Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i nuovi modelli di relazione aggiornati

Pubblicata anche la versione aggiornata del verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le versioni aggiornate dei documenti sulla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e sulla “Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”. Entrambi i lavori rientrano nell’attività dell’area di delega dei Consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini.

Il documento sulla relazione unitaria – a cura della Commissione del Consiglio nazionale “Sfida Qualità”, presieduta da Ermando Bozza -, giunto all’ottava edizione, nell’ottica di fornire uno strumento tecnico e operativo ai sindaci-revisori, propone una disamina delle principali novità caratterizzanti il bilancio d’esercizio 2022 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici e non standardizzabili, per cui il documento si prefigge di fornire utili indicazioni nella delicata fase di reporting ai soci, senza avere pretesa di esaustività. La relazione unitaria dei sindaci-revisori è, infatti, la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significati identificati e valutati. Le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione, seppur caratterizzati da evidenti differenze, presentano aspetti sinergici che trovano la migliore capacità informativa laddove si opti per una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione. Il documento comprende anche le ipotesi di coordinamento delle osservazioni e proposte che l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., deve fare ai soci al fine dell’approvazione del bilancio, con i diversi casi di giudizio di revisione con modifica.

Vengono inoltre fornite nella sezione “Allegati” due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie quali quelle relative alla sospensione degli ammortamenti (misura prorogata con L. n. 25/2022, ai bilanci dell’esercizio 2022) e al rinvio dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” delle perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (ovvero degli artt. 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.), misura estesa, con legge 24 febbraio 2013, n. 14, anche alle perdite 2022. Completa il set degli allegati il modello di rinuncia ai termini concessi ai soci dall’art. 2429, co. 3, c.c.

Come di consueto, il Consiglio Nazionale ha pubblicato anche il modello della relazione all’assemblea dei soci redatta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale della società.

Si tratta del modello di relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. che il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., redigono e depositano in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il documento è stato curato dalla Commissione “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, presieduta da Nicola Cavalluzzo. Tutta l’attività svolta nel corso dell’esercizio dall’organo di controllo trova la sua sintesi nel “rapporto” annuale ai soci. Pertanto, anche quest’anno si è proceduto ad aggiornare il modello della relazione all’assemblea dei soci, rivedendo e approfondendo quello dello scorso anno, alla luce delle significative novità normative intervenute nel frattempo. Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate da questo Consiglio nazionale nel 2020 e aggiornate a gennaio 2021 e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Per quanto sopra, e considerate le disposizioni del c.d. decreto Milleproroghe in ordine alla possibilità di “sterilizzare” le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, al fine di fornire un utile strumento di lavoro per i Professionisti il Consiglio nazionale ha messo a disposizione anche l’aggiornamento del “Verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 29 marzo 2023)

 Link ai documenti: 

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Link  esterno verso: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502832




De Nuccio (Commercialisti), serve soluzione per esodati Superbonus

Il presidente della categoria: “Stop alla norma inevitabile, ma non va chiusa la porta a chi è rimasto in mezzo al guado”

 

La disciplina dei bonus edilizi “è stata cruciale per il rilancio dell’economia nazionale nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma è stata anche, probabilmente, la più “truffata” della storia della nostra Repubblica, e questo non certo per la sua intrinseca tecnicalità, ma per la mancata iniziale previsione delle opzioni relative ai bonus edilizi ordinari di controlli preventivi da parte dei professionisti, che si sono invece mostrati decisivi per evitare le frodi in materia di superbonus. Il suo blocco è stato indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, ma ora va trovata una soluzione-ponte per la lunga lista dei cosiddetti “esodati” dalle opzioni, cioè coloro che, alla data del 16 febbraio, sono rimasti a metà del guado”.

È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, in corso di svolgimento a Roma.

“Occorre evitare di chiudere la porta in faccia a coloro che hanno operato nell’ambito di una sostanziale correttezza nonché di punire eccessivamente chi i lavori li ha fatti davvero, pur commettendo qualche errore meramente formale o documentale”, ha aggiunto.

 

Secondo il presidente dei commercialisti,

“tra i correttivi allo studio per le spese sostenute nel 2022, la soluzione da preferire sembra essere quella di dare la possibilità di comunicare, entro il prossimo 31 marzo, la cessione anche prima della conclusione dell’accordo, purché risulti avviata l’istruttoria. Per gli interventi di edilizia libera occorre invece tutelare quanto meno i lavori con acconti pagati prima del 16 febbraio scorso o, ancora, chi ha ordinato i materiali, ma non aveva ancora eseguito alcuna opera a tale data”.

Ma il tema decisamente più impellente, ha sottolineato Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale e tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti,

“è individuare con la massima solerzia una soluzione per sbloccare l’enorme massa di crediti, che si stima in circa 19,5 miliardi, che attualmente imprese e cittadini non riescono a monetizzare. In quest’ambito, il Consiglio nazionale sostiene la proposta di ABI-ANCE sulla compensabilità dei crediti all’interno dei modelli F24 intermediati dalle banche, nei limiti naturalmente di predeterminate quote percentuali. Si potrebbero poi coinvolgere nel processo di acquisizione dei crediti le principali imprese a partecipazione pubblica”.

Per Regalbuto, il processo di conversione del decreto-legge 11/2023 rappresenta

“l’occasione per fare chiarezza sui numerosi dubbi applicativi che a tre anni dall’entrata in vigore delle norme ancora persistono. Per tale ragione, il Consiglio nazionale ha presentato alcune proposte emendative al fine di chiarire, attraverso norme di interpretazione autentica, il perimetro applicativo della norma, al fine di evitare che in futuro si radichino copiosi contenziosi. Tra queste proposte, ci sono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito Soa per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus e una ridefinizione più chiara delle attestazioni necessarie ai fine del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 marzo 2023)

 




Gestori della crisi d’impresa. Dal 6 marzo iscrizioni al corso e-learning gratuito organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti

Organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in convenzione con l’Università LUMSA, ha una durata di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli a cui si affiancano due ore di laboratorio

Dal prossimo 6 marzo sarà possibile iscriversi al corso di formazione e-learning gratuito organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in convenzione con l’Università LUMSA, per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa, che consentirà ai commercialisti di assolvere agli obblighi formativi necessari per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi e dell’insolvenza (ex art. 356, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Il corso, predisposto nel rispetto delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura e aggiornate al 1° febbraio 2023, ha una durata complessiva di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli, ai quali si affiancano due ore di laboratorio.

Ogni modulo sarà propedeutico per l’accesso al modulo successivo.

