Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. In arrivo oltre 1 mln di “inviti” al ravvedimento

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Ai nastri di partenza oltre un milione di avvisi bonari

I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione

I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra euro 1.032 e euro 8.264 ad un importo di euro 172 (pari ad 1/6 del minimo).

In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze

Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:

compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;

utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Aggiornamento banche dati del Catasto terreni anno 2016. Pubblicato in Gazzetta l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali

È disponibile dal 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.305 del 31 dicembre 2016) l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2016, hanno subito variazioni colturali.

Variazione delle colture e aggiornamento catastale

Chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l’obbligo, infatti, di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione. Questo adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.

Guida alla consultazione

Oltre all’elenco dei Comuni interessati, disponibile nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 dicembre (Serie Generale n. 305), l’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.

Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.

Cosa fare in caso di incoerenza

I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni. Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro centoventi giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2017)




Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l’abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Agevolazioni per la “prima casa”, rendita degli “imbullonati”, compravendite, locazioni, Bonus leasing e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Sono questi i principali temi della circolare n. 27/E di oggi, (13 giugno 2016) con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell’ambito della nuova iniziativa editoriale “TeleCatasto” realizzata in collaborazione con il Sole24Ore.

Come non perdere i benefici sull’acquisto della prima casa

Se il contribuente, che ha acquistato una casa usufruendo delle agevolazioni previste per la prima abitazione, intende cedere l’immobile ma non vi riesce, può presentare un’instanza prima della scadenza annuale per chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, evitando così la sanzione. Se i termini sono scaduti può invece ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Bonus leasing: quando verificare i requisiti

Le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per i giovani under 35 che accedono ad un leasing abitativo vanno verificate al momento della stipula del contratto. Il documento di prassi chiarisce, dunque, che il possesso di un reddito complessivo non superiore a 55mila euro non viene richiesto per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria, né l’agevolazione decade se il contraente supera i 35 anni negli anni successivi.




Accatastamento immobili a uso produttivo. L’aggiornamento della rendita catastale elimina l’IMU sugli “imbullonati”

Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”. È questa l’innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare.

Dal 1° gennaio 2016, come chiarisce la circolare 2/E del 1 febbraio 2016, nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione. Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Per le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.

Le nuove modalità per il calcolo della rendita catastale

In pratica, d’ora in avanti, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno. Con la nuova norma vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.

Niente IMU dal 2016 se l’aggiornamento scatta entro il 15 giugno

La circolare specifica che la nuova disposizione non ha valore di interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. È però possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell’imposta municipale propria.

Online la nuova versione Docfa

Dal 1° febbraio 2016 viene resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa.

La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per scorporo degli impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1 febbraio 2016)

Il testo della Legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, commi da 21 a 24

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.




Variazioni colturali dei terreni: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni interessati

È disponibile nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle particelle di terreno che, nel corso del 2015, hanno subito variazioni colturali.

Chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l’obbligo, infatti, di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione. Questo adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.

Guida alla consultazione

Nell’elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia. Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessantagiorni successivi alla pubblicazione del dell’elenco, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, nella sezione: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.

Cosa fare in caso di incoerenza

I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela.

Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione: Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni.

 Mentre, i ricorsi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’elenco dei Comuni nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2015)




Superfici degli immobili. Nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. disponibile la superficie catastale

Dal 9 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.

Visure catastali, la superficie è “di casa”

Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal D.P.R. n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Metri quadrati TARI, a ciascuno il suo dato

Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.

Dalla sperimentazione alle ulteriori opportunità di allineamento delle banche dati

La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati. Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Richiesta di rettifica/iscrizione della superficie catastale

L’intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell’immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del Catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati. La richiesta va effettuata utilizzando il modello pubblicato nelle pagine del sito web dell’Agenzia delle entrate, prelevabile nella Sezione “Modelli e istruzioni