Canone Rai: le nuove modalità di riscossione mediante addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica

Con la circolare n. n. 29 del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi circa le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico S.p.a. di fornire alle imprese elettriche le informazioni previste dal articolo 3, comma 1, del Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta) adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016. Nel documento di prassi l’Agenzia ricorda che in sede di avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche è previsto che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1, comma 159, della legge n. 208/2015). Pertanto, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Per saperne di più:

Il Decreto MISE con le regole per l’addebito del canone Rai in bolletta

DM-Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 maggio 2016, n. 94, recante: «Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).» Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016

Canone Rai:i chiarimenti per la riscossione con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

CIR-Agenzia delle Entrate – Circolare n. 29 del 21 giugno 2016 – OGGETTO: CANONE RAI – Canone di abbonamento alla televisione per uso privato – Avvio del sistema di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche – Regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – DM MISE 13/05/2016, n. 94




Canone Rai. Sul sito delle Entrate nuove risposte alle domande più frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione

Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario? No, perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l’Agenzia ha dato risposta nelle Faq (Frequently asked questions) aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.

Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.

In questo modo, si forniscono i chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute.

Bed and breakfast, canone speciale per la tv

I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

Residenza all’estero

Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

Il caso della moglie erede

Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone

I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2016)

Dichiarazione di non detenzione Tv: c’è tempo fino al 16 maggio. In un provvedimento delle Entrate le istruzioni aggiornate

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online.

In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l’addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.

Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, recante: «Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016 concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/




Canone RAI. La presunzione di detenzione di un apparecchio TV non ha carattere retroattivo

Relativamente all’utilizzo “retroattivo” della presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo «nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica» introdotta dal comma 152, dell’articolo unico della legge di Stabilità 2016 ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione operi solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016. Questa è l’anticipazione del pensiero dell’Agenzia delle entrate data dal viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo nella VI commissione Finanze della Camera ad un’interrogazione parlamentare, la n. 5-07743Paglia (di seguito riportata).

Si ricorda che commi 152-160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) oltre a determinare per il 2016 in euro 100,00 (rispetto a euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Ai sensi del comma 155 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 471/1997: articolo 5, comma 1 (sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione); 13, comma 1 (trenta per cento di ogni importo non versato).

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07743PAGLIA e FASSINA (ATP) della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconti 10/11 febbraio 2016 Interrogazione a risposta immediata: “chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI

 ATTO CAMERA

VI Commissione Finanze della Camera dei deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07743 presentata da PAGLIA GiovanniMercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

 PAGLIA e FASSINA. — Al Ministro dell’economia e delle finanze.

– per sapere – premesso che:

  •  ai sensi dell’articolo 1, comma 152 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) chiunque detiene nel luogo in cui ha la sua residenza anagrafica un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone RAI a partire dal 1° luglio 2016 mediante addebito nella fattura relativa alla propria utenza elettrica;
  • l’addebito, pertanto, scatterebbe sull’assunto che l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente presuma da parte sua la detenzione di un apparecchio televisivo; incomberebbe, poi, in capo allo stesso contribuente l’onere di dimostrare il contrario tramite la presentazione annuale di un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – direzione provinciale I di Torino, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non è mai stata obbligatoria, ben potendo il cittadino difendersi dalle periodiche lettere di richiesta del pagamento del canone rispondendo con una semplice raccomandata. Infatti, a differenza di una normale comunicazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mendace espone a responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico, cosa che la rende poco raccomandabile nel caso fosse spontanea;
  • la suddetta novità legislativa ha dato luogo, già dall’indomani della sua divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o una successiva circolare ministeriale;
  • inoltre, ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia e di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non si sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi; come chiarito anche dalla Corte di Cassazione la richiesta di arretrati non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, essendo la prescrizione del canone:
  • infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso il prolungamento a dieci anni della prescrizione;
  • molte associazioni di consumatori, subissate quotidianamente da richieste di chiarimento, sconsigliano categoricamente di presentare, come invece raccomanda l’Agenzia delle entrate, autocertificazioni anticipate, limitandosi a consigliare di inviare solo tutte quelle variazioni intervenute che il contribuente era comunque obbligato a trasmettere anche in passato come, ad esempio, il cambio dell’indirizzo di residenza o decesso del de cuius già abbonato;
  • in un comunicato congiunto diramato dall’Agenzia delle entrate e dalla Rai, il 13 gennaio 2016 si legge testualmente che: “Per qualunque dubbio o chiarimento è sempre possibile consultare il sito www.canone.rai.it, di gestione della società di radiotelevisione italiana, lasciando in tal modo ad esclusivo appannaggio di quest’ultima il rilascio d’informazioni relative a tutte le modalità di adempimento di un obbligazione tributaria quale è nel nostro Paese il canone Rai

 – se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. (5-07743)

Testo della risposta del Viceministro Enrico Zanetti

 5-07743 PAGLIA:

I chiarimenti in merito alla nuova disciplina del canone RAI. Giovedì 11 febbraio 2016

Testo della risposta – Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla recente modifica della disciplina del canone RAI introdotta dall’articolo 1, comma 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Gli onorevoli interroganti fanno presente, altresì, che la novità legislativa “ha dato luogo, già all’indomani della stia divulgazione, ad un’infinità di discussioni riguardanti soprattutto le probabili situazioni intricate per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o successiva circolare ministeriale “. Gli stessi interroganti evidenziano inoltre che: “ad alimentare gli allarmismi è stata la dichiarazione rilasciata dal Sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, insomma alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l’occasione per l’Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non sia fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi”. Ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze se non ritenga di dover intervenire con proprio provvedimento al fine di chiarire definitivamente tutti gli aspetti esposti in premessa. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, si rappresenta che per disciplinare le modalità di presentazione della predetta dichiarazione il comma 153 delle citata legge 208 del 2015 prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’anzidetto provvedimento è in corso di definizione. Inoltre, si segnala che per dare attuazione a quanto previsto dalla norma dovrà essere emanato un decreto ministeriale da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per chiarire i dubbi sorti in merito alle nuove disposizioni recate dalla legge di stabilità, sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate e della RAI le risposte alle domande più frequenti (FAQ – Frequently Asked Questions). Giova precisare, infine, che qualora dopo l’emanazione del citato decreto, persistessero dubbi applicativi potranno essere forniti chiarimenti dall’Agenzia con specifici documenti di prassi.

Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.