L’evento potrà essere fruito da tutti gli iscritti attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Dal 6 marzo 2023 sarà quindi possibile iscriversi al corso accedendo alla pagina https://academy.assosoftware.it e, con l’apposito pulsante, compilare correttamente tutti i campi richiesti. Al termine della procedura, ogni iscritto riceverà un’e-mail di conferma contenente le istruzioni e il link per partecipare al corso.

Per assolvere agli obblighi di formazione richiesti dall’art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 sarà necessario partecipare a tutte le 44 ore in cui si articola il corso. Al termine dell’interno percorso formativo sarà disponibile, nell’area riservata di ciascun iscritto alla piattaforma, la certificazione che attesterà la partecipazione al corso e che potrà essere utilizzata per documentare l’assolvimento degli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi.

Coloro che non parteciperanno a tutte le 44 ore del corso potranno in ogni caso utilizzare i crediti formativi conseguiti solo al fine dell’assolvimento dell’obbligo formativo professionale.

Il corso sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023 e sarà possibile scaricare gli attestati entro il 30 settembre 2024.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 22 febbraio 2023)

 




Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all’albo

Realizzato dal Consiglio nazionale della categoria, è articolato in 20 moduli e permetterà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente per assolvere l’obbligo formativo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all’Albo il corso e-learning gratuito “Revisione legale dei conti 2022”, utile per assolvere l’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

I relatori sono: Valerio Antonelli, Cristina Bauco, Marcello Bessone, Ermando Bozza, Nicola Cavalluzzo, Annalisa De Vivo, Ciro Di Carluccio, Giuseppe D’Onza, Riccardo Losi, Maurizio Masini, Claudio Miglio, Alessandra Pagani, Laura Pedicini, Alfonsina Pisano, Luisa Polignano, Matteo Pozzoli, Amedeo Sacrestano.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 novembre 2022)

 

 




Fissate le quote 2023 del Contributo annuale al CNDCEC

Con una informativa, la n. 98 del 20 Ottobre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha reso noto quanto deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 19 ottobre 2022, in merito alla determinazione della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2023 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale.

Nell’informativa si legge che “pur in un contesto di fervida ripresa delle attività istituzionali e nonostante le dinamiche di sensibile aumento dei prezzi di beni e servizi (…), la quota di contribuzione viene confermata in:

  • euro 30,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2022, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
  • euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale.

Nella medesima seduta consiliare è stata inoltre confermata in euro 130,00 la quota del contributo annuale dovuto dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013”.

Nel documento, inoltre, precisato “che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno”.

Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

  • la prima rata entro il 15 maggio 2023;
  • la seconda rata entro il 15 luglio 2023.

Ricordato, infine, che nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005. Il citato articolo, letto in combinato disposto con gli articoli 12, comma 1, lett. p) e 29, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto legislativo, prevede che mancato pagamento dei contributi ivi previsti può comportare la pronuncia di sospensione degli iscritti inadempienti. L’eventuale sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute.




Richiesta del pagamento dell’abrogato saldo Irap 2019 emesse per l’errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato. Note operative dai Commercialisti

Con una informativa, la n. 58 del 30 giugno 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fornito preziose indicazioni per gestire gli avvisi di irregolarità relativi al pagamento dell’abrogato saldo IRAP 2019 ed emessi per l’errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato.

Nell’informativa, si evidenzia che per sanare l’irregolarità il contribuente dovrà:

  • presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
  • trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.

 

Si seguito il testo integrale d’informativa CNDCEC n. 58 del 30 giugno 2022

 

Informativa n. 58/2022

 

Oggetto: Comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/2020

 

Cari Presidenti,

facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute sulla tematica in oggetto, il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per verificare le ragioni sottostanti all’emissione di un elevato numero di avvisi di irregolarità.

Dall’interlocuzione intercorsa con la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate è emerso quanto segue.

Con la circolare 20 agosto 2020, n. 25 – considerato che l’approvazione del modello di dichiarazione e delle relative specifiche tecniche era già intervenuta nel momento di emanazione della norma – è stato precisato che per beneficiare dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 era necessaria la compilazione della sezione XVIII del quadro IS e sono state fornite, altresì, le informazioni di dettaglio. Successivamente, la risoluzione 29 settembre 2021, n. 58, ha chiarito che la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 non pregiudica la fruizione del beneficio in argomento e che può essere regolarizzata dai contribuenti mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, accompagnata dal versamento della sanzione prevista dall’art. 8, c. 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Dagli approfondimenti svolti in fase di assistenza, su segnalazioni pervenute a livello centrale, è stato rilevato che le irregolarità riscontrate sono da ricondurre al mancato adeguamento/rispetto alle indicazioni di prassi sopra citate.

Conseguentemente, in sede di assistenza CIVIS, gli uffici, per poter regolarizzare la posizione riconosciuta “irregolare” riscontrano la presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, l’esito della lavorazione CIVIS è negativo.

Per sanare l’irregolarità l’utente dovrà:

  • presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
  • trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.

Vi invito, pertanto, a diffondere la presente ai Colleghi iscritti agli Ordini da Voi presieduti, restando a disposizione qualora la procedura prospettata dovesse presentare criticità.

Con i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio




Commercialisti,  prorogare il termine dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi

Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale”  

 

Disporre il differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 30 giugno.

E’ la richiesta formulata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

I commercialisti chiedono “un intervento che disponga, con il necessario anticipo rispetto all’attuale scadenza, la proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro il 20 agosto 2022 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Il rinvio, è spiegato nella missiva, viene richiesto “al fine di consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale, nell’ottica di favorire la compliance e razionalizzare il calendario fiscale”.   

De Nuccio sottolinea anche come “quest’anno l’attività di elaborazione e compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, funzionale al calcolo del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2021 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 2022, è in considerevole ritardo a causa, tra l’altro, di alcune contingenze che hanno imposto il differimento della messa a disposizione degli strumenti necessari per l’adempimento. Innanzitutto, i correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, sono stati approvati con decreto del 29 aprile 2022, pubblicato il 13 maggio 2022 sulla G.U.  Soltanto a partire dal 4 maggio scorso – spiega – gli studi professionali hanno potuto inviare all’Agenzia delle entrate le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA 2022”, indispensabili per il calcolo degli importi dovuti da ciascun contribuente per migliorare eventualmente il proprio punteggio di affidabilità fiscale”   

A ciò si è aggiunge che “le dichiarazioni precompilate sono state pertanto rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022 (invece che dal 30 aprile) ed è stato possibile modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato soltanto dallo scorso 31 maggio. Circostanze che hanno avuto ripercussioni anche sul lavoro delle software house che hanno dovuto ritardare il rilascio agli studi professionali degli applicativi necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni”.   

