Commercialisti, l’IA entra nel codice deontologico

Novità introdotte in considerazione della legge che disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Modifiche anche al codice delle sanzioni. Violazioni punite con sospensione da tre a sei mesi

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico della professione.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 novembre 2025. Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l’Informativa 178/2025.

Secondo quanto previsto dai nuovi commi dell’articolo 21 del codice deontologico, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale (Comma 8).

Quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, il professionista se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati e di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti in materia (Comma 9).

In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta (Comma 10).

Le novità introdotte nel codice delle sanzioni prevedono che la violazione dei doveri di cui all’articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporti l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta invece una sospensione fino a tre mesi.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 4 dicembre 2025)




Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il testo arriva a otto anni dal precedente. Nuove sanzioni dopo le novità introdotte nelle scorse settimane con il codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

 

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

 

Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno. In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, mentre per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura.

 

Nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.

 

Nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi. Per chi, invece, suggerisce comportamenti fraudolenti scatta la sospensione fino a un anno. Per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

 

Per quanto riguarda il capitolo delle critiche a mezzo social, a seguito della modifica della disposizione deontologica, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

 

“L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni – commenta il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

 

Per il delegato a Compensi professionali e deontologia, Pasquale Mazza, “questo nuovo Codice costituisce un importante passo in avanti per la professione. L’auspicio è che, assieme al Codice deontologico, esso possa contribuire a adottare comportamenti virtuosi senza la necessità di doverlo attivare”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al testo del nuovo Regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17 aprile 2024 e in vigore da 18 aprile