Il CNDCEC riassume la disciplina sulla stretta sulle ritenute negli appalti

Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti nuovo documento di studio che analizza le nuove misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali introdotte dall’articolo 4, D.L. 124/2019 come modificato dalla L. 157/2019, riguardante: «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera».

Il documento “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi a cura del gruppo di lavoro del CNDCEC “Sfida Qualità” riassume la disciplina sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti come aggiornata dall’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997 introdotto dall’articolo 4 del D.L. 124/2019 modificato in sede di conversione con L. 157/2019.

Link  per prelevare il documento: http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/02/verifica-ritenute-e-compensazioni-in-appalti_cl.pdf
(Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – è la testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)).

Il documento, recepisce anche le recenti risoluzioni, provvedimenti e circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate seguenti:

  • risoluzione 108 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124– Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Chiarimenti”;
  • risoluzione 109 del 24 dicembre 2019 avente ad oggetto “Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24”;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020 recante “Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241”;
  • circolare 1/E del 12 febbraio 2020 recante “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Primi chiarimenti”.

Il documento comprende anche una check list per le procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente (Allegato 1) e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice (Allegato 2).

 




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in contesti c.d. labour intensive. Diffusa la circolare che spiega i nuovi obblighi per committenti e appaltatori

Pronti i chiarimenti per committenti e appaltatori. Con la prima circolare dell’anno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le prime indicazioni sulla stretta sulle ritenute negli appalti.

La circolare  fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

 

Il perimetro della nuova normativa

 

Le  nuove norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

I soggetti inclusi e quelli esclusi

 

La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti.

Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

 

Presupposti di applicabilità

 

Il comma 1 dell’articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede i seguenti presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina di cui al medesimo articolo, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero:

  • l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • i contratti devono essere caratterizzati da:
    • prevalente utilizzo di manodopera;
    • prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
    • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

Decorrenza nuovi obblighi

 

Nel documento chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”) non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis.

 

La stretta in sintesi

 

L’ articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per mezzo dell’introdotto art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha previsto l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

Nel dettaglio, comma 1 del citato articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria  e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 12 febbraio 2020, con oggetto: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) –Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale “Collegato”

Disponibile online, il nuovo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (che ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis) in materia di ritenute negli appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, infatti, è stato approvato il modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia delle entrate potranno certificare la presenza dei requisiti, allegato B, indicati nel citato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Si ricorda che il citato articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, reca una serie di misure volte sia a tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell’omesso versamento dell’IVA. In particolare, per quel che interessa in questa sede, dispone, per mezzo dell’introdotto art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;

Nel dettaglio, comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria  e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

 

 

 

Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo gli «Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…». Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244