De Nuccio ricorda inoltre come “in questi primi mesi del 2022 è proseguita l’attività di supporto che i commercialisti hanno assicurato durante l’intero periodo emergenziale al fine di permettere a imprese, lavoratori e famiglie colpiti dalla pandemia l’accesso alle molteplici forme di sostegno che hanno alleviato gli effetti conseguenti sia alle misure di lockdown che al rallentamento brusco e generalizzato dell’economia”

Il presidente dei commercialisti invita infine a “tener conto anche degli ulteriori adempimenti ordinariamente in scadenza nel mese di giugno – tra cui, solo per citarne alcuni, quelli ai fini IMU, IVA e delle ritenute e contributi”.  

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 17 giugno 2022)




Commercialisti al Governo, prorogare l’autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: “Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”

Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede

“un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata

“con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Nella lettera inviata agli esponenti dell’esecutivo e delle Entrate, il presidente dei commercialisti spiega come

“per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell’estrema complessità delle verifiche che l’adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione – aggiunge – sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza”.

“E’ evidente – prosegue – che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici. I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell’autodichiarazione sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo resosi necessario per l’approvazione della disciplina attuativa e della relativa modulistica. Considerata la complessità della materia, è davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all’adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti”.

 

Il presidente conclude la missiva sottolineando come

“in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di lockdown, i commercialisti sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L’impegno profuso dai commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene”.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° giugno 2022)




Elbano De Nuccio proclamato presidente dei Commercialisti italiani

La commissione elettorale del Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti espressi nelle elezioni del 29 aprile. Con lui risultano eletti 20 consiglieri nazionali, di cui 8 donne

La commissione elettorale appositamente costituitasi presso il Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltesi lo scorso 29 aprile, proclamando vincitrice la lista “Dialogo ascolto e concretezza” guidata da Elbano de Nuccio, neopresidente della categoria. Alla lista de Nuccio sono stati attributi 375 voti complessivi, contro i 327 della lista “Insieme per la professione del futuro: innovare per competere”, capitanata da Vincenzo Moretta. Gli ultimi passaggi formali post-elettorali si terranno nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e poi con la cerimonia ufficiale di insediamento, che si terrà presso la sede dello stesso Ministero.

Dopo Claudio Siciliotti, Gerardo Longobardi e Massimo Miani, de Nuccio è il quarto presidente eletto alla guida dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da quando, nel 2008, è nato l’Albo unico che riunisce sotto lo stesso tetto ragionieri e commercialisti. La sua elezione giunge al termine di una serie di rinvii, dovuti sia all’emergenza Covid che ad alcuni ricorsi, e di un periodo di commissariamento del Consiglio nazionale, iniziato nel novembre dello scorso anno.

Nato a Napoli nel 1970, barese di adozione, de Nuccio è stato presidente dell’Ordine dei commercialisti del capoluogo pugliese dal 2017 al 2022. Professore straordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro e, presso lo stesso ateneo, direttore scientifico dell’Osservatorio sulla Gestione della Crisi d’Impresa e del Master Universitario di II livello “Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, è stato tra l’altro membro del Board dell’IFAC (International Federation of Accountants), del Board dell’Edinburgh Group e dell’Organismo italiano di contabilità. Tante sia le esperienze di direzione e gestione di enti pubblici, imprese pubbliche e private, sia quelle professionali quale componente di collegi sindacali e consulenze in enti pubblici.

Quelle appena svoltesi, sono le prime elezioni tenutesi con un regolamento che prevedeva le quote di genere. Le donne elette sono otto. Con de Nuccio entrano in Consiglio in qualità di consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Grosseto), Marina Andretta (Savona), Cristina Bertinelli (Perugia), Aldo Campo (Barcellona Pozzo Di Gotto), Rosa D’Angiolella (Napoli Nord), Michele De Tavonatti (Brescia), Fabrizio Escheri (Palermo), Gian Luca Galletti (Bologna), Giovanna Greco (Vasto), Cristina Marrone (Cassino), Maurizio Masini (Pisa), Pasquale Mazza (Trento), David Moro (Treviso), Eliana Quintili (Fermo), Salvatore Regalbuto (Torino), Antonio Repaci (Palmi), Pierpaolo Sanna (Cagliari), Liliana Smargiassi (Larino), Giuseppe Venneri (Lecce) e Gabriella Viggiano (Matera).

 

(Così, Comunicato stampa  CNDCEC del 9 maggio 2022)




Terzo settore, dai Commercialisti il modello di relazione dell’organo di controllo per il bilancio di esercizio

Un Documento Cndcec-Fnc ispirato alle indicazioni delle Norme di comportamento dell’organo di controllo

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento con il modello della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall’organo di controllo – anche monocratico – degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2020.

Il modello della relazione interessa l’organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all’organo di controllo stesso, l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore. (Cosi, comunicato stampa Cndcec del 13 aprile 2022)

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i modelli di relazione aggiornati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2021.

I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I modelli di relazione, il cui aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi all’esercizio 2021, sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 31 marzo 2022)

 

I documenti sono scaricabile dall’area istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).

 

 

 




Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Milleproroghe 2022, Commercialisti: riduzione di capitale, effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti | Anche la guerra in Ucraina impone massima prudenza e scetticismo professionale a amministratori e organi di controllo

Va accolta con favore la recente modifica apportata con il Decreto “Milleproroghe” all’art. 6 del Decreto “Liquidità”, tramite cui, in relazione alle nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, viene nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e di scioglimento della società. Ma questa modifica non esclude la necessità di effettuare comunque valutazioni ragionevoli e prudenti. È l’indicazione che emerge dal documento “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”, redatto dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionali dei Commercialisti.

Secondo i commercialisti, nella stagione pandemica e dell’emergenza sanitaria la nuova disposizione può rappresentare un’opportunità per le società che presentino perdite nuove rispetto a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Tali nuove perdite, considerate le difficoltà correlate alla pandemia, potrebbero essere fisiologiche qualora la società, nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, abbia iniziato percorsi volti al recupero della redditività.

