Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Importi per deduzione forfetaria e istruzioni per la dichiarazione

 

Comunicato Stampa Mef n. 73 del 23 giugno 2026

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2026

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sopra riportato), il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

 




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2025)

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2025

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa Mef n. 63 del 13 giugno 2025)




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2023. Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2023)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa n. 103 del Mef del 16 giugno 2023)

 




Autotrasportatori.  Determinazione delle deduzioni forfetarie p.i. 2020 e indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sotto riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)

 

Autotrasportatori. Le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020

 

Si comunica che le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Così, news pubblicata il 30 giugno 2021 nel sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportata) sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 agosto 2020)

 

Autotrasportatori. Agevolazioni fiscali 2020

Si comunica che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)