saggese, coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale dei commercialisti, intervenuto in rappresentanza del Consiglio nazionale della categoria in audizione presso le Commissione riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato. Secondo i commercialisti, la riforma

“deve puntare a rendere le attuali Commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità e equidistanza dalle parti, introducendo un giudice a tempo pieno, professionale e specializzato, che possa garantire autonomia e terzietà della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività”. 

Per il Consiglio nazionale della categoria, i futuri organi giudicanti

“dovranno essere composti da soggetti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami, che preveda il diritto tributario e l’economia aziendale tra le materie di esame e tra i titoli preferenziali di studio e di servizio. Magistrati a tempo pieno, professionali e specializzati, retribuiti in misura predeterminata dalla legge e incentivati in base al merito e alla produttività, che siano altresì sottoposti all’obbligo di formazione continua”.

Secondo i commercialisti

“il rinnovamento strutturale della giustizia tributaria nel segno della professionalità e della reale specializzazione richiede evidentemente un adeguato periodo transitorio per garantire il graduale inserimento dei nuovi giudici e preservare, contestualmente, le professionalità operanti nelle attuali Commissione tributarie”.

Per la categoria va poi meglio definito il perimetro dei soggetti abilitati alla difesa tecnica. Per una giustizia iperspecialistica, quale quella tributaria, il Consiglio nazionale ritiene

“indispensabile riconoscere il ruolo di difensore ai soli professionisti iscritti negli albi degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, e ciò anche nel giudizio di legittimità”.

Infine, per la piena attuazione del principio del giusto processo e delle parità delle armi, Saggese ha richiamato la necessità di

 “vietare la trattazione delle udienze in forma “cartolare” nonostante il verificarsi di periodi di emergenza come quello attuale, e di garantire anche ai contribuenti l’accessibilità alla banca dati della giurisprudenza tributaria di merito tenuta dal MEF, che gli enti impositori possono invece consultare liberamente”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° marzo 2022)

Link al documento consegnato in audizione




Commercialisti, sciolto il Consiglio Nazionale. Il Ministero della giustizia nomina tre commissari straordinari

 

Si tratta di Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa e Paolo Giuliano, tre commercialisti incaricati di proseguire l’iter elettorale per gli Ordini locali e di curare gli adempimenti per le elezioni del Consiglio nazionale, convocate da via Arenula per il 28 febbraio 2022

Con un decreto firmato dalla Ministra Marta Cartabia, il Ministero della Giustizia ha sciolto oggi il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e ha nominato tre commissari straordinari dell’Ente. Si tratta dei commercialisti Maria Rachele Vigani, classe 1955, iscritta all’Ordine di Bergamo, Rosario Giorgio Costa, classe 1942, Vicepresidente dell’Ordine di Lecce e Paolo Giuliano, classe 1959, iscritto all’Ordine di Torre Annunziata. Avranno l’incarico di proseguire l’iter elettorale già avviato per il rinnovo dei Consigli territoriali della categoria e di curare gli adempimenti per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, che si terranno il 28 febbraio 2022, come stabilito oggi dal Ministero della Giustizia. Ai commissari straordinari spetterà anche il compito di curare la gestione ordinaria e il disbrigo delle pratiche urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale. 

Il decreto arriva dopo che nei giorni scorsi l’ormai ex presidente dei commercialisti, Massimo Miani, assieme ad altri otto consiglieri nazionali, aveva rassegnato le dimissioni. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 25 novembre 2021)




Commercialisti. Si è dimesso il presidente del Consiglio Nazionale dei Massimo Miani

 

 

La decisione annunciata in una lettera alla Ministra Cartabia firmata anche da altri otto consiglieri: “Il Consiglio nazionale ha sempre operato correttamente. La scelta delle dimissioni per andare al voto velocemente, evitando il rischio di ulteriori contenziosi elettorali”

Con una lettera inviata oggi alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia, al sottosegretario Francesco Paolo Sisto e al Direttore della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, Giovanni Mimmo, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, ha rassegnato le sue dimissioni.