Nello studio si evidenzia tuttavia come la proroga del regime di favore non escluda la necessità di effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti per fruire della sterilizzazione con modalità selettive e non indiscriminate. Anche l’adozione di diversi provvedimenti salvifici può contribuire a evitare la dispersione dei valori aziendali che la posticipazione degli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione alla chiusura del quinto esercizio successivo – rectius all’assemblea che approva il relativo bilancio – potrebbe solo ritardare. Da questo punto di vista, sottolineano i commercialisti, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del going concern, la funzione di garanzia esercitata dall’organo di controllo, nell’adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione. Particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni in cui le perdite di oltre un terzo abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi necessariamente approntare, in questi casi, una valida pianificazione degli interventi da adottare nel quinquennio successivo per scongiurare lo scioglimento della società. Se la pianificazione proposta dall’organo di amministrazione non dovesse apparire adeguata, l’organo di controllo, durante i successivi cinque esercizi, potrebbe attivarsi, sollecitando la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, ovvero richiedendo l’adozione di altri strumenti previsti nell’ordinamento per il superamento della crisi e la ristrutturazione dell’impresa”.

Dalla Fondazione nazionale della categoria arriva anche un allarme sulle ricadute del difficile momento economico e della guerra in Ucraina, che potrebbero manifestarsi in tutta la loro gravità a causa delle interruzioni della attività per le sanzioni economiche adottate, ovvero a causa delle restrizioni inflitte e dei rincari delle materie prime provenienti dalla Russia. Pur trattandosi di situazioni connotate da elevata instabilità economica, in cui la pianificazione di azioni future è condizionata da eventi del tutto imprevedibili, sarà opportuno adottare atteggiamenti improntati al massimo livello di prudenza e scetticismo professionale da parte degli amministratori e da parte degli organi di controllo”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 25 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”

(Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1625)




Società tra professionisti non decollano. Poche e piccole | Uno studio del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Sono solo 4mila su oltre 2 milioni di professionisti. 1.350 quelle iscritte all’Albo dei commercialisti (32% del totale). Più diffuse al Nord che al Centro Sud, alla fine del 2021 occupavano quasi 10 mila addetti. Costituite in media da 2,8 soci, occupano 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Per la categoria servono misure fiscali per rilanciarle

Poche e piccole, con pochi dipendenti e un basso valore della produzione, più diffuse al Nord (Nord-est l’1,6% e Nord-Ovest 1,5% del totale degli iscritti) che al Centro (0,8%) e al Sud (0,5%). È la fotografia delle circa 1.350 società tra professionisti iscritte alla fine dell’anno all’Albo dei commercialisti, scattata dalla Fondazione nazionale dei commercialisti che – assieme al Consiglio nazionale della categoria – ha realizzato la ricerca “Il ruolo delle STP nell’evoluzione della professione di commercialista”.

Le STP di commercialisti equivalgono al 32% delle poco più di 4mila presenti tra gli oltre due milioni di professionisti italiani. Numeri che, ad ormai più di dieci anni dalla loro introduzione con la Legge 183/2011 (art. 10), certificano la loro scarsa diffusione nel mondo delle libere professioni.

Secondo la ricerca della Fondazione nazionale, le STP dei Commercialisti occupano circa 10 mila addetti con un valore della produzione totale stimato per il 2020 pari a 742 milioni di euro. Si tratta del 4,2% del totale addetti occupati in tutti gli studi professionali dei Commercialisti e del 6,2% del valore totale generato dagli stessi.

L’analisi si sofferma in particolare sui dati di bilancio delle più di 900 Stp costituite in forma di società di capitali. Da questa fotografia emerge il quadro di una società tra commercialisti di dimensioni mediamente molto piccole e con uno scarso ricorso al capitale. Basti pensare che ogni società è costituita mediamente da 2,8 soci ed occupa 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Inoltre, il valore della produzione per singola società è pari a poco meno di 550 mila euro. Solo 7 società hanno più di dieci soci, mentre solo il 7,9% ha più di 10 dipendenti e solo l’8,8% supera il milione di ricavi.

Le Stp, oltre ad essere poche e piccole, sono anche molto eterogenee rappresentando, di fatto, un sistema di studi professionali eccessivamente frammentato, caratterizzato, oltre che dal tradizionale prevalere del modello atomistico della professione rappresentato dallo studio individuale, dalla compresenza di modelli piuttosto eterogenei in cui la ricerca di economie di scala e/o di specializzazione conduce a forme di aggregazione professionale prevalentemente ibride. La maggior parte delle società di capitali utilizzate a fini strumentali così come la gran parte degli studi associati sono rimasti estranei al fenomeno delle Stp.

Tra le principali criticità messe in evidenza dallo studio, si segnalano la mancanza di una disciplina fiscale e la carenza in più parti della disciplina giuridica. Tale deficit normativo ha determinato un’incertezza di fondo che impedisce una corretta valutazione dei costi e dei benefici dello strumento, bloccando di fatto il processo evolutivo della professione. Secondo la ricerca dei commercialisti, bisognerebbe prendere in seria considerazione le analisi sui limiti e sui vincoli del modello societario delle Stp disegnato dalla legge 183/2011 e provvedere alla loro rimozione per rendere questo modello più appetibile per i Commercialisti e, in generale, per le professioni liberali. Proprio alle STP è dedicato uno dei punti qualificanti del manifesto del Consiglio nazionale dei commercialisti per la riforma fiscale. La proposta della categoria è quella di prevedere la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali.  (Così, comunicato stampa Cndcec del 22 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca della fondazione nazionale commercialisti “Il ruolo delle stp nell’evoluzione della professione di commercialista”




Ragionieri commercialisti. Aggiornati i codici ateco

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo) dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività

Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La novità è stata comunicata con un’informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.

Nell’informativa si spiega che i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere. (Così, comunicato stampa Cndcec del 21 marzo 2022)

 

 




Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

 




Professione commercialista e status di socio di società di capitali. Solo la gestione (anche di fatto) per “interesse proprio” determina una situazione di incompatibilità

 

Lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Questo è quanto ribadisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021 (di seguito riportato). Nel risposta Cndcec evidenzia, peraltro che “laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione”.

 

Il testo integrale della risposta “Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021”, con oggetto: Incompatibilità – Socio-lavoratore di start-up.

 

Con il quesito formulato il 21 settembre l’Ordine chiede di sapere se incorra in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritta nella sez. A dell’Albo che assuma la qualità di socio lavoratore di una start-up innovativa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (più specificamente: in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un’innovativa piattaforma di commercio elettronico locale, incentrata sulla valorizzazione delle attività locali, compresi specialisti e professionisti).

