Canone RAI 2018. Per la dichiarazione di non detenzione meglio anticipare i tempi

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).

La dichiarazione di non detenzione

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

Come presentare la domanda

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

E’ preferibile anticipare la presentazione

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2018: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il  mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2017)




Canone Rai. Sul sito delle Entrate nuove risposte alle domande più frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione

Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario? No, perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l’Agenzia ha dato risposta nelle Faq (Frequently asked questions) aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.

Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.

In questo modo, si forniscono i chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute.

Bed and breakfast, canone speciale per la tv

I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

Residenza all’estero

Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

Il caso della moglie erede

Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone

I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2016)

Dichiarazione di non detenzione Tv: c’è tempo fino al 16 maggio. In un provvedimento delle Entrate le istruzioni aggiornate

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online.

In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l’addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.

Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, recante: «Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016 concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/




Canone TV, dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Nel sito delle Entrate le risposte alle domande più frequenti

Come si presenta la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio tv? In quali casi va presentata? Sono alcune delle domande più frequenti dei contribuenti che trovano risposta nelle Faq (Frequently asked questions) presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Faq+Canone+TV/?page=agevolazionicitt

Dal 14 aprile 2016, inoltre, sono disponibili anche degli esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Dichiarazione+sostitutiva+canone+TV/Esempi+di+compilazione+TV/?page=schedeagevolazioni

Si forniscono così i chiarimenti alle principali problematiche riscontrate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle richieste pervenute.

Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto –

Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.

Un solo canone tra moglie e marito

Cosa succede se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito? Se entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

Nuove utenze elettriche

Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Come presentare la dichiarazione di non detenzione

I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016)

Il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059, recante: «Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/




Canone Rai: pronto il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. In particolare, il citato secondo comma, dell’articolo 1, prevede che, per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dall’anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva. Utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione può essere presentata anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, infine, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto. Per il periodo di prima applicazione, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in via telematica o a mezzo del servizio postale, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

Come presentare l’autocertificazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Indicazioni per chi attiva nuove utenze

Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre del medesimo anno. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV. La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento. La “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.