La decisione di Miani giunge dopo che nei giorni scorsi il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso cautelare presentato dal Consiglio Nazionale per la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio del 16 ottobre 2021 che aveva sospeso il procedimento elettorale degli Ordini territoriali della categoria, ed è motivata dalla volontà di garantire l’espletamento delle operazioni elettorali della categoria nel più breve tempo possibile, affidando il procedimento elettorale ad un Commissario straordinario.  

“Abbiamo appreso con piacere quanto deciso dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 6206 del 19 novembre 2021 con la quale è stato accolto il ricorso cautelare presentato dal Consiglio Nazionale per la riforma dell’ordinanza TAR Lazio n. 5547 del 16 ottobre 2021”, è scritto nella missiva sottoscritta, oltre che da Miani, anche dal Vicepresidente Giorgio Luchetta e dai consiglieri nazionali Davide Di Russo, Marcella Galvani, Maurizio Grosso, Francesco Muraca, Lorenzo Sirch, Alessandro Solidoro e Giuseppe Tedesco.  

“Tengo ad evidenziare – scrive Miani – che quanto espresso nella citata ordinanza, ancorché non ci consenta di affermare – nelle more del giudizio di merito – la piena legittimità dell’operato del Consiglio Nazionale, ci permette di ritenere degne di meritevolezza le ragioni addotte a base della nostra difesa e di evidenziare i fatti e le circostanze che hanno condotto noi e gli Ordini territoriali ad operare oltre l’originario termine del mandato. Non sfugge, infatti, che il Consiglio di Stato non trascura di considerare non solo l’esistenza di norme speciali all’interno dell’ordinamento professionale che disciplinano il regime di prorogatio degli organi uscenti, ma anche che l’attuale situazione non è frutto dell’inerzia del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali, quanto piuttosto “del protratto regime di sospensione imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari medio tempore assunte dal giudice”.

“Come ho già avuto modo di rappresentarvi – prosegue la lettera – sono certo che il Consiglio Nazionale ha sempre operato correttamente, in costante raccordo con il Ministero vigilante, avendo come fine ultimo la tutela dell’intera Categoria. Pur nell’apprezzare quanto affermato dal Consiglio di Stato in relazione alla necessità di scongiurare il commissariamento del Consiglio Nazionale nelle more del giudizio di merito del TAR già calendarizzato per il prossimo 25 febbraio 2022, ritengo che sia necessario adottare tutte le soluzioni possibili per cercare di arrivare al voto degli Ordini territoriali prima della fine del mese di febbraio e di scongiurare che possano sorgere ulteriori contenziosi in ordine alle elezioni dei Consigli territoriali, rese oggi possibili grazie alla ripresa del procedimento elettorale, stante la revoca della sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato”.

“La conflittualità che purtroppo contraddistingue la nostra Categoria – aggiunge Miani – mi induce a rassegnare le dimissioni, nella speranza che l’affidamento del procedimento elettorale ad un Commissario straordinario possa agevolare e velocizzare il processo di rinnovamento degli organi di rappresentanza territoriali e nazionali”.

“Confido – conclude Miani – che, preso atto delle mie dimissioni e di quelle dei Consiglieri nazionali firmatari della presente, si disponga in tempi brevi la nomina del Commissario straordinario per poter garantire l’espletamento delle operazioni elettorali nel più breve tempo possibile”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 22 novembre 2021)




Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

 




Società non quotate, completato l’aggiornamento del documento di lavoro “Verbali del Collegio sindacale”

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”. Si tratta di una rielaborazione approfondita del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili, come è noto, dal 1° gennaio 2021.

Si ricorda che il primo aggiornamento del documento, pubblicato lo scorso maggio in prossimità della stagione dedicata all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, aveva anticipato i seguenti verbali: 1) il verbale relativo alla riunione del Collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione di bilancio ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c; 2) il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale; 3) il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina di cui all’art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il documento raccoglie 55 esempi di verbali predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento della propria attività di vigilanza, sin dal momento del loro insediamento. Gli esempi di verbale contraddistinguono i momenti salienti della vigilanza esercitata dal Collegio sindacale non incaricato della revisione legale, così come individuati nella disciplina declinata nel Codice civile e approfonditi nelle raccomandazioni contenute nelle nuove Norme di comportamento, pubblicate il mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.

Contestualmente, sono stati pubblicati utili schemi per la redazione della relazione dei sindaci redatta ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2020.

 

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).