Si osserva preliminarmente che la start-up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di società cooperativa) che svolge in via esclusiva o prevalente l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (1). La legge richiede alcuni requisiti ai fini della iscrizione delle start up in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Riguardo poi al “socio lavoratore” si evidenzia che è tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un’attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro avente le caratteristiche tipiche del rapporto subordinato (2). Sulla effettiva ammissibilità di tale figura si è sviluppato ampio dibattito nella dottrina e in giurisprudenza in considerazione del fatto che la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione. In tal senso si è affermato che ciò appare da escludersi nel caso in cui il socio lavoratore sia il socio di maggioranza (3), ovvero laddove questi sia anche presidente del consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico (4) nel medesimo ente, dovendosi escludere in tali casi la possibilità di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri (che costituisce il requisito tipico della subordinazione).

Ciò premesso, l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui) (5). Poiché per “esercizio di attività di impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico, nelle Note interpretative dell’incompatibilità (6) è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l’incompatibilità ricorrerà solo qualora l’iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente (7) nella suddetta società e rivesta, nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione) (8).

Come può osservarsi, dunque, lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Le note hanno, in tal senso, precisato che lo status di socio di società di capitali è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale in ogni caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all’iscritto. Ne deriva che, come chiarito dalle Note stesse, “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11” (9). In altri termini, laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione.

Con riguardo al quesito posto, richiamando quanto indicato in riferimento alle caratteristiche del socio lavoratore e in particolare alle condizioni che permettono di realizzare concretamente il vincolo di subordinazione, sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l’incarico di amministratore con tutti o ampi poteri. Tuttavia, dovendo verificare il caso concreto, l’Ordine, al fine di escludere l’incompatibilità, dovrà accertare che l’iscritto, socio-lavoratore della start up, non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri.


(1) – Le start up innovative sono state introdotte nell’ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. D.L. ‘Start up’ o ‘Crescita’).

(2) – Sull’ammissibilità, in termini generali, di questa figura la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo orientate in senso positivo.

È appena il caso di ricordare che i soci lavoratori non sono ‘soci d’opera’ in quanto la loro attività a favore della società viene svolta non in esecuzione del rapporto societario, e quindi di socio, ma a seguito della stipula di rapporto di lavoro subordinato.

(3) – Vd. Trib. Genova, sent. n. 299/2014.

(4)  – Vd. Cass., n. 6819 del 24 maggio 2000.

(5)  – Vd. art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005:

«1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:
…
c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

(6) – Vd. “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139”, par. 3, pag. 11 e ss (vd. Informativa CNDCEC n. 26/2012) (link esterno al sito: www.commercialisti.it).

(7) – Vd. Note cit.,par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

In particolare, l’interesse economico prevalente ricorre qualora:
 – l’iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall’art. 2359 cod. civ. e altresì
 – qualora l’investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell’iscritto.

(8) – Come evidenziato nelle citate Note interpretative (link esterno al sito: www.commercialisti.it), gli ampi poteri gestionali sono ravvisabili certamente in capo all’amministratore unico, all’amministratore delegato, al Presidente del consiglio di amministrazione nonché al liquidatore.

(9) – Vd. nota precedente.




Società non quotate, completato l’aggiornamento del documento di lavoro “Verbali del Collegio sindacale”

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”. Si tratta di una rielaborazione approfondita del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili, come è noto, dal 1° gennaio 2021.

Si ricorda che il primo aggiornamento del documento, pubblicato lo scorso maggio in prossimità della stagione dedicata all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, aveva anticipato i seguenti verbali: 1) il verbale relativo alla riunione del Collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione di bilancio ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c; 2) il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale; 3) il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina di cui all’art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il documento raccoglie 55 esempi di verbali predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento della propria attività di vigilanza, sin dal momento del loro insediamento. Gli esempi di verbale contraddistinguono i momenti salienti della vigilanza esercitata dal Collegio sindacale non incaricato della revisione legale, così come individuati nella disciplina declinata nel Codice civile e approfonditi nelle raccomandazioni contenute nelle nuove Norme di comportamento, pubblicate il mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.

Contestualmente, sono stati pubblicati utili schemi per la redazione della relazione dei sindaci redatta ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2020.

 

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).

 

 




Commercialisti, via libera a emendamento Covid

Miani: “Ha prevalso la difesa dei diritti, un successo anche dell’impegno dei commercialisti italiani”. Luchetta: “Ora lavoriamo uniti per ok a Ddl malattia”

 

“Un’ottima notizia. Dopo un iter travagliato hanno prevalso il buon senso e la difesa del fondamentale diritto alla salute. Si tratta di un successo del primo firmatario dell’emendamento, Andrea de Bertoldi, e di tutti gli altri firmatari, appartenenti ad uno fronte politico ampio e trasversale. Ma questo è un successo anche dei commercialisti italiani, che sin dal primo momento hanno sostenuto questa iniziativa con forza e determinazione”.

 

E’ il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, all’approvazione da parte delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato dell’emendamento al DL Sostegni che prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19.

 

 

“Il momentaneo stop all’emendamento, avvenuto nei giorni scorsi per mancanza di copertura, ci era sembrato paradossale perché si negava ai professionisti un diritto riconosciuto ad altri lavoratori e lo si faceva in un frangente drammatico come quello che stiamo vivendo con l’emergenza pandemica”.

“Da questo momento in poi – aggiunge il Vicepresidente del Consiglio nazionale della categoria, Giorgio Luchetta – la nostra battaglia prosegue per l’approvazione in tempi il più rapidi possibile del Disegno di Legge relativo alle garanzie da fornire ai professionisti in caso di malattia grave o infortunio, non solo quando contraggono il Covid. L’approvazione dell’emendamento de Bertoldi è importante anche perché può fare da apripista all’approvazione di un provvedimento di ben più ampia portata, promosso dallo stesso de Bertoldi con la consulta dei parlamentari commercialisti, che gode peraltro anch’esso di un sostegno trasversale e unitario”.

(Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 maggio 2021)




Commercialisti, pubblicati i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento

 

 

Aggiornato il documento del 2014 per tener conto dell’evoluzione normativa, di nuove interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali e dell’emergenza Covid

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014. Il documento era stato posto in pubblica consultazione lo scorso anno. Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it)

Revisionati nell’ambito dell’area di delega “Procedure concorsuali e risanamento di impresa” dei consiglieri nazionali dei commercialisti Andrea Foschi e Sandro Santi, i Principi sono stati curati da AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi (limitandosi a quanto utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.

Riguardo al contenuto dei Nuovi Principi di attestazione, lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell’attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. Particolare attenzione viene infine riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle “utilità” esterne in relazione alle quali l’attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

I Nuovi Principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell’incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all’ampliamento, anche oltre i cinque anni, dell’orizzonte temporale del Piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall’attestatore.

Il lavoro è, infine, completato dalle attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter, 182-quinquies e 186-bis L.Fall. e dalla cosiddetta attestazione di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola “fine” al processo di risanamento. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 gennaio 2021)




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




Commercialisti, positiva risposta Mef su prima nomina revisori

Miani: “La risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società”  

  

 “La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.   

  

Nell’interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l’interpretazione in sede applicativa dell’articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.    

  

Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.   

  

“La risposta del Mef – sostiene Miani – chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51-bis”.  

 

Dell’argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 ottobre 2020)




D.L. “Rilancio”. Commercialisti e Consulenti del lavoro diserteranno la riunione all’Agenzia delle entrate sull’accesso ai contributi a fondo perduto

 

Calderone e Miani: “L’esclusione dei professionisti dalla norma è una inaccettabile discriminazione, ci batteremo per eliminarla”

I Consigli nazionali dei Consulenti del lavoro e dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili diserteranno la riunione convocata per domani presso l’Agenzia delle Entrate sul tema del contributo a fondo perduto previsto dal Dl “Rilancio” a favore degli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e titolari di partita IVA. Dal contributo sono stati esclusi all’ultimo minuto i professionisti ordinistici. Alla riunione, convocata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state invitate, assieme a Commercialisti e Consulenti del lavoro, le rappresentanze del mondo dell’impresa, del commercio, dell’agricoltura, dell’edilizia e degli artigiani.

“L’incredibile esclusione dei liberi professionisti dalla norma del Dl Rilancio sui contributi a fondo perduto”, scrivono in una nota congiunta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e quello dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, “ci impone di disertare la riunione convocata dal direttore della Agenzia delle Entrate Ruffini. Le nostre due categorie, assieme a tutte le professioni ordinistiche italiane, si batteranno in ogni modo affinché si ponga rimedio a questa inaccettabile discriminazione perpetrata ai danni di un settore trainante dell’economia italiana. Centinaia di migliaia di lavoratori, senza alcuna spiegazione logica, vengono esclusi da un importante provvedimento in una fase in cui, come tutto le realtà del mondo del lavoro, stanno patendo pesantemente gli effetti della crisi”. “Proprio in questi mesi di emergenza Coronavirus”, proseguono Miani e Calderone, “le attività delle nostre due professioni sono state giudicate “essenziali” dal Governo. Non abbiamo mai smesso di essere al fianco di imprese e contribuenti in settimane di grande difficoltà per il Paese. Ma è opportuno sottolineare come i nostri studi siano in sofferenza come le aziende. La politica non può ignorare questa realtà. La norma sull’accesso ai crediti a fondo perduto va modificata in sede di conversione parlamentare del Dl Rilancio”.

(Così, comunicato stampa congiunto 21 maggio 2020 dei Consigli nazionali dei Consulenti del lavoro e dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili)




D.L. “Rilancio”. Commercialisti, incomprensibile no a rinvio scadenze giugno | Miani: “Su contributi a fondo perduto trattamento di serie B per i professionisti”

“È davvero inaccettabile che in una manovra mai vista prima in termini di risorse stanziate, non si trovi il modo di prorogare, in un momento di tale gravità per il Paese, i versamenti relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno e di sbloccare la compensazione dei crediti IRPEF maturati nel 2019, dando la possibilità di monetizzarli anche prima della presentazione delle dichiarazioni”.

È quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, commentando il D.L. “Rilancio.

Miani sottolinea come “la cosa è ancor più singolare se si pensa che l’anno scorso bastò il ritardo nel rilascio dei nuovi ISA accumulato dalle strutture dell’Amministrazione finanziaria a convincere il nostro legislatore a concedere, con ampio anticipo, la proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni. Tale precedente lascia purtroppo poche giustificazioni allo sconfortante silenzio di oggi sul punto, in un periodo di totale emergenza sotto ogni punto di vista”.

Miani stigmatizza anche la norma che “con il dichiarato intento di venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, stabilisce che gli accertamenti in scadenza quest’anno siano “emessi” entro il 2020 e notificati soltanto successivamente, ma entro il 2021. Tale finalità – spiega il numero uno dei commercialisti – sarebbe stata realizzabile in modo certamente molto più efficace se solo si fosse prevista la sospensione dell’esecutività di tali accertamenti per tutto o parte del 2021 e del termine per impugnarli, mantenendo fermo l’obbligo di notificarli entro la fine del 2020”.

Il presidente dei commercialisti critica duramente anche l’esclusione dei liberi professionisti dall’accesso ai contributi a fondo perduto.

“Il D.L. Rilancio – afferma Miani – ha incredibilmente escluso tutti i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome dall’accesso al contributo a fondo perduto, relegandoli ancora una volta nel Fondo di ultima istanza. Un comparto del mondo del lavoro italiano tanto essenziale e qualificato quanto in grande sofferenza, subisce così un incomprensibile trattamento di serie B, a conferma di quanto siano radicati in certi settori i pregiudizi nei confronti dei liberi professionisti. Speriamo davvero che la politica si renda conto di quale assurda disparità di trattamento tra partite IVA stia mettendo in campo. Assieme a tutte le altre professioni ordinistiche ci batteremo per modificare questa norma”.

“Al di là di tali aspetti”, prosegue Miani, “emerge ancora una volta, con evidenza, un problema di carattere più generale – che con gli ultimi provvedimenti normativi sta diventando sempre più intollerabile – che è quello della crescente approssimazione nella scrittura delle norme, che pregiudica irrimediabilmente la chiarezza della legislazione. Approssimazione tanto più grave se si considera il forte ritardo con cui il D.L. Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispetto alla sua approvazione in Consiglio dei ministri e, quel che più conta, alle reali esigenze del Paese.

Il tema della qualità del drafting normativo è ormai poco più di un orpello di cui il legislatore sembra sempre più disinteressarsi, ma che risulta invece decisivo anche per abbattere il muro della burocrazia ritenuto ormai da più parti l’ostacolo principale per la “messa a terra” delle pur buone intenzioni del decisore politico”.

“Emblematico”, da questo punto di vista, “il modo con cui sono stati regolati non solo i termini di decadenza/prescrizione dell’attività di accertamento e riscossione degli Uffici ma anche la sospensione (e ora anche proroga) dei termini processuali. Il Decreto “Rilancio” interviene nuovamente su tali termini trascurando il coordinamento con quanto già disposto sul punto con il Decreto “Cura Italia”, rendendo il quadro complessivo ancor più inestricabile, con grave pregiudizio dei diritti del contribuente, mancando quegli elementari criteri di certezza sui termini a disposizione di contribuenti ed enti impositori. Qualità del drafting normativo – conclude Miani – che invece è essenziale per la chiarezza e la conoscibilità della legge e per la sua corretta applicazione da parte dei destinatari, ma anche – a pensarci bene – per l’efficienza nella sua attuazione da parte della Pubblica Amministrazione e per la competitività del sistema-paese nel suo complesso”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 maggio 2020)




Revisione legale dei conti. Dal Consiglio nazionale dei commercialisti la relazione unitaria di controllo societario

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Nel testo, giunto alla sua quarta edizione, si è aggiornata la versione dell’anno precedente per tenere conto delle novità normative (in specie il primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e delle circostanze legate all’emergenza Coronavirus.

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto in questa edizione del documento conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l’ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

 “Questo documento – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – arriva in un momento drammatico per il nostro Paese, nel quale il Consiglio nazionale si sta impegnando per essere al fianco delle strutture territoriali della categoria e degli iscritti e per fornire alla politica proposte con le quali provare a evitare a imprese e professioni crisi di liquidità insostenibili. Il documento sulla relazione unitaria che pubblichiamo i questi giorni è la testimonianza che la struttura del Consiglio nazionale continua a produrre materiale utile allo svolgimento del lavoro dei nostri colleghi, tanto più utile, ci auguriamo, in questo momento cosi difficile”.

 “In questo momento di enorme difficoltà e pericolo per il nostro Paese – aggiunge il Consigliere delegato alla materia, Raffaele Marcello – durante il pieno operare dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, il Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque opportuno congedare questo documento, di particolare utilità ai sindaci-revisori italiani. Essi si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e a dare un giudizio sul bilancio che ‘soffre’ delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento. Speriamo che questo strumento sia utile, come tutti quelli che lo hanno preceduto, per tutti i professionisti italiani”

(Cfr. comunicato pubblicato su “Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)”). 

Link al testo della “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” (Link sito: http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf




Coronavirus. Commercialisti, sospendere in tutta italia processi tributari e procedimenti di adesione

“Il diffondersi della situazione di emergenza legata al Coronavirus impone anche per i processi tributari il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali. Un provvedimento che deve riguardare non solo i contribuenti o i professionisti aventi sede nei comuni delle cosiddette zone rosse, ma quelli di tutto il territorio nazionale”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

“D’altra parte – commenta il presidente dei Commercialisti – quello tributario è l’unico processo non contemplato nel decreto legge 9/2020 che ha previsto il rinvio delle udienze e dei termini processuali per tutte le altre giurisdizioni”.

“La richiesta – spiega Miani – nasce dalla ovvia constatazione che soltanto un provvedimento di questa natura può garantire – ai professionisti abilitati a difendere dinanzi alle commissioni tributarie di tutto il Paese, nonché agli organi giudicanti e al personale di segreteria – le condizioni minime di sicurezza utili al contenimento di una ulteriore diffusione del contagio, nonché il tempo necessario a porre in essere le attività di difesa in favore dei contribuenti per effetto dell’emergenza in corso”.

“Analogo provvedimento – conclude Miani – è necessario per il termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Tali termini andrebbero anch’essi sospesi e con essi quelli per proporre l’eventuale ricorso”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 4 marzo 2020)




Sono “amichevoli” le comunicazioni di anomalia per la mancata trasmissione dei corrispettivi

“L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l’apposita procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”. Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura”.

Questo il testo del comunicato pubblicato nella home page del sito dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alle sollecitazioni avanzate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Assistenza fiscale – CIVIS




Commercialisti alle Entrate, in assenza di anomalie no al canale Civis per le comunicazioni sui corrispettivi telematici

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT).

In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Tenuto conto che nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, il Consiglio nazionale dei commercialisti si è prontamente attivato nei confronti dell’Agenzia delle entrate al fine di evitare l’utilizzo del canale CIVIS per i contribuenti non tenuti all’adempimento.

Abbiamo pertanto chiesto all’Agenzia di emanare un comunicato che, nell’ottica della massima collaborazione reciproca, rassicuri i contribuenti e i Commercialisti che li assistono sulla non necessità di fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie, con il sensibile auspicio di un intervento tempestivo in tal senso

(Così, comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 gennaio 2020)




Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 8 del 2020,  ha evidenziato di aver sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la questione della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.00.

Di seguito uno stralcio del documento CNDCEC e gli allegati.

Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5-03395 (allegato 3) e la n. 5-03396 (allegato 4) presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l’immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

 

Allegato 2

Nota tecnica

Regime forfetario – Nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Il comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45) ha aggiunto la nuova lettera d-ter) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario: «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, senza una disciplina specifica relativa alla decorrenza della sua efficacia, che occorre dunque chiarire in via interpretativa.

Al riguardo, va osservato che tale causa di esclusione era stata già introdotta, una prima volta, dall’articolo 1, comma 111, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70), con l’aggiunta della lettera d-bis) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche in tale occasione, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, senza una disciplina specifica circa la sua decorrenza. Causa di esclusione che è stata successivamente abrogata per effetto della sostituzione della citata lettera d-bis) ad opera dell’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal regime forfetario per «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro» a cui sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» per effetto dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione avvenuta con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In occasione dell’originaria introduzione, con legge n. 208/2015, della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (par. 2.3), ebbe modo di precisare che tale causa di esclusione “preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro”.

Tale interpretazione non teneva tuttavia nella giusta considerazione i principi di attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 che contiene disposizioni che, ai sensi del suo stesso articolo 1, comma 1, «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In particolare, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, dispone che «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

Ne consegue che le modifiche introdotte con disposizione entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno n «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», ossia dall’anno n+1, e, in ogni caso, «non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore».

È per questo che in occasione delle più recenti modifiche alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 introdotte dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), l’Agenzia delle entrate ha avvertito la necessità di rispettare il principio statutario innanzi richiamato.

In particolare, con riferimento alla riformulata causa di esclusione prevista per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni», l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2), ha precisato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto in tal modo che, in assenza di una specifica norma di decorrenza, l’efficacia temporale immediata di una disposizione che, cambiando le “regole del gioco”, prevede una causa di esclusione che non può essere rimossa dal contribuente, in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione stessa tale causa già sussisteva, si pone in aperto contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. E tanto, si badi bene, con riferimento ad una modifica della causa ostativa di cui alla lettera d) del più volte citato comma 57 di tipo soltanto parziale, essendo già previsto, anche precedentemente alle modifiche recate dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non potessero avvalersi del regime forfetario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

A maggior ragione dunque l’immediata efficacia di una causa di esclusione non prevista nell’anno in cui la sua assenza deve essere verificata determina la medesima violazione dello Statuto del contribuente che la più recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha voluto giustamente evitare con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2).

Ed è proprio questa la fattispecie che si è venuta a determinare in relazione alla nuova causa di esclusione prevista per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale nuova causa di esclusione è stata infatti introdotta dal comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma che fa riferimento all’anno precedente (già trascorso) quale momento di verifica della sua sussistenza, con conseguente impossibilità di rimozione da parte di coloro che si siano trovati nel 2019 nelle condizioni previste dalla nuova disposizione.

Per cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Allegato 3

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03395

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l’imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l’anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l’avvio per quest’anno, dell’altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l’acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall’Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare – :

se intenda confermare l’intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03395)

 

Allegato 4

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03396

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è mistero sui requisiti più stringenti per l’accesso nel 2020 al regime forfettario, di cui ai commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019;

l’attuale Governo ha voluto operare una vera e propria stretta sul regime forfettario introdotto dalla LegaSp al Governo con il decreto fiscale 2018, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva che ricavano fra i 65 mila e i 100 mila euro e mantenendo la tassazione agevolata al 15 per cento con tetto di 65 mila euro condizionato ai «paletti» che le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20 mila euro lordi e che siano esclusi i soggetti, che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro;

secondo quanto pubblicato su La Stampa – Economia & Finanza – l’11 gennaio 2020, in base allo statuto del contribuente, che fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro applicazione, non dovrebbe trovare applicazione la stretta sulla flat tax per il 2020;

lo stesso articolo di stampa ricorda che anche l’Agenzia dell’entrate nel 2019, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, aveva fatto slittare di un anno l’esclusione dalla flat tax per chi possedeva quote di controllo in società a responsabilità limitata, in considerazione dell’approvazione della norma a ridosso della fine dell’anno;

appare, dunque, più che mai razionale e logico per gli interroganti che, applicando lo stesso principio, chi nel 2019 ha superato i nuovi limiti fissati dalla legge di bilancio 2020 resta per tutto l’anno in corso in regime di flat tax, dovendo tuttavia adeguarsi nell’anno in corso ai nuovi «paletti» per poter rimanere in tale regime anche nel 2021;

tuttavia, l’obiettivo dichiarato del Governo di far cassa con le nuove restrizioni, indicando risparmi per poco meno di 1,5 miliardi di euro, lascia presumere agli interroganti che l’attuale maggioranza intenda «forzare» sull’applicazione da subito delle nuove regole di accesso al regime della tassazione piatta – :

se il Governo intenda far chiarezza su quanto esposto in premessa.

(5-03396)

 




Manovra: Commercialisti, smentita Gualtieri chiude surreale vicenda Daspo

 

La categoria apprezza le parole del Ministro. Pronti a collaborare sugli Isa, ma le associazioni sindacali non escludono nuove iniziative di protesta

“La smentita del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla strampalata e volutamente offensiva idea del “Daspo” per i commercialisti mette la parola fine  alle voci surreali che sono state alimentate negli ultimi giorni. Ringraziamo il Ministro, così come i numerosi esponenti politici di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno preso una posizione netta contro questa sciocchezza”.  È  quanto  affermano  in  una  nota  congiunta  il  presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e le  associazioni  sindacali della categoria (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) a margine di una riunione svoltasi oggi a Roma.

Al centro dell’incontro tra Consiglio nazionale e associazioni c’è la volontà di affrontare in maniera unitaria e con incontri periodici i prossimi passaggi relativi alla  situazione  di  difficoltà  che  ha  indotto la categoria alla prima astensione collettiva, che proprio oggi si conclude,  proclamata  in seguito alle molteplici difficoltà legate all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non solo.

“Intento comune di Consiglio nazionale e sindacati – si legge nella nota congiunta – è quello di lavorare a proposte comuni con spirito unitario. Con questo spirito affronteremo il dialogo con il ministero dell’Economia. Prendiamo atto favorevolmente di quanto ancora oggi affermato dal ministro Gualtieri, che ha parlato di un rapporto proficuo con i commercialisti sulla questione Isa. Dopo il rifiuto della politica di renderli facoltativi per quest’anno, ci auguriamo vivamente che ci sia spazio per ridurre al minimo gli enormi disagi che la loro applicazione sta determinando. A questo obiettivo Consiglio nazionale e sindacati lavoreranno assieme con proposte concrete e praticabili, come quelle già illustrate nei giorni scorsi negli incontri avuti al MEF”. “La categoria – prosegue la nota – è del resto da tempo impegnata sul fronte delle semplificazioni fiscali. A tal proposito, i sindacati approvano e condividono il pacchetto di semplificazioni messo a punto dallo stesso Consiglio nazionale con Confindustria, che domani sarà ufficialmente presentato alla Camera”.

Dal canto loro, i sindacati sottolineano come l’astensione da loro indetta, “la prima messa in atto dalla categoria con questa modalità, ha rappresentato un successo sia sul piano dell’adesione dei colleghi, che è stata ampia e partecipata, sia in termini di attenzione da parte degli organi di informazione. Le associazioni promotrici pensano già alle future iniziative da mettere in campo, senza escludere la programmazione di una nuova astensione, considerate le tante criticità che continuano a sussistere. Abbiamo dimostrato di non accettare più di subire passivamente decisioni che sono lesive del ruolo e della professionalità della categoria, che è capace di agire con compattezza per rivendicare il rispetto dei propri diritti e di quelli dei cittadini contribuenti”. (Così, comunicato stampa congiunto dell’8 ottobre 2019 del Consiglio nazionale dei commercialisti e delle associazioni sindacali della categoria)




Sciopero dei Commercialisti, le comunicazioni per aderire alla protesta di ottobre indetta dalle associazioni sindacali dei professionisti

 

Con un informativa, la n. 81/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha trasmesso agli Ordini territoriali le comunicazioni e i modelli di lettera delle organizzazioni sindacali della categoria per aderire allo sciopero di ottobre.

L’astensione riguarderà:

  • l’attività d’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 01/10/2019

  •  l’attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 07/10/2019

 

Le comunicazioni dei sindacati riguardano:

(Link al sito web ufficiale del CNDCEC, disponibile all’indirizzo http://www.commercialisti.it/)

Nella lettera ai clienti si ricorda che gli studi professionali aderiscono “all’astensione solo per le due attività sopra elencate, come previsto dall’astensione proclamata delle sigle sindacali di categoria”. Pertanto, prosegue la missiva “non verranno modificati gli orari di apertura e di chiusura dell’ufficio e saranno altresì espletate regolarmente tutte le altre attività dello